• Enasarco – Domanda di pensione di vecchiaia

    Domande di pensione di vecchiaia e di trasformazione dalla pensione di invalidità/inabilità in pensione di vecchiaia.
    La domanda, completa di tutta la documentazione, può essere:

    • inviata a mezzo raccomandata A/R a: Fondazione Enasarco – Area Istituzionale – Servizio Prestazioni – Ufficio Liquidazione Pensioni – Via Antoniotto Usodimare, 31 – 00154 Roma;
    • presentata direttamente presso una delle sedi Enasarco.

    Si ricorda che fa fede la data di spedizione della raccomandata.
    In allegato:

    • Indicazione della modalità di pagamento della pensione
    • Domanda di pensione di vecchiaia (2013)
    • Dichiarazione per il diritto alle detrazioni di imposta
    • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

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  • Enasarco – Domanda di pensione di inabilità

    Domanda di pensione di inabilità permanente.
    Agenti e rappresentanti di commercio in possesso dei seguenti requisiti:

    • una permanente e assoluta incapacità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
    • un minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno uno (4 trimestri) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
    • cessazione di tutti i rapporti di agenzia (la chiusura può avvenire anche in data successiva a quella di presentazione della domanda).

    In Allegato:

    • Indicazione della modalità di pagamento della pensione
    • Domanda di trasformazione della pensione di invalidità in inabilità (2013)
    • Domanda di pensione di inabilità (2013)
    • Dichiarazione per il diritto alle detrazioni di imposta
    • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

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  • Enasarco – Domanda di pensione per i superstiti che chiedono la pensione diretta o indiretta

    A chi spetta

    • Al coniuge superstite, anche se separato con addebito o divorziato purché goda di assegno alimentare. Qualora il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 70° anno di età dell’iscritto e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni la quota di pensione spettante è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto a dieci;
    • ai figli minorenni dell’agente deceduto;
    • ai figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e a carico dell’agente alla data del decesso;
    • ai figli maggiorenni studenti (fino al 21° anno d’età o fino al 26° se studenti universitari) a carico dell’agente alla data del decesso.

    In mancanza dei superstiti indicati ai punti precedenti hanno diritto alla prestazione:

    • i genitori di età superiore a 65 anni, non titolari di pensione e a totale carico dell’agente alla data del decesso;
    • i fratelli celibi e le sorelle nubili non titolari di pensione e permanentemente inabili, a carico dell’agente alla data del decesso.

    Inoltre per la pensione indiretta è necessario che l’agente avesse 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio antecedente il decesso.
    Dal 2024, in mancanza del requisito contributivo, i superstiti dell’agente iscritto dal 2012 potranno chiedere l’erogazione di una rendita contributiva (ridotta del 2% per ciascun anno mancante al 20° di anzianità contributiva, purché ne siano stati maturati almeno 5).

    In Allegato:

    • Indicazione della modalità di pagamento della pensione
    • Certificato medico
    • Domanda di pensione ai superstiti (2013)
    • Dichiarazione dei redditi (se già beneficiario di pensione)
    • Dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d’imposta
    • Dichiarazione per il diritto alle detrazioni di imposta
    • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

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  • Enasarco – Domanda di supplemento di pensione

    Modello di Domanda di supplemento di pensione.
    La Fondazione Enasarco eroga ai propri pensionati un supplemento di pensione per i contributi acquisiti dopo la data di pensionamento.
    Per ottenere il supplemento della pensione è necessario possedere i seguenti requisiti:

    • aver compiuto il 72° anno d’età (esclusi i pensionati di inabilità e i superstiti);
    • essere pensionato da 5 anni o aver avuto la liquidazione del precedente supplemento da almeno 5 anni.

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