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    Contributi Enasarco 2026 in scadenza il 20 maggio: aliquote, minimi e massimali

    La Fondazione ENASARCO ha  pubblicato i nuovi  importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali validi per il 2026. L'aggiornamento e stato effettuato 

    a seguito della pubblicazione, da parte dell’ISTAT, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all1,4% 

    Si ricorda che la prima  scadenza del versamento dei contributi Enasarco  è prevista per il 20 maggio 2026.

    MA ATTENZIONE  chi utilizza l’addebito automatico bancario deve inviare la  distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza, quindi al massimo domani.

    Vediamo di seguito  gli importi  aggiornati  dei contributi minimi massimali  reddituali  per il 2026, aliquote e scadenze  per 

    •  agenti e rappresentanti e 
    •  ditte preponenti  come  comunicati dalla Fondazione Enasarco

     In allegato il Regolamento in vigore .

    Enasarco: contributi minimi e massimali 2025

    Ecco i nuovi minimi contributivi  e massimali provvigionali:

    • per gli  agenti plurimandatari:

    il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.478;

    il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 515;

    • per gli agenti monomandatari:

    il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.717;

    il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.026.

    Contributi Enasarco: scadenze e pagamento

    Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti :

    • 1° trimestre – 20 Maggio
    • 2° trimestre – 20 Agosto
    • 3° trimestre – 20 Novembre
    • 4° trimestre  – 20 Febbraio dell'anno successivo.

    fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.

    Va sempre   sottolineato  che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.

     Il pagamento può essere effettuato:

    • con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
    • tramite il sistema PagoPA online o presso i soggetti abilitati. 

    Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it

    ENASARCO Le aliquote contributive

    L'aliquota per  gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari  a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.

    Come sempre  una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante,  l’altra metà a carico dell’agente.

    L'aliquota Enasarco  2025 invece per le societa di capitali  8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%,  di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 %  a carico dell'agente/ società .

    In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.

    CONTRIBUZIONE ENASARCO  AGEVOLATA GIOVANI

    Nel  2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale  (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione   per l'ingresso e la permanenza dei  giovani agenti   nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:

    •  agli iscritti  per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia  dopo una interruzione di oltre tre anni, 
    •  che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,

    l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;  le aliquote sono quindi pari a :

    • 11% nel primo anno
    • 9% nel secondo anno  e
    • 7% nel terzo anno di attività 

    Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati. 

    ATTENZIONE:  L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. Per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista.

    In sintesi per i nuovi iscritti entro il 2023:

    Aliquota ordinaria

    Aliquota  ridotta 1° anno  

    Aliquota ridotta 2° anno

    Aliquota ridotta 3° anno

    17%

    11%

    9%

    7%

    Allegati:
  • Agenti e Rappresentanti

    Contratto di agenzia: i limiti alle modifiche unilaterali

    Nel contratto di agenzia il tema delle modifiche unilaterali da parte della mandante rappresenta uno dei profili più delicati per imprese, agenti e consulenti. La possibilità di intervenire su zona, portafoglio clienti, prodotti o provvigioni incide infatti direttamente sull’equilibrio economico del rapporto e sulla stabilità dell’incarico conferito.

    Con l’ordinanza n. 1248 del 20 gennaio 2026  la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si pronuncia  sui limiti delle variazioni unilaterali previste dall’Accordo Economico Collettivo (AEC) Industria del 30 luglio 2014, fornendo chiarimenti di rilievo operativo.

    Il principio generale di riferimento è quello sancito dall’art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere modificato unilateralmente, salvo che ciò sia consentito dalla legge o dal contratto stesso. Nel settore dell’agenzia commerciale, l’AEC disciplina specificamente le variazioni di zona, prodotti e provvigioni, distinguendo tra modifiche di lieve, media e rilevante entità.

    La decisione affronta in particolare  il caso di una società mandante che, in occasione dell’aggiornamento del proprio listino, aveva introdotto nuovi prodotti imponendo all’agente un ampliamento dell’attività promozionale, ritenendo legittima tale scelta in forza dell’art. 2, comma 3, dell’AEC Industria 2014.

    Il caso: ampliamento del listino oggetto del mandato

    La controversia trae origine dal recesso per giusta causa esercitato dalla mandante nei confronti dell’agente, motivato dal rifiuto di quest’ultimo di aderire a una variazione delle condizioni contrattuali comunicata con lettera formale.

    In particolare, la società aveva modificato il listino dei prodotti da promuovere, introducendo nuove categorie merceologiche, con un conseguente aumento dell’attività richiesta all’agente. Secondo la mandante, tale intervento rientrava tra le variazioni consentite dall’art. 2 dell’AEC Industria, che permette modifiche unilaterali di lieve entità incidenti fino al 5% del valore delle provvigioni maturate nell’anno precedente.

    La Corte d’Appello aveva però ritenuto che la modifica non rientrasse nelle previsioni dell'AEC ( il cui testo parla di "riduzioni" )e  costituisse  quindi  una  variazione delle condizioni contrattuali, comportante un aggravio qualitativo e quantitativo della prestazione.

    Di conseguenza, aveva dichiarato illegittimo il recesso per giusta causa e riconosciuto all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela, escludendo invece l’indennità di cessazione del rapporto per difetto dei presupposti previsti dall’art. 1751 c.c.

    La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’AEC dovesse essere interpretato in senso più ampio, consentendo anche modifiche migliorative o comunque non penalizzanti per l’agente, comprese quelle comportanti un incremento dell’attività o delle provvigioni entro il limite del 5%.

    La decisione sul ricorso della società mandante

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando l’impostazione della Corte territoriale.

    Secondo i giudici di legittimità, la disciplina dell’art. 2 dell’AEC Industria 2014 consente variazioni unilaterali solo nei limiti espressamente previsti e in deroga al principio generale dell’art. 1372 c.c. Tali deroghe, proprio perché eccezionali, devono essere interpretate in senso restrittivo.

    La norma collettiva distingue le variazioni di lieve entità – realizzabili con semplice comunicazione scritta e senza preavviso – identificandole nelle riduzioni che incidono fino al 5% del valore delle provvigioni dell’anno precedente. Il riferimento testuale alle “riduzioni” è stato ritenuto decisivo: l’AEC autorizza esclusivamente modifiche unilaterali in diminuzione, non anche variazioni in aumento dell’impegno lavorativo o dell’oggetto dell’incarico. 

    L’introduzione di nuovi prodotti, con conseguente ampliamento dell’attività promozionale, non può quindi essere ricondotta alle variazioni di lieve entità  previste , poiché non si tratta di una riduzione quantitativa dell’incarico, ma di una modifica sostanziale dell’oggetto del contratto.

    La Corte ha inoltre escluso che dall’art. 5 dell’AEC – che impone alla mandante obblighi informativi in caso di lancio di nuovi prodotti o politiche di vendita – possa desumersi una facoltà di modifica unilaterale dell’incarico. L’obbligo di informazione, infatti, non equivale a potere di imporre nuove prestazioni senza il consenso dell’agente.

    È stato respinto anche l’argomento secondo cui sarebbero ammissibili variazioni in aumento entro la soglia del 5%, in analogia con le riduzioni. Tale limite, osserva la Corte, non trova alcun fondamento nel testo dell’accordo collettivo né in quello individuale, e introdurlo equivarrebbe a creare una disciplina non prevista dalle parti sociali.

    In assenza di una specifica previsione che consenta modifiche unilaterali in aumento, trova applicazione la regola generale: la variazione dell’oggetto del contratto di agenzia richiede il consenso di entrambe le parti.

  • Agenti e Rappresentanti

    FIRR Agenti imprese artigiane: accordo di rivalutazione 2026

    E ' stato firmato pochi giorni fa l'accordo   di rivalutazione del FIRR tra le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni datoriali del comparto artigiano, nell’ambito delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) . 

    I firmatari  Fisascat Cisl e Usarci,Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI, con la modifica dell’articolo 10, Capo I, dell’AEC sottoscritto il 10 dicembre 2014 e scaduto nel 2017, hanno previsto l'aggiornamento delle soglie  cui si applicano le aliquote di calcolo dell’Indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, dopo  ben trent'anni dalla prima definizione . 

     Le nuove disposizioni operano dal 1° gennaio 2026.

    Nell'occasione le parti hanno anche sottoscritto l’impegno a proseguire il negoziato di rinnovo dell’AEC del comparto artigiano, scaduto nel 2017, e  formalmente avviato con la richiesta di parte sindacale trasmessa alle associazioni datoriali nel novembre 2025

    Tabella aliquote /scaglioni FIRR e nuovo AEC

    Si ricorda che il Firr fondo indennità risoluzione rapporti  è stato  istituito nel 1938  e viene gestito da Enasarco per  la tutela economia degli  agenti di commercio alla cessazione del rapporto/mandato di agenzia. 

    Con l’intesa le parti hanno condiviso la necessità di adeguare l’accantonamento al mutato contesto economico, garantendo maggiore coerenza con l’andamento del costo della vita e uniformità rispetto a quanto già avvenuto in altri comparti. «L’accordo sulla rivalutazione del Firr rappresenta un primo risultato concreto del negoziato e un segnale importante di responsabilità delle parti..Ora occorre proseguire con determinazione nel rinnovo complessivo dell’Accordo Economico Collettivo" hanno dichiarato congiuntamente le parti Fisascat Cisl e Usarci.

    Ecco la tabella con i nuovi scaglioni

    Tipologia agente Scaglione provvigioni annue Aliquota FIRR
    Monomandatari Fino a 24.000 € 4%
    Monomandatari Da 24.000,01 € a 36.000 € 2%
    Monomandatari Oltre 36.000 € 1%
    Plurimandatari Fino a 12.000 € 4%
    Plurimandatari Da 12.000,01 € a 18.000 € 2%
    Plurimandatari Oltre 18.000 € 1%

  • Agenti e Rappresentanti

    Influencer inquadrabile come agente di commercio

    Per la  promozione continuativa dei prodotti di una azienda sulle proprie pagine social   l'attività dell'influencer è  inquadrabile come rapporto di agenzia per cui l'azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali ad Enasarco. 

    E' quanto prevede la sentenza del Tribunale di Roma  2615/24 del 4 marzo, confermando le considerazioni in corso già da tempo  sulla natura dei rapporti tra aziende e le nuove  figure di intermediari che utilizzano gli strumenti digitali per la promozione commerciale. 

     Vediamo di seguito  piu specificamente  dettagli del caso.

    Influencer e testimonial per le vendite online

     Il giudice ha deciso sul ricorso di una società commerciale che   svolge l'attività di vendita online di integratori alimentari prodotti con marchio proprio, pubblicizzati attraverso l'attività di propaganda e informazione svolta da sportivi e da consulenti. 

    A seguito di una ispezione è stata  considerata dimostrata l'esistenza di rapporti contrattuali riconducibili all'art. 1742   con la richiesta di  pagamento dell'importo complessivo di € 70.264,95  per contributi Fondo Previdenza , al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, e per sanzioni a ENASARCO. Il ricorso all'ispettorato interregionale ha confermato quanto accertato in sede ispettiva;

     Nel ricorso la società affermava che i testimonial e gli influencer utilizzati (campioni di body building, allenatori ecc)  non possono essere considerati agenti in in quanto  mancano i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio; infatti il termine  influencer ha cominciato a essere usato per indicare colui che, avendo un ampio seguito di pubblico, con  un grado di conoscenza elevato relativamente ad alcuni prodotti o che comunque li utilizzano abitualmente, tanto che le loro opinioni arrivano ad influenzare quelle degli altri consumatori.

    La società  affermava  nel ricorso che  secondo l'articolo 1742 Cod civ.: "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.";  cio significa che affinché esista un rapporto di agenzia occorre che l'agente assuma l'obbligazione di attivarsi in modo stabile per promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente e che ciò avvenga con riferimento ad definita area geografica .

    Vendita tramite influencer e rapporto di agenzia

    Nella decisione del giudice viene invece confermato  che l'attività degli influencer contrattualizzati, come  accertato dall'Ispettore, è riconducibile alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile (rapporto di agenzia) in quanto  svolgevano una vera e propria attività promozionale di vendita,  con  compenso  determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine 

    Nello specifico viene osservato che :

    •  I'influencer poteva anche  concedere sconti al cliente attraverso il codice sconto   personalizzato, raggiungibile unicamente attraverso le sue pagine social cosi che  per ogni acquisto attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come "direttamente procurato" dall'influencer; 
    •  posto che il raggio di azione della società in questione è unicamente lo spazio virtuale della rete,  il concetto di zona geografica non ha valore ma  la "zona" non deve essere necessariamente geografica, ma può essere rappresentata anche da un determinato segmento di mercato, nel caso dell'influencer la "zona" è determinata dal perimetro entro il quale è inserita la popolazione di fòllowers che acquistano i prodotti della­ mediante il suo codice sconto;
    • risulta irrilevante che l'influencer non sia destinatario di particolari direttive ed istruzioni, o che non possa/ debba instaurare specifiche trattative sui prezzi e sugli sconti, atteso che questo particolare tipo di mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, in quanto l'acquisto si effettua con un click e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte;
    • irrilevante anche  che il contratto prevedesse  che "l 'influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia", in quanto indipendenza ed autonomia sono caratteristiche tipiche anche dell'agente;
    •  la previsione che l'influencer agirà "senza alcun obbligo di attività minima né obbligo di risultati minimi" significa solo che non è tenuto ad attività ulteriori e diverse rispetto a quella di promuovere i prodotti pubblicizzandoli sulle proprie pagine social;
    •  il vincolo di stabilità è sufficientemente provato, non solo dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ma anche dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari; pertanto risultano sussistere nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell'agenzia di cui all'art. 1742 

    Quanto al termine di preavviso previsto (15 giomi) inferiore a quello previsto in materia di agenzia dall'art. 1750 cc, si osserva che la Cassazione ha chiarito che "In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.)" (Cass. sez. 2 sent. n. 4149 del 15/03/2012).

  • Agenti e Rappresentanti

    Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta

    Entro il 16 aprile 2024 comunicazione ritenuta ridotta su provvigioni degli assicuratori.

    Con Circolare n. 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024.

    A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti effettuati da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.
    In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, si ricorda che la normativa vigente prevede che:

    • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R e che
    • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione relative alla ritenuta ridotta devono pervenire entro il 16 aprile 2024 (quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

    Ritenuta d’acconto agenti e mediatori di assicurazione: regole applicative ADE

    L’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di bilancio 2024, ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

    Nel dettaglio,  il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli 

    • «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»
    • e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di
      assicurazione in regime di reciproca esclusiva».

    Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.

    Attenzione al fatto che la modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile 2024.

    In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.

    Per effetto dell’introduzione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni in questione, dunque, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

    Allegati:
  • Agenti e Rappresentanti

    Ritenuta d’acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 21 marzo 2024 n. 7 con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, in base a quanto disposto dall'articolo 1 commi 89 e 90 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024). 

    A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

    Misura della ritenuta da applicare

    L'aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è del 23% e segue il criterio di cassa (resta infatti invariata la disciplina del calcolo delle ritenute, la cui aliquota si applica, ai sensi dell’articolo 25-bis, primo comma del Dpr 600/1973, nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito).

    Come regola generale, la ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle
    provvigioni.

    In sintesi, la ritenuta si applica:

    • al 50% dell'ammontare delle provvigioni, come regola generale.
    • al 20% dell'ammontare delle provvigioni, nel caso in cui i percipienti dichiarino di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, mediante la presentazione al committente, preponente o mandante, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

    Dichiarazione di applicazione della ritenuta ridotta

    In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, l’articolo 3 del del decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che:

    • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R;
    • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni;
    • se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o
      alla eseguita mediazione.

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024 (entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

    Allegati: