• Accesso al credito per le PMI

    Legge annuale sulle PMI: cosa contiene il testo approvato il 14 gennaio

    Il Consiglio dei Ministri del 14 gennaio approva il primo disegno di legge sulle PMI.

    Il Ministro Urso ha dichiarato: “Una svolta per la politica industriale del nostro Paese, che valorizza il ruolo delle piccole e medie imprese, cuore pulsante dell'economia nazionale e dell'identità produttiva del Made in Italy, attraverso un sistema normativo mirato all’innovazione, alla competitività e alla crescita",

    Il DDL rappresenta la prima attuazione dell'art. 18 della Legge 180 del 2011, che aveva previsto l'adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese e secondo lo stesso Ministro Urso si tratta di un: "impegno disatteso da tutti i governi che ci hanno preceduto e che noi intendiamo rispettare puntualmente ogni anno, come stiamo facendo per la legge annuale sulla concorrenza, secondo una chiara visione strategica". 

    Legge annuale sulle PMI: cosa contiene

    Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il primo disegno di Legge annuale sulle PMI, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, incentivando:

    • l’aggregazione,
    • l’innovazione del sistema produttivo 
    • l’accesso al credito.

    Come evidenzia un comunicato stampa del MIMIT datato 14 gennaio, tra gli interventi principali del provvedimento, spiccano:

    • i “Mini Contratti di Sviluppoper il settore Moda, 
    • le Centrali consortili per coordinare le filiere produttive e nuovi incentivi fiscali per le reti d’impresa. 

    Vengono promossi il ricambio generazionale con assunzioni agevolate di giovani, la tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni online e il riordino della disciplina dei Confidi per semplificare l’accesso al credito.

    Nel dettaglio, vengono introdotte misure per incentivare forme di aggregazione tra imprese del settore Moda, per consentire alle Pmi del comparto di unire le forze e affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato globale, incrementando la capacità di investimento, di innovazione e la propria presenza sui mercati internazionali. 

    A questo scopo sono destinati alle filiere del comparto Moda fino a 100 milioni di euro per i “Mini Contratti di Sviluppo”, finalizzati a sostenere programmi di investimento di importo non inferiore a 3 milioni di euro e non superiore a 20 milioni.

    Il disegno di legge introduce inoltre le "Centrali consortili," nuovi enti giuridici che fungono da strutture di indirizzo e coordinamento per le micro, piccole e medie imprese già organizzate in consorzi di filiera. Questi enti mirano a rafforzare la competitività e l'innovazione delle imprese attraverso modelli di cooperazione efficienti e solidali. 

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy esercita la vigilanza esclusiva per garantire il rispetto delle finalità mutualistiche. 

    La norma delega il Governo a disciplinare il funzionamento e la vigilanza delle Centrali consortili entro 12 mesi.

    Per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e media imprese, il disegno di legge attribuisce al Governo una delega per il riordino normativo della disciplina dei Confidi, a oltre vent’anni dall’emanazione della legge in materia. L’obiettivo dell’intervento è semplificare e riorganizzare le regole che disciplinano questo strumento, attraverso: 

    • la revisione dei requisiti di iscrizione all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB),
    • l’ampliamento delle attività consentite
    • la promozione di processi di aggregazione tramite agevolazioni normative e l’estensione delle possibilità operative per i Confidi iscritti. 

    Sono inoltre previste misure per ridurre i costi di istruttoria nella valutazione del merito creditizio delle imprese e interventi volti a favorire l’integrazione tra consorzi, consentendo loro di partecipare ad altri enti senza modificare il proprio oggetto sociale.

    Sono inoltre introdotti incentivi fiscali per le imprese che aderiscono a un contratto di “rete soggetto”, consentendo la sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata a investimenti previsti dal programma comune di rete. L’agevolazione, finanziata fino a 45 milioni di euro dal 2027 al 2029, riguarda gli utili realizzati tra il 2026 e il 2028, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio dedicato all'affare.

    Infine, a tredici anni dal primo “Startup Act”, il Ddl delega al Governo l’adozione di un decreto legislativo per la redazione di un testo unico in materia di startup, incubatori e Pmi innovative. 

    L’obiettivo è coordinare le norme vigenti, apportando modifiche per migliorarne la coerenza giuridica, logica e funzionale, e abrogare espressamente le disposizioni obsolete o prive di contenuto normativo. Viene consolidata la figura del Garante per questo comparto di imprese e ampliati i suoi compiti, con lo scopo di promuovere la cultura, la formazione e la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione tecnologica per massimizzarne la competitività.

    Legge annuale PMI: occupazione giovanile

    Il comunicato MIMIT specifica infine che al fine di incrementare l’occupazione giovanile, il Ddl contiene una disposizione sulla "staffetta generazionale" nelle imprese, che mira a liberare in anticipo nuovi posti di lavoro mediante un sistema di pensionamento flessibile, che consenta al lavoratore anziano una migliore conciliazione vita/lavoro e, al contempo, attui il trasferimento delle competenze professionali a favore di giovani lavoratori assunti in sua parziale sostituzione. 

    Viene quindi introdotto, per le imprese fino a 50 dipendenti, un sistema di trasferimento generazionale con part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione e assunzioni agevolate di giovani under 35, garantendo così il passaggio di know-how. 

    Il neoassunto potrà sostituire integralmente la posizione lavorativa del lavoratore anziano, una volta cessato il rapporto di lavoro di quest’ultimo.

    Si attende il testo della Legge sulle PMI per ulteriori approfondimenti.

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    Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS

    Il nuovo Fondo di garanzia per le PMI in applicazione del cosiddetto DL Anticipi è in vigore dal 1 gennaio.

    Le nuove disposizioni valide dodici mesi, reintroducono alcune misure precedenti al periodo pandemico e confermano invece alcune novità introdotte durante il covid come:

    • l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, 
    • l’ammissibilità per small mid cap (imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), per enti del terzo settore e enti religiosi, 
    • la gratuità per le microimprese. 

    Attenzione al fatto che vi sono novità anche per le commissioni, di seguito i dettagli.

    Scarica qui la tabella MIMIT con regole 2024 del Fondo di garanzia PMI

    Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS

    Relativamente agli enti del terzo settore, si prevede che possono accedere alla garanzia del Fondo anche i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l’applicazione del modello di valutazione

    Il parametro dell’iscrizione al REA è derogabile mediante la costituzione di una sezione speciale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale rientrerebbero come soggetti ammissibili anche gli enti religiosi. La sezione speciale potrà essere alimentata anche con risorse rinvenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini. 

    Si potranno concedere garanzie in favore di tali soggetti beneficiari finali nel limite del 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo. 

    Fondo di garanzia PMI 2024: come cambiano le commissioni

    Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme:

    • la “commissione di mancato perfezionamento” è stata confermata con l’applicazione al superamento della soglia del 5%* ma la stessa è stata ora limitata alla sola garanzia diretta (la commissione, dunque, non si applicherà più alla riassicurazione).
    • la commissione non è altresì dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria.

    Note: *la commissione è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 % rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente.

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    Aiuti alle PMI: novità dall’UE sui pagamenti commerciali

    In data 12 settembre la Commissione Europea è tornata ad affrontare il tema degli aiuti alle PMI.

    Nel dettaglio, tra le misure, spicca un progetto di regolamento che impone un limite di 30 giorni entro le quali effettuare i pagamenti tra società pubbliche o private. 

    Il regolamnento in vigore sul tema dei pagamenti nelle transazione commerciali risale al 2011 e spesso è stato disatteso dagli stati membri.

    Pertanto l'UE ha deciso di intervenire in modo più puntuale.

    Pagamenti Transazione commerciali: la Direttiva 2011/7/UE

    Il regolamento a tema di pagamenti nelle transazioni commerciali attualmente in vigore, fu approvato nel 2011.

    Il testo imponeva limiti temporali, ancora oggi in vigore, ai pagamenti delle imprese e degli enti pubblici. 

    Nel dettaglio, la direttiva regolamenta i pagamenti alle PMI e agli enti pubblici prevedendo un termine di 30 giorni per le transazioni commerciali che può, però, essere esteso a 60 giorni o più "se non gravemente ingiusto nei confronti del creditore".

    L'UE, oggi, propone cambiamenti per rendere le regole più stringenti e viste le frequenti disapplicazioni del testo del 2011, si tratterà di un testo legislativo direttamente applicabile nel paese membro senza bisogno di essere recepito.

    Transazione commerciali: le novità in arrivo dall'UE

    Il nuovo testo prevede che i pagamenti debbano avvenire entro 30 giorni dalla consegna del prodotto o del servizio.

    Come anticipato dalla Commissaria europea il progetto di regolamento "rende legalmente automatico il pagamento delle commissioni compensative e degli interessi in caso di ritardo nel pagamento", 

    Inoltre, si prevede che solo in casi eccezionali sarà possibile allungare i termini ma comunque entro i 60 giorni.

    Secondo i dati della Commissione europea le PMI rappresentano il 99% delle aziende in Europa offrendo lavoro ai due terzi degli occupati nel settore privato meritando una particolare attenzione.

    Oltre al fronte dei pagamenti delle transazioni commerciali, l'UE sta prevedendo che le piccole e medie imprese, operanti in più paesi, avranno rapporti con una sola autorità tributaria e in particolare quella in cui la società ha la propria sede principale: "Questo sistema aumenterà la certezza e l’equità fiscale, ridurrà i costi di conformità e le distorsioni del mercato che influenzano le decisioni delle imprese, minimizzando il rischio di doppie imposizioni e di controversie fiscali" 

    Infine da Bruxelles dovrebbero arrivare novità per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in paesi terzi e l’accesso delle società più piccole agli appalti pubblici.

