• Adempimenti Iva

    Detrazione IVA auto al 40%: proroga approvata dall’UE

    Con la Decisione n 2025/2529 del Consiglio Europeo pubblicata il 12.12.2025 sulla Gazzetta Europea l'Italia è autorizzata alla deroga ll’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare, 

    l'Italia è autorizzata per le detrazioni Iva al 40% sulle auto frino al 2028.

    Vediamo in dettaglio cosa specifica la decisione UE.

    IVA auto al 40%: proroga approvata dall’UE

    La Decisione n 2025/2529 del Consiglio Europeo pubblicata il 12.12.2025 sulla Gazzetta Europeaconsiderando che:

    • l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA») addebitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, un bene destinato all’impresa che sia utilizzato a fini privati dal soggetto passivo o dal suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere considerato una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è soggetto all’IVA;
    • la decisione 2007/441/CE (2) del Consiglio autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto a detrazione dell’IVA a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE sull’acquisto di taluni veicoli stradali a motore (compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese connesse, compresi lubrificanti e carburante) a condizione che il veicolo in questione non sia interamente utilizzato a fini professionali. Per i veicoli soggetti a tale limitazione del 40 %, l’Italia richiede che i soggetti passivi non assimilino l’utilizzazione a fini privati dei veicoli dell’impresa di un soggetto passivo a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE («misure speciali»);
    • la decisione 2007/441/CE scade il 31 dicembre 2025, 

    con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2025, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2028

    Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall’Italia agli altri Stati membri con lettere del 29 e del 30 luglio 2025

    Nella decisione in oggetto si evidenzia che, l’applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2025 avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali riscosse dall’Italia nella fase del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

    È pertanto opportuno prorogare l’autorizzazione stabilita dalla decisione 2007/441/CE

    La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutare la loro efficacia e l’adeguatezza della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA.

    È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2028.

  • Adempimenti Iva

    Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA sconta

    Con la Risposta n 309 dell'11 dicembre le Entrate chiariscono che un edificio destinato ad attività didattica può essere assimilato alle case di abitazione non di lusso e di conseguenza le prestazioni di appalto per la sua costruzione possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%. 

    L'istante  è un ente di ricerca che chiede di conoscere il trattamento Iva applicabile alle prestazioni di appalto relative alla costruzione di un nuovo fabbricato destinato sia ad attività di ricerca sia ad attività didattiche e formative. 

    Ci si domanda se sia possibile beneficiare dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal Dpr n.633/1972Tabella A, parte III, numeri 127-quinquies (aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso) e 127-septies (agevolazione agli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso, tra cui rientrano gli edifici scolastici). 

    Il quesito vuole stabilire se il fabbricato dell’ente di ricerca possa essere qualificato come edificio scolastico e assimilato alle abitazioni non di lusso.

    Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA spetta

    Con la Risposta in questione l’Agenzia ricorda che il decreto Iva consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% alle cessioni e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e degli edifici assimilati, tra cui rientrano gli edifici scolastici, ospedali, caserme, collegi, asili e strutture con finalità collettive.

    Si esplicita il percorso normativo di questo punto: le prestazioni agevolate riguardano gli edifici di cui all'articolo 1 della Legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408. 

    L'articolo 1 della legge n. 659 del 1961, a sua volta, prevede che “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione delle case di abitazione degli articoli 13, (…) della legge 2 luglio 1949, n. 408, (…), sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094”: ed è qui che rientrano gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie marine, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili. 

    Nonostante l’abrogazione del Rdl n. 1094/1938, il richiamo agli edifici lì previsti resta valido, come confermato da prassi e dalla giurisprudenza.

    L’Agenzia osserva che la locuzione “e simili” rende l’elenco non tassativo, includendo anche immobili che, pur non ospitando collettività in senso stretto, perseguono finalità di istruzione, cura, assistenza o beneficenza. 

    In proposito la Circolare n. 1/E del 1994 dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che i benefici fiscali previsti per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso si applicano non solo agli immobili destinati ad ospitare collettività (scuole, ospedali, caserme, ecc.), ma anche a quelli utilizzati per il perseguimento di finalità di interesse collettivo quali istruzione, cura, assistenza e beneficenza. 

    La sentenza n.3503/1972 della corte di Cassazione ha sottolineato che occorre valutare la destinazione dell’immobile in funzione delle attività svolte e del loro impatto sociale.

    Pertanto si precisa che l’applicazione dell’agevolazione deve essere coerente con le caratteristiche strutturali dell’immobile al momento dell’operazione, cioè deve risultare che l’edificio è destinato a tali finalità collettive con estrema chiarezza.

