• Accise

    Iva, accise e dogane: dal 1 ottobre le domande di rinvio pregiudiziale al Trinunale UE

    Con il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, si modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevedendo che, dal 1 ottobre, le domande di rinvio pregiudiziale, riguardanti IVA, accise e tributi doganali, saranno trasferite dalla competenza della Corte di Giustizia al Tribunale UE .

    Iva e Dogane: dall’1.10 le domande di rinvio pregiudiziale al Tribunale UE

    Con il nuovo art. 50-ter dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si stabilisce che il Tribunale unionale diverrà competente per la trattazione delle cause derivanti dalle istanze di rinvio pregiudiziale, presentate (ai sensi dell’art. 267 del TFUE), in ordine a:

    • sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
    • diritti di accisa;
    • codice doganale;
    • classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
    • compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri per problemi dei servizi di trasporto;
    • sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

    Sulle predette materie, l'assegnazione delle nuove competenze al Tribunale Ue diverrà operativa con riferimento alle domande di rinvio pregiudiziale pendenti al 1° ottobre 2024.

    Inoltre, entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter dello statuto. 

    Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'attuazione della riforma dello statuto introdotta dal presente regolamento. 

  • Accise

    Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024

    Con la Circolare n 1 del 10 gennaio le Dogane evidenziano il regime impositivo della birra in vigore dal 1 gennaio 2024.

    Il  documento di prassi ricorda che per effetto di quanto statuito dall’art. 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, (Decreto Milleproroghe) erano state estese anche all’anno 2023 le misure introdotte, per il solo anno 2022, dal comma 985 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale a dire:

    • l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
    • le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater, del Testo Unico delle Accise).

    Inoltre, il richiamato articolo 15-bis, comma 2, modificando il comma 986 del citato art. 1 della legge n. 234/2021, aveva fissato, per l’anno 2023, l’aliquota normale di accisa sulla birra in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato. 

    Tali norme erano in vigore fino al 31 dicembre 2023.

    Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024

    Terminato il periodo di vigenza delle richiamate misure, dal 1° gennaio 2024 trova applicazione il regime impositivo di seguito specificato

    • l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/1995 è pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, come espressamente statuito dall’art. 1, comma 986, della legge n. 234/2021, modificato dal predetto art. 15-bis, comma 2, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023; 
    • alla birra immessa in consumo da micro-birrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 40 per cento;
    • alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, venendo a ricadere nella disciplina generale.

    Accise settore birra: adempimenti da espletare entro il 31.01 per gli operatori 

    Inoltre la circolare precisa che, in relazione alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, il venir meno dei benefici già riconosciuti ai birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, non esime gli esercenti né i soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 10-bis del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 20221 , dall’assolvimento degli obblighi relativi all’anno 2023, statuiti, rispettivamente, dai commi 4 e 5 del richiamato art. 10- bis, entro il 31 gennaio 2024.

    Viene infine ricordato che,  i depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10 dell’art. 10-bis del predetto D.M. 4 giugno 2019, che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2023, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione riepilogativa prevista dal successivo comma 11, entro il 31 gennaio 2024. 

    Allegati:
  • Accise

    Accise alcol etilico e bevande alcoliche: pagamenti di dicembre 2023

    Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre il decreto MEF del giorno 7.11 con le Modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative  alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del  mese  di dicembre 2023.

    Nel dettaglio, ritenuta l'opportunità, per l'anno 2023, di determinare, ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le  modalità ed  i termini di  pagamento  dell'accisa  su  alcuni  prodotti  energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, si decreta che:

    • i pagamenti  dell'accisa  sull'alcole  etilico,  sulle  bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi  dal  gas  naturale,  dal carbone, dalla lignite  e  dal  coke,  relativi  alle  immissioni  in consumo effettuate nel periodo dal 1° al  15  del  mese  di dicembre 2023, sono effettuati,nel medesimo anno, entro:
      • il  18  dicembre,  se  eseguiti  con  l'utilizzo  del  modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto  legislativo  9  luglio 1997,  n.  241,  con  esclusione  della  compensazione  di  eventuali crediti;
      • il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma  digitale pagoPA. 

    Il calendario delle date era stato anticipato da una nota pubblicata dal dipartimento delle Finanze che annunciava la pubblicazione del decreto in Gazzetta.

    Allegati: