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Istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato
Approvazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1- quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) (Pubblicato il 17/12/2012).
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’Irap relativa alle spese per il personale, dipendente e assimilato, è deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires (articolo 2, comma 1, decreto legge n. 201/2011). Il beneficio può essere recuperato anche per gli anni precedenti per i quali è ancora possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi, calcolate senza la deduzione della quota di Irap (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011). A tale scopo, occorre presentare istanza di rimborso a partire dal 18 gennaio 2013.
Il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008).
A tal fine, il contribuente deve presentare questo modello, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l’istanza (“Modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185”), esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini:- in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR n. 602/1973)
- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla predetta data di attivazione.
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Richiesta di rimborso delle imposte di registro/ipotecarie/catastali
Con questo modello il Contribuente che ha pagato imposte di registro, ipotecarie e catastali non dovute, può chiederne il rimborso, compilando gli spazi con le informazioni richieste.
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Comunicazione di versamento del Contributo unificato
Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi. In seguito alle modifiche introdotte con il Dl 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario; non è più dovuta pertanto, l’imposta di bollo.
Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia .
Se il contribuente decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il presente modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere un apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento. Nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002.