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Prezzi carburanti: gli sconti validi fino al 6 luglio
Pubblicato in GU n 129 del 6 giugno il Decreto MEF con la rideterminazione temporanea dei prezzi delle accise.
In particolare, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima
previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
Si tratta del settimo intervento messo in campo dal Governo tramite un decreto interministeriale, firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti.
Per il seguito i Ministri stanno valutando se sia ancora il caso continuare con una misura a disposizione di tutti i cittadini o se invece intraprendere interventi mirati, suggeriti dall’Unione europea ma anche dal Fondo monetario internazionale e dall’Ocse.
Con questo intervento le accise sui carburanti tornano ad allinearsi dopo più di un mese.
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Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno
Il Governo in data 22 maggio ha approvato il DL n 89 in vigore dal 23 maggio (GU n 117/2026), altro decreto urgente per prorogare gli sconti sui prezzi dei carburanti.
I decreti d'urgenza sono stati tanti, il primo dei quali è stato il DL n 38 del 27 marzo.
Facciamo un riepilogo e vediamo fino a quando sono in vigore gli sconti sulle accise.
Sconti prezzo carburanti: proroga al 6 giugno
Il provvedimento del 22 maggio ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché sui carburanti HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già applicate in precedenza:
- circa 5 centesimi al litro per la benzina
- 10 centesimi al litro per il gasolio.
Inoltre è prorogato al mese di giugno 2026 il credito d'imposta a favore dell'autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal decreto-legge n. 33 del 2026.
Inoltre, è introdotto un credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta, per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente.
Infine è ampliata l'agevolazione per l'acquisto di gasolio in agricoltura, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro, comprensivi dei 30 milioni di euro già stanziati allo stesso fine da precedenti provvedimenti.
Ricordiamo che è stato il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il primo a prevedere misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia.
Successivamente ci sono stati altri provvedimenti che di volta in volta hanno rideterminato i prezzi per fare fronte all'amergenza delle guerre e al caro carburanti.
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Prezzo delle sigarette 2026: nuovi aumenti dal 6 maggio
Adm ha comunicato nuovi aumenti del prezzo delle sigarette e dei sigari a partire dal 6 maggio.
Sui prezzi dei tabacchi ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio ha previsto novità per l'anno in corso relativamente alle accise.
Il primo aumento reso attuativo dalle Dogane dal 16 gennaio scorso ha visto l'ufficializzazione di quanto introdotto con la legge di bilancio.
Di seguito il nuovo tariffario con i prezzi di tutte le marche, e dell'ulteriore aggiornamento appena publbicato.
Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026
La Legge di bilancio 2026 prescrive l’aumento progressivo delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato da effettuarsi negli anni 2026, 2027 e 2028.
Contestualmente:
- viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette
- viene ridotta l’accisa applicata ai tabacchi da inalazione senza combustione.
Secondo quanto riporata la relazione tecnica alla Legge di bilancio, con riferimento alle sigarette, si evidenzia che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
E' disposto anche l’aumento dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (le cosiddette sigarette elettroniche), con o senza nicotina.
In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:
- per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
- per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
- a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo
- a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
- a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027
- e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo
- a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026,
- a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027
- e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.
Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
Adm ha pubblicato i nuovi tariffari e in particolari la lista di tutte le marche di sigarette con i prezzi in vigore dal 16 gennaio:
- Listino delle sigarette 2026 (valido dal 16 gennaio)
- Listino dei sigari 2026 (valido dal 16 gennazio)
- Listino dei prodotti di inalazione 2026. (valido dal 16 gennaio
- Listino sigarette 2026 (valido dal 6 maggio)
- Listino sigari 2026 (valido dal 6 maggio).
Per tutti gli altri prezzi visita il sito di ADM Agenzia delle Dogane.
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ADM invita all’uso della PEC per le istanze su accise e carburanti
Le Dogane con la Circolare n 11/2025 promuovono l'uso estensivo della PEC come mezzo di comunicazione ordinario per colloquiare con ADM su accise e settori collegati.
La Circolare evidenzia che in tema di rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati, il vigente quadro normativo incentiva l’uso delle comunicazioni telematiche e l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), ora anche domicilio digitale, quale essenziale forma di digitalizzazione che favorisce celerità e semplificazione delle attività nonché riduzione degli oneri per gli esercenti, pur sempre preservando la sicurezza dell’integrità e della provenienza delle comunicazioni.
Si invitano pertanto: le associazioni di categoria degli esercenti, che operano nei diversi settori dei prodotti disciplinati dal D.Lgs. n. 504/95 (TUA) e dalle leggi riguardanti il profilo concessorio e autorizzatorio relativo al settore dei tabacchi e dei prodotti a essi assimilati e succedanei, a sensibilizzare gli stessi verso un generalizzato utilizzo del proprio indirizzo di PEC nel comunicare con ADM.
Analoghe indicazioni valgono anche laddove gli operatori di settore agiscano personalmente.
ADM invita all’uso della PEC per le istanze su accise e carburanti
Pe una maggiore estensione dell’ambito di applicazione della PEC vale richiamare l’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ai sensi del quale tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per via telematica (commi 1 e 3) e sono valide purché trasmesse secondo una delle modalità previste dall’art. 65, comma 1,del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito anche “CAD”), tra le quali l’invio mediante PEC.
Le istanze e le dichiarazioni prodotte secondo le variegate casistiche di cui al richiamato art. 65 sono equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del funzionario responsabile del procedimento.
A conferma della volontà di incrementare l’uso della PEC, di cui sussiste oltretutto obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, va considerato poi quanto previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005 ai sensi del quale la presentazione di istanze e dichiarazioni tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente mediante le tecnologie della comunicazione nonché dal D.P.C.M. 22 luglio 2011 di attuazione secondo cui, laddove non sia prevista una diversa modalità, le comunicazioni telematiche potranno avvenire mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (art. 3, comma 2)Sul piano della disciplina dei prodotti sottoposti ad accisa, il D.Lgs. n. 504/95, all’art. 19-bis, rubricato “Utilizzo della posta elettronica certificata”, prescrive (comma 2) ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta ed a quelli che intendono iniziare un’attività subordinata al rilascio di una licenza o di un’autorizzazione comunque denominata, previste dal medesimo Testo unico, di comunicare, preventivamente, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il proprio indirizzo di PEC.
Il medesimo articolo 19-bis dispone che l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni previste dalle disposizioni che disciplinano i tributi del D.Lgs. n. 504/95, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all’articolo 15, comma 1, effettuato da parte di ADM tramite la posta elettronica certificata, ha valore di notificazione (comma 1).
Su queste basi giuridiche, si invitano gli operatori ad avvalersi in via prioritaria della facoltà ad essi riconosciuta di presentare denunce, istanze ed ogni altra comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 504/95, con i relativi allegati, mediante trasmissione via PEC nelle forme rituali soprarichiamate (vedi art. 65 del CAD), senza necessità di doversi recare direttamente presso le Strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per produrre documenti cartacei e sottoscrivere gli atti d’interesse.
Da ultimo anche la previsione ex art. 25, comma 9, del TUA, come modificato dall’art. 5, comma 1, lettera c), punto 5), del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, nel quale è sancito che il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e
confermato all’arrivo dal destinatario entro lo stesso giorno di ricezione, unicamente attraverso modalità telematiche agli Uffici delle dogane competenti sui depositi interessati alla movimentazione.Regole di ADM per le PEC per le istanze in bollo
Nel caso di istanze trasmesse per via telematica dall’operatore, e di conseguenti atti e provvedimenti rilasciati da parte di organi dell’Agenzia, parimenti per via telematica, soggetti ad imposta di bollo quantificata ai sensi degli artt. 3, comma 1-bis, e 4, comma 1-quater, della Tariffa, parte prima, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’istante può assolvere il tributo mediante
pagamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate il quale rilascia con modalità telematiche l’apposito contrassegno.
Il soggetto interessato comprova l’eseguito versamento applicando la marca da bollo sull’istanza, qualora redatta in formato cartaceo, scansionata e inviata a mezzo PEC, o riportando nell’istanza firmata digitalmente il codice numerico identificativo composto da 14 cifre impresso nel contrassegno telematico, rilasciato dall’intermediario che svolge il servizio di riscossione, unitamente a data ed ora di emissione, allo scopo di riscontro.
Nella seconda ipotesi l’istante trasmette mediante PEC all’Ufficio competente, oltre alla richiesta, anche una apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il cui format risulta in allegato 1 alla presente Circolare (contrassegnando quindi l’apposita casella “istanza” e specificando il contenuto della richiesta, es.: rilascio licenza minuta vendita, rilascio licenza di esercizio impianto di distribuzione carburanti, ecc.) recante gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo.
Lo stesso soggetto, in tutti i casi, procede ad annullare il contrassegno utilizzato – tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio della istanza/dichiarazione, della firma leggibile del richiedente – e a completare, nella stessa dichiarazione, i campi appositamente indicati per il giorno e l’ora in cui il contrassegno è stato emesso.Si evidenzia che il contrassegno dovrà necessariamente avere data contestuale o antecedente a quella di presentazione dell’istanza.
Qualora, a seguito dell’istruttoria, sia intendimento dell’Ufficio accogliere l’istanza, il predetto Ufficio invia una comunicazione al soggetto istante beneficiario per invitarlo al pagamento dell’imposta di bollo da applicare, il cui assolvimento verrà dimostrato mediante l’utilizzo dello stesso prospetto allegato 1, nel quale, nel caso di specie, dovrà essere barrata la apposita casella”
provvedimento”, specificando la tipologia dello stesso (es … licenza di minuta vendita, autorizzazione, ecc.), e dovrà essere annullato il contrassegno con le stesse identiche modalità precedentemente descritte.
L’Ufficio riporta le informazioni così acquisite nel provvedimento finale parimenti notificato tramite posta elettronica certificata ex art. 19-bis del D.Lgs. n. 504/95.
Qualsiasi dichiarazione sostitutiva attestante l’assolvimento della imposta di bollo deve essere conservata per tre anni, ovvero per l’intero termine di decadenza previsto per l’accertamento di eventuali violazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria ex articolo 37 del d.P.R. 642/1972, e, in ogni caso, per il periodo corrispondente alla validità del titolo rilasciato, ove superiore ai citati termini.
Appare opportuno segnalare la necessità di utilizzare, ove previste, le procedure informatiche di cui l’Amministrazione dispone e di trasmettere le istanze e assolvere il tributo come indicato nei paragrafi precedenti. Ciò anche in attesa dell’implementazione di nuovi servizi telematici che consentano la presentazione telematica delle istanze nei casi attualmente non previsti e consentano il pagamento del bollo nell’interfaccia dedicata.
Si ricorda che per la presentazione e la gestione delle istanze telematiche da parte dei soggetti depositanti che intendono stoccare propri prodotti energetici sottoposti ad accisa presso deposito.Si rimanda alla consultazione della Circolare n 11/2025 per tutti gli altri dettagli.
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Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre
Nel Decreto 4 dicembre del MEF pubblicato in GU n 291 del 12 dicembre si dettano modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024.
Pagamenti Accise alcool: prima scadenza 18 dicembre
I pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
- a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.
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Punti vendita ricariche di gioco: codice tributo per versare il tributo annuo
Con la Risoluzione n 51 del 25 ottobre viene istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41
Punti vendita ricariche di gioco: codice tributo per versare l’importo annuo dovuto
l decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con nota prot. n. 517168 del 9 agosto 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise” dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco.
Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:- “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, il “codice punto vendita di ricarica”;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “codice atto”, nessun valore;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
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Iva, accise e dogane: dal 1 ottobre le domande di rinvio pregiudiziale al Trinunale UE
Con il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, si modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevedendo che, dal 1 ottobre, le domande di rinvio pregiudiziale, riguardanti IVA, accise e tributi doganali, saranno trasferite dalla competenza della Corte di Giustizia al Tribunale UE .
Iva e Dogane: dall’1.10 le domande di rinvio pregiudiziale al Tribunale UE
Con il nuovo art. 50-ter dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si stabilisce che il Tribunale unionale diverrà competente per la trattazione delle cause derivanti dalle istanze di rinvio pregiudiziale, presentate (ai sensi dell’art. 267 del TFUE), in ordine a:
- sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
- diritti di accisa;
- codice doganale;
- classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri per problemi dei servizi di trasporto;
- sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Sulle predette materie, l'assegnazione delle nuove competenze al Tribunale Ue diverrà operativa con riferimento alle domande di rinvio pregiudiziale pendenti al 1° ottobre 2024.
Inoltre, entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter dello statuto.
Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attuazione della riforma dello statuto introdotta dal presente regolamento.