• Agenti e Rappresentanti

    FIRR Enasarco in scadenza il 31 marzo: guida aggiornata

    La Fondazione Enasarco  ricorda la scadenza  del 31 marzo per il  pagamento del Firr  Fondo indennità risoluzione rapporto  2025 per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti.

    Ma attenzione  Il termine è  di fatto anticipato  di 5 giorni per le ditte che utilizzano l’addebito bancario Sepa, al fine di non sforare i tempi di trasferimento bancario e incorrere in possibili sanzioni.

    Vediamo di seguito maggiori dettagli sul contributo al fondo e sulle modalità per effettuare l'adempimento.

    FIRR cos’è – calcolo e versamento contributo

    Tutte le aziende  aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi (AEC).che  hanno conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale  sono  tenute ad accantonare ogni anno  presso ENASARCO una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, FIRR.. 

    L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

    • importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente;
    • tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
    • numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

    Con la prima iscrizione alla Fondazione ENASARCO  si ottiene il “numero di posizione” identificativo e, nella propria area riservata inEnasarco, è disponibile la distinta Firr che propone la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del fondo previdenza/assistenza per ciascun agente mentre sono esclusi gli importi eventualmente indicati nelle distinte integrative 

    Prima di procedere con la compilazione, è indispensabile che la ditta mandante verifichi, tramite la funzione “Gestione mandati online”, che tutti i mandati di agenzia siano aggiornati.

    Nella distinta Firr non compaiono i mandati cessati nel corso dell’anno solare

    Dopo aver cliccato su “Genera la distinta corrente”, la ditta mandante quindi dovrà semplicemente verificare la correttezza delle provvigioni proposte, tuttavia se alcuni importi non fossero corretti è possibile modificarli.

    Il sistema, a questo punto, calcolerà in automatico il contributo dovuto.

    Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:

    • Addebito su c/c bancario SEPA (che va sempre anticipato rispetto alla scadenza finale)
    • versamento tramite PAGOPA

    Si ricorda che è disponibile  la funzionalità per richiedere il Firr direttamente su AppEnasarco, per dispositivi mobili che permette agli iscritti di consultare l’area riservata e rimanere aggiornati sulle novità più rilevanti . 

    La AppEnasarco è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play

    Aliquote FIRR 2026

    Le aliquote FIRR sono  ancora  stabilite nelle seguenti misure:

    MONOMANDATARI PLURIMANDATARI
    4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno    4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno
     2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 12.400,01 e 18.600 euro l’anno 2% sulla quota delle provvigioni compresa tra 6.200,01 e 9.300 euro l’anno
    1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno 1% sulla quota delle provvigioni superiore a 9.300,01 euro l’anno.

    ATTENZIONE : se il rapporto di agenzia  inizia nel corso dell’anno  gli scaglioni vanno proporzionalmente ridotti in proporzione ai mesi di durata 

     

    Comunicazione cessazione e liquidazione FIRR

    Nel caso di cessazione del rapporto il preponente deve comunicare a Enasarco entro 30 giorni dall'evento per ottenere la liquidazione delle somme accantonate presso il FIRR,sempre  utilizzando la funzione  “Gestione mandati” e indicato come data di cessazione tenendo conto del preavviso, l'ultimo giorno di collaborazione effettiva con l'agente. 

    La liquidazione delle somme spettanti all’agente può avvenire mediante accredito su c/c bancario o postale o somma a disposizione presso Banca Nazionale del Lavoro (per importi fino a 1.000 euro), con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).

    Infine, occorre ricordare che se il rapporto di agenzia termina nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente dal preponente al momento della cessazione.

    Le nuove soglie per commercio e artigiani dal 2027

    Giova ricordare alcune novità per i nuovi AEC stipulati nel 2025 che prevedono comunque una applicazione dal 2026 con versamento a marzo 2027.

    Si tratta in particolare dei nuovi scaglioni provvigionali  definitivi con 

    l'AEC commercio del 4 giugno 2025, e

    l'AEC per isettore artigianato  dell'.11 febbraio 2026  .

  • Agenti e Rappresentanti

    Insoluti e responsabilità dell’agente: la dichiarazione inverte l’onere della prova

    Con l’ordinanza n. 1252 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della gestione degli insoluti nel contratto di agenzia e la responsabilità dell’agente in presenza di una dichiarazione di assunzione del debito.

    La questione affrontata riguarda in particolare la corretta qualificazione giuridica di una dichiarazione sottoscritta dall’agente dopo il mancato pagamento di alcuni ordini.

     In particolare, la Corte è stata chiamata a stabilire se tale atto potesse configurare una forma di garanzia vietata – assimilabile allo “star del credere” – oppure se dovesse essere considerato una ricognizione di debito, con conseguente inversione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 1988 c.c.

    Il chiarimento risulta rilevante sotto il profilo operativo: la qualificazione dell’atto incide infatti direttamente sulla strategia difensiva delle imprese preponenti nel contenzioso.

    Il caso: recesso dal contratto per insoluto

    La vicenda trae origine da un rapporto di agenzia durato diversi anni, interrotto a seguito di recesso per fatto imputabile all’agente. La società aveva contestato la raccolta di ordinativi intestati a soggetti rivelatisi inesistenti e il conseguente mancato pagamento della merce consegnata, per un importo significativo.

    L’agente, dopo la cessazione del rapporto, aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento delle provvigioni maturate e rimaste insolute. La società si era costituita proponendo domanda riconvenzionale e chiedendo il risarcimento del danno subito, producendo un documento sottoscritto dall’agente nel quale questi dichiarava di farsi carico della perdita derivante dal mancato buon fine di determinati ordini.

    In primo grado il Tribunale aveva disposto la compensazione parziale dei crediti e condannato l’agente al pagamento della differenza residua in favore della società.

    La Corte d’Appello, invece, aveva riformato la decisione. Pur ritenendo tardivo il disconoscimento della sottoscrizione del documento da parte dell'agente, aveva escluso che la dichiarazione potesse automaticamente fondare una  sua responsabilità. 

    Secondo i giudici territoriali, occorreva verificare in concreto la sussistenza di una condotta colposa, anche alla luce dell’organizzazione aziendale: la rete di acquisizione degli ordini risultava distinta da quella di consegna, e non era stata dimostrata una connivenza o negligenza specifica dell’agente.

    La Corte d’Appello aveva inoltre ritenuto che non fosse possibile reintrodurre indirettamente una garanzia per il buon fine degli affari non consentita oltre i limiti previsti dall’art. 1746, comma 3, c.c.

    La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla disciplina della ricognizione di debito e alla ripartizione dell’onere probatorio.

    La decisione della Cassazione su dichiarazione e “star del credere”

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso nei punti centrali, cassando la sentenza e rinviando alla Corte territoriale per un nuovo esame.

    Il fulcro della decisione riguarda la qualificazione della dichiarazione resa dall’agente. Secondo la Cassazione, essa non integra un patto di “star del credere”, poiché tale figura presuppone un’assunzione preventiva di garanzia per affari futuri e non ancora conclusi. Nel caso esaminato, la dichiarazione era stata rilasciata dopo la conclusione degli affari e dopo l’inadempimento dei clienti.

    Di conseguenza, il documento deve essere qualificato come ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. , che non costituisce fonte autonoma dell’obbligazione, ma produce un effetto processuale rilevante: determina un’astrazione meramente processuale della causa del debito e comporta l’inversione dell’onere della prova.

    In presenza di una ricognizione di debito, spetta infatti al dichiarante dimostrare che il rapporto fondamentale non è mai sorto, è invalido o si è estinto. In caso di persistente incertezza probatoria, la regola di giudizio è nel senso della sussistenza del debito e quindi della responsabilità del debitore.

    La Corte ha inoltre evidenziato che, essendo stato ritenuto tardivo il disconoscimento della scrittura privata, si era formato un giudicato interno su tale punto, non essendo stata proposta impugnazione incidentale.

    Il terzo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito, demandando al giudice di rinvio l’eventuale valutazione di ulteriori circostanze fattuali rilevanti.

    La pronuncia ribadisce dunque un principio di particolare rilievo per la gestione degli insoluti nel contratto di agenzia: quando l’agente sottoscrive, dopo l’inadempimento del cliente, una dichiarazione di assunzione del debito, tale atto può comportare un significativo spostamento dell’onere probatorio a suo carico nel successivo contenzioso tra le parti.

  • Agenti e Rappresentanti

    Nuovo accordo economico degli agenti e rappresentanti 2025-29

    Il 4.6.2025 tra: la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti; Confcooperative settore commercio;, Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti; e  in rappresentanza degli agenti e rappresentanti :

        [la] Fnaarc, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;

        [la] Filcams-Cgil;

        [la] Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali affini e del Turismo (Fisascat – Cisl);

        [l']Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil);

        [la] Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (Fiarc – Confesercenti);

        [l']Unione Generale del Lavoro (Ugl-Terziario);

        [l']Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio);

    si è stipulato  un nuovo  Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di  28 articoli, di 9 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti. 

    L'accordo entra in vigore il 1 luglio 2025 e scade il 30 giugno 2029.

    Vediamo di seguito le principali novità la tabella aliquote dal 2026 e i nuovi termini di preavviso. Scarica qui il testo integrale dell'accordo.

    novità economiche e tabella Aliquote dal 1.1.2026

    Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) del 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, introduce importanti aggiornamenti economici per gli agenti e rappresentanti del settore commercio.

     Le provvigioni sono ora chiaramente estese anche alle vendite effettuate tramite canali e-commerce aziendali, se riferite a clienti in zona esclusiva. 

    Cambia anche la base di calcolo dei compensi: saranno computate tutte le somme accessorie (premi, coordinamento, incassi, rimborsi spese forfettari), rendendole rilevanti per la determinazione di indennità e trattamenti economici in caso di cessazione del rapporto.

    Rilevanti anche le modifiche sull’indennità di fine rapporto: dal 1° gennaio 2026, si applicano nuove soglie annue sulle provvigioni per il calcolo dell’indennità di risoluzione: 

    Nello specifico: 

    • per gli agenti senza esclusiva, la fascia più favorevole è fino a 12.000 euro, mentre 
    • per i monomandatari l’importo sale a 24.000 euro.

     È previsto inoltre un compenso meritocratico aggiuntivo se l’agente ha sensibilmente incrementato il fatturato della mandante. Anche i rimborsi e le spese accessorie rientrano nel calcolo dei contributi al Fondo FIRR Enasarco e dell'indennità di non concorrenza.

    Classi di importo annuo delle provvigioni computabili

    Aliquote

    Indennità di base

    Indennità integrativa

    Totale

    A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva

    I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.000,00 annui

    1%

    3%

    4%

    II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.000,01 annui ed Euro 18.000,00 annui

    1%

    1%

    2%

    III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 18.000,00 annui

    1%

    1%

    B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva

    I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 24.000,00 annui

    1%

    3%

    4%

    II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 24.000,01 annui ed Euro 36.000,00 annui

    1%

    1%

    2%

    III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 36.000,00 annui

    1%

    1%

    ATTENZIONE L'accordo prevede che la durata complessiva del rapporto va calcolata dal giorno della stipula alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

    In caso di recesso immediato, è dovuta un’indennità sostitutiva calcolata sulle provvigioni medie.

    AEC Agenti e rappresentanti: novità contrattuali

    Dal punto di vista contrattuale, l’AEC chiarisce che anche i contratti a tempo determinato devono rispettare, ove compatibili, le norme su indennità e fine rapporto, e possono essere rinnovati al massimo due volte con forma scritta obbligatoria, pena la trasformazione a tempo indeterminato. 

    L'accordo rafforza inoltre la tutela in caso di modifiche peggiorative (in peius) di zona, prodotti, clientela o provvigioni: se la variazione supera il 15%, l’agente può rifiutarla e considerare cessato il rapporto con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Cambia anche la disciplina del preavviso, ora strutturata su scala crescente secondo l’anzianità e differenziata tra mono e plurimandatari. (v. tabella sottostante)

    Il recesso con effetto immediato richiede il pagamento di un’indennità pari alle provvigioni calcolate sui mesi di preavviso mancanti.

     Inoltre, è stato precisato che l’astensione del padre agente in caso di nascita o adozione (fino a 20 giorni) non legittima il recesso da parte della casa mandante.

    Infine, il preponente deve dotarsi di strumenti tecnologici idonei a fornire il dettaglio del fatturato utile per il calcolo delle indennità, migliorando la trasparenza del rapporto e facilitando l'operatività dei consulenti.

    Durata del rapporto Preavviso dovuto dalla casa mandante Preavviso dovuto dall'agente plurimandatario Preavviso dovuto dall'agente monomandatario
    Fino a 3 anni 3 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 4° anno iniziato 4 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 5° anno iniziato 5 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 6° anno iniziato in poi 6 mesi 3 mesi 5 mesi

  • Agenti e Rappresentanti

    Influencer inquadrabile come agente di commercio

    Per la  promozione continuativa dei prodotti di una azienda sulle proprie pagine social   l'attività dell'influencer è  inquadrabile come rapporto di agenzia per cui l'azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali ad Enasarco. 

    E' quanto prevede la sentenza del Tribunale di Roma  2615/24 del 4 marzo, confermando le considerazioni in corso già da tempo  sulla natura dei rapporti tra aziende e le nuove  figure di intermediari che utilizzano gli strumenti digitali per la promozione commerciale. 

     Vediamo di seguito  piu specificamente  dettagli del caso.

    Influencer e testimonial per le vendite online

     Il giudice ha deciso sul ricorso di una società commerciale che   svolge l'attività di vendita online di integratori alimentari prodotti con marchio proprio, pubblicizzati attraverso l'attività di propaganda e informazione svolta da sportivi e da consulenti. 

    A seguito di una ispezione è stata  considerata dimostrata l'esistenza di rapporti contrattuali riconducibili all'art. 1742   con la richiesta di  pagamento dell'importo complessivo di € 70.264,95  per contributi Fondo Previdenza , al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, e per sanzioni a ENASARCO. Il ricorso all'ispettorato interregionale ha confermato quanto accertato in sede ispettiva;

     Nel ricorso la società affermava che i testimonial e gli influencer utilizzati (campioni di body building, allenatori ecc)  non possono essere considerati agenti in in quanto  mancano i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio; infatti il termine  influencer ha cominciato a essere usato per indicare colui che, avendo un ampio seguito di pubblico, con  un grado di conoscenza elevato relativamente ad alcuni prodotti o che comunque li utilizzano abitualmente, tanto che le loro opinioni arrivano ad influenzare quelle degli altri consumatori.

    La società  affermava  nel ricorso che  secondo l'articolo 1742 Cod civ.: "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.";  cio significa che affinché esista un rapporto di agenzia occorre che l'agente assuma l'obbligazione di attivarsi in modo stabile per promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente e che ciò avvenga con riferimento ad definita area geografica .

    Vendita tramite influencer e rapporto di agenzia

    Nella decisione del giudice viene invece confermato  che l'attività degli influencer contrattualizzati, come  accertato dall'Ispettore, è riconducibile alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile (rapporto di agenzia) in quanto  svolgevano una vera e propria attività promozionale di vendita,  con  compenso  determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine 

    Nello specifico viene osservato che :

    •  I'influencer poteva anche  concedere sconti al cliente attraverso il codice sconto   personalizzato, raggiungibile unicamente attraverso le sue pagine social cosi che  per ogni acquisto attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come "direttamente procurato" dall'influencer; 
    •  posto che il raggio di azione della società in questione è unicamente lo spazio virtuale della rete,  il concetto di zona geografica non ha valore ma  la "zona" non deve essere necessariamente geografica, ma può essere rappresentata anche da un determinato segmento di mercato, nel caso dell'influencer la "zona" è determinata dal perimetro entro il quale è inserita la popolazione di fòllowers che acquistano i prodotti della­ mediante il suo codice sconto;
    • risulta irrilevante che l'influencer non sia destinatario di particolari direttive ed istruzioni, o che non possa/ debba instaurare specifiche trattative sui prezzi e sugli sconti, atteso che questo particolare tipo di mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, in quanto l'acquisto si effettua con un click e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte;
    • irrilevante anche  che il contratto prevedesse  che "l 'influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia", in quanto indipendenza ed autonomia sono caratteristiche tipiche anche dell'agente;
    •  la previsione che l'influencer agirà "senza alcun obbligo di attività minima né obbligo di risultati minimi" significa solo che non è tenuto ad attività ulteriori e diverse rispetto a quella di promuovere i prodotti pubblicizzandoli sulle proprie pagine social;
    •  il vincolo di stabilità è sufficientemente provato, non solo dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ma anche dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari; pertanto risultano sussistere nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell'agenzia di cui all'art. 1742 

    Quanto al termine di preavviso previsto (15 giomi) inferiore a quello previsto in materia di agenzia dall'art. 1750 cc, si osserva che la Cassazione ha chiarito che "In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.)" (Cass. sez. 2 sent. n. 4149 del 15/03/2012).

  • Agenti e Rappresentanti

    Ritenuta d’acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 21 marzo 2024 n. 7 con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, in base a quanto disposto dall'articolo 1 commi 89 e 90 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024). 

    A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

    Misura della ritenuta da applicare

    L'aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è del 23% e segue il criterio di cassa (resta infatti invariata la disciplina del calcolo delle ritenute, la cui aliquota si applica, ai sensi dell’articolo 25-bis, primo comma del Dpr 600/1973, nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito).

    Come regola generale, la ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle
    provvigioni.

    In sintesi, la ritenuta si applica:

    • al 50% dell'ammontare delle provvigioni, come regola generale.
    • al 20% dell'ammontare delle provvigioni, nel caso in cui i percipienti dichiarino di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, mediante la presentazione al committente, preponente o mandante, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

    Dichiarazione di applicazione della ritenuta ridotta

    In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, l’articolo 3 del del decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che:

    • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R;
    • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni;
    • se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o
      alla eseguita mediazione.

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024 (entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

    Allegati: