• Dichiarazione 730/2025 – Modello e istruzioni

    Modello e istruzioni aggiornati al 29.05.2025

    Con Provvedimento del 10 marzo 2025 sono stati approvati unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

    • 730/2025, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sulreddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2025, per i redditi prodotti nell’anno 2024;
    • 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
    • 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
    • 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;
    • 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
    • bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

    Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    In allegato:

    • Modello 730
    • Modello 730 EDITABILE
    • Istruzioni per la compilazione
    • Allegato 1 – Bolla di consegna
    • Allegato 2 – Busta
    • Allegato 3 – Obblighi di riservatezza
    • Tabella addizionali comunali all’Irpef saldo 2024 acconto 2025
    • Informazioni per la detrazione delle spese sostenute presso le Università non statali
    • Provvedimento AdE del 10.03.2025 n. 114763
    • Motivi aggiornamento del 29.04.2025
    • Motivi aggiornamento del 29.05.2025

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  • Sanatoria Bonus Ricerca e Sviluppo – Modello

    Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19.05.2025, è stato approvato unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

    La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021

    La richiesta può essere presentata da tutti i soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l’attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno:

    • realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
    • applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    • commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
    • commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

    Il modello, fatto salvo quanto di seguito specificato, deve essere presentato all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica entro il 3 giugno 2025.

    La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato.

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  • Dichiarazione Società di Persone 2025 – Modello

    Con Provvedimento del 17.03.2025 n. 131066 è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2025 – SP” Società di Persone, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi.

    Aggiornamento al 29.04.2025

    In Allegato:

    • Modello SP 2025
    • Modello SP 2025 – Istruzioni per la compilazione
    • Modello SP 2025 – Istruzioni generali per la compilazione dei modelli redditi delle società e degli enti redditi
    • Provvedimento del 17.03.2025
    • Specifiche tecniche
    • Motivi dell'aggiornamento del 29.04.2025

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  • Concordato preventivo biennale 2025/2026 | Modello CPB

    Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 con le relative istruzioni.

    Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (modello CPB) è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

    Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

    Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato. Il modello CPB deve essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025.

    Si può aderire alla proposta di CPB con le seguenti modalità alternative:

    • inviando il modello CPB congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi;
    • inviando il modello CPB in modo autonomo.

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  • Modelli di dichiarazione ISEE 2025 (DSU)

    Dal 3 aprile i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postalepossono essere esclusi dal calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

    Con la pubblicazione del Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025, viene infatti approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, come riportato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

    Il provvedimento attua quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del DPCM del 14 gennaio 2025, n. 13, in vigore dal 5 marzo 2025. Tale disposizione esclude dal patrimonio mobiliare considerato ai fini dell’indicatore gli investimenti in titoli di Stato previsti dall’articolo 3 del DPR 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali (compresi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

    A partire dal 3 aprile 2025, entra in vigore la nuova modulistica che sostituisce i modelli e le istruzioni precedenti, mentre resta invariato il modello standard dell’attestazione ISEE.

    Le DSU già presentate nel corso dell’anno rimangono valide fino alla loro naturale scadenza per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Tuttavia, è sempre possibile richiedere una nuova attestazione ISEE presentando una DSU aggiornata in base alla normativa recentemente introdotta.

    In Allegato il decreto con i nuovi modelli di DSU dichiarazione sostitutiva Unica, necessari per ottenere il proprio ISEE familiare dall'INPS e relative istruzioni:

    • DSU Mini 2025
    • DSU Integrale 2025
    • DSU ISEE Corrente 2025
    • Attestazione ISEE
    • Istruzioni alla compilazione aggiornate

    Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione va presentata all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. La Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul sito dell'Inps.

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  • Iva regime transfrontaliero di franchigia | Modello

    La Comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime. 

    Per ciascun trimestre civile dell’anno, come previsto dall’art. 70-unvicies, tali soggetti sono tenuti a comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione. 

    La Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia (modello approvato con Provvedimento del 28.03.2025) deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.

    L’obbligo di invio della Comunicazione ricorre anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

    In allegato Modello e Istruzioni.

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  • 5xmille 2025 – Associazioni sportive dilettantistiche

    Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dello stesso DPCM.

    In base alla convenzione, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia.

    e associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell’elenco permanente 2025 (ammesse al beneficio per il 2024) pubblicato sul sito del CONI  non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2025.

    L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle entrate

    L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2025. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

    In allegato Modello e Istruzioni

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