-
IVA permuta di beni: cosa cambia dal 2026
La Legge di Bilancio 2026 reca tra le altre delle novità sulla permuta di beni relativamente all'IVA da applicare.
In sintesi si prevede che per la permuta di beni e servizi è imponibile ai fini IVA il costo non attualizzato.
Il MEF con il comunicato del 12 marzo ha anticipato ciò che a breve verrà previsto con apposito provvedimento relativamente a questa novità entrata in vigore dal 1° gennaio.
In particolare: "verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente"
Riepologhiamo la novità recentemente introdotta dalla finanziaria.
IVA permuta di bene: cosa cambia dal 2026
Come specificato dal Dossier alla legge, viene novellato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.
L’intento perseguito è l’adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea dei criteri di determinazione della base imponibile IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è disciplinata dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, secondo il quale “è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
Il concetto di “corrispettivi” è definito nel comma 2.Essi consistono, nel caso di “operazioni permutative e dazioni in pagamento”, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, narticolo 11 del decreto n. 633 del 1972, “dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse” (articolo 13, comma 2, let. d), nella versione vigente).
Il successivo articolo 14 (“Determinazione del valore normale”) equipara quest’ultimo al valore di mercato, definendolo “l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione”.
Si propone una modifica dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto n. 633 del 1972 finalizzata a sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell’IVA, il “valore normale” con il “valore dei beni e dei servizi” che formano oggetto di ogni cessione prestazione, “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.
Si resta in attesa del provvedimento annunciato dal MEF.
-
IVA e punti delle carte fedeltà: disciplina UE
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 5 marzo 2026, causa C-436/24, ha chiarito un tema di grande interesse per imprese e operatori fiscali: i punti assegnati ai clienti nei programmi di fidelizzazione non costituiscono “buoni” ai fini IVA.
La decisione interpreta l’articolo 30 bis della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), introdotto dalla direttiva 2016/1065, che disciplina il regime fiscale dei voucher o buoni.
La pronuncia è particolarmente rilevante perché molti operatori commerciali utilizzano sistemi di raccolta punti o premi fedeltà, e la qualificazione fiscale di tali strumenti incide direttamente sulla determinazione della base imponibile IVA.
IVA per i punti delle carte fedeltà: il caso della Sentenza della Corte UE
La controversia riguarda una società svedese che vende prodotti per la cura dei capelli e cosmetici, sia in negozi fisici sia online. L’impresa aveva progettato un programma di fidelizzazione gratuito per i clienti privati.
Il meccanismo funzionava nel seguente modo:
- i clienti accumulavano punti in base all’importo degli acquisti;
- i punti potevano essere utilizzati solo in occasione di un successivo acquisto;
- i punti davano diritto a scegliere prodotti in un “negozio di punti” dedicato;
- i prodotti disponibili potevano appartenere alla gamma ordinaria o essere articoli di basso valore;
- le aliquote IVA dei beni erano diverse (ad esempio:
- 25% per cosmetici
- 12% per integratori alimentari);
- i punti non avevano valore monetario, non potevano essere:
- convertiti in denaro
- acquistati
- trasferiti ad altri soggetti;
- i punti scadevano dopo due anni.
Il valore dei prodotti ottenibili tramite punti era indicativamente pari al 2–10% del valore degli acquisti effettuati.
Punti carte fedeltà: trattamento ai fini IVA secondo la Corte UE
Per chiarire il trattamento IVA del programma, la società ha chiesto un parere preliminare alla Commissione tributaria svedese.
La questione principale era se i punti attribuiti ai clienti dovessero essere qualificati come “buoni multiuso” ai sensi della direttiva IVA.
La Commissione ha risposto negativamente, affermando che:
- i punti non hanno valore monetario determinato
- sono attribuiti gratuitamente
- non comportano il trasferimento di un buono.
La decisione è stata impugnata sia dalla società sia dall’amministrazione finanziaria, e la controversia è giunta alla Corte suprema amministrativa svedese, che ha deciso di sottoporre la questione alla Corte di giustizia UE tramite rinvio pregiudiziale.
Il giudice svedese ha chiesto alla Corte di chiarire due punti fondamentali:
- se i punti attribuiti nell’ambito di un programma di fidelizzazione possano costituire un “buono” ai sensi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA;
- in caso affermativo, come debba essere determinata la base imponibile IVA quando tali punti sono utilizzati per ottenere beni.
La Corte parte dall’analisi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA, che definisce il buono come uno strumento che soddisfa due condizioni cumulative.
Il buono deve essere uno strumento:
- che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo per una cessione di beni o una prestazione di servizi;
- nel quale i beni o servizi o l’identità dei potenziali fornitori sono indicati nello strumento o nella relativa documentazione, comprese le condizioni di utilizzo.
Non tutti gli strumenti commerciali denominati “buoni” rientrano quindi in questa categoria ai fini IVA.
Nel caso in esame, la Corte osserva che i punti:
- vengono assegnati in funzione degli acquisti effettuati;
- possono essere utilizzati solo in occasione di un nuovo acquisto;
- consentono di ottenere beni di basso valore come premio.
Secondo i giudici europei, questo meccanismo non comporta un obbligo per il fornitore di accettare i punti come corrispettivo di una cessione di beni o servizi.
I punti, infatti, non rappresentano un mezzo di pagamento, ma solo un beneficio promozionale o uno sconto indiretto.
In sostanza, il cliente non acquisisce un vero diritto ad ottenere beni mediante un corrispettivo autonomo: riceve piuttosto un premio legato alla prosecuzione del rapporto commerciale.
La Corte di giustizia conclude affermando il seguente principio: “La nozione di ‘buono’ definita all’articolo 30 bis, punto 1, della direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che essa non include l’assegnazione di punti da parte di un fornitore ai suoi clienti nell’ambito di un programma di fidelizzazione, in forza del quale i punti sono determinati in funzione dell’importo degli acquisti di beni e utilizzati da tali clienti per ottenere ulteriori beni offerti in vendita da tale fornitore in occasione di un nuovo acquisto presso quest’ultimo, dal momento che detti punti non contengono alcun obbligo per il fornitore di accettarli come corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni.”
Nel caso dei programmi di fidelizzazione, tuttavia, la Corte ritiene che non si sia neppure in presenza di un “buono”, rendendo irrilevante la distinzione. La decisione introduce un chiarimento importante nel sistema IVA europeo.
I programmi di fidelizzazione basati su raccolta punti legata agli acquisti devono essere considerati strumenti promozionali, non voucher fiscalmente rilevanti.
Ne derivano alcune conseguenze pratiche:
- l’attribuzione dei punti non costituisce una cessione di buoni;
- il meccanismo è assimilabile a sconti o premi commerciali;
- non si applicano le regole IVA specifiche previste per i voucher.
-
Lavanderia per ospiti RSA: trattamento ai fini IVA
Con la Consulenda giuridica n 4 del 3 marzo le Entrate hanno chiarito aspetti del servizio di lavanderia per ospiti RSA trattamento ai fini IVA
In sintesi il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti delle Rsa non può essere considerato essenziale o funzionale alla gestione globale della Residenza e, quindi, è soggetto al regime Iva ordinario.Servizio di lavanderia per ospiti RSA: trattamento ai fini IVA
Con l'istanza l'Associazione Alfa chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile al servizio di lavanderia per indumenti personali di ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali ''RSA'' quando reso da cooperative sociali ovvero da imprese.
In particolare, l'Associazione riferisce che le lavanderie industriali ''si offrono come appaltatrici per le RSA committenti, al fine di garantire il servizio di lavaggio, stiratura e trattamento sanitizzante degli indumenti personali degli ospiti soggiornanti presso la struttura del committente''.
Detta prestazione: '' consiste in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa, dal momento che ha ad oggetto indumenti personali del ricoverato, che sceglie di avvalersi del servizio di lavanderia, ma che
potrebbe rivolgersi parimenti a familiari o a soggetti comunque esterni''; '' è solitamente prevista, quale servizio opzionale, all'interno del servizio globale verso la RSA. Il ricoverato sceglie autonomamente di fruire del servizio che viene appositamente tracciato in relazione a ciascun ricoverato, dal prestatore del servizio e viene rendicontato e fatturato alla struttura che lo riaddebita al cliente/paziente''.
Le Entrate replicano che tale servizion sconta l'IVA ordinaria, concordando con l'interpretazione dell'istante, e richiama innanzitutto l’articolo 10, primo comma, n. 21), del decreto Iva, che prevede l’esenzione per le prestazioni tipiche di strutture come brefotrofi, case di riposo e servizi analoghi, includendo anche vitto, indumenti, medicinali e attività accessorie.Al riguardo, le risoluzioni n. 188/2002 e n. 164/2005 hanno chiarito che l’elencazione delle attività esenti non è tassativa: ciò che conta è che l’ente assicuri alloggio ed eventuali prestazioni accessorie a persone che necessitano di assistenza e cura.
La risoluzione n. 39/2004 ha precisato, inoltre, che la natura giuridica dell’ente che eroga il servizio non è determinante e che se il servizio è distinto e non essenziale per la gestione globale della Residenza, va applicato il regime Iva ordinario, salvo che rientri in una delle specifiche esenzioni dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972.
L’Agenzia prosegue richiamando lla risoluzione n. 164/2005, che descrive le attività riconducibili alla “gestione globale” della Rsa, ricordando che tali strutture accolgono anziani non autosufficienti e hanno come obiettivo la tutela della salute fisica, del benessere psicologico e il mantenimento delle capacità residue, assicurando un progetto complessivo di assistenza.
Con documenti di prassi più recenti, l’Amministrazione ha confermato che per beneficiare dell’esenzione occorre che il servizio sia effettivamente integrato nell’organizzazione assistenziale della Rsa.
In conclusione, l’Amministrazione evidenzia che il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti non può essere considerato essenziale o funzionale alla gestione globale della Rsa.
Il fatto che sia un servizio opzionale, liberamente attivabile dall’ospite e sostituibile con soluzioni alternative, ne conferma la natura accessoria e non assistenziale.
Allegati: -
Saldo IVA: entro il 16 marzo o a rate
Il 16 marzo scade il termine ordinario per il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2025 che risulta dalla Dichiarazione IVA 2026.
Sinteticamente, si ricorda che il versamento:
- è dovuto se d'importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
- deve essere effettuato utilizzando il modello F24 telematico con codice tributo 6099.
Attenzione al fatto che la scadenza di pagamento può essere differita ai termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dirette, usufruendo anche dell'ulteriore differimento di 30 giorni pagando la maggiorazione dello 0,40%.
Leggi anche IVA 2026: invio dal 1° febbraio con il provvedimento ADE che ha approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Saldo IVA anno d’imposta 2025: entro il 16 marzo
Per il versamento del saldo IVA 2025, potendo essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi, è fondamentale ricordare le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e in particolare:
- persone fisiche e società di persone (di cui all'art 5 del TUIR):
- entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi,
- dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)
- soggetti IRES:
- entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno,
- dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni).
Saldo IVA anno d’imposta 2025: come si paga
Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24 con le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.
Ai fini del pagamento è possibile avvalersi dei seguenti servizi:
- F24 On Line: per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio. Ricordiamo che per poter avere tale servizio è necessario avere un conto corrente in una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, sul quale saranno addebitate le somme;
- F24 cumulativo: per gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo;
- Home/remote banking: tali sistemi sono collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.
Si precisa che ai fini della compilazione del modello F24 occorrerà indicare all’interno della Sezione “Erario”:
- il codice tributo “6099”;
- il codice tributo "1668" per gli interessi rateali (se si è scelta la rateizzazione)
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
- l’anno di riferimento “2024”;
- l’importo del saldo IVA dovuto, a tal proposito occorre segnalare che:
- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2026, l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
- se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato, l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
- l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.
-
Testo Unico IVA: in vigore dal 2027
Il Testo Unico sull'IVA viene pubblicato sulla GU n 24 del 30 gennanio.
Prima di vederne i contenuti, leggiamo la tabella di riepilogo con le approvazioni avvenute fino ad ora.
TESTI UNICI approvati o in corso di approvazione
Testi Unici
Approvati in via preliminare o definitiva
Imposte sui redditi
da pprovare
definitivo (in vigore dal 1° gennaio 2027)
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
Testo Unico IVA: i principi di riferimento per la nuova versione
Il Testo Unico composto di 171 articoli costituisce un ulteriore importante tassello della riforma fiscale, vuole essere il punto di raccolta di tutte le norme che coinvolgono la specifica imposta.
Ricordiamo che su questo importante testo, i Commercialisti sono intervenuti con un documento di studio dal titolo TESTO UNICO IVA: DECORRENZA ED EFFICACIA Note di coordinamento con i decreti di attuazione della riforma tributaria pubblicato ai primi di novembre.
Come specificato nella premessa, con il documento il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili facendo seguito ai precedenti documenti del 18 aprile 2024 e del 13 maggio 2024 con i quali erano state fornite alcune “Osservazioni e proposte di modifica o di integrazione del Testo Unico IVA”, rende un contributo in relazione alle criticità manifestate sulla approvazione definitiva e sui tempi di adozione del Testo Unico IVA.
Come evidenzia la relazione illustrativa al TU IVA approvato definitivamente, esso è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea,
- apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.
Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Ciò al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.
In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.
Il nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:
- esame dei soggetti passivi (Titolo III);
- norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
- luogo delle operazioni (Titolo V);
- fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
- base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
- esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
- rivalsa e la detrazione (Titolo X);
- volume d’affari (Titolo XI);
- obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
- riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).
Sono diverse le novità introdotte e in sintesi:
- aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.
- implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico e tra queste si evidenzia il il DLgs. 186/2025 Decreto “Terzo settore e IVA” con revisione:
- della materia dei servizi internazionali
- della rettifica della detrazione,
- detrazione per gli enti non commerciali
- e adeguamento del le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis).
Testo Unico 2026: i nuovi articoli
Le Entrate tramite la propria rivista FiscoOggi ha pubblicato questa interessante tabella di riepilogo.
Si riportano alcune tematiche di particolare rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta (prima colonna), segnalando le stesse in base alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 (seconda colonna) e ai nuovi riferimenti normativi previsti dal Tu Iva che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 (terza colonna).Normativa in vigore
fino al 31 dicembre 2026Testo unico IVA
(dal 1° gennaio 2027)Territorialità delle prestazioni di servizi
Articoli da 7-ter a 7-octies del Dpr n. 633/1972
Articoli da 17 a 23 del TU
Operazioni esenti
Articolo 10 del Dpr n. 633/1972
Articolo 37 del TU
Cessioni intracomunitarie di beni
Articolo 41 del Dl n. 331/1993
Articolo 39 del TU
Operazioni di esportazione non imponibili
Articolo 8 del Dpr n. 633/1972
Articolo 45 del TU
Detrazione dell’imposta
Articolo 19 del Dpr n. 633/1972
Articolo 56 del TU
Volume d’affari
Art. 20 del Dpr n. 633/1972
Articolo 62 del TU
Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata
Articoli 21 e 21-bis del Dpr n. 633/1972
Articoli 72 e 73 del TU
Certificazione dei corrispettivi
Articolo 12 Dl n. 41/1991
Articolo 84 del TU
Regime speciale dei produttori agricoli e elenco dei prodotti ammessi al regime
Articolo 34 del Dpr n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata
Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento
Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972
Tabella A, Parte II, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento
Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972
Tabella A, Parte III, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento
Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972
Tabella A, Parte IV, allegata al TU
Regime del margine ed elenco degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per cui si applica il regime
Articolo 36 del Dl n. 41/1995 e Tabella allegata
Articolo 143 del TU e Tabella D allegata
-
Nuovo Testo unico IVA in vigore dal 2027: il testo pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.01.2026 n. 24, il decreto legislativo n. 10 del 19 gennaio 2026 recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111.
Scarica il testo del dlgs del 19.01.2026 n. 10 | Testo Unico Iva.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, l’intervento normativo è finalizzato alla razionalizzazione della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dal decreto-legge n. 331 del 1993, che regolano rispettivamente le operazioni interne e quelle intracomunitarie, in coerenza con l’impostazione sistematica della direttiva 2006/112/UE sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.
In un’ottica di riordino organico delle disposizioni per ambiti omogenei, taluni istituti attualmente disciplinati dal d.P.R. n. 633 del 1972, in particolare quelli afferenti all’“Accertamento”, non sono stati ricompresi nel presente testo unico. Tenuto conto della natura armonizzata del tributo e delle specificità del meccanismo applicativo dell’IVA, sono invece confluite nel testo unico le disposizioni relative alla fatturazione, alla registrazione delle operazioni, alla liquidazione dell’imposta e ai rimborsi.
Dal punto di vista sostanziale:
- non cambiano le regole IVA applicabili alle operazioni, alle aliquote e agli adempimenti;
- il Testo unico diventa, dal 2027, il nuovo riferimento normativo principale per l’imposta sul valore aggiunto, sostituendo in modo organico il DPR 633/1972 e le disposizioni stratificatesi nel tempo.
Per l’attività professionale sarà quindi necessario:
- aggiornare i richiami normativi in contratti, pareri, guide e documentazione fiscale;
- adeguare i manuali operativi e i gestionali IVA;
- fare riferimento al nuovo Testo unico anche in sede di interpretazione e contenzioso.
Sommario del nuovo Testo unico Iva
Il testo unico IVA riorganizza, coordina e riscrive la normativa vigente, rendendola più leggibile e sistematica.
Il testo è articolato in 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate.
TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Capo I – Disposizioni generaliTITOLO II – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
Capo I – Territorialità dell’imposta e definizioniTITOLO III – SOGGETTI PASSIVI
Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioniTITOLO IV – OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo I – Cessioni di beni
Capo II – Acquisti intraunionali di beni
Capo III – Prestazioni di servizi
Capo IV – Importazioni
Capo V – Buono-corrispettivoTITOLO V – LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo I – Cessioni di beni
Capo II – Operazioni intraunionali
Capo III – Prestazioni di serviziTITOLO VI – FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi
Capo II – Cessioni e acquisti intraunionaliTITOLO VII – BASE IMPONIBILE
Capo I – Disposizioni generali
Capo II – Acquisti intraunionali di beni
Capo III – ImportazioniTITOLO VIII – ALIQUOTE
Capo I – Aliquote dell’impostaTITOLO IX – ESENZIONI E NON IMPONIBILITÀ
Capo I – Operazioni esenti
Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali
Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni
Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione
Capo V – Operazioni non imponibili assimilate
Capo VI – Depositi IVATITOLO X – RIVALSA E DETRAZIONE
Capo I – Rivalsa
Capo II – DetrazioneTITOLO XI – VOLUME D’AFFARI ED ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Capo I – Volume d’affariTITOLO XII – OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI
Capo I – Debitori dell’imposta
Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali
Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni
Capo IV – Inizio, variazione e cessazione dell’attività
Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni
Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali
Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamentoTITOLO XIII – RISCOSSIONE
Capo I – Liquidazione e versamentiTITOLO XIV – RIMBORSI
Capo I – Disposizioni varieTITOLO XV – GRUPPO IVA
Capo I – Disposizioni generaliTITOLO XVI – REGIMI SPECIALI
Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa
Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici
Capo III – Disposizioni relative a determinati settori
Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo
Capo V – Attività spettacolistiche
Capo VI – Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
Capo VII – Regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS)
Capo VIII – Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
Capo IX – Disposizioni per l’identificazione di determinati prodotti
Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazioneTITOLO XVII – REGIMI DI FRANCHIGIA
Capo I – Regime nazionale di franchigia
Capo II – Regime transfrontaliero di franchigiaTITOLO XVIII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALE
Capo I – Disposizioni varieAl nuovo Testo Unico Iva sono allegate anche quattro Tabelle:
- Tabella A:
Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;
Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;
Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;
Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”; - Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;
- Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;
- Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.
-
Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Con l’Ordinanza n. 143/2026, la Corte di Cassazione (II Sezione Civile) interviene su una tematica centrale per il mercato dell’arte e il diritto civile: la vendita di un’opera d’arte rivelatasi non autentica.
In particolare, il giudice di legittimità ha stabilito che l’annullamento del contratto di compravendita è possibile anche quando l’opera sia stata garantita come autentica, qualora emerga un errore essenziale condiviso tra le parti.Una decisione che ha ricadute significative per collezionisti, gallerie, periti e operatori del settore artistico, in un ambito dove l’attribuzione dell’autore costituisce spesso il fondamento economico del valore dell’opera.
Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Nel 2002 un collezionista aveva acquistato, per 240.000 euro, un dipinto intitolato Movimento di danza, firmato da un noto artista e corredato da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie dell’autore e da una galleria romana.
Nel 2015, in occasione del tentativo di vendita all’asta, emergono i primi dubbi sull’autenticità dell’opera, con il rifiuto da parte della curatrice del catalogo ragionato dell’artista di confermare l’attribuzione.Nel 2020 il quadro è stato sequestrato dalla Procura di Milano, ritenuto potenzialmente contraffatto ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 42/2004.
Il compratore ha così citato in giudizio il venditore, chiedendo l’annullamento del contratto per errore e il risarcimento dei danni.La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il vizio del consenso derivante da un errore sull’autenticità, annullando il contratto e condannando il venditore a restituire il prezzo, ma non l’opera, per assenza di domanda in tal senso.
Il venditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che in presenza di garanzia sull’autenticità si dovesse configurare un caso di aliud pro alio, e quindi ricorrere alla risoluzione del contratto, non all’annullamento.La Cassazione ha rigettato questa impostazione, affermando che annullamento e risoluzione possono coesistere, lasciando al giudice il compito di valutare quale rimedio sia più adatto alla tutela dell’interesse dell’acquirente.
Quando l’errore sull’autenticità è comune a entrambe le parti, non è necessario che l’errore sia riconoscibile (artt. 1428–1431 c.c.) per annullare il contratto.
Secondo la Cassazione l’identità dell’autore costituisce un elemento determinante del consenso nelle vendite d’arte.
La Cassazione ha ribadito che:
- anche in presenza di garanzia di autenticità, il vizio del consenso per errore essenziale resta autonomamente azionabile;
- la mancanza di certezza sull’attribuzione dell’opera integra un errore rilevante, anche in assenza di prova della falsità assoluta;
- in caso di errore bilaterale (ossia condiviso da venditore e acquirente), non è richiesta la riconoscibilità dell’errore per ottenere l’annullamento.
Questa pronuncia ha implicazioni dirette per gli operatori del mercato dell’arte:
- evidenzia l’importanza di condurre una due diligence seria e documentata prima di una vendita;
- rafforza la tutela dell’acquirente anche a distanza di anni, poiché il termine per l’azione decorre dalla scoperta dell’errore, non dalla stipula del contratto (art. 1442 c.c.);
- chiarisce che certificati, firme o perizie possono essere superati da elementi oggettivi contrari;
- richiama all’attenzione l’utilizzo delle perizie tecniche e grafologiche, oggi sempre più supportate anche da strumenti di intelligenza artificiale.
Inoltre ti consigliamo il corso in partenza Diritto dell’arte Autenticità, valore e conflitto nel mercato contemporaneo corso in diretta a maggio