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Cessione crediti d’imposta energia e gas – Modello
Modello e istruzioni aggiornate con Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, riconosciuti alle imprese al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, con il Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”.
Il Modello è utilizzabile per la cessione dei seguenti crediti d'imposta, da indicare con il loro relativo codice identificativo :
- – CODICE 7720 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
– CODICE 7721 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
– CODICE 7722 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
– CODICE 7723 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
– CODICE 7724 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
– CODICE 7725 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
– CODICE 7726 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
– CODICE 7727 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
– CODICE 7728 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
– CODICE 7729 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
– CODICE 7730 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
– CODICE 7731 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
– CODICE 7732 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
– CODICE 7733 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
– CODICE 7734 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
– CODICE 7735 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
– CODICE 7736 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
– CODICE 7737 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
– CODICE 7742 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
– CODICE 7743 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
– CODICE 7744 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
– CODICE 7745 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
La comunicazione deve essere inviata:
- entro il 22 marzo 2023 (per il credito di cui al codice 7732),
- entro il 21 giugno 2023 (per il credito di cui al codice 7737)
- ed entro il 20 settembre 2023 (per i crediti di cui ai codici 7728, 7729, 7730, 7731, 7733, 7734, 7735, 7736, 7742, 7743, 7744 e 7745).
- – CODICE 7720 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
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Modello richiesta accredito rimborsi fiscali su c/c
Modello e istruzioni, da utilizzare da parte dei soggetti diversi da persone fisiche, per la richiesta di accredito su c/c bancario o postale di rimborsi fiscali e altre forme di erogazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, per ricevere sul proprio conto corrente bancario o postale i rimborsi fiscali o altre somme erogate dall’Agenzia delle entrate, possono chiederne l’accredito presentando questo modello.
La richiesta di accredito può essere effettuata:
- comunicando i dati del conto corrente direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, disponibili nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, accedendo all’area riservata e seguendo il percorso “Servizi – Rimborsi – Richiesta Accredito su c/c”;
- utilizzando questo modello, compilato in tutte le sue parti e contenente i dati relativi ad un conto corrente intestato al soggetto beneficiario del rimborso.
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Contributo ristorazione, bar e altri settori – Modello
Modello e relative istruzioni per la richiesta del "contributo a fondo perduto ristorazione, bar e altri settori in difficoltà” da trasmettere esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, a partire dal 22 novembre 2022 e fino al 6 dicembre 2022.
L’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto l’erogazione di un "contributo a fondo perduto ristorazione, bar e altri settori in difficoltà” a favore delle imprese operanti in alcuni settori economici particolarmente danneggiati dall’emergenza da Covid-19:
- il settore della ristorazione delle gelaterie e pasticcerie e dei bar,
- il settore del catering e dell’organizzazione di feste e cerimonie
- e il settore delle piscine.
I requisiti previsti, che tutti i richiedenti devono quindi possedere, sono i seguenti:
- svolgere alla data di presentazione dell’istanza attività prevalente, comunicata con modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate, individuata dal codice Ateco 2007 96.09.05 o 93.11.20 o appartenente a uno dei gruppi di codici Ateco 2007 56.10, 56.21 o 56.30;
- aver subito una riduzione dell’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2021 non inferiore al 40% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019. Gli importi dei ricavi sono determinati secondo quanto previsto all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.
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Contributo maggiorazione Wedding – HO.RE.CA – Modello
Definite le modalità e dei termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto della maggiorazione “Wedding – HO.RE.CA” per bar e ristoranti di cui all’articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
La Dichiarazione è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e può essere presentata a partire dal 7 novembre 2022 e non oltre il 21 novembre 2022.
Ricordiamo che gli aiuti, di cui all'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 e che svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007:
- 56.10,
- 56.21,
- 56.30.
Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.
In allegato il Modello di dichiarazione con le relative istruzioni di compilazione, e Provvedimento.
L’Agenzia procede alla erogazione delle risorse finanziarie a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo di cui all’articolo 1- ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 2021, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007 sopra elencati, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al presente provvedimento.
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Credito d’imposta sistemi accumulo energia – Modello
Definite con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.10.2022 n. 382045 le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute (sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
L’Istanza è inviata, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello per la richiesta del credito d’imposta
- Istruzioni per la compilazione
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Credito d’imposta attività fisica adattata – Modello
Modello di istanza con relative istruzioni per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, per fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Provvedimento dell'11.10.2022 n. 382131).
Ai sensi della citata lettera e), per attività fisica adattata (AFA) si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello per la richiesta del credito d’imposta per spese sostenute per attività fisica adattata
- Istruzioni per la compilazione
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Autodichiarazione per credito imposta IMU turismo
L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Decreto Ucraina), ha previsto un credito d’imposta per:
- le imprese turistico-ricettive,
- ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica,
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta,
- nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale,
- i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,
in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Al fine di utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.
Con il Provvedimento del 16.09.2022 n. 356194, l'Agenzia delle Entrate ha definito Modello e istruzioni nonchè le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione.
L'autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato mediante i canali telematici dell'Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche