• Modelli di dichiarazione ISEE 2025 (DSU)

    Dal 3 aprile i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postalepossono essere esclusi dal calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

    Con la pubblicazione del Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025, viene infatti approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, come riportato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.

    Il provvedimento attua quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del DPCM del 14 gennaio 2025, n. 13, in vigore dal 5 marzo 2025. Tale disposizione esclude dal patrimonio mobiliare considerato ai fini dell’indicatore gli investimenti in titoli di Stato previsti dall’articolo 3 del DPR 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali (compresi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

    A partire dal 3 aprile 2025, entra in vigore la nuova modulistica che sostituisce i modelli e le istruzioni precedenti, mentre resta invariato il modello standard dell’attestazione ISEE.

    Le DSU già presentate nel corso dell’anno rimangono valide fino alla loro naturale scadenza per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Tuttavia, è sempre possibile richiedere una nuova attestazione ISEE presentando una DSU aggiornata in base alla normativa recentemente introdotta.

    In Allegato il decreto con i nuovi modelli di DSU dichiarazione sostitutiva Unica, necessari per ottenere il proprio ISEE familiare dall'INPS e relative istruzioni:

    • DSU Mini 2025
    • DSU Integrale 2025
    • DSU ISEE Corrente 2025
    • Attestazione ISEE
    • Istruzioni alla compilazione aggiornate

    Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione va presentata all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. La Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul sito dell'Inps.

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  • Iva regime transfrontaliero di franchigia | Modello

    La Comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime. 

    Per ciascun trimestre civile dell’anno, come previsto dall’art. 70-unvicies, tali soggetti sono tenuti a comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione. 

    La Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia (modello approvato con Provvedimento del 28.03.2025) deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.

    L’obbligo di invio della Comunicazione ricorre anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

    In allegato Modello e Istruzioni.

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  • 5xmille 2025 – Associazioni sportive dilettantistiche

    Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dello stesso DPCM.

    In base alla convenzione, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia.

    e associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell’elenco permanente 2025 (ammesse al beneficio per il 2024) pubblicato sul sito del CONI  non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2025.

    L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle entrate

    L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2025. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

    In allegato Modello e Istruzioni

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  • 5xmille 2025 – Modello per le ONLUS

    L’articolo 12 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che, anche per l’anno finanziario 2025, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.

    Ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille delle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, che provvede alla domanda di accreditamento, al controllo dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.

    L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate

    L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2025. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

    Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2025 non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.

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  • Credito imposta Zone Logistiche Semplificate – Modello

    Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27.03.2025 n. 153474 sono stati approvati i modelli di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per:

    • gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 
    • nelle Zone Logistiche Semplificate (di seguito, ZLS), 

    di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni (ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15).

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “ZLS2025”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione, tra il 20 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti.

    In allegato:

    • Modello – Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
    • Istruzioni per la compilazione
    • Modello – Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
    • Istruzioni per la compilazione – Comunicazione integrativa
    • Provvedimento del 27.03.2025

     

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  • Modello IVA TR – Credito IVA trimestrale

    Modello IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

    Ultimo aggiornamento Modello e Istruzioni del 21.03.2025

    In allegato:

    • Modello Iva TR
    • Istruzioni per la compilazione
    • Motivi dell’aggiornamento del 21.03.2025

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  • Bonus pubblicità | Modello e istruzioni

    Modello con le relative istruzioni per l'invio telematico della Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.

    Si tratta di un'agevolazione rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, sia in formato cartaceo che online, come previsto dall'articolo 57-bis del Decreto-legge 50/2017. A partire dal 2023, per poter accedere al beneficio, è necessario che il totale degli investimenti pubblicitari effettuati superi almeno dell’1% quello dell'anno precedente.

    L’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento degli investimenti effettuati. Tuttavia, il contributo è concesso entro il limite delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme europee sugli aiuti "de minimis". Se le richieste complessive superano i fondi stanziati, l’importo viene ripartito proporzionalmente tra tutti i beneficiari.

    Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, i soggetti interessati devono presentare:

    • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
    • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

    L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

    Modalità di presentazione
    La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

    Termini di presentazione
    La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere inviata dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione.
    La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti (per gli investimenti del 2024, il termine è stato prorogato al 10 febbraio 2025).

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