• Agevolazioni Covid-19

    Bonus 200-150 euro pensionati: revisione delle sedi territoriali

    Con il messaggio interno 1462 del 19 aprile INPS  da le indicazioni per l'intervento delle sedi Inps  per i casi di mancata erogazione dei  bonus da 200 e 150 euro dei Decreti Aiuti nn. 50 e 144 2022 destinati ai pensionati. Erano interessati  i titolari di assegni con decorrenza entro il 1 ottobre 2022.

     Viene specificata in particolare la  nuova procedura prevista per le sedi territoriali  nei casi in cui l'indennità una tantum  non sia stata erogata automaticamente con la procedura centralizzata,  per superamento dei limiti reddituale oppure per mancanza di informazioni  negli archivi centrali .

    Si ricorda che  ai fini del rispetto dei  limiti reddituale fissato, pari a 35mila euro  per l'indennità da 200 euro e 20mila euro per i successivi 150 del decreto Aiuti bis   sono stati considerati

    • redditi da Certificazioni Uniche 2022 (periodo d'imposta 2021) emesse dall'Inps; 
    • redditi da flussi UniEmens;
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata; 
    • redditi inseriti manualmente.

    Vengono considerati   tutti i redditi  imponibili Irpef  o ad  imposte sostitutive (ad es. "cedolare secca") mentre non si calcolano i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni/indennità degli invalidi civili, pensione non riversibile ai sordi e relativa indennità, pensione non riversibile ai ciechi e relativa indennità, trattamenti di famiglia, eccetera) ,  reddito della casa di abitazione e arretrati soggetti a tassazione separata

    I pagamenti  eventualmente dovuti saranno effettuati separatamente dalla prestazione pensionistica o assistenziale 

    Il messaggio annuncia infine che  è in corso di implementazione anche una applicazione per l'inserimento della  rinuncia ai bonus  da parte del cittadino; da sottolineare che puo essere  inserita anche nel caso in cui i benefici siano già stati erogati.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame

    Con il messaggio  1389 del 14 aprile INPS  da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal  decreto-legge 23 settembre 2022  a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

    • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
    • dottorandi e assegnisti di ricerca;
    • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
    • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

     e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio;  se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)

    Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda

    Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022  erano  state fornite le istruzioni amministrative  sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie

    L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora  che l’esito della domanda e le  motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),

     attraverso il motore di ricerca oppure

     seguendo il percorso Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;  una volta autenticati,  si seleziona la prestazione  e poi la  sezione “Ricevute e provvedimenti”.

    Con  il tasto “Chiedi riesame”,  si puo inviare la richiesta e allegare  attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio 

     Indennità una tantum per beneficiari di  NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti 

    Inps precisa  sulla precedente  circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti covid e conferimento d’impresa individuale in società: istruzioni

    Entro il 31 gennaio è necessario presentare l'Autodichiarazione aiuti Covid. Le Entrate, per supportore i contribuenti, hanno aggiornato ulteriormente la sezione FAQ preposta a chiarire i dubbi di compilazione.

    Si ricorda che il termine del 31.01 è stato disposto con il Provvedimento n 439400  del 29 novembre 2022 con il quale appunto le Entrate hanno prorogato la scadenza di invio della autodichiarazione prevista per il 30 novembre al 31 gennaio 2023.

    Venendo al quesito, vengono forniti dettagli sul caso di un soggetto obbligato alla presentazione dell’autodichiarazione che ha effettuato un conferimento d’azienda dell’impresa individuale in una società e domanda istruzioni per la compilazione del quadro A sezione II con riferimento agli altri aiuti.

    In particoalare, l'imprenditore individuale, dopo aver fruito di aiuti COVID da “regime ombrello”, conferisce la propria azienda nella società X. 

    Con riferimento ai predetti aiuti, egli domanda, se l’autodichiarazione deve essere presentata dalla società X (conferitaria) per conto dell’ex imprenditore individuale (conferente) oppure direttamente da quest’ultimo.

    Le Entrate sinteticamente, replicano che in caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale non si verifica estinzione del dante causa (conferente) in quanto anche dopo il conferimento la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere” e, pertanto, non è richiesto che l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente.

    Il conferente persona fisica, quindi, provvederà a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto).

    Leggi anche l'Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023 per gli altri chiarimenti sull'autodichiarazione aiuti covid.

  • Agevolazioni Covid-19

    Autodichiarazione aiuti di stato: compilazione di “altri aiuti”

    L'agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato le FAQ relative alla autodichiarazione Aiuti di Stato.

    In particolare risultano 4 aggiornamenti alla data del 4 gennaio, tra questi si evidenzia un chiarimento relativo a "altri aiuti del quadro A".

    In particolare, un contribuente che ha fruito:

    • di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF), 
    • e di altri aiuti COVID non da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF 

    come deve compilare  l’autodichiarazione?

    Le Entrate sinteticamente hanno chiarito che nel caso descritto occorre procedere come segue:

    • compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
    • non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
    • compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
    • non compilare la sezione II del quadro A.

    Ricordiamo che per tutti gli altri chiarimenti messi a disposizione dalle Entrate è possibile consultare la sezione specifica del sito ADE, CLICCANDO QUI

    Per approfondimenti sulle FAQ leggi anche inoltre: Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023.