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Giochi a distanza: codici tributo per penali e interessi da inadempimento
Con Risoluzione n 33 del 23 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il settore dei gioghi a distanza.
In particolare, con l’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, si dettano disposizioni in materia di gioco a distanza, e si subordina, l’esercizio e la raccolta dei giochi a distanza alla sottoscrizione di apposita convenzione (commi 15 e 22).
La convenzione prevede l’applicazione di penali e interessi nei confronti dei concessionari che risultino inadempienti agli obblighi generali e agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione.
Con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali e degli interessi da omesso/ritardato pagamento del canone di concessione.
Per consentire invece il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dal canone, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “5495” denominato “Penale per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone – art. 19 convenzione giochi a distanza”;
- “5496” denominato “Interessi per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone – art. 19 convenzione giochi a distanza”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”; – nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456); – nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”; 3
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “rateazione”, nessun valore; – nel campo “codice atto”, nessun valore; – nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
Inoltre,
- l’articolo 1, comma 123, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza il 31 dicembre 2022, e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati,
- l’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati,
per consentire per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, sono istituiti, rispettivamente:
- il codice tributo “5497” denominato “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni del gioco a distanza”.
- il codice tributo “5498” denominato “Versamento canone di concessione relativo agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento”.
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Definite modalità operative per prosecuzione transitoria depositi fiscali
Il 29 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2023 che interviene sulle modalità attuative dell’articolo 23, comma 12, Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).
In particolare, a seguito delle modifiche apportate con il DL 21/2022, viene previsto che qualora non sussistano le condizioni del comma 4, articolo 23 del TUA, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può sospendere l’autorizzazione dell’esercente ad operare in regime di deposito fiscale.
Nella suddetta ipotesi, il depositario può presentare apposita istanza alla competete Agenzia al fine di proseguire l’attività per ulteriori 12 mesi.
Con il Decreto in commento sono state definite le modalità operative.
Definite modalità operative per prosecuzione transitoria dei depositi fiscali
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ipotesi in cui, a seguito della periodica verifica della permanenza dei requisiti, dovesse riscontrare il venir meno anche solo uno dei requisiti previsti dalla dal comma 4, dell’articolo 23 del TUA provvede a notificare apposita comunicazione con la quale rende noto al depositario quali sono gli elementi che hanno fatto venir meno le condizioni previste dalla norma.
L’esercente ha 20 giorni di tempo per:
- presentare elementi che provino la sussistenza delle condizioni; ovvero
- presentare l’istanza di prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale per un periodo di 12 mesi prestando adeguata garanzia da sottoporre alla valutazione dell’Ufficio competente.
In assenza di tali prove o dell’istanza di accesso al regime temporaneo, l’ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione.
All’articolo 3 del Decreto in esame viene precisato che l’eventuale garanzia presentata dall’istante deve essere di un importo pari al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale relativi al mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione.
Nel caso in cui sia stata consentita la prosecuzione in via transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale, l’Ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 23, comma 4 del TUA, e qualora nessuna di esse risulti ripristinata, provvede a revocare l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.
Nel caso in cui al termine del suddetto periodo di prosecuzione, l’Ufficio verifichi, invece, il ripristino delle predette condizioni, provvederà a darne apposita comunicazione all'esercente.
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Accise elettroniche: le dogane fissano regole e calendario per adempiere
Con determinazione Direttoriale n. 83362 del 10 febbraio scorso le Dogane hanno precisato che gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare i dati contabili esclusivamente in forma telematica.
Pertanto, gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare telematicamente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento i seguenti dati:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo,
nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.
Il suddetto, adempimento inizierà a decorrere dal 1° giugno 2023; nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.
Gli esercenti un deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmetteranno (i dati di cui sopra) con cadenza mensile, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Dal 1 gennaio 2023 rimane l’obbligo di inviare i dati contabili da parte degli:
- esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, che trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio.
Tuttavia, in ragione del fatto che i soggetti di cui al punto 1 e 2 effettuano la trasmissione dei dati contabili annualmente, effettueranno il primo invio entro il 31 gennaio 2024.
Per il i soggetti di cui al punto 3, il primo invio dei dati di contabilità verrà effettuato entro l’ 8 giugno 2023.
In questo ultimo caso, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023
Effettueranno il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023:
- Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi.
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Destinatario e Speditore certificato: dal 13 febbraio le novità
Con la Circolare n 3 del 3 febbraio le Dogane forniscono chiarimenti sulle figure di:
- Destinatario certificato,
- Speditore certificato,
che trovano applicazione dal 13 febbraio 2023.
In particolare, tra le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 180/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, meritano di essere segnalate quelle che hanno introdotto nel D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.) le figure di Destinatario certificato e di Speditore certificato.
Esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.
Ai sensi del novellato art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.), la circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS (di cui agli artt. 35, par. 1, e 36 della Direttiva (UE) 2020/262), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
L’e-DAS unionale differisce dall’e-DAS utilizzato per la circolazione nel territorio dello Stato.
Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo delle Dogane per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale.
Destinatario certificato: chi è
Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.
La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ne restano escluse altre categorie di esercenti conosciute nei settori dell’accisa quale, ad es., il soggetto che gestisca unicamente un deposito di prodotti assoggettati ad accisa di cui all’art. 25 od all’art. 29 del T.U.A.
Speditore certificato: chi è
Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro.
Per poter effettuare tale tipologia di operazioni, l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad es., deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).
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Dichiarativi annuali energia e gas 2022: novità dalle Dogane
Con Circolare n 43 del 22 dicembre 2022 le Dogane comunicano che sono stati aggiornati, per l’anno d’imposta 2022, i modelli delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale da presentare entro il mese di marzo 2023 (ai sensi dell’art. 26, commi 13 e 14, dell’art. 53, comma 8 e dell’art. 53-bis, comma 3, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
Dichiarazioni annuali energia e gas anno d'imposta 2022
Il documento precisa che, essendo ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito ai sistemi di contabilizzazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale per ambiti territoriali:
- il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell’accisa torna ad essere, quindi, effettuato attraverso un unico quadro, il quadro Q per l’energia elettrica e il quadro L per il gas naturale, nel quale viene riepilogato l’importo dell’accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, in base al confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente,
- inoltre, nel quadro Q e nel quadro L di riepilogo e saldo dell’accisa sono stati inseriti alcuni nuovi righi, rispettivamente Q6 per l’energia elettrica e L11 e L12 per il gas naturale – Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022, per l’indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l’utilizzo nel corso dell’anno 2023.
Al riguardo si evidenzia che la compilazione di tali campi è obbligatoria e, pertanto, qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero.
La compilazione dei righi in questione non prevede alcun automatismo contabile.
Maggiori indicazioni in merito alla compilazione dei righi predetti sono riportate nelle istruzioni che accompagnano i modelli per le dichiarazioni annuali.
Come comunicato, l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell’attività da parte dell’operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario.
Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all’ultimo anno di attività.
Gli operatori tenuti all’adempimento dichiarativo predispongono le dichiarazioni osservando le istruzioni per la loro compilazione, riportate
- nell’Allegato 1 per il settore dell’energia elettrica
- e nell’Allegato 2 per il settore del gas naturale,
redatte sulla base dei rispettivi modelli di riferimento.
L'adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in forma telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ossia
- System to System (S2S)
- e User to System (U2S)
già descritti nella nota n. 156148/RU del 31 ottobre 2019.
Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all’implementazione del nuovo profilo “Sottoscrittore” (“dlr_enelettr_sottoscrittore”).
L’acquisizione del profilo predetto, che deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale, si rende indispensabile per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.
Nel caso in cui il profilo “Sottoscrittore” sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta.
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Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023
La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022) tra l'altro, prevede con il comma 122 di riconfigurare i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati.
Inoltre,
- viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette,
- aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette,
- ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione
- e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.
Con la disposizione in esame vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l’immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell’UE.
La norma stabilisce, tra l’altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo.
Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023
Si modifica la disciplina in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
In particolare il comma 1, lettera a), come modificato alla Camera, sostituisce il comma 3 dell’articolo 39-octies del richiamato decreto legislativo, che con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, prevede una tassazione di tipo misto che presenta:
- una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo;
- una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto.
In particolare il vigente sistema di determinazione dell'ammontare dell'accisa per le sigarette è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari all'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ovvero al prezzo medio ponderato delle sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a).
La norma in esame innovando la disciplina sopra descritta, stabilisce che per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato,
- per l'anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette;
- per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette;
- a partire dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I (sigarette 59,5%, valore modificato dalla successiva lettera d) del comma in esame), al prezzo di vendita al pubblico.
La lettera a), n.2.1, introdotta alla Camera innalza inoltre l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 130 euro a 140 euro.
Viene inoltre sostituito interamente il comma 6 dell’articolo 39-octies che determina l'onere fiscale minimo sulle sigarette.
Il nuovo comma 6 stabilisce che per i tabacchi lavorati (sigarette) l’onere fiscale minimo, (previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento (rispetto al 96,22 per cento previsto dal testo originario) della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".
La medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall’anno 2025 (96,5 per cento per l’anno 2024 e 96,9 per cento a partire dall’anno 2025 nel testo originario).
Viene inserito, inoltre, un nuovo comma 10-bis che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo specifico fisso per unità di prodotto, sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente.
Tabacchi e prezzo delle sigarette: le indicazioni delle Dogane
I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa. Sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:
- Sigarette
- Sigari
- Sigaretti
- Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
- Tabacco da fiuto e da mastico
- Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta: melassa per narghilè)
- Tabacchi da inalazione senza combustione
Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è fissato dall’Agenzia Dogane e Monopoli in conformità a quello stabilito dai produttori o importatori.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia:
- Accisa
- IVA
- Aggio
- Quota al fornitore
Pe maggiori dettagli sui tabacchi e prodotti affini è possibile consultare il sito di ADM
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Prodotti con nicotina e sanzioni settore tabacchi: i codici tributo per pagare
L'agenzia delle entrate in data 14 dicembre ha istituito i codici tributo per il versamento:
- dell'imposta sul consumo di prodotti con nicotina
- di sanzioni su settore tabacchi
In particolari con:
vengono rispettivamente istituiti i seguenti codici tributo:
- “5483” denominato “Imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504",
- “5482” denominato “Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
Codice tributo 5483 istruzioni di compilazione F24
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del produttore/importatore/rappresentante fiscale;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese” e “anno”, rispettivamente il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”
Codice tributo 5482 istruzioni di compilazione F24
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del depositario, soggetto obbligato o rappresentante fiscale;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore; – nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di irrogazione della sanzione nel formato “AAAA”.
Infine ricordiamo che per i prodotti contenenti nicoptina, l’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall'art. 3-novies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, tali prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo