• RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2023 – Versamento rata imposta sostitutiva

    Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2023 e di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24  cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. Questi i codici tributo da indicare:

    • 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
    • 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
    • 8057 – per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
  • IVA | Liquidazione e versamento Iva trimestrale

    I contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre, maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6033 – Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre.

    Contribuenti trimestrali speciali (naturali)
    Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

    • distributori di carburanti
    • autotrasportatori di merci conto terzi
    • esercenti attività di servizi al pubblico
    • esercenti arti e professioni sanitarie.

    I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

    I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo: 

    • 6722 – Subfornitura – Iva mensile – versamento cadenza trimestrale – 3° trimestre
    • 6726 – Subfornitura – Iva trimestrale – versamento 3° trimestre
  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
    La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce.  Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

  • IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

    Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

  • CANONE RAI – Richiesta addebito su pensione

    Ultimo giorno utile per i soggetti titolari di redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui, titolari di abbonamento alla televisione per richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall'anno 2026, tramite ritenuta sulle rate di pensione.

    Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

    • F24EP (codice tributo 620E) 
    • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

    Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

    • 621E (per l'F24Ep) e 
    • 6041 (per l'F24 "ordinario").
  • TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. 

    I codici tributo da utilizzare:

    • 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

    L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:

    Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:

    • 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1002 emolumenti arretrati
    • 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

    Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):

    • 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni

    Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:

    • 1025 obbligazioni e titoli similari
    • 1029    Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
    • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
    • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
    • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

    Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:

    • 1024    proventi indicati sulle cambiali
    • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi

    Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:

    • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
    • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
    • 1048    altre vincite e premi

    Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:

    • 1049    somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

    Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:

    • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

    Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:

    • 1045   contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
    • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
    • 1052    indennità di esproprio

    Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:

    • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
    • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere

    Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:

    • 3848    addizionale comunale Irpef – saldo
    • 3802    addizionale regionale Irpef

    Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:

    • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
    • 1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
    • 1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
    • 1301   retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.
  • LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

    I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.

  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

    I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:

    • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
    • 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
    • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
  • OICR – Versamento ritenute su proventi

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
    • 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
    • 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività

    I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:

    • 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente,
    • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni,
    • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione,
    • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione,
    • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile

    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.

  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

    I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.

  • IVA – ASD – Liquidazione e versamento Iva trimestrale

    Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al terzo trimestre 2025, tramite modello F24 senza l'applicazione degli interessi dell'1%.

  • IVA – Versamento rata saldo Iva 2024

    I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2024 relativo al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2025 (17 marzo in quanto il 16 cadeva di domenica), devono versare la 9° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà pertanto essere maggiorato del 2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:

    • codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
    • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0909” per la nona rata di 9);
    • l’anno di riferimento “2024”; 
    • l’importo del saldo IVA dovuto.
  • INPS Contributi Gestione Separata collaboratori

    SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi  per 

    • collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, 
    • venditori porta a porta , 
    • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
    • assegnisti e dottorandi di ricerca, 
    • soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .

    ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.

     MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. 

    CAUSALE CONTRIBUTO: 

    CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. 

    C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

  • INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamento per mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) 

    ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

    MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24

  • 770/2025 MODALITÀ SEMPLIFICATA | Invio prospetto e versamento ritenute

    I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente.

  • INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI versamento contributi minimi

    I contributi alla gestione artigiani e commercianti  sui redditi 2024 devono essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24: 

    •  per i contributi dovuti sul minimale di reddito, alle seguenti scadenze:
      • 16 maggio 2025, 
      • 20 agosto 2025, 
      • 17 novembre 2025 e 
      • 16 febbraio 2026,
    • ed entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2024, primo acconto 2025 e secondo acconto 2025.

    Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

    Per ulteriori chiarimenti su aliquote e minimali aggiornati si  rinvia alla circolare 38 del 7 febbraio 2025