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Contributi Enasarco 2025: aliquote, minimi e massimali
Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi Enasarco per il primo trimestre, prevista per il 20 maggio 2025.
MA ATTENZIONE chi utilizza l’addebito automatico bancario deve inviare la distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza, quindi al massimo domani.
Vediamo di seguito gli importi aggiornati dei contributi minimi massimali reddituali per il 2025, aliquote e scadenze per
- agenti e rappresentanti e
- ditte preponenti come comunicati dalla Fondazione Enasarco
In allegato il Regolamento in vigore .
Enasarco: contributi minimi e massimali 2025
Ecco i nuovi minimi contributivi e massimali provvigionali:
per gli agenti plurimandatari:
- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.057;
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 507;
per gli agenti monomandatari:
- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.085;
- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.011.
Tali importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco alla luce della variazione dell'inflazione comunicata dall'ISTAT pari allo 0,8%.
Contributi Enasarco: scadenze e pagamento
Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti :
- 1° trimestre – 20 Maggio
- 2° trimestre – 20 Agosto
- 3° trimestre – 20 Novembre
- 4° trimestre – 20 Febbraio dell'anno successivo.
fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.
Va sempre sottolineato che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.
Il pagamento può essere effettuato:
- con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
- tramite il sistema PagoPA online o presso i soggetti abilitati.
Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it
ENASARCO Le aliquote contributive
L'aliquota per gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.
Come sempre una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante, l’altra metà a carico dell’agente.
L'aliquota Enasarco 2025 invece per le societa di capitali 8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%, di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 % a carico dell'agente/ società .
In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.
CONTRIBUZIONE ENASARCO AGEVOLATA GIOVANI
Nel 2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione per l'ingresso e la permanenza dei giovani agenti nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:
- agli iscritti per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia dopo una interruzione di oltre tre anni,
- che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,
l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno; le aliquote sono quindi pari a :
- 11% nel primo anno
- 9% nel secondo anno e
- 7% nel terzo anno di attività
Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati.
ATTENZIONE: L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. Per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista.
In sintesi per i nuovi iscritti entro il 2023:
Aliquota ordinaria
Aliquota ridotta 1° anno
Aliquota ridotta 2° anno
Aliquota ridotta 3° anno
17%
11%
9%
7%
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Enasarco: FIRR in scadenza il 31 marzo
La Fondazione Enasarco ricorda la scadenza del 31 marzo per il pagamento del Firr Fondo indennità risoluzione rapporto 2024 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.
Ma attenzione Il termine è di fatto anticipato di 5 giorni per le ditte che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non sforare i tempi di trasferimento bancario e incorrere in possibili sanzioni.
Vediamo di seguito maggiori dettagli sul contributo al fondo e sulle modalità per effettuare l'adempimento.
FIRR cos’è – calcolo e versamento contributo
Tutte le aziende aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC).che hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale sono tenute ad accantonare ogni anno presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, FIRR..
L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:
- importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
- tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).
Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO si ottiene il “numero di posizione” identificativo e, nella propria area riservata inEnasarco, è disponibile la distinta Firr che propone la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente mentre sono esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative
Prima di procedere con la compilazione, è indispensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la funzione “Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati.
Nella distinta Firr non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare
Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, la ditta mandante quindi dovrà semplicemente verificare la correttezza delle provvigioni proposte, tuttavia se alcuni importi non fossero corretti è possibile modificarli.
Il sistema, a questo punto, calcolerà in automatico il contributo dovuto.
Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:
- Addebito su c/c bancario SEPA (che va sempre anticipato rispetto alla scadenza finale)
- versamento tramite PAGOPA
Aliquote FIRR 2025
Le aliquote FIRR sono ancora stabilite nelle seguenti misure:
MONOMANDATARI PLURIMANDATARI 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno. ATTENZIONE : se il rapporto di agenzia inizia nel corso dell’anno gli scaglioni vanno proporzionalmente ridotti in proporzione ai mesi di durata
Comunicazione cessazione e liquidazione FIRR
Nel caso di cessazione del rapporto il preponente deve comunicare a Enasarco entro 30 giorni dall'evento per ottenere la liquidazione delle somme accantonate presso il FIRR,sempre utilizzando la funzione “Gestione mandati” e indicato come data di cessazione tenendo conto del preavviso, l'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l'agente.
La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).
Infine, occorre ricordare che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.
FIRR online: disponibile l’applicazione
Si ricorda che dal 2021 è online la funzionalità per richiedere il Firr direttamente su AppEnasarco, per dispositivi mobili che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti .
La AppEnasarco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play
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Agenti: sul patto di non concorrenza vale l’accordo tra le parti
L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23331 2024 interviene in una materia di grande interesse per agenti e rappresentanti e riguarda il ricorso presentato da un ex agente commerciale contro la società committente.
L'oggetto del contenzioso riguardava il pagamento dell’indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale, in base all'articolo 1751 bis del Codice Civile, a seguito delle dimissioni dell’ex agente.
Secondo il lavoratore l’indennità per il patto di non concorrenza doveva essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e al termine del rapporto di agenzia e la relativa clausola contrattuale risultava nulla, ma la suprema Corte conferma le sentenze di merito respingendo il suo ricorso.
Vediamo meglio il caso e le motivazioni della decisione
Indennità non concorrenza agenti: il caso
L’ex agente aveva presentato ricorso in seguito alla decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale
. Il Tribunale, nello specifico aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell’indennità per il patto di non concorrenza come separata dalle provvigioni.
L’ex agente sosteneva che l’indennità dovesse essere pagata alla fine del rapporto di agenzia e non contestualmente alle provvigioni. La società , dal canto suo, sosteneva che l’indennità era stata correttamente calcolata corrisposta insieme alle provvigioni maturate durante il rapporto di lavoro come previsto dal contratto firmato tra le parti.
La Corte d'Appello aveva ribadito che la liquidazione anticipata dell'indennità non era contraria alla normativa vigente e aveva respinto l'appello dell’ex agente.
Indennità non concorrenza agenti: la motivazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex- agente , affermando che le modalità di pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza possono essere regolate liberamente dalle parti, anche derogando alle previsioni di legge.
La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza consolidata, la norma contenuta nell'articolo 1751 bis c.c. non impone un pagamento separato e non è inderogabile in quanto non è diretta alla tutela di un interesse pubblico e non prevede espressamente una sanzione di nullità della eventuale clausola contrattuale che preveda il pagamento anticipato.
È stato infatti chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, le parti possono stabilire modalità diverse di liquidazione dell’indennità, come il pagamento anticipato con le provvigioni. Pertanto, ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato di una quota dell'indennità insieme alle provvigioni.