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Testo Unico IVA: in vigore dal 2027
Il Testo Unico sull'IVA viene pubblicato sulla GU n 24 del 30 gennanio.
Prima di vederne i contenuti, leggiamo la tabella di riepilogo con le approvazioni avvenute fino ad ora.
TESTI UNICI approvati o in corso di approvazione
Testi Unici
Approvati in via preliminare o definitiva
Imposte sui redditi
da pprovare
definitivo (in vigore dal 1° gennaio 2027)
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
Testo Unico IVA: i principi di riferimento per la nuova versione
Il Testo Unico composto di 171 articoli costituisce un ulteriore importante tassello della riforma fiscale, vuole essere il punto di raccolta di tutte le norme che coinvolgono la specifica imposta.
Ricordiamo che su questo importante testo, i Commercialisti sono intervenuti con un documento di studio dal titolo TESTO UNICO IVA: DECORRENZA ED EFFICACIA Note di coordinamento con i decreti di attuazione della riforma tributaria pubblicato ai primi di novembre.
Come specificato nella premessa, con il documento il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili facendo seguito ai precedenti documenti del 18 aprile 2024 e del 13 maggio 2024 con i quali erano state fornite alcune “Osservazioni e proposte di modifica o di integrazione del Testo Unico IVA”, rende un contributo in relazione alle criticità manifestate sulla approvazione definitiva e sui tempi di adozione del Testo Unico IVA.
Come evidenzia la relazione illustrativa al TU IVA approvato definitivamente, esso è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea,
- apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.
Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Ciò al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.
In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.
Il nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:
- esame dei soggetti passivi (Titolo III);
- norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
- luogo delle operazioni (Titolo V);
- fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
- base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
- esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
- rivalsa e la detrazione (Titolo X);
- volume d’affari (Titolo XI);
- obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
- riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).
Sono diverse le novità introdotte e in sintesi:
- aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.
- implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico e tra queste si evidenzia il il DLgs. 186/2025 Decreto “Terzo settore e IVA” con revisione:
- della materia dei servizi internazionali
- della rettifica della detrazione,
- detrazione per gli enti non commerciali
- e adeguamento del le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis).
Testo Unico 2026: i nuovi articoli
Le Entrate tramite la propria rivista FiscoOggi ha pubblicato questa interessante tabella di riepilogo.
Si riportano alcune tematiche di particolare rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta (prima colonna), segnalando le stesse in base alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 (seconda colonna) e ai nuovi riferimenti normativi previsti dal Tu Iva che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 (terza colonna).Normativa in vigore
fino al 31 dicembre 2026Testo unico IVA
(dal 1° gennaio 2027)Territorialità delle prestazioni di servizi
Articoli da 7-ter a 7-octies del Dpr n. 633/1972
Articoli da 17 a 23 del TU
Operazioni esenti
Articolo 10 del Dpr n. 633/1972
Articolo 37 del TU
Cessioni intracomunitarie di beni
Articolo 41 del Dl n. 331/1993
Articolo 39 del TU
Operazioni di esportazione non imponibili
Articolo 8 del Dpr n. 633/1972
Articolo 45 del TU
Detrazione dell’imposta
Articolo 19 del Dpr n. 633/1972
Articolo 56 del TU
Volume d’affari
Art. 20 del Dpr n. 633/1972
Articolo 62 del TU
Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata
Articoli 21 e 21-bis del Dpr n. 633/1972
Articoli 72 e 73 del TU
Certificazione dei corrispettivi
Articolo 12 Dl n. 41/1991
Articolo 84 del TU
Regime speciale dei produttori agricoli e elenco dei prodotti ammessi al regime
Articolo 34 del Dpr n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata
Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento
Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972
Tabella A, Parte II, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento
Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972
Tabella A, Parte III, allegata al TU
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento
Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972
Tabella A, Parte IV, allegata al TU
Regime del margine ed elenco degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per cui si applica il regime
Articolo 36 del Dl n. 41/1995 e Tabella allegata
Articolo 143 del TU e Tabella D allegata
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Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Con l’Ordinanza n. 143/2026, la Corte di Cassazione (II Sezione Civile) interviene su una tematica centrale per il mercato dell’arte e il diritto civile: la vendita di un’opera d’arte rivelatasi non autentica.
In particolare, il giudice di legittimità ha stabilito che l’annullamento del contratto di compravendita è possibile anche quando l’opera sia stata garantita come autentica, qualora emerga un errore essenziale condiviso tra le parti.Una decisione che ha ricadute significative per collezionisti, gallerie, periti e operatori del settore artistico, in un ambito dove l’attribuzione dell’autore costituisce spesso il fondamento economico del valore dell’opera.
Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Nel 2002 un collezionista aveva acquistato, per 240.000 euro, un dipinto intitolato Movimento di danza, firmato da un noto artista e corredato da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie dell’autore e da una galleria romana.
Nel 2015, in occasione del tentativo di vendita all’asta, emergono i primi dubbi sull’autenticità dell’opera, con il rifiuto da parte della curatrice del catalogo ragionato dell’artista di confermare l’attribuzione.Nel 2020 il quadro è stato sequestrato dalla Procura di Milano, ritenuto potenzialmente contraffatto ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 42/2004.
Il compratore ha così citato in giudizio il venditore, chiedendo l’annullamento del contratto per errore e il risarcimento dei danni.La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il vizio del consenso derivante da un errore sull’autenticità, annullando il contratto e condannando il venditore a restituire il prezzo, ma non l’opera, per assenza di domanda in tal senso.
Il venditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che in presenza di garanzia sull’autenticità si dovesse configurare un caso di aliud pro alio, e quindi ricorrere alla risoluzione del contratto, non all’annullamento.La Cassazione ha rigettato questa impostazione, affermando che annullamento e risoluzione possono coesistere, lasciando al giudice il compito di valutare quale rimedio sia più adatto alla tutela dell’interesse dell’acquirente.
Quando l’errore sull’autenticità è comune a entrambe le parti, non è necessario che l’errore sia riconoscibile (artt. 1428–1431 c.c.) per annullare il contratto.
Secondo la Cassazione l’identità dell’autore costituisce un elemento determinante del consenso nelle vendite d’arte.
La Cassazione ha ribadito che:
- anche in presenza di garanzia di autenticità, il vizio del consenso per errore essenziale resta autonomamente azionabile;
- la mancanza di certezza sull’attribuzione dell’opera integra un errore rilevante, anche in assenza di prova della falsità assoluta;
- in caso di errore bilaterale (ossia condiviso da venditore e acquirente), non è richiesta la riconoscibilità dell’errore per ottenere l’annullamento.
Questa pronuncia ha implicazioni dirette per gli operatori del mercato dell’arte:
- evidenzia l’importanza di condurre una due diligence seria e documentata prima di una vendita;
- rafforza la tutela dell’acquirente anche a distanza di anni, poiché il termine per l’azione decorre dalla scoperta dell’errore, non dalla stipula del contratto (art. 1442 c.c.);
- chiarisce che certificati, firme o perizie possono essere superati da elementi oggettivi contrari;
- richiama all’attenzione l’utilizzo delle perizie tecniche e grafologiche, oggi sempre più supportate anche da strumenti di intelligenza artificiale.
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Agevolazioni disabili: valenza fiscale del decreto di omologa
Con la Risposta n. 19 del 27 gennaio le Entrate si occupano di gevolazioni disabili e chiariscono la valenza del decreto di omologa o della sentenza emessi dal Tribunale ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali.
Agevolazioni disabili: valenza fiscale del decreto di omologa
Chi ha una disabilità grave accertata può accedere a importanti agevolazioni fiscali, tra cui l’aliquota IVA ridotta al 4% sull’acquisto di veicoli. Ma cosa succede se il riconoscimento dello stato di handicap avviene tramite sentenza del tribunale e non tramite verbale ASL? La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione, con implicazioni pratiche importanti per contribuenti e professionisti.
Il contribuente istante è portatore di handicap grave ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3, con riconoscimento stabilito da sentenza del Tribunale del 2011.
La perizia medica, avallata dal giudice, evidenzia una grave limitazione psicomotoria, con disorientamento, turbe mnesiche e impossibilità di deambulare autonomamente.
Nel 2021, la persona disabile ha acquistato un’autovettura usufruendo dell’IVA al 4% e dell’esenzione dal bollo.
Ora intende sostituire il veicolo e chiede conferma della possibilità di accedere nuovamente all’agevolazione IVA, dichiarando che le condizioni sanitarie non sono cambiate.
L’Agenzia delle Entrate risponde richiamando le norme in materia di documentazione per agevolazioni disabili, in particolare l’art. 4 del D.L. 9/2012, che stabilisce che solo i verbali delle commissioni mediche integrate ASL-INPS possono contenere l’indicazione dei requisiti sanitari per accedere alle agevolazioni fiscali e ai contrassegni per la disabilità.
Una sentenza del Tribunale o un decreto di omologa, anche se accerta lo stato di handicap grave, non sono sufficienti di per sé a dimostrare i requisiti per accedere ai benefici fiscali, se non contengono espliciti riferimenti alle normative tributarie.
La sentenza non menziona le norme fiscali che attribuiscono il diritto alle agevolazioni.
Per questo motivo, l’Agenzia ritiene che la documentazione presentata non sia idonea a giustificare l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto del nuovo veicolo.
Le Entrate chiariscono che senza un verbale medico integrato che riporti espressamente i requisiti previsti dall’art. 4 del D.L. 5/2012, il contribuente non può accedere alle agevolazioni fiscali riservate ai disabili, anche se ha ottenuto il riconoscimento tramite una sentenza.
Il decreto di omologa o la sentenza del Tribunale può costituire titolo per accedere ai benefici fiscali solo se:
- contiene esplicita indicazione delle norme fiscali applicabili (es. D.L. 5/2012);
- accerta in modo inequivocabile la presenza delle condizioni sanitarie previste dalla normativa fiscale (es. grave limitazione motoria permanente, cecità, sordità, ecc.).
In caso contrario, il contribuente dovrà rivolgersi all’INPS per ottenere un nuovo verbale medico integrato, anche se ha già ottenuto una sentenza di accertamento sanitario.
Ricordiamo che per accedere all’aliquota IVA agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo da parte di persone disabili, devono sussistere precise condizioni sanitarie, tra cui:
- grave limitazione della capacità di deambulazione;
- ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
- cecità o sordità totale;
- handicap psichico o mentale con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Tali requisiti devono emergere in modo esplicito dal verbale ASL/INPS rilasciato dalla commissione medica integrata.
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IVA non versata: è reato se non si prova la crisi aziendale
Con la Sentenza della Cassazione n 39154/2025 si statuisce che per l'iva non versata, la prova della crisi liquidità è a carico del contribuente.
Vediamo i fatti di causa.
IVA non versata: il contribuente deve prova la crisi aziendale
Con la sentenza n. 39154 del 4 dicembre 2025, la Corte di cassazione, Sezione III penale, torna a pronunciarsi sul reato di omesso versamento dell’IVA ex art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, chiarendo i limiti difensivi legati alla crisi di liquidità dell’impresa, alla successiva rateizzazione del debito e all’adesione alla “rottamazione.
La vicenda riguarda il legale rappresentante di una società di autotrasporti, condannato in primo grado e poi in appello dalla Corte provinciale per omesso versamento dell’IVA relativa al periodo d’imposta 2016, per un importo pari a 447.064 euro, superiore alla soglia di punibilità prevista dalla norma.
Secondo l’accusa, l’imputato non aveva versato l’IVA dovuta entro il termine del 27 dicembre 2017, data in cui il reato si è consumato.
Solo successivamente, a seguito della contestazione, il contribuente aveva effettuato un pagamento parziale e aderito a una procedura di rateizzazione, riducendo il debito originario.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, ritenendo sussistenti sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi.
Con il primo motivo, ha dedotto l’insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sostenendo:
- l’impossibilità di individuare con certezza l’imposta evasa, in assenza di un vero accertamento tributario;
- l’esistenza di pagamenti parziali e di presunti crediti compensabili;
- la sussistenza di una causa di forza maggiore, rappresentata dalla grave crisi di liquidità dell’impresa, dovuta alla cancellazione dalla “white list” prefettizia e al ritiro dei libretti di circolazione dei mezzi;
- l’assenza del dolo, anche in considerazione dello stato di liquidazione della società, avviato negli anni successivi.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la determinazione della pena e la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000, evidenziando la volontà di riparare il danno erariale tramite l’adesione alla definizione agevolata (“rottamazione”).
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati.
La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il reato di omesso versamento IVA si perfeziona con il mancato pagamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine previsto, a prescindere dall’effettiva riscossione dei corrispettivi o da condotte successive, come pagamenti parziali o rateizzazioni.
Trattandosi di reato omissivo a consumazione istantanea, ciò che rileva è l’inadempimento alla scadenza.
Sul piano soggettivo, la Corte precisa che la crisi di liquidità può escludere il dolo solo se il contribuente dimostra:
- che la crisi non sia a lui imputabile;
- che sia sopravvenuta rispetto all’obbligo di versamento;
- che non fosse fronteggiabile con misure alternative concretamente esigibili.
Nel caso di specie, le circostanze addotte (cancellazione dalla white list e stato di liquidazione) sono risultate temporalmente successive alla scadenza del versamento e, quindi, irrilevanti ai fini dell’esclusione della volontarietà della condotta.
Neppure ricorrevano i presupposti per applicare la nuova causa di non punibilità introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, mancando la prova di una crisi non transitoria sopravvenuta e non imputabile.
Inoltre la Cassazione conferma che l’attenuante di cui all’art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000 richiede la integrale estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento: la mera adesione alla rottamazione non è sufficiente.
Quanto alla pena, essendo stata determinata al di sotto della media edittale, non era necessaria una motivazione particolarmente articolata, risultando comunque giustificata dall’elevato importo dell’imposta omessa.
La sentenza rafforza l’orientamento rigoroso della giurisprudenza penale tributaria: crisi d’impresa, rateizzazioni e definizioni agevolate non incidono sulla configurabilità del reato se intervengono dopo la scadenza dell’obbligo di versamento.
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IVA transfrontalieri: chiarimenti ADE
La comunicazione IVA dei transfrontalieri deve essere utilizzata dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime.
Ricordiamo inoltre che Circolare n 13-2025 delle Entrate contiene le regole per il regime di franchigia IVA trasnfrontalieri e i chiarimenti sulle novità in vigore dal 1° gennaio 2025 per le piccole imprese, introdotto dal D.Lgs. 180/2024 in attuazione delle Direttive UE 2020/285 e 2022/542.
Il nuovo regime IVA transfrontaliero: cosa cambia dal 2025
L’obiettivo del nuovo regime è semplificare gli obblighi IVA per le piccole imprese che operano in più Paesi UE, ampliando il concetto di “franchigia” già previsto nei singoli ordinamenti nazionali.
Fino al 2024, infatti, la franchigia era applicabile solo alle imprese stabilite nel Paese di imposizione.
Dal 2025 invece, un’impresa può operare in regime di esenzione anche in altri Stati membri, purché:
- sia stabilita in un altro Paese UE;
- non superi il volume d’affari annuo di 100.000 euro nell’intera Unione;
- rispetti le soglie nazionali nei Paesi in cui intende operare in franchigia.
In Italia il limite di fatturato per aderire al regime è 85.000 euro.
A chi si rivolge il regime di franchigia transfrontaliero
Il regime si applica ai soggetti passivi d’imposta stabiliti nell’Unione Europea, siano essi persone fisiche o enti/società, che desiderano operare in esenzione IVA in altri Stati membri.
Non è invece accessibile a:
- imprese stabilite fuori dall’UE (anche se con stabili organizzazioni in UE);
- soggetti già identificati IVA senza stabile organizzazione nello Stato di stabilimento.
Due ruoli fondamentali sono previsti dalla norma:
- Stato di stabilimento: dove ha sede l’impresa. È qui che si presenta la comunicazione preventiva per accedere al regime.
- Stato di esenzione: Paesi UE in cui l’impresa intende applicare la franchigia, previa autorizzazione.
Adempimenti richiesti: comunicazioni e obblighi periodici
L'accesso e il mantenimento del regime prevedono una serie di adempimenti digitali e formali, ben descritti nella circolare.
Comunicazione preventiva e codice EX. Per attivare il regime, l’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva online all’Agenzia delle Entrate, indicando:
- gli Stati UE in cui intende operare in esenzione;
- i volumi d’affari realizzati negli anni precedenti;
- eventuali identificativi IVA già posseduti.
In caso di esito positivo, l’Agenzia assegna il suffisso "EX" al numero di partita IVA, identificando l’impresa come aderente al regime.
Comunicazioni trimestrali. Ogni trimestre, il soggetto deve trasmettere un prospetto riepilogativo delle operazioni attive (beni e servizi) effettuate:
- in Italia;
- negli Stati UE, con distinzione tra esenzione e ordinario.
Sono previste sanzioni da 250 a 2.000 euro in caso di omessa o errata comunicazione.
Casi di cessazione. La cessazione dal regime di franchigia può avvenire in due modalità:
- volontaria: con effetto dal trimestre successivo alla comunicazione;
- obbligatoria: in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nell’UE o se viene meno un requisito nello Stato di esenzione.
In tal caso, l’impresa decade dal regime in tutti gli Stati UE, passando al regime ordinario.
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Regime speciale franchigia IVA: le regole operative per i controlli
Pubblicato il Provvedimento n 530656 del 10 dicembre con le regole per i controlli sugli adempimenti per chi si avvale del regime speciale di franchigia IVA.
Viene in pratica stabilito come saranno effettuati tutti i controlli, vediamo maggiori dettagli.
Leggi anche Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate.
In dettaglio
Il provvedimento stabilisce le specifiche modalità dei controlli legati al nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero. Vediamo le varie fasi:
- Controlli sulla comunicazione preventiva.
- Verifica delle soglie di fatturato.
- Assegnazione del suffisso “EX”.
- Controlli sulla comunicazione trimestrale.
- Cessazione del regime.
- Obbligo di identificazione in Italia per i soggetti non stabiliti.
Per la comunicazione preventiva che le imprese stabilite in Italia devono trasmettere per accedere al regime, dopo il perido di invio, i dati vengono sottoposti a verifiche di conformità incrociando le informazioni con quelle già disponibili all’Agenzia.
Si valuta la congruenza del volume d’affari rispetto a:
- fatture elettroniche emesse per operazioni interne e verso la Pubblica amministrazion
- operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia
- corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente
- dichiarazioni annuali Iva
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
Il sistema genera un messaggio di scarto in caso di incongruenza ma l’impresa può ripresentare la comunicazione già dal giorno successivo.
Vengono controllate le soglie di volume d’affari fissate dalla normativa:- 100mila euro annui a livello Ue nell’anno precedente (se superata, l’accesso al regime è possibile solo dall’anno successivo
- 100mila euro annui a livello Ue nell’anno in corso (se superata, la nuova richiesta potrà essere presentata dal secondo anno successivo)
- soglia nazionale di esenzione prevista dallo Stato membro interessato (se superata, il contribuente riceve un messaggio di scarto e potrà ripresentare la comunicazione nei termini stabiliti da quello Stato).
Per l’attribuzione del suffisso EX al numero di partita Iva:
- l’Agenzia lo assegna quando riceve risposta positiva dagli Stati di esenzione che ammettono il soggetto al regim
- se entro 35 giorni lavorativi uno o più Stati non rispondono, l’Agenzia assegna comunque il suffisso, salvo proroghe richieste per ulteriori verifiche antielusione.
Per tutti gli altri si rimanda al Provvedimento ADE del 10 dicembre.
Allegati: -
IVA dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota
Con Risposta a interpello n 303 del 4 dicembre le entrate chiariscono la giusta aliquota dei dispositivi medici oftalmici.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento IVA applicabile a una serie di dispositivi medici oftalmici commercializzati da due società (identificate come ALFA e BETA), tra cui spray oculari, gocce lubrificanti, soluzioni oftalmiche monodose e prodotti simili, impiegati nel trattamento della sindrome dell’occhio secco, irritazioni oculari e per il comfort di chi indossa lenti a contatto.
Dispositivi medici oftalmici: la giusta aliquota IVA
I contribuenti chiedono se sia possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% su questi prodotti, in quanto classificabili come dispositivi medici a base di sostanze, già dotati di pareri tecnici favorevoli rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
L’Agenzia conferma che:
- è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972;
- tale agevolazione vale solo per i dispositivi medici classificabili alla voce doganale 3004 della Nomenclatura combinata, come chiarito dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 3;
- la classificazione è stata validata da ADM, che ha riconosciuto che tutti i prodotti in oggetto rientrano nel codice NC 3004 90 00, ovvero “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”.
Le aziende possono dunque applicare l’aliquota IVA del 10% per tutti i dispositivi oftalmici indicati, a condizione che siano effettivamente presentati in forma di dosi e preparati per uso terapeutico o profilattico, come certificato dagli accertamenti tecnici dell’ADM.