• Agenti e Rappresentanti

    Enasarco domande per contributo asili nido e bonus scolastico 2025

    Dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 gli iscritti in attività possono richiedere due prestazioni presenti nel Welfare 2025 della Fondazione Enasarco:

    1. Contributo asili nido
    2. Bonus scolastico

    Entrambe le domande devono essere inoltrate esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco entro il 31 dicembre 2025 fino a esaurimento dei fondi.

    Bonus asilo nido Enasarco 2025: requisiti , importo, domanda

    È una prestazione integrativa che la Fondazione eroga per supportare le famiglie, con un budget di 750 mila euro.

    A chi spetta

    Alle famiglie di agenti con figli fino a 3 anni di età che abbiano frequentato, nel periodo 1/9/2024– 31/7/2025, le scuole dell’infanzia pubbliche o private (parificate o legalmente riconosciute).  

    Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.  

    Requisiti

    Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:  

    • essere agenti in attività, con almeno un mandato di agenzia attivo;   
    • avere un’anzianità contributiva (contributi obbligatori e non inferiori al minimale), al 31/12/2024, di almeno 1 anno nel biennio 2023-2024.  

    Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 40.000 euro saranno evase prioritariamente.   

    Le domande con reddito superiore a 40.000 euro, o senza indicazione del reddito  in caso di avanzo del budget stanziato per questa prestazione – saranno esaminate dal 45° giorno successivo alla scadenza di presentazione della domanda.   

    Il contributo è pari all 30% della spesa sostenuta, fino a 1.700 euro.  

    Domanda

    È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco  allegando la seguente documentazione:  

    • copia del giustificativo della spesa sostenuta, intestata al richiedente, su carta intestata della struttura che ha erogato il servizio;  
    • (facoltativo): modello ISEE valido al momento di presentazione della domanda. 

    Scadenza 

    Le domande devono essere presentate dall’1/9/2025 al 31/12/2025

    Bonus scolastico Enasarco 2025 requisiti e importi

    È una prestazione che la Fondazione eroga agli iscritti con figli che frequentino scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università, per l’anno di frequenza 2025/2026 con un budget di 2,5 milioni di euro.

    A chi spetta

    Agli iscritti con figli che frequentano scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università. I figli devono essere fiscalmente a carico (al 50% o al 100%) degli iscritti.  

    Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.  

    Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:   

    • essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;   
    • avere un’anzianità contributiva (contributi obbligatori e non inferiori al minimale), al 31/12/2024, di almeno 1 anno nel biennio 2023-2024.   
    • Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2024, attestante un valore non superiore a 50.000 euro, saranno evase prioritariamente.  

    Le domande con reddito superiore a 50.000 euro, o senza indicazione del reddito – in caso di avanzo del budget saranno esaminate dal 45° giorno successivo alla scadenza di presentazione della domanda.   

    L'importo del contributo arriva a  un massimo di 800 euro per nucleo familiare così determinato:  

    • 400 euro per un solo figlio iscritto e frequentante;  
    • 600 euro complessivi per due figli iscritti e frequentanti;  
    • 800 euro complessivi per tre o più figli iscritti e frequentanti.  

    Domanda

    È possibile inviare la richiesta – unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo – esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco allegando la seguente documentazione:  

    • autocertificazione, con la copia del documento di identità valido, che attesti: l’iscrizione e la classe o l’anno di frequenza dello studente, il tipo di corso, l’istituto scolastico/università, la sussistenza a carico dell’iscritto;  
    • copia del modello Unico PF2024 (per i redditi percepiti nel 2023) e attestazione di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. Se non sono stati percepiti redditi nel 2023 o se non c’è obbligo di presentare la dichiarazione, deve essere inviata un’autocertificazione completa di documento di identità valido che attesti l’assenza di redditi percepiti nel 2023 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; in quest’ultimo caso, nella stessa autocertificazione devono essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nel 2023.  

    N.B.: Per le autocertificazioni, gli iscritti devono utilizzare l’apposito modello generato dall’area riservata inEnasarco. 

    Le domande devono essere presentate dall’1/9/2025 al 31/12/2025.  

  • Agenti e Rappresentanti

    Contributi Enasarco 2025: aliquote, minimi e massimali

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi Enasarco per il primo trimestre, prevista per il 20 maggio 2025.

    MA ATTENZIONE  chi utilizza l’addebito automatico bancario deve inviare la  distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza, quindi al massimo domani.

    Vediamo di seguito  gli importi  aggiornati  dei contributi minimi massimali  reddituali  per il 2025, aliquote e scadenze  per 

    •  agenti e rappresentanti e 
    •  ditte preponenti  come  comunicati dalla Fondazione Enasarco

     In allegato il Regolamento in vigore .

    Enasarco: contributi minimi e massimali 2025

    Ecco i nuovi minimi contributivi  e massimali provvigionali:

    per gli agenti plurimandatari:

    • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.057;
    • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 507;

    per gli agenti monomandatari:

    • il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.085;
    • il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.011.

    Tali importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco  alla luce della variazione dell'inflazione comunicata dall'ISTAT pari allo 0,8%.

    Contributi Enasarco: scadenze e pagamento

    Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti :

    • 1° trimestre – 20 Maggio
    • 2° trimestre – 20 Agosto
    • 3° trimestre – 20 Novembre
    • 4° trimestre  – 20 Febbraio dell'anno successivo.

    fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.

    Va sempre   sottolineato  che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.

     Il pagamento può essere effettuato:

    • con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
    • tramite il sistema PagoPA online o presso i soggetti abilitati. 

    Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it

    ENASARCO Le aliquote contributive

    L'aliquota per  gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari  a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.

    Come sempre  una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante,  l’altra metà a carico dell’agente.

    L'aliquota Enasarco  2025 invece per le societa di capitali  8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%,  di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 %  a carico dell'agente/ società .

    In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.

    CONTRIBUZIONE ENASARCO  AGEVOLATA GIOVANI

    Nel  2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale  (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione   per l'ingresso e la permanenza dei  giovani agenti   nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:

    •  agli iscritti  per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia  dopo una interruzione di oltre tre anni, 
    •  che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,

    l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;  le aliquote sono quindi pari a :

    • 11% nel primo anno
    • 9% nel secondo anno  e
    • 7% nel terzo anno di attività 

    Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati. 

    ATTENZIONE:  L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. Per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista.

    In sintesi per i nuovi iscritti entro il 2023:

    Aliquota ordinaria

    Aliquota  ridotta 1° anno  

    Aliquota ridotta 2° anno

    Aliquota ridotta 3° anno

    17%

    11%

    9%

    7%

    Allegati:
  • Agenti e Rappresentanti

    Enasarco: FIRR in scadenza il 31 marzo

    La Fondazione Enasarco  ricorda la scadenza  del 31 marzo per il  pagamento del Firr  Fondo indennità risoluzione rapporto  2024 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.

    Ma attenzione  Il termine è  di fatto anticipato  di 5 giorni per le ditte che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non sforare i tempi di trasferimento bancario e incorrere in possibili sanzioni.

    Vediamo di seguito maggiori dettagli sul contributo al fondo e sulle modalità per effettuare l'adempimento.

    FIRR cos’è – calcolo e versamento contributo

    Tutte le aziende  aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC).che  hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale  sono  tenute ad accantonare ogni anno  presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, FIRR.. 

    L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

    • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
    • tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
    • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

    Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO  si ottiene il “numero di posizione” identificativo e, nella propria area riservata inEnasarco, è disponibile la distinta Firr che propone la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente mentre sono esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative 

    Prima di procedere con la compilazione, è indispensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la funzione “Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati.

    Nella distinta Firr non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare

    Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, la ditta mandante quindi dovrà semplicemente verificare la correttezza delle provvigioni proposte, tuttavia se alcuni importi non fossero corretti è possibile modificarli.

    Il sistema, a questo punto, calcolerà in automatico il contributo dovuto.

    Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:

    • Addebito su c/c bancario SEPA (che va sempre anticipato rispetto alla scadenza finale)
    • versamento tramite PAGOPA

    Aliquote FIRR 2025

    Le aliquote FIRR sono  ancora  stabilite nelle seguenti misure:

    MONOMANDATARI PLURIMANDATARI
    4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno    4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
     2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno
    1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno.

    ATTENZIONE : se il rapporto di agenzia  inizia nel corso dell’anno  gli scaglioni vanno proporzionalmente ridotti in proporzione ai mesi di durata 

    Comunicazione cessazione e liquidazione FIRR

    Nel caso di cessazione del rapporto il preponente deve comunicare a Enasarco entro 30 giorni dall'evento per ottenere la liquidazione delle somme accantonate presso il FIRR,sempre  utilizzando la funzione  “Gestione mandati” e indicato come data di cessazione tenendo conto del preavviso, l'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l'agente. 

    La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).

    Infine, occorre ricordare che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.

    FIRR online: disponibile l’applicazione

    Si ricorda che dal 2021 è online la funzionalità per richiedere il Firr direttamente su AppEnasarco, per dispositivi mobili che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti . 

    La AppEnasarco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play 

  • Agenti e Rappresentanti

    Enasarco: crisi gestionale sotto la lente del Governo

    In una audizione  parlamentare presso la Commissione  parlamentare di  controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il sottosegretario al lavoro  Claudio Durigon  lo   scorso 13 novembre 2024 ha affrontato questioni relative alla governance di ENASARCO,(oltre che di ENPAPI)   evidenziando le  recenti problematiche  gestionali e  le azioni intraprese dal Ministero del Lavoro.

    La crisi gestionale di ENASARCO, descritta nell’audizione del sottosegretario Durigon, ha diverse implicazioni dirette per i lavoratori iscritti, ben 210mila  tra agenti e rappresentanti di commercio, con effetti significativi sia dal punto di vista previdenziale che operativo. 

    Ricordiamo che ENASARCO è una fondazione che gestisce il  fondo pensione obbligatorio di secondo pilastro per agenti e rappresentanti di commercio con  un patrimonio di oltre 9 miliardi di euro.   Essendo un organismo di diritto pubblico, è sottoposto a controllo del Ministero del Lavoro e della Covip, specialmente sugli investimenti finanziari.

    Da segnalare che irregolarità erano emerse anche nelle elezioni precedenti del CdA (2020-2024),  con  contestazioni sulle modalità di gestione del mandato dell’Assemblea dei Delegati,  che evidenziano una persistenza di conflitti interni che potrebbero generare sfiducia negli iscritti e  rischio di contenziosi legali  con  spreco di  risorse finanziarie ed energie organizzative.

    Problematiche di Governance Enasarco 2024

    Le principali questioni trattate  in audizione dal sottosegretario riguardano:

    • la revoca del Presidente Alfonsino Mei 
    • la durata del Mandato del CdA e dell’Assemblea dei Delegati:
    • la proroga  delle Elezioni

    Il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha deliberato la revoca dell’incarico  al Presidente con effetto immediato, motivando la decisione su presunte problematiche gestionali. Tuttavia, il Ministero ha rilevato che lo statuto dell’Ente non prevede espressamente la revoca del Presidente da parte del CdA. 

    Contestualmente infatti  Collegio Sindacale ha invitato l’Ente al rispetto delle norme statutarie, evidenziando possibili irregolarità procedurali. In parallelo, il Presidente Mei ha avviato un giudizio per contestare la legittimità della revoca.

    A seguito di una pronuncia del Tribunale Civile di Roma nel 2022, il mandato del CdA è stato considerato decorrente dal gennaio 2022. Tuttavia, il Ministero ha respinto la richiesta di prolungare anche il mandato dell’Assemblea dei Delegati per allinearlo a quello del CdA, sostenendo l’assenza di basi normative per tale proroga.

    Infine la Fondazione aveva programmato le elezioni per novembre 2025, ma il Ministero ha richiesto un anticipo delle stesse per garantire il rispetto dei termini statutari, evitando contenziosi e comportamenti dilatori che potrebbero portare a  un deterioramento dell’immagine di ENASARCO e  richieste di intervento statale.

    Nel testo dell'audizione si legge che non si escludono " ulteriori iniziative che la stessa Direzione generale  del ministero “vorrà assumere nei confronti delle lamentate irregolarità compiute dall’una o   dall’altra parte, laddove accertate”.

    Infatti in caso di incapacità prolungata di gestire l’Ente, da parte degli organi deputati,  potrebbe essere necessario un commissariamento, con una temporanea sospensione dell’autonomia gestionale.

    Enasarco: le raccomandazioni del Governo

    Il sottosegretario ha ricordato che il Ministero, nell’esercizio della funzione di vigilanza, ha:

    • Richiamato l’attenzione sull’importanza di rispettare la normativa vigente e lo statuto dell’Ente.
    • Diffidato il CdA dal convocare riunioni straordinarie al di fuori delle modalità statutarie.
    • Sollecitato l’Ente a garantire procedure elettorali trasparenti e conformi a tutela degli iscritti e della gestione patrimoniale.

    Durigon ha sottolineato l’importanza di tutelare la solidità degli enti previdenziali e la trasparenza nella loro gestione, a garanzia degli iscritti. Il Ministero continuerà a monitorare attentamente le situazioni critiche, intervenendo quando necessario per prevenire instabilità.

  • Agenti e Rappresentanti

    Agenti: sul patto di non concorrenza vale l’accordo tra le parti

    L'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro n. 23331 2024 interviene in una materia di grande interesse per agenti e rappresentanti  e  riguarda il ricorso presentato da un ex agente commerciale contro la società committente.

     L'oggetto del contenzioso riguardava il pagamento dell’indennità per patto di non concorrenza post-contrattuale, in base all'articolo 1751 bis del Codice Civile, a seguito delle dimissioni dell’ex agente.  

    Secondo il lavoratore l’indennità per il patto di non concorrenza  doveva essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e al termine del rapporto di agenzia e la relativa clausola contrattuale risultava nulla,  ma la suprema Corte conferma le sentenze di merito respingendo il suo ricorso.

    Vediamo meglio il caso e le motivazioni della decisione

    Indennità non concorrenza agenti: il caso

     L’ex agente aveva presentato ricorso in seguito alla decisione della Corte d'Appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale

    . Il Tribunale, nello specifico  aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell’indennità per il patto di non concorrenza come separata dalle provvigioni. 

    L’ex agente sosteneva che l’indennità dovesse essere pagata alla fine del rapporto di agenzia e non contestualmente alle provvigioni. La società , dal canto suo, sosteneva che l’indennità era stata correttamente calcolata    corrisposta insieme alle provvigioni maturate durante il rapporto di lavoro come previsto dal contratto firmato tra le parti. 

    La Corte d'Appello aveva ribadito che la liquidazione anticipata dell'indennità non era contraria alla normativa vigente e aveva respinto l'appello dell’ex agente.

    Indennità non concorrenza agenti: la motivazione della Cassazione

     La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ex- agente , affermando che le modalità di pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza possono essere regolate liberamente dalle parti, anche derogando alle previsioni di legge.

     La Corte ha ribadito che, in base alla giurisprudenza consolidata, la norma contenuta nell'articolo 1751 bis c.c. non impone un pagamento separato e non è inderogabile in quanto non è diretta alla tutela di un interesse pubblico e  non prevede espressamente una sanzione di nullità  della eventuale clausola contrattuale che preveda il pagamento anticipato.

    È stato infatti  chiarito che, in assenza di un espresso divieto normativo, le parti possono stabilire modalità diverse di liquidazione dell’indennità, come il pagamento anticipato con le provvigioni. Pertanto, ha confermato la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento anticipato di una quota dell'indennità insieme alle provvigioni.

  • Agenti e Rappresentanti

    Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta

    Entro il 16 aprile 2024 comunicazione ritenuta ridotta su provvigioni degli assicuratori.

    Con Circolare n. 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024.

    A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti effettuati da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.
    In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, si ricorda che la normativa vigente prevede che:

    • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R e che
    • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione relative alla ritenuta ridotta devono pervenire entro il 16 aprile 2024 (quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

    Ritenuta d’acconto agenti e mediatori di assicurazione: regole applicative ADE

    L’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di bilancio 2024, ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

    Nel dettaglio,  il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli 

    • «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»
    • e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di
      assicurazione in regime di reciproca esclusiva».

    Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.

    Attenzione al fatto che la modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile 2024.

    In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

    Per effetto dell’introduzione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni in questione, dunque, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

    Allegati: