• Accesso al credito per le PMI

    Polizza catastrofale: proroga al 31 marzo, vediamo per chi

    Il Decreto legge Milleproroghe 2026 pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025 contiene tra le altre proroghe prevede quella per la polizza catastrofale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

    Il decreto ha appena iniziato il suo iter di conversione in legge alla Camera, vediamo il dettaglio della proroga approvata.

    Polizza catastrofale: proroga al 31 marzo, vediamo per chi

    In dettaglio, l’articolo 16, comma 2, del decreto-legge in esame interviene sull’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
    La disposizione in esame proroga il termine al 31 marzo 2026, che era precedentemente fissato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto- legge n. 39 del 2025, al 31 dicembre 2025, per la conclusione dei contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori:

    • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; la disposizione fa riferimento per la definizione dei suddetti esercizi
      all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991.
    • imprese turistico-ricettive.

  • Accesso al credito per le PMI

    Tasso transazioni commerciali luglio-dicembre 2025

    Il MEF con un comunicato pubblicato in GU del 14 luglio ha reso noto il tasso di riferimento per le transazioni commerciali.

    In particolare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2025 il tasso di riferimento nelle transazioni commerciali è pari al 2,15%.

    In tal modo è stato fissato il saggio degli interessi da applicare a favore:

    • del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali 
    • del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni.

    Ricordiamo che ai sensi dell'art 5 del Dlgs n 231/2002 gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. 

    Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7 dello stesso decreto.

    Il tasso di riferimento è così determinato:

    • a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
    • b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

    Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

  • Accesso al credito per le PMI

    Transazioni commerciali: tasso per ritardato pagamento

    Pubblicato in GU n 63 del 17 marzo il comunicato del MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

    Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 231/2002 "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7."

    Il tasso di riferimento è così determinato: 

    • per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
    • per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

    Pertanto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo. n.  231/2002,  come modificato dalla lettera e) del  comma  1 dell'art. 1 del  decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2025 il tasso di riferimento e' pari al 3,15 per cento. 

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    Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS

    Il nuovo Fondo di garanzia per le PMI in applicazione del cosiddetto DL Anticipi è in vigore dal 1 gennaio.

    Le nuove disposizioni valide dodici mesi, reintroducono alcune misure precedenti al periodo pandemico e confermano invece alcune novità introdotte durante il covid come:

    • l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, 
    • l’ammissibilità per small mid cap (imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), per enti del terzo settore e enti religiosi, 
    • la gratuità per le microimprese. 

    Attenzione al fatto che vi sono novità anche per le commissioni, di seguito i dettagli.

    Scarica qui la tabella MIMIT con regole 2024 del Fondo di garanzia PMI

    Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS

    Relativamente agli enti del terzo settore, si prevede che possono accedere alla garanzia del Fondo anche i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l’applicazione del modello di valutazione

    Il parametro dell’iscrizione al REA è derogabile mediante la costituzione di una sezione speciale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale rientrerebbero come soggetti ammissibili anche gli enti religiosi. La sezione speciale potrà essere alimentata anche con risorse rinvenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini. 

    Si potranno concedere garanzie in favore di tali soggetti beneficiari finali nel limite del 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo. 

    Fondo di garanzia PMI 2024: come cambiano le commissioni

    Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme:

    • la “commissione di mancato perfezionamento” è stata confermata con l’applicazione al superamento della soglia del 5%* ma la stessa è stata ora limitata alla sola garanzia diretta (la commissione, dunque, non si applicherà più alla riassicurazione).
    • la commissione non è altresì dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria.

    Note: *la commissione è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 % rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente.

  • Accesso al credito per le PMI

    Ritardo pagamenti transazioni commerciali: il tasso valido per il 1° semestre 2024

    Pubblicato in GU n.12 del 16.01.2024 il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, pari al 4,50% per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

    Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 231/2002 "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7."

    Il tasso di riferimento è così determinato: 

    • per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
    • per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

    A tal fine il comunicato di cui si tratta informa del fatto che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo  n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1  del  decreto legislativo n. 192/2012, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024 il tasso di riferimento sale al 4,50% (per il periodo precedente, dal 1° lugio 2023 al 31 dicembre 2023 era fissato nella misura del 4%). 

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    Aiuti alle PMI: novità dall’UE sui pagamenti commerciali

    In data 12 settembre la Commissione Europea è tornata ad affrontare il tema degli aiuti alle PMI.

    Nel dettaglio, tra le misure, spicca un progetto di regolamento che impone un limite di 30 giorni entro le quali effettuare i pagamenti tra società pubbliche o private. 

    Il regolamnento in vigore sul tema dei pagamenti nelle transazione commerciali risale al 2011 e spesso è stato disatteso dagli stati membri.

    Pertanto l'UE ha deciso di intervenire in modo più puntuale.

    Pagamenti Transazione commerciali: la Direttiva 2011/7/UE

    Il regolamento a tema di pagamenti nelle transazioni commerciali attualmente in vigore, fu approvato nel 2011.

    Il testo imponeva limiti temporali, ancora oggi in vigore, ai pagamenti delle imprese e degli enti pubblici. 

    Nel dettaglio, la direttiva regolamenta i pagamenti alle PMI e agli enti pubblici prevedendo un termine di 30 giorni per le transazioni commerciali che può, però, essere esteso a 60 giorni o più "se non gravemente ingiusto nei confronti del creditore".

    L'UE, oggi, propone cambiamenti per rendere le regole più stringenti e viste le frequenti disapplicazioni del testo del 2011, si tratterà di un testo legislativo direttamente applicabile nel paese membro senza bisogno di essere recepito.

    Transazione commerciali: le novità in arrivo dall'UE

    Il nuovo testo prevede che i pagamenti debbano avvenire entro 30 giorni dalla consegna del prodotto o del servizio.

    Come anticipato dalla Commissaria europea il progetto di regolamento "rende legalmente automatico il pagamento delle commissioni compensative e degli interessi in caso di ritardo nel pagamento", 

    Inoltre, si prevede che solo in casi eccezionali sarà possibile allungare i termini ma comunque entro i 60 giorni.

    Secondo i dati della Commissione europea le PMI rappresentano il 99% delle aziende in Europa offrendo lavoro ai due terzi degli occupati nel settore privato meritando una particolare attenzione.

    Oltre al fronte dei pagamenti delle transazioni commerciali, l'UE sta prevedendo che le piccole e medie imprese, operanti in più paesi, avranno rapporti con una sola autorità tributaria e in particolare quella in cui la società ha la propria sede principale: "Questo sistema aumenterà la certezza e l’equità fiscale, ridurrà i costi di conformità e le distorsioni del mercato che influenzano le decisioni delle imprese, minimizzando il rischio di doppie imposizioni e di controversie fiscali" 

    Infine da Bruxelles dovrebbero arrivare novità per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in paesi terzi e l’accesso delle società più piccole agli appalti pubblici.

  • Accesso al credito per le PMI

    Imprese edili: SACE offre garanzia per liquidità

    Con un comunicato del 10 febbraio SACE informa delle garanzie per il settore edile

    In particolare, SACE S.p.A. supporta le esigenze di liquidità:

    • delle imprese italiane del settore edile (contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43)
    • che realizzano interventi in edilizia (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dalla legge 17 luglio 2020, n.77).

    Nell’ambito del programma di intervento straordinario “Supportitalia” rilascia le proprie garanzie su finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma, da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

    Le imprese edili, che realizzano o hanno realizzato gli interventi beneficianti del cd. “Superbonus 110%” o degli altri “bonus edilizi”, avranno la possibilità di accedere a nuova finanza valorizzando i crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022, che concorrono a determinare il merito creditizio che le banche attribuiranno alle aziende stesse.

    Le linee di credito accordate dalle banche e garantite da SACE, potranno essere utilizzate per finanziare i costi relativi a nuovi investimenti, 

    • capitale circolante, 
    • costi del personale, 
    • canoni di locazione o affitto di ramo di azienda (coerentemente con le finalità previste dal cd. “Decreto Aiuti”).

    Garanzia SupportItalia è lo strumento attraverso cui si rilasciano entro il 31 dicembre 2023, garanzie per finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma a favore delle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze economiche della crisi russo-ucraina. 

    Viene estesa questa possibilità anche al settore edile ora che la stessa SACE stima in circa 2.800 

    L’importo del finanziamento assistito, che potrà coprire fino al 90% dell’importo, non potrà superare il livello maggiore tra:

    • il 15% del fatturato annuo totale medio dell’impresa beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi 
    • o il 50% dei costi sostenuti dall’impresa per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese di richiesta di finanziamento.