-
Autodichiarazione aiuti di stato: la data di maturazione per il bonus locazioni
In data 17 novembre le Entrate hanno pubblicato una serie di chiarimenti sull'autodichiarazione aiuti di stato in scadenza il prossimo 30 novembre.
In particolare, in merito al bonus locazioni, un contribuente chiedeva conferma del fatto che per “data di maturazione” dell'aiuto si intenda la data del sostenimento delle spese che danno diritto al credito o la data di competenza del canone pagato.
Il contribunete ricordava nel suo quesito che la decisione della Commissione europea, che ha autorizzato il regime ombrello, ha individuato i criteri per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario in quanto è funzionale all’individuazione dei massimali, rispettivamente, della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo applicabile a ciascun aiuto oggetto del regime ombrello.
Le Entrate, con una faq pubblicata il 17.11 appunto, specificano che per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario ai fini dell’autodichiarazione aiuti di stato, occorre innanzitutto fare riferimento:
- alla data in cui il canone sottostante l’aiuto è stato pagato a prescindere se lo stesso faccia riferimento ai mesi 2020 (come riportato nell'esempio e tenuto conto del massimale a 1.800.000)
- o, in alternativa, ad uno degli altri momenti indicati nelle istruzioni ed, in particolare, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022 in ipotesi di crediti maturati e non utilizzati entro tale data ovvero alla data di presentazione del modello F24 contenente l’utilizzo.
Le Entrate ricordano che, l’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.
Il comma 6 del richiamato articolo 28, cui fanno rinvio anche le altre norme agevolative del medesimo tipo, prevede che il credito d'imposta «(…) è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (…)».
Nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 è stato precisato che «è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Si pensi ad esempio, al caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio; in tale ipotesi, il credito – fermi restando gli ulteriori requisiti – risulta fruibile successivamente al pagamento» ed inoltre che «Diversamente, nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone».
Ad esempio, il 20 maggio 2022 un’impresa paga il canone di aprile 2020, per quanto sopra detto, in assenza di un espresso limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito – in ipotesi diverse dalla cessione – si ritiene che il credito riferito ai canoni del 2020, che si considera ad esistenza a seguito del pagamento dei medesimi canoni nel 2022, potrà essere utilizzato anche successivamente alla data del 30.06.2022, termine indicato nel TF.
Relativamente ai crediti d’imposta, si fornisce un criterio che individua quattro momenti per la concessione dell’aiuto:
- data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
- o data della maturazione del credito;
- o data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell’Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
- o data di presentazione del modello F24.
Concludendo, per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario ai fini dell’autodichiarazione qui in esame, dunque, occorre innanzitutto fare riferimento alla data in cui il canone sottostante l’aiuto è stato pagato (20 maggio 2022), a prescindere se lo stesso faccia riferimento ai mesi 2020 (tenuto conto del massimale a 1.800.000) o, in alternativa, ad uno degli altri momenti indicati nelle istruzioni.
-
Fondo Sanarti artigiani: nuova proroga delle prestazioni COVID 19
Il Fondo Sanarti di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'artigianato, ha previsto prestazioni straordinarie erogate da UNISALUTE per l'emergenza Covid 19. Si tratta di:
- indennità per ricovero in caso di positività al Covid-19 e
- indennità forfettarie post ricovero o post ricovero in terapia intensiva agli Iscritti.
- rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuatipresso le strutture della rete convenzionata con UniSalute, a favore dei lavoratori dipendenti iscritti e
- indennità per ricovero a favore dei titolari non iscritti.
Gli importi dal 2021 sono stati aumentati rispetto al 2020 e ammontano :
- indennità giornaliera per ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l'anno;
- indennità forfettaria post ricovero di 1.000 euro l'anno;
- indennità forfettaria post ricovero in terapia intensiva di 2.000 euro l'anno;
Il fondo ha comunicato in questi giorni che le prestazioni sono prorogate nuovamente fino al 30 settembre 2022.
Possono fruirne :- lavoratori dipendenti in regolare copertura
- Titolari, soci e collaboratori iscritti al Fondo come Volontari
- Familiari iscritti al Fondo come Volontari
Alleghiamo QUI il riepilogo integrale delle prestazioni 2022 con le istruzioni dettagliate.
Si ricorda che la documentazione richiesta per l'accesso alle prestazioni è la seguente :
- Il referto del tampone che attesti la positività al COVID-19 per la diaria da isolamento domiciliare
- La lettera di dimissione ospedaliera dalla quale risulti la positività al COVID-19 (esito positivo del tampone rilasciato dalle Autorità competenti) e il numero di notti di degenza ospedaliera per l’indennità per ricovero. Se nella lettera di dimissioni non fosse menzionata la positività al COVID-19 o espressamente indicato che si è trattato di ricovero per COVID-19 è necessario inviare copia conforme all’originale della cartella clinica o ulteriore documentazione dalla quale si evinca la positività al virus
Solo l’indennità per ricovero ospedaliero può essere presentata on line dal sito www.sanarti.it.
La richiesta di rimborso può essere inviata:
- PER POSTA: In formato cartaceo inviando tutta la documentazione richiesta all’ indirizzo SAN.ARTI. – Ufficio Autogestione – Casella Postale 7241 – Ufficio Postale Roma Nomentano – 00162 Roma.
- ON LINE: Sul sito www.sanarti.it dalla propria AREA RISERVATA, dopo aver scansionato la documentazione necessaria .
-
Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti
È online dal 27 aprile 2022 il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate.
SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI
ATTENZIONE: Con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione. SCARICA QUI LA NUOVA VERSIONE Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
In particolare l'agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 143438 del 27.04.2022 per:
- la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021,
- la definizione delle modalità di restituzione in caso di superamento dei massimali
- e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Autodichiarazione aiuti di stato: presentazione dal 28 aprile al 30 giugno 2022
ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 n. 233822, ha prorogato la scadenza al 30 novembre 2022. La dichiarazione va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022 (in luogo del 30 giugno) esclusivamente con modalità telematiche:
- direttamente dal contribuente
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni,
mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI
A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta:
- la presa in carico,
- ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, devono inviare la dichiarazione rispettando un calendario specifico le seguenti date:
- entro il 30 giugno oppure, se successivo,
- entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
Si considerano tempestive le Dichiarazioni trasmesse entro i termini suddetti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati.
L'agenzia precisa che la Dichiarazione va comunque presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
Autodichiarazione aiuti di stato: chi deve presentarla
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di cui si tratta deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).
In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.
In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
Allegati: