• Dichiarazione Società di Capitali 2026 | Modello

    Con Provvedimento del 27.02.2026 n. 71522 è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2026–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi.

    In Allegato:

    • Modello SC 2026
    • Modello SC 2026 – Istruzioni per la compilazione
    • Parte generale – Istruzioni per la compilazione
    • Provvedimento del 27.02.2026
    • Specifiche tecniche

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  • Dichiarazione Persone Fisiche 2026 | Modello Redditi PF

    Con Provvedimento del 27.02.2026 n. 72078, l'Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “REDDITI 2026–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi.

    In Allegato:

    Fascicolo 1
    Modello Redditi persone fisiche (fascicolo 1) – pdf
    Istruzioni per la compilazione (fascicolo 1) – pdf

    Fascicolo 2
    Modello Redditi persone fisiche (fascicolo 2) – pdf
    Istruzioni per la compilazione (fascicolo 2) – pdf

    Fascicolo 3
    Modello Redditi persone fisiche (fascicolo 3) – pdf
    Istruzioni per la compilazione (fascicolo 3) – pdf

    Allegato 1- Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
    Allegato 2- Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

    Specifiche tecniche

    Provvedimento del 27.02.2026

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  • Dichiarazione 730/2026 | Modello e istruzioni

    Con Provvedimento n. 71552 del 27.02.2026 sono stati approvati unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

    • 730/2026, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti che si avvalgano dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2026, per i redditi prodotti nell’anno 2025;
    • 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
    • 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
    • 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;
    • 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
    • bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1)

    Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Con Provvedimento n. 72296 del 27.02.2026 sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, e le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

    In allegato:

    • Modello 730
    • Istruzioni per la compilazione
    • Allegato 1 – Bolla per la consegna
    • Allegato 2 – Busta
    • Allegato 3 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
    • Provvedimenti del 27.02.2026 n. 71552 e 72296
    • Allegato A – Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 730/2026
    • Allegato B – Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati presenti nelle schede per la scelta della destinazione dell’ otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF per l’anno di imposta 2025 (Scelte 2026)
    • Allegato C – Circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730/2026

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  • Consolidato nazionale e mondiale 2026 | Modello

    Approvato, con Provvedimento del 27.02.2026 n. 72281, il modello “Consolidato nazionale e mondiale 2026”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

    Il presente modello deve essere utilizzato:

    • dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e di stabili organizzazioni di imprese controllate non residenti (“consolidato nazionale”), compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;
    • dai soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (“consolidato mondiale”), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.

    Il modello di dichiarazione CNM deve essere presentato dalla società o ente controllante all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
    La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo).
    La trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente avvalendosi del servizio telematico Entratel.

    In allegato:

    • Provvedimento del 27.02.2026
    • Modello Consolidato nazionale e mondiale
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche

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  • Dichiarazione Enti non Commerciali 2026 | Modello

    Con Provvedimento del 27.02.2026 n. 72156 è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2026–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi.

    In Allegato:

    • Modello Enc
    • Istruzioni per la compilazione
    • Istruzioni parte generale Redditi Sc, Redditi Sp, Redditi Enc
    • Specifiche tecniche
    • Provvedimento del 27.02.2026

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  • Modello 770/2026 | Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 27.02.2026 n. 72221, ha approvato il modello 770/2026, relativo all’anno di imposta 2025, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle
    ritenute operate nell’anno 2025 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

    Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2026 i soggetti che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2026, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica.

    In allegato:

    • Provvedimento
    • Modello 770
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche

    Ricordiamo chel ’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta, indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/73, che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque, di poter aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n 2597 del 31 gennaio 2025. La comunicazione dei dati attraverso il suddetto sistema semplificato è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella presente dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, modello 770.

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  • Modello AA7/10 | P.Iva soggetti diversi persone fisiche

    Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività.

    Possono utilizzare il modello AA7/10, invece della Comunicazione Unica, i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea). Il modello AA7/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività:

    • in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
    • in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite
    • in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di nomina di rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per un soggetto non residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, il modello AA7/10 deve essere presentato esclusivamente presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dello stesso rappresentante fiscale.

    Al modello devono essere allegate la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, la garanzia prevista dall’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 aprile 2025, prot. n. 186368.

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