• Agevolazioni Covid-19

    Bonus 200 euro autonomi senza partita IVA: requisiti

    Il bonus da 200 o 350 euro  previsto dai decreti Aiuti del Governo Draghi  ampliato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 può essere richiesto da professionisti e autonomi senza partita IVA iscritti all'INPS  entro il 30 aprile 2023 .

    Lo ha comunicato INPS con la circolare di istruzioni n. 30 del 16 marzo 2023.

    L’estensione oggetto della circolare 30/2023 riguarda in particolare  iscritti alle gestioni Inps dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (e relativi coadiuvanti e coadiutori), nonché i pescatori autonomi e i liberi professionisti. Sono a disposizione 28 milioni di  euro che costituiscono il limite finanziario per l'accettazione delle domande.

    Bonus 200 euro i requisiti

    Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto ad autocertificare i seguenti requisiti:

    • a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
    • b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
    • c)  di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
    • d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro; 
    • e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
    • f)  di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
    • g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

    Presentazione della domanda del bonus 200 euro autonomi

    La domanda all’INPS  va presentata esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali:

    1.  sul portale web dell’Istituto  accedendo con SPID, CIE o CNS  alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.
    2.  In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
    3.  attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

     ATTENZIONE :

    •  i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
    • i lavoratori  iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

    La normativa  sul bonus 200 euro

     Il decreto interministeriale Lavoro -Economia  del 7 dicembre era intervenuto  a modificare il decreto attuativo  D.M. 19 agosto 2022 che indicava come  beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA.

    L'ampliamento  dell'accesso al bonus con il nuovo decreto interministeriale  interessa  complessivamente circa 80mila lavoratori , di cui  30mila  autonomi e circa 50mila liberi professionisti , tra i quali in particolare ben  30mila medici specializzandi in medicina e chirurgia e collaboratori iscritti alle casse previdenziali private dei biologi infermieri e veterinari.

    Nel comunicato il ministero ricorda che l'obiettivo dell'indennità  esente IRPEF, prevista dal Governo Draghi e rivolta a oltre 32 milioni di cittadini era il contrasto alle difficoltà economiche dovute all'aumento dei costi dell'energia  e delle materie prime aggravato dalla crisi Ucraina . Ha interessato a partire dal luglio 2022 lavoratori dipendenti, lavoratori  autonomi e professionisti, pensionati , disoccupati, percettori di NASPI e DIS COLL, percettori di RDC  e di indennità COVID.

    Con l'art 22 del DL 115 2022 Aiuti bis  l'indennità una tantum di 200 euro  è stata poi riconosciuta anche:

    1.  ai collaboratori  sportivi che hanno beneficiato delle indennità una tantum previste nel 2020 e 2021 dalla normativa emergenziale COVID
    2. ai quei lavoratori dipendenti che – pur percettori di reddito inferiore ai 35mila euro – nei primi 6 mesi dell'anno non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022, in quanto interessati da eventi (quali maternità o cassa integrazione) coperti solo figurativamente dall'INPS.   Da notare che a questi lavoratori l'indennità sarà riconosciuta in via automatica, previa autodichiarazione, nella retribuzione che sarà erogata nel mese di ottobre.
    3.  dottorandi e  assegnisti di ricerca e 
    4. lavoratori in pensione entro il primo luglio (non più entro il 30  giugno 2022)

    La cassa  Enpam  dei medici aveva però già consentito ai propri iscritti di fare domanda a dicembre  dopo la notizia della firma del decreto.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus 200-150 euro pensionati: revisione delle sedi territoriali

    Con il messaggio interno 1462 del 19 aprile INPS  da le indicazioni per l'intervento delle sedi Inps  per i casi di mancata erogazione dei  bonus da 200 e 150 euro dei Decreti Aiuti nn. 50 e 144 2022 destinati ai pensionati. Erano interessati  i titolari di assegni con decorrenza entro il 1 ottobre 2022.

     Viene specificata in particolare la  nuova procedura prevista per le sedi territoriali  nei casi in cui l'indennità una tantum  non sia stata erogata automaticamente con la procedura centralizzata,  per superamento dei limiti reddituale oppure per mancanza di informazioni  negli archivi centrali .

    Si ricorda che  ai fini del rispetto dei  limiti reddituale fissato, pari a 35mila euro  per l'indennità da 200 euro e 20mila euro per i successivi 150 del decreto Aiuti bis   sono stati considerati

    • redditi da Certificazioni Uniche 2022 (periodo d'imposta 2021) emesse dall'Inps; 
    • redditi da flussi UniEmens;
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata; 
    • redditi inseriti manualmente.

    Vengono considerati   tutti i redditi  imponibili Irpef  o ad  imposte sostitutive (ad es. "cedolare secca") mentre non si calcolano i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni/indennità degli invalidi civili, pensione non riversibile ai sordi e relativa indennità, pensione non riversibile ai ciechi e relativa indennità, trattamenti di famiglia, eccetera) ,  reddito della casa di abitazione e arretrati soggetti a tassazione separata

    I pagamenti  eventualmente dovuti saranno effettuati separatamente dalla prestazione pensionistica o assistenziale 

    Il messaggio annuncia infine che  è in corso di implementazione anche una applicazione per l'inserimento della  rinuncia ai bonus  da parte del cittadino; da sottolineare che puo essere  inserita anche nel caso in cui i benefici siano già stati erogati.

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    Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame

    Con il messaggio  1389 del 14 aprile INPS  da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal  decreto-legge 23 settembre 2022  a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

    • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
    • dottorandi e assegnisti di ricerca;
    • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
    • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

     e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio;  se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)

    Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda

    Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022  erano  state fornite le istruzioni amministrative  sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie

    L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora  che l’esito della domanda e le  motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),

     attraverso il motore di ricerca oppure

     seguendo il percorso Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;  una volta autenticati,  si seleziona la prestazione  e poi la  sezione “Ricevute e provvedimenti”.

    Con  il tasto “Chiedi riesame”,  si puo inviare la richiesta e allegare  attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio 

     Indennità una tantum per beneficiari di  NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti 

    Inps precisa  sulla precedente  circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.

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    Bonus superstiti sanitari con COVID: in scadenza il 4 marzo

    Inail ha pubblicato  con la circolare 1 del 3 gennaio 2023 le procedure e le istruzioni  riguardo lo speciale Bonus destinato ai  familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da Covid-19.

    La speciale elargizione era stata decisa con il  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 271 che ha istituito un fondo di 15milioni di euro a questo scopo. Il decreto attuativo 22.9.2022 è stato pubblicato il 28 dicembre 2022.

    Vediamo in sintesi le indicazioni dell'istituto sui requisiti e le modalità di richiesta.  per la quale si avvicina la scadenza, fissata al prossimo 4 marzo 2023 

    Requisiti beneficiari bonus INAIL 

    Per il diritto al bonus una tantum il familiare  esercente una delle professioni elencate nell'allegato al decreto,  deve essere deceduto 

    •  per aver  contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e 
    • entro il 28 dicembre 2022, con  causa/concausa contagio da COVID-19.

    I familiari aventi diritto sono in particolare:

    1. coniuge o a persona unita civilmente e figli  legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
    2. in mancanza dei superstiti   sopracitati  subentrano i genitori naturali o adottivi.

    Per ottenere la speciale elargizione non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento.

    Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti.

    Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.

    Speciale elargizione INAIL: importo e regime fiscale 

    La speciale elargizione è una prestazione economica una tantum  il cui importo sarà definito con decreto del Capo del Dipartimento della famiglia in rapporto  alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e accolte le istanze;

    La circolare precisa che 

    • può essere sommata ad altre indennità sui i  beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente, anche  erogate dall’Istituto.
    •  non concorre alla formazione del reddito complessivo  e non è soggetta a  tassazione.

    Elargizione superstiti Covid: presentazione e scadenza  domanda

    L’istanza per il riconoscimento della speciale elargizione deve essere presentata all’Inail  – Direzione centrale rapporto assicurativo, entro il 4 marzo  2023 mediante l’apposito servizio online  “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19” disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, accedendo  con

    1. Spid (Sistema pubblico di identità digitale), 
    2. Cie (Carta d’identità  elettronica) o
    3. Cns (Carta nazionale dei servizi), 

    L’istanza può essere presentata :

    • singolarmente da ciascun beneficiario o
    • nel caso di più  familiari della stessa vittima, anche cumulativamente da uno di loro, munito di apposita delega e
    • anche da soggetto diverso dal familiare avente diritto come rappresentante legale/delegato dello stesso, purché venga allegata la  documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dal beneficiario.

    All’istanza devono essere allegati 

    • titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto
    •  contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro  ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale 
    • documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale  sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come  concausa del contagio da COVID-19 

    È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti covid e conferimento d’impresa individuale in società: istruzioni

    Entro il 31 gennaio è necessario presentare l'Autodichiarazione aiuti Covid. Le Entrate, per supportore i contribuenti, hanno aggiornato ulteriormente la sezione FAQ preposta a chiarire i dubbi di compilazione.

    Si ricorda che il termine del 31.01 è stato disposto con il Provvedimento n 439400  del 29 novembre 2022 con il quale appunto le Entrate hanno prorogato la scadenza di invio della autodichiarazione prevista per il 30 novembre al 31 gennaio 2023.

    Venendo al quesito, vengono forniti dettagli sul caso di un soggetto obbligato alla presentazione dell’autodichiarazione che ha effettuato un conferimento d’azienda dell’impresa individuale in una società e domanda istruzioni per la compilazione del quadro A sezione II con riferimento agli altri aiuti.

    In particoalare, l'imprenditore individuale, dopo aver fruito di aiuti COVID da “regime ombrello”, conferisce la propria azienda nella società X. 

    Con riferimento ai predetti aiuti, egli domanda, se l’autodichiarazione deve essere presentata dalla società X (conferitaria) per conto dell’ex imprenditore individuale (conferente) oppure direttamente da quest’ultimo.

    Le Entrate sinteticamente, replicano che in caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale non si verifica estinzione del dante causa (conferente) in quanto anche dopo il conferimento la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere” e, pertanto, non è richiesto che l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente.

    Il conferente persona fisica, quindi, provvederà a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto).

    Leggi anche l'Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023 per gli altri chiarimenti sull'autodichiarazione aiuti covid.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus psicologico 2022: come si spende?

    Con Messaggio INPS n 4446 del 9 dicembre vengono rese note le graduatorie per il bonus psicologico 2022.

    In particolare, facendo seguito al messaggio n. 3820 del 21 ottobre 2022 si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’erogazione del contributo di cui all’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ossia il Bonus Psicologo 2022, sono state elaborate le graduatorie regionali previste dall’articolo 5, comma 8, del decreto interministeriale 31 maggio 2022.

    I beneficiari del bonus psicologico:

    • accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
    • potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo assegnato e il codice univoco.

    Come già indicato nel citato messaggio n. 3820/2022, dalla data di pubblicazione del presente messaggio decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia.

    In allegato al messaggio è stata diffusa una guida per beneficiari e professionisti, vediamo come si spende il bonus.

    Bonus psicologico 2022: come si "spende" col codice univoco

    Il servizio internet Contributo sessioni di psicoterapia, permette ai cittadini beneficiari del bonus psicologico di monitorare l’utilizzo dell’importo associato al «codice univoco» assegnato.

    Il codice univoco viene assegnato e comunicato a ciascun beneficiario al fine della fruizione della sedute di psicoterapia presso gli studi dei professionisti aderenti all’iniziativa.

    Il codice univoco ha una durata di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ed ha associato un valore economico che dipende dal valore ISEE del nucleo a cui appartiene il beneficiario, può essere pari a: 

    • 600 euro per valori ISEE <=15.000 euro; 
    • 400 euro per valori ISEE >15.000 e <=25.000 euro; 
    • 200 euro per valori ISEE >25.000 e <=50.000 euro.

    Il beneficiario comunica il codice in suo possesso al professionista in fase di richiesta o di prenotazione di una o più sedute.

    Il professionista inserisce tale codice associato al beneficiario nel momento in cui prenota la seduta nel servizio online

    Il costo massimo rimborsabile della singola seduta è di 50 euro. 

    Per un riepilogo delle regole del bonus psicologico leggi anche: Bonus psicologico 2022: 180 giorni di tempo dal 9.12 per usarlo.

    Per i dettagli per l'accesso al servizio da parte dei professionisti leggi la guida INPS, scarica qui

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    Crediti energia e gas imprese: spettano al conduttore di immobili per utenze non intestate

    Con Circolare n. 36 del 29 novembre le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sui crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)).

    Il documento di 34 pagine, dopo una parte specifica, riguardante:

    1. crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022
    2. crediti d'imposta relativi al quarto trimestre 2022
    3. calcolo semplificato relativo ai crediti di imposta riconosciuti in favore delle imprese non energivore e di quelle non gasivore
    4. comunicazione relativa ai crediti di imposta maturati nell'esercizio 2022

    propone una serie di quesiti dei contribuenti con relative risposte delle Entrate.

    Di seguito, se ne evidenziano due relativi a:

    • spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile,
    • applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche SSD.

    Non titolari delle utenze energia e gas: spettanza dei crediti di imposta

    In merito al primo punto è stato chiarito che, in caso di locazione di un immobile, l’impresa conduttrice può beneficiare del credito d’imposta, ancorché non sia titolare delle utenze ma ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico.

    La spettanza del credito deve essere comprovata mediante la seguente documentazione:

    • fatture d’acquisto (intestate al locatore)
    • fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore
    • contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile,

    nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

    SSD e spettanza dei crediti di imposta energia e gas imprese

    Sul secondo punto, relativo alle società sportiva dilettantistica SSD, si domandava se una SSD, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro, che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore”, possa beneficiare dei crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte. 

    Le Entrate sottolineano che, come chiarito nel paragrafo 1, in relazione ai destinatari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si precisa che con la norma istitutiva delle agevolazioni di cui trattasi, tramite l’utilizzo del termine “imprese”, il legislatore ha incluso nell’ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni normativamente previste. Sono, quindi, ammesse all’agevolazione, tra l’altro, tutte le imprese commerciali. 

    Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse, che induce a qualificarle come imprese commerciali 29, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente svolta. 

    Allegati: