• Agevolazioni Covid-19

    Bonus 200-150 euro pensionati: revisione delle sedi territoriali

    Con il messaggio interno 1462 del 19 aprile INPS  da le indicazioni per l'intervento delle sedi Inps  per i casi di mancata erogazione dei  bonus da 200 e 150 euro dei Decreti Aiuti nn. 50 e 144 2022 destinati ai pensionati. Erano interessati  i titolari di assegni con decorrenza entro il 1 ottobre 2022.

     Viene specificata in particolare la  nuova procedura prevista per le sedi territoriali  nei casi in cui l'indennità una tantum  non sia stata erogata automaticamente con la procedura centralizzata,  per superamento dei limiti reddituale oppure per mancanza di informazioni  negli archivi centrali .

    Si ricorda che  ai fini del rispetto dei  limiti reddituale fissato, pari a 35mila euro  per l'indennità da 200 euro e 20mila euro per i successivi 150 del decreto Aiuti bis   sono stati considerati

    • redditi da Certificazioni Uniche 2022 (periodo d'imposta 2021) emesse dall'Inps; 
    • redditi da flussi UniEmens;
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata; 
    • redditi inseriti manualmente.

    Vengono considerati   tutti i redditi  imponibili Irpef  o ad  imposte sostitutive (ad es. "cedolare secca") mentre non si calcolano i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni/indennità degli invalidi civili, pensione non riversibile ai sordi e relativa indennità, pensione non riversibile ai ciechi e relativa indennità, trattamenti di famiglia, eccetera) ,  reddito della casa di abitazione e arretrati soggetti a tassazione separata

    I pagamenti  eventualmente dovuti saranno effettuati separatamente dalla prestazione pensionistica o assistenziale 

    Il messaggio annuncia infine che  è in corso di implementazione anche una applicazione per l'inserimento della  rinuncia ai bonus  da parte del cittadino; da sottolineare che puo essere  inserita anche nel caso in cui i benefici siano già stati erogati.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti covid e conferimento d’impresa individuale in società: istruzioni

    Entro il 31 gennaio è necessario presentare l'Autodichiarazione aiuti Covid. Le Entrate, per supportore i contribuenti, hanno aggiornato ulteriormente la sezione FAQ preposta a chiarire i dubbi di compilazione.

    Si ricorda che il termine del 31.01 è stato disposto con il Provvedimento n 439400  del 29 novembre 2022 con il quale appunto le Entrate hanno prorogato la scadenza di invio della autodichiarazione prevista per il 30 novembre al 31 gennaio 2023.

    Venendo al quesito, vengono forniti dettagli sul caso di un soggetto obbligato alla presentazione dell’autodichiarazione che ha effettuato un conferimento d’azienda dell’impresa individuale in una società e domanda istruzioni per la compilazione del quadro A sezione II con riferimento agli altri aiuti.

    In particoalare, l'imprenditore individuale, dopo aver fruito di aiuti COVID da “regime ombrello”, conferisce la propria azienda nella società X. 

    Con riferimento ai predetti aiuti, egli domanda, se l’autodichiarazione deve essere presentata dalla società X (conferitaria) per conto dell’ex imprenditore individuale (conferente) oppure direttamente da quest’ultimo.

    Le Entrate sinteticamente, replicano che in caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale non si verifica estinzione del dante causa (conferente) in quanto anche dopo il conferimento la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere” e, pertanto, non è richiesto che l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente.

    Il conferente persona fisica, quindi, provvederà a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto).

    Leggi anche l'Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023 per gli altri chiarimenti sull'autodichiarazione aiuti covid.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti di stato: compilazione di “altri aiuti”

    L'agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato le FAQ relative alla autodichiarazione Aiuti di Stato.

    In particolare risultano 4 aggiornamenti alla data del 4 gennaio, tra questi si evidenzia un chiarimento relativo a "altri aiuti del quadro A".

    In particolare, un contribuente che ha fruito:

    • di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF), 
    • e di altri aiuti COVID non da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF 

    come deve compilare  l’autodichiarazione?

    Le Entrate sinteticamente hanno chiarito che nel caso descritto occorre procedere come segue:

    • compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
    • non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
    • compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
    • non compilare la sezione II del quadro A.

    Ricordiamo che per tutti gli altri chiarimenti messi a disposizione dalle Entrate è possibile consultare la sezione specifica del sito ADE, CLICCANDO QUI

    Per approfondimenti sulle FAQ leggi anche inoltre: Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus psicologico 2022: come si spende?

    Con Messaggio INPS n 4446 del 9 dicembre vengono rese note le graduatorie per il bonus psicologico 2022.

    In particolare, facendo seguito al messaggio n. 3820 del 21 ottobre 2022 si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’erogazione del contributo di cui all’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ossia il Bonus Psicologo 2022, sono state elaborate le graduatorie regionali previste dall’articolo 5, comma 8, del decreto interministeriale 31 maggio 2022.

    I beneficiari del bonus psicologico:

    • accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
    • potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo assegnato e il codice univoco.

    Come già indicato nel citato messaggio n. 3820/2022, dalla data di pubblicazione del presente messaggio decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia.

    In allegato al messaggio è stata diffusa una guida per beneficiari e professionisti, vediamo come si spende il bonus.

    Bonus psicologico 2022: come si "spende" col codice univoco

    Il servizio internet Contributo sessioni di psicoterapia, permette ai cittadini beneficiari del bonus psicologico di monitorare l’utilizzo dell’importo associato al «codice univoco» assegnato.

    Il codice univoco viene assegnato e comunicato a ciascun beneficiario al fine della fruizione della sedute di psicoterapia presso gli studi dei professionisti aderenti all’iniziativa.

    Il codice univoco ha una durata di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ed ha associato un valore economico che dipende dal valore ISEE del nucleo a cui appartiene il beneficiario, può essere pari a: 

    • 600 euro per valori ISEE <=15.000 euro; 
    • 400 euro per valori ISEE >15.000 e <=25.000 euro; 
    • 200 euro per valori ISEE >25.000 e <=50.000 euro.

    Il beneficiario comunica il codice in suo possesso al professionista in fase di richiesta o di prenotazione di una o più sedute.

    Il professionista inserisce tale codice associato al beneficiario nel momento in cui prenota la seduta nel servizio online

    Il costo massimo rimborsabile della singola seduta è di 50 euro. 

    Per un riepilogo delle regole del bonus psicologico leggi anche: Bonus psicologico 2022: 180 giorni di tempo dal 9.12 per usarlo.

    Per i dettagli per l'accesso al servizio da parte dei professionisti leggi la guida INPS, scarica qui

  • Agevolazioni Covid-19

    Crediti energia e gas imprese: spettano al conduttore di immobili per utenze non intestate

    Con Circolare n. 36 del 29 novembre le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sui crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)).

    Il documento di 34 pagine, dopo una parte specifica, riguardante:

    1. crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022
    2. crediti d'imposta relativi al quarto trimestre 2022
    3. calcolo semplificato relativo ai crediti di imposta riconosciuti in favore delle imprese non energivore e di quelle non gasivore
    4. comunicazione relativa ai crediti di imposta maturati nell'esercizio 2022

    propone una serie di quesiti dei contribuenti con relative risposte delle Entrate.

    Di seguito, se ne evidenziano due relativi a:

    • spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile,
    • applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche SSD.

    Non titolari delle utenze energia e gas: spettanza dei crediti di imposta

    In merito al primo punto è stato chiarito che, in caso di locazione di un immobile, l’impresa conduttrice può beneficiare del credito d’imposta, ancorché non sia titolare delle utenze ma ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico.

    La spettanza del credito deve essere comprovata mediante la seguente documentazione:

    • fatture d’acquisto (intestate al locatore)
    • fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore
    • contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile,

    nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

    SSD e spettanza dei crediti di imposta energia e gas imprese

    Sul secondo punto, relativo alle società sportiva dilettantistica SSD, si domandava se una SSD, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro, che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore”, possa beneficiare dei crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte. 

    Le Entrate sottolineano che, come chiarito nel paragrafo 1, in relazione ai destinatari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si precisa che con la norma istitutiva delle agevolazioni di cui trattasi, tramite l’utilizzo del termine “imprese”, il legislatore ha incluso nell’ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni normativamente previste. Sono, quindi, ammesse all’agevolazione, tra l’altro, tutte le imprese commerciali. 

    Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse, che induce a qualificarle come imprese commerciali 29, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente svolta. 

    Allegati:
  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione Aiuti Covid: istruzioni di Assonime per la scadenza del 30.11

    Il 30 novembre scade il termine per la presentazione della Dichiarazione degli aiuti di stato covid.

    Assonime, associazione delle società italiane per azioni, ha pubblicato la Circolare n 28 del 25 novembre con chiarimenti sull'adempimento che ha creato non pochi problemi ai contribuenti.

    Vediamo una panoramica del suo contenuto dall'indice:

    • Introduzione p. 4 1.
    • Inquadramento dell’autodichiarazione nell’ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato Covid 19 p. 6 2.
    • Le misure di aiuto del “regime ombrello” p. 9 2.1
    • La decisione della Commissione europea di approvazione del  “regime ombrello” p.13 3. 
    • Autodichiarazione p.15 3.1
    • Dati necessari per il Registro nazionale degli aiuti di Stato p.16 4. 
    • Soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione p.16 5. 
    • Modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione p.18 6. 
    • Contenuto dell’autodichiarazione p.19 6.1 
    • Autodichiarazione per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 p.25 6.2
    • Autodichiarazione per aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 p.26 6.3 
    • Rispetto dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 p.29 6.4
    • Data di concessione della misura di aiuto p.33 6.5 
    • Modalità di restituzione degli importi eccedenti i massimali p.34 6.6 
    • Alcuni chiarimenti contenuti nelle FAQ dell’Agenzia delle entrate p.37 6.7 (In proposito ti consigliamo Autodichiarazione aiuti di stato: nuovi chiarimenti e istruzioni delle Entrate del 22.11)
    • Interessi da recupero p.42 7. 
    • “Impresa unica” (quadro B) p.44 8. Quadro C dell’autodichiarazione p.49

    La Circolare analizza l’autodichiarazione che deve essere presentata dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Quadro  temporaneo adottato dalla Commissione europea nell’emergenza Covid-19.

    Dopo aver inquadrato l’adempimento nell’ambito delle regole europee sul controllo degli aiuti di  Stato, il documento Assonime illustra in particolare le modalità con cui le imprese devono attestare  il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti per l’accesso agli aiuti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro.

    Assonime si sofferma su alcuni punti potenzialmente critici, come ad esempio il criterio per individuare l’aiuto da restituire oppure la nozione di «impresa unica» e le implicazioni del concetto europeo di entità economica, che impatta sull’autodichiarazione. 

    Infine, il documento si sofferma sugli adempimenti delle singole imprese che si trovano in una posizione di controllo con altre imprese e i casi in cui il perimetro dell’impresa unica subisca dei cambiamenti.

    Si rimanda alla consultazione del documento Assonime per tutti i dettagli.

    Infine ti consigliamo l'approfondimento intitolato: Autodichiarazione Aiuti Covid al rush finale: la scadenza il 30 novembre per un quadro di dettaglio dell'adempimento in scadenza.

  • Agevolazioni Covid-19

    Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti

    È online dal 27 aprile 2022 il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate

    SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI

    ATTENZIONE: Con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione. SCARICA QUI LA NUOVA VERSIONE

    Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

    In particolare l'agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 143438 del 27.04.2022 per:

    • la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021,
    • la definizione delle modalità di restituzione in caso di superamento dei massimali 
    • e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

    Autodichiarazione aiuti di stato: presentazione dal 28 aprile al 30 giugno 2022

    ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 n. 233822, ha prorogato la scadenza al 30 novembre 2022. 

    La dichiarazione va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022 (in luogo del 30 giugno) esclusivamente con modalità telematiche:

    • direttamente dal contribuente
    • oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni,

    mediante: 

    a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; 

    b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. 

    SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI

    A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta:

    • la presa in carico, 
    • ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, devono inviare la dichiarazione rispettando un calendario specifico le seguenti date:

    • entro il 30 giugno oppure, se successivo,
    • entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. 

    Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

    Si considerano tempestive le Dichiarazioni trasmesse entro i termini suddetti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto. 

    Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate 

    Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati.

    L'agenzia precisa che la Dichiarazione va comunque presentata quando: 

    • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; 
    • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; 
    • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

    Autodichiarazione aiuti di stato: chi deve presentarla

    La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di cui si tratta deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). 

    In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.

    In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

    Allegati: