• Agenti e Rappresentanti

    Contributi Enasarco 2025: aliquote, minimi e massimali

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi Enasarco per il primo trimestre, prevista per il 20 maggio 2025.

    MA ATTENZIONE  chi utilizza l’addebito automatico bancario deve inviare la  distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza, quindi al massimo domani.

    Vediamo di seguito  gli importi  aggiornati  dei contributi minimi massimali  reddituali  per il 2025, aliquote e scadenze  per 

    •  agenti e rappresentanti e 
    •  ditte preponenti  come  comunicati dalla Fondazione Enasarco

     In allegato il Regolamento in vigore .

    Enasarco: contributi minimi e massimali 2025

    Ecco i nuovi minimi contributivi  e massimali provvigionali:

    per gli agenti plurimandatari:

    • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.057;
    • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 507;

    per gli agenti monomandatari:

    • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.085;
    • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.011.

    Tali importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco  alla luce della variazione dell'inflazione comunicata dall'ISTAT pari allo 0,8%.

    Contributi Enasarco: scadenze e pagamento

    Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti :

    • 1° trimestre – 20 Maggio
    • 2° trimestre – 20 Agosto
    • 3° trimestre – 20 Novembre
    • 4° trimestre  – 20 Febbraio dell'anno successivo.

    fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.

    Va sempre   sottolineato  che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.

     Il pagamento può essere effettuato:

    • con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
    • tramite il sistema PagoPA online o presso i soggetti abilitati. 

    Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it

    ENASARCO Le aliquote contributive

    L'aliquota per  gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari  a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.

    Come sempre  una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante,  l’altra metà a carico dell’agente.

    L'aliquota Enasarco  2025 invece per le societa di capitali  8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%,  di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 %  a carico dell'agente/ società .

    In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.

    CONTRIBUZIONE ENASARCO  AGEVOLATA GIOVANI

    Nel  2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale  (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione   per l'ingresso e la permanenza dei  giovani agenti   nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:

    •  agli iscritti  per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia  dopo una interruzione di oltre tre anni, 
    •  che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,

    l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;  le aliquote sono quindi pari a :

    • 11% nel primo anno
    • 9% nel secondo anno  e
    • 7% nel terzo anno di attività 

    Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati. 

    ATTENZIONE:  L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. Per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista.

    In sintesi per i nuovi iscritti entro il 2023:

    Aliquota ordinaria

    Aliquota  ridotta 1° anno  

    Aliquota ridotta 2° anno

    Aliquota ridotta 3° anno

    17%

    11%

    9%

    7%

    Allegati:
  • Agenti e Rappresentanti

    Enasarco: FIRR in scadenza il 31 marzo

    La Fondazione Enasarco  ricorda la scadenza  del 31 marzo per il  pagamento del Firr  Fondo indennità risoluzione rapporto  2024 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.

    Ma attenzione  Il termine è  di fatto anticipato  di 5 giorni per le ditte che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non sforare i tempi di trasferimento bancario e incorrere in possibili sanzioni.

    Vediamo di seguito maggiori dettagli sul contributo al fondo e sulle modalità per effettuare l'adempimento.

    FIRR cos’è – calcolo e versamento contributo

    Tutte le aziende  aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC).che  hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale  sono  tenute ad accantonare ogni anno  presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, FIRR.. 

    L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

    • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
    • tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
    • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

    Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO  si ottiene il “numero di posizione” identificativo e, nella propria area riservata inEnasarco, è disponibile la distinta Firr che propone la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente mentre sono esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative 

    Prima di procedere con la compilazione, è indispensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la funzione “Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati.

    Nella distinta Firr non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare

    Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, la ditta mandante quindi dovrà semplicemente verificare la correttezza delle provvigioni proposte, tuttavia se alcuni importi non fossero corretti è possibile modificarli.

    Il sistema, a questo punto, calcolerà in automatico il contributo dovuto.

    Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:

    • Addebito su c/c bancario SEPA (che va sempre anticipato rispetto alla scadenza finale)
    • versamento tramite PAGOPA

    Aliquote FIRR 2025

    Le aliquote FIRR sono  ancora  stabilite nelle seguenti misure:

    MONOMANDATARI PLURIMANDATARI
    4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno    4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
     2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno
    1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno.

    ATTENZIONE : se il rapporto di agenzia  inizia nel corso dell’anno  gli scaglioni vanno proporzionalmente ridotti in proporzione ai mesi di durata 

    Comunicazione cessazione e liquidazione FIRR

    Nel caso di cessazione del rapporto il preponente deve comunicare a Enasarco entro 30 giorni dall'evento per ottenere la liquidazione delle somme accantonate presso il FIRR,sempre  utilizzando la funzione  “Gestione mandati” e indicato come data di cessazione tenendo conto del preavviso, l'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l'agente. 

    La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).

    Infine, occorre ricordare che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.

    FIRR online: disponibile l’applicazione

    Si ricorda che dal 2021 è online la funzionalità per richiedere il Firr direttamente su AppEnasarco, per dispositivi mobili che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti . 

    La AppEnasarco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play 

  • Agenti e Rappresentanti

    Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta

    Entro il 16 aprile 2024 comunicazione ritenuta ridotta su provvigioni degli assicuratori.

    Con Circolare n. 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024.

    A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti effettuati da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.
    In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, si ricorda che la normativa vigente prevede che:

    • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R e che
    • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione relative alla ritenuta ridotta devono pervenire entro il 16 aprile 2024 (quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

    Ritenuta d’acconto agenti e mediatori di assicurazione: regole applicative ADE

    L’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di bilancio 2024, ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

    Nel dettaglio,  il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli 

    • «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»
    • e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di
      assicurazione in regime di reciproca esclusiva».

    Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.

    Attenzione al fatto che la modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile 2024.

    In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

    Per effetto dell’introduzione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni in questione, dunque, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

    Allegati: