• Dichiarazione Enti non Commerciali 2024 – Modello

    Con Provvedimento del 28.02.2024 n. 68499 è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2024–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.

    In Allegato:

    • Modello Unico ENC 2024
    • Modello Unico ENC 2024 – Istruzioni per la compilazione
    • Modello Unico ENC 2024 – Istruzioni generali
    • Specifiche tecniche
    • Provvedimento del 28.02.2024

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  • Modello 770/2024 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del 26 febbraio 2024 n. 61647, ha approvato il modello 770/2024, relativo all’anno di imposta 2023, con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle
    ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

    Il modello 770/2024 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    In allegato:

    • Modello 770/2024
    • Modello 770/2024 istruzioni
    • Provvedimento del 26.02.2024

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    • direttamente dal sostituto d’imposta;
    • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modi-ficazioni;
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • tramite società appartenenti al gruppo

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  • Modello FTT Imposta transazioni finanziarie aggiornato

    Modello FTT aggiornato da utilizzare a partire dal 25 Gennaio 2024.

    Con Provvedimento n. 13275 del 22.01.2024 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni.

    Ricordiamo che la legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), all’articolo 1, commi da 491 a 500, aveva introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491 e di seguito per semplicità , anche, operazioni su azioni), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492 e di seguito per semplicità, anche, operazioni in derivati) e, infine, alle operazioni “ad alta frequenza” (comma 495 e di seguito, per semplicità, anche, operazioni ad alta frequenza).

    L’imposta si applica:

    • ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti (comma 491);
    • alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492);
    • alle negoziazioni ad alta frequenza (comma 495).

    In Allegato:

    • Modello FTT – Financial Transaction Tax
    • Modello FTT – Financial Transaction Tax editabile
    • Istruzioni per la compilazione
    • Provvedimento del 22.01.2024 n. 13275

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  • Dichiarazione IVA 2024 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2024 n. 8230, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini Iva.

    Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2024, concernente l’anno d’imposta 2023, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2024 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.

    In Allegato:

    • Modello Iva 2024
    • Istruzioni per la compilazione Iva
    • Modello Iva base 2024
    • Istruzioni per la compilazione Iva base
    • Provvedimento del 15 gennaio 2024 n. 8230

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  • Bonus acqua potabile – Modello e istruzioni

    Modello di comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile e istruzioni aggiornate al 9 gennaio 2024.

    La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

    Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di

    • filtraggio
    • mineralizzazione
    • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

    finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

    L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a

    • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
    • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

    Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

    • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
    • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    La comunicazione può essere presentata dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.

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  • Modello CUPE – Certificazione Utili e altri proventi

    Modello e Istruzioni CUPE (Certificazione Utili ed altri proventi equiparati).

    Istruzioni aggiornate il 18 dicembre 2023

    La certificazione prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 16 marzo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

    Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzionedi cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).

    La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apportodi capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

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  • Contributo interventi edilizi 2023 detraibili al 90%

    Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.09.2023 n. 332648 è stato approvato il modello, con relative istruzioni, per l'invio dell'istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto ai contribuenti persone fisiche, sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90%.

    L’istanza può essere presentata a partire dal 2 ottobre 2023 e fino al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate.

    Il contributo spetta se il richiedente persona fisica possiede tutti i seguenti requisiti:

    • ha un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15.000 euro;
    • ha sostenuto tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto Rilancio, detraibili dall’Irpef con percentuale del 90%;
    • gli interventi edilizi predetti sono stati effettuati:
      • sull’unità immobiliare posseduta dal richiedente alla data di inizio dei lavori, anche per quota, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e adibita ad abitazione principale alla medesima data o, al più tardi, alla data di termine dei lavori;
      • sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui la predetta unità immobiliare fa parte.

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