• Accesso al credito per le PMI

    Transazioni commerciali: tasso per ritardato pagamento

    Pubblicato in GU n 63 del 17 marzo il comunicato del MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

    Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 231/2002 "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7."

    Il tasso di riferimento è così determinato: 

    • per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
    • per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

    Pertanto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo. n.  231/2002,  come modificato dalla lettera e) del  comma  1 dell'art. 1 del  decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2025 il tasso di riferimento e' pari al 3,15 per cento. 

  • Accesso al credito per le PMI

    Legge annuale sulle PMI: cosa contiene il testo approvato il 14 gennaio

    Il Consiglio dei Ministri del 14 gennaio approva il primo disegno di legge sulle PMI.

    Il Ministro Urso ha dichiarato: “Una svolta per la politica industriale del nostro Paese, che valorizza il ruolo delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'economia nazionale e dell'identità produttiva del Made in Italy, attraverso un sistema normativo mirato all’innovazione, alla competitività e alla crescita",

    Il DDL rappresenta la prima attuazione dell'art. 18 della Legge 180 del 2011, che aveva previsto l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese e secondo lo stesso Ministro Urso si tratta di un: "impegno disatteso da tutti i governi che ci hanno preceduto e che noi intendiamo rispettare puntualmente ogni anno, come stiamo facendo per la legge annuale sulla concorrenza, secondo una chiara visione strategica". 

    Legge annuale sulle PMI: cosa contiene

    Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il primo disegno di Legge annuale sulle PMI, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, incentivando:

    • l’aggregazione,
    • l’innovazione del sistema produttivo 
    • l’accesso al credito.

    Come evidenzia un comunicato stampa del MIMIT datato 14 gennaio, tra gli interventi principali del provvedimento, spiccano:

    • i “Mini Contratti di Sviluppoper il settore Moda, 
    • le Centrali consortili per coordinare le filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa. 

    Vengono promossi il ricambio generazionale con assunzioni agevolate di giovani, la tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni online e il riordino della disciplina dei Confidi per semplificare l’accesso al credito.

    Nel dettaglio, vengono introdotte misure per incentivare forme di aggregazione tra imprese del settore Moda, per consentire alle Pmi del comparto di unire le forze e affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato globale, incrementando la capacità di investimento, di innovazione e la propria presenza sui mercati internazionali. 

    A questo scopo sono destinati alle filiere del comparto Moda fino a 100 milioni di euro per i “Mini Contratti di Sviluppo”, finalizzati a sostenere programmi di investimento di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni.

    Il disegno di legge introduce inoltre le "Centrali consortili," nuovi enti giuridici che fungono da strutture di indirizzo e coordinamento per le micro, piccole e medie imprese già organizzate in consorzi di filiera. Questi enti mirano a rafforzare la competitività e l'innovazione delle imprese attraverso modelli di cooperazione efficienti e solidali. 

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy esercita la vigilanza esclusiva per garantire il rispetto delle finalità mutualistiche. 

    La norma delega il Governo a disciplinare il funzionamento e la vigilanza delle Centrali consortili entro 12 mesi.

    Per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e media imprese, il disegno di legge attribuisce al Governo una delega per il riordino normativo della disciplina dei Confidi, a oltre vent’anni dall’emanazione della legge in materia. L’obiettivo dell’intervento è semplificare e riorganizzare le regole che disciplinano questo strumento, attraverso: 

    • la revisione dei requisiti di iscrizione all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB),
    • l’ampliamento delle attività consentite
    • la promozione di processi di aggregazione tramite agevolazioni normative e l’estensione delle possibilità operative per i Confidi iscritti. 

    Sono inoltre previste misure per ridurre i costi di istruttoria nella valutazione del merito creditizio delle imprese e interventi volti a favorire l’integrazione tra consorzi, consentendo loro di partecipare ad altri enti senza modificare il proprio oggetto sociale.

    Sono inoltre introdotti incentivi fiscali per le imprese che aderiscono a un contratto di “rete soggetto”, consentendo la sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata a investimenti previsti dal programma comune di rete. L’agevolazione, finanziata fino a 45 milioni di euro dal 2027 al 2029, riguarda gli utili realizzati tra il 2026 e il 2028, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio dedicato all'affare.

    Infine, a tredici anni dal primo “Startup Act”, il Ddl delega al Governo l’adozione di un decreto legislativo per la redazione di un testo unico in materia di startup, incubatori e Pmi innovative. 

    L’obiettivo è coordinare le norme vigenti, apportando modifiche per migliorarne la coerenza giuridica, logica e funzionale, e abrogare espressamente le disposizioni obsolete o prive di contenuto normativo. Viene consolidata la figura del Garante per questo comparto di imprese e ampliati i suoi compiti, con lo scopo di promuovere la cultura, la formazione e la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione tecnologica per massimizzarne la competitività.

