• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ambientale: nuova piattaforma attiva dal 4 maggio

    Con un comunicato stampa del 4 maggio 2023 il MASE informa della nuova piattaforma per il bonus ambientale ossia il contributo del Ministero dell'ambiente per effettuare interventi quali:

    • bonifica contro il dissesto, 
    • ristrutturazione di un parco o di un’area verde. 

    In particolare, è online la Piattaforma web “Bonus Ambiente” in attuazione del DPCM del 10 dicembre 2021, che disciplina la possibilità di erogazioni liberali in denaro a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, nel dettaglio per:

    • la bonifica ambientale anche dall’amianto, 
    • la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, 
    • la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate,
    • il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

    Il contributo verrà erogato sotto forma di credito d’imposta. (Per approfondimenti leggi anche Credito d'imposta bonifica ambientale: le regole per averlo)

    Il Ministro Pichetto ha commentato la nuova piattaforma specificando che: “Con l’avvio della piattaforma diamo forma a un’iniziativa di ampio respiro civile, che permette a tutti di contribuire alla cura della nostra casa comune. Con un meccanismo trasparente e semplice ciascuno può adesso sostenere piccole e grandi opere di risanamento. Non si tratta di sostituire l’impegno pubblico, ma di dare la possibilità, a chi lo voglia, di aggiungere consapevolmente un tassello al futuro dell’ambiente italiano. Vogliamo far conoscere questa opportunità con iniziative dedicate di diffusione e informazione”.

    Bonus ambientale: come accedere

    Viene specificato che, accedendo dal 4 maggio 2023 alla nuova piattaforma, una volta che gli interventi promossi dalle Pa proprietarie saranno stati approvati e pubblicati, si potrà avere accesso a un elenco di opere e azioni finanziabili, continuamente aggiornato dal Ministero.

    Il donatore, attraverso la Piattaforma e una procedura automatizzata, potrà contattare l’amministrazione proprietaria del bene per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale

    Il contributo andrà poi prenotato, comunicando tutti i riferimenti al MASE, che avrà dieci giorni per dare il via libera all’erogazione, mentre entro i successivi dieci dovrà essere fatto il pagamento.

    Sul portale, realizzato da Sogei, sono presenti tutte le istruzioni per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Visita qui la sezione FAQ per ogni dubbio sul credito di imposta ambientale 

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica potrà poi pubblicare sul portale Bonus Ambiente il nominativo e l’entità del contributo, previa autorizzazione del donatore.

    Bonus ambientale: a chi è rivolto

    Il bonus ambiente è rivolto:

    • alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
    • agli enti non commerciali pubblici o privati diversi dalle società, residenti in Italia, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
    • ai soggetti titolari di reddito d'impresa, di ogni natura giuridica dimensione o regime contabile;

    Bonus ambientale: a quanto ammonta

    Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi ammissibili. 

    Esso spetta:

    • nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e Enc,
    • nel limite del 10‰ dei ricavi annui per i titolari del reddito d’impresa.

    Il contributo viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bandi regionali imprese: contributi per fiere e export

    Con un calendario diversificato le imprese potranno accedere a tre bandi regionali con risorse per:

    • l'internazionalizzazione, 
    • le fiere
    • e con specifico riguardo agli artigiani.

    Agevolazioni imprese per fiere: domande dal 12 al 19 luglio

    La regione Marche in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e l’ATIM, sostengo le imprese nei processi si internazionalizzazione incentivando con un sostegno finanziario la partecipazione delle imprese alle manifestazioni fiere nazionali e internazionali.

    In particolare, si mettono a disposizione contributi a fondo perduto per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali tenute nel primo semestre 2023, sia in presenza che in modalità virtuale con domande dal 12 al 19 luglio. 

    Leggi qui l'elenco delle fiere ammesse

    Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese della Regione Marche e prevede uno stanziamento di 800.000 euro. 

    Le spese ammissibili sono i costi relativi a:

    • fiere svolte in presenza svolte in un paese estero; 
    • fiere in presenza a carattere internazionale che hanno luogo in Italia, “certificate” e “non certificate” consultabili nei due calendari pubblicati nel sito camerale www.marche.camcom.it; 
    • fiere in presenza che si svolgono nella regione Marche e che promuovano le eccellenze della regione Marche; 
    • fiere digitali a prescindere dalla territorialità e dall’iscrizione al calendario fiere internazionali.

    Il contributo varia in base alle tipologie di fiere e alla loro localizzazione.

     Per informazioni si può telefonare al numero 0733.279528 o scrivere una mail a [email protected]

    Agevolazioni imprese per internazionalizzazione: domande dal 21 giugno

    Al fine di supportare il sistema produttivo regionale, attraverso l’incremento dell’export e lo scale up delle imprese esportatrici, favorendo il digital export e incoraggiando la diversificazione dei mercati di sbocco attraverso progetti di promozione internazionale la Regione Emilia Romagna mette a disposizione agevolazioni a fondo perduto con domande dal 21 giugno.

    Il bando è rivolto a:

    • micro, piccole, medie imprese 
    • consorzi che possono partecipare singolarmente o aggregati in ATI o ATS o Reti di imprese o consorzi.

    Le spese ammissibili sono quelle per gli interventi finalizzati a realizzare percorsi di internazionalizzazione che abbiano come obiettivo un’area geografica omogenea e che si avvalgano di consulenze, partecipazione a fiere o eventi promozionali, azioni di marketing digitale e materiale promozionale. Le domande potranno essere presentate fino al 21 giugno.

    Accedi qui per tutte le info necessarie alle domande

    Agevolazioni imprese artigiane: domande entro il 30 novembre

    La Regione Friuli mette a disposizione contributi fondo perduto fino al 45% per l’ammodernamento tecnologico al fine di sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica delle imprese artigiane. 

    L'agevolazione si rivolge alle imprese artigiane della Regione Friuli Venezia Giulia iscritte all’Albo Imprese artigiane 

    Il fondo perduto copre il 40% delle spese, importo che può aumentare al 45% qualora l’impresa sia in possesso del rating di legalità.

    Sono ammissibili le spese per:

    • acquisto e installazione di macchinari, 
    • acquisto di hardware, software e licenze d’uso, 
    • installazione degli hardware e dei software e personalizzazione,
    • assistenza iniziale per il corretto utilizzo dei beni acquistati.

    La spesa complessiva ammissibile deve essere compresa tra 3.000 e 25.000 euro. 

    Per ulteriori dettagli Leggi qui accedendo alla pagina specifica della misura

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus una tantum edicole 2022: ecco l’elenco dei beneficiari

    Con un comunicato del 3 maggio il Dipartimento per l'Editoria informa del fatto che, è stato emanato in data 2 maggio 2023 il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2022, il contributo forfettario una tantum, per l’anno 2022, previsto dall’articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria e disciplinato dall’articolo 1 del Provvedimento del 14 dicembre 2022.

    I contributi saranno erogati, al netto della ritenuta IRES, con procedura separata, mediante accredito sui conti correnti dei beneficiari indicati nelle domande. 

    Riepiloghiamo di seguito la misura agevolativa

    Bonus una tantum edicole 2022: a chi spetta

    In particolare, ai sensi dell’articolo 2, del decreto del DPCM del 28 settembre 2022:

    • alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste,
    • è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. 

    Si sottolinea che il contributo è volto a favorire la trasformazione digitale, l’ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l’attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici. 

    Costituiscono requisiti di ammissione al bonus una tantum edicole 2022: 

    • a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone; 
    • b) non essere titolari di redditi da lavoro dipendente. 

    Il contributo, fino ad un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022

    a) interventi di trasformazione digitale; 

    b) interventi di ammodernamento tecnologico; 

    c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi; 

    d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i; e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici. 

    Bonus una tantum edicole 2022: come richiederlo

    I soggetti che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. 

    Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2023 e il 15 marzo 2023. 

    La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del 4 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: 

    • il possesso dei requisiti 
    • l’attività o le attività realizzate, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, 
    • le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate, 
    • le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevute nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, 
    • gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario. 

    La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo. 

    Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo. 

    L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento. 

    Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti di Stato: ravvedimento spontaneo anomalie sui dichiarativi

    Con il Provvedimento n 133949 del 19 aprile le Entrate rendono disponibili per i contribuenti le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri:

    • Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), 
    • Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), 
    • Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),

    degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019.

    Nel dettaglio, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:

    • il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
    • il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta,
    • data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.

    Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.
    Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei seguenti campi:

    • “Codice attività ATECO”, 
    • “Settore”, 
    • “Codice Regione”, 
    • “Codice Comune”, 
    • “Dimensione impresa” 
    • “Tipologia costi”

    del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. Attenzione al fatto che, successivamente all’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
    Invece, se la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.
    Al fine di regolarizzare la propria posizione, sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 con il ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se si regolarizza entro il 30 settembre 2023.

    Si sottolinea che le società possono analizzare gli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, la verifica da fare è importante per in quanto, per la regolarizzazione, è prevista la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso speciale entro il 30 settembre 2023 termine entro cui non verranno presumibilmente notificate lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate. 

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    Luce e gas imprese: come rateizzare quelle fatturate entro il 30.09

    Con Decreto MIMIT del 3 marzo vengono fissate le regole per richiedere la rateizzazione delle bollette luce e gas delle imprese.

    In particolare, vengono stabilite modalità di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti quater n. 176/2022).

    Rateizzare le bollette luce e gas delle imprese: quali spese riguarda

    Il decreto prevede che, per i consumi effettuati:

    • dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 
    • e fatturati entro il 30 settembre 2023,

     i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:

    • a) rateizzare, qualora richiesto dalle imprese l’importo eccedente della bolletta,
    • b) riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta. 

    Per ottenere la rateizzazione delle bollette l’impresa, entro quindici giorni dall’emissione della stessa, deve presentare istanza all’attuale fornitore per:

    • posta elettronica certificata 
    • ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore. 

    Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Rateizzare le spese di luce e gas delle imprese: presenta l'istanza

    L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 

    • a) una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
    • b) una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza. 

    Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante:

    • l’ammontare degli importi dovuti,
    • l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, 
    • le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta. 

    L’adesione dell’impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta previa presentazione della seguente documentazione: 

    • a) contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176; 
    • b) attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.

    Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. 

    In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fisco buono: agevolazione per imprese per cessioni gratuite eccedenze alimenti e farmaci

    La legge n.166/2016 nota come Legge Antisprechi prevede agevolazioni sulle imposte per chi cede gratuitamente le eccedenze alimentari.

    Nel dettaglio, le finalità della legge 166 art. 1 consistono nel ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di:

    1. produzione, 
    2. trasformazione, 
    3. distribuzione
    4. somministrazione 

    di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

    a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di  solidarietà sociale, destinandole  in  via prioritaria all'utilizzo umano;

    b) favorire il  recupero e  la donazione di  medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a  fini di solidarietà sociale

    c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte  a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

    d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di  prevenzione dei rifiuti,  e  dal  Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei  rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

    e) contribuire ad  attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni  sulle materie oggetto  della  presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle giovani generazioni.

    Legge Antisprechi: agevolazioni IRES e IVA per chi cede gratis le eccedenze alimentari

    Alla luce degli obiettivi della legge Antisprechi, il Fisco diventa una leva per promuovere l'economia di tipo circolare dando rilevanza a comportamenti virtuosi e prevedendo, a fronte di donazioni di beni strettamente indicati dalla norma l'eliminazione per le imprese di qualsiasi effetto fiscale.

    Ai fini IRES le cessioni gratuite, secondo le previsioni della legge, non generano un ricavo imponibile e i costi sostenuti sono deducibili.

    Per quanto riguarda l'IVA le operazioni di cessione, poiché assimilate alla distruzione dei prodotti, non scontano l'imposta. 

    La finalità della Legge 166/2016 che incentiva grandi e piccole imprese a donare prodotti di prima necessità rimasti invenduti o inutilizzati promuovendo nel nostro Paese un'economia di tipo circolare.

    Inoltre, accanto a tali incentivi, il legislatore ha previsto la facoltà per i Comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

    Leggi anche:

    Legge Antisprechi: agevolazioni TARI per chi cede gratis le eccedenze alimentari

    Ai sensi dell'art 17 della Legge Antisprechi di fatto i Comuni scontano la Tari a chi dona beni alimentari

    In particolare, si prevede quanto segue:

    • Alle utenze non domestiche 
    • relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, 
    • che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a  titolo  gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, 
    • il comune può applicare un coefficiente di  riduzione della  tariffa proporzionale alla quantità debitamente certificata (art 16 della Legge), dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. 

    Legge Antisprechi: il Comune di Varese

    Secondo i dati sono diversi i Comuni che riconoscono alle attività commerciali e industriali che producono o distribuiscono beni alimentari e che li cedono, a titolo gratuito, un abbattimento della parte variabile della tariffa sui rifiuti, tra questi si annoverano: Roma, Varese, Bologna e altri.

    Nel Dettaglio, il Comune di Varese, come specificato sul proprio sito istituzionale, ha riconosciuto una esenzione TARI per gli enti del Terzo Settore che recuperano eccedenze alimentari

    Fino al 30 novembre, gli enti attivi nel recupero e ridistribuzione di beni eccedenti ai fini di solidarietà sociale hanno potuto richiedere l'esenzione di quota fissa e variabile della Tari

    A bilancio del Comune di Varese, in questa prima fase sperimentale, sono stati previsti 20 mila euro.

    Già dal 2017 il Comune di Varese ha recepito la norma di cui all'art. 17 della legge Gadda n.166/2016 cosiddetta “antispreco”, che introduce la possibilità di richiedere una riduzione della Tari.

    La domanda per il riconoscimento delle agevolazioni dovevano essere presentata dall’intestatario della Tassa rifiuti entro il 30 novembre, insieme alla documentazione richiesta, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

    Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta IMU Turismo: cosa fare per scarto autodichiarazione

    Entro il 28 febbraio andava inviata l'autodichiarazione per beneficiare del credito d'imposta IMU imprese turistiche.

    In proposito leggi Credito d'imposta IMU Turismo: autodichiarazione entro il 28 febbraio

    Lo stesso giorno, le Entrate hanno pubblicato una FAQ di chiarimento per i casi di spettanza del credito ma scarto dell'invio dell'autodichiarazione effettuata entro il termine previsto del 28.02.

    La Entrate rispondono a chi domandava quanto segue:

    "Alcune società sono state costituite nei primi mesi del 2022 a seguito di operazione straordinaria, poiché il credito di imposta Imu per il turismo previsto dall'articolo 22 del decreto legge 21 Marzo 2022 numero 21 spetta al soggetto avente causa che sorge a seguito dell'operazione straordinaria che comporti la confluenza della posizione fiscale di un soggetto nella posizione fiscale di altri soggetti, le società neocostituite ricorrendo le altre condizioni previste per l'accesso al credito hanno trasmesso all'agenzia delle entrate entro il 28 Febbraio 2023 l'autodichiarazione per l'ottenimento del credito d'imposta, ma il sistema ha rilasciato una ricevuta di diniego, come si può presentare l'auto in dichiarazione in questo caso particolare?"

    Si precisa che, in presenza della particolare situazione descritta, le imprese, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, possono inviare anche nei giorni successivi al 28 febbraio l’autodichiarazione tramite PEC all’indirizzo:

    compilando lo stesso modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 356194 del 16 settembre 2022.

    La stessa modalità di presentazione dell’autodichiarazione può essere utilizzata, in presenza dei requisiti per l’accesso al beneficio e purché sia stata trasmessa l’autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023 e sia stata rilasciata una ricevuta di diniego, anche in altri casi particolari, tra i quali si segnalano i seguenti:

    • imprese aderenti al regime forfetario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche IVA, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria;
    • possesso dell’immobile non a titolo di proprietà ma di locazione finanziaria;
    • versamento a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU dopo il termine di scadenza, mediante ravvedimento operoso;
    • incongruenza tra i dati catastali dell’immobile inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti in Anagrafe tributaria (es. mancato aggiornamento di una variazione catastale).

    L’autodichiarazione trasmessa tramite PEC deve essere firmata digitalmente dal beneficiario e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Diniego del credito in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili” e il codice fiscale del beneficiario del credito. 

    Se il soggetto beneficiario è sprovvisto di firma digitale, l’autocertificazione con sottoscrizione autografa deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel messaggio di posta elettronica certificata deve inoltre essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione dell’autodichiarazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La Comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.