• Accise

    Modelli dichiarativi 2022: aggiornamento dei software delle Entrate

    Con notizie pubblicata in data 24 novembre sul sito della propria rivista online, Fiscooggi, le Entrate informano di un pacchetto di applicazioni informatiche aggiornate peri modelli dichiarativi.

    In particolare, si rende noto che sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibile gli update di dodici software per procedere alla redazione e alla successiva verifica dei modelli dichiarativi 2022 relativi a:

    La stessa agenzia spiega i motivi dell'aggiornamento dei software e in particolare si specifica che:

    • per quanto riguarda i Modelli Redditi, con l’aggiornamento è stata prevista la possibilità di indicare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
    • per l'Irap, l'aggiornamento concerne il controllo relativo al rigo IS80, consentendo l’inserimento del codice 62 
    • per il Cnm è possibile il controllo relativo al campo dell’“Eccedenza imposta nazionale” nel quadro NE in relazione all’aliquota massima del periodo di imposta.
  • Accise

    Caro carburanti: prorogato al 17 ottobre il taglio di 30 centesimi su benzina e gasolio

    Pubblicato in GU N 216 del 15 settembre il decreto del 30 agosto 2022 con la riduzione delle imposte su taluni  prodotti  energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre – 5 ottobre 2022.

    In data 13 settembre con comunicato stampa il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno annunciato la firma del Decreto Interministeriale che proroga fino al 17 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti.  Si estenderà così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

    Nel decreto andato ieri in GU si specifica che: 

    a decorrere dal 21 settembre 2022 e fino al 5 ottobre 2022:

    a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del  testo  unico delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  e successive   modificazioni,   dei   sottoindicati    prodotti    sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per mille litri;

    3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro cubo;

    b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
    In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio commerciale usato come carburante, di  cui  al  numero  4-bis,  della tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 21 settembre 2022  al 5 ottobre 2022.
    Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, del  testo  unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli  esercenti  gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma  2, lettera b), del medesimo art. 25 trasmettono,  entro  il  12  ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'art. 19-bis del  predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115,  i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 5 ottobre 2022

  • Accise

    Accise: nuovo orientamento delle dogane per i crediti di imposta gas e luce

    Con una informativa del 17 agosto 2022 l'Agenzia delle Dogane, si allinea all'orientamento della giurisprudenza in tema di termine di decadenza biennale, stabilito per il recupero dei crediti d’imposta provenienti dalle eccedenze dei versamenti in acconto delle accise sul gas naturale e sull’energia elettrica (art 14 commi 2 e 3, Dlgs n. 504/1995)

    In particolare, le Dogane specificano che il termine non trova applicazione se i crediti in argomento vengono “riproposti” nella dichiarazione annuale.

    Viene specificato che in materia di rimborso del credito ex art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/1995 originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica ha trovato consolidamento negli ultimi anni un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto. 

    Infatti, a seguito di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario. 

    Si evidenzia pertanto che non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se: 

    • il rapporto tributario è in corso; 
    • il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate; 
    • il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto. 

    Rilevato come l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce quindi la via prioritaria di utilizzo del credito medesimo, sempre in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, occorre sottolineare che il rimborso dell’intero credito potrebbe aver luogo solamente in presenza della cessazione dell’attività dell’operatore della chiusura del rapporto tributario, a decorrere dal quale può essere richiesto in denaro entro due anni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di consumo.