• Adempimenti Iva

    Attività di affettamento salumi: l’aliquota IVA nei contratti per conto di terzi

    Con Risposta n 363 del 26 giugno le Entrate specificano quale sia la corretta aliquota da applicare all'attività di affettamento salumi svolta su contratto per conto di terzi.

    La  Società Alfa Spa svolge la propria attività di lavorazione carni e il suo core business è costituito dall'attività di servizio all'industria della carne e dei salumi, dalla preparazione dei principali tagli della carne suina, come cosce, gole, spalle, pancette e lombi oltre ad una vasta gamma di triti magri e grassi.

    L'Istante ha intrapreso nell'ultimo anno la preparazione di carne suina porzionata, si è dotata di due linee di affettamento dei salumi stagionati e ha avviato una nuova attività di affettamento del prosciutto stagionato.   

    L'attività di affettamento verrà attuata, sulla base di appositi contratti di affettamento (conto lavorazione), per conto terzi ed in particolare avendo come committente una società facente parte del medesimo gruppo, in quanto controllata dalla società che controlla la stessa Alfa.

    Tanto premesso l'Istante fa presente che l'art. 16, comma 3, del DPR 633/1972 stabilisce che le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno ad oggetto la produzione di beni scontano l'IVA con la stessa aliquota applicabile alla cessione dei beni prodotti. 

    Al riguardo la società istante chiede di conoscere se i servizi di affettamento di salumi possano fruire dell'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del citato art. 16, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 considerato che, in base all'art. 1, comma 7, del D.L. 417/1991, tra le attività volte alla produzione di beni richiamate dal  citato  art.  16  comma  3  sono  comprese  anche  le operazioni di perfezionamento, montaggio, assiemaggio, trasformazione, modificazione e simili, che vengono eseguite nella produzione, anche se relative a semilavorati.

    Le Entrate specificano che ai fini della soluzione del quesito posto dalla società istante, risulta determinante stabilire se le attività di ''produzione'' del bene, nell'accezione di cui al citato art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 471 del 1991, possano ricomprendere anche quelle svolte dall'interpellante, propedeutiche alla successiva distribuzione del prodotto, quali, in particolare, l'attività di affettamento e di confezionamento di salumi stagionati (nel caso di specie essenzialmente prosciutto) da effettuare per la società committente ''Beta S.p.A.''. 

    Al riguardo tornano utili i chiarimenti resi con la risoluzione 69 del 13 luglio 1998, con la quale è stato chiarito che trova applicazione l'aliquota IVA del 10 per cento ai servizi di disossatura del prosciutto e di confezionamento del prosciutto disossato (i.e.  la  medesima  aliquota  applicabile  alla cessione  del  prosciutto), in  quanto  secondo l'amministrazione  si tratta d''operazioni strettamente connesse alla produzione del prosciutto''. 

    Tali prestazioni infatti realizzano, sostanzialmente, una fase del processo produttivo conferendo al prodotto in argomento la qualificazione tipica di prosciutto crudo disossato.

    Per quanto attiene alle prestazioni di confezionamento del prosciutto disossato, si  ritiene che le stesse costituiscano una fase del ciclo produttivo. Infatti il confezionamento sottovuoto del prosciutto disossato è una prestazione necessaria che segue la disossatura ed è finalizzata ad evitare che il prosciutto, una volta privato dell'osso, si deteriori.

    Dal citato documento di prassi emerge che elemento dirimente ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 3, del DPR 633 del 1972 è che la prestazione svolta sia strettamente funzionale alla ''produzione'' di un bene

    Tali conclusioni trovano conferma anche nelle pronunce con cui l'amministrazione finanziaria ha negato l'applicabilità del disposto del citato articolo 16, comma 3, del DPR 633 del 1972. 

    Ad  esempio,  la  risoluzione  n.  58  del  2004  ha  precisato  che  gli ''ulteriori'' servizi sanitari (offerti insieme a quelli di macellazione) devono essere assoggettati  ad  aliquota  ordinaria  in  quanto  non  possono  essere  annoverati  tra  le operazioni di produzione di cui al comma 3 del citato art. 16.

    Tanto premesso, nel caso di specie in base a quanto si evince dal contratto stipulato dalla società istante e ''Beta S.p.A.'', la società si impegna a fornire alla committente servizi di affettamento e di confezionamento di ''salumi stagionati'' (essenzialmente prosciutto) che, in base a quanto asserito dalla società istante costituirebbero dei ''semilavorati''  vale  a dire  prodotti  incompleti che necessitano di ulteriori lavorazioni prima di essere immessi sul mercato. 

    In proposito, si è dell'avviso che ­ a prescindere dalla qualifica dei salumi di cui trattasi come ''semilavorati'', caratteristica che non si evince dal contratto allegato né è verificabile in sede di interpello, in applicazione dei criteri ermeneutici desumibili dalla prassi amministrativa sopra citata, i servizi di affettamento e di confezionamento resi dalla società istante non sono annoverabili tra le operazioni ''che hanno per oggetto la produzione di beni'' ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, terzo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, ma attengano ad una fase successiva alla produzione del bene e, in particolare, alla fase di immissione in commercio e distribuzione del prodotto.

    Ad avviso della Agenzia, infatti, detti servizi non sono strettamente funzionali alla produzione del bene né, in base agli elementi istruttori desumibili dall'istanza e dalla documentazione prodotta a corredo della stessa, è possibile qualificare gli stessi come servizi senza i quali non sarebbero identificabili e ''completi/finiti'' i prodotti in questione (i.e. salumi stagionati).

    Ne consegue che i servizi di affettamento e di confezionamento di salumi stagionati resi dalla società istante dovranno essere assoggettati ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.

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  • Adempimenti Iva

    Operazioni tra stabili organizzazioni in Italia: la rilevanza IVA

    Con Principio di diritto n 11 del 13 giugno le entrate chiariscono che le operazioni effettuate tra due stabili organizzazioni localizzate in Italia di due diverse società estere, comprese in un gruppo IVA estero, non possono essere considerate irrilevanti ai fini IVA, ove effettivamente imputabili a dette stabili organizzazioni. 

    A seguito della costituzione di un gruppo IVA, infatti, le società partecipanti perdono la propria soggettività passiva IVA a favore di quella del gruppo, unitariamente considerato.  

    Conseguentemente anche le rispettive case madri delle  due branch ''italiane'', aderendo, nello Stato UE in cui sono stabilite, a un gruppo IVA ivi costituito, hanno perso la propria soggettività passiva IVA. 

    Le Entrate specificano che, l'irrilevanza IVA delle transazioni in oggetto non può essere invocata nemmeno qualora, per assurdo, si volesse considerare il gruppo IVA estero quale ''unica casa madre'' delle due stabili organizzazioni ''italiane''. 

    L'articolo 70­ quinques, dal comma 4bis e seguenti, del Decreto IVA, disciplina infatti le operazioni che intercorrono tra una stabile organizzazione e la rispettiva casa madre facente parte di un gruppo IVA, stabilendo che «si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte».

    Quanto a dire che la controparte della stabile organizzazione non è la sua casa madre, ma il gruppo IVA di cui quest'ultima fa parte, che diventa soggetto terzo rispetto a detta branch: pertanto le transazioni tra gruppo IVA e branch di società, comprese nel suo perimetro, non possono non assumere rilevanza ai fini IVA essendo effettuate tra soggetti ''terzi''. 

    In sostanza, spiegano le Entrate, al generale principio dell'irrilevanza IVA delle transazioni tra casa madre e stabile organizzazione c'è un'eccezione, riscontrabile quando la casa madre e/ o la sua stabile organizzazione sono comprese in un gruppo IVA situato in uno Stato membro diverso dell'Unione  Europea. 

    In  questo caso ''viene  spezzato il rapporto di identità soggettiva intercorrente tra le due entità (branch e casa madre) appartenenti al medesimo soggetto giuridico (Cfr. sentenza Skandia relativa alla causa C7/13)'' (in senso conforme vedi la recente risposta n. 314 del 2023, in cui è commentata anche la sentenza FCE Bank più volte citata dalle Istanti). Va altresì considerato che per l'articolo 7, primo comma, lettera d) del Decreto IVA, una stabile organizzazione è un «soggetto  passivo  stabilito  nel  territorio  dello Stato…, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.."

    La circostanza quindi che due branch ''italiane'' effettuano tra loro delle operazioni permette di ravvisare un loro intervento diretto, come specificato nella risposta n. 57 del 2023.

    Le Entrate concludono affermando che, se assumono rilevanza ai fini IVA le operazioni tra gruppo IVA e stabili organizzazioni di soggetti in esso compresi, sono a maggior ragione rilevanti ai fini della medesima imposta le transazioni effettuate tra dette stabili organizzazioni quando ''intervengono direttamente'' in quanto trattasi di distinti soggetti passivi IVA, nel caso in esame stabiliti in Italia. 

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  • Adempimenti Iva

    Cessione integratori alimentari: che aliquota IVA applicare

    Con Risposta a interpello n 337 del 5 giugno le Entrate chiariscono che l'IVA da applicare alle cessioni di integratori alimentari va chiarita di caso in caso.

    Viene fornita replica ad una società che produce integratori alimentari al fine di specificare la giusta applicazione dell'aliquota IVA nelle relative cessioni.
    La società istante dichiara di essere una biotech­startup che opera nel settore sanitario.

    La  Società ha sviluppato cinque preparazioni alimentari per:

    • contrastare i processi infiammatori e regolare l'equilibrio intestinale­; 
    • stimolare il sistema immunitario e contribuire al normale metabolismo energetico;
    • regolare il benessere intestinale; 
    • riequilibrare il benessere intestinale;
    • regolare il transito intestinale

    Le caratteristiche generali dei prodotti e le loro composizioni chimiche sono state analizzate nei prescritti pareri di classificazione rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito, ''ADM''), allegati all'istanza. 

    La Società chiede chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle cessioni delle preparazioni alimentari sopra indicate.

    L'agenzia ricorda che più volte ha sottolienato che i cd. integratori alimentari non sono un prodotto che di per sé beneficia dell'aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA. 

    L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta è stata riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso da ADM  che ne analizza la relativa composizione. 

    In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta  a un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili ­ in base al parere dell'ADM ­ ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II­bis o III,  allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l'applicazione dell'aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento. 

    Sulla base delle informazioni fornite dall'Istante, ADM ritiene che tutti e cinque i prodotti oggetto dell'interpello siano riconducibili al  Capitolo  21 «Preparazioni alimentari diverse» in  particolare alla voce 21069092. 

    ADM, infatti, rappresenta che ''le preparazioni alimentari in questione devono essere classificate nel rispetto delle Regole Generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare Regole n. 1 e n. 6) nell'ambito del Capitolo 21, denominato ''Preparazioni alimentari diverse'', alla Voce 2106 ''Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove'' e, più specificamente, al codice NC 21069092 … in quanto integratori alimentari, destinati a conservare l'organismo in buona salute ma che non possiedono le finalità profilattiche o terapeutiche per la prevenzione ed il trattamento di una malattia proprie dei prodotti del Capitolo 30''.

    A supporto di questa classificazione ''riporta quanto specificato in merito dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato che indicano la collocazione nella voce 2106 di prodotti (anche a base di piante, semi, frutta) che dovrebbero alleviare certi disturbi o contribuire al buono stato generale ed al benessere salutare (punto 14).

    Le stesse note indicano, inoltre, che sono classificate alla voce 2106 anche le preparazioni indicate spesso come ''complementi alimentari'', costituite a base di uno o più elementi come vitamine, estratti, aminoacidi, ecc..

    Tali prodotti sono spesso confezionati in imballaggi su cui viene indicato che mantengono il corpo in buona salute o benessere generale, migliorando le prestazioni atletiche, prevengono possibili carenze nutrizionali o correggono livelli subottimali di nutrimenti (punto 16)''. 

    Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell'aliquota IVA applicabile, alla luce della classificazione effettuata da ADM, si ritiene che ai prodotti oggetto del presente interpello sia applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del più volte citato n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al  31  dicembre  1987,  da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente.

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  • Adempimenti Iva

    Sistemi antiabbandono auto: l’aliquota per le cessioni con e senza seggioli

    Con Risposta a interpello n 308 del 28 aprile le Entrate forniscono chiarimenti sul trattamento IVA dei sistema di sicurezza anti–abbandono in auto– Parte II–bis, n. 1–sexies) della Tabella A, allegata al d. P.R. n. 633 dl 1972.

    Un'azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di passeggini, carrozzine e accessori nel settore della prima infanzia e della puericultura in generale fornisce anche il sistema di sicurezza anti­abbandono, provvisto di sensori di  peso collegati via Bluetooth allo smartphone tramite una app, a cui si abbina il ''portachiavi'', che funziona connettendosi in auto automaticamente via Bluetooth. Entrambi permettono di segnalare la presenza del bambino nel passeggino in caso di allontanamento dal veicolo.

    La Società evidenzia che l'articolo 1, comma 72, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha inserito il numero ­sexies nella Parte II­ bis, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ai sensi del quale tra i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento rientrano i «seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli»

    Ciò premesso, l'Istante chiede di sapere se:

    • l'aliquota agevolata IVA del 5 per cento si applica alla cessione del dispositivo anti­abbandono indipendentemente dal  fatto che sia ceduto unitamente ad un seggiolino ovvero sia venduto separatamente dallo stesso;
    • in caso di risposta positiva se l'aliquota agevolata IVA del 5 per cento è applicabile anche alla cessione del ''portachiavi Y''

    Le Entrate chiariscono che la previsione normativa riguarda esclusivamente la cessione di seggiolini e non può essere estesa ad altri beni a  meno che tali beni non possano essere considerati accessori ai seggiolini (bene principale) e venduti congiuntamente ad essi.

    Con riferimento al requisito dell'accessorietà, per l'articolo 12 del Decreto IVA, che recepisce l'articolo 78 della direttiva n. 112 del 2006 (c.d. Direttiva IVA): «[…] le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile».

    Ai fini IVA, secondo la Corte di Giustizia UE, ''Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore

    Ciò che rileva, chiarisce l'agenzia, è la finalità per cui l'operazione è conclusa e l'esame di tale finalità va compiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, valutando cioè se l'operazione di per sé ha la funzione di integrare l'operazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nell'intenzione delle parti l'operazione non persegua un fine autonomo (risposta n. 388 del 26 luglio 2022)

    Come chiarito dell'Amministrazione finanziaria in sede di prassi, dall'articolo 12, comma 1, del Decreto IVA si evince che una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando:

    • 1. dal punto di vista soggettivo, l'operazione accessoria è effettuata: 
      • nei confronti dello stesso destinatario dell'operazione principale; 
      • direttamente  dal cedente/prestatore  dell'operazione  principale  ovvero  per  suo conto e a sue spese; 
    • 2. dal punto di vista oggettivo:­ l'operazione accessoria e quella principale sono rivolte al raggiungimento dello stesso obiettivo;  esiste un nesso di dipendenza  funzionale  dell'operazione  accessoria  rispetto a quella principale, ossia che la prestazione accessoria é effettuata in ragione della prestazione principale, in combinazione con la quale è diretta al raggiungimento di un determinato risultato; l'operazione  accessoria  accede a quella principale al fine di integrarla, completarla o renderla possibile. 

    Applicando i principi appena espressi alla cessione dei «seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli» e dei dispositivi anti­abbandono consegue che: 

    a)  se tali beni sono venduti separatamente dal seggiolino, la loro cessione non può essere considerata accessoria all'operazione principale (i.e. cessione del seggiolino) anche  se detti dispositivi  sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini. La loro cessione separata è dunque soggetta all'aliquota IVA ordinaria;

    b) se  invece  questi  dispositivi  sono  venduti  congiuntamente  al  seggiolino, ricorrendo i presupposti per l'accessorietà, l'intera operazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento

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  • Adempimenti Iva

    Acquisti intra-UE in assenza di iscrizione al Vies

    Nel momento in cui un operatore economico decide di effettuare acquisti fuori dal perimetro nazionale, ma all’interno dell’Unione Europea, questi sono soggetti al regime di non imponibilità IVA ex articolo  41, comma 1, lettera a), del DL numero 331 del 1993.

    La disposizione elenca le condizioni affinché il contribuente possano sfruttare tale regime di non imponibilitàche materialmente si configura nella non applicazione dell’IVA agli acquisti (e sulle cessioni) effettuati in altro stato dell’unione.

    Affinché si possa applicare il regime di non imponibilità IVA è richiesto che:

    • sia l’acquirente che il venditore siano operatori economici (quindi sono interessate le operazioni B2B);
    • avvenga il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
    • la cessione o la prestazione sia a titolo oneroso;
    • l'effettiva movimentazione dei beni da altro stato membro dell’UE.

    Nel contesto di una operazione che soddisfa tali requisiti, il punto in trattazione è se l’assenza di iscrizione al Vies da parte dell’acquirente precluda o meno l’applicazione del regime di non imponibilità: la situazione è stata presa in esame dalla Risposta a interpello numero 230 del 2023.

    L’Agenzia delle Entrate spiega che a questa domanda risponde l’articolo 41, comma 2­ter, del DL numero 331 del 1993, il quale prevede che queste operazioni “costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro stato membro”.

    In passato lunga è stata la discussione intorno all’eventuale necessità dell’iscrizione al Vies ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, per la quale la dottrina prevalente non aveva individuato una effettiva necessità; ma, ci ricorda l’agenzia, il disposto normativo oggi richiamato è stato introdotto solo nel 2008 nell’ambito della Direttiva UE 2018/1910, la cosiddetta Direttiva quick fixes, il cui obiettivo era quello di dettare un insieme di misure rapide al fine di migliorare, semplificare e armonizzare le procedure degli scambi intra-UE tra operatori economici B2B.

    In questo nuovo conteso, quindi, l’iscrizione al Vies da parte dell’acquirente costituisce condizione necessaria affinché il venditore possa non applicare l’IVA sulla cessione, in quanto, spiega l’Agenzia delle Entrate, “a seguito dell'introduzione del nuovo comma 2­ter dell'articolo 41 […], la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma”.

    Il fatto che il richiamato “numero di identificazione IVA valido” sia da considerarsi la partita IVA iscritta al Vies è stato chiarito dalla Commissione UE nelle Note esplicative della Direttiva quick fixes: “è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo stato membro che lo ha attribuito”, “questo è l'unico numero di identificazione IVA che lo stato membro di identificazione include nella banca dati Vies e quindi l'unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare”.

    Quindi l’acquirente che non è iscritto al Vies, se effettua un acquisto intra-UE, riceverà una fattura su cui sarà addebitata l’imposta.

    Tuttavia, la presenza dell’IVA, non modificherà la natura dell’operazione che continuerà ad essere un acquisto intra-UE, in quanto le condizioni prima richiamate sono necessarie solo per l’applicazione del regime di esenzione.

    La conseguenza di ciò è che, in capo all’acquirente, anche non iscritto al Vies, resteranno gli obblighi in tema di reverse charge ed esterometro; fermo restando che l’IVA versata nel paese d’origine, essendo indetraibile, dovrà essere considerata componente del costo. A tutti gli effetti, quindi, ai fini IVA l’operazione sconterà due volte l’imposta: nel paese d’origine e in quello di destinazione. 

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  • Adempimenti Iva

    Cessioni apparecchi medici per infermità: quale aliquota IVA?

    Con Risposta a interpello n 287 del 7 aprile le Entrate si occupano di chiarire quando si applica l'aliquota IVA al 4 per cento per cessioni di apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al n. 30) Tab. A Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 .

    La Società istante è una società di diritto italiano appartenente  ad  un  gruppo  multinazionale  che  commercializza  nel  territorio italiano dispositivi medicali in ambito vascolare ad alta tecnologia. 

    Nel  marzo  2019  l'Istante  ha  registrato  presso  il  Ministero  della  Salute il dispositivo denominato ''BETA'', una protesi per la sostituzione delle corde tendinee mitraliche nell'ambito della chirurgia cardiaca nelle sue diverse tipologie e configurazioni 

    Tale protesi cordale ha una indicazione chirurgica esclusiva per la sostituzione delle corde tendinee mitraliche allungate o rotte e non può dunque essere utilizzata per altre finalità. 

    Essa si presenta in due diverse tipologie: ­   

    • cappi premisurati 
    • sistema di sutura 

    entrambe con la stessa indicazione chirurgica e costituite da fili da sutura monofilamento non  riassorbibili  in  politetrafluoroetilene espanso

    Dal punto di vista funzionale, il dispositivo, indipendentemente dalla tipologia, viene impiantato nel ventricolo sinistro del cuore umano a mezzo di un ancoraggio tra la base del muscolo papillare della valvola mitralica e la valvola stessa, sostituendo il tendine naturale danneggiato.

    L'Istante precisa che il mercato di riferimento, considerata la tipologia di prodotto, è rappresentato esclusivamente da aziende ospedaliere ed istituti sanitari. 

    Tale dispositivo è stato anche registrato presso il Ministero della Salute nella categoria ''prodotti non riassorbibili per riempimento e ricostruzione''. In merito all'aliquota IVA da applicare, l'istante ritiene che il dispositivo BETA sia da considerare un ''apparecchio da impiantare nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità'' e come tale assoggettabile all'aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del numero 30), della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. 

    Al riguardo, la Società allega anche un parere rilasciato alla consociata GAMMA con il quale è stata ritenuta applicabile per le vendite nel Paese X (UE), la cui normativa agevolativa è del tutto simile a quella italiana, l'aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria. 

    L'Istante  riferisce che alla medesima classificazione dei dispositivi è  giunta  anche  l'Agenzia delle  Accise, Dogane e Monopoli con accertamento  tecnico  che  ha  così  concluso: ''Si ritiene che le sopra descritte protesi cordali artificiali, commercializzate da ALFA, possano essere classificate, nel rispetto delle Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare le regole nn. 1 e 6) nell'ambito del Capitolo 90 della Tariffa doganale: ''Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo di precisione, strumenti ed apparecchi medicochirurgici, parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi'', in  particolare alla voce doganale 90.21 ''Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle, stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture, oggetti ed apparecchi di protesi, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità'' sottovoce 9021 39 00 ''altri ( di altri oggetti e apparecchi di protesi).'' L'Istante chiede un parere alla agenzia la quale replica quanto segue.

    L'agenzia specifica che visto l'accertamento tecnico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e  Monopoli nel quale viene specificato anche che ''Tale classificazione doganale è supportata dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 9021 laddove al capitolo III oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica o altre precisa che tali sono gli apparecchi destinati a sostituire totalmente o parzialmente e in genere imitandolo un organo mancante.''  conformemente  alle  indicazioni  fornite  dai documenti  di  prassi,  si  ritiene  dunque,  che i dispositivi  oggetto  dell'istanza  siano  da ricondurre nell'ambito degli ''apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità'' di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, le cui cessioni sono soggette ad IVA con aliquota nella misura ridotta del 4 per cento.

  • Adempimenti Iva

    Aliquota IVA per cessione di prodotti oftalmici monodose

    Con Risposta a interpello n 257 del 20 marzo le Entrate chiariscono che un soggetto che commercializza un prodotto oftalmico in formato monodose può applicare l’aliquota Iva al 10% alle cessioni del bene.
    Il chiarimento è stato fornito anche sulla base del parere di accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle dogane e monopoli in cui viene precisato che il prodotto può essere classificato tra le sostanze utilizzate per cure mediche, alla voce 3004 della nomenclatura doganale, e quindi fra i beni agevolabili.

    La società istante svolge attività di produzione e confezionamento di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici. 

    Tra gli altri, commercializza, applicando l'aliquota IVA del 22 per cento, il ''prodotto oftalmico in formato monodose''  confezionato in un astuccio di cartone con 10 flaconcini monodose da 0,5 ml. 

    La Società chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare allegando il prescritto parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

    Le Entrate specificano che, la  circolare  10  aprile  2019  n.  8/E  ha chiarito che  la  norma  di  interpretazione autentica  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  della Legge  di Bilancio  2019  fa  rientrare  «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA

    Per il citato numero 114) sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento le cessioni aventi a oggetto «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale»

    La predetta norma di interpretazione autentica non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata

    In base alle dichiarazioni fornite dalla Società, ''il prodotto è indicato per il solo uso oftalmico, favorendo il ripristino delle naturali condizioni funzionali dell'occhio, lubrificandolo e formando un film protettivo. Inoltre, previene e attenua i fastidi caratteristici della sindrome dell'occhio secco''.

    ADM afferma che:

    • ''Poiché ''il Prodotto'' ha un contenuto, dichiarato nell'istanza di parte, di 2,5 g (quantità % ­ Peso su Volume) di sodio ialuronato crosslinkato ­ soluzione al 4% acido ialuronico ­, alla luce del recente orientamento unionale relativo ai prodotti oftalmici contenenti acido ialuronico, 
    • si può considerare tale bene come classificabile nell'ambito del Capitolo 30 della Tariffa Doganale: ''Prodotti farmaceutici'' ed in particolare alla sottovoce 3004  90  00: 'Medicamenti (esclusi  i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto''. 

    Alla luce di queste nuove considerazioni, il prodotto può essere classificato alla voce 3004, in quanto:

    • ­è confezionato in dosi per la vendita al minuto, 
    • ­riporta in etichetta, sulla confezione e nel foglietto illustrativo i disturbi o i sintomi per i quali il prodotto deve essere utilizzato, le istruzioni per l'uso, le avvertenze, modi e tempi di somministrazione, ­
    • è utilizzato solo per un uso specifico, e ­presenta un principio attivo in concentrazione nota.

    Preso atto della classificazione nella voce 3004 effettuata da ADM, le cessioni del dispositivo medico oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.

    Allegati: