• Accise

    Giochi a distanza: codici tributo per penali e interessi da inadempimento

    Con Risoluzione n 33 del 23 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il settore dei gioghi a distanza.

    In particolare, con l’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, si dettano disposizioni in materia di gioco a distanza, e si subordina, l’esercizio e la raccolta dei giochi a distanza alla sottoscrizione di apposita convenzione (commi 15 e 22). 

    La convenzione prevede l’applicazione di penali e interessi nei confronti dei concessionari che risultino inadempienti agli obblighi generali e agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione. 

    Con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali e degli interessi da omesso/ritardato pagamento del canone di concessione. 

    Per consentire  invece il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dal canone, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

    • “5495” denominato “Penale per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone – art. 19 convenzione giochi a distanza”;
    •  “5496” denominato “Interessi per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone – art. 19 convenzione giochi a distanza”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “ente”, la lettera “M”; – nel campo “provincia”, nessun valore; 
    • nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456); – nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”; 3
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”; 
    • nel campo “rateazione”, nessun valore; – nel campo “codice atto”, nessun valore; – nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

    Inoltre, 

    • l’articolo 1, comma 123, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza il 31 dicembre 2022, e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati,
    • l’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati,

    per consentire per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, sono istituiti, rispettivamente:

    • il codice tributo “5497” denominato “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni del gioco a distanza”.
    •  il codice tributo “5498” denominato “Versamento canone di concessione relativo agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento”.
  • Accise

    Definite modalità operative per prosecuzione transitoria depositi fiscali

    Il 29 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2023 che interviene sulle modalità attuative dell’articolo 23, comma 12, Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).

    In particolare, a seguito delle modifiche apportate con il DL 21/2022, viene previsto che qualora non sussistano le condizioni del comma 4, articolo 23 del TUA, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può sospendere l’autorizzazione dell’esercente ad operare in regime di deposito fiscale.

    Nella suddetta ipotesi, il depositario può presentare apposita istanza alla competete Agenzia al fine di proseguire l’attività per ulteriori 12 mesi.

    Con il Decreto in commento sono state definite le modalità operative.

    Definite modalità operative per prosecuzione transitoria dei depositi fiscali

    L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ipotesi in cui, a seguito della periodica verifica della permanenza dei requisiti, dovesse riscontrare il venir meno anche solo uno dei requisiti previsti dalla dal comma 4, dell’articolo 23 del TUA provvede a notificare apposita comunicazione con la quale rende noto al depositario quali sono gli elementi che hanno fatto venir meno le condizioni previste dalla norma.

    L’esercente ha 20 giorni di tempo per:

    • presentare elementi che provino la sussistenza delle condizioni; ovvero
    • presentare l’istanza di prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale per un periodo di 12 mesi prestando adeguata garanzia da sottoporre alla valutazione dell’Ufficio competente.

    In assenza di tali prove o dell’istanza di accesso al regime temporaneo, l’ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione.

    All’articolo 3 del Decreto in esame viene precisato che l’eventuale garanzia presentata dall’istante deve essere di un importo pari al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale relativi al mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione.

    Nel caso in cui sia stata consentita la prosecuzione  in  via transitoria dell’attività in regime di  deposito  fiscale, l’Ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica  la  sussistenza  delle condizioni previste dall'art. 23, comma 4 del TUA, e qualora nessuna di esse risulti  ripristinata,  provvede a revocare l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.

    Nel caso in cui al termine del suddetto periodo di prosecuzione, l’Ufficio verifichi, invece, il ripristino delle predette condizioni, provvederà a darne apposita comunicazione all'esercente.

    Allegati:
  • Accise

    Giochi numerici a totalizzatore: aggiornati i codici tributo per F24

    Con Risoluzione n 13 del 2 marzo le Entrate aggiornano i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme afferenti la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

    In particolare, sono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali previste dalla nuova disciplina in materia:

    •  “5484” denominato “Penale per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio della gestione del servizio dei GNTN. Articolo 29, comma 2, lettera a), dell'Atto di convenzione”; 
    • “5485” denominato “Penale per la ritardata risoluzione dei malfunzionamenti di cui all’articolo 28, comma 5, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera b), dell'Atto di convenzione”;
    •  “5486” denominato “Penale per il mancato mantenimento, in costanza di rapporto, di una rete distributiva fisica composta da almeno 30.000 punti di vendita fisici di cui almeno il 50% non coincidenti con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera d), dell'Atto di convenzione”;
    •  “5487” denominato “Penale per la ritardata o incompleta trasmissione al sistema di controllo di ADM delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 16, comma 7, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera f), dell'Atto di convenzione”;
    • “5488” denominato “Penale per la mancata trasmissione ad ADM del quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera c), dell'Atto di convenzione, penale di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/strategie/UD. Articolo 29, comma 2, lettera g), dell'Atto di convenzione”;
    •  “5489” denominato “Penale per il ritardato versamento ad ADM del corrispettivo di cui all’articolo 25, comma 1, dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera o), dell'Atto di convenzione”; 
    • “5490” denominato “Penale per ogni altra violazione delle clausole convenzionali. Articolo 29, comma 2, lettera t), dell'Atto di convenzione”;
    • “5491” denominato “Penale per la mancata effettuazione, in misura superiore al 30 per cento, degli investimenti previsti nel piano contenuto nell’offerta tecnica, entro il termine ivi indicato, oltre a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera b) dell'Atto di convenzione. Articolo 29, comma 2, lettera u), dell'Atto di convenzione”; 
    • “5492” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento/sostituzione hardware e software del sistema centrale rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera v), dell'Atto di convenzione”;  
    • “5493” denominato “Penale per il ritardo nell’attivazione del sito primario e Disaster Recovery geografico rispetto a quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera w), dell'Atto di convenzione”;
    • “5494” denominato “Penale per il ritardo nell’aggiornamento dei punti di vendita fisici secondo quanto indicato nel piano di investimento. Articolo 29, comma 2, lettera x), dell'Atto di convenzione”. 

    Si ricorda che il decreto MEF del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Con la risoluzione n. 90/E del 10 ottobre 2016, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute dal concessionario derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per i quali si provvede ora ad un aggiornamento dei codici tributo per adeguarli alla vigente disciplina in materia.

    Allegati:
  • Accise

    Destinatario e Speditore certificato: dal 13 febbraio le novità

    Con la Circolare n 3 del 3 febbraio le Dogane forniscono chiarimenti sulle figure di:

    • Destinatario certificato,
    • Speditore certificato,

    che trovano applicazione dal 13 febbraio 2023.

    In particolare, tra le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 180/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, meritano di essere segnalate quelle che hanno introdotto nel D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.) le figure di Destinatario certificato e di Speditore certificato.

    Esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità. 

    Ai sensi del novellato art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.), la circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS (di cui agli artt. 35, par. 1, e 36 della Direttiva (UE) 2020/262), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato. 

    L’e-DAS unionale differisce dall’e-DAS utilizzato per la circolazione nel territorio dello Stato.

    Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo delle Dogane per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale. 

    Destinatario certificato: chi è

    Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.

    La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ne restano escluse altre categorie di esercenti conosciute nei settori dell’accisa quale, ad es., il soggetto che gestisca unicamente un deposito di prodotti assoggettati ad accisa di cui all’art. 25 od all’art. 29 del T.U.A.

    Speditore certificato: chi è

    Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. 

    Per poter effettuare tale tipologia di operazioni, l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad es., deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).

    Allegati:
  • Accise

    Energia elettrica autoprodotta e accise: chiarimenti delle Dogane

    Con la Circolare n 37 del 17 ottobre le Dogane hanno fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui:

    • vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica
    • o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica.

    La Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, ha precisato che l’esenzione dall’accisa, prevista dall’art. 52, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, “per l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità” è applicabile ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici specificando che: 

    a) laddove l’attività di produzione di energia elettrica sia l’attività istituzionale dell’azienda, rientrano nel campo applicativo dell’esenzione tutti i consumi come ad esempio: gli ausiliari di centrale (direttamente o indirettamente connessi alla produzione), i servizi di illuminazione e di forza motrice di ogni altro tipo nonché altri servizi ausiliari come i consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali per guardiania e custodia; 

    b) qualora, invece, l’attività di produzione di energia elettrica venga svolta dall’azienda produttrice in maniera incidentale, l’esenzione predetta spetta esclusivamente per tutti i consumi di centrale, compresa la relativa illuminazione. 

    Solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia medesima, beneficiano dell’esenzione anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia).

    In tal senso, anche se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione. 

    L'energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell’attività di ricarica in questione dovrà essere assoggettata all’aliquota d’accisa per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, come precisato nella nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019, sopra richiamata. 

    Sarà invece meritevole di esenzione l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall’art. 52, co. 3 lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995. 

    Quanto all’eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, si evidenzia che, come chiarito nella ripetuta Circolare n. 37/D, a seguito della cennata revisione del quadro agevolativo possono beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 52, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 504/1995 solamente i consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, quali quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.

    Allegati: