• 5xmille 2025 – Modello per le ONLUS

    L’articolo 12 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che, anche per l’anno finanziario 2025, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.

    Ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille delle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, che provvede alla domanda di accreditamento, al controllo dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.

    L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate

    L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2025. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

    Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2025 non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.

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  • Credito imposta Zone Logistiche Semplificate – Modello

    Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27.03.2025 n. 153474 sono stati approvati i modelli di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per:

    • gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 
    • nelle Zone Logistiche Semplificate (di seguito, ZLS), 

    di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni (ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15).

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “ZLS2025”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione, tra il 20 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti.

    In allegato:

    • Modello – Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
    • Istruzioni per la compilazione
    • Modello – Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
    • Istruzioni per la compilazione – Comunicazione integrativa
    • Provvedimento del 27.03.2025

     

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  • Modello IVA TR – Credito IVA trimestrale

    Modello IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

    Ultimo aggiornamento Modello e Istruzioni del 21.03.2025

    In allegato:

    • Modello Iva TR
    • Istruzioni per la compilazione
    • Motivi dell’aggiornamento del 21.03.2025

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  • Bonus pubblicità | Modello e istruzioni

    Modello con le relative istruzioni per l'invio telematico della Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.

    Si tratta di un'agevolazione rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, sia in formato cartaceo che online, come previsto dall'articolo 57-bis del Decreto-legge 50/2017. A partire dal 2023, per poter accedere al beneficio, è necessario che il totale degli investimenti pubblicitari effettuati superi almeno dell’1% quello dell'anno precedente.

    L’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento degli investimenti effettuati. Tuttavia, il contributo è concesso entro il limite delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme europee sugli aiuti "de minimis". Se le richieste complessive superano i fondi stanziati, l’importo viene ripartito proporzionalmente tra tutti i beneficiari.

    Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, i soggetti interessati devono presentare:

    • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
    • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

    L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

    Modalità di presentazione
    La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

    Termini di presentazione
    La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere inviata dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione.
    La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti (per gli investimenti del 2024, il termine è stato prorogato al 10 febbraio 2025).

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  • ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Servizi

    La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2024 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055, con il quale sono stati approvati n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2024. 

    Approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

    • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
    • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

    1. Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
    2. Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
    3. Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
    4. Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
    5. Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
    6. Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
    7. Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
    8. Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,

    devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:

    • DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
    • DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
    • DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
    • DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
    • DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).

    In allegato:

    • Modelli e istruzioni Servizi
    • Istruzioni – Parte generale
    • Istruzioni Quadro A
    • Istruzioni Quadro F
    • Istruzioni Quadro H
    • Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055

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  • ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura

    La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2024 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055, con il quale sono stati approvati n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2024. 

    Approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

    • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
    • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

    1. Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
    2. Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
    3. Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
    4. Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
    5. Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
    6. Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
    7. Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
    8. Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,

    devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:

    • DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
    • DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
    • DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
    • DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
    • DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).

    In allegato:

    • Modelli e istruzioni Agricoltura
    • Istruzioni – Parte generale
    • Istruzioni Quadro A
    • Istruzioni Quadro F
    • Istruzioni Quadro H
    • Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055

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  • ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture

    La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2024 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055, con il quale sono stati approvati n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2024. 

    Approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

    • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
    • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

    1. Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
    2. Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
    3. Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
    4. Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
    5. Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
    6. Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
    7. Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
    8. Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,

    devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:

    • DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
    • DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
    • DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
    • DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
    • DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).

    In allegato:

    • Modelli e istruzioni Manifatture
    • Istruzioni – Parte generale
    • Istruzioni Quadro A
    • Istruzioni Quadro F
    • Istruzioni Quadro H
    • Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055

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