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Dichiarazioni operazioni doganali
Fac-simile previsto dalla circolare ADM 37/2025 per la contabilizzazione e pagamento del contributo sulle spedizioni di modico valore tramite bolletta A22
Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma CDU, il contributo per le dichiarazioni semplificate (H7) verrà dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale e, in particolare, il periodo per la contabilizzazione viene fissato come segue:
- Prima quindicina: dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 1° al 15 del mese.
- Seconda quindicina: dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 16° giorno fino all’ultimo giorno del mese.
La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 105 e 108 CDU, nonché di quanto previsto dall’articolo 45 delle disposizioni complementari al codice dell’Unione di cui all’allegato 1 del D.lgs. 141/2024, dovrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione.
In fase di prima applicazione del contributo in esame, la dichiarazione, contabilizzazione ed il pagamento del totale dei contributi della quindicina di riferimento sarà effettuato presso il servizio cassa dell’ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7), mediante emissione di bolletta A22 con addebito dell’importo complessivo su conto di debito. Nel campo note della bolletta A22 verrà annotato il riferimento alla quindicina cui la contabilizzazione e il pagamento si riferisce.
Come sopra evidenziato, in una prima fase di applicazione, la contabilizzazione ed il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del dichiarante, fatti salvi i controlli successivi da parte dell’ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7). A tal fine, i dichiaranti provvederanno a presentare un’apposita dichiarazione, redatta sul modello qui allegato (Circolare ADM 37/2025), che sarà allegata ad una copia cartacea della dichiarazione A22 e conservata agli atti dell’ufficio.
Nelle more di predisposizione ed implementazione di specifici strumenti di monitoraggio, gli uffici doganali potranno comunque effettuare delle verifiche sulla base degli applicativi al momento disponibili (AIDA, COGNOS, ecc.)
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Carta acquisti minori di 3 anni | Modulistica
Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) in base agli stanziamenti che vengono progressivamente resi disponibili.
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.
La Carta Acquisti viene concessa ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.
Allegati
- Modulo di richiesta e Guida alla compilazione
- Modulo di variazione dei dati
- Modulo di variazione dei titolari della carta
- Modulo di richiesta duplicato PIN
- Modulo di richiesta sostituzione Carta Acquisti
- Elenco dei codici merceologici abilitati
Requisiti per richiedere la Carta acquisti per minori di 3 anni:
- Età inferiore a 3 anni;
- essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
- essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 8.230,81 euro;
- non essere, da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario:
- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
- intestatario/i di più di due utenze del gas;
- proprietario/i di più di due autoveicoli;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.
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Carta acquisti maggiori di 65 anni | Modulistica
Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) in base agli stanziamenti che vengono progressivamente resi disponibili.
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.
La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di specifici requisiti.
Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o all'INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.
Allegati
- Modulo di richiesta e Guida alla compilazione
- Modulo di variazione dei dati
- Modulo di variazione dei titolari della carta
- Modulo di richiesta duplicato PIN
- Modulo di richiesta sostituzione Carta Acquisti
- Elenco dei codici merceologici abilitati
Requisiti per richiedere la Carta acquisti maggiori 65 anni:
- Essere di età non inferiore a 65 anni;
- essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
- essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 8.230,81 euro all’anno o di importo inferiore a 10.974,42 euro all’anno, se di età pari o superiore a 70 anni;
- avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 8.230,81 euro;
- non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4:
- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
- intestatario/i di più di una utenza del gas;
- proprietario/i di più di un autoveicolo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.
- non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.
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Credito d’imposta ZES Unica | Modelli e istruzioni
L'art. 1, commi 485-491 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124 a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Approvati i modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica
Approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025 n. 25972.
- Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
Questo modello va utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni:- Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE,
- e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA 2025”, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
- Modello di comunicazione integrativa
Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione.
La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA 2025”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
In allegato:
- Provvedimento del 31.01.2025
- Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
- Istruzioni per la compilazione
- Modello di comunicazione integrativa
- Istruzioni per la compilazione per il modello di comunicazione integrativa
- Motivi dell'aggiornamento del 07.11.2025
- Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
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Credito d’imposta ZES Unica – Agricoltura
L'art. 1, commi 544-546, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025 l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta gli operatori economici interessati, devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.
In allegato:
- Modello – Comunicazione ZES unica Agricola 2025
- Istruzioni per la compilazione
- Modello – Comunicazione integrativa Agricola 2025
- Istruzioni per la compilazione – Comunicazione integrativa Agricola 2025
- Provvedimento del 31.01.2025 n. 25986
- Motivi aggiornamento del 07.11.2025
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Comunicazioni regime di tassazione delle SIIQ e SIINQ
E’ previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).
Modello da utilizzare dal 22 ottobre 2025
Questo modello va utilizzato per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione da parte delle società che intendono aderire al regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di costituzione. La comunicazione va presentata nel periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersi del regime stesso;
- l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.
- in caso di operazioni straordinarie, la prosecuzione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio nel quale ha efficacia giuridica l’operazione straordinaria;
- a cessazione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio nel quale si verifica la perdita dei requisiti (casella “Cessazione/Sospensione” con codice 4, 5, 6, 7). Nel caso in cui nella casella “Cessazione/Sospensione” sia stato indicato il codice 1, 2 o 3 la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si verifica il presupposto della cessazione del regime. Qualora, invece, nella predetta casella sia stato indicato il codice 8, 9, 10 o 11, la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio nel quale ha efficacia giuridica l’operazione straordinaria o nel quale è venuto meno il regime del consolidato nazionale ovvero dall’avvenuto scioglimento;
- la sospensione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si verifica la perdita temporanea del requisito partecipativo (casella “Cessazione/Sospensione” con codice 12);
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software denominato “SIIQ”, resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate a partire dalla medesima data.
La comunicazione va presentata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario
- tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, altri soggetti). L’invio della richiesta può avvenire utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
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Locazione | Modello RLI e istruzioni
Modello e istruzioni RLI aggiornati il 14 ottobre 2025
Il Modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri. L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. Inoltre è possibile comunicare la rinegoziazione del canone.
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.Il contratto di locazione può essere registrato:
- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici
- richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI
- incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).
In allegato:
- Modello RLI
- Istruzioni di compilazione
- Motivazioni dell'aggiornamento
- e modello può essere utilizzato in ufficio per richiedere il versamento delle imposte, mediante addebito su conto corrente bancario o postale.