• Modulo Unificato LAV – Assunzione pror. trasf. cessaz.

    Attraverso questo modulo tutti i datori di lavoro, pubblici e privati di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione), adempiono all’obbligo di comunicazione per l'assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati, nonchè per il distacco e il trasferimento del lavoratore.

    Tenendo presente che l'invio deve avvenire attraverso i sistemi informatici Regionali, di seguito e solo a titolo di esempio, i pdf del modulo:
    Allegato A – UniLAV

    • Mod. assunzione
    • Mod. proroga
    • Mod. trasformazione
    • Mod. cessazione

    Dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia non devono più compilare il "modello Q" (detto anche "contratto di soggiorno") ma il modello “UNIFICATO LAV” o "UNILAV".

    Il modello UNILAV va inviato al Centro per l'Impiego del luogo dove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all'assunzione. Con l'invio, si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione:

    • all'INPS;
    • all'INAIL (Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro);
    • alla prefettura.

    L'invio del modello deve avvenire esclusivamente online. La ricevuta elettronica che attesta la data certa di invio della domanda va conservata.

    Il modello contiene anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto, tra cui il pagamento delle spese per l'eventuale ritorno in patria dello straniero, al verificarsi di determinate condizioni, e l'alloggio dello straniero.

    In caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione va effettuata all'INPS tramite il modello "COLD ASS” che assolve tutti gli obblighi del vecchio modello Q.

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  • Contratto di comodato gratuito immobile padre-figlio

    Fac simile gratuito di un contratto di comodato tra parenti in linea retta per godere della riduzione IMU al 50%.

    E' sempre piu' frequente che i genitori diano ai figli la disponibilità di un immobile da adibire ad abitazione principale. La Legge consente la riduzione IMU al 50% ma pone delle condizioni pesanti e per nulla semplici da rispettare.

    Nel contratto vengono indicate anche tali condizioni per aiutare il contribuente a non sbagliare….ovviamente se i requisiti si perdono nel corso della vita del contratto di comodato la riduzione non spetterà piu'.

    Si rimanda ad un articolo sul portale per approfondire: IMU: immobili concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado

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  • Bando Conciliamo famiglia-lavoro – Modulistica

    “#Conciliamo” è la misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri volta a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori al fine di assecondare i loro bisogni e quelli delle loro famiglie.

    In particolare, si intende favorire la realizzazione di interventi posti in essere nel contesto dell’ambiente di lavoro, volti a promuovere un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di progetti capaci di risolvere problemi e priorità comuni e ad impattare positivamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici e quindi sulla produttività delle imprese.

    Le proposte progettuali devono prevedere azioni, nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, che perseguano uno o più dei seguenti obiettivi riguardanti il rapporto tra la famiglia e l’attività lavorativa:

    1. crescita della natalità;
    2. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;
    3. incremento dell’occupazione femminile;
    4. contrasto dell’abbandono degli anziani;
    5. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;
    6. tutela della salute.

    Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 18 dicembre 2019, via PEC all’indirizzo: [email protected], la domanda unitamente alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, protetta da password, che dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 3. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente.

    In allegato:

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  • Sport Bonus 2019 – Modelli di istanza

    La legge di bilancio 2019, approvata lo scorso 30 dicembre 2018, ai commi 621 e 622 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa possano accedere ad un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

    La domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [email protected] tra il 15 ottobre ed il 14 novembre 2019, indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 2° finestra 2019.

    In allegato:

    • Modulo persone fisiche
    • Modulo Enti non commerciali
    • Modulo Imprese

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  • Privacy – Telefonate indesiderate utenze riservate

    Modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie indesiderate – Per utenze riservate.
    Il cittadino può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria. Prima di fare la segnalazione è bene però verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.

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  • Privacy – Telefonate indesiderate modulistica

    Modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l'iscrizione nel Registro delle opposizioni.

    Le nuove regole del marketing telefonico

    Gli abbonati (ora definiti dalla legge "contraenti") i cui nominativi e numeri siano in elenco che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie, devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
    L´iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

    Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie rivolgendosi al Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni:

    • Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato" sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
    • Per e-mail: [email protected]
    • Tramite il numero verde: 800.265.265
    • Per raccomandata, scrivendo a: "GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI" UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM)
    • Via fax: 06.5422.4822

    Cosa occorre fare se, nonostante l´iscrizione nel Registro si ricevono ancora telefonate promozionali?

    Per opporsi ad ulteriori futuri contatti da parte dell´operatore economico nel cui interesse la telefonata promozionale è effettuata (ad esempio una compagnia telefonica, un operatore del settore energetico, assicurativo, bancario etc.) l´interessato può esercitare direttamente nei suoi confronti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento. 

    In particolare, con riferimento alla numerazione telefonica oggetto di contatto, l´interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

    L´esercizio di tali diritti può essere effettuato agevolmente avvalendosi del modello reperibile sul sito web dell´Autorità all´indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, che deve essere inviato all´operatore economico nel cui interesse è stata effettuata la chiamata promozionale.
    Rispetto all´esercizio di tali diritti, il titolare del trattamento deve fornire riscontro all´interessato "senza ritardo", al più tardi entro un mese dal ricevimento dell´istanza (il termine è prorogabile in casi particolari fino a tre mesi).

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  • Denuncia fiscale vendita di alcolici – Esercizi avviati

    MODELLO UTILIZZABILE PER GLI ESERCIZI AVVIATI NEL PERIODO IN CUI L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI ATTIVAZIONE E DELLA CORRELATA LICENZA ERANO STATI SOPPRESSI.

    DENUNCIA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE ESERCIZIO DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCISA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La Legge 58/2019, con l'articolo 13 bis ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che prima ne erano stati esonerati. In merito a tale aggiornamento l’Agenzia Dogane Monopoli ha diramato ai suoi uffici la circolare prot. 83760 del 18/07/19, dando indicazioni anche sul flusso dei procedimenti per il tramite dei SUAP.

    Per tale effetto, quindi deve considerarsi ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si deve ritenere, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della sopracitata direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.

    Quindi per quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo, procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.

    In allegato il modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie.

    Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.

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