• Modello 770/2015 Semplificato e istruzioni

    Approvato con Provvedimento del 15.01.2015 il modello 770/2015 Semplificato, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.

    Nel modello 770 Semplificato vanno indicati:

    1. i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
      – redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge)
      – indennità di fine rapporto
      – prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione
      – redditi di lavoro autonomo
      – provvigioni e redditi diversi
    2. i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione
    3. i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario).
    4. i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta

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  • Modello 770/2015 Ordinario e istruzioni

    Approvato il modello 770/2015 Ordinario, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
    Il modello 770 Ordinario  deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi a:

    • ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio
    • versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.

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  • Certificazione Unica 2015 – Modello e istruzioni

    Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).

    Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).

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  • Modello per la richiesta di accreditamento su c/c dei rimborsi fiscali riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche

    I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposito modello.
    Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.

    La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

    Le coordinate possono essere segnalate anche online, tramite la specifica applicazione.

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  • Modello per la richiesta di accreditamento su c/c dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche

    I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposito modello.
    Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.

    La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

    Le coordinate possono essere segnalate anche online, tramite la specifica applicazione.

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  • Modello Iva 79 – Istanza di rimborso Iva

    Il Modello Iva – 79 deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

    Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell’Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso.
    Dal 1° gennaio 2010 per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia):

    • sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali. Non sono, quindi, più possibili richieste semestrali
    • le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento

    I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.

    La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:
    Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara
    La trasmissione può essere effettuata tramite:
    * consegna diretta
    * servizio postale
    * "corriere espresso".

    Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

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  • Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

    Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi obbligatorie dal 1 giugno 2013.
    Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottolinea come a far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
    E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi. A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.

    In allegato:

    • Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008, redatte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
    • Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale in formato word

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