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Bonus 200-150 euro pensionati: revisione delle sedi territoriali
Con il messaggio interno 1462 del 19 aprile INPS da le indicazioni per l'intervento delle sedi Inps per i casi di mancata erogazione dei bonus da 200 e 150 euro dei Decreti Aiuti nn. 50 e 144 2022 destinati ai pensionati. Erano interessati i titolari di assegni con decorrenza entro il 1 ottobre 2022.
Viene specificata in particolare la nuova procedura prevista per le sedi territoriali nei casi in cui l'indennità una tantum non sia stata erogata automaticamente con la procedura centralizzata, per superamento dei limiti reddituale oppure per mancanza di informazioni negli archivi centrali .
Si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti reddituale fissato, pari a 35mila euro per l'indennità da 200 euro e 20mila euro per i successivi 150 del decreto Aiuti bis sono stati considerati
- redditi da Certificazioni Uniche 2022 (periodo d'imposta 2021) emesse dall'Inps;
- redditi da flussi UniEmens;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata;
- redditi inseriti manualmente.
Vengono considerati tutti i redditi imponibili Irpef o ad imposte sostitutive (ad es. "cedolare secca") mentre non si calcolano i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni/indennità degli invalidi civili, pensione non riversibile ai sordi e relativa indennità, pensione non riversibile ai ciechi e relativa indennità, trattamenti di famiglia, eccetera) , reddito della casa di abitazione e arretrati soggetti a tassazione separata
I pagamenti eventualmente dovuti saranno effettuati separatamente dalla prestazione pensionistica o assistenziale
Il messaggio annuncia infine che è in corso di implementazione anche una applicazione per l'inserimento della rinuncia ai bonus da parte del cittadino; da sottolineare che puo essere inserita anche nel caso in cui i benefici siano già stati erogati.
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Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame
Con il messaggio 1389 del 14 aprile INPS da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal decreto-legge 23 settembre 2022 a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio; se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)
Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda
Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022 erano state fornite le istruzioni amministrative sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie
L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora che l’esito della domanda e le motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),
attraverso il motore di ricerca oppure
seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, si seleziona la prestazione e poi la sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Con il tasto “Chiedi riesame”, si puo inviare la richiesta e allegare attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio
Indennità una tantum per beneficiari di NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti
Inps precisa sulla precedente circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.
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Bonus superstiti sanitari con COVID: in scadenza il 4 marzo
Inail ha pubblicato con la circolare 1 del 3 gennaio 2023 le procedure e le istruzioni riguardo lo speciale Bonus destinato ai familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da Covid-19.
La speciale elargizione era stata decisa con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 271 che ha istituito un fondo di 15milioni di euro a questo scopo. Il decreto attuativo 22.9.2022 è stato pubblicato il 28 dicembre 2022.
Vediamo in sintesi le indicazioni dell'istituto sui requisiti e le modalità di richiesta. per la quale si avvicina la scadenza, fissata al prossimo 4 marzo 2023
Requisiti beneficiari bonus INAIL
Per il diritto al bonus una tantum il familiare esercente una delle professioni elencate nell'allegato al decreto, deve essere deceduto
- per aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e
- entro il 28 dicembre 2022, con causa/concausa contagio da COVID-19.
I familiari aventi diritto sono in particolare:
- coniuge o a persona unita civilmente e figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
- in mancanza dei superstiti sopracitati subentrano i genitori naturali o adottivi.
Per ottenere la speciale elargizione non è richiesta la prova di mezzi di sostentamento.
Nel caso di concorso tra più superstiti l’importo spettante è ripartito in egual misura tra tutti.
Qualora i beneficiari siano familiari di più vittime la speciale elargizione è cumulabile.
Speciale elargizione INAIL: importo e regime fiscale
La speciale elargizione è una prestazione economica una tantum il cui importo sarà definito con decreto del Capo del Dipartimento della famiglia in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e accolte le istanze;
La circolare precisa che
- può essere sommata ad altre indennità sui i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente, anche erogate dall’Istituto.
- non concorre alla formazione del reddito complessivo e non è soggetta a tassazione.
Elargizione superstiti Covid: presentazione e scadenza domanda
L’istanza per il riconoscimento della speciale elargizione deve essere presentata all’Inail – Direzione centrale rapporto assicurativo, entro il 4 marzo 2023 mediante l’apposito servizio online “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19” disponibile nel portale www.inail.it al percorso -> Servizi per te -> Lavoratore, accedendo con
- Spid (Sistema pubblico di identità digitale),
- Cie (Carta d’identità elettronica) o
- Cns (Carta nazionale dei servizi),
L’istanza può essere presentata :
- singolarmente da ciascun beneficiario o
- nel caso di più familiari della stessa vittima, anche cumulativamente da uno di loro, munito di apposita delega e
- anche da soggetto diverso dal familiare avente diritto come rappresentante legale/delegato dello stesso, purché venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dal beneficiario.
All’istanza devono essere allegati
- titolo professionale del lavoratore deceduto, comprovante l’inclusione nell’elenco delle professioni indicate nell’allegato al decreto
- contratto di lavoro/prestazione d’opera o altra tipologia di contratto di lavoro ammessa dalla legislazione vigente, comprovante lo svolgimento, da parte del lavoratore deceduto, di tali attività nel periodo emergenziale
- documentazione sanitaria comprovante l’insorgenza di una patologia alla quale sia conseguita, entro il 28 dicembre 2022, la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19
È ammessa anche l’istanza presentata quale rappresentante legale di uno dei familiari.
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Autodichiarazione aiuti covid e conferimento d’impresa individuale in società: istruzioni
Entro il 31 gennaio è necessario presentare l'Autodichiarazione aiuti Covid. Le Entrate, per supportore i contribuenti, hanno aggiornato ulteriormente la sezione FAQ preposta a chiarire i dubbi di compilazione.
Si ricorda che il termine del 31.01 è stato disposto con il Provvedimento n 439400 del 29 novembre 2022 con il quale appunto le Entrate hanno prorogato la scadenza di invio della autodichiarazione prevista per il 30 novembre al 31 gennaio 2023.
Venendo al quesito, vengono forniti dettagli sul caso di un soggetto obbligato alla presentazione dell’autodichiarazione che ha effettuato un conferimento d’azienda dell’impresa individuale in una società e domanda istruzioni per la compilazione del quadro A sezione II con riferimento agli altri aiuti.
In particoalare, l'imprenditore individuale, dopo aver fruito di aiuti COVID da “regime ombrello”, conferisce la propria azienda nella società X.
Con riferimento ai predetti aiuti, egli domanda, se l’autodichiarazione deve essere presentata dalla società X (conferitaria) per conto dell’ex imprenditore individuale (conferente) oppure direttamente da quest’ultimo.
Le Entrate sinteticamente, replicano che in caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale non si verifica estinzione del dante causa (conferente) in quanto anche dopo il conferimento la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere” e, pertanto, non è richiesto che l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente.
Il conferente persona fisica, quindi, provvederà a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto).
Leggi anche l'Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023 per gli altri chiarimenti sull'autodichiarazione aiuti covid.
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Autodichiarazione aiuti di stato: compilazione di “altri aiuti”
L'agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato le FAQ relative alla autodichiarazione Aiuti di Stato.
In particolare risultano 4 aggiornamenti alla data del 4 gennaio, tra questi si evidenzia un chiarimento relativo a "altri aiuti del quadro A".
In particolare, un contribuente che ha fruito:
- di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF),
- e di altri aiuti COVID non da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF
come deve compilare l’autodichiarazione?
Le Entrate sinteticamente hanno chiarito che nel caso descritto occorre procedere come segue:
- compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
- non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
- compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
- non compilare la sezione II del quadro A.
Ricordiamo che per tutti gli altri chiarimenti messi a disposizione dalle Entrate è possibile consultare la sezione specifica del sito ADE, CLICCANDO QUI
Per approfondimenti sulle FAQ leggi anche inoltre: Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023.