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    Riforma Accise 2025: cosa cambia per le imprese con il nuovo Decreto legislativo

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2025, il Decreto Legislativo 28 marzo 2025 n. 43, che attua una riforma della disciplina delle accise, recependo le direttive europee in materia e introducendo importanti novità per le imprese, in attuazione della legge delega fiscale e, in particolare, degli articoli 12 e 16, legge n. 111/2023

    Le modifiche puntano su digitalizzazione, semplificazione burocratica e maggiore tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa. Ecco le novità principali che le aziende devono conoscere.

    Arriva il SOAC: semplificazione e digitalizzazione

    Il decreto introduce il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), ovvero un operatore economico riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane per la sua affidabilità. Questo status permette di accedere a semplificazioni operative, fiscali e documentali.

    Esistono quattro tipi di SOAC, a seconda del settore:

    • SOAC-PE: per i prodotti energetici (compresi carbone, lignite e coke)
    • SOAC-BA: per bevande alcoliche e alcol
    • SOAC-T: per il settore dei tabacchi
    • SOAC-GE: per gas naturale ed energia elettrica

    Requisiti richiesti per diventare SOAC

    Per ottenere la qualifica, l’impresa deve:

    1. Esperienza nel settore
      L’impresa deve operare da almeno 5 anni continuativi in uno dei settori previsti (energia, alcolici, tabacchi, gas/energia elettrica) con regolare autorizzazione o licenza.
    2. Nessun procedimento penale in corso
      Al momento della richiesta, non deve esserci alcuna azione penale in corso per reati fiscali gravi (quelli previsti dall’art. 23, comma 6 del Testo Unico delle Accise).
    3. Nessuna condanna recente
      Negli ultimi 5 anni, l’impresa non deve aver ricevuto:
      • condanne, nemmeno non definitive
      • patteggiamenti, per i reati fiscali più gravi (art. 23, comma 6 TUA).
    4. Solidità economica
      L’impresa non deve essere:
      • in crisi o sotto procedure concorsuali,
      • né lo deve essere stata nei 5 anni precedenti la domanda.
    5. Nessuna sanzione amministrativa per reati gravi
      Per le società o persone giuridiche, è richiesto che negli ultimi 5 anni non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.lgs. 231/2001 per reati tributari rilevanti.

    Per le società, i requisiti di onorabilità (assenza di procedimenti e condanne) devono valere anche per amministratori, dirigenti o chi esercita la gestione di fatto. Il requisito relativo all’assenza di sanzioni amministrative (punto 5) sarà obbligatorio solo a partire dal 1° luglio 2028.

    L’Agenzia valuta questi aspetti e assegna un punteggio da 0 a 100: servono almeno 60 punti per ottenere lo status.

    Vantaggi del riconoscimento di SOAC

    Le imprese accreditate possono ottenere:

    • esonero dalla cauzione fiscale (cioè meno garanzie da versare allo Stato)
    • procedure contabili e amministrative semplificate, definite con appositi decreti

    Concessioni relative alle rivendite di tabacchi

    Le concessioni per l’apertura di nuove rivendite dovranno ora tener conto anche di criteri di ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita. In altre parole, si punta ad evitare concentrazioni inutili in alcune zone e carenze in altre. È ora possibile aprire rivendite speciali di tabacchi nei distributori di carburante, anche in aree extraurbane.
    In questi casi:

    • resta valido il requisito di distanza dalle altre rivendite,
    • non è più necessario rispettare il requisito minimo di popolazione, visto il contesto non urbano.

    Si interviene anche sulla durata delle autorizzazioni alla vendita di tabacchi tramite patentino (cioè senza rivendita esclusiva, come in bar, stabilimenti, edicole), ovvero l'autorizzazione sarà rinnovabile ogni 4 anni (non più ogni 2).

    Inoltre, per tutti i patentini attivi al 1° gennaio 2026 avranno la scadenza prorogata automaticamente di due anni, ad esempio, se il patentino scade il 30 giugno 2026, la nuova scadenza sarà il 30 giugno 2028, senza bisogno di fare richiesta.

    Semplificazioni e novità per i depositi e la vendita di alcolici

    Le modifiche mirano a semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi, in linea con l’obiettivo europeo di modernizzazione del sistema accise. 

    La rubrica dell’articolo 29 del Testo Unico Accise viene modificata in "Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita". Questo cambiamento evidenzia che anche gli esercizi di vendita (non solo i depositi) rientrano ora nel campo di applicazione della norma.

    Obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane solo in casi specifici

    L’obbligo di denunciare l’attività di vendita di alcolici all’Agenzia delle Dogane si applica solo in due casi:

    • quando si opera come speditore o destinatario certificato (per la vendita intra-UE)
    • quando si detengono più di 300 litri di alcole completamente denaturato

    Negli altri casi, l’impresa non ha più bisogno di ottenere una licenza fiscale, ma dovrà semplicemente fare una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che trasmetterà i dati all’Agenzia.

    Comunicazione unica SUAP per chi vende alcolici con contrassegno fiscale o birra

    Per i soggetti che vendono:

    • bevande alcoliche con contrassegno fiscale
    • birra

    non è più necessario presentare una denuncia fiscale separata. Basta una comunicazione unica tramite il SUAP, che assorbe anche gli obblighi fiscali.

    Gli operatori che detengono piccole quantità di alcolici per uso commerciale possono beneficiare dell’esonero dalla denuncia all’Agenzia, se i quantitativi restano entro determinati limiti. Il limite massimo per alcole non denaturato, profumi alcolici e altri prodotti affini è stato aumentato da 20 a 50 litri.

    Tabella comparativa – Prima vs Dopo il D.lgs. 43/2025 

    Aspetto PRIMA DOPO il D.lgs. 43/2025
    Campo di applicazione art. 29 TUA Solo depositi di alcolici Depositari e esercizi di vendita
    Obbligo di denuncia all’Agenzia Sempre richiesto Solo per vendite intra-UE o >300 litri di alcole denaturato
    Autorizzazione per vendita alcolici con contrassegno o birra Licenza fiscale + denuncia all’Agenzia Comunicazione unica al SUAP
    Soggetti obbligati a licenza fiscale Anche chi vende al dettaglio Solo chi effettua operazioni fiscali rilevanti (es. spedizione intra-UE)
    Limite per esonero da denuncia (deposito alcolici non denaturati) 20 litri 50 litri
    Registro carico e scarico Obbligatorio per i titolari di licenza fiscale, anche al dettaglio Non più obbligatorio per chi è esonerato dalla licenza fiscale
    Digitalizzazione e semplificazione Parziale Estesa: comunicazioni via SUAP e tracciabilità migliorata

    Allegati:
  • Accise

    Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre

    Nel Decreto 4 dicembre del MEF pubblicato in GU n 291 del 12 dicembre si dettano modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024.

    Pagamenti Accise alcool: prima scadenza 18 dicembre

    I pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024, sono effettuati, nel medesimo anno, entro: 

    • a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
    • b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.

  • Accise

    Punti vendita ricariche di gioco: codice tributo per versare il tributo annuo

    Con la Risoluzione n 51 del 25 ottobre viene istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41

    Punti vendita ricariche di gioco: codice tributo per versare l’importo annuo dovuto

    l decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Con nota prot. n. 517168 del 9 agosto 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise” dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco.
    Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “ente”, la lettera “M”;
    • nel campo “provincia”, nessun valore;
    • nel campo “codice identificativo”, il “codice punto vendita di ricarica”;
    • nel campo “rateazione”, nessun valore;
    • nel campo “mese”, nessun valore;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “codice atto”, nessun valore;
    • nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

  • Accise

    Decreto Accise: approvato ieri, con misure amministrative

    Si è tenuto ieri il Cdm n 100 durante il quale è stato approvato il DDL di Bilancio 2025 ma anche un Dlgs sulle Accise.

    Il Decreto Accise, come precisato da un'Ansa di ieri con dati da fonti governative, è approvato in via preliminare e non contiene misure su benzina e diesel ma il provvedimento include norme relative a gas naturale, energia elettrica, oli lubrificanti e prodotti da fumo, si tratta di un provvedimento con misure di carattere amministrativo

    Decreto Accise: cosa contiene il testo preliminare

    Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.

    Come dettagliato dal comunicato stampa del Governo, viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.
     La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione – base, medio e avanzato – a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

    Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

    Si prevede un’importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

    L’accisa sull’elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell’erario.

    Tali disposizioni sono volte a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore. Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell’esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l’effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.
    Si prevede l’estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

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    Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024

    Con la Circolare n 1 del 10 gennaio le Dogane evidenziano il regime impositivo della birra in vigore dal 1 gennaio 2024.

    Il  documento di prassi ricorda che per effetto di quanto statuito dall’art. 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, (Decreto Milleproroghe) erano state estese anche all’anno 2023 le misure introdotte, per il solo anno 2022, dal comma 985 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale a dire:

    • l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
    • le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater, del Testo Unico delle Accise).

    Inoltre, il richiamato articolo 15-bis, comma 2, modificando il comma 986 del citato art. 1 della legge n. 234/2021, aveva fissato, per l’anno 2023, l’aliquota normale di accisa sulla birra in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato. 

    Tali norme erano in vigore fino al 31 dicembre 2023.

    Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024

    Terminato il periodo di vigenza delle richiamate misure, dal 1° gennaio 2024 trova applicazione il regime impositivo di seguito specificato

    • l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/1995 è pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, come espressamente statuito dall’art. 1, comma 986, della legge n. 234/2021, modificato dal predetto art. 15-bis, comma 2, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023; 
    • alla birra immessa in consumo da micro-birrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 40 per cento;
    • alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, venendo a ricadere nella disciplina generale.

    Accise settore birra: adempimenti da espletare entro il 31.01 per gli operatori 

    Inoltre la circolare precisa che, in relazione alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, il venir meno dei benefici già riconosciuti ai birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, non esime gli esercenti né i soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 10-bis del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 20221 , dall’assolvimento degli obblighi relativi all’anno 2023, statuiti, rispettivamente, dai commi 4 e 5 del richiamato art. 10- bis, entro il 31 gennaio 2024.

    Viene infine ricordato che,  i depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10 dell’art. 10-bis del predetto D.M. 4 giugno 2019, che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2023, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione riepilogativa prevista dal successivo comma 11, entro il 31 gennaio 2024. 

    Allegati:
  • Accise

    Accise alcol etilico e bevande alcoliche: pagamenti di dicembre 2023

    Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre il decreto MEF del giorno 7.11 con le Modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative  alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del  mese  di dicembre 2023.

    Nel dettaglio, ritenuta l'opportunità, per l'anno 2023, di determinare, ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le  modalità ed  i termini di  pagamento  dell'accisa  su  alcuni  prodotti  energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, si decreta che:

    • i pagamenti  dell'accisa  sull'alcole  etilico,  sulle  bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi  dal  gas  naturale,  dal carbone, dalla lignite  e  dal  coke,  relativi  alle  immissioni  in consumo effettuate nel periodo dal 1° al  15  del  mese  di dicembre 2023, sono effettuati,nel medesimo anno, entro:
      • il  18  dicembre,  se  eseguiti  con  l'utilizzo  del  modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto  legislativo  9  luglio 1997,  n.  241,  con  esclusione  della  compensazione  di  eventuali crediti;
      • il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma  digitale pagoPA. 

    Il calendario delle date era stato anticipato da una nota pubblicata dal dipartimento delle Finanze che annunciava la pubblicazione del decreto in Gazzetta.

    Allegati:
  • Accise

    Dati alle Dogane: invio codice accise del venditore entro il 31.10

    Con Determina n 539209 del 5 settembre le Dogane apportano modifiche alla determinazione direttoriale precedente n. 476906/RU del 22 dicembre 2020 riguardante le regole per tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento (ossia trasporto) nel settore del gas naturale dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati.

    Con la Determina n 476906/RU/ 2020 si prevedeva che, i distributori che forniscono gas naturale allo stato gassoso (NC 2711 2100) ai PDR ubicati presso consumatori finali, presentano mensilmente, per ciascun utente della distribuzione a cui il gas è consegnato, i dati sul quantitativo di gas naturale, espresso in standard metri cubi, complessivamente fornito nel mese nel territorio dello Stato e quelli sul numero di PDR serviti.
    Secondo le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio 2024, il venditore che fornisce il Gn al consumatore finale deve comunicare ai relativi distributori il proprio codice accisa in corso di validità, associato alla relativa autorizzazione fiscale alla vendita: scopo della comunicazione è identificare il ruolo assunto dagli utenti della distribuzione nella catena del valore del gas naturale venduto agli automobilisti. 

    In particolare, tra le modifiche si segnala la seguente:

    • dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. Per i fini del comma 6, i venditori che sono anche utenti della distribuzione sono tenuti a comunicare ai rispettivi distributori il proprio codice accisa in corso di validità.

    Attenzione al fatto che, le disposizioni in oggetto si applicano a partire dalle comunicazioni relative al mese di gennaio 2024.
    Viene però precisato che in fase di prima applicazione, i venditori che sono anche utenti della distribuzione comunicano ai rispettivi distributori il proprio codice accisa entro il 31 ottobre 2023.
    Le eventuali rettifiche delle comunicazioni relative agli anni 2021, 2022 e 2023, saranno trasmesse conformemente alla versione originaria della determinazione dati GN pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    La nuova comunicazione di cui all'Allegato 1 della determina in oggetto, con l'aggiunta del dato del Codice Accise