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Aiuti a giovani imprenditori e professionisti in Nord e Centro Italia
Nel decreto Coesione convertito in legge 95 2024, è prevista una misura di sostegno denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali rivolta ai giovani under 35 in condizioni di svantaggio.
Si tratta di contributi a fondo perduto per un totale di finanziamenti pari a
- 30,5 milioni di euro per l’anno 2024 e
- 274,5 milioni di euro per l’anno 2025.
Vediamo piu in dettaglio di cosa si tratta: i requisiti dei beneficiari, le condizioni e le modalità di attuazione.
Le attività ammesse e i requisiti dei beneficiari
Potranno essere oggetto di contributo le nuove attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali,
- sia in forma individuale mediante apertura di partita IVA
- che in forma collettiva mediante costituzione di società cooperativa, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società a responsabilità limitata o società tra professionisti.
Il decreto specifica che all’avvio di imprese in forma collettiva possono partecipare anche soggetti diversi dai destinatari diretti, purché solo questi ultimi devono esercitare il controllo e l’amministrazione della società.
Destinatari della misura sono giovani di età inferiore ai 35 anni:
- in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione,
- inoccupati, inattivi e disoccupati, o
- beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).
Autoimpiego nel nord-centro Italia: quali contributi?
Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, e il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali.
Sono previsti anche specifici incentivi in regime de minimis, quali: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro).
Per i termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili dovrà essere emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto , quindi teoricamente entro il 6 ottobre 2024.
Aiuti per neo imprenditori e professionisti: condizioni e cumulabilità
La norma prevede che i disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego possano accedere anche alle nuove misure di sostegno solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Occorre cioè rinunciare al pagamento dell'indennità mensile e presentare richiesta di accredito in un'unica soluzione.
Invece c'è la piena compatibilità con le nuove misure di sostegno nel caso in cui il soggetto beneficiario sia contemporaneamente beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023) che prevede una specifica indennità economica, comunque compatibile e cumulabile anche con i nuovi sostegni all'autoimpiego.
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Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame
Con il messaggio 1389 del 14 aprile INPS da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal decreto-legge 23 settembre 2022 a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio; se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)
Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda
Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022 erano state fornite le istruzioni amministrative sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie
L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora che l’esito della domanda e le motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),
attraverso il motore di ricerca oppure
seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, si seleziona la prestazione e poi la sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Con il tasto “Chiedi riesame”, si puo inviare la richiesta e allegare attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio
Indennità una tantum per beneficiari di NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti
Inps precisa sulla precedente circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.
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Bonus superstiti sanitari con COVID: in scadenza il 4 marzo
Inail ha pubblicato con la circolare 1 del 3 gennaio 2023 le procedure e le istruzioni riguardo lo speciale Bonus destinato ai familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da Covid-19.
La speciale elargizione era stata decisa con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 271 che ha istituito un fondo di 15milioni di euro a questo scopo. Il decreto attuativo 22.9.2022 è stato pubblicato il 28 dicembre 2022.
Vediamo in sintesi le indicazioni dell'istituto sui requisiti e le modalità di richiesta. per la quale si avvicina la scadenza, fissata al prossimo 4 marzo 2023
Requisiti beneficiari bonus INAIL
Per il diritto al bonus una tantum il familiare esercente una delle professioni elencate nell'allegato al decreto, deve essere deceduto
- per aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e
- entro il 28 dicembre 2022, con causa/concausa contagio da COVID-19.
I familiari aventi diritto sono in particolare:
- coniuge o a persona unita civilmente e figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
- in mancanza dei superstiti sopracitati subentrano i genitori naturali o adottivi.
Per ottenere la speciale elargizione non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento.
Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti.
Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.
Speciale elargizione INAIL: importo e regime fiscale
La speciale elargizione è una prestazione economica una tantum il cui importo sarà definito con decreto del Capo del Dipartimento della famiglia in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e accolte le istanze;
La circolare precisa che
- può essere sommata ad altre indennità sui i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente, anche erogate dall’Istituto.
- non concorre alla formazione del reddito complessivo e non è soggetta a tassazione.
Elargizione superstiti Covid: presentazione e scadenza domanda
L’istanza per il riconoscimento della speciale elargizione deve essere presentata all’Inail – Direzione centrale rapporto assicurativo, entro il 4 marzo 2023 mediante l’apposito servizio online “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19” disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, accedendo con
- Spid (Sistema pubblico di identità digitale),
- Cie (Carta d’identità elettronica) o
- Cns (Carta nazionale dei servizi),
L’istanza può essere presentata :
- singolarmente da ciascun beneficiario o
- nel caso di più familiari della stessa vittima, anche cumulativamente da uno di loro, munito di apposita delega e
- anche da soggetto diverso dal familiare avente diritto come rappresentante legale/delegato dello stesso, purché venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dal beneficiario.
All’istanza devono essere allegati
- titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto
- contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale
- documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19
È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.
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Bonus psicologico 2022: come si spende?
Con Messaggio INPS n 4446 del 9 dicembre vengono rese note le graduatorie per il bonus psicologico 2022.
In particolare, facendo seguito al messaggio n. 3820 del 21 ottobre 2022 si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’erogazione del contributo di cui all’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ossia il Bonus Psicologo 2022, sono state elaborate le graduatorie regionali previste dall’articolo 5, comma 8, del decreto interministeriale 31 maggio 2022.
I beneficiari del bonus psicologico:
- accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”,
- potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo assegnato e il codice univoco.
Come già indicato nel citato messaggio n. 3820/2022, dalla data di pubblicazione del presente messaggio decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia.
In allegato al messaggio è stata diffusa una guida per beneficiari e professionisti, vediamo come si spende il bonus.
Bonus psicologico 2022: come si "spende" col codice univoco
Il servizio internet Contributo sessioni di psicoterapia, permette ai cittadini beneficiari del bonus psicologico di monitorare l’utilizzo dell’importo associato al «codice univoco» assegnato.
Il codice univoco viene assegnato e comunicato a ciascun beneficiario al fine della fruizione della sedute di psicoterapia presso gli studi dei professionisti aderenti all’iniziativa.
Il codice univoco ha una durata di 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ed ha associato un valore economico che dipende dal valore ISEE del nucleo a cui appartiene il beneficiario, può essere pari a:
- 600 euro per valori ISEE <=15.000 euro;
- 400 euro per valori ISEE >15.000 e <=25.000 euro;
- 200 euro per valori ISEE >25.000 e <=50.000 euro.
Il beneficiario comunica il codice in suo possesso al professionista in fase di richiesta o di prenotazione di una o più sedute.
Il professionista inserisce tale codice associato al beneficiario nel momento in cui prenota la seduta nel servizio online
Il costo massimo rimborsabile della singola seduta è di 50 euro.
Per un riepilogo delle regole del bonus psicologico leggi anche: Bonus psicologico 2022: 180 giorni di tempo dal 9.12 per usarlo.
Per i dettagli per l'accesso al servizio da parte dei professionisti leggi la guida INPS, scarica qui
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Crediti energia e gas imprese: spettano al conduttore di immobili per utenze non intestate
Con Circolare n. 36 del 29 novembre le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sui crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)).
Il documento di 34 pagine, dopo una parte specifica, riguardante:
- crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022
- crediti d'imposta relativi al quarto trimestre 2022
- calcolo semplificato relativo ai crediti di imposta riconosciuti in favore delle imprese non energivore e di quelle non gasivore
- comunicazione relativa ai crediti di imposta maturati nell'esercizio 2022
propone una serie di quesiti dei contribuenti con relative risposte delle Entrate.
Di seguito, se ne evidenziano due relativi a:
- spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile,
- applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche SSD.
Non titolari delle utenze energia e gas: spettanza dei crediti di imposta
In merito al primo punto è stato chiarito che, in caso di locazione di un immobile, l’impresa conduttrice può beneficiare del credito d’imposta, ancorché non sia titolare delle utenze ma ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico.
La spettanza del credito deve essere comprovata mediante la seguente documentazione:
- fatture d’acquisto (intestate al locatore)
- fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore
- contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile,
nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.
SSD e spettanza dei crediti di imposta energia e gas imprese
Sul secondo punto, relativo alle società sportiva dilettantistica SSD, si domandava se una SSD, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro, che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore”, possa beneficiare dei crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte.
Le Entrate sottolineano che, come chiarito nel paragrafo 1, in relazione ai destinatari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si precisa che con la norma istitutiva delle agevolazioni di cui trattasi, tramite l’utilizzo del termine “imprese”, il legislatore ha incluso nell’ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni normativamente previste. Sono, quindi, ammesse all’agevolazione, tra l’altro, tutte le imprese commerciali.
Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse, che induce a qualificarle come imprese commerciali 29, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente svolta.
Allegati: -
Contributi covid erogati dopo il 31 marzo 2022: sono detassati?
Con Risposta a Interpello n 516 del 18 ottobre le Entrate replicano ad un dubbio relativo ad contributo erogato da parte della Regione a seguito della pandemia rivolto a imprese e professionisti.
Essa chiede se ai sussidi concessi ed erogati, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), sulla base dei criteri determinati dalla Delibera regionale, si applichi la disposizione di cui all'articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ossia siano detassati alle condizioni indicate dalla stessa norma.
L'agenzia specifica innanzitutto che il parere è fornito nel presupposto che la disciplina dei sussidi in esame sia coerente con le disposizioni unionali in tema di aiuti di Stato (elemento la cui valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello, come precisato nelle circolari 1° aprile 2016, n. 9/E e 23 dicembre 2020, n. 31/E).
Successivamente precisa che l'articolo 10-bis rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto che ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, sia riconosciuta la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid19.
Nel caso in esame, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica.
In particolare, come si evince dall'articolo 2 dell'allegato A alla Delibera, lo «scopo del sussidio (…) è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d'affari».
Inoltre, all'articolo 3 oltre ai requisiti da rispettare per l'ottenimento del contributo (indicati al comma 3 e sopra richiamati), al comma 1 chiarisce che «Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa […]»
Pertanto sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10bis del decreto Ristori, si ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati «a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall'Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
Allegati: -
Ecobonus moto e scooter: da domani 19.10 ripartono le prenotazioni
Con avviso pubblicato in data 17 ottobre sulla apposita pagina del sito MISE riservato agli incentivi ecologici, si comunica che a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma Ecobonus per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.
Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal Decreto Semplificazioni.
Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto:
- 30% per gli acquisti senza rottamazione
- 40% per gli acquisti con rottamazione.
La precedente finestra di prenotazione era stata in gennaio e sempre sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli.
Per l’incentivo ricordiamo che era stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro così ripartiti:
- 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023
- 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Ecobonus acquisto moto e scooter elettrici e ibridi: le regole
Ricordiamo che la legge n 77 di conversione del Decreto Rilancio aveva dato il via a nuove misure che ridefiniscono i contributi dell’ecobonus per l’acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi.
Per veicoli nuovi di categoria L a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.) è stato ridefinito il bonus come segue:
- contributo del 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo 3.000 euro senza rottamazione;
- contributo del 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro con rottamazione.
Ecobonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 con una finalità ambientale, andandosi a integrare alla normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.
Si legga anche l’articolo Bonus per motorini e moto elettrici anche senza rottamazione
Ecobonus moto e scooter: regole per i rivenditori
La richiesta del bonus per i rivenditori prevede le seguenti fasi:
Fase 1 Prenotazione dei contributi
I venditori si registrano preventivamente nell’Area Rivenditori; prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione; confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.
Fase 2 Corresponsione dei contributi
Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Fase 3 Rimborso al venditore dei contributi
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.
Fase 4 Recupero dell’importo del contributo
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.