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PMI a vocazione internazionale: chiusa al 3.05 la piattaforma SIMEST per le domande
Con un comunicato stampa, datato 3 maggio, SIMEST informa che la piattaforma per l'invio delle domande di agevolazione per le PMI a vocazione internazionale sul fondo 394/PNRR chiude in anticipo per esaurimento delle risorse.
In particolare, SIMEST comunica che tutte le risorse assegnate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al Fondo 394 sono state prenotate dalle imprese. Pertanto, il Portale operativo chiude per totale assorbimento dei fondi a disposizione: 1,2 miliardi di euro in anticipo rispetto alla data del 10 maggio originariamente prevista per l'invio delle istanze.
SIMEST: le domande di finanziamento al Fondo 394/PNRR
Lo stesso comunicato specifica che le domande presentate dalle imprese fino alle ore 14:10 del 3 maggio 2022, saranno esaminate dal Comitato Agevolazioni nel rispetto:
- dell’ordine cronologico di arrivo,
- della cosiddetta “Riserva Sud”
- e in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
Si riepiloga inoltre che sono 3 le linee di finanziamento a disposizione delle imprese dal 28 ottobre 2021 e in particolare:
- Transizione Digitale ed Ecologica delle imprese piccole, medie e a media capitalizzazione con vocazione internazionale. Dedicato alle imprese piccole, medie e a media capitalizzazione costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio. Le risorse ottenute dovranno essere destinate per una quota almeno pari al 50% a investimenti per la transizione digitale e per la restante quota a investimenti per la transizione ecologica e la competitività internazionale. Lo strumento ha una durata di 6 anni, con 2 di pre-ammortamento, e un importo massimo finanziabile di 1 milione di euro che non può comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati;
- Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema. Dedicato alle sole PMI, copre le spese per la partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia. Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese digitali connesse all’evento, a meno che l’evento stesso non sia a tema digital o ecologico. L’importo massimo del finanziamento è pari a 150mila euro e non può comunque superare il 15% dei ricavi dell'ultimo bilancio approvato e depositato. Il periodo di rimborso è di 4 anni, con 1 anno di pre-ammortamento;
- Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce). Dedicato alle sole PMI costituite in forma di società di capitali, finanzia la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l’accesso a una piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. L’importo finanziabile va da 10 mila euro fino a un massimo di 300 mila per una piattaforma propria e fino a un massimo di 200 mila per market place, senza comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. La durata del finanziamento è di 4 anni con 1 anno di pre-ammortamento.
Visita la pagina internet di SIMEST per restare aggiornato su eventuali rifinanziamenti dei fondi con le agevolazioni per le PMI
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Credito di imposta acquisto carta: elenco imprese editrice ammesse
Il Dipartimento per l'editoria in data 27 aprile comunica che con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e all’articolo 67, comma 9-bis), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
CLICCA QUI per l'elenco per il 2020
CLICA QUI per l'elenco per il 2021.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi e quindi 5 giorni dal 27 aprile 2022
Con Risoluzione n 19/E del 22 aprile 2022 le Entrate hanno approvato il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui si tratta.
In particolare è istituito il seguente codice tributo:
- “6974” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite
Si specifica che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”:
- nella colonna “importi a credito compensati”,
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Ai sensi del punto 6 della circolare del 14 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24.
Credito di imposta imprese editrici per l'acquisto della carta per le testate edite
Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, alle condizioni e nei termini indicati.
Successivamente, è stato disposto che il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 188 del decreto-legge n. 77 del 2020 è riconosciuto anche per l’anno 2021, per le spese di acquisto della carta sostenute nell’anno 2020.
Con Circolare del 14 dicembre 2021, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito chiarimenti e indicazioni per l’attuazione dell’agevolazione ed è stato specificato che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Contestualmente alla pubblicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7, della medesima circolare, il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.
Allegati: -
Microbirrifici: accise ridotte sulla birra immessa nel consumo nel 2022
Pubblicato in GU n 75 del 30 marzo il Decreto Ministeriale del 21 marzo 2022 con il quale il MEF prevede disposizioni particolari per l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta alla birra immessa in consumo nel 2022, modificando il DM 4 giugno 2019.
Il decreto inserisce l'art 10 bis rubricato Disposizioni particolari per la birra immessa in consumo nell’anno 2022, che
prevede che alla birra immessa in consumo nell’anno 2022 da una fabbrica di birra, munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, che ha una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra e ha tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all’articolo 1, comma 1, lettera b), si applica, al momento dell’immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dalla predetta fabbrica, un’aliquota di accisa ridotta (ai sensi dell’articolo 35, comma 3-quater, del TUA).
In particolare:
- sull’intero quantitativo di birra immesso in consumo nell’anno 2022 da una fabbrica avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 30.000 ettolitri, si applica l’aliquota di accisa prevista dall’Allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 30 per cento;
- sull’intero quantitativo di birra immesso in consumo nell’anno 2022 da una fabbrica avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, si applica l’aliquota di accisa prevista dall’Allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 20 per cento.
Il Decreto specifica che ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta il depositario autorizzato della fabbrica comunica, mediante PEC, all’Ufficio delle dogane competente in relazione all’ubicazione del deposito fiscale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli estremi della licenza fiscale e il volume stimato di birra che intende produrre nella fabbrica nel corso dell’anno 2022, che deve risultare superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.
Alla comunicazione è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta la produzione di birra presa in carico nel registro di magazzino per l’anno 2021, che deve essere compresa tra 10.000 ettolitri e 60.000 ettolitri, nonché la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, il depositario autorizzato si impegna altresì a comunicare mediante PEC al predetto Ufficio delle dogane ogni successiva variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente comma entro 10 giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.
Allegati: -
Decreto Sostegni ter 2022 è legge: il testo e le misure a sostegno delle imprese
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la Legge del 28.03.2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter – DL del 27.01.2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato il 17 marzo (A.C. 3522).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Nel provvedimento risulta "confluito", nel corso dell'esame al Senato, il decreto antifrodi n. 13 del 2022, ancora in corso di conversione e all'esame del Senato.
Vediamo brevemente alcune delle disposizioni previste per i settori in difficoltà.
Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati, quali:
- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici,
- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine,
- commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle,
- turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali,
- discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie,
- spettacolo, cinema e audiovisivo sport.
Misure a sostegno delle attività chiuse
Sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto fino al 31 marzo 2022, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ovvero, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 ottobre 2022.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
Tra le misure a sostegno delle imprese, si prevede con l'art. 2, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30,
47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e
47.99.Per beneficiare della suddetta agevolazione, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro
- e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019.
Per approfondire leggi Sostegni Ter: Contributo fondo perduto per il commercio al dettaglio a chi spetta.
Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza Covid
L'art. 3 prevede un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (di cui all'art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator
I commi da 2-ter a 2-septies, inseriti dal Senato, dell'articolo 4 prevedono, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. L'esonero è riconosciuto, con riferimento alla contribuzione a carico degli stessi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL:
- fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022,
- ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
L'esonero è, in tale ambito temporale, riparametrato e applicato su base mensile.
Sospensione temporanea ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Con una modifica introdotta dal Senato, il nuovo articolo 5-bis estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022, la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l’estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.
Bonus terme
A seguito della permanente situazione di emergenza epidemiologica, si dispone l’utilizzabilità entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022), dei buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022.
Rimessione in termini Rottamazione ter e Saldo e Stralcio
Con una modifica introdotta dal Senato, l'articolo 10-quinquies rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito della Rottamazione-ter e saldo e stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione rimodulando le scadenze, in particolare, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi:
- se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;
- entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021
- ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel 2022.
Elettricità prodotta da impianti e fonti rinnovabili
Sono previsti inoltre, interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, 5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022.
Al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie, con il presente provvedimento, il governo interviene nuovamente con un ulteriore stanziamento di 1,7 miliardi, per un un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi.
Azzeramento oneri di sistema
Al fine di sostenere il mondo delle imprese, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio
2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o
superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. (art.14)Riduzione bollette per le energivore
Al fine di garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia, alle imprese che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Altre misure a sostegno delle attività
- Si prevede l'esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 7 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020), con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione (art. 4, comma 2);
- Viene esteso ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 del credito di imposta previsto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati. Con una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, l'applicazione di tale agevolazione viene estesa anche alle imprese operanti nel settore della gestione delle piscine (codice ATECO 93.11.20). (art. 5);
Infine, il Decreto dispone importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10).
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