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    Imprese autotrasporto di merci: dal 26 giugno domande per incentivi rinnovo veicoli

    In G.U. n.119 del 23.05.2023 il decreto del 12.04.2023 firmato dal Ministro Matteo Salvini che contiene le regole per l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

    Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.

    Nello specifico, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2022, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

    Incentivi per autotrasporto di merci: chi sono i beneficiari

    Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

    • attive sul territorio italiano;
    • attualmente iscritte
      •  al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
      • all’albo degli autotrasportatori 
    • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

    I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2026, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

    Ripartizione risorse per imprese di autotrasporto merci

    La ripartizione delle risorse prevede:
    • 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
    • 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
    • 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

    Decreto rinnovo veicoli: investimenti finanziabili

    Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:

    • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
      • a metano CNG,
      • ibrida (diesel/elettrico),
      • elettrica (full electric),

    di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

    In questo caso il contributo sarà pari a:

    • 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
    • 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
    • 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. 
    • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
      • ibrida (diesel/elettrico)
      • a metano CNG e LNG

    di massa superiore a 7 tonnellate

    il contributo sarà pari a:

    • 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
    • 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

    Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione  di   autoveicoli  di  massa   complessiva  fino  a   3,5 tonnellate  per  il   trasporto  merci  come   veicoli  elettrici,   il contributo è determinato in misura pari al 40 per  cento  dei   costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un tetto massimo pari ad euro 2.000.  

    L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.

     Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:

    • acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
    • acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
    • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
    • acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

    Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore dal 23 maggio 2023).

    Incentivi imprese autotrasporto: come prenotarsi

    È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

    Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

    Diversamente il beneficiario perde il contributo.

    Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 23 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

    Domanda agevolazioni autotrasporto di merci conto terzi dal 26.06.2023

    In G.U. n.138 del 15.06.2023 il decreto del 08.06.2023 con il quale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone sulle modalità di presentazione delle domande, sulle fasi di prenotazione e rendicontazione per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti per il rinnovo dei veicoli obsoleti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

    Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:

    1. la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo;
    2. la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

    Inoltre, è previsto un sola finestra temporale per richiedere gli incentivi:

    dalle ore 10.00 del 26.06.2023 alle ore 16.00 dell'11.08.2023

    Ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.

    Il soggetto gestore procede all’implementazione di tre contatori”, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.

    La lista delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagine web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”.

    Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente e indirizzata a [email protected]

    Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza.

    Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.

    Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificato successivamente. L’elenco verrà pubblicato entro la data dell’11.09.2023.

    6)Agevolazione per imprese autotrasporto di merci: fase di rendicontazione

    Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato la domanda hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e che lo stesso è stato avviato in data successiva al 23.05.2023, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto n. 97 del 12.04.2023.

    Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

    La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”, entro l’11.09.2023.

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    Imprese edili: SACE offre garanzia per liquidità

    Con un comunicato del 10 febbraio SACE informa delle garanzie per il settore edile

    In particolare, SACE S.p.A. supporta le esigenze di liquidità:

    • delle imprese italiane del settore edile (contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43)
    • che realizzano interventi in edilizia (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dalla legge 17 luglio 2020, n.77).

    Nell’ambito del programma di intervento straordinario “Supportitalia” rilascia le proprie garanzie su finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma, da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

    Le imprese edili, che realizzano o hanno realizzato gli interventi beneficianti del cd. “Superbonus 110%” o degli altri “bonus edilizi”, avranno la possibilità di accedere a nuova finanza valorizzando i crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022, che concorrono a determinare il merito creditizio che le banche attribuiranno alle aziende stesse.

    Le linee di credito accordate dalle banche e garantite da SACE, potranno essere utilizzate per finanziare i costi relativi a nuovi investimenti, 

    • capitale circolante, 
    • costi del personale, 
    • canoni di locazione o affitto di ramo di azienda (coerentemente con le finalità previste dal cd. “Decreto Aiuti”).

    Garanzia SupportItalia è lo strumento attraverso cui si rilasciano entro il 31 dicembre 2023, garanzie per finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma a favore delle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze economiche della crisi russo-ucraina. 

    Viene estesa questa possibilità anche al settore edile ora che la stessa SACE stima in circa 2.800 

    L’importo del finanziamento assistito, che potrà coprire fino al 90% dell’importo, non potrà superare il livello maggiore tra:

    • il 15% del fatturato annuo totale medio dell’impresa beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi 
    • o il 50% dei costi sostenuti dall’impresa per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese di richiesta di finanziamento.