• ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura

    La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2022 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, con il quale sono stati approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente:

    • una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale, e che sono tenuti all’applicazione degli stessi,
    • ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
      • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
      • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    In allegato:

    • Modelli e istruzioni Agricoltura
    • Istruzioni – Parte generale
    • Istruzioni Quadro A
    • Istruzioni Quadro F
    • Istruzioni Quadro H
    • Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595

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  • ISA 2023 Indici sintetici affidabilità – Professionisti

    La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2022 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, con il quale sono stati approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente:

    • una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale, e che sono tenuti all’applicazione degli stessi,
    • ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
      • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
      • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    In allegato:

    • Modelli e istruzioni Professionisti
    • Istruzioni – Parte generale
    • Istruzioni Quadro A
    • Istruzioni Quadro F
    • Istruzioni Quadro H
    • Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595

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  • Modello Iva 74-bis – liquidazione giudiziale o coatta

    Approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Aggiornato con Provvedimento del 07.02.2023, a seguito delle modifiche operate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

    Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.

    Modello e istruzioni aggiornati il 9 febbraio 2023.

    Il modello è riservato alle dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

    La dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    La trasmissione telematica da parte dei diretti interessati o degli intermediari abilitati, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019.

    Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

    I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.

    Si chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.

    In allegato:

    • Provvedimento del 07.02.2023
    • Modello Iva 74 bis
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione aggiornate al 3 febbraio 2023
    • Motivi dell'aggiornamento del 09.02.2023

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  • Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid semplificata

    Modello aggiornato il 16 gennaio 2023 per i seguenti motivi:

    • nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;
    • alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO". Qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri:
      • Dichiarante;
      • Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede);
      • Sottoscrizione;
      • Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).
        Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.”.

    Ricordiamo che con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del Modello di dichiarazione sostitutiva che, le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19, devono inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

    Infatti, per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello” (di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

    In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
    La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

    • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
    • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
    • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

    Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

    Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

    La Dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

    • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
    • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    In allegato Modello, istruzioni e Provvedimento dell'Agenzia.

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  • Certificazione Unica 2023 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 17 gennaio 2023 n. 14392, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all’anno 2022, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

    Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
    I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2023 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

    In Allegato:

    • Modello ordinario Certificazione unica
    • Modello sintetico Certificazione unica
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione
    • Provvedimento del 17.01.2023

    Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
    mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

    Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

    Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione al l’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto
    per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).

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  • Dichiarazione IVA 2023 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 13 gennaio 2023 n. 11378, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini Iva.
    Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2023, concernente l’anno d’imposta 2022, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2023 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

    In Allegato:

    • Modello Iva 2023
    • Istruzioni per la compilazione Iva
    • Modello Iva base 2023
    • Istruzioni per la compilazione Iva base
    • Provvedimento del 13 gennaio 2023 n. 11378

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  • 5 per mille – Modelli di Rendicontazione dal 2021

    Con Decreto Direttoriale n 396 del 13 dicembre 2022 sono stati adottati, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, i nuovi modelli di rendiconto relativi all’utilizzo del contributo cinque per mille da parte degli Enti del Terzo Settore.

    Il presente atto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli enti medesimi dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.

    In allegato sono messi a disposizione: le linee guida aggiornate, un format esemplificativo inerente la lista dei giustificativi di spesa nonché il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica, dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00, da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.

    • Linee guida per la rendicontazione (aggiornate alla piattaforma)
    • Manuale utente piattaforma informatica 
    • Format esemplificativo lista giustificativi di spesa

    Si comunica inoltre, che la modulistica (e relative linee guida) approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida – a partire dall’anno finanziario 2021 – per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00.

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