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Definizione agevolata liti pendenti Cassazione Modello
Modello di domanda con relative istruzioni di compilazione, che deve essere utilizzato da parte dei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) e che intendono definire, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate:
- risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro
- o risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro.
La domanda deve essere presentata mediante invio PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito, a partire dal 16 settembre 2022 (dalla data di entrata in vigore della legge) e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio 2023), con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.
Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra devono essere versate entro il termine del 16 gennaio 2023 e comunque prima della presentazione della domanda.
Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello di domanda per la definizione agevolata
- Istruzioni per la compilazione
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Crediti d’imposta Mezzogiorno – Sisma – ZES – Modello
Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti:
- nel Mezzogiorno,
- nei comuni del sisma del Centro-Italia,
- nelle Zone Economiche Speciali (ZES)
- e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS),
aggiornato a seguito del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.06.2022 che ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, e va a sostituire quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 (per scaricare il modello utilizzabile fino al 13 luglio 2022 clicca qui).
Il modello consentirà di presentare la comunicazione per la fruizione del bonus all’Agenzia a decorrere dal 14 luglio 2022 (il modello di comunicazione, nella versione aggiornata sostituisce il precedente modello a partire da tale data).
Questo modello può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (di seguito, credito d’imposta Mezzogiorno).
Il modello deve essere utilizzato anche dai soggetti che intendono accedere:
- al credito d’imposta per gli investimenti realizzati nel 2021 nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (credito d’imposta Sisma);
- al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (credito d’imposta ZES);
- al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (credito d’imposta ZLS).
Va ricordato che il decreto legge per l’attuazione del Pnrr (articolo 43-ter del Dl n. 152/2021) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework). Il via libera della Commissione alla misura agevolativa è arrivata il 3 giugno 2022 con la decisione C(2022) 3805 final.
Considerando che per la richiesta del bonus è necessario inviare all’Agenzia apposita comunicazione, il provvedimento del 30.06.2022 aggiorna il presente modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”
La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.
ATTENZIONE: Con Provvedimento AdE del 01.06.2023 è stato approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), da utilizzare a partire dall'08.06.2023, dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (Clicca qui per scaricare il nuovo Modello).
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Contributi attività chiuse – Modello e istruzioni
Approvato il modello con relative istruzioni, con Provvedimento dell'Agenzia del 29.11.2021 n. 336230, per la presentazione delle istanze che potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021, per la richiesta di:
- un contributo, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021
- e un secondo contributo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.
I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza.
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Delega accesso planimetrie catastali
Con questo modello il Contribuente, titolare di diritti reali su un immobile, può delegare un’altra persona a richiedere la planimetria del bene di Sua proprietà presso gli uffici dell’Agenzia.
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Tax credit rimanenze Tessile Moda e Accessori – Modello
Modello con le relative istruzioni per la fruizione del credito d’imposta, previsto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio”, a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi ante-pandemia, a causa del lockdown delle attività determinato dall’emergenza da Covid-19.
Modello e istruzioni aggiornati il 6 maggio 2022 in allegato anche i motivi dell'aggiornamento
Il 10 maggio 2022, si apre il secondo canale telematico per l’invio delle domande con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino introdotto dal Dl Rilancio (Dl n. 34/2020).
l credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Il credito d'imposta è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72 (articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).
Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente che dà diritto al credito d’imposta, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
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Contributo fondo perduto mense – Modello e istruzioni
Modello e istruzioni di compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva previsto dall’articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Possono accedere al contributo di cui alla presente istanza le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita (a titolo esemplificativo, scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive), la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020 – comunicata con il modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle entrate – è individuata dai codici Ateco 2007:
- 56.29.10 “Mense”
- 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale.
L’istanza può essere presentata a partire dal 6 giugno 2022 fino al 20 giugno 2022, e deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, mediante:
- l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
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Modello IPEA scomputo perdite
Modello IPEA e relative istruzioni per l’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento, ai sensi dell’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e conseguenti adempimenti dell’ufficio competente.
Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse "disponibili", cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEA, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.
Il contribuente può scomputare le perdite "pregresse" dal maggior imponibile accertato presentando apposita istanza.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016 individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite. Il modello Ipea deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia rende disponibile il relativo software di compilazione.
Il Modello deve essere presentato nei termini sopra indicati esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite incaricati abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.