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Bonus 200 euro autonomi senza partita IVA: requisiti
Il bonus da 200 o 350 euro previsto dai decreti Aiuti del Governo Draghi ampliato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 può essere richiesto da professionisti e autonomi senza partita IVA iscritti all'INPS entro il 30 aprile 2023 .
Lo ha comunicato INPS con la circolare di istruzioni n. 30 del 16 marzo 2023.
L’estensione oggetto della circolare 30/2023 riguarda in particolare iscritti alle gestioni Inps dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (e relativi coadiuvanti e coadiutori), nonché i pescatori autonomi e i liberi professionisti. Sono a disposizione 28 milioni di euro che costituiscono il limite finanziario per l'accettazione delle domande.
Bonus 200 euro i requisiti
Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto ad autocertificare i seguenti requisiti:
- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
- e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
- f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
- g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Presentazione della domanda del bonus 200 euro autonomi
La domanda all’INPS va presentata esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali:
- sul portale web dell’Istituto accedendo con SPID, CIE o CNS alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.
- In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
- attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
ATTENZIONE :
- i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
- i lavoratori iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
La normativa sul bonus 200 euro
Il decreto interministeriale Lavoro -Economia del 7 dicembre era intervenuto a modificare il decreto attuativo D.M. 19 agosto 2022 che indicava come beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA.
L'ampliamento dell'accesso al bonus con il nuovo decreto interministeriale interessa complessivamente circa 80mila lavoratori , di cui 30mila autonomi e circa 50mila liberi professionisti , tra i quali in particolare ben 30mila medici specializzandi in medicina e chirurgia e collaboratori iscritti alle casse previdenziali private dei biologi infermieri e veterinari.
Nel comunicato il ministero ricorda che l'obiettivo dell'indennità esente IRPEF, prevista dal Governo Draghi e rivolta a oltre 32 milioni di cittadini era il contrasto alle difficoltà economiche dovute all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime aggravato dalla crisi Ucraina . Ha interessato a partire dal luglio 2022 lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e professionisti, pensionati , disoccupati, percettori di NASPI e DIS COLL, percettori di RDC e di indennità COVID.
Con l'art 22 del DL 115 2022 Aiuti bis l'indennità una tantum di 200 euro è stata poi riconosciuta anche:
- ai collaboratori sportivi che hanno beneficiato delle indennità una tantum previste nel 2020 e 2021 dalla normativa emergenziale COVID
- ai quei lavoratori dipendenti che – pur percettori di reddito inferiore ai 35mila euro – nei primi 6 mesi dell'anno non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022, in quanto interessati da eventi (quali maternità o cassa integrazione) coperti solo figurativamente dall'INPS. Da notare che a questi lavoratori l'indennità sarà riconosciuta in via automatica, previa autodichiarazione, nella retribuzione che sarà erogata nel mese di ottobre.
- dottorandi e assegnisti di ricerca e
- lavoratori in pensione entro il primo luglio (non più entro il 30 giugno 2022)
La cassa Enpam dei medici aveva però già consentito ai propri iscritti di fare domanda a dicembre dopo la notizia della firma del decreto.
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Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame
Con il messaggio 1389 del 14 aprile INPS da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal decreto-legge 23 settembre 2022 a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio; se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)
Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda
Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022 erano state fornite le istruzioni amministrative sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie
L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora che l’esito della domanda e le motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),
attraverso il motore di ricerca oppure
seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, si seleziona la prestazione e poi la sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Con il tasto “Chiedi riesame”, si puo inviare la richiesta e allegare attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio
Indennità una tantum per beneficiari di NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti
Inps precisa sulla precedente circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.
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Autodichiarazione aiuti covid e conferimento d’impresa individuale in società: istruzioni
Entro il 31 gennaio è necessario presentare l'Autodichiarazione aiuti Covid. Le Entrate, per supportore i contribuenti, hanno aggiornato ulteriormente la sezione FAQ preposta a chiarire i dubbi di compilazione.
Si ricorda che il termine del 31.01 è stato disposto con il Provvedimento n 439400 del 29 novembre 2022 con il quale appunto le Entrate hanno prorogato la scadenza di invio della autodichiarazione prevista per il 30 novembre al 31 gennaio 2023.
Venendo al quesito, vengono forniti dettagli sul caso di un soggetto obbligato alla presentazione dell’autodichiarazione che ha effettuato un conferimento d’azienda dell’impresa individuale in una società e domanda istruzioni per la compilazione del quadro A sezione II con riferimento agli altri aiuti.
In particoalare, l'imprenditore individuale, dopo aver fruito di aiuti COVID da “regime ombrello”, conferisce la propria azienda nella società X.
Con riferimento ai predetti aiuti, egli domanda, se l’autodichiarazione deve essere presentata dalla società X (conferitaria) per conto dell’ex imprenditore individuale (conferente) oppure direttamente da quest’ultimo.
Le Entrate sinteticamente, replicano che in caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale non si verifica estinzione del dante causa (conferente) in quanto anche dopo il conferimento la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere” e, pertanto, non è richiesto che l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente.
Il conferente persona fisica, quindi, provvederà a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto).
Leggi anche l'Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023 per gli altri chiarimenti sull'autodichiarazione aiuti covid.
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Autodichiarazione aiuti di stato: compilazione di “altri aiuti”
L'agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato le FAQ relative alla autodichiarazione Aiuti di Stato.
In particolare risultano 4 aggiornamenti alla data del 4 gennaio, tra questi si evidenzia un chiarimento relativo a "altri aiuti del quadro A".
In particolare, un contribuente che ha fruito:
- di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF),
- e di altri aiuti COVID non da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF
come deve compilare l’autodichiarazione?
Le Entrate sinteticamente hanno chiarito che nel caso descritto occorre procedere come segue:
- compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
- non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
- compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
- non compilare la sezione II del quadro A.
Ricordiamo che per tutti gli altri chiarimenti messi a disposizione dalle Entrate è possibile consultare la sezione specifica del sito ADE, CLICCANDO QUI
Per approfondimenti sulle FAQ leggi anche inoltre: Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023.
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Crediti energia e gas imprese: spettano al conduttore di immobili per utenze non intestate
Con Circolare n. 36 del 29 novembre le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sui crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)).
Il documento di 34 pagine, dopo una parte specifica, riguardante:
- crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022
- crediti d'imposta relativi al quarto trimestre 2022
- calcolo semplificato relativo ai crediti di imposta riconosciuti in favore delle imprese non energivore e di quelle non gasivore
- comunicazione relativa ai crediti di imposta maturati nell'esercizio 2022
propone una serie di quesiti dei contribuenti con relative risposte delle Entrate.
Di seguito, se ne evidenziano due relativi a:
- spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile,
- applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle società sportive dilettantistiche SSD.
Non titolari delle utenze energia e gas: spettanza dei crediti di imposta
In merito al primo punto è stato chiarito che, in caso di locazione di un immobile, l’impresa conduttrice può beneficiare del credito d’imposta, ancorché non sia titolare delle utenze ma ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico.
La spettanza del credito deve essere comprovata mediante la seguente documentazione:
- fatture d’acquisto (intestate al locatore)
- fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore
- contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile,
nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.
SSD e spettanza dei crediti di imposta energia e gas imprese
Sul secondo punto, relativo alle società sportiva dilettantistica SSD, si domandava se una SSD, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro, che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore”, possa beneficiare dei crediti d’imposta per le imprese “non energivore” e per le “non gasivore”, considerando il costo complessivamente sostenuto, rispettivamente, per l’energia elettrica e per il gas naturale consumati nei trimestri interessati dall’agevolazione, senza distinzione tra attività commerciale e non commerciale svolte.
Le Entrate sottolineano che, come chiarito nel paragrafo 1, in relazione ai destinatari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, si precisa che con la norma istitutiva delle agevolazioni di cui trattasi, tramite l’utilizzo del termine “imprese”, il legislatore ha incluso nell’ambito soggettivo tutte quelle residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni normativamente previste. Sono, quindi, ammesse all’agevolazione, tra l’altro, tutte le imprese commerciali.
Ne consegue che le SSD, stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse, che induce a qualificarle come imprese commerciali 29, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, possono fruire dei crediti d’imposta in esame in relazione all’attività complessivamente svolta.
Allegati: -
Autodichiarazione Aiuti Covid: istruzioni di Assonime per la scadenza del 30.11
Il 30 novembre scade il termine per la presentazione della Dichiarazione degli aiuti di stato covid.
Assonime, associazione delle società italiane per azioni, ha pubblicato la Circolare n 28 del 25 novembre con chiarimenti sull'adempimento che ha creato non pochi problemi ai contribuenti.
Vediamo una panoramica del suo contenuto dall'indice:
- Introduzione p. 4 1.
- Inquadramento dell’autodichiarazione nell’ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato Covid 19 p. 6 2.
- Le misure di aiuto del “regime ombrello” p. 9 2.1
- La decisione della Commissione europea di approvazione del “regime ombrello” p.13 3.
- Autodichiarazione p.15 3.1
- Dati necessari per il Registro nazionale degli aiuti di Stato p.16 4.
- Soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione p.16 5.
- Modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione p.18 6.
- Contenuto dell’autodichiarazione p.19 6.1
- Autodichiarazione per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 p.25 6.2
- Autodichiarazione per aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 p.26 6.3
- Rispetto dei massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 p.29 6.4
- Data di concessione della misura di aiuto p.33 6.5
- Modalità di restituzione degli importi eccedenti i massimali p.34 6.6
- Alcuni chiarimenti contenuti nelle FAQ dell’Agenzia delle entrate p.37 6.7 (In proposito ti consigliamo Autodichiarazione aiuti di stato: nuovi chiarimenti e istruzioni delle Entrate del 22.11)
- Interessi da recupero p.42 7.
- “Impresa unica” (quadro B) p.44 8. Quadro C dell’autodichiarazione p.49
La Circolare analizza l’autodichiarazione che deve essere presentata dai soggetti che hanno beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea nell’emergenza Covid-19.
Dopo aver inquadrato l’adempimento nell’ambito delle regole europee sul controllo degli aiuti di Stato, il documento Assonime illustra in particolare le modalità con cui le imprese devono attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti per l’accesso agli aiuti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro.
Assonime si sofferma su alcuni punti potenzialmente critici, come ad esempio il criterio per individuare l’aiuto da restituire oppure la nozione di «impresa unica» e le implicazioni del concetto europeo di entità economica, che impatta sull’autodichiarazione.
Infine, il documento si sofferma sugli adempimenti delle singole imprese che si trovano in una posizione di controllo con altre imprese e i casi in cui il perimetro dell’impresa unica subisca dei cambiamenti.
Si rimanda alla consultazione del documento Assonime per tutti i dettagli.
Infine ti consigliamo l'approfondimento intitolato: Autodichiarazione Aiuti Covid al rush finale: la scadenza il 30 novembre per un quadro di dettaglio dell'adempimento in scadenza.
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Autodichiarazione aiuti di stato correttiva con modello semplificato
Entro il 30 novembre occorre inviare l'autodichiarazione aiuti di stato.
Le entrate, in risposta a numerosi dubbi dei contribuenti e degli operatori, in data 17 novembre hanno pubblicato una serie di faq con chiarimenti su alcune casistiche.
In particolare, nel caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione della compilazione del modello semplificato e, pertanto, con compilazione del quadro A, si chiede il corretto comportamento da tenere in caso di errore.
Autodichiarazione aiuti di stato correttiva: quando è possibile con modello semplificato
L'Agenzia ricorda che con il provvedimento del 25 ottobre 2022 sono state apportate alcune modifiche al modello di autodichiarazione aiuti di stato covid.
In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A (ad eccezione dei righi dedicati agli aiuti IMU) e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.
In risposta al dubbio sollevato, viene specificato che, in caso di avvenuta presentazione dell’autodichiarazione prima dell’introduzione delle suddette modifiche e, pertanto, con compilazione del quadro A:
- è consentito, nel caso in cui ci si avveda di qualche errore, presentare entro il 30 novembre 2022 una nuova autodichiarazione (con i dati corretti) in forma “semplificata”, barrando la casella “ES”, sempre che il beneficiario degli aiuti rientri tra i nuovi casi di esonero dalla compilazione del quadro A;
- nel caso in cui il beneficio definizione agevolata avvisi bonari (articolo 5 del D.L. 41/2021) intervenga dopo il 30 novembre 2022, posto che la prima comunicazione è stata resa in forma estesa, per integrare i dati originariamente forniti, è necessario presentare una seconda autodichiarazione per “DEFINIZIONE AGEVOLATA” (quindi, senza la possibilità di barrare la casella “ES”), per integrare i dati originariamente forniti, da compilare secondo le indicazioni fornite a pagina 2 delle istruzioni. Tale seconda Dichiarazione non va, invece, presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.
Per tutte le altre faq leggi Autodichiarazione aiuti di stato: chiarimenti e istruzioni delle Entrate