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Anomalie IVA periodo 2019: in arrivo le comunicazioni per l’adempimento spontaneo
Con Provvedimento ADE n 408592 del 4 novembre si avvisa che sono in arrivo le comunicazioni, relative al periodo di imposta 2019, per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra:
- i dati della dichiarazione IVA,
- e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente (ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 12).
In particolare, l'agenzia delle Entrate rende disponibili al domicilio digitale dei singoli contribuenti, le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, ciò consente ai contribuenti di poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia, in grado di giustificare la presunta anomalia.
Anomalie IVA periodo 2019: i dati forniti al contribuente per giustificare o ravvedersi
La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:
- il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;
- i seguenti dati della dichiarazione:
- i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
- ii. per le operazioni attive esenti l’importo del rigo VE33 [(Operazioni esenti (art. 10)];
- iii. per le operazioni attive in regime di inversione contabile il valore dichiarato nel rigo VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge);
- iv. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17 colonna 1;
- importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:
- i. attive imponibili;
- ii. attive esenti ai sensi;
- iii. attive e passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge)
- ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA
- ammontare complessivo delle operazioni attive esenti o in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe documentato da fatture elettroniche emesse;
- dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili, esenti e in regime di inversione contabile (reverse charge);
- ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “comunicazioni fase transitoria”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
- dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
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OSS e regime del margine: compatibilità e rinuncia
Con Risposta a interpello n 497 dell'11 ottobre si forniscono chiarimenti sulla compatibilità tra il regime del margine e il regime speciale IVA OSS.
L'istante svolge un’attività di commercio elettronico di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, verso consumatori privati UE.
Egli chiede se sia corretto continuare ad applicare il regime del margine, assoggettando tali operazioni a Iva in Italia, oppure se la registrazione all’OSS comporti necessariamente l’assoggettamento ad imponibilità nel Paese di destinazione.
Sinteticamente le Entrate replicano che la registrazione al regime OSS per le vendite elettroniche, non fa perdere l'applicazione del regime del margine alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti privati in altro Stato membro Ue.
Il sistema OSS, fuori dei casi di rinuncia, sarà utilizzato solo nel caso in cui l'istante effettui cessioni escluse dal regime del margine, considerate vendite a distanza.
Regime del margine: che cos'è
L'agenzia ricorda che il regime del margine è uno schema impositivo di origine unionale previsto per la tassazione ai fini IVA delle cessioni di beni appartenenti a determinate categorie finalizzato ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengano ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.
Il rischio di doppia imposizione viene evitato consentendo di assoggettare al tributo il solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza o "margine" fra il prezzo di vendita e quello d'acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, calcolato secondo tre diversi metodi: analitico, forfettario, globale.
Sotto il profilo della territorialità, le operazioni sottoposte al regime del margine sono considerate come cessioni nazionali, assoggettate ad imposta nel Paese di provenienza, stante l'esplicita esclusione delle medesime dalle definizioni di cessioni intracomunitarie e di vendite a distanza contenuta nell'articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 41 del 1995.
Regime IVA OSS e compatibilità con il regime del margine
Per quanto riguarda la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie il decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 ha recepito nell'ordinamento nazionale le disposizioni UE con l'obiettivo di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero.
Il Dlgs n 83/2021 ha introdotto una nuova definizione di vendite a distanza intracomunitarie e ha, altresì, previsto all'articolo 74-sexies del decreto IVA un "regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche" noto come regime IVA OSS
Viene sottolineato però che il regime del margine, pur con il recepimento delle norme UE, resti lo schema naturale di imposizione ai fini IVA delle cessioni aventi ad oggetto beni mobili usati, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato e da collezione.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del d.l. n. 41/1995: "I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale".
In sostanza, spiega l'agenzia è riconosciuta al contribuente la facoltà di rinunziare all'applicazione del regime del margine su alcune o tutte le operazioni poste in essere, sebbene abbiano ad oggetto beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.
In caso di rinuncia, qualora le operazioni interessate rientrino nella definizione di vendita a distanza intracomunitaria di beni di cui all'articolo 38bis, commi 1 e 3, del d.l. n. 331/93 e siano soggette a tassazione nello Stato membro di destinazione, queste potranno essere dichiarate tramite il portale OSS dedicato, applicando l'imposta sull'intero corrispettivo e non sul margine.
Con specifico riferimento al dubbio sollevato dall'Istante, si conferma che, fuori dall'ipotesi di rinunzia all'applicazione del regime del margine, la registrazione al sistema OSS non comporta, di per sé, l'automatico assoggettamento ad imposta nel Paese di destinazione delle operazioni poste in essere.
Si segnala, infine, che, a seguito di registrazione al sistema OSS, il contribuente ha comunque l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 74 quinquies del decreto IVA (cui rimanda l'articolo 74sexies), "anche in mancanza di operazioni".
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Cessioni ai dipendenti di organismi internazionali: le regole di non imponibilità IVA
Con risposta a interpello n 495 del 5 ottobre le Entrate chiariscono dubbi sulla non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia.
Sinteticamente, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può emettere fattura in regime di non imponibilità in caso di cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti di membri di organismi internazionali non aventi sede in Italia, dietro presentazione del certificato di esenzione di cui all’allegato II del regolamento Ue n. 281/2011
Un funzionario di Organismo internazionale con sede in uno Stato UE diverso dall'Italia, riferisce che il governo del predetto Stato prevede la non imponibilità ai fini IVA degli acquisti, per uso personale, di beni e servizi entro certi limiti stabiliti.
L'esenzione si applica a condizioni di reciprocità a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 13 della direttiva 2008/118/CE.
L'Istante precisa che il Ministero degli Esteri del Paese UE in cui ha sede il predetto Organismo internazionale provvede al rilascio di un certificato attestante il diritto all'esenzione da esibire al cedente del bene o al prestatore del servizio per ottenere il rimborso dell'IVA corrisposta nel Paese di consumo.
Egli chiede se l'acquisto di beni per uso personale effettuato in Italia nel 2021 possa fruire della descritta agevolazione.
Le Entrate specificano che ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IVA gli Stati membri esentano "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede".
In Italia, tale norma è trasposta nell'articolo 72, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 633/1972.
Occorre inoltre ricordare che l'articolo 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 stabilisce che «Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento funge da conferma che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell'allegato di detto certificato. Nell'usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti».
Come si evince dal complesso della normativa comunitaria riportata, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l'Organismo internazionale a dover valutare la spettanza delle esenzioni IVA previste dalla propria normativa nazionale in conformità alla Direttiva IVA e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa da detto visto in conformità al Regolamento n. 282/2011 (cfr. risposta ad interpello n. 45 del 2021).
Inoltre, come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze del 10 marzo 1998 n. 78, nel caso in cui siano operatori italiani a fornire beni ai soggetti in questione, con sede in altri Paesi membri, "la relativa fattura dovrà essere emessa senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 72, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 [attualmente, articolo 72, comma 1], dietro presentazione del formulario debitamente vistato dalle autorità competenti del paese membro interessato".
Con riferimento al caso di specie, al fine di fruire della non imponibilità IVA sugli acquisti di beni per uso personale effettuati in Italia dall'Istante, è necessario che lo stesso sia munito del certificato di esenzione, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro presso cui ha sede l'Organismo internazionale, da cui risulti che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti nello Stato membro ospitante l'Organismo internazionale e che tale certificato sia conforme a quello previsto nell'Allegato II del citato Regolamento unionale, rispettando tutte le indicazioni contenute nelle note esplicative dell'Allegato II.
Tale documento, infatti, "funge da documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro" (cfr. Note esplicative dell'Allegato II del Regolamento n. 282/2022/CE).
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Credito d’imposta investimenti beni strumentali 4.0: la compilazione del Quadro RU
Le Entrate, con pubblicazione di una FAQ sul proprio sito internet, rispondono ad una dubbio di un contribuente sul Credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0 e la relativa compilazione del Quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Credito d'imposta investimenti beni strumentali 4.0: istruzioni per il Quadro RU
Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016) entrato in funzione nel corso del 2021 ma interconnesso nel 2022.
In base al comma 1059 della legge n. 232 del 2016, l’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (nel caso di specie, 10 per cento del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), visto che la fruizione del credito d’imposta in misura piena (50 per cento) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Si chiede di sapere come va compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Le entrate specificano che l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando:
- nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0.
Le istruzioni di compilazione precisano che: “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”.
Inoltre, si sottolinea che l’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso.
La suddetta impresa deve riportare:
- nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni,
- nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto.
Resta fermo che, sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50 per cento del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10 per cento del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo.
Quindi, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023.
Si specifica che il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Le Entrate aggiungono inoltre che, per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”, corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene.
A seguito della connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.
Qualora per la compensazione sia stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità, la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.
Nel caso particolare in cui l’impresa sia a conoscenza del fatto che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.
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IVA al 5% su gas e servizi accessori: i chiarimenti dell’Agenzia
Con Risoluzione n 47 del 6 settembre le Entrate pubblicano chiarimenti in merito alla Risposta a interpello n 368 del 7 luglio 2022 inerente ad aliquota IVA del 5 per cento gas e servizi accessori.
In particolare, a seguito della pubblicazione della risposta n. 368 sono pervenute richieste di chiarimento da molteplici associazioni di categoria riguardanti la previsione contenuta nell’articolo 2 del decreto legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, recante "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, che ha introdotto una norma temporanea in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alle diverse componenti addebitate in bolletta agli utenti finali.
Con la presente risoluzione si supera parzialmente quanto affermato nella citata risposta.
In particolare, l'agenzia si è soffermata sul trattamento IVA delle operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas naturale, quali i servizi accessori o la quota fissa, che la citata risposta considerava soggette a IVA con aliquota ordinaria, in conformità a quanto chiarito nella circolare 17 gennaio 2008, n. 2/E e ai successivi documenti di prassi, tra cui le circolari 3 dicembre 2021, n. 17/E e 16 giugno 2022, n. 20/E.
L’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 130 del 2021 deroga temporaneamente a quanto stabilito al riguardo dal Decreto IVA poiché prevede letteralmente che «In deroga…le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (…), contabilizzate nelle fatture emesse (…) … sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».
La predetta misura agevolativa è stata più volte prorogata, e da ultimo con l’articolo 1- quater del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 giugno 2022 n. 91 il legislatore ha sostanzialmente esteso il medesimo trattamento agevolato, anche per il terzo trimestre 2022 e ad ottobre, novembre e dicembre 2022 con l'art 5 del DL 115/2022.
La relazione illustrativa al decreto legge n. 130 del 2021, comunemente conosciuto come “decreto Taglia bollette”, chiarisce meglio la ratio della norma stessa specificando che «al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi….a causa di congiunture internazionali…L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento»
La relativa relazione tecnica chiarisce ulteriormente che «La disposizione riduce l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, (…), indipendentemente dallo scaglione di consumo»
La norma va letta congiuntamente con il successivo comma 2 in cui si attribuisce mandato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema.
Nella medesima direzione va anche l’articolo 1-quater del d.l. n. 50 del 2022, stabilendo:
- al comma 3 che «Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022»;
- al comma 5 che «Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui».
Dalla lettura congiunta di quanto sopra riportato, emerge la generale volontà del legislatore di ridurre il più possibile il costo “complessivo” della bolletta a carico dell’utente finale.
In conclusione, poiché la normativa temporanea emergenziale va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.
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Prestazioni di ricovero e cura: novità per esenzione IVA nel DL Semplificazioni
Pubblicata in GU n 193 del 19 agosto 2022 la legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni contenente novità in materia di IVA per le prestazioni sanitarie e cure.
In particolare, viene modificata la disciplina applicabile alle prestazioni rese sia a favore dei ricoverati che ai relativi accompagnatori.
L’articolo 10, comma 1, n. 18 del decreto Iva ha subito modifiche con il Dl 73/2022 e la nuova formulazione della norma estende l’applicazione dell’esenzione alle prestazioni di ricovero e cura rese a una persona ricoverata erogate da una struttura non convenzionata a condizione che la prestazione sanitaria acquistata sia di per sé in esenzione Iva.
Il Dl 73 prevede l’assoggettamento ad aliquota Iva agevolata al 10% di tutte le prestazioni di ricovero e cura rese da qualsiasi struttura sanitaria.
In base alle nuove disposizioni saranno assoggettate ad aliquota Iva al 10% tutte le prestazioni di ricovero e cura anche quelle di maggior confort alberghiero che non sono contemplate nel regime di esenzione Iva previsto ai numeri 18) e 19) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972.
L’applicazione dell’Iva agevolata viene estesa anche per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti ricoverati a prescindere dal fatto che siano convenzionate o meno.
Però, le prestazioni alberghiere aggiuntive di maggior confort per gli accompagnatori se rese da strutture non convenzionate rimangono assoggettate ad Iva con aliquota ordinaria al 22%.
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Quando va presentato il modello INTRA 2022? Dietrofront con la conversione del dl 73/2022
AGGIORNAMENTO: la conversione del D.L. 73/2022 ha riportato la scadenza di presentazione del modello Intrastat, mensile o trimestrale, al 25 del mese successivo del periodo di riferimento.
La presente risposta è pertanto da leggersi considerando tale modifica.
Ricordiamo che:
Il decreto Semplificazioni (Decreto-legge del 21.06.2022 n. 73) aveva fissato il nuovo termine di presentazione dei Modelli Intra, ovvero:
- dell’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- cessioni intracomunitarie di beni comunitari
- prestazioni di servizi rese diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972)
- dell’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisitepresso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- acquisti intracomunitari di beni comunitari
- prestazioni di servizi ricevute (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).
entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento di effettuazione delle suddette operazioni (in luogo del 25 del mese successivo), abrogando di conseguenza l'art. 3, comma 1, DM del 22.02.2010, e stabilendo così che il decreto ministeriale di attuazione è tenuto a disciplinare le sole modalità, non più i termini, di presentazione di tali elenchi.
Il provvedimento in esame è entrato in vigore il 22 giugno 2022, di conseguenza il nuovo termine si dovrebbe applicare già dagli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni effettuate nel mese di maggio, che potranno essere presentati entro il 30.06.2022.
A seguito di queste novità, con riferimento alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di giugno 2022 e nel secondo trimestre 2022, la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi deve essere effettuata entro il 31 luglio 2022 che, cadendo di domenica, viene differito al primo giorno lavorativo successivo, ovvero al 1° agosto 2022.
Rimane da verificare il fatto che, rientrando nella c.d. "Proroga di Ferragosto", il termine possa essere fatto slittare ulteriormente al 22 agosto 2022 (il 20 agosto è un sabato).
La conversione del D.L. 73/2022 riporta la data al 25 del mese successivo del periodo di riferimento
Modelli INTRA
A seconda delle operazioni effettuate, dovranno essere presentati i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:
TIPOLOGIA OPERAZIONI e Modelli INTRA da utilizzare
Elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (OPERAZIONI ATTIVE):
- cessioni intracomunitarie di beni comunitari
Intra 1-bis
- prestazioni di servizi rese, diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Intra 1-quater
Elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea (OPERAZIONI PASSIVE):
- acquisti intracomunitari di beni comunitari
Intra 2-bis
- prestazioni di servizi ricevute di cui all'art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Intra 2-quater
Periodicità di presentazione dei modelli INTRA e soglie di riferimento
Oltre al nuovo termine di presentazione, ricordiamo che, a partire dal 2022, con Determinazione n 493869/RU del 23 dicembre 2021 le Dogane di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte semplificazioni e modifiche agli elenchi riepilogativi Intrastat relativi:
- alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis)
- e agli acquisti intracomunitari di servizi (Modello INTRA 2-quater),
aggiornando così i relativi Modelli (Scarica qui i nuovi modelli).
Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Di seguito una tabella di riepilogo
ModelloTipologia operazioni effettuatePeriodicità di trasmissione e sogliefini fiscalifini statisticiINTRA 2-bis acquisto beni intracomunitarimensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo totale è stato pari o superiore a 350.000 euro* no si Non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale no no INTRA 2-quaterservizi intracomunitari ricevutimensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 100.000 euro no si Non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale no no INTRA 1-bisCessioni intracomunitarie di benimensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 50.000 euro. Per le cessioni di beni, l’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA 1-bis è obbligatoria solo nel caso in cui, in uno dei 4 trimestri precedenti, l’ammontare cessioni intracomunitarie di beni supera i 100.000 euro.
si no trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 50.000 euro. si no INTRA 1-quaterservizi intracomunitari resimensile: se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è stato pari o superiore a 50.000 euro. si si trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti l'importo è stato inferiore a 50.000 euro. si si *soglia elevata a partire dal 1° gennaio 2022, in luogo di 200.000,00 euro.
I modelli vanno presentati con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, da parte dei soggetti che superano i limiti di cui sopra. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di riferimento, devono presentare l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata.
Pertanto, ad esempio:
- entro il 31 ottobre 2022 (ora 25 ottobre), dovranno essere presentati i modelli INTRA relativi alle operazioni di settembre, da parte dei soggetti Iva che superano i limiti di cui sopra
- sempre entro il 31 ottobre 2022 (ora 25 ottobre), dovranno essere presentati i modelli INTRA relativi alle operazioni del 3° trimestre (luglio, agosto, settembre) da parte dei soggetti Iva che non superano tali limiti.
Come chiarito nella Determina 18558 del 20 febbraio 2018, ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei Modelli INTRA, la Determinazione prot. n. 194409 del 25 settembre 2017 ha già chiarito che il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni.
Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato:- acquisti intracomunitari di beni pari a 400.000 euro
- e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro,
sarà tenuto a presentare:
- mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni,
- e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.
- dell’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: