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Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA
Con la sentenza n. 22795 del 7 agosto 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato un principio consolidato nella giurisprudenza nazionale ed europea: l’emissione di una fattura per operazione inesistente genera l’obbligo di versamento dell’Iva, salvo che sia dimostrata l’eliminazione tempestiva del rischio di perdita del gettito erariale.
La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che ha portato all’emissione di avvisi di accertamento per Iva indebitamente detratta a carico di una società operante nel mercato dell’energia elettrica.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il gruppo societario coinvolto – mediante operazioni tra aziende riconducibili allo stesso soggetto economico – avrebbe simulato acquisti e vendite di energia con meccanismi a saldo zero, privi di reale contenuto economico.
Le fatture emesse, quindi, erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti.
In particolare, la società ritenuta “cartiera” avrebbe emesso fatture per cessioni mai avvenute, ma allo stesso tempo ricevuto fatture di importo identico per riacquisti fittizi. Il meccanismo circolare – apparentemente neutro – è stato contestato come strumento fraudolento per sfruttare indebitamente la detrazione dell’Iva.
Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA
La Cassazione con la sentenza in oggetto ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che:
- l’Iva è dovuta in base alla fattura (anche se falsa). Secondo l’art. 21, comma 7, del DPR n. 633/1972, recependo l’art. 203 della direttiva Iva, chiunque indichi l’Iva in una fattura è obbligato a versarla, anche se l’operazione sottostante è inesistente. Questo perché il sistema dell’Iva si fonda su un principio formale: la “cartolarità” del debito tributario. La sola emissione della fattura fa sorgere l’obbligo di versamento dell’imposta.
- la detrazione è ammessa solo per operazioni effettive. In parallelo, l’art. 168 della direttiva Iva e l’art. 19 del DPR 633/1972 stabiliscono che il diritto alla detrazione sorge solo in presenza di una reale cessione o prestazione. Di conseguenza, in presenza di operazioni fittizie – come quelle “circolari” in cui la merce è formalmente ceduta e riacquistata tra le stesse società – non è ammessa alcuna detrazione.
- possibile il rimborso dell’Iva versata, ma solo se non vi è rischio di perdita di gettito
La Cassazione, richiamando la sentenza Corte UE 8 maggio 2019, causa C-712/2017, ammette che l’emittente della fattura per operazione inesistente può ottenere il rimborso dell’Iva versata, ma solo a condizione che sia stato eliminato completamente il rischio che il destinatario abbia detratto l’imposta.
In particolare, il rimborso è possibile se:
- la fattura non è mai stata utilizzata fiscalmente dal destinatario (non è stata annotata né ha generato detrazione);
- la fattura è stata ritirata tempestivamente;
- l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto in via definitiva la detrazione da parte del destinatario.
La sentenza n. 22795/2025 della Cassazione riporta un importante chiarimento: l’emissione di fatture “errate” o simulate comporta obblighi concreti, anche in assenza di operazioni reali.
L’unico modo per evitarne gli effetti è dimostrare, con precisione, di aver annullato il rischio di detrazione indebita.
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Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539
La Direttiva UE 2025/1539 adottata dal Consiglio lo scorso 18 luglio viene pubbliucata sulla Gazzetta dell'Unione il giorno 25 luglio e contiene norme per incentivare l'uso del regime speciale IVA noto come IOSS.
Tale regime IOSS (Import One Stop Shop) vuoole rendere più efficace la riscossione dell’IVA gravante sulle vendite a distanza di beni importati.
La direttiva entra in vigore dal prossimo 14 agosto, ma le relative disposizione hanno decorrenza dal 1° luglio 2028 e dovranno essere recepite dai singoli Stati membri Ue nelle legislazioni nazionali.
In genereale ricordiamo che il regime IOSS consente di registrarsi in un unico Stato membro per dichiarare e versare l’IVA dovuta in relazione alle vendite a distanza di beni importati, di valore non superiore a 150 euro, effettuate in tutti gli Stati membri Ue.
Con le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE si prevede che i fornitori che effettuano vendite rientranti nell’ambito applicativo dell’IOSS, senza essere registrati al regime speciale, diventeranno, di norma, debitori dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulle vendite a distanza negli Stati membri di destinazione finale dei beni, con il conseguente obbligo di registrarsi ai fini IVA in ciascuno di tali Stati.
Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539
In particolare, tra le altre le novità, l'articolo 201 della Direttiva 2006/112/CE viene così modificato:
- 1. all'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione,
- 2. in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, è il debitore dell'IVA all'importazione,
- 3. se il fornitore o il fornitore presunto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è stabilito nella Comunità ma in un paese terzo con cui né l'Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE (*1) del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, tale fornitore o fornitore presunto designa un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell'IVA all'importazione.
Attenzione al fatto che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2028 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° luglio 2028.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Riparazione protesi acustiche: quale aliquota IVA spetta
Con la Consulenza giuridica n 8 del 15 luglio le Entrate hanno chiarito la corretta applicazione dell'aliquota IVA per i disabili che necessitano di una riparazione per protesi acustica e in particolare viene specificato che l'IVA è quella ordinaria, vediamo il perchè.
Riparazione protesi: che aliquota IVA spetta
Secondo l'Agenzia le riparazioni di protesi acustiche sono soggette all’Iva ordinaria del 22%, mentre alla loro cessione si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento.
Il tutto è stato chiarito con la consulenza giuridica n 8 del 15 luglio rispondendo ad una Associazione istante che si è interrogata sulla possibilità di assoggettare le riparazioni delle protesi alla stessa aliquota prevista per le cessioni delle medesime protesi destinate a persone con disabilità all’udito.
Veniva chiesto se tali operazioni possano rientrare nel campo di applicazione previsto dal punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, che contempla ausili e protesi per disabili.
L'associazione ricordava che con la Circolare n. 87/1987 l’Amministrazione finanziaria aveva previsto l’applicazione dell’Iva ordinaria alle riparazioni di protesi acustiche, includendo manodopera e parti di ricambio, ma evidenzia anche che la Tabella A del decreto Iva non esclude espressamente le riparazioni.
Pertanto a suo parere, le riparaizioni non comporterebbero la cessione di un nuovo bene, ma il ripristino funzionale di un ausilio già detenuto dal disabile.
L’Agenzia delle entrate conferma un orientamento diverso rispetto all’interpretazione proposta, basandosi su vari fondamenti:
- sia il punto 30 della Tabella A, parte II, del decreto Iva che il punto 41-quater riguardano esclusivamente le cessioni di beni (apparecchi e ausili), non le prestazioni di servizi come la riparazione.
- la circolare 87/1987 ha già chiarito che le riparazioni sono prestazioni di servizi soggette all'aliquota ordinaria del 22% e che, in analogia con le riparazioni di veicoli per disabili (cfr risoluzione n. 306/2002), le agevolazioni si applicano solo alle modifiche/adattamenti, non alle riparazioni generiche.
- sulla possibilità di equiparare il trattamento fiscale delle riparazioni delle protesi a quello delle cessioni delle stesse, conclude dicendo che le prestazioni in argomento sono escluse dall’articolo 16, comma 3, del decreto Iva, che riguarda le produzioni su commessa, non le riparazioni successive al ciclo produttivo. A tal proposito l’Agenzia richiama un altro documento di prassi, la circolare n. 43/1975, con la quale, l’allora ministero delle Finanze ha chiarito che le riparazioni non integrano il concetto di produzione, e quindi non beneficiano del meccanismo di equiparazione dell’aliquota.
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Nuovo Testo Unico IVA: le novità del testo preliminare
Il Testo unico in materia di IVA approvato dal Cdm del 14 luglio, in via preliminare ha carattere compilativo, trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.
Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglie le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al Sistema comune dell'IVA.
Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d’arte, antiquariato e collezione.
Nuovo Testo Unico IVA: approvato in via preliminare
Ricordiamo che la Riforma Fiscale, con la legge delega n 111/2023 all'art. 21 comma 1 ha tra i suoi obiettivi, quello di affidare al Governo il compito di adottare i decreti legislativi di riordino delle disposizioni tributarie vigenti, mediante la redazione di testi unici.
Ricordiamo inoltre che, il termine per l’adozione dei menzionati decreti legislativi è stato posticipato al 31 dicembre 2025 (L. 122/2024). Leggi anche: Nuovi Testi Unici: work in progess
Per quanto concerne l’IVA, stando alla bozza circolata e approvata ieri in via preliminare dal Governo, le nuovee norme dovrebbero coniungare:
- il DPR 633/72,
- il Titolo II, capo II del DL 331/93,
- nonché il DLgs. 127/2015.
Le novità dovrebbero riguardare una rinumerazione e una nuova strutturazione delle disposizioni in materia di IVA da rendere tutto l'impianto più organico.
Il nuovo Testo unico vedrà un diverso ordine di collocamento delle disposizioni, prevedendo:
- esame dei soggetti passivi (Titolo III),
- norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV),
- luogo delle operazioni (Titolo V),
- fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI),
- base imponibile e le aliquote (Titolo VII),
- esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX),
- rivalsa e la detrazione (Titolo X),
- il volume d’affari (Titolo XI),
- obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII)
- riscossione, ove sono incluse la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).
Occorre evidenziare che il testo recepisce diverse novità normative inserite in modo organico, sono incluse:
- alcune regole particolari di applicazione delle aliquote ordinarie o ridotte (articolo 35 del testo unico),
- le recenti modifiche che, che in parte riguardavano il Dpr 633/72, quali:
- le nuove regole di territorialità per gli eventi trasmessi in streaming (articolo 19);
- l’uscita dal 1° luglio 2025 delle società quotate al Ftse Mib dal regime dello split payment (articolo 65);
- il regime transfrontaliero di franchigia per i soggetti minori (articoli 158 e seguenti);
- le nuove regole imposte per l’esenzione relativa alle prestazioni di chirurgia estetica (articolo 38).
Di rilievo l'inserimento, con il connesso coordinamento, di tutte le norme dedicate a emissione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica ovvero alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ovvero alla predisposizione della dichiarazione precompilata.
Il testo dovrebbe entrate il 1° gennaio 2026 dopo approvazione del Parlamento, pertanto si attendono i passaggi successivi.
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Chirurgia estetetica esente IVA: vediamo quando
Con la Risoluzione n 42 del 12 giugno vengono forniti chiarimenti rispetto all'esenzione IVA della chirurgia estetica.
Chirurgia estetetica esente IVA: vediamo quando
Con la Risoluzione n 42/2025 viene chiarito il perimetro della esenzione IVA per la “chirurgia estetica”
Essa, in sintesi, è esente se dimostrata, tramite attestazione medica, la finalità terapeutica dell’intervento.
L’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, sulla esenzione Iva prevista per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica.
L'articolo 10, comma 18, del decreto Iva prevede l'esenzione Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari soggetti a vigilanza.
Il principio trova fondamento nella direttiva Iva 2006/112/CE, che stabilisce l'esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell'ambito delle professioni mediche e paramediche.
La Corte di giustizia Ue ha chiarito che per usufruire dell’agevolazione è necessario lo scopo terapeutico della prestazione e con la sentenza C-91/12 del 21 marzo 2013, con specifico riferimento alle operazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti estetici, ha precisato che:
- beneficiano della esenzione solo gli interventi con scopo terapeutico, ossia utili a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute:
- gli interventi di chirurgia estetica puramente cosmetici non rientrano nell'esenzione e sono soggetti al regime Iva ordinario, quelli con finalità terapeutica devono essere comprovati per godere del regime di esenzione.
La Circolare n. 4/2005 aveva dato il via libera, a determinate condizioni, all’applicazione dell’articolo 18 per gli interventi di chirurgia estetica, in quanto connessi al benessere psico-fisico della persona.
Con l’introduzione dell’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/202, la normativa italiana, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all’esenzione prevista dall’articolo 18.
Tale norma ha specificato che sono esenti le presentazioni sanitarie di “chirurgia estetica” se corredate da apposita attestazione medica, che ne provi la finalità terapeutica.
Le prestazioni sanitarie di “medicina estetica”, invece, continuano a beneficiare dell’articolo 18 a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica della persona.
Tali nuove regole sono in vigore dal 17 dicembre 2023 e non prima.
La Risoluzione in oggetto ha precisato che l’attività dei medici anestesisti nell'ambito della chirurgia estetica sono comunque esenti da Iva indipendentemente dalla finalità dell’operazione in quanto l’anestesia tutela e mantiene le condizioni vitali del paziente, configurandosi sempre come prestazione sanitaria terapeutica.
Infine l’Agenzia ritiene, salvo diversa valutazione del ministero della Salute, che l'attestazione necessaria alla esenzione possa essere rilasciata da qualunque medico, incluso il chirurgo o medico estetico che esegue la prestazione nel rispetto di due condizioni:
- il documento deve collegare la patologia del paziente alla prestazione estetica
- l'attestazione deve essere rilasciata prima dell'intervento.
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Affitti brevi di privati: quando sono soggette ad IVA tramite le piattaforme elettroniche
Relativamente agli affitti brevi nel 2025 ci sono state alcune novità di rilievo.
Prima del dettaglio ricordiamo intanto cosa i contratti di locazione breve sono stati regolati in maniera organica dal Decreto n 50/2017.
In particolare, secondo il Decreto n 50/20217 per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Vediamo cosa prevede la Direttiva VIDA e con quali tempistiche.
Affitti brevi di privati: quando sono soggette ad IVA tramite le piattaforme elettroniche
Dal 2025 sono in vigore diverse novità per gli affitti brevi e in sintesi:
- regole per la sicurezza e il CIN codice identificazione nazionale,
- l’aliquota al 26% dalla seconda unità utilizzata come affitto breve.
Inoltre, con la Direttiva VIDA il pacchetto di novità dell'UE, dal 2028 anche gli affitti dei privati saranno soggetti a IVA, applicata direttamente dalle piattaforme e-commerce.
Più in dettaglio, la Direttiva prevede che le specifiche disposizioni siano effettivamente operative dal 1° luglio 2028, ma i singoli Stati membri potranno effettivamente adeguarsi ad esse nell’arco temporale compreso tra il 1° luglio 2028 e il 1° gennaio 2030.
In particolare, i proprietari di unità immobiliari non utilizzate per finalità personali, ma destinate alle locazioni di breve durata dovranno rapportarsi a questa importante novità.
In sintesi anche i privati non titolari di PIVA saranno soggetti passivi per i contratti relativi agli affitti brevi qualora i predetti servizi siano erogati per il tramite di una piattaforma elettronica.
In questo caso sarà la piattaforma ad applicare e a liquidare l’imposta secondo la regola del “prestatore presunto”.
La novità è prevista dall’art. 3 della Direttiva n 516/2025 che specifica quanto segue:
La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 28 bis 1. Fatto salvo l’articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all’interno dell’Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine, segnatamente la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti, o di trasporto di passeggeri su strada, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi a meno che il prestatore di tali servizi abbia:
- a) fornito al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell’IVA attribuito negli Stati membri in cui ha luogo la prestazione o il numero di identificazione ad esso attribuito a norma dell’articolo 362 o dell’articolo 369 quinquies; e
- b) dichiarato al soggetto passivo che facilita la prestazione che applicherà l’IVA dovuta su tale prestazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, per servizi di trasporto di passeggeri su strada prestati all’interno dell’Unione si intende la parte del servizio effettuata tra due punti dell’Unione.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate nell’ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 3.
4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che facilita la prestazione di cui al paragrafo 1 approvi il numero di identificazione ai fini dell’IVA di cui alla lettera a) di tale paragrafo, utilizzando i mezzi appropriati stabiliti conformemente al diritto nazionale.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione di tale paragrafo le prestazioni di servizi di locazione di alloggi a breve termine, o di servizi di trasporto di passeggeri su strada o di entrambi effettuate nel loro territorio nell’ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 1, sezione 2.
6. Se applica l’opzione di cui al paragrafo 5, uno Stato membro ne informa il comitato IVA. La Commissione pubblica un elenco completo degli Stati membri che si sono avvalsi di tale opzione. (…)
A seguito delle disposizioni UE le piattaforme saranno obbligate a riscuotere l’IVA secondo il medesimo modello già adottato dalla direttiva IVA per il commercio elettronico.
Ossia, qualora il prestatore effettivo del servizio non addebiti l’IVA in quanto “soggetto privato”, quindi non soggetto passivo d’imposta, la piattaforma, nella qualità di prestatore presunto dovrà versare l’imposta in relazione al servizio prestato.
L’art. 27 della stessa Direttiva specifica che la figura del debitore presunto non ha alcuna valenza giuridica se non quella prevista dalla legislazione Iva quale soggetto obbligato a versare l’imposta relativa al servizio prestato.
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IVA: chiarimenti per l’attività di guida amibientale
Con Risposta a interpello n 125 del 30 aprile le Entrate si occupano del trattamento IVA applicabile all'attività di accompagnamento svolta da una guida ambientale escursionistica e alle prestazioni di concessioni in uso degli strumenti funzionali all'attività di accompagnamento.
Vediamo quando spetta l'esenzione IVA come prevista dall'art 10 comma 1 numero 22 del DPR 26 ottobre 1972.
IVA attività di accompagnamento guida amibientale
L'Istante esercita abitualmente la professione di Guida Ambientale Escursionistica GAE professione non ordinistica ai sensi della legge n. 4/2013, ed è socio di A.I.G.A.E. Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, iscritta negli elenchi ufficiali del MISE tra ''le 'Associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi''.
Il profilo professionale della GAE la configura come ''il professionista che accompagna in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, singoli o gruppi in visita a tutto il territorio, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali''.
Viene precisato che il regime fiscale dell'istante è quello ordinario e conseguentemente, quelle effettuate nell'esercizio della professione, costituiscono in linea generale, operazioni imponibili ai fini IVA.
L'Istante evidenzia che nell'esercizio della propria professione, effettua anche l'attività di accompagnamento di escursionisti in Aree protette e che intende costituire una società di persone la cui attività di impresa consisterebbe esattamente nelle attività di accompagnamento, di cui al profilo professionale delle GAE.
In tale compagine di futura costituzione, entrambi i soci sarebbero operativi ed in tale veste curerebbero materialmente l'esecuzione delle attività di accompagnamento, anche in aree protette.
L'Istante ha evidenziato opera in aree protette aperte al pubblico e non sono previsti biglietti di ingresso.
Inoltre egli concede in uso agli escursionisti specifici strumenti (ad esempio bici, canoe, kayak, equipaggiamento da subacqueo, ecc. così come ciaspole per le ordinarie escursioni che siano effettuate in ambienti innevati) a fronte del
pagamento, da parte dei committenti, di uno specifico corrispettivo, integrativo di quello dovuto per la sola attività principale di accompagnamento.
Egli chiede di conoscere se alla predetta attività di accompagnamento nelle aree ufficialmente protette e alle prestazioni di concessione in uso agli escursionisti dei vari strumenti funzionali alla stessa attività possa applicarsi il regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.
Le Entrate ricordano che l'articolo 132, par.1, della direttiva n. 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto dispone, tra l'altro, alla lettera n), che gli Stati membri possono esentare dall'Iva «talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;».
Nell'ordinamento nazionale, l'articolo 10, comma 1, numero 22) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione dall'Iva per «le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili».
Ciò premesso, le Entrate evidenziano che, per un costante e ormai consolidato principio della giurisprudenza unionale, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui al citato articolo 132 della direttiva Iva devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio stabilito dall'articolo 2 della stessa direttiva Iva
Ai fini dell'esenzione rileva il carattere dell'inerenza delle prestazioni rispetto alla visita che costituisce l'operazione principale oggetto di esenzione.
Come chiarito dalla risoluzione 23 aprile 1998, n. 30 (relativa ai proventi derivanti da una mostra), il Legislatore ha inteso riconoscere l'esenzione oltre che alle visite di luoghi, quali musei e gallerie espressamente indicati, anche a quelle manifestazioni della cultura le cui prestazioni sono equipollenti, inoltre «l'agevolazione concerne la mera visita, comprensiva pertanto di cuffia e accompagnatore, in quanto inerenti alla visita stessa, con esclusione di altre possibili prestazioni, quali, ad esempio, la vendita di cataloghi, stampe o altri beni che vanno assoggettati all'aliquota propria».
L'esenzione in argomento «riguarda, pertanto, sia il corrispettivo versato dal visitatore per assistere ad una mostra culturale sia altre prestazioni di servizi inerenti alla visita stessa, quali l'eventuale fornitura di audioguida e dell'accompagnatore»
Dal quadro normativo e di prassi sopra richiamato, la prestazione può rientrare nel regime di esenzione Iva di cui al citato n. 22), se ''inerente'' alla prestazione principale di ''visita'' al luogo ritenuto di interesse culturale (quali musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici, e simili).Pertanto, in assenza dell'emissione di un ticket di ingresso, detto servizio rileva ai fini Iva come autonoma prestazione.
Allegati:
Nel caso di specie, l'attività di guida escursionistica riguarda escursioni in ''aree protette'', ''aperte al pubblico'', per il cui accesso, ''non sono previsti biglietti di ingresso''.
Pertanto, al servizio di GAE che l'Istante rende agli escursionisti non trova applicazione il regime di esenzione di cui al citato articolo 10 comma 1, numero 22) e non vale neppure l'eventuale applicazione dell'esenzione dall'Iva alla concessione in uso degli strumenti funzionali all'attività di accompagnamento nell'aree protette.