• Agenti e Rappresentanti

    Nuovo accordo economico degli agenti e rappresentanti 2025-29

    Il 4.6.2025 tra: la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti; Confcooperative settore commercio;, Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti; e  in rappresentanza degli agenti e rappresentanti :

        [la] Fnaarc, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;

        [la] Filcams-Cgil;

        [la] Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali affini e del Turismo (Fisascat – Cisl);

        [l']Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil);

        [la] Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (Fiarc – Confesercenti);

        [l']Unione Generale del Lavoro (Ugl-Terziario);

        [l']Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio);

    si è stipulato  un nuovo  Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di  28 articoli, di 9 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti. 

    L'accordo entra in vigore il 1 luglio 2025 e scade il 30 giugno 2029.

    Vediamo di seguito le principali novità la tabella aliquote dal 2026 e i nuovi termini di preavviso. Scarica qui il testo integrale dell'accordo.

    novità economiche e tabella Aliquote dal 1.1.2026

    Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) del 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, introduce importanti aggiornamenti economici per gli agenti e rappresentanti del settore commercio.

     Le provvigioni sono ora chiaramente estese anche alle vendite effettuate tramite canali e-commerce aziendali, se riferite a clienti in zona esclusiva. 

    Cambia anche la base di calcolo dei compensi: saranno computate tutte le somme accessorie (premi, coordinamento, incassi, rimborsi spese forfettari), rendendole rilevanti per la determinazione di indennità e trattamenti economici in caso di cessazione del rapporto.

    Rilevanti anche le modifiche sull’indennità di fine rapporto: dal 1° gennaio 2026, si applicano nuove soglie annue sulle provvigioni per il calcolo dell’indennità di risoluzione: 

    Nello specifico: 

    • per gli agenti senza esclusiva, la fascia più favorevole è fino a 12.000 euro, mentre 
    • per i monomandatari l’importo sale a 24.000 euro.

     È previsto inoltre un compenso meritocratico aggiuntivo se l’agente ha sensibilmente incrementato il fatturato della mandante. Anche i rimborsi e le spese accessorie rientrano nel calcolo dei contributi al Fondo FIRR Enasarco e dell'indennità di non concorrenza.

    Classi di importo annuo delle provvigioni computabili

    Aliquote

    Indennità di base

    Indennità integrativa

    Totale

    A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva

    I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.000,00 annui

    1%

    3%

    4%

    II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.000,01 annui ed Euro 18.000,00 annui

    1%

    1%

    2%

    III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 18.000,00 annui

    1%

    1%

    B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva

    I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 24.000,00 annui

    1%

    3%

    4%

    II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 24.000,01 annui ed Euro 36.000,00 annui

    1%

    1%

    2%

    III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 36.000,00 annui

    1%

    1%

    ATTENZIONE L'accordo prevede che la durata complessiva del rapporto va calcolata dal giorno della stipula alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

    In caso di recesso immediato, è dovuta un’indennità sostitutiva calcolata sulle provvigioni medie.

    AEC Agenti e rappresentanti: novità contrattuali

    Dal punto di vista contrattuale, l’AEC chiarisce che anche i contratti a tempo determinato devono rispettare, ove compatibili, le norme su indennità e fine rapporto, e possono essere rinnovati al massimo due volte con forma scritta obbligatoria, pena la trasformazione a tempo indeterminato. 

    L'accordo rafforza inoltre la tutela in caso di modifiche peggiorative (in peius) di zona, prodotti, clientela o provvigioni: se la variazione supera il 15%, l’agente può rifiutarla e considerare cessato il rapporto con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Cambia anche la disciplina del preavviso, ora strutturata su scala crescente secondo l’anzianità e differenziata tra mono e plurimandatari. (v. tabella sottostante)

    Il recesso con effetto immediato richiede il pagamento di un’indennità pari alle provvigioni calcolate sui mesi di preavviso mancanti.

     Inoltre, è stato precisato che l’astensione del padre agente in caso di nascita o adozione (fino a 20 giorni) non legittima il recesso da parte della casa mandante.

    Infine, il preponente deve dotarsi di strumenti tecnologici idonei a fornire il dettaglio del fatturato utile per il calcolo delle indennità, migliorando la trasparenza del rapporto e facilitando l'operatività dei consulenti.

    Durata del rapporto Preavviso dovuto dalla casa mandante Preavviso dovuto dall'agente plurimandatario Preavviso dovuto dall'agente monomandatario
    Fino a 3 anni 3 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 4° anno iniziato 4 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 5° anno iniziato 5 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 6° anno iniziato in poi 6 mesi 3 mesi 5 mesi

  • Agenti e Rappresentanti

    Contributi Enasarco 2025: aliquote, minimi e massimali

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi Enasarco per il primo trimestre, prevista per il 20 maggio 2025.

    MA ATTENZIONE  chi utilizza l’addebito automatico bancario deve inviare la  distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza, quindi al massimo domani.

    Vediamo di seguito  gli importi  aggiornati  dei contributi minimi massimali  reddituali  per il 2025, aliquote e scadenze  per 

    •  agenti e rappresentanti e 
    •  ditte preponenti  come  comunicati dalla Fondazione Enasarco

     In allegato il Regolamento in vigore .

    Enasarco: contributi minimi e massimali 2025

    Ecco i nuovi minimi contributivi  e massimali provvigionali:

    per gli agenti plurimandatari:

    • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.057;
    • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 507;

    per gli agenti monomandatari:

    • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.085;
    • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.011.

    Tali importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco  alla luce della variazione dell'inflazione comunicata dall'ISTAT pari allo 0,8%.

    Contributi Enasarco: scadenze e pagamento

    Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti :

    • 1° trimestre – 20 Maggio
    • 2° trimestre – 20 Agosto
    • 3° trimestre – 20 Novembre
    • 4° trimestre  – 20 Febbraio dell'anno successivo.

    fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.

    Va sempre   sottolineato  che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.

     Il pagamento può essere effettuato:

    • con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
    • tramite il sistema PagoPA online o presso i soggetti abilitati. 

    Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it

    ENASARCO Le aliquote contributive

    L'aliquota per  gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari  a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.

    Come sempre  una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante,  l’altra metà a carico dell’agente.

    L'aliquota Enasarco  2025 invece per le societa di capitali  8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%,  di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 %  a carico dell'agente/ società .

    In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.

    CONTRIBUZIONE ENASARCO  AGEVOLATA GIOVANI

    Nel  2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale  (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione   per l'ingresso e la permanenza dei  giovani agenti   nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:

    •  agli iscritti  per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia  dopo una interruzione di oltre tre anni, 
    •  che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,

    l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;  le aliquote sono quindi pari a :

    • 11% nel primo anno
    • 9% nel secondo anno  e
    • 7% nel terzo anno di attività 

    Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati. 

    ATTENZIONE:  L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. Per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista.

    In sintesi per i nuovi iscritti entro il 2023:

    Aliquota ordinaria

    Aliquota  ridotta 1° anno  

    Aliquota ridotta 2° anno

    Aliquota ridotta 3° anno

    17%

    11%

    9%

    7%

    Allegati:
  • Agenti e Rappresentanti

    Enasarco: crisi gestionale sotto la lente del Governo

    In una audizione  parlamentare presso la Commissione  parlamentare di  controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il sottosegretario al lavoro  Claudio Durigon  lo   scorso 13 novembre 2024 ha affrontato questioni relative alla governance di ENASARCO,(oltre che di ENPAPI)   evidenziando le  recenti problematiche  gestionali e  le azioni intraprese dal Ministero del Lavoro.

    La crisi gestionale di ENASARCO, descritta nell’audizione del sottosegretario Durigon, ha diverse implicazioni dirette per i lavoratori iscritti, ben 210mila  tra agenti e rappresentanti di commercio, con effetti significativi sia dal punto di vista previdenziale che operativo. 

    Ricordiamo che ENASARCO è una fondazione che gestisce il  fondo pensione obbligatorio di secondo pilastro per agenti e rappresentanti di commercio con  un patrimonio di oltre 9 miliardi di euro.   Essendo un organismo di diritto pubblico, è sottoposto a controllo del Ministero del Lavoro e della Covip, specialmente sugli investimenti finanziari.

    Da segnalare che irregolarità erano emerse anche nelle elezioni precedenti del CdA (2020-2024),  con  contestazioni sulle modalità di gestione del mandato dell’Assemblea dei Delegati,  che evidenziano una persistenza di conflitti interni che potrebbero generare sfiducia negli iscritti e  rischio di contenziosi legali  con  spreco di  risorse finanziarie ed energie organizzative.

    Problematiche di Governance Enasarco 2024

    Le principali questioni trattate  in audizione dal sottosegretario riguardano:

    • la revoca del Presidente Alfonsino Mei 
    • la durata del Mandato del CdA e dell’Assemblea dei Delegati:
    • la proroga  delle Elezioni

    Il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha deliberato la revoca dell’incarico  al Presidente con effetto immediato, motivando la decisione su presunte problematiche gestionali. Tuttavia, il Ministero ha rilevato che lo statuto dell’Ente non prevede espressamente la revoca del Presidente da parte del CdA. 

    Contestualmente infatti  Collegio Sindacale ha invitato l’Ente al rispetto delle norme statutarie, evidenziando possibili irregolarità procedurali. In parallelo, il Presidente Mei ha avviato un giudizio per contestare la legittimità della revoca.

    A seguito di una pronuncia del Tribunale Civile di Roma nel 2022, il mandato del CdA è stato considerato decorrente dal gennaio 2022. Tuttavia, il Ministero ha respinto la richiesta di prolungare anche il mandato dell’Assemblea dei Delegati per allinearlo a quello del CdA, sostenendo l’assenza di basi normative per tale proroga.

    Infine la Fondazione aveva programmato le elezioni per novembre 2025, ma il Ministero ha richiesto un anticipo delle stesse per garantire il rispetto dei termini statutari, evitando contenziosi e comportamenti dilatori che potrebbero portare a  un deterioramento dell’immagine di ENASARCO e  richieste di intervento statale.

    Nel testo dell'audizione si legge che non si escludono " ulteriori iniziative che la stessa Direzione generale  del ministero “vorrà assumere nei confronti delle lamentate irregolarità compiute dall’una o   dall’altra parte, laddove accertate”.

    Infatti in caso di incapacità prolungata di gestire l’Ente, da parte degli organi deputati,  potrebbe essere necessario un commissariamento, con una temporanea sospensione dell’autonomia gestionale.

    Enasarco: le raccomandazioni del Governo

    Il sottosegretario ha ricordato che il Ministero, nell’esercizio della funzione di vigilanza, ha:

    • Richiamato l’attenzione sull’importanza di rispettare la normativa vigente e lo statuto dell’Ente.
    • Diffidato il CdA dal convocare riunioni straordinarie al di fuori delle modalità statutarie.
    • Sollecitato l’Ente a garantire procedure elettorali trasparenti e conformi a tutela degli iscritti e della gestione patrimoniale.

    Durigon ha sottolineato l’importanza di tutelare la solidità degli enti previdenziali e la trasparenza nella loro gestione, a garanzia degli iscritti. Il Ministero continuerà a monitorare attentamente le situazioni critiche, intervenendo quando necessario per prevenire instabilità.

  • Agenti e Rappresentanti

    Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta

    Entro il 16 aprile 2024 comunicazione ritenuta ridotta su provvigioni degli assicuratori.

    Con Circolare n. 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024.

    A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti effettuati da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.
    In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, si ricorda che la normativa vigente prevede che:

    • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R e che
    • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione relative alla ritenuta ridotta devono pervenire entro il 16 aprile 2024 (quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

    Ritenuta d’acconto agenti e mediatori di assicurazione: regole applicative ADE

    L’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di bilancio 2024, ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

    Nel dettaglio,  il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli 

    • «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»
    • e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di
      assicurazione in regime di reciproca esclusiva».

    Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.

    Attenzione al fatto che la modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile 2024.

    In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

    Per effetto dell’introduzione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni in questione, dunque, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

    Allegati:
  • Agenti e Rappresentanti

    Ritenuta d’acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 21 marzo 2024 n. 7 con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, in base a quanto disposto dall'articolo 1 commi 89 e 90 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024). 

    A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

    Misura della ritenuta da applicare

    L'aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è del 23% e segue il criterio di cassa (resta infatti invariata la disciplina del calcolo delle ritenute, la cui aliquota si applica, ai sensi dell’articolo 25-bis, primo comma del Dpr 600/1973, nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito).

    Come regola generale, la ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle
    provvigioni.

    In sintesi, la ritenuta si applica:

    • al 50% dell'ammontare delle provvigioni, come regola generale.
    • al 20% dell'ammontare delle provvigioni, nel caso in cui i percipienti dichiarino di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, mediante la presentazione al committente, preponente o mandante, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

    Dichiarazione di applicazione della ritenuta ridotta

    In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, l’articolo 3 del del decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che:

    • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R;
    • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni;
    • se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o
      alla eseguita mediazione.

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024 (entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

    Allegati:
  • Agenti e Rappresentanti

    Enasarco: ultime novità 2022 sulla gestione

    E' stata presentata nei giorni scorsi la prima Relazione annuale della Fondazione Enasarco: “Il futuro della Fondazione tra efficienza e trasparenza” con la nuova presidenza Mei.

    Come noto, Enasarco, nata nel 1939,   tutela agenti e rappresentanti di commercio,  per la  previdenza integrativa, all’assistenza, all’istruzione professionale,  ed è il terzo ente previdenziale italiano 

    Il comunicato stampa sulla relazione del Presidnete evidenzia che nel 2021 gli iscritti sono stati 351 mila, di cui circa 218 mila contribuenti e 133 mila pensionati  con versamenti per  1.250 milioni di euro di contributi nel 2021 (per il biennio 2022-2023 è atteso un incremento annuo del 3%), 

    Il risultato economico di esercizio è stato pari a 187,8 milioni di euro, mentre l’ammontare del patrimonio netto è stato di 5.434 milioni di euro. 

    PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

    Negli ultimi mesi Enasarco ha messo a disposizione degli iscritti nuovi strumenti assistenziali, tra CUI:

    •  la polizza sanitaria stipulata con EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani), attiva dal 1° novembre 2022 
    • il “Progetto Salute Donna”, con il quale sono state stanziate risorse per rimborsare esami diagnostici ( 22,5 milioni di euro per ciascun anno)

    Nel 2021 sono state garantite le risorse dedicate al ristoro in favore degli agenti in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19. Tali contributi hanno rappresentato il 20% della spesa assistenziale sostenuta 

    PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

    Nel comunicato si evidenzia come la Fondazione sia impegnata ad efficientare la gestione del patrimonio, attraverso la riconversione, la ristrutturazione e la riqualificazione del portafoglio immobiliare diretto e indiretto. La finalità del progetto è volta ad una più proficua valorizzazione degli asset immobiliari, per scendere di peso al 20-25% sul patrimonio immobiliare che vale complessivamente 2,8 miliardi di euro.

    Per il Presidente della Fondazione Enasarco, Alfonsino Mei: “L’obiettivo della Prima Relazione Enasarco è quello di posizionare la Fondazione nel cuore del sistema previdenziale italiano e della vita del Paese, in una costante e proficua interlocuzione con le Istituzioni. Si tratta di un nuovo corso, volto a mutare la sua reputazione, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le forze rappresentative.

     Si attendono sempre chiarimenti e provvedimenti in merito ai cosiddetti contributi silenti ovvero le risorse finanziarie versate da numerosi iscriti che non hanno portato ad alcuna prestazione e per i quali non è prevista possibilita di rimborso ricongiungimento o cumulo con altre gestioni.