• Autodichiarazione per credito imposta IMU turismo

    L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Decreto Ucraina), ha previsto un credito d’imposta per:

    • le imprese turistico-ricettive,
    • ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica,
    • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta,
    • nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale,
    • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,

    in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.

    Al fine di utilizzare il credito d’imposta, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.

    Con il Provvedimento del 16.09.2022 n. 356194, l'Agenzia delle Entrate ha definito Modello e istruzioni nonchè le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione.

    L'autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato mediante i canali telematici dell'Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

    In allegato:

    • Provvedimento
    • Modello
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche

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  • Modello unico impianti fotovoltaici

    Modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, approvato con decreto del MITE del 2 agosto 2022.

    Il Modello Unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui sopra, che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

    • ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici; 
    • aventi potenza nominale non superiore a 200 kW; 
    • per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.

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  • Rateizzazione cartelle di pagamento superiori 120.000

    Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento per importi superiori a 120 mila euro.

    Debiti superiori a 120.000 euro

    Per importi superiori a 120 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
    Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

    Piano straordinario

    Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
    È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Dovranno essere presentati alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:

    • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
    • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.

    Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
    Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.

    Proroga

    Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
    La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
    Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.

    Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.

    La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).

    In allegato:

    • R2 – Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
    • R3 – Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria
    • R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
    • R5 – Richiesta o Proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) estensione di rateizzazione ordinaria in straordinaria debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria

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  • Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000

    Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento fino a 120 mila euro.

    Debiti fino a 120.000 euro

    Per debiti fino a 120 mila euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda semplice (anche on-line), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consentirà di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) e scegliere tra rate costanti o rate crescenti.

    Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.

    Piano straordinario

    Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante, presentando la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
    È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. Dovranno essere presentati alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:

    • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
    • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.

    Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
    Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973. In tal caso la rateizzazione sarà concessa, in presenza dei requisiti previsti in base alla tipologia di richiesta, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche.

    Proroga

    Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
    La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
    Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.

    Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.

    La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).

    In allegato:

    • R1 – Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti
    • R4 – Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
    • R5 – Richiesta o Proroga di rateizzazione straordinaria (max 120 rate) estensione di rateizzazione ordinaria in straordinaria debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria

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  • ETS: Fac-simile Rendiconto raccolta fondi occasionale

    Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore.

    Ricordiamo che il Codice del Terzo Settore ha previsto per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, al fine di tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività stesse e consentire agli organi preposti la vigilanza. Tali obblighi di rendicontazione si atteggiano diversamente, a seconda che l’attività di raccolta fondi abbia il carattere dell’abitualità o dell’occasionalità.

    Gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche occasionali di fondi, hanno l’obbligo di redigere un rendiconto per ogni raccolta svolta corredato da una relazione illustrativa. Gli ETS, indipendentemente dalla loro dimensioni economiche, dovranno allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, redatti secondo lo schema allegato, una relazione illustrativa nella quale dovrà fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell’evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti.

    In allegato:

    • il fac-simile in word di Rendiconto della singola raccolta di fondi occasionale
    • e le Linee guida per la raccolta fondi degli ETS Enti del terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

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  • Sport Bonus 2022 – Modello di richiesta

    La legge di bilancio 2022, ha confermato per i soggetti titolari di reddito d’impresa la possibilità di accedere ad un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

    La domanda va inviata agli indirizzi [email protected] e per conoscenza a [email protected], tra il 30 maggio ed il 30 giugno 2022, indicando nell’oggetto “Sport Bonus 1a finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale”;

    In allegato:

    • Modulo Imprese
    • Vademecum procedura

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