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Prodotti con nicotina e sanzioni settore tabacchi: i codici tributo per pagare
L'agenzia delle entrate in data 14 dicembre ha istituito i codici tributo per il versamento:
- dell'imposta sul consumo di prodotti con nicotina
- di sanzioni su settore tabacchi
In particolari con:
vengono rispettivamente istituiti i seguenti codici tributo:
- “5483” denominato “Imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504",
- “5482” denominato “Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
Codice tributo 5483 istruzioni di compilazione F24
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del produttore/importatore/rappresentante fiscale;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese” e “anno”, rispettivamente il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”
Codice tributo 5482 istruzioni di compilazione F24
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del depositario, soggetto obbligato o rappresentante fiscale;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore; – nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di irrogazione della sanzione nel formato “AAAA”.
Infine ricordiamo che per i prodotti contenenti nicoptina, l’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall'art. 3-novies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, tali prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo
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Decreto Aiuti quater: riduzione accise prorogata per dicembre
Pubblicato in GU n 270 del 18 novembre il DL n 176 noto come Decreto Aiuti quater. Tra le misure a sostengo delle famiglie e delle imprese figura la proroga della riduzione dei prezzi dei carburanti per il mese di dicembre 2022. (Per un riepilogo delle novità ti consigliamo di leggere Decreto aiuti quater in Gazzetta: cambiano superbonus e aiuti alle imprese).
Attenzione al fatto che con DL n 179 pubblicato in GU n 270 del 23 novembre si apportano modifiche alla riduzione delle accise sui carburanti. Vediamo i dettagli
Decreto Aiuti quater e DL n 179 del 23.11: proroga riduzione dei prezzi dei carburanti
In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici le aliquote di accisa dei sotto-indicati prodotti sono rideterminate secondo quanto previsto dal DL Aiuti Quater e dal successivo Decreto n 179 del 23 novembre.
L’articolo 2 del DL n 176 è stato profondamente modificato dal Decreto “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” n 179 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 274 del 23 novembre 2022.
DAL 19.11.2022 AL 30.11.2022
DAL 01.12.2022 AL 31.12.2022
benzina
- 478,40 euro per mille litri;
- 578,40 euro per mille litri;
oli da gas o gasolio usato come carburante
367,40 euro per mille litri
467,40 euro per mille litri
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti
182,61 euro per mille chilogrammi
216,67 euro per mille chilogrammi
gas naturale usato per autotrazione
zero euro per metro cubo
aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione
5 per cento
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 fino al 30 novembre 2022.
Inoltre:
- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa
- gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti
trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica[i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30.11.2022.
I predetti esercenti trasmettono entro il 12 gennaio 2023 all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.
La comunicazione non è effettuata nel caso in cui alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa venga disposta la proroga dell'applicazione delle stesse.
Per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione apposita sanzione.
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Energia elettrica autoprodotta e accise: chiarimenti delle Dogane
Con la Circolare n 37 del 17 ottobre le Dogane hanno fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui:
- vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica
- o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica.
La Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, ha precisato che l’esenzione dall’accisa, prevista dall’art. 52, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, “per l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità” è applicabile ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici specificando che:
a) laddove l’attività di produzione di energia elettrica sia l’attività istituzionale dell’azienda, rientrano nel campo applicativo dell’esenzione tutti i consumi come ad esempio: gli ausiliari di centrale (direttamente o indirettamente connessi alla produzione), i servizi di illuminazione e di forza motrice di ogni altro tipo nonché altri servizi ausiliari come i consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali per guardiania e custodia;
b) qualora, invece, l’attività di produzione di energia elettrica venga svolta dall’azienda produttrice in maniera incidentale, l’esenzione predetta spetta esclusivamente per tutti i consumi di centrale, compresa la relativa illuminazione.
Solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia medesima, beneficiano dell’esenzione anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia).
In tal senso, anche se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione.
L'energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell’attività di ricarica in questione dovrà essere assoggettata all’aliquota d’accisa “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, come precisato nella nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019, sopra richiamata.
Sarà invece meritevole di esenzione l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall’art. 52, co. 3 lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995.
Quanto all’eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, si evidenzia che, come chiarito nella ripetuta Circolare n. 37/D, a seguito della cennata revisione del quadro agevolativo possono beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 52, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 504/1995 solamente i consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, quali quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.
Allegati: -
Caro carburanti: prorogato al 17 ottobre il taglio di 30 centesimi su benzina e gasolio
Pubblicato in GU N 216 del 15 settembre il decreto del 30 agosto 2022 con la riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre – 5 ottobre 2022.
In data 13 settembre con comunicato stampa il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno annunciato la firma del Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estenderà così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.
Nel decreto andato ieri in GU si specifica che:
a decorrere dal 21 settembre 2022 e fino al 5 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 21 settembre 2022 al 5 ottobre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono, entro il 12 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'art. 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 5 ottobre 2022 -
Riduzione accise e Iva sui carburanti fino all’8 luglio: il testo del decreto
A decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
e l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
Lo prevede il nuovo decreto legge del 2 maggio 2022 n. 38 pubblicato in GU n. 101 del 02.05.2022 in vigore dal giorno della sua pubblicazione in GU.
A seguito della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del MEF del 6 aprile 2022, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), dell'art. 1 del presente decreto, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il dlgs n. 504/1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite:
- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa
- e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti,
devono trasmettere entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico delle accise ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022.
Viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
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Taglio del prezzo del carburante: decreti riduzione accise in Gazzetta
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 21.03.2022 n. 67, i decreti che danno il via alla riduzione temporanea delle accise sui carburanti e di conseguenza al taglio dei prezzi del carburante, per 1 mese a partire dal giorno successivo della pubblicazione in GU, in particolare si tratta del:
- decreto del Mef del 18.03.2022 "Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti"
- decreto del 21.03.2022 n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina". Per le altre misure previste dal decreto leggi anche Contenimento costi dell'energia: le agevolazioni per le imprese del Decreto Crisi Ucraina.
L’effetto della misura comporterà una riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Si attendono chiarimenti in quanto i due decreti indicano valori differenti, vediamoli in breve.
Cosa prevede il decreto del 18.03.2022
Riduzione temporanea delle aliquote di accisa
Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a
decorrere dal 22 marzo (giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella GU) e fino al 30° giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti, sono ridotte alle seguenti misure:- benzina: 643,24 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi.
Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui sopra si provvederà con il maggior gettito riferito al periodo 1° ottobre 2021- 31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, valutato in 308,17 milioni di euro.
Cosa prevede il decreto del 21.03.2022 n. 21
Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante
In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo 22 marzo al 21 aprile 2022 (dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data), nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore:
- per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante fino al 21 aprile 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21;
- per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante fino al 20 aprile 2022, come fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto 18 marzo 2022.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui sopra:
- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa
- e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti,
devono trasmettere all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico delle accise ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti:
- sia al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge)
- alla fine della giornata del 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla medesima data);
La comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In merito alle modalità di invio della suddetta comunicazione l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti con Circolare del 23.03.2022 n. 11.
AGGIORNAMENTO: L'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) è venuto meno a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto 6 aprile 2022 e dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 del nuovo decreto legge del 2 maggio 2022 n. 38 con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
Allegati: