• Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio

    Come disposto dal 2° comma dell' art. 25bis del D.P.R. 600-1973, se i precipienti di provvigioni per le prestazioni di rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, mediazione, commissione, agenzia, dichiarano ai loro committenti-preponenti-mandanti, che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.

    La dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta dovrà essere prodotta, entro il 31 dicembre per l'anno successivo o entro 15 giorni dalle modifiche ed è valida fino a revoca.

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  • Definizione agevolata 2000/17 – Modello e istruzioni

    Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
    Fanno eccezione: 

    1. i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte dei Conti;
    1. i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili”  in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

    Chi intende aderire alla “rottamazione” pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

    Per aderire alla Definizione agevolata è possibile presentare la domanda di adesione:

    • compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
    • oppure, in alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018:

    In allegato:

    • Modello DA – 2000/17
    • Elenco caselle Pec
    • Faq
    • Guida alla compilazione del Modello DA-2017

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  • Dichiarazione imposta sostitutiva sui finanziamenti

    Approvato con Provvedimento del 23.11.2017 il modello di dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti con relative istruzioni, da utilizzare per presentare la dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni di finanziamento effettuate durante il periodo di riferimento. Il medesimo modello è, altresì, utilizzato per la liquidazione dell’imposta dovuta a saldo e per la determinazione dell’acconto dovuto per l’esercizio successivo.

    A partire dal mese di gennaio 2018 tutti gli utenti sono tenuti a presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la dichiarazione contenente l’indicazione delle operazioni di finanziamento effettuate nel corso dell’esercizio stesso, distinte per tipologia di imposta applicabile, utilizzando il presente modello.

    Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica:

    • direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
    • tramite uno dei soggetti, incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

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