• Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000

    Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento fino a 120 mila euro a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025.

    L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione di significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

    Istanza a richiesta semplice cartelle fino a 120.000 euro

    Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

    • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Per importi fino a 120 mila euro, con una semplice richiesta, è possibile ottenere la rateizzazione fino a 84 rate:

    • direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata
    • oppure compilando il modello RS qui allegato, da inviare via pec agli specifici indirizzi – RS – Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (cd "semplice richiesta") – Tutti i soggetti.

    La soglia di 120 mila euro è riferita all’importo delle somme iscritte a ruolo oggetto di ogni singola richiesta di rateizzazione.

    Piano straordinario – Istanze documentate

    Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario può richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo fino a 120 mila euro per un numero di rate da 85 a 120. In questo caso è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo. In tal caso il contribuente dovrà richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione:

    • RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
    • RDG – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

    avendo cura di allegare i documenti volti a comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riportati sul modello citato.

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento ed il numero di rate concedibili in relazione a:

    • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
    • per le altre imprese (a seconda della specificità del soggetto) il valore dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa;
    • per i condomini, il valore dell’indice Beta.

    Proroga del piano di rateizzazione

    Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.

    Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello RDP, la documentazione prevista in relazione alla tipologia di  soggetto richiedente, riportata nel predetto modello.

    Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".

    In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.

    In allegato:

    • RS – Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (cd "semplice richiesta") – Tutti i soggetti
    • RDP – Richiesta di "proroga" di una rateizzazione – Tutti i soggetti
    • RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
    • RDG – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

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  • Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000

    Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento superiori a 120 mila euro a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025.

    L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione di significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

    Istanza documentata di rateizzazione cartelle superiori a 120.000 euro

    Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

    Per richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo superiore a 120 mila euro fino ad un massimo di 120 rate è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo. In tal caso il contribuente dovrà richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione:

    • RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
      oppure
    • RDG- Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

    avendo cura di allegare i documenti volti a comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riportati sul modello citato. 

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento ed il numero di rate concedibili in relazione a:

    • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
    • per le altre imprese (a seconda della specificità del soggetto) il valore dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa;
    • per i condomini, il valore dell’indice Beta.

    Proroga del piano di rateizzazione

    Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.

    Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello RDP, la documentazione prevista in relazione alla tipologia di  soggetto richiedente, riportata nel predetto modello.

    Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".

    In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.

    In allegato:

    • RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
    • RDG – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
    • RDP – Richiesta di "proroga" di una rateizzazione – Tutti i soggetti

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  • ATECO 2025 – Classificazione delle attività economiche

    L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

    La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

    La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell’Istat www.istat.it nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.

    Nei prossimi mesi e in tempo utile per consentire le operazioni sopra descritte, l'Istat metterà progressivamente a disposizione tutte le altre informazioni utili in merito alla nuova classificazione ATECO 2025 e gli strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione ATECO.

    Tenuto conto della normativa europea e della decisione concordata a livello nazionale di adottare operativamente la nuova classificazione a partire dal 1° aprile 2025, il sistema fiscale metterà a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l’Istat e il sistema camerale metteranno in atto una strategia di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.

    Da un punto di vista operativo, le azioni intraprese per implementare la ricodifica all’interno dei rispettivi registri sono decise dal singolo ente sulla base delle procedure e metodologie più opportune per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tra gli strumenti sviluppati per supportare le procedure di ricodifica si annovera una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate che sarà resa disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell’Istat.

    In allegato:

    1. Gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti (pdf)
    2. Struttura ATECO 2025 e nota metodologica (pdf)
    3. Struttura ATECO 2025 italiano e inglese (xlsx)
    4. Tavola di raccordo ATECO 2025 – NACE Rev. 2.1 (xlsx)
    5. Nota esplicativa e metodologica della tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022  (pdf)
    6. Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022 italiano (xlsx)
    7. Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022 inglese (xlsx)

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  • Adempimento collaborativo – Modello di adesione

    Il "regime di adempimento collaborativo" è stato istituito dal Dlgs 128/2015. Possono aderirvi i contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

    Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle entrate e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime stesso.

    In allegato:

    • Modello
    • Istruzioni
    • Provvedimento n. 450193 del 17.12.2024

    In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 intitolata “ Delega al Governo per la riforma fiscale”, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

    Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

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  • Bonus investimenti Mezzogiorno agricoltura – Modello

    Modello e istruzioni per la richiesta del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura.
    (Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63).

    Questo modello può essere utilizzato dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale.

    Possono beneficiare dell’aiuto le imprese che abbiano conseguito risultati economici negativi in conseguenza della crisi di mercato scaturita dalla guerra in Ucraina.

    La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

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  • Delega Unica servizi Agenzia – Fac-simile

    Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    La delega contiene le seguenti informazioni:

    • il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
    • i servizi on line oggetto di delega o revoca (come individuati al punto 4 del Provvedimento dell'Agenzia del 02.10.2024 qui allegato);
    • la data di conferimento o di revoca della delega.

    Le suddette informazioni che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile allegato al presente provvedimento (allegato1).

    Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, la comunicazione è effettuata dall’intermediario delegato.

    In allegato:

    • Allegato 1 – Fac simile delega unica
    • Allegato 2 – Specifiche tecniche
    • Provvedimento del 02.10.2024

    Servizi delegabili

    Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:

    1. la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
    2. uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
      • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
      • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
      • registrazione dell’indirizzo telematico,
      • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
      • accreditamento e censimento dispositivi;
    3. l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
    4. i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

    I servizi di cui sopra sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022) e di “accreditamento e censimento dispositivi” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016), che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante la modalità di cui al punto 6.2 del provvedimento.

    Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del fac-simile con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.

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  • Credito d’imposta quotazione PMI 2024 – Modello domanda

    Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.
    Per le modalità e le condizioni si rinvia a:

    La casella di posta certificata cui va trasmessa la domanda di accesso alla misura di aiuto è [email protected].

    In Allegato:

    • Modulo di domanda (docx)
    • Modulo 1 – Informazioni antimafia” per la dichiarazione madre
    • Modulo 2 – Informazioni antimafia” per la dichiarazione sui familiari conviventi
    • Istruzioni operative (pdf) del 27 settembre 2024
    • Decreto 23 aprile 2018 (pdf)

    La casella di posta certificata cui va trasmessa la domanda di accesso alla misura di aiuto è [email protected].

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