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FIRR Agenti imprese artigiane: accordo di rivalutazione 2026
E ' stato firmato pochi giorni fa l'accordo di rivalutazione del FIRR tra le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni datoriali del comparto artigiano, nell’ambito delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) .
I firmatari Fisascat Cisl e Usarci,Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI, con la modifica dell’articolo 10, Capo I, dell’AEC sottoscritto il 10 dicembre 2014 e scaduto nel 2017, hanno previsto l'aggiornamento delle soglie cui si applicano le aliquote di calcolo dell’Indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, dopo ben trent'anni dalla prima definizione .
Le nuove disposizioni operano dal 1° gennaio 2026.
Nell'occasione le parti hanno anche sottoscritto l’impegno a proseguire il negoziato di rinnovo dell’AEC del comparto artigiano, scaduto nel 2017, e formalmente avviato con la richiesta di parte sindacale trasmessa alle associazioni datoriali nel novembre 2025
Tabella aliquote /scaglioni FIRR e nuovo AEC
Si ricorda che il Firr fondo indennità risoluzione rapporti è stato istituito nel 1938 e viene gestito da Enasarco per la tutela economia degli agenti di commercio alla cessazione del rapporto/mandato di agenzia.
Con l’intesa le parti hanno condiviso la necessità di adeguare l’accantonamento al mutato contesto economico, garantendo maggiore coerenza con l’andamento del costo della vita e uniformità rispetto a quanto già avvenuto in altri comparti. «L’accordo sulla rivalutazione del Firr rappresenta un primo risultato concreto del negoziato e un segnale importante di responsabilità delle parti..Ora occorre proseguire con determinazione nel rinnovo complessivo dell’Accordo Economico Collettivo" hanno dichiarato congiuntamente le parti Fisascat Cisl e Usarci.
Ecco la tabella con i nuovi scaglioni
Tipologia agente Scaglione provvigioni annue Aliquota FIRR Monomandatari Fino a 24.000 € 4% Monomandatari Da 24.000,01 € a 36.000 € 2% Monomandatari Oltre 36.000 € 1% Plurimandatari Fino a 12.000 € 4% Plurimandatari Da 12.000,01 € a 18.000 € 2% Plurimandatari Oltre 18.000 € 1% -
Contributi Enasarco 2026: aliquote, minimi e massimali
La Fondazione ENASARCO ha pubblicato i nuovi importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali validi per il 2026. L'aggiornamento e stato effettuato
a seguito della pubblicazione, da parte dell’ISTAT, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all1,4%
Si ricorda che la prima scadenza del versamento dei contributi Enasarco è prevista per il 20 maggio 2026.
MA ATTENZIONE chi utilizza l’addebito automatico bancario deve inviare la distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza, quindi al massimo domani.
Vediamo di seguito gli importi aggiornati dei contributi minimi massimali reddituali per il 2026, aliquote e scadenze per
- agenti e rappresentanti e
- ditte preponenti come comunicati dalla Fondazione Enasarco
In allegato il Regolamento in vigore .
Enasarco: contributi minimi e massimali 2025
Ecco i nuovi minimi contributivi e massimali provvigionali:
- per gli agenti plurimandatari:
il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.478;
il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 515;
- per gli agenti monomandatari:
il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.717;
il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.026.
Contributi Enasarco: scadenze e pagamento
Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti :
- 1° trimestre – 20 Maggio
- 2° trimestre – 20 Agosto
- 3° trimestre – 20 Novembre
- 4° trimestre – 20 Febbraio dell'anno successivo.
fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.
Va sempre sottolineato che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.
Il pagamento può essere effettuato:
- con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
- tramite il sistema PagoPA online o presso i soggetti abilitati.
Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it
ENASARCO Le aliquote contributive
L'aliquota per gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.
Come sempre una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante, l’altra metà a carico dell’agente.
L'aliquota Enasarco 2025 invece per le societa di capitali 8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%, di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 % a carico dell'agente/ società .
In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.
CONTRIBUZIONE ENASARCO AGEVOLATA GIOVANI
Nel 2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione per l'ingresso e la permanenza dei giovani agenti nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:
- agli iscritti per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia dopo una interruzione di oltre tre anni,
- che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,
l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno; le aliquote sono quindi pari a :
- 11% nel primo anno
- 9% nel secondo anno e
- 7% nel terzo anno di attività
Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati.
ATTENZIONE: L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. Per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista.
In sintesi per i nuovi iscritti entro il 2023:
Allegati:Aliquota ordinaria
Aliquota ridotta 1° anno
Aliquota ridotta 2° anno
Aliquota ridotta 3° anno
17%
11%
9%
7%
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Enasarco valuta l’uscita da ADEPP
La Fondazione Enasarco, ente che gestisce la previdenza complementare degli agenti e rappresentanti di commercio, ha avviato il percorso formale per valutare la possibile uscita dall’Adepp, l’associazione che riunisce le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
La presidente Patrizia De Luise ha dichiarato al Sole 24Ore che la riflessione è maturata nel tempo e risale addirittura a un momento precedente la sua elezione (avvenuta a giugno 2025) e che il CDA intende ora avviare fase operativa .
Secondo la presidente, è in gioco soprattutto la tutela degli iscritti che resta l’obiettivo prioritario dell’ente. In quest’ottica, l’adesione ad Adepp era stata inizialmente motivata dall’esigenza di partecipare a un contesto di confronto e di decisioni condivise tra le Casse private ma attualmente Enasarco ritiene che le modalità di gestione dell’associazione non rispondano alle aspettative e ricorda di aver segnalato in più occasioni agli organi competenti le criticità
Alla luce di tali criticità, il Consiglio di amministrazione ha quindi deciso di avviare una valutazione strutturata sull’opportunità di proseguire il rapporto associativo.
Le criticita nel rapporto con Adepp
La Fondazione evidenzia, in particolare, una carenza di dialogo e di confronto, ritenendo venute meno le condizioni che avevano giustificato l’ingresso in Adepp nel 2013.
Un clima di insoddisfazione che, secondo quanto evidenzia l'articolo del Sole del 3 febbraio 2026 non riguarderebbe esclusivamente Enasarco. Infatti nel 2025 l’Enpapi, ente previdenziale degli infermieri, ha infatti deliberato l’uscita dall’Adepp, dal 1° gennaio 2026 e all’assemblea Adepp di fine gennaio non hanno partecipato, oltre a Enasarco, neppure la Cassa dei ragionieri, l’Enpacl e la Cassa geometri.
Sul tema il presidente di Adepp, Alberto Oliveti, che guida la Cassa dei Medici EMPAM e che è stato recentemente rieletto per il decimo anno alla presidenza ADEPP ha dichiarato solamente di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali e di poter solo commentare evidenziando che l’adesione di ciascun ente all’associazione resta libera e volontaria.
L’attuale gestione Enasarco
La riflessione avviata da Enasarco si colloca in una fase di particolare solidità dell’ente. Come evidenziato nel comunicato ufficiale di fine 2025, attualmente la Fondazione dispone di un patrimonio complessivo di circa 10 miliardi di euro e ha chiuso l’esercizio con un risultato economico positivo pari a 467 milioni di euro.
L' equilibrio finanziario è certificato anche dal bilancio tecnico attuariale, che attesta la sostenibilità del sistema per almeno i prossimi trent’anni senza necessità di interventi strutturali correttivi.
Il comunicato sembra sottolineare un cambio di rotta rispetto alla realta degli anni precedenti dove qualche difficolta era giunta all'attenzione del Sottosegretario al Lavoro Durigon nel 2024
Nella conferena di chiusura il 4 dicembre 2025 la presidente De luise ha presentato un ente in salute e solido che guarda all’innovazione e alle nuove generazioni. Erano intervenuti il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ha definito l’attenzione riservata al mondo degli agenti e dei consulenti finanziari un segnale politico importante, l’Onorevole Paolo Barelli e il Senatore Maurizio Gasparri.Durante l’Assemblea si è parlato a più riprese di “budget sociale” e di una Fondazione Enasarco sempre più consapevole e partecipativa. Il triennio 2026-2028 sarà quindi incentrato su una presenza costante nella vita quotidiana degli iscritti e delle aziende in tema di welfare, digitalizzazione e formazione professionale.
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Enasarco domande per contributo asili nido e bonus scolastico 2025
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 gli iscritti in attività possono richiedere due prestazioni presenti nel Welfare 2025 della Fondazione Enasarco:
- Contributo asili nido
- Bonus scolastico
Entrambe le domande devono essere inoltrate esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco entro il 31 dicembre 2025 fino a esaurimento dei fondi.
Bonus asilo nido Enasarco 2025: requisiti , importo, domanda
È una prestazione integrativa che la Fondazione eroga per supportare le famiglie, con un budget di 750 mila euro.
A chi spetta
Alle famiglie di agenti con figli fino a 3 anni di età che abbiano frequentato, nel periodo 1/9/2024– 31/7/2025, le scuole dell’infanzia pubbliche o private (parificate o legalmente riconosciute).
Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.
Requisiti
Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:
- essere agenti in attività, con almeno un mandato di agenzia attivo;
- avere un’anzianità contributiva (contributi obbligatori e non inferiori al minimale), al 31/12/2024, di almeno 1 anno nel biennio 2023-2024.
Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 40.000 euro saranno evase prioritariamente.
Le domande con reddito superiore a 40.000 euro, o senza indicazione del reddito in caso di avanzo del budget stanziato per questa prestazione – saranno esaminate dal 45° giorno successivo alla scadenza di presentazione della domanda.
Il contributo è pari all 30% della spesa sostenuta, fino a 1.700 euro.
Domanda
È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco allegando la seguente documentazione:
- copia del giustificativo della spesa sostenuta, intestata al richiedente, su carta intestata della struttura che ha erogato il servizio;
- (facoltativo): modello ISEE valido al momento di presentazione della domanda.
Scadenza
Le domande devono essere presentate dall’1/9/2025 al 31/12/2025
Bonus scolastico Enasarco 2025 requisiti e importi
È una prestazione che la Fondazione eroga agli iscritti con figli che frequentino scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università, per l’anno di frequenza 2025/2026 con un budget di 2,5 milioni di euro.
A chi spetta
Agli iscritti con figli che frequentano scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università. I figli devono essere fiscalmente a carico (al 50% o al 100%) degli iscritti.
Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.
Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:
- essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
- avere un’anzianità contributiva (contributi obbligatori e non inferiori al minimale), al 31/12/2024, di almeno 1 anno nel biennio 2023-2024.
- Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2024, attestante un valore non superiore a 50.000 euro, saranno evase prioritariamente.
Le domande con reddito superiore a 50.000 euro, o senza indicazione del reddito – in caso di avanzo del budget saranno esaminate dal 45° giorno successivo alla scadenza di presentazione della domanda.
L'importo del contributo arriva a un massimo di 800 euro per nucleo familiare così determinato:
- 400 euro per un solo figlio iscritto e frequentante;
- 600 euro complessivi per due figli iscritti e frequentanti;
- 800 euro complessivi per tre o più figli iscritti e frequentanti.
Domanda
È possibile inviare la richiesta – unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo – esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco allegando la seguente documentazione:
- autocertificazione, con la copia del documento di identità valido, che attesti: l’iscrizione e la classe o l’anno di frequenza dello studente, il tipo di corso, l’istituto scolastico/università, la sussistenza a carico dell’iscritto;
- copia del modello Unico PF2024 (per i redditi percepiti nel 2023) e attestazione di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. Se non sono stati percepiti redditi nel 2023 o se non c’è obbligo di presentare la dichiarazione, deve essere inviata un’autocertificazione completa di documento di identità valido che attesti l’assenza di redditi percepiti nel 2023 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; in quest’ultimo caso, nella stessa autocertificazione devono essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nel 2023.
N.B.: Per le autocertificazioni, gli iscritti devono utilizzare l’apposito modello generato dall’area riservata inEnasarco.
Le domande devono essere presentate dall’1/9/2025 al 31/12/2025.
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Enasarco: crisi gestionale sotto la lente del Governo
In una audizione parlamentare presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon lo scorso 13 novembre 2024 ha affrontato questioni relative alla governance di ENASARCO,(oltre che di ENPAPI) evidenziando le recenti problematiche gestionali e le azioni intraprese dal Ministero del Lavoro.
La crisi gestionale di ENASARCO, descritta nell’audizione del sottosegretario Durigon, ha diverse implicazioni dirette per i lavoratori iscritti, ben 210mila tra agenti e rappresentanti di commercio, con effetti significativi sia dal punto di vista previdenziale che operativo.
Ricordiamo che ENASARCO è una fondazione che gestisce il fondo pensione obbligatorio di secondo pilastro per agenti e rappresentanti di commercio con un patrimonio di oltre 9 miliardi di euro. Essendo un organismo di diritto pubblico, è sottoposto a controllo del Ministero del Lavoro e della Covip, specialmente sugli investimenti finanziari.
Da segnalare che irregolarità erano emerse anche nelle elezioni precedenti del CdA (2020-2024), con contestazioni sulle modalità di gestione del mandato dell’Assemblea dei Delegati, che evidenziano una persistenza di conflitti interni che potrebbero generare sfiducia negli iscritti e rischio di contenziosi legali con spreco di risorse finanziarie ed energie organizzative.
Problematiche di Governance Enasarco 2024
Le principali questioni trattate in audizione dal sottosegretario riguardano:
- la revoca del Presidente Alfonsino Mei
- la durata del Mandato del CdA e dell’Assemblea dei Delegati:
- la proroga delle Elezioni
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha deliberato la revoca dell’incarico al Presidente con effetto immediato, motivando la decisione su presunte problematiche gestionali. Tuttavia, il Ministero ha rilevato che lo statuto dell’Ente non prevede espressamente la revoca del Presidente da parte del CdA.
Contestualmente infatti Collegio Sindacale ha invitato l’Ente al rispetto delle norme statutarie, evidenziando possibili irregolarità procedurali. In parallelo, il Presidente Mei ha avviato un giudizio per contestare la legittimità della revoca.
A seguito di una pronuncia del Tribunale Civile di Roma nel 2022, il mandato del CdA è stato considerato decorrente dal gennaio 2022. Tuttavia, il Ministero ha respinto la richiesta di prolungare anche il mandato dell’Assemblea dei Delegati per allinearlo a quello del CdA, sostenendo l’assenza di basi normative per tale proroga.
Infine la Fondazione aveva programmato le elezioni per novembre 2025, ma il Ministero ha richiesto un anticipo delle stesse per garantire il rispetto dei termini statutari, evitando contenziosi e comportamenti dilatori che potrebbero portare a un deterioramento dell’immagine di ENASARCO e richieste di intervento statale.
Nel testo dell'audizione si legge che non si escludono " ulteriori iniziative che la stessa Direzione generale del ministero “vorrà assumere nei confronti delle lamentate irregolarità compiute dall’una o dall’altra parte, laddove accertate”.
Infatti in caso di incapacità prolungata di gestire l’Ente, da parte degli organi deputati, potrebbe essere necessario un commissariamento, con una temporanea sospensione dell’autonomia gestionale.
Enasarco: le raccomandazioni del Governo
Il sottosegretario ha ricordato che il Ministero, nell’esercizio della funzione di vigilanza, ha:
- Richiamato l’attenzione sull’importanza di rispettare la normativa vigente e lo statuto dell’Ente.
- Diffidato il CdA dal convocare riunioni straordinarie al di fuori delle modalità statutarie.
- Sollecitato l’Ente a garantire procedure elettorali trasparenti e conformi a tutela degli iscritti e della gestione patrimoniale.
Durigon ha sottolineato l’importanza di tutelare la solidità degli enti previdenziali e la trasparenza nella loro gestione, a garanzia degli iscritti. Il Ministero continuerà a monitorare attentamente le situazioni critiche, intervenendo quando necessario per prevenire instabilità.
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Ritenuta Agenti e Mediatori: entro il 16.04 comunicazione ritenuta ridotta
Entro il 16 aprile 2024 comunicazione ritenuta ridotta su provvigioni degli assicuratori.
Con Circolare n. 7/2024 le Entrate dettano le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2024.
A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti effettuati da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.
In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, si ricorda che la normativa vigente prevede che:- la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R e che
- se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate
In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione relative alla ritenuta ridotta devono pervenire entro il 16 aprile 2024 (quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).
Ritenuta d’acconto agenti e mediatori di assicurazione: regole applicative ADE
L’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di bilancio 2024, ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.
Nel dettaglio, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli
- «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva»,
- e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di
assicurazione in regime di reciproca esclusiva».
Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.
Attenzione al fatto che la modifica normativa introdotta dal comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024 si applica, ai sensi del successivo comma 90, a partire dal 1° aprile 2024.
In linea di principio, pertanto, rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024, a prescindere dal momento della loro maturazione.
Per effetto dell’introduzione dell’obbligo di ritenuta sulle provvigioni in questione, dunque, nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.
Allegati: -
Ritenuta d’acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 21 marzo 2024 n. 7 con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, in base a quanto disposto dall'articolo 1 commi 89 e 90 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024).
A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.
Misura della ritenuta da applicare
L'aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è del 23% e segue il criterio di cassa (resta infatti invariata la disciplina del calcolo delle ritenute, la cui aliquota si applica, ai sensi dell’articolo 25-bis, primo comma del Dpr 600/1973, nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito).
Come regola generale, la ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle
provvigioni.In sintesi, la ritenuta si applica:
- al 50% dell'ammontare delle provvigioni, come regola generale.
- al 20% dell'ammontare delle provvigioni, nel caso in cui i percipienti dichiarino di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, mediante la presentazione al committente, preponente o mandante, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Dichiarazione di applicazione della ritenuta ridotta
In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, l’articolo 3 del del decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che:
- la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R;
- se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni;
- se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o
alla eseguita mediazione.
In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024 (entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).
Allegati: