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Enasarco: FIRR in scadenza il 31 marzo
La Fondazione Enasarco ricorda la scadenza del 31 marzo per il pagamento del Firr Fondo indennità risoluzione rapporto 2024 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.
Ma attenzione Il termine è di fatto anticipato di 5 giorni per le ditte che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non sforare i tempi di trasferimento bancario e incorrere in possibili sanzioni.
Vediamo di seguito maggiori dettagli sul contributo al fondo e sulle modalità per effettuare l'adempimento.
FIRR cos’è – calcolo e versamento contributo
Tutte le aziende aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC).che hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale sono tenute ad accantonare ogni anno presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, FIRR..
L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:
- importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
- tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).
Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO si ottiene il “numero di posizione” identificativo e, nella propria area riservata inEnasarco, è disponibile la distinta Firr che propone la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente mentre sono esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative
Prima di procedere con la compilazione, è indispensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la funzione “Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati.
Nella distinta Firr non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare
Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, la ditta mandante quindi dovrà semplicemente verificare la correttezza delle provvigioni proposte, tuttavia se alcuni importi non fossero corretti è possibile modificarli.
Il sistema, a questo punto, calcolerà in automatico il contributo dovuto.
Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:
- Addebito su c/c bancario SEPA (che va sempre anticipato rispetto alla scadenza finale)
- versamento tramite PAGOPA
Aliquote FIRR 2025
Le aliquote FIRR sono ancora stabilite nelle seguenti misure:
MONOMANDATARI PLURIMANDATARI 4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno. ATTENZIONE : se il rapporto di agenzia inizia nel corso dell’anno gli scaglioni vanno proporzionalmente ridotti in proporzione ai mesi di durata
Comunicazione cessazione e liquidazione FIRR
Nel caso di cessazione del rapporto il preponente deve comunicare a Enasarco entro 30 giorni dall'evento per ottenere la liquidazione delle somme accantonate presso il FIRR,sempre utilizzando la funzione “Gestione mandati” e indicato come data di cessazione tenendo conto del preavviso, l'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l'agente.
La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).
Infine, occorre ricordare che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.
FIRR online: disponibile l’applicazione
Si ricorda che dal 2021 è online la funzionalità per richiedere il Firr direttamente su AppEnasarco, per dispositivi mobili che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti .
La AppEnasarco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play
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Agenti: sul patto di non concorrenza vale l’accordo tra le parti
L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23331 2024 interviene in una materia di grande interesse per agenti e rappresentanti e riguarda il ricorso presentato da un ex agente commerciale contro la società committente.
L'oggetto del contenzioso riguardava il pagamento dell’indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale, in base all'articolo 1751 bis del Codice Civile, a seguito delle dimissioni dell’ex agente.
Secondo il lavoratore l’indennità per il patto di non concorrenza doveva essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e al termine del rapporto di agenzia e la relativa clausola contrattuale risultava nulla, ma la suprema Corte conferma le sentenze di merito respingendo il suo ricorso.
Vediamo meglio il caso e le motivazioni della decisione
Indennità non concorrenza agenti: il caso
L’ex agente aveva presentato ricorso in seguito alla decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale
. Il Tribunale, nello specifico aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell’indennità per il patto di non concorrenza come separata dalle provvigioni.
L’ex agente sosteneva che l’indennità dovesse essere pagata alla fine del rapporto di agenzia e non contestualmente alle provvigioni. La società , dal canto suo, sosteneva che l’indennità era stata correttamente calcolata corrisposta insieme alle provvigioni maturate durante il rapporto di lavoro come previsto dal contratto firmato tra le parti.
La Corte d'Appello aveva ribadito che la liquidazione anticipata dell'indennità non era contraria alla normativa vigente e aveva respinto l'appello dell’ex agente.
Indennità non concorrenza agenti: la motivazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex- agente , affermando che le modalità di pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza possono essere regolate liberamente dalle parti, anche derogando alle previsioni di legge.
La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza consolidata, la norma contenuta nell'articolo 1751 bis c.c. non impone un pagamento separato e non è inderogabile in quanto non è diretta alla tutela di un interesse pubblico e non prevede espressamente una sanzione di nullità della eventuale clausola contrattuale che preveda il pagamento anticipato.
È stato infatti chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, le parti possono stabilire modalità diverse di liquidazione dell’indennità, come il pagamento anticipato con le provvigioni. Pertanto, ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato di una quota dell'indennità insieme alle provvigioni.