    Nel caso di specie, l’edificio sarà destinato ad attività di ricerca e, ad attività didattiche e formative, quindi se la componente formativa risulterà effettiva e non marginale, l’immobile potrà essere ricondotto tra quelli che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10% prevista per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso. 

    Invece per la progettazione, se è compresa nello stesso contratto di appalto che disciplina la costruzione, può anch’essa beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%, diversamente se è oggetto di un contratto autonomo, a questa si applica l’aliquota ordinaria.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Accollo fiscale solo con pagamento senza compensazione: l’agenzia chiarisce

    Con la Risposta n 291 del 12 novembre le Entrate chiariscono l'accollo del debito d'imposta altrui e il divieto di compensazione (Art. 17 del
    decreto legislativo n. 241 del 1997)

    La ''società promotrice'' istante rappresenta di voler costituire una Rete di Impresa, denominata ''[BETA] Rete Integrata per la Gestione Tributaria e la Compensazione Fiscale'', con l'obiettivo di favorire pratiche condivise di gestione fiscale, ottimizzazione dei flussi tributari e gestione efficiente dei crediti d'imposta tra i partecipanti.
    Precisa che il contratto di rete prevede, tra gli obiettivi principali, la compensazione multilaterale dei crediti tributari tra i retisti, ove ogni retista sia titolare del proprio credito tributario legittimamente maturato

    Afferma che «intende utilizzare il modello F24 con indicazione del codice tributo ''50'' (coobbligazione) per effettuare compensazioni tra soggetti retisti, in esecuzione di un contratto di appalto o servizio stipulato tra la Rete e i retisti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, tracciabilità e autonomia fiscale di ciascun aderente».
    Tanto premesso, l'istante chiede se:
    1) sia «legittimo e fiscalmente conforme effettuare la compensazione dei crediti tributari tra i retisti, ai sensi del contratto di rete stipulato, utilizzando il codice tributo ''50 coobbligazione'' »;
    2) l'«operazione, realizzata sulla base di rapporti contrattuali tra i retisti e la Rete (es. appalto), possa rientrare tra le forme ammesse di gestione condivisa della fiscalità»;
    3) tale «pratica non configuri un accollo fiscale (ex art. 8, comma 2, Legge 212/2000) ma piuttosto l'impiego di crediti propri in compensazione orizzontale tra soggetti che cooperano sulla base di un contratto di rete con oggetto fiscale»

    In sintesi le entrate specificano che, la compensazione di debiti e crediti tributari tra soggetti diversi, anche se aderenti a una Rete d’imprese, configura un accollo fiscale vietato dalla normativa in vigore, l'operazione è ammessa solo se il pagamento avviene senza compensazione. 

    Divieto di compensazione: l’agenzia chiarisce

    Le Entrate ricordano che l'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente) stabilisce che: «È ammesso l'accollo
    del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».

    In base poi all'articolo 1 del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, «1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. (sottolineatura aggiunta, ndr.). […]».
    Dalla lettura congiunta delle due norme appena menzionate discende che l'accollo, in ambito tributario, è consentito unicamente al verificarsi della seguente condizione:

    • il debito dell'accollato deve essere estinto senza che si ricorra all'utilizzo della compensazione di crediti facenti capo al soggetto accollante.

    In tal senso si è espressa di recente anche la Corte di Cassazione, la quale, con l'ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, ha enunciato il seguente principio di diritto:«In tema di compensazione di obbligazioni tributarie, poiché l'accollo di debiti erariali assume solo efficacia di accollo interno nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ne deriva che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato, e che, pur relativamente a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva, presupposto già prescritto dall'art.17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, comporta che anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni, dalla l. n. 157 del 2019, né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né che l'accollato può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante» 

    Sul tema la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 aveva già chiarito che la compensazione ex art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non trova applicazione nell'ambito dell'accollo in quanto la stessa è ammessa soltanto «[…] per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi», tant' è vero che « deve negarsi […], in via generale, che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario». 

    Ciò con la precisazione che, al verificarsi di tale circostanza (così come previsto al comma 3, dell'articolo 1 del d.l. n. 124 del 2019), «I versamenti

    […] si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. […] [e] si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

    Giova in ultimo sottolineare come le indicazioni appena richiamate siano in linea con quelle già fornite con la recente risposta a interpello n. 246, pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate lo scorso 17 settembre 2025.

    A fronte della specifica richiesta di un contribuente il quale domandava se ''il modello operativo'' adottato, in cui il «retista A provvederà a pagare

    debiti tributari riferiti al retista B utilizzando crediti fiscali riferibili al retista A», fosse o meno estraneo all'accollo tributario è stato evidenziato come tale modello «[…] prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari (elementi la cui valutazione non è oggetto

    del presente interpello, restando al riguardo impregiudicata ogni attività di controllo) configuri un illegittimo accollo fiscale» (sottolineatura aggiunta, ndr.).

    Alla luce di quanto esposto, si ritiene che lo schema operativo proposto dall'istante configuri una compensazione tra debiti e crediti facenti capo a soggetti diversi, la quale, stante la normativa vigente, è vietata.

  • Adempimenti Iva

    Permessi retribuiti dipendente: quando i rimborsi al datore non sono soggetti a IVA

    Con la risposta n. 261 del 2025l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento ai fini IVA dei rimborsi corrisposti dagli enti locali ai datori di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse ai propri dipendenti che ricoprono cariche elettive o amministrative.
    La pronuncia nasce da un quesito presentato da un Comune, e tocca un tema centrale per la gestione fiscale degli enti pubblici: se tali somme, dopo l’abrogazione della storica norma di esenzione, debbano o meno essere considerate prestazioni imponibili IVA.

    Permessi retribuiti al dipendente: i rimborsi al datore non sono soggetti a IVA

    L’istanza di interpello è stata presentata da un Comune che chiede di conoscere la corretta disciplina IVA da applicare ai rimborsi erogati ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici per i permessi concessi ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni amministrative nell’ente, ai sensi degli articoli 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

    In particolare, l’art. 80 TUEL dispone che: “Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

    Tuttavia, il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (il cosiddetto “Decreto Salva-infrazioni”), ha introdotto all’art. 16-ter l’abrogazione del comma 35 dell’art. 8 della L. 67/1988, che sanciva proprio l’esenzione IVA per i prestiti o distacchi di personale quando era corrisposto soltanto il rimborso dei costi.

    Da qui il dubbio dell'istante i permessi retribuiti concessi ai lavoratori eletti in organi comunali devono ora essere considerati, ai fini IVA, “prestiti o distacchi di personale”?

    E se sì, il nuovo regime si applica anche ai mandati iniziati nel 2024, prima del 1° gennaio 2025, data di efficacia della nuova norma?

    Il TUEL (artt. 77–80) garantisce ai lavoratori eletti in enti locali il diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni degli organi amministrativi, mantenendo la retribuzione ordinaria, che viene poi rimborsata al datore di lavoro dall’ente pubblico presso il quale il dipendente esercita la funzione.

    Fino al 2024, tali rimborsi erano esenti da IVA in base al citato art. 8, comma 35, L. 67/1988, disposizione che escludeva la rilevanza IVA dei distacchi di personale “a fronte del solo rimborso del relativo costo”.

    Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, tale regime è stato ritenuto incompatibile con la direttiva 2006/112/CE, in quanto anche il rimborso di costi può configurare una prestazione a titolo oneroso se esiste un nesso diretto tra le parti.
    Per adeguarsi a tale pronuncia, il legislatore italiano ha introdotto nel 2024 l’art. 16-ter del D.L. 131/2024, che abroga l’esenzione e stabilisce la rilevanza IVA dei prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

    Il Comune, quindi, chiede se i rimborsi per permessi amministrativi rientrino in questa nuova categoria e se debbano essere assoggettati a IVA.

    L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo e conclude che i rimborsi in questione non sono soggetti a IVA.

    Secondo l’art. 3 del DPR 633/1972, costituiscono prestazioni di servizi imponibili IVA solo quelle che avvengono “verso corrispettivo”, ossia in presenza di un rapporto sinallagmatico in cui il compenso rappresenta il controvalore effettivo del servizio reso.

    L’Agenzia richiama la giurisprudenza UE (sentenze C-283/12, C-11/15, C-544/16) e la Circolare 20/E del 2015, secondo cui l’operazione è imponibile solo se tra le parti esiste una reciprocità di prestazioni: in caso contrario, l’erogazione di denaro è una mera movimentazione finanziaria, esclusa dal campo IVA.

    Nella Circolare 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia ha chiarito che per configurare un distacco o prestito di personale ai fini IVA devono sussistere tre elementi:

    • un datore di lavoro distaccante, che mette temporaneamente a disposizione un lavoratore;
    • un distaccatario, che ne utilizza l’attività lavorativa;
    • la sussistenza di un interesse economico del distaccante.

    Nel caso dei permessi per mandato elettivo, manca del tutto l’elemento dell’interesse del datore di lavoro: il rimborso erogato dall’ente pubblico non è il corrispettivo di un servizio, ma una forma di compensazione economica per garantire al cittadino la possibilità di esercitare il proprio mandato pubblico.

    Non vi è nesso di reciprocità tra Comune e datore di lavoro: l’ente non riceve alcuna prestazione da parte del datore, ma rimborsa un costo che quest’ultimo ha sostenuto nell’interesse generale della collettività.
    Di conseguenza, manca la condizione essenziale per configurare un’operazione a titolo oneroso e l'agenzia conclude che: 

    “Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso”.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Carte carburante prepagate: quale regime IVA applicare

    La Risposta a interpello n 235 del 10 settembre replica a dubbi di una società che gestisce la distribuzione di carburanti con annessa area di servizio.

    Veniva domandato quale fosse il corretto trattamento IVA delle proprie carte prepagate.

    In particolare, l’impresa aveva predisposto un sistema di carte nominative ricaricabili, utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di carburanti (benzina, gasolio, GPL) presso l’unica stazione di servizio gestita dalla stessa.

    All momento della richiesta della carta, il cliente versava l’importo tramite strumenti di pagamento tracciabili o in contanti, ricevuto l’accredito, la società provvedeva non solo alla ricarica della carta, ma anche all’emissione immediata della fattura con evidenza di imponibile e IVA, recante la descrizione “ricarica carta prepagata per vendita carburanti”

    Successivamente, al momento del rifornimento, il corrispettivo dell’erogazione veniva comunque trasmesso telematicamente e nuovamente assoggettato a IVA.

    Da questa procedura derivava un effetto di duplicazione d’imposta: l’IVA risultava liquidata sia al momento della ricarica, sia al momento del rifornimento effettivo. 

    La società ha quindi chiesto se fosse possibile neutralizzare la doppia imposizione mediante annotazioni nel registro dei corrispettivi, trattando la ricarica come una mera anticipazione.

    Vediamo la replica ade.

    Carte carburante prepagate: quele regime IVA applicare

    L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato le principali norme in materia. 

    In primo luogo, l’art. 22, comma 3, del DPR 633/1972 (decreto IVA), che disciplina gli obblighi di fatturazione per gli acquisti di carburante da parte di soggetti IVA. Inoltre, il DPR 696/1996 e il D.lgs. 127/2015 regolano rispettivamente gli obblighi di certificazione e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

    Elemento centrale è però il D.lgs. 141/2018, attuativo della direttiva UE 2016/1065, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale gli articoli da 6-bis a 6-quater del DPR 633/1972, relativi ai cosiddetti “buoni-corrispettivo”.

    La normativa distingue tra:

    • buoni monouso (quando al momento dell’emissione è nota l’aliquota IVA applicabile alla futura cessione) 
    • buoni multiuso (quando l’imposta diventa determinabile solo al momento del riscatto).

    Nel caso in esame, la carta prepagata non consente di conoscere subito quantità e valore del carburante acquistabile, poiché tali elementi dipendono dal prezzo praticato al momento del rifornimento, variabile nel tempo

    Ne consegue che la carta rientra nella definizione di “buono multiuso” ai sensi dell’art. 6-quater del decreto IVA.

    La qualificazione delle carte carburante come buoni multiuso comporta effetti rilevanti sul piano operativo. 

    L’Agenzia ha chiarito che il trasferimento del credito al momento della ricarica non costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA.

    L’imposta diventa esigibile esclusivamente quando il buono viene utilizzato come corrispettivo per il rifornimento di carburante, momento in cui l’operazione si considera effettuata.

    In conseguenza di ciò, le fatture eventualmente già emesse per documentare le ricariche non risultano conformi alla disciplina vigente e potranno essere stornate tramite emissione di note di variazione ex art. 26, comma 3, del decreto IVA, al fine di recuperare l’imposta indebitamente versata. 

    Qualora i termini per le note di variazione siano già scaduti, il contribuente potrà ricorrere all’istituto di cui all’art. 30-ter del decreto IVA, fondato sul principio del legittimo affidamento, considerato che la società si era attenuta alle precedenti indicazioni di prassi (circolare 8/E del 2018).

    In sintesi, la Risposta n. 235/2025 conferma che le carte carburante ricaricabili non generano obblighi IVA al momento della ricarica, ma solo al momento dell’effettivo rifornimento, eliminando così il rischio di doppia imposizione e garantendo coerenza con la disciplina europea sui buoni corrispettivo.

  • Adempimenti Iva

    Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539

    La Direttiva UE 2025/1539 adottata dal Consiglio lo scorso 18 luglio viene pubbliucata sulla Gazzetta dell'Unione il giorno 25 luglio e contiene norme per incentivare l'uso del regime speciale IVA noto come IOSS.

    Tale regime IOSS (Import One Stop Shop) vuoole rendere più efficace la riscossione dell’IVA gravante sulle vendite a distanza di beni importati.

    La direttiva entra in vigore dal prossimo 14 agosto, ma le relative disposizione hanno decorrenza dal 1° luglio 2028 e dovranno essere recepite dai singoli Stati membri Ue nelle legislazioni nazionali.

    In genereale ricordiamo che il regime IOSS consente di registrarsi in un unico Stato membro per dichiarare e versare l’IVA dovuta in relazione alle vendite a distanza di beni importati, di valore non superiore a 150 euro, effettuate in tutti gli Stati membri Ue.

    Con le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE si prevede che i fornitori che effettuano vendite rientranti nell’ambito applicativo dell’IOSS, senza essere registrati al regime speciale, diventeranno, di norma, debitori dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulle vendite a distanza negli Stati membri di destinazione finale dei beni, con il conseguente obbligo di registrarsi ai fini IVA in ciascuno di tali Stati.

    Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539

    In particolare, tra le altre le novità, l'articolo 201 della Direttiva  2006/112/CE viene così modificato:                                                            

    • 1.   all'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione,
    • 2.   in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, è il debitore dell'IVA all'importazione,
    • 3.   se il fornitore o il fornitore presunto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è stabilito nella Comunità ma in un paese terzo con cui né l'Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE (*1) del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, tale fornitore o fornitore presunto designa un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell'IVA all'importazione.

    Attenzione al fatto che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2028 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 

    Essi informano immediatamente la Commissione.
    Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° luglio 2028.
    Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

  • Adempimenti Iva

    Nuovo Testo Unico IVA: le novità del testo preliminare

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2025, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo recante il Testo unico in materia di IVA che trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.

    Il testo entrerà in vigore dal 2027. 

    Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglie le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al Sistema comune dell'IVA.

    Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d’arte, antiquariato e collezione.

    Nuovo Testo Unico IVA: approvato in via preliminare

    Ricordiamo che la Riforma Fiscale, con la legge delega n 111/2023 all'art. 21 comma 1 ha tra i suoi obiettivi, quello di affidare al Governo il compito di adottare i decreti legislativi di riordino delle disposizioni tributarie vigenti, mediante la redazione di testi unici. 

    Ricordiamo inoltre che, il termine per l’adozione dei menzionati decreti legislativi è stato posticipato al 31 dicembre 2025 (L. 122/2024). Leggi anche: Nuovi Testi Unici: work in progess      

    Per quanto concerne l’IVA, stando alla bozza circolata e approvata ieri in via preliminare dal Governo, le nuovee norme dovrebbero coniungare:

    • il DPR 633/72,
    • il Titolo II, capo II del DL 331/93,
    •  nonché il DLgs. 127/2015.

    Le novità dovrebbero riguardare una rinumerazione e una nuova strutturazione delle disposizioni in materia di IVA da rendere tutto l'impianto più organico.

    Il nuovo Testo unico vedrà un diverso ordine di collocamento delle disposizioni, prevedendo:

    • esame dei soggetti passivi (Titolo III), 
    • norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV), 
    • luogo delle operazioni (Titolo V),
    • fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI),
    • base imponibile e le aliquote (Titolo VII),
    • esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX), 
    • rivalsa e la detrazione (Titolo X), 
    • il volume d’affari (Titolo XI), 
    • obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII) 
    • riscossione, ove sono incluse la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).

    Occorre evidenziare che il testo recepisce diverse novità normative inserite in modo organico, sono incluse:

    • alcune regole particolari di applicazione delle aliquote ordinarie o ridotte (articolo 35 del testo unico),
    • le recenti modifiche che, che in parte riguardavano il Dpr 633/72, quali:
      • le nuove regole di territorialità per gli eventi trasmessi in streaming (articolo 19); 
      • l’uscita dal 1° luglio 2025 delle società quotate al Ftse Mib dal regime dello split payment (articolo 65);
      • il regime transfrontaliero di franchigia per i soggetti minori (articoli 158 e seguenti); 
      • le nuove regole imposte per l’esenzione relativa alle prestazioni di chirurgia estetica (articolo 38).

    Di rilievo l'inserimento, con il connesso coordinamento, di tutte le norme dedicate a emissione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica ovvero alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ovvero alla predisposizione della dichiarazione precompilata. 

    Il testo dovrebbe entrate il 1° gennaio 2026  dopo approvazione del Parlamento, pertanto si attendono i passaggi successivi.