• Dichiarazione Recupero ICI | Enti non commerciali

    Con il Decreto direttoriale 4 febbraio 2026 sono stati approvati il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011

    La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, a norma dell’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 131 del 2024 dai soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni di imposta 2012 e 2013, indicando un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, per le medesime imposte e annualità, un importo superiore a 50.000 euro annui.

    La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.

    La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo dal 2006 al 2011.

    La dichiarazione telematica Recupero ICI deve essere presentata entro il 31 marzo 2026.

    I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione occorre visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

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  • Sistema di controllo del rischio fiscale | Modello

    Con Provvedimento del 03.02.2026 è stato pubblicato il Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale con le relative istruzioni.

    Il presente modello può essere utilizzato dai contribuenti in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

    Il presente modello, è sottoscritto e presentato alla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

    Il Modello va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): [email protected]

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  • Credito d’imposta ZES Unica | Modelli e istruzioni

    Con Provvedimento del 30.01.2026 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (di seguito,“ZES unica”), di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dall’articolo 1, comma 438, della legge.

    I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:

    • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
    • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
    • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

    relativi al credito d’imposta ZES unica.

    Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    ATTENZIONE: con il presente modello non è possibile accedere al credito d’imposta previsto dall’art. 16-bis del decreto-legge, modificato dall’art. 1, comma 462, della legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

    La comunicazione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

    • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
    • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
    • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare, a pena di decadenza dall’agevolazione, la comunicazione integrativa:

    • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
    • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
    • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

    Allegati

    • Istruzione per la compilazione della comunicazione integrativa
    • Modello di comunicazione integrativa
    • Istruzioni per la compilazione
    • Modello di comunicazione
    • Provvedimento del 30.01.2026 n. 3882

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  • Credito d’imposta Investimenti ZLS | Modelli

    Con Provvedimento del 30.01.2026 n. 3873 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 445, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati:

    • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
    • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
    • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028,

    nelle Zone Logistiche Semplificate (“ZLS”), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028, relativi al credito d’imposta ZLS.

    In Allegato

    • Allegato 1 – Istruzione per la compilazione – comunicazione integrativa ZLS 2026
    • Allegato 2- Modello comunicazione integrativa ZLS 2026
    • Allegato 3 – Istruzione per la compilazione – comunicazione ZLS 2026
    • Allegato 4 – Modello comunicazione ZLS 2026
    • Provvedimento del 30.01.2026

    La comunicazione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

    • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
    • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
    • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

    La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il presente modello per ciascuno degli anni 2026,2027 e 2028, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

    • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
    • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
    • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

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  • Modello AA7/10 | P.Iva soggetti diversi persone fisiche

    Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività.

    Possono utilizzare il modello AA7/10, invece della Comunicazione Unica, i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea). Il modello AA7/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività:

    • in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
    • in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite
    • in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di nomina di rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per un soggetto non residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, il modello AA7/10 deve essere presentato esclusivamente presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dello stesso rappresentante fiscale.

    Al modello devono essere allegate la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, la garanzia prevista dall’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 aprile 2025, prot. n. 186368.

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  • Certificazione Unica 2026 | Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 15707, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

    Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

    In Allegato:

    • Modello ordinario Certificazione unica
    • Modello sintetico Certificazione unica
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione
    • Provvedimento del 15.01.2026

    Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2026 (30 aprile per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiara zione dei redditi precompilata).

    Il sostituto d’imposta che nell’anno 2026 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2026 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

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  • Dichiarazione IVA 2026 | Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 51732, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini Iva.

    Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2026, concernente l’anno d’imposta 2025, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2026 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

    In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2025 deve essere presentata all’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026, esclusivamente per via telematica.

    In Allegato:

    • Modello Iva 2026
    • Istruzioni per la compilazione Iva
    • Modello Iva base 2026
    • Istruzioni per la compilazione Iva base
    • Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 51732

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