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Certificazione Unica 2019 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2019 n. 10664, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all’anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2019 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.
In Allegato:
- Modello ordinario Cu (Certificazione unica)
- Modello sintetico Cu (Certificazione unica)
- Istruzioni per la compilazione
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CUPE 2018 – Certificazione Utili e altri proventi
Approvato schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. (Provvedimento del 12.01.2018)
Nel nuovo schema di certificazione è stata recepita la disposizione contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26.05.2017 che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:
– partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
– partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
– partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR. -
Certificazione Unica 2018 – Modello e istruzioni
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2018 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.
In Allegato:
- Modello ordinario Cu (Certificazione unica)
- Modello sintetico Cu (Certificazione unica)
- Istruzioni per la compilazione
- Elenco Aggiornamenti Istruzioni del 09/02/2018
- a pagina 14, alla diciassettesima riga è sostituito “2016” con “2017”;
- a pagina 27, alla seconda riga, dopo “saldo cedolare secca 2016,” è inserito il seguente periodo “imposta sostitutiva premi di risultato”;
- a pagina 74 nella tabella “C – codifica annotazioni”, nell’annotazione AU, dopo euro 3.615,20 inserire sempre il seguente periodo “eventualmente aumentato dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito,”;
- a pagina 75 nella tabella “C – codifica annotazioni", nell’annotazione GL, dopo “saldo cedolare secca, importo (…);” è inserito il seguente periodo “ imposta sostitutiva premi di risultato, importo (…);”.
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Certificazione Unica 2017 – Modello e istruzioni
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2017 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.
In Allegato:
- Modello ordinario – Certificazione Unica
- Modello sintetico (modificato con Provvedimento del 9 febbraio 2017)
- Istruzioni per la compilazione (modificate con Provvedimento del 9 febbraio 2017)
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Certificazione Unica 2016 – Modello e istruzioni
Approvato, con Provvedimento del 15 gennaio 2016, il Modello di Certificazione Unica “CU 2016”, relativa all’anno 2015, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
In Allegato:
- Modello CU ordinario
- Modello CU sintetico
- Istruzioni CU
- Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione della Certificazione unica 2016 – pdf – Aggiornate al 4 febbraio 2016
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Certificazione Unica 2015 – Modello e istruzioni
Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).
Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).
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Cud 2013 – Modello e istruzioni
Approvato, con Provvedimento dell’ 11 gennaio 2013, lo schema di certificazione unica “CUD 2013”, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
La certificazione va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.