• Modello F24 Ordinario e istruzioni

    Modificato con Provvedimento del 19.06.2013.
    Il Modello in questione va usato:
    PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; IMU;TARES; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale e quanto altro previsto.
    PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.

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  • Modello F24 Semplificato

    Il nuovo modello di versamento “F24 Semplificato” risponde all’ esigenza di agevolare gli adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che si compone di un’unica pagina. Inoltre, per le sue caratteristiche (mono pagina), il nuovo modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta e per l’archiviazione.

    Il nuovo modello è aggiornato con Provvedimento del 19.06.2013.

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  • Modello F24 Accise

    Il modello “F24 Accise” può essere utilizzato per il pagamento di imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Imu e altri tributi locali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, Irap, addizionale regionale o comunale all’Irpef, contributi e premi Inps, diritti camerali, interessi in caso di pagamento rateale, accise e versamenti di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) e dell’Agenzia delle Dogane. Inoltre, può essere utilizzato per pagare le somme dovute (compresi interessi e sanzioni) in caso di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, atti di contestazione delle sanzioni, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione (concordato), conciliazione giudiziale, ravvedimento.

    Il Modello è aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 19.06.2013.

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  • Comunicazione di versamento del Contributo unificato

    Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi.  In seguito alle modifiche introdotte con il Dl 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario; non è più dovuta pertanto, l’imposta di bollo.

    Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia .

    Se il contribuente decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il presente modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere un apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento.  Nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002.

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