Italia – Macedonia del Nord: nuovo accordo di sicurezza sociale
Con la Legge 16 ottobre 2025, n. 153 (pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2025), il Parlamento ha autorizzato la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, firmato a Skopje il 25 luglio 2014, allegato al dccumento. Si tratta di un nuovo, pi completo sistema coordinato di sicurezza sociale volto a tutelare i lavoratori migranti e i loro familiari, assicurando continuità dei diritti previdenziali e parità di trattamento tra i due ordinamenti.
La legge, entrata in vigore il 28 ottobre 2025, non rende ancora operativo l’Accordo, ma consente al Governo italiano di procedere con la ratifica e di completare l’iter diplomatico con lo Stato partner.
Secondo l’articolo 48 dell’Accordo, la sua effettiva entrata in vigore avverrà il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica ufficiale tra i due Stati.
Fino ad allora restano applicabili le norme nazionali vigenti e, per alcune situazioni pregresse, la vecchia Convenzione tra Italia e Jugoslavia del 1957, che sarà definitivamente superata solo alla data di efficacia del nuovo accordo.
La Legge n. 153/2025 prevede inoltre che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilendo che le amministrazioni competenti operino con le risorse già disponibili.
Quadro normativo e ambito di applicazione
L’Accordo allegato alla legge definisce un quadro di coordinamento tra i sistemi previdenziali dei due Stati, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori che abbiano svolto o svolgano attività lavorativa in entrambi i Paesi.
Sono individuate le autorità competenti (in Italia il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute) e gli organismi di collegamento incaricati di gestire lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa.
Il campo di applicazione riguarda le principali aree della sicurezza sociale:
- assicurazioni per vecchiaia, invalidità e superstiti;
- malattia e maternità;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- disoccupazione;
- prestazioni familiari.
L’Accordo si applicherà ai lavoratori dipendenti e autonomi, ai familiari e ai superstiti, nonché ai rifugiati e apolidi soggetti alle legislazioni di uno o di entrambi gli Stati.
Viene ribadito il principio della parità di trattamento, che garantisce ai cittadini dell’altro Stato gli stessi diritti e obblighi dei cittadini nazionali in materia di sicurezza sociale.
Coordinamento dei regimi pensionistici
Un punto centrale dell’intesa riguarda il coordinamento delle pensioni e delle altre prestazioni economiche legate alla contribuzione previdenziale.
Ciascuno Stato sarà responsabile per la quota di pensione corrispondente ai periodi di assicurazione maturati secondo la propria legislazione.
Sono previste due modalità principali di calcolo:
- pensione autonoma, quando il lavoratore soddisfa i requisiti minimi in un solo Stato;
- pensione pro-rata, quando è necessario sommare (totalizzare) i periodi assicurativi italiani e macedoni per raggiungere il diritto alla prestazione.
Il sistema di totalizzazione permette di valorizzare tutti i periodi di lavoro senza sovrapposizioni e senza perdita dei contributi versati.
L’Accordo stabilisce inoltre che le pensioni e le altre prestazioni in denaro siano esportabili, ossia possano essere corrisposte anche se il beneficiario risiede nell’altro Paese.
Rilevante anche la disposizione sull’integrazione al trattamento minimo (art. 22), che resta a carico esclusivo dello Stato di residenza del beneficiario.
Sono disciplinati anche i casi di malattie professionali e di infortuni sul lavoro, con il principio della competenza dell’istituzione del Paese dove si è svolta l’attività rischiosa.
Altre prestazioni: malttia maternità disoccupazione
L’Accordo regola in modo dettagliato anche altre prestazioni assistenziali.
Ad esempio per le prestazioni di malattia e maternità, garantendo ai lavoratori e ai loro familiari il diritto alle cure e alle indennità durante il soggiorno o la residenza nell’altro Stato.
Le prestazioni sanitarie saranno fornite dall’istituzione del luogo di residenza o soggiorno, per conto di quella competente, con successivo rimborso tra gli enti dei due Paesi.
Per quanto riguarda la disoccupazione, i periodi lavorativi compiuti in Italia e in Macedonia del Nord potranno essere sommati per acquisire il diritto alle prestazioni.
Il lavoratore disoccupato che si trasferisce per cercare lavoro nell’altro Stato manterrà l’indennità fino a un massimo di tre mesi, secondo le modalità operative che saranno definite nell’intesa amministrativA attuativa.
Le prestazioni familiari (come gli assegni per i figli a carico) potranno essere riconosciute anche se i familiari risiedono nell’altro Paese, salvo che vi percepiscano analoghi benefici locali.
L’attuazione concreta dell’Accordo sarà disciplinata da una Intesa amministrativa tra le autorità competenti, che definirà le procedure tecniche, i rimborsi e lo scambio dei dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.