    Legge annuale PMI: occupazione giovanile

    Il comunicato MIMIT specifica infine che al fine di incrementare l’occupazione giovanile, il Ddl contiene una disposizione sulla "staffetta generazionale" nelle imprese, che mira a liberare in anticipo nuovi posti di lavoro mediante un sistema di pensionamento flessibile, che consenta al lavoratore anziano una migliore conciliazione vita/lavoro e, al contempo, attui il trasferimento delle competenze professionali a favore di giovani lavoratori assunti in sua parziale sostituzione. 

    Viene quindi introdotto, per le imprese fino a 50 dipendenti, un sistema di trasferimento generazionale con part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e assunzioni agevolate di giovani under 35, garantendo così il passaggio di know-how. 

    Il neoassunto potrà sostituire integralmente la posizione lavorativa del lavoratore anziano, una volta cessato il rapporto di lavoro di quest’ultimo.

    Si attende il testo della Legge sulle PMI per ulteriori approfondimenti.

  • Accesso al credito per le PMI

    Fondo crescita sostenibile: domande dal 10 settembre

    Dal 2 settembre può precompilare la domanda al fondo per la crescita sostenibile per la misura "specializzazione intelligente", mentre dal 10 settembre è possibile inviare.

    Ricordiamo che con decreto di proroga  il MIMIT ha rimandato la Misura Incentivi per la specializzazione intelligente o Fondo crescita sostenibile.

    Le domande per gli incentivi sono prorogate, con decreto del 7 luglio, dal 10 luglio al 10 settembre.

    Il decreto dispone la proroga dei termini stabiliti dall’articolo 3 del decreto direttoriale 7 maggio 2024 recante i termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di Specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023. 

    Il decreto dispone, inoltre, la sostituzione dell’allegato n. 8 al decreto direttoriale 7 maggio 2024.

    Fondo crescita sostenibile: domande dal 10.09

    In attuazione del decreto MIMIT del 14 settembre 2023 , sono fissati i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del mezzogiorno, localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, coerenti con la “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”.

    L'intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

    Dal 10 settembre (il termine iniziale del 10 luglio è prorogato a settembre) le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività:

    • industriali,
    • agroindustriali, 
    • artigiane, 
    • di servizi all’industria e di ricerca

    potranno presentare istanza per l’accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

    Attenzione al fatto che già a partire dal 2 settembre (termine modificato, prima era il 25 giugno) i soggetti interessati potranno precompilare le domande tramite la procedura informatica disponibile al link:

    I progetti, che possono essere realizzati anche in forma congiunta tra più imprese, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), in particolare: 

    • nanotecnologia e materiali avanzati, 
    • fotonica e micro/nano elettronica, 
    • sistemi avanzati di produzione,
    •  tecnologie delle scienze della vita, 
    • intelligenza artificiale, 
    • connessione e sicurezza digitale.

    Le spese e i costi ammissibili non devono essere inferiori a 3 milioni di euro e superiori a 20 milioni.

    L’accesso alle agevolazioni avverrà mediante procedura negoziale.

    I finanziamenti agevolati sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese.

    Gli incentivi concessi nella forma del contributo diretto alla spesa sono articolati sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 30% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese, 15% per le grandi imprese.

     

     

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    Registri Aiuti di Stato: come rimediare per le omissioni

    L'Agenzia delle entrate con il provvedimento n 221010/2024 pubblica le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri:

    • Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), 
    • Sian (Sistema informativo agricolo nazionale),
    • Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),

    degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.

    Registri Aiuti di Stato: come arrivano i dati sulle anomalie

    L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le seguenti informazioni:

    • a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; 
    • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta; 
    • c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020; 
    • d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA. 

    relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri:

    • RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), 
    • SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), 
    • SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    Ciò al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata. 

    Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

    Anomalie 2020 Registri Aiuti di Stato: come sanarle

    Il provvedimento, oltre a definire le modalità di trasmissione e i contenuti della nota di alert inviata, indica come fare per regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni. 

    Sono previste due ipotesi:

    • se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri dipende da errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può sanare la posizione presentando una dichiarazione integrativa in cui indica i dati corretti. Una volta effettuata la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono iscritti in Rna, Sian e Sipa nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati
    • se, invece, la mancata iscrizione non dipende dagli errori di compilazione sopra indicati, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

    In entrambi i casi, sono dovute le relative sanzioni che l’interessato può pagare beneficiando della riduzione prevista dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

    Allegati:
  • Accesso al credito per le PMI

    Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS

    Il nuovo Fondo di garanzia per le PMI in applicazione del cosiddetto DL Anticipi è in vigore dal 1 gennaio.

    Le nuove disposizioni valide dodici mesi, reintroducono alcune misure precedenti al periodo pandemico e confermano invece alcune novità introdotte durante il covid come:

    • l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, 
    • l’ammissibilità per small mid cap (imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), per enti del terzo settore e enti religiosi, 
    • la gratuità per le microimprese. 

    Attenzione al fatto che vi sono novità anche per le commissioni, di seguito i dettagli.

    Scarica qui la tabella MIMIT con regole 2024 del Fondo di garanzia PMI

    Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS

    Relativamente agli enti del terzo settore, si prevede che possono accedere alla garanzia del Fondo anche i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l’applicazione del modello di valutazione

    Il parametro dell’iscrizione al REA è derogabile mediante la costituzione di una sezione speciale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale rientrerebbero come soggetti ammissibili anche gli enti religiosi. La sezione speciale potrà essere alimentata anche con risorse rinvenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini. 

    Si potranno concedere garanzie in favore di tali soggetti beneficiari finali nel limite del 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo. 

    Fondo di garanzia PMI 2024: come cambiano le commissioni

    Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme:

    • la “commissione di mancato perfezionamento” è stata confermata con l’applicazione al superamento della soglia del 5%* ma la stessa è stata ora limitata alla sola garanzia diretta (la commissione, dunque, non si applicherà più alla riassicurazione).
    • la commissione non è altresì dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria.

    Note: *la commissione è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 % rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente.

  • Accesso al credito per le PMI

    Ritardo pagamenti transazioni commerciali: il tasso valido per il 1° semestre 2024

    Pubblicato in GU n.12 del 16.01.2024 il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, pari al 4,50% per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

    Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 231/2002 "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7."

    Il tasso di riferimento è così determinato: 

    • per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
    • per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

    A tal fine il comunicato di cui si tratta informa del fatto che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo  n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1  del  decreto legislativo n. 192/2012, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024 il tasso di riferimento sale al 4,50% (per il periodo precedente, dal 1° lugio 2023 al 31 dicembre 2023 era fissato nella misura del 4%). 

  • Accesso al credito per le PMI

    Aiuti alle PMI: novità dall’UE sui pagamenti commerciali

    In data 12 settembre la Commissione Europea è tornata ad affrontare il tema degli aiuti alle PMI.

    Nel dettaglio, tra le misure, spicca un progetto di regolamento che impone un limite di 30 giorni entro le quali effettuare i pagamenti tra società pubbliche o private. 

    Il regolamnento in vigore sul tema dei pagamenti nelle transazione commerciali risale al 2011 e spesso è stato disatteso dagli stati membri.

    Pertanto l'UE ha deciso di intervenire in modo più puntuale.

    Pagamenti Transazione commerciali: la Direttiva 2011/7/UE

    Il regolamento a tema di pagamenti nelle transazioni commerciali attualmente in vigore, fu approvato nel 2011.

    Il testo imponeva limiti temporali, ancora oggi in vigore, ai pagamenti delle imprese e degli enti pubblici. 

    Nel dettaglio, la direttiva regolamenta i pagamenti alle PMI e agli enti pubblici prevedendo un termine di 30 giorni per le transazioni commerciali che può, però, essere esteso a 60 giorni o più "se non gravemente ingiusto nei confronti del creditore".

    L'UE, oggi, propone cambiamenti per rendere le regole più stringenti e viste le frequenti disapplicazioni del testo del 2011, si tratterà di un testo legislativo direttamente applicabile nel paese membro senza bisogno di essere recepito.

    Transazione commerciali: le novità in arrivo dall'UE

    Il nuovo testo prevede che i pagamenti debbano avvenire entro 30 giorni dalla consegna del prodotto o del servizio.

    Come anticipato dalla Commissaria europea il progetto di regolamento "rende legalmente automatico il pagamento delle commissioni compensative e degli interessi in caso di ritardo nel pagamento", 

    Inoltre, si prevede che solo in casi eccezionali sarà possibile allungare i termini ma comunque entro i 60 giorni.

    Secondo i dati della Commissione europea le PMI rappresentano il 99% delle aziende in Europa offrendo lavoro ai due terzi degli occupati nel settore privato meritando una particolare attenzione.

    Oltre al fronte dei pagamenti delle transazioni commerciali, l'UE sta prevedendo che le piccole e medie imprese, operanti in più paesi, avranno rapporti con una sola autorità tributaria e in particolare quella in cui la società ha la propria sede principale: "Questo sistema aumenterà la certezza e l’equità fiscale, ridurrà i costi di conformità e le distorsioni del mercato che influenzano le decisioni delle imprese, minimizzando il rischio di doppie imposizioni e di controversie fiscali" 

    Infine da Bruxelles dovrebbero arrivare novità per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in paesi terzi e l’accesso delle società più piccole agli appalti pubblici.