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Bonus Mezzogiorno: le novità per il 2023
La Commissione Bilancio della Camera ha ultimato i lavori sugli emendamenti alla legge di bilancio 2023 in data 21 dicembre.
Tra le altre novità annunciate, spicca quella relativa alle misure per il Mezzogiorno che il presidente Meloni ha concordato con i Ministri competenti.
Dalla bozza degli emendamenti approvati si conferma quanto già annunciato con una nota del 9 dicembre del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Ecco la sintesi delle misure previste in legge di bilancio 2023 a favore delle imprese localizzate nel Mozzogiorno d'Italia:
- si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Si provvede, altresì, a modificare il primo periodo del comma 108 della medesima legge, estendendo l’indicazione dell’ammontare degli oneri per il finanziamento del credito di imposta anche all’annualità 2023,
- si provvede alla copertura degli oneri per il 2023, indicati in 1.467 milioni, posta a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale,
- modificando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91 del 2017, si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali). Conseguentemente, provvede alla copertura degli oneri per il 2023, che vengono indicati in 65,2 milioni, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027,
- modificando l’art. 1, comma 185, della legge n.178 del 2020, si estende all’esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
- modificando l’art. 1, comma 831, della legge n. 234 del 2021, si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro per l’anno 2024.
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Fondo IPCEI idrogeno 2: domande dal 22 dicembre
Con Decreto direttoriale del MIMIT del 19 dicembre vengono stabilite le regole per il fondo IPCEI idrogeno 2.
In particolare, il decreto definisce risorse, termini e modalità di attuazione delle intervento agevolativo del fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI idrogeno 2 per cui sono disponibili 350 ML di euro.
L’IPCEI H2 Industry(IPCEI Idrogeno 2) sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, e coprirà larga parte della catena del valore dell’idrogeno, nello specifico tratterà:
- la costruzione di infrastrutture connesse all’idrogeno, in particolare elettrolizzatori;
- infrastrutture di trasporto su larga scala, per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio;
- lo sviluppo di tecnologie innovative e più sostenibili per l’integrazione dell’idrogeno nei processi industriali di molteplici settori, in particolare quelli più difficili da decarbonizzare, come il settore dell’acciaio, del cemento, e del vetro.
Fondo IPCEI Idrogeno 2: i beneficiari
Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari:
a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2;
b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2 e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti.
Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese e i costi approvati nell’ambito dei project portfolio, rientranti nelle categorie di cui all’allegato “Costi ammissibili” alla Comunicazione IPCEI e determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all’allegato n. 10 al presente decreto.
Fondo IPCEI Idrogeno 2: le regole per i progetti
I progetti devono essere avviati e attuati in conformità al project portfolio autorizzato, e rispettare i termini di realizzazione e completamento previsti dalla decisione di autorizzazione e per il finanziamento delle attività agevolate con le risorse del PNRR.
Le variazioni progettuali sono consentite nei limiti previsti dall’articolo 7 del decreto ministeriale.
Non sono ammesse eventuali variazioni della tempistica di realizzazione dell’intervento ammesso al finanziamento, tali da comportare il mancato rispetto dei vincoli temporali e di conseguimento dei target PNRR associati
Non sono altresì ammesse eventuali variazioni che comportino il mancato rispetto dei principi e gli obblighi specifici del PNRR.
Il soggetto beneficiario è tenuto a riferire in merito all’attuazione dell’intervento al termine delle attività e deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e dei ricavi generati dall’iniziativa.
Il soggetto beneficiario dovrà dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, riportando il CUP associato al progetto finanziato sui documenti amministrativi e contabili dell’operazione.
Inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di prima applicazione industriale (FDI), e devono essere comprovati i ricavi generati alle attività agevolate attraverso idonee forme di riconducibilità alle stesse.
I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.
Le spese e i costi sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate.
Fondo IPCEI Idrogeno 2: presenta domanda dal 22 dicembre
L’istanza di accesso alle agevolazioni deve essere presentata a partire dal 22 dicembre 2022 e non oltre il 23 febbraio 2023, con le modalità di seguito indicate:
- i beneficiari forniscono all’indirizzo [email protected] le informazioni richieste dal Ministero ai fini dell’abilitazione alla piattaforma informatica dedicata;
- le istanze devono essere trasmesse attraverso la piattaforma informatica accessibile all’indirizzo: https://appIPCEIIdrogeno2.invitalia.it a partire dalle ore 14.30 del 22 dicembre 2022;
- la piattaforma consente l’accesso al rappresentante legale/procuratore firmatario della domanda di agevolazione, o a soggetto delegato, rientranti tra i soggetti abilitati comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- in caso di accesso alla piattaforma e compilazione da parte di soggetti delegati, deve essere allegata alla domanda di agevolazioni apposita dichiarazione di abilitazione dei soggetti delegati, come comunicati al Ministero secondo l’apposito modulo.
L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 deve essere corredata della seguente documentazione:
- a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di finanziamento autorizzato;
- b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2;
- c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
- e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente) e del titolare effettivo, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. 11.
Accedi da qui alla pagina dedicata del MIMIT per tutta la modulistica
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Voucher connettività imprese e professionisti: prorogato al 31.12.2023
Con un avviso del 7 dicembre il MIMIT informa del fatto che, la Commissione europea, con Decisione del 6 dicembre 2022, ha autorizzato fino al 2023 la proroga della misura “Piano voucher” per le imprese, finalizzata a sostenere la domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese, oltre che dei professionisti.
Viene specificato che la proroga era stata richiesta dal governo italiano, in considerazione degli oltre 430 milioni di euro ancora disponibili e tenuto conto dell’estensione della platea dei beneficiari ai professionisti (persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano una professione intellettuale, in proprio o in forma associata) avvenuta nel maggio scorso.
Sulla base del provvedimento emesso dalla Commissione, i voucher potranno continuare ad essere attivati dagli operatori fino al 31 dicembre 2023 a seguito di richiesta presentata dai beneficiari, per i quali la misura prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga.
I beneficiari possono optare per diverse tipologie di voucher, il cui costo varia da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2500 euro, che si differenziano sulla base delle prestazioni del servizio, in termini di velocità di connessione (da un minimo di 30 Mbit/s fino ad un massimo di oltre 1 Gbit/s), e della loro durata (da 18 a 24 mesi).
Ricordiamo che con Decreto Direttoriale del 24 novembre si è variata l’allocazione finanziaria tra le tipologie di voucher connettività imprese individuate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2021.
La ripartizione prevista è la seguente:
- al finanziamento dei voucher di tipologia A viene destinato il 15% delle risorse stanziate, distribuito per il 14% a favore dei voucher A1 e per l’1% a favore dei voucher A2;
- al finanziamento dei voucher di tipologia B viene destinato il 20% delle risorse stanziate;
- al finanziamento dei voucher di tipologia C viene destinato il 65% delle risorse stanziate.
Voucher connettività: i beneficiari
Il voucher è rivolto a:
- micro, piccole e medie imprese
- persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale (articolo 2229 del Codice civile) o una delle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4).
Voucher connettività: cosa finanzia
Viene specificato che gli interventi sono finanziati a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per un ammontare complessivo di circa 589 milioni di euro.
Esistono diverse tipologie di voucher, vediamole
Voucher A1: Voucher con contributo di connettività pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 30 Mbit/s – 300 Mbit/s.
Voucher A2: Voucher con contributo di connettività pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.
Voucher B: Voucher con contributo di connettività pari a 500 euro per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.
(Per tale tipologia di voucher è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s).Voucher C: Voucher con contributo di connettività pari a 2.000 euro per un contratto della durata di 24 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore ad 1 Gbit/s. Il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a 500 euro a fronte di costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.
(Per tale tipologia di voucher è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s).Voucher connettività: presenta la domanda
I beneficiari possono richiedere il voucher ad uno qualunque degli operatori di telecomunicazioni accreditati, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, entro il 15 dicembre 2022.
Attenzione il voucher è stato prorogato al 2023, accedi qui al sito MIMIT per ulteriori info
La misura prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad Internet in banda ultra larga.
L’attuazione dell’intervento è affidata ad Infratel Italia S.p.A., sotto la vigilanza della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) del Ministero.
Al fine di consultare l'elenco degli operatori accreditati visita la sezione Documentazione – Voucher Connettività del sito Infratel.
Mentre, per eventuali richieste di chiarimenti è possibile formulare una domanda in forma scritta, da inviare all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
Ricordiamo che con il Decreto 27 aprile 2022 del MISE pubblicato in GU n 116 del 19 maggio, vengono apportate modifiche al precedente provvedimento del 23.12.2021 recante le modalità per richiedere il voucher connettività imprese.
In particolare, il voucher viene esteso anche ai professionisti ordinisti e non che esercitano la professioni in forma individuale o associata.
VISITA QUI IL SITO MISE ora MIMIT per ulteriori informazioni sulle norme di riferimento della misura agevolativa.
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Credito imposta energia e gas imprese 2022: i chiarimenti nelle Circolari delle Entrate
Con Circolare n. 13 del 13 maggio l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore” così come previsti dal Decreto Sostegni ter (DL 4/2022) dal Decreto Energia (DL 17/2022) e dal Decreto Ucraina (DL 21/2022). Vediamo le principali indicazioni.
Attenzione in data 29.11 le Entrate hanno pubblicato altri chiarimenti.
Per una sintesi e per la consultazione della Circolare n 36 del 29 novembre ti consigliamo di leggere: Crediti energia e gas imprese: nuovi chiarimenti delle Entrate del 29.11
Credito d’imposta per imprese energivore relativo al primo trimestre 2022
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l’articolo 15 del decreto Sostegni ter (DL 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25), stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore).
Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:
- che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per fruire del credito d’imposta oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del DM, sia necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione. Resta inteso che, qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. ;
- e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. In particolare le Entrate hanno chiarito che che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica,
- si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, non rilevando a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
- non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi . Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo costituisce presupposto per l’applicazione della disposizione il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica.
Credito di imposta per imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022
L’articolo 4 del Decreto Energia (DL 17/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica». Le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa":
In generale valgono i chiarimenti di cui sopra, e nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica» .
Ricordiamo che il contributo era pari inizialmente al 20 per cento delle spese sostenute ed è stato rideterminato in misura pari al 25 per cento della stessa.
Si segnala, ad ogni modo, che la risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
Credito di imposta a favore delle imprese “NON energivore” per l’acquisto di energia relativa al secondo trimestre 2022
L’articolo 3 del Decreto Ucraina (DL 21/2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (imprese energivore).
Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019».
Nel documento l'Agenzia delle Entrate ha precisato
- che ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come chiarito anche sopra, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia".
- pur non essendo espressamente previsto dalla norma, concorrono al calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
Si ricorda che la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
Cedibilità dei crediti di imposta
Gli articoli 9 e 3, comma 3, del Decreto Ucraina disciplinano la cessione dei crediti d’imposta. Detti crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Al fine di uniformare la cessione dei crediti alla disciplina prevista per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
- società appartenenti a un gruppo bancario
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Si precisa, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, recante “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997.
Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare
- la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità,
- unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
Le norme demandano l’individuazione delle modalità attuative della cessione del credito ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
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Fondo filiera automotive: le domande dal 29 novembre
Dal giorno 29 novembre, a partire dalle ore 12 apre lo sportello per la presentazione delle domande per i Contratti di sviluppo nel settore Automotive.
Ricordiamo che c'è stato uno slittamento della data alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022, anziché dalle ore 12 del 15 novembre 2022, come precedentemente disposto dal Decreto del 10 ottobre 2022 .
Il rinvio si è reso necessario a seguito della comunicazione della Commissione europea (2022/C 423/04) del 7 novembre 2022, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine di validità della sezione 3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in risposta all’emergenza Covid. (Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 14 novembre 2022)
Con il Decreto direttoriale del 10 ottobre 2022 il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto l’apertura di uno sportello a sostegno di investimenti produttivi e di tutela ambientale legati allo sviluppo e riconversione della filiera automotive.
L’obiettivo generale della misura è quello di supportare investimenti innovativi nella filiera estesa della mobilità veicolare urbana ed extraurbana, per il trasporto di persone e merci.
Le risorse ammontano complessivamente a 525 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito dal decreto-legge n. 17 del 2022.
Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore, attraverso l'insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.
Fondo filiera ricorversione automotive: il contratto di sviluppo
Con il Contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale.
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, sono previsti diversi interventi finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale.
Si precisa che il Contratto di Sviluppo è rivolto alle imprese italiane ed estere.
In particolare, destinatari delle agevolazioni sono:
- l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle aziende aderenti.
Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete (legge 33 del 9 aprile 2009). In tal caso l’organo comune, appositamente nominato, agisce come mandatario dei partecipanti al Contratto e assume in carico tutti gli adempimenti nei confronti di Invitalia.
Fondo filiera ricorversione automotive: cosa finanzia
Il Programma di sviluppo è composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.
Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni finanziarie:
- contributo a fondo perduto in conto impianti
- contributo a fondo perduto alla spesa
- finanziamento agevolato
- contributo in conto interessi.
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.
Nello specifico, per l'agevolazione del settore automotive per cui si aprirà lo sportello dal 15 novembre, i programmi di sviluppo industriale dovranno riguardare:
- nuovi veicoli e sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni;
- tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all’alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
- nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo. Inoltre, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
- nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l’assistenza alla guida, la connettività del veicolo, la gestione di dati, l’interazione uomo-veicolo e l’infotainment;
- sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.
Fondo riconversione filiera automotive: domande dal 29.11
Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa e il MISE annunciano che, a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022 (termine inizialmente previsto al 15) sarà possibile presentare nuove domande di Contratto di sviluppo per il settore automotive.
I programmi dovranno avere le caratteristiche di cui all’articolo 2 del Decreto 10 ottobre 2022 e le domande potranno essere presentate sulla piattaforma dedicata dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.
Le risorse disponibili sono pari a 323,6 milioni di euro, come residuo dell’iniziale dotazione di 525 milioni dopo la chiusura del primo sportello (Leggi Incentivi filiera automotive: le regole per le domande dal 13 ottobre)Fatto salvo quanto previsto dalla normativa (art. 2, comma 2, del D.D. 10/10/2022) riguardo le specifiche finalità dei progetti di investimento, le domande di accesso allo Sportello Automotive devono riguardare sistemi di produzione di veicoli a motore, e relativa componentistica, quali ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (inclusi bus e pullman), filoveicoli, rimorchi, inclusi veicoli a motore utilizzati in agricoltura.
Sono escluse categorie specifiche quali, ad esempio, i mezzi a esclusivo uso militare.
Attenzione al fatto che le domande dovranno contenere tutti gli elementi necessari per consentire di verificare la rispondenza dei programmi di sviluppo con le caratteristiche elencate e dovranno essere presentate, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli pubblicati.
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Si specifica che nelle prime fasi del caricamento della domanda, all’interno della sezione “Nuova domanda” si aprirà un elenco di opzioni relative alla “tipologia di finanziamento”; sarà quindi necessario selezionare l’opzione “AUTOMOTIVE – sviluppo industriale” o “AUTOMOTIVE – tutela ambientale”.
Tra gli allegati obbligatori dovrà essere inserita anche "l’istanza di accesso allo sportello automotive".
Non verranno accolte domande presentate con modalità diverse da quelle sopra riportate.
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Sport bonus 2022: via alle erogazioni liberali dal 21 al 30 novembre
In data 21 novembre il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l’elenco dei soggetti (clicca qui per visualizzarlo), identificati con il numero seriale, che possono effettuare, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2022).
Le imprese devono effettuare le erogazioni liberali tra il 21 novembre ed il 30 novembre 2022 tramite:
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito,
- carte di credito e prepagate,
- assegni bancari e circolari.
Attenzione al fatto che, sempre entro la stessa data, devono inviare la quietanza di pagamento, da cui risulti la dicitura “operazione eseguita”, con causale “sport bonus 2022 – 2^ finestra – (numero seriale assegnato)”, a mezzo posta elettronica certificata, a :
- [email protected]
- e per conoscenza a [email protected] .
Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, all’Agenzia delle entrate per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.
Si ricorda che dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle entrate, il Dipartimento pubblicherà l’elenco dei beneficiari del credito di imposta sul proprio sito e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ricordiamo che in data 30 settembre il Dipartimento per lo sport comunicava che, al fine di consentire alle imprese di utilizzare la prima quota annuale del credito di imposta richiesto entro l’anno in corso, si era deciso di anticipare l’apertura della seconda finestra 2022 dal 15 ottobre al 1° ottobre 2022.
Sport bonus 2022: riepilogo delle regole
La legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 190 legge n. 234/2021), ha esteso anche per il 2022 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per:
- interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
- e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche,
ma limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa.
Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM del 30 aprile 2019.
Alle imprese spetta:
- un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate,
- da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione,
- presentando il modello F24 con codice tributo “6892” esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
- in ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.
Si evidenzia che delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/218, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.
Sport bonus 2022: gli importo del credito d'imposta
Per il 2022, il suddetto credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente alle imprese che hanno effettuato tali erogazioni liberali.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2022 per gli interventi di cui sopra, e spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa:
- nel limite del 10 per mille dei ricavi del 2021
- ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 13,2 milioni di euro per l’anno in corso.
Sport bonus 2022: come presentare domanda dal 1 ottobre (regole generali)
I soggetti titolari di reddito di impresa che intendono usufruire del credito d'imposta devono fare richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Anche per il 2022, sono previste due finestre temporali di 120 giorni per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale, all'interno delle quali i soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle stesse, ovvero:
- dal 30 maggio al 30 giugno 2022 (prima finestra)
- dal 1 ottobre (data anticipata, prima era il 15 ottobre 2022) al 14 novembre 2022 (seconda finestra) SCARICA QUI IL MODELLO E IL VADEMECUM DELLA PROCEDURA
La domanda dovrà essere inviata agli indirizzi:
- [email protected]
- e per conoscenza a [email protected],
indicando nell’oggetto “Sport Bonus 1a(o 2a) finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale”.
Il Servizio Primo del Dipartimento invia alla sola e-mail (NON PEC) del richiedente, indicata nel modello di richiesta, un numero di codice seriale identificativo ed univoco, (per la prima finestra temporale l'invio è avvenuto entro il 15 luglio).
Successivamente il Dipartimento pubblica sul proprio sito l’elenco delle imprese autorizzate all’erogazione liberale in denaro.
Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione i soggetti indicati nell’elenco effettuano l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda.
A loro volta, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro, allegando la ricevuta bancaria del bonifico ricevuto.
Infine il Dipartimento per lo sport pubblica l’elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.
Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
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Contributo aggiuntivo ristoranti e bar: invio dichiarazione entro il 21.11
Con Provvedimento n 406608 del 2 novembre le Entrate definiscono il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art 1 comma 17 bis del DL 152/2021 spettante alle imprese operanti nella ristorazione.
Contributi aggiuntivi ristoranti: invio dichiarazione dal 7 al 21 novembre
In particolare, al fine di avere il contributo aggiuntivo, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.
La trasmissione della Dichiarazione può essere effettuata a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022: scarica qui modello e istruzioni
Ricordiamo che in data 5 luglio 2022 è stato pubblicato in GU n 155 il Decreto MISE del 29 aprile 2022 con criteri e modalità per l'erogazione di detti contributi.
In particolare il decreto definisce, in attuazione dell'art. 1, comma 17-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le disposizioni necessarie all'attuazione delle misure in favore delle imprese della ristorazione. Le risorse assegnate al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.
Esse sono riservate all'attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:
a) risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021;
b) che svolgono, quale attività prevalente una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
- b.1) 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
- b.2) 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
- b.3) 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.
Attenzione al fatto che le risorse sono utilizzate per l'erogazione di un contributo aggiuntivo a favore delle imprese determinato con le modalità previste che integra l'ammontare dell'aiuto riconosciuto ai sensi del decreto 30 dicembre 2021.
Il contributo è riconosciuto nel medesimo quadro della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.
L'Agenzia delle entrate provvede ad un nuovo riparto a valere sulla dotazione aggiuntiva a favore delle imprese sulla base di analoghe modalità. In particolare:- a) il 70 (settanta) per cento delle predette risorse è ugualmente ripartito tra tutte le imprese di cui all'art. 4;
- b) il 20 (venti) per cento delle medesime risorse è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui alla lettera a), tra tutte le imprese di cui all'art. 4 che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);
- c) il restante 10 (dieci) per cento è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra le imprese di cui all'art. 4 che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).