• Bonus impianti di compostaggio centri agroalimentari

    L’art. 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni:

    • Campania,
    • Molise,
    • Puglia,
    • Basilicata,
    • Calabria
    • e Sicilia.

    L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

    La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è inviata:

    • dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022;
    • dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

    In allegato:

    • Provvedimento del 31.03.2023
    • Modello e istruzioni
    • Specifiche tecniche

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  • 5xmille 2023 – Modello per le ONLUS

    Le ONLUS, iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, presentano l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate.

    Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico Istanza di accreditamento al 5 per mille – ONLUS disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it

    Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2023 non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.

    L’articolo 9, comma 4 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto che le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.

    L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille contiene la domanda di iscrizione e l’autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.

    Di conseguenza la ONLUS richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.

    L’iscrizione deve essere trasmessa entro l’11 aprile 2023 (in quanto il 10 aprile cade di giorno festivo). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

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  • 5xmille 2023 – Associazioni sportive dilettantistiche

    Per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille delle Associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

    In base alla convenzione, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia a questo link Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD – 2023.

    Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell’elenco permanente 2023 (ammesse al beneficio per il 2022) pubblicato sul sito del CONI (www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento  al 5 per mille per il 2023.

    L’istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro l’11 aprile 2023 (in quanto il 10 aprile cade di giorno festivo), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.

    Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115

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  • Comunicazione crediti energia 2022 – Modello

    Modello e istruzioni di compilazione della Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici

    Modello e Istruzioni aggiornati con Provvedimento del 1° marzo 2023, che vanno a sostituire quelli approvati con il provvedimento del 16 febbraio 2023.

    L'aggiornamento è stato effettuato per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

    I beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:

    • CODICE 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
    • CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
    • CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
    • CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
    • CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
    • CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
    • CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
    • CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
    • CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
    • CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
    • CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
    • CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
    • CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
    • CODICE 6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

    La comunicazione deve essere inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

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  • Cessione crediti d’imposta energia e gas – Modello

    Modello e istruzioni aggiornate con Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252.

    Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, riconosciuti alle imprese al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, con il Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”.

    Il Modello è utilizzabile per la cessione dei seguenti crediti d'imposta, da indicare con il loro relativo codice identificativo :

    • – CODICE 7720 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
      – CODICE 7721 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
      – CODICE 7722 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
      – CODICE 7723 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
      – CODICE 7724 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
      – CODICE 7725 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
      – CODICE 7726 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
      – CODICE 7727 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
      – CODICE 7728 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7729 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7730 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7731 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7732 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7733 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7734 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7735 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7736 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7737 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
      – CODICE 7742 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
      – CODICE 7743 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
      – CODICE 7744 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
      – CODICE 7745 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

    La comunicazione deve essere inviata:

    • entro il 22 marzo 2023 (per il credito di cui al codice 7732),
    • entro il 21 giugno 2023 (per il credito di cui al codice 7737)
    • ed entro il 20 settembre 2023 (per i crediti di cui ai codici 7728, 7729, 7730, 7731, 7733, 7734, 7735, 7736, 7742, 7743, 7744 e 7745).

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  • Modello richiesta accredito rimborsi fiscali su c/c

    Modello e istruzioni, da utilizzare da parte dei soggetti diversi da persone fisiche, per la richiesta di accredito su c/c bancario o postale di rimborsi fiscali e altre forme di erogazione.

    I soggetti diversi dalle persone fisiche, per ricevere sul proprio conto corrente bancario o postale i rimborsi fiscali o altre somme erogate dall’Agenzia delle entrate, possono chiederne l’accredito presentando questo modello.

    La richiesta di accredito può essere effettuata:

    • comunicando i dati del conto corrente direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, disponibili nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, accedendo all’area riservata e seguendo il percorso “Servizi – Rimborsi – Richiesta Accredito su c/c”;
    • utilizzando questo modello, compilato in tutte le sue parti e contenente i dati relativi ad un conto corrente intestato al soggetto beneficiario del rimborso.

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  • Contributo ristorazione, bar e altri settori – Modello

    Modello e relative istruzioni per la richiesta del "contributo a fondo perduto ristorazione, bar e altri settori in difficoltà” da trasmettere esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, a partire dal 22 novembre 2022 e fino al 6 dicembre 2022.

    L’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto l’erogazione di un "contributo a fondo perduto ristorazione, bar e altri settori in difficoltà” a favore delle imprese operanti in alcuni settori economici particolarmente danneggiati dall’emergenza da Covid-19:

    • il settore della ristorazione delle gelaterie e pasticcerie e dei bar,
    • il settore del catering e dell’organizzazione di feste e cerimonie
    • e il settore delle piscine.

    I requisiti previsti, che tutti i richiedenti devono quindi possedere, sono i seguenti:

    • svolgere alla data di presentazione dell’istanza attività prevalente, comunicata con modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate, individuata dal codice Ateco 2007 96.09.05 o 93.11.20 o appartenente a uno dei gruppi di codici Ateco 2007 56.10, 56.21 o 56.30;
    • aver subito una riduzione dell’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2021 non inferiore al 40% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019. Gli importi dei ricavi sono determinati secondo quanto previsto all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

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