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Modello 770/2019 – Modello unificato e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 15 gennaio 2019 n. 10656, ha approvato il modello 770/2019, relativo all’anno di imposta 2018, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.
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Dichiarazione IVA 2019 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2019 n. 10659, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l’anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2019 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2019, concernente l’anno d’imposta 2018, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2019 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.In Allegato:
- Modello Iva 2019 e istruzioni
- Modello Iva Base 2019 e istruzioni
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Certificazione Unica 2019 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2019 n. 10664, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all’anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2019 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.
In Allegato:
- Modello ordinario Cu (Certificazione unica)
- Modello sintetico Cu (Certificazione unica)
- Istruzioni per la compilazione
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5 per mille – Modelli di Rendicontazione fino al 2019
Con riferimento ai c.d. "enti del volontariato" il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente a vigilare sul corretto utilizzo del 5 per mille. A tale scopo la normativa vigente, a partire dai contributi riferiti all'anno finanziario 2008, pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del contributo -entro un anno dalla percezione delle somme- l'obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del contributo dimostrano l'utilizzo delle risorse ricevute.
ATTENZIONE: Si comunica che con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 488 del 22 settembre 2021 sono stati adottati i nuovi modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille da parte degli Enti del Terzo Settore a partire dall’anno finanziario 2020 (Scarica qui la Modulistica per la rendicontazione dall'anno 2020).
L'obbligo di redigere un rendiconto -unitamente ad una relazione illustrativa- è stato introdotto per la prima volta dall'art. 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall'art. 11 e seguenti del d.p.c.m. 3 aprile 2009 per l'anno finanziario 2009 e ribadito per l'anno finanziario 2010 dall'art. 12 del d.p.c.m. del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato d.p.c.m. del 23 aprile 2010.
La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito. La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi/progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.Sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati – nei casi previsti- indicati nelle Linee guida per la rendicontazione, nonché copia del documento d'identità del Legale rappresentante, i soggetti che per l'anno finanziario 2008 hanno percepito somme pari o superiori a 15mila euro e – a decorrere dall'anno finanziario 2009 – somme pari o superiori a 20mila euro.
La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a quelli innanzi indicati non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per 10 anni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini del controllo, potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare controlli amministrativo-contabili dei rendiconti anche presso le sedi degli enti beneficiari. La documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione I
Via Flavia, 6 – 00187 ROMAIn alternativa potrà essere trasmessa tramite PEC alla casella: [email protected]
Il rendiconto della destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef deve essere redatto entro 12 mesi dall’effettiva percezione dell’importo spettante.
La trasmissione del rendiconto e degli eventuali allegati deve avvenire nei 30 giorni successivi al compimento dei 12 mesi di riscossione dell’importoIn Allegato:
- Linee guida per la rendicontazione
- Modello di rendiconto
- Modello di rendiconto per accantonamento
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Studi di Settore 2018 – Modelli e istruzioni
Approvati 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2017 (Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31.01.2018 n. 25090) aggiornati con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 3 maggio 2018.
In Allegato:
- Istruzioni parte generale, unica per tutti gli studi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
- Quadro A – Personale addetto all'attività
- Quadro F – Elementi contabili
- Quadro G – Elementi contabili
- Quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini degli studi di settore
- Quadro T – Congiuntura economica
Modelli:
- Servizi
- Manifatture
- Commercio
- Professionisti
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Dichiarazione sostitutiva atto notorietà aiuti di Stato
Modello “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea”.
I contribuenti che intendono avvalersi di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, devono attestare di non aver mai ricevuto o di aver fruito e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato di contabilità speciale, gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili da decisioni della Commissione europea (individuati nel Dpcm 23 maggio 2007).
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati a Entratel.
Per la trasmissione telematica sono disponibili il software gratuito "DichiarazioneSostitutiva_aiutidiStato" nonché le istruzioni approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6/08/2007.
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Intra 12 – Dichiarazione acquisti intracomunitari
Il presente modello deve essere utilizzato dagli enti, le associazioni, le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che non esercitano in maniera esclusiva o principale attività commerciali o agricole (articolo 4, quarto comma, del Dpr 633/1972) e i produttori agricoli (articolo 34, sesto comma, del Dpr 633/1972), che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro oppure che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su questi acquisti, per dichiarare l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello Intra 12.
L’adempimento, inoltre, deve essere effettuato dagli enti non commerciali e agricoltori esonerati che sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/1972).Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro la fine di ciascun mese, indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.
Per la compilazione è disponibile un apposito software.