• Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti di stato: compilazione di “altri aiuti”

    L'agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato le FAQ relative alla autodichiarazione Aiuti di Stato.

    In particolare risultano 4 aggiornamenti alla data del 4 gennaio, tra questi si evidenzia un chiarimento relativo a "altri aiuti del quadro A".

    In particolare, un contribuente che ha fruito:

    • di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF), 
    • e di altri aiuti COVID non da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF 

    come deve compilare  l’autodichiarazione?

    Le Entrate sinteticamente hanno chiarito che nel caso descritto occorre procedere come segue:

    • compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
    • non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
    • compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
    • non compilare la sezione II del quadro A.

    Ricordiamo che per tutti gli altri chiarimenti messi a disposizione dalle Entrate è possibile consultare la sezione specifica del sito ADE, CLICCANDO QUI

    Per approfondimenti sulle FAQ leggi anche inoltre: Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione Aiuti Covid: istruzioni di Assonime per la scadenza del 30.11

    Il 30 novembre scade il termine per la presentazione della Dichiarazione degli aiuti di stato covid.

    Assonime, associazione delle società italiane per azioni, ha pubblicato la Circolare n 28 del 25 novembre con chiarimenti sull'adempimento che ha creato non pochi problemi ai contribuenti.

    Vediamo una panoramica del suo contenuto dall'indice:

    • Introduzione p. 4 1.
    • Inquadramento dell’autodichiarazione nell’ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato Covid 19 p. 6 2.
    • Le misure di aiuto del “regime ombrello” p. 9 2.1
    • La decisione della Commissione europea di approvazione del  “regime ombrello” p.13 3. 
    • Autodichiarazione p.15 3.1
    • Dati necessari per il Registro nazionale degli aiuti di Stato p.16 4. 
    • Soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione p.16 5. 
    • Modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione p.18 6. 
    • Contenuto dell’autodichiarazione p.19 6.1 
    • Autodichiarazione per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 p.25 6.2
    • Autodichiarazione per aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 p.26 6.3 
    • Rispetto dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 p.29 6.4
    • Data di concessione della misura di aiuto p.33 6.5 
    • Modalità di restituzione degli importi eccedenti i massimali p.34 6.6 
    • Alcuni chiarimenti contenuti nelle FAQ dell’Agenzia delle entrate p.37 6.7 (In proposito ti consigliamo Autodichiarazione aiuti di stato: nuovi chiarimenti e istruzioni delle Entrate del 22.11)
    • Interessi da recupero p.42 7. 
    • “Impresa unica” (quadro B) p.44 8. Quadro C dell’autodichiarazione p.49

    La Circolare analizza l’autodichiarazione che deve essere presentata dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Quadro  temporaneo adottato dalla Commissione europea nell’emergenza Covid-19.

    Dopo aver inquadrato l’adempimento nell’ambito delle regole europee sul controllo degli aiuti di  Stato, il documento Assonime illustra in particolare le modalità con cui le imprese devono attestare  il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti per l’accesso agli aiuti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro.

    Assonime si sofferma su alcuni punti potenzialmente critici, come ad esempio il criterio per individuare l’aiuto da restituire oppure la nozione di «impresa unica» e le implicazioni del concetto europeo di entità economica, che impatta sull’autodichiarazione. 

    Infine, il documento si sofferma sugli adempimenti delle singole imprese che si trovano in una posizione di controllo con altre imprese e i casi in cui il perimetro dell’impresa unica subisca dei cambiamenti.

    Si rimanda alla consultazione del documento Assonime per tutti i dettagli.

    Infine ti consigliamo l'approfondimento intitolato: Autodichiarazione Aiuti Covid al rush finale: la scadenza il 30 novembre per un quadro di dettaglio dell'adempimento in scadenza.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti di stato correttiva con modello semplificato

    Entro il 30 novembre occorre inviare l'autodichiarazione aiuti di stato. 

    Le entrate, in risposta a numerosi dubbi dei contribuenti e degli operatori, in data 17 novembre hanno pubblicato una serie di faq con chiarimenti su alcune casistiche.

    In particolare, nel caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione della compilazione del modello semplificato e, pertanto, con compilazione del quadro A, si chiede il corretto comportamento da tenere in caso di errore.

    Autodichiarazione aiuti di stato correttiva: quando è possibile con modello semplificato

    L'Agenzia ricorda che con il provvedimento del 25 ottobre 202sono state apportate alcune modifiche al modello di autodichiarazione aiuti di stato covid. 

    In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A (ad eccezione dei righi dedicati agli aiuti IMU) e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

    La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

    • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
    • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
    • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.

    In risposta al dubbio sollevato, viene specificato che, in caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione delle suddette modifiche e, pertanto, con compilazione del quadro A:

    1. è consentito, nel caso in cui ci si avveda di qualche errore, presentare entro il 30 novembre 2022 una nuova autodichiarazione (con i dati corretti) in forma “semplificata”, barrando la casella “ES”, sempre che il beneficiario degli aiuti rientri tra i nuovi casi di esonero dalla compilazione del quadro A;
    2. nel caso in cui il beneficio definizione agevolata avvisi bonari (articolo 5 del D.L. 41/2021) intervenga dopo il 30 novembre 2022, posto che la prima comunicazione è stata resa in forma estesa, per integrare i dati originariamente forniti, è necessario presentare una seconda autodichiarazione per “DEFINIZIONE AGEVOLATA” (quindi, senza la possibilità di barrare la casella “ES”), per integrare i dati originariamente forniti, da compilare secondo le indicazioni fornite a pagina 2 delle istruzioni. Tale seconda Dichiarazione non va, invece, presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.

    Per tutte le altre faq leggi Autodichiarazione aiuti di stato: chiarimenti e istruzioni delle Entrate

  • Agevolazioni Covid-19

    Tax credit servizi digitali: in scadenza il 20.11 il termine per le domande

    Dal 20 ottobre e fino al 20 novembre 2022 le società interessate al bonus editoria digitale possono inviare le domande per via esclusivamente telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, tramite la procedura riservata del seguente portale: “impresainungiorno.gov.it”

    Tax credit editoria digitale: i beneficiari

    Sono beneficiarie del tax credit editoria digitale:

    • le imprese editrici di quotidiani e periodici
    • con sede legale in uno Stato Ue o nello Spazio economico europeo
    • che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolata con codici Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici)
    • iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (Roc)
    • che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.

    Ricordiamo che Il DPCM del 4 agosto 2020 pubblicato in data 28 settembre in Gazzetta Ufficiale n. 240/2020 ha stabilito modalità, contenuti, documentazione e termini per la presentazione della domanda di accesso al bonus in oggetto.

    Il credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per gli anni dal 2020 al 2022, è stato riconosciuto dall’articolo 190 del decreto “Rilancio” e dall’articolo 1, comma 610, della legge di bilancio 2021 in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il credito d'imposta, per i seguenti servizi digitali:

    • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
    • information technology di gestione della connettività.

    Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

    Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1470/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

    Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al Dlgs n 70/2017

    Tax credit editoria digitale: modalità di utilizzo

    • Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Le richieste pervenute attraverso altri canali saranno scartate.
    • Il credito d’imposta potrà essere speso dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari che avverrà entro il 31 dicembre 2022, sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
    • L’importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di concessione del credito e nei successivi fino all’esaurimento del contributo.
    • I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.
  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus trasporti 60 euro: è possibile annullare il voucher emesso?

    Nel caso in cui il richiedente riscontrasse un errore nei dati del voucher trasporti 60,00 euro, è possibile annullarlo e richiederne uno nuovo?

    Sì, è possibile, a condizione che il buono non sia già stato utilizzato.

    Nel caso in cui il richiedente operi l’annullamento del buono non ancora utilizzato, è consentito richiedere un’altra emissione nello stesso mese solare

    Per procedere all’annullamento del bonus emesso, è necessario accedere alla propria sezione nel portale Bonus Trasporti, entrare nella sezione “Visualizza buono” e procedere all’annullamento del buono premendo sull’icona del cestino (come da immagine), presente tra le azioni suggerite in corrispondenza del bonus da annullare.

    Una volta annullato, sarà possibile procedere alla richiesta di emissione di un nuovo buono.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus trasporti 60 euro: come si presenta la domanda?

    E’ stato pubblicato dal Ministero il decreto che disciplina le modalità di erogazione del buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all’impoverimento delle famiglie.

    Priva di analizzare la procedura per la domanda, ricordiamo brevemente che:

    possono beneficiare del buono le persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

    Il buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere ed è riconosciuto, comunque, nel limite massimo di valore in misura pari a 60 euro per ciascun beneficiario per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i
     servizi di

    • trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 
    • ovvero trasporto ferroviario nazionale

    Leggi per la guida completa: Bonus trasporti 60 euro tutte le regole

    Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza entro 31 dicembre 2022 a titolo personale o per conto di un minore, effettuando l’accesso e la registrazione sul portale dedicato “https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/.

    L'identità dei beneficiari è accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d'identità elettronica.

    Accedendo si arriva alla pagina proposta di seguito:

    Una volta effettuato l’accesso, bisogna scegliere tra la richiesta del bonus oppure la visualizzazione dei bonus richiesti.

    Accedendo alla prima opzione si giunge in una pagina dove viene richiesta la compilazione di una serie di campi:

     

    L’istanza deve anche contenere l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, non superiore in ogni caso a 60 euro per ciascun beneficiario, anche se minore fiscalmente a carico, e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato dal menù a tendina presente sul portale.

     

    Ecco l’elenco dei gestori che partecipano.

    All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione con riguardo alle seguenti informazioni:

    1. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
    2. nel caso in cui il beneficiario sia minore, il richiedente, assieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il minore sia fiscalmente a suo carico
    3. reddito complessivo del beneficiario conseguito nell’anno di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente.

    Confermati tutti i precedenti dati, la richiesta viene correttamente inviata al sistema.