• Adempimenti Iva

    IVA transfrontalieri: chiarimenti ADE

    La comunicazione IVA dei transfrontalieri deve essere utilizzata dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime. 

    Ricordiamo inoltre che Circolare n 13-2025 delle Entrate contiene le regole per il regime di franchigia IVA trasnfrontalieri e i chiarimenti sulle novità in vigore dal 1° gennaio 2025 per le piccole imprese, introdotto dal D.Lgs. 180/2024 in attuazione delle Direttive UE 2020/285 e 2022/542

    Il nuovo regime IVA transfrontaliero: cosa cambia dal 2025

    L’obiettivo del nuovo regime è semplificare gli obblighi IVA per le piccole imprese che operano in più Paesi UE, ampliando il concetto di “franchigia” già previsto nei singoli ordinamenti nazionali. 

    Fino al 2024, infatti, la franchigia era applicabile solo alle imprese stabilite nel Paese di imposizione.

    Dal 2025 invece, un’impresa può operare in regime di esenzione anche in altri Stati membri, purché:

    • sia stabilita in un altro Paese UE;
    • non superi il volume d’affari annuo di 100.000 euro nell’intera Unione;
    • rispetti le soglie nazionali nei Paesi in cui intende operare in franchigia.

    In Italia il limite di fatturato per aderire al regime è 85.000 euro.

    A chi si rivolge il regime di franchigia transfrontaliero

    Il regime si applica ai soggetti passivi d’imposta stabiliti nell’Unione Europea, siano essi persone fisiche o enti/società, che desiderano operare in esenzione IVA in altri Stati membri.

    Non è invece accessibile a:

    • imprese stabilite fuori dall’UE (anche se con stabili organizzazioni in UE);
    • soggetti già identificati IVA senza stabile organizzazione nello Stato di stabilimento.

    Due ruoli fondamentali sono previsti dalla norma:

    • Stato di stabilimento: dove ha sede l’impresa. È qui che si presenta la comunicazione preventiva per accedere al regime.
    • Stato di esenzione: Paesi UE in cui l’impresa intende applicare la franchigia, previa autorizzazione.

    Adempimenti richiesti: comunicazioni e obblighi periodici

    L'accesso e il mantenimento del regime prevedono una serie di adempimenti digitali e formali, ben descritti nella circolare.

    Comunicazione preventiva e codice EX. Per attivare il regime, l’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva online all’Agenzia delle Entrate, indicando:

    • gli Stati UE in cui intende operare in esenzione;
    • i volumi d’affari realizzati negli anni precedenti;
    • eventuali identificativi IVA già posseduti.

    In caso di esito positivo, l’Agenzia assegna il suffisso "EX" al numero di partita IVA, identificando l’impresa come aderente al regime.

    Comunicazioni trimestrali. Ogni trimestre, il soggetto deve trasmettere un prospetto riepilogativo delle operazioni attive (beni e servizi) effettuate:

    • in Italia;
    • negli Stati UE, con distinzione tra esenzione e ordinario.

    Sono previste sanzioni da 250 a 2.000 euro in caso di omessa o errata comunicazione.

    Casi di cessazione. La cessazione dal regime di franchigia può avvenire in due modalità:

    • volontaria: con effetto dal trimestre successivo alla comunicazione;
    • obbligatoria: in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nell’UE o se viene meno un requisito nello Stato di esenzione.

    In tal caso, l’impresa decade dal regime in tutti gli Stati UE, passando al regime ordinario.

  • Adempimenti Iva

    IVA dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota

    Con Risposta a interpello n 303 del 4 dicembre le entrate chiariscono la giusta aliquota dei dispositivi medici oftalmici.

    L’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento IVA applicabile a una serie di dispositivi medici oftalmici commercializzati da due società (identificate come ALFA e BETA), tra cui spray oculari, gocce lubrificanti, soluzioni oftalmiche monodose e prodotti simili, impiegati nel trattamento della sindrome dell’occhio secco, irritazioni oculari e per il comfort di chi indossa lenti a contatto.

    Dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota IVA

    I contribuenti chiedono se sia possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% su questi prodotti, in quanto classificabili come dispositivi medici a base di sostanze, già dotati di pareri tecnici favorevoli rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

    L’Agenzia conferma che:

    • è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972;
    • tale agevolazione vale solo per i dispositivi medici classificabili alla voce doganale 3004 della Nomenclatura combinata, come chiarito dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 3;
    • la classificazione è stata validata da ADM, che ha riconosciuto che tutti i prodotti in oggetto rientrano nel codice NC 3004 90 00, ovvero “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.

    Le aziende possono dunque applicare l’aliquota IVA del 10% per tutti i dispositivi oftalmici indicati, a condizione che siano effettivamente presentati in forma di dosi e preparati per uso terapeutico o profilattico, come certificato dagli accertamenti tecnici dell’ADM.

  • Adempimenti Iva

    Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse: novità dal 2026

    Il DDL di Bilancio 2026, in corso di approvazione defnitiva, tra le norme ne contiene una con misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

    Adempimenti IVA: cosa cambia dal 2026

    Con l'articolo 25 dell DDL  Bilancio 2026 si prevede che al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR (Riforma dell’Amministrazione fiscale), come da modifiche in corso di riprogrammazione, vengono introdotte le seguenti norme.

    Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 54- bis, è inserito il seguente: «Art. 54-bis.1 (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse)
    In particolare, senza pregiudizio dell’azione accertatrice, l’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all’articolo 57, comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. 

    Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. 

    Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.
    Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3. 

    Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

    Se gli elementi forniti dal contribuente portano ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. 

    Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, si applica la sanzione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all’imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel termine di cui al comma 2, la sanzione è ridotta a un terzo

    L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l’effettuazione delle stesse.»;
    Inoltre, si prevede che all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54- bis1.»;
    Si prevede infine che all’articolo 30, comma 1, del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54- bis.1.».

  • Adempimenti Iva

    IVA appalti: somme per maggiori oneri quando sono imponibili

    Con la Risposta a interpello n. 215 del 19 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata su un caso concreto riguardante la corretta qualificazione IVA di somme corrisposte a titolo di indennizzo in esecuzione di una sentenza del Tribunale.

    L’interpello era stato presentato da una società operante nel settore dell’edilizia civile e infrastrutturale, la quale aveva stipulato un contratto di appalto con altra società per la costruzione della nuova sede della committente.

    Durante l’esecuzione, l’appalto subiva numerosi ritardi dovuti a sospensioni imputabili alla stazione appaltante. 

    A seguito di contenzioso il Tribunale riconosceva ad committente un indennizzo per maggiori oneri diretti e indiretti, ai sensi dell’art. 25 del D.M. 145/2000.

    L’impresa emetteva dunque fattura senza applicazione dell’IVA, ritenendo che le somme avessero natura risarcitoria e non rappresentassero corrispettivo per una prestazione di servizi.

    Nell’interpello la società committente sosteneva che:

    • le somme ricevute avevano natura meramente risarcitoria, riconosciuta giudizialmente
    • non vi era alcuna controprestazione da parte dell’appaltatore: il pagamento era frutto di una condanna del giudice per ritardi ingiustificati.
    • mancava quindi il presupposto oggettivo previsto dall’art. 3, comma 1, del DPR 633/1972, non trattandosi di prestazione di servizi.
    • le somme dovevano considerarsi escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, del medesimo decreto.

    A supporto, il contribuente richiamava la prassi consolidata in tema di risarcimenti contrattuali, distinguendo il caso in esame dagli accordi transattivi, nei quali le somme corrisposte possono costituire corrispettivo soggetto ad IVA.

    Vediamo perchè le Entrate sostengono il contrario.

    IVA appalti: somme per maggiori oneri quando sono imponibili

    L’Agenzia ha respinto la soluzione interpretativa del contribuente, qualificando le somme come corrispettivo integrativo soggetto ad IVA.

    Secondo l'Ade si applica l’IVA in quanto:

    • le somme corrisposte, sebbene definite “risarcimento” nella sentenza, sono strettamente connesse all’esecuzione del contratto di appalto.
    • il contratto è stato completamente eseguito: l’opera è stata realizzata e la stazione appaltante ne trae beneficio.
    • i maggiori oneri riconosciuti (spese generali, ammortamenti, retribuzioni) rappresentano un compenso aggiuntivo per la prestazione eseguita.
    • si configura un nesso sinallagmatico tra prestazione e pagamento, e quindi il presupposto oggettivo IVA risulta integrato.

    L’Agenzia conclude che le somme riconosciute non assolvono funzione risarcitoria, ma costituiscono una integrazione del prezzo originario dell’appalto.

    e il chiarimento è in linea con l’orientamento consolidato dell’Agenzia, ma estende l’applicazione del principio anche ai casi in cui il pagamento avviene per effetto di una sentenza giudiziaria, non solo in base ad accordi contrattuali o transattivi.

    La particolarità del caso risiede nella modalità di riconoscimento del pagamento: non previsto da clausole pattizie, ma disposto dall’autorità giudiziaria.

    La risposta appare quindi significativa, in quanto esclude la rilevanza formale del “nomen iuris” usato nella sentenza (indennizzo/risarcimento), e valorizza invece la sostanza economica dell’operazione, in linea con i principi comunitari.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539

    La Direttiva UE 2025/1539 adottata dal Consiglio lo scorso 18 luglio viene pubbliucata sulla Gazzetta dell'Unione il giorno 25 luglio e contiene norme per incentivare l'uso del regime speciale IVA noto come IOSS.

    Tale regime IOSS (Import One Stop Shop) vuoole rendere più efficace la riscossione dell’IVA gravante sulle vendite a distanza di beni importati.

    La direttiva entra in vigore dal prossimo 14 agosto, ma le relative disposizione hanno decorrenza dal 1° luglio 2028 e dovranno essere recepite dai singoli Stati membri Ue nelle legislazioni nazionali.

    In genereale ricordiamo che il regime IOSS consente di registrarsi in un unico Stato membro per dichiarare e versare l’IVA dovuta in relazione alle vendite a distanza di beni importati, di valore non superiore a 150 euro, effettuate in tutti gli Stati membri Ue.

    Con le modifiche apportate alla Direttiva 2006/112/CE si prevede che i fornitori che effettuano vendite rientranti nell’ambito applicativo dell’IOSS, senza essere registrati al regime speciale, diventeranno, di norma, debitori dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulle vendite a distanza negli Stati membri di destinazione finale dei beni, con il conseguente obbligo di registrarsi ai fini IVA in ciascuno di tali Stati.

    Regime IVA IOSS: le novità dalla Direttiva UE n 1539

    In particolare, tra le altre le novità, l'articolo 201 della Direttiva  2006/112/CE viene così modificato:                                                            

    • 1.   all'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d'importazione,
    • 2.   in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, è il debitore dell'IVA all'importazione,
    • 3.   se il fornitore o il fornitore presunto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è stabilito nella Comunità ma in un paese terzo con cui né l'Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE (*1) del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, tale fornitore o fornitore presunto designa un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell'IVA all'importazione.

    Attenzione al fatto che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2028 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 

    Essi informano immediatamente la Commissione.
    Essi applicano tali misure a decorrere dal 1° luglio 2028.
    Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

  • Adempimenti Iva

    Riparazione protesi acustiche: quale aliquota IVA spetta

    Con la Consulenza giuridica n 8 del 15 luglio le Entrate hanno chiarito la corretta applicazione dell'aliquota IVA per i disabili che necessitano di una riparazione per protesi acustica e in particolare viene specificato che l'IVA è quella ordinaria, vediamo il perchè.       

    Riparazione protesi: che aliquota IVA spetta

    Secondo l'Agenzia le riparazioni di protesi acustiche sono soggette all’Iva ordinaria del 22%, mentre alla loro cessione si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento. 

    Il tutto è stato chiarito con la consulenza giuridica n 8 del 15 luglio  rispondendo ad una Associazione istante che si è interrogata sulla possibilità di assoggettare le riparazioni delle protesi alla stessa aliquota prevista per le cessioni delle medesime protesi destinate a persone con disabilità all’udito. 

    Veniva chiesto se tali operazioni possano rientrare nel campo di applicazione previsto dal punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, che contempla ausili e protesi per disabili.

    L'associazione ricordava che con la Circolare n. 87/1987 l’Amministrazione finanziaria aveva previsto l’applicazione dell’Iva ordinaria alle riparazioni di protesi acustiche, includendo manodopera e parti di ricambio, ma evidenzia anche che la Tabella A del decreto Iva non esclude espressamente le riparazioni. 

    Pertanto a suo parere, le riparaizioni non comporterebbero la cessione di un nuovo bene, ma il ripristino funzionale di un ausilio già detenuto dal disabile.

    L’Agenzia delle entrate conferma un orientamento diverso rispetto all’interpretazione proposta, basandosi su vari fondamenti:

    • sia il punto 30 della Tabella A, parte II, del decreto Iva che il punto 41-quater riguardano esclusivamente le cessioni di beni (apparecchi e ausili), non le prestazioni di servizi come la riparazione. 
    •  la circolare 87/1987 ha già chiarito che le riparazioni sono prestazioni di servizi soggette all'aliquota ordinaria del 22% e che, in analogia con le riparazioni di veicoli per disabili (cfr risoluzione n. 306/2002), le agevolazioni si applicano solo alle modifiche/adattamenti, non alle riparazioni generiche.
    • sulla possibilità di equiparare il trattamento fiscale delle riparazioni delle protesi a quello delle cessioni delle stesse, conclude dicendo che le prestazioni in argomento sono escluse dall’articolo 16, comma 3, del decreto Iva, che riguarda le produzioni su commessa, non le riparazioni successive al ciclo produttivo. A tal proposito l’Agenzia richiama un altro documento di prassi, la circolare n. 43/1975, con la quale, l’allora ministero delle Finanze ha chiarito che le riparazioni non integrano il concetto di produzione, e quindi non beneficiano del meccanismo di equiparazione dell’aliquota.                   

  • Adempimenti Iva

    Nuovo Testo Unico IVA: le novità del testo preliminare

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2025, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo recante il Testo unico in materia di IVA che trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.

    Il testo entrerà in vigore dal 2027. 

    Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglie le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al Sistema comune dell'IVA.

    Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d’arte, antiquariato e collezione.

    Nuovo Testo Unico IVA: approvato in via preliminare

    Ricordiamo che la Riforma Fiscale, con la legge delega n 111/2023 all'art. 21 comma 1 ha tra i suoi obiettivi, quello di affidare al Governo il compito di adottare i decreti legislativi di riordino delle disposizioni tributarie vigenti, mediante la redazione di testi unici. 

    Ricordiamo inoltre che, il termine per l’adozione dei menzionati decreti legislativi è stato posticipato al 31 dicembre 2025 (L. 122/2024). Leggi anche: Nuovi Testi Unici: work in progess      

    Per quanto concerne l’IVA, stando alla bozza circolata e approvata ieri in via preliminare dal Governo, le nuovee norme dovrebbero coniungare:

    • il DPR 633/72,
    • il Titolo II, capo II del DL 331/93,
    •  nonché il DLgs. 127/2015.

    Le novità dovrebbero riguardare una rinumerazione e una nuova strutturazione delle disposizioni in materia di IVA da rendere tutto l'impianto più organico.

    Il nuovo Testo unico vedrà un diverso ordine di collocamento delle disposizioni, prevedendo:

    • esame dei soggetti passivi (Titolo III), 
    • norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV), 
    • luogo delle operazioni (Titolo V),
    • fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI),
    • base imponibile e le aliquote (Titolo VII),
    • esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX), 
    • rivalsa e la detrazione (Titolo X), 
    • il volume d’affari (Titolo XI), 
    • obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII) 
    • riscossione, ove sono incluse la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).

    Occorre evidenziare che il testo recepisce diverse novità normative inserite in modo organico, sono incluse:

    • alcune regole particolari di applicazione delle aliquote ordinarie o ridotte (articolo 35 del testo unico),
    • le recenti modifiche che, che in parte riguardavano il Dpr 633/72, quali:
      • le nuove regole di territorialità per gli eventi trasmessi in streaming (articolo 19); 
      • l’uscita dal 1° luglio 2025 delle società quotate al Ftse Mib dal regime dello split payment (articolo 65);
      • il regime transfrontaliero di franchigia per i soggetti minori (articoli 158 e seguenti); 
      • le nuove regole imposte per l’esenzione relativa alle prestazioni di chirurgia estetica (articolo 38).

    Di rilievo l'inserimento, con il connesso coordinamento, di tutte le norme dedicate a emissione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica ovvero alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ovvero alla predisposizione della dichiarazione precompilata. 

    Il testo dovrebbe entrate il 1° gennaio 2026  dopo approvazione del Parlamento, pertanto si attendono i passaggi successivi.