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Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024
Con la Circolare n 1 del 10 gennaio le Dogane evidenziano il regime impositivo della birra in vigore dal 1 gennaio 2024.
Il documento di prassi ricorda che per effetto di quanto statuito dall’art. 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, (Decreto Milleproroghe) erano state estese anche all’anno 2023 le misure introdotte, per il solo anno 2022, dal comma 985 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale a dire:
- l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
 - le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater, del Testo Unico delle Accise).
 
Inoltre, il richiamato articolo 15-bis, comma 2, modificando il comma 986 del citato art. 1 della legge n. 234/2021, aveva fissato, per l’anno 2023, l’aliquota normale di accisa sulla birra in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.
Tali norme erano in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024
Terminato il periodo di vigenza delle richiamate misure, dal 1° gennaio 2024 trova applicazione il regime impositivo di seguito specificato:
- l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/1995 è pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, come espressamente statuito dall’art. 1, comma 986, della legge n. 234/2021, modificato dal predetto art. 15-bis, comma 2, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023;
 - alla birra immessa in consumo da micro-birrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 40 per cento;
 - alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, venendo a ricadere nella disciplina generale.
 
Accise settore birra: adempimenti da espletare entro il 31.01 per gli operatori
Inoltre la circolare precisa che, in relazione alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, il venir meno dei benefici già riconosciuti ai birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, non esime gli esercenti né i soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 10-bis del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 20221 , dall’assolvimento degli obblighi relativi all’anno 2023, statuiti, rispettivamente, dai commi 4 e 5 del richiamato art. 10- bis, entro il 31 gennaio 2024.
Viene infine ricordato che, i depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10 dell’art. 10-bis del predetto D.M. 4 giugno 2019, che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2023, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione riepilogativa prevista dal successivo comma 11, entro il 31 gennaio 2024.
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Destinatario e Speditore certificato: dal 13 febbraio le novità
Con la Circolare n 3 del 3 febbraio le Dogane forniscono chiarimenti sulle figure di:
- Destinatario certificato,
 - Speditore certificato,
 
che trovano applicazione dal 13 febbraio 2023.
In particolare, tra le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 180/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, meritano di essere segnalate quelle che hanno introdotto nel D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.) le figure di Destinatario certificato e di Speditore certificato.
Esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.
Ai sensi del novellato art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.), la circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS (di cui agli artt. 35, par. 1, e 36 della Direttiva (UE) 2020/262), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
L’e-DAS unionale differisce dall’e-DAS utilizzato per la circolazione nel territorio dello Stato.
Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo delle Dogane per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale.
Destinatario certificato: chi è
Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.
La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ne restano escluse altre categorie di esercenti conosciute nei settori dell’accisa quale, ad es., il soggetto che gestisca unicamente un deposito di prodotti assoggettati ad accisa di cui all’art. 25 od all’art. 29 del T.U.A.
Speditore certificato: chi è
Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro.
Per poter effettuare tale tipologia di operazioni, l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad es., deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).
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Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023
La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022) tra l'altro, prevede con il comma 122 di riconfigurare i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati.
Inoltre,
- viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette,
 - aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette,
 - ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione
 - e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.
 
Con la disposizione in esame vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l’immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell’UE.
La norma stabilisce, tra l’altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo.
Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023
Si modifica la disciplina in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
In particolare il comma 1, lettera a), come modificato alla Camera, sostituisce il comma 3 dell’articolo 39-octies del richiamato decreto legislativo, che con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, prevede una tassazione di tipo misto che presenta:
- una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo;
 - una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto.
 
In particolare il vigente sistema di determinazione dell'ammontare dell'accisa per le sigarette è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari all'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ovvero al prezzo medio ponderato delle sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a).
La norma in esame innovando la disciplina sopra descritta, stabilisce che per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato,
- per l'anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette;
 - per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette;
 - a partire dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;
 
b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I (sigarette 59,5%, valore modificato dalla successiva lettera d) del comma in esame), al prezzo di vendita al pubblico.
La lettera a), n.2.1, introdotta alla Camera innalza inoltre l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 130 euro a 140 euro.
Viene inoltre sostituito interamente il comma 6 dell’articolo 39-octies che determina l'onere fiscale minimo sulle sigarette.
Il nuovo comma 6 stabilisce che per i tabacchi lavorati (sigarette) l’onere fiscale minimo, (previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento (rispetto al 96,22 per cento previsto dal testo originario) della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".
La medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall’anno 2025 (96,5 per cento per l’anno 2024 e 96,9 per cento a partire dall’anno 2025 nel testo originario).
Viene inserito, inoltre, un nuovo comma 10-bis che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo specifico fisso per unità di prodotto, sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente.
Tabacchi e prezzo delle sigarette: le indicazioni delle Dogane
I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa. Sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:
- Sigarette
 - Sigari
 - Sigaretti
 - Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
 - Tabacco da fiuto e da mastico
 - Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta: melassa per narghilè)
 - Tabacchi da inalazione senza combustione
 
Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è fissato dall’Agenzia Dogane e Monopoli in conformità a quello stabilito dai produttori o importatori.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia:
- Accisa
 - IVA
 - Aggio
 - Quota al fornitore
 
Pe maggiori dettagli sui tabacchi e prodotti affini è possibile consultare il sito di ADM
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Prodotti con nicotina e sanzioni settore tabacchi: i codici tributo per pagare
L'agenzia delle entrate in data 14 dicembre ha istituito i codici tributo per il versamento:
- dell'imposta sul consumo di prodotti con nicotina
 - di sanzioni su settore tabacchi
 
In particolari con:
vengono rispettivamente istituiti i seguenti codici tributo:
- “5483” denominato “Imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504",
 - “5482” denominato “Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
 
Codice tributo 5483 istruzioni di compilazione F24
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”
 - nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del produttore/importatore/rappresentante fiscale;
 - nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
 - nel campo “rateazione”, nessun valore;
 - nel campo “mese” e “anno”, rispettivamente il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”
 
Codice tributo 5482 istruzioni di compilazione F24
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
 - nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del depositario, soggetto obbligato o rappresentante fiscale;
 - nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
 - nel campo “rateazione”, nessun valore; – nel campo “mese”, nessun valore;
 - nel campo “anno di riferimento”, l’anno di irrogazione della sanzione nel formato “AAAA”.
 
Infine ricordiamo che per i prodotti contenenti nicoptina, l’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall'art. 3-novies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, tali prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo
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Modelli dichiarativi 2022: aggiornamento dei software delle Entrate
Con notizie pubblicata in data 24 novembre sul sito della propria rivista online, Fiscooggi, le Entrate informano di un pacchetto di applicazioni informatiche aggiornate peri modelli dichiarativi.
In particolare, si rende noto che sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibile gli update di dodici software per procedere alla redazione e alla successiva verifica dei modelli dichiarativi 2022 relativi a:
- Redditi Persone fisiche (compilazione e controllo),
 - Enti non commerciali (compilazione e controllo),
 - Società di capitali (compilazione e controllo)
 - Società di persone (compilazione e controllo),
 - Irap (compilazione e controllo)
 - Consolidato nazionale e mondiale (compilazione e controllo)
 
La stessa agenzia spiega i motivi dell'aggiornamento dei software e in particolare si specifica che:
- per quanto riguarda i Modelli Redditi, con l’aggiornamento è stata prevista la possibilità di indicare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
 - per l'Irap, l'aggiornamento concerne il controllo relativo al rigo IS80, consentendo l’inserimento del codice 62
 - per il Cnm è possibile il controllo relativo al campo dell’“Eccedenza imposta nazionale” nel quadro NE in relazione all’aliquota massima del periodo di imposta.