• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit produzione cinema 2022: domande dal 15 novembre

    Con notizia pubblicata sul sito della Direzione Cinema ed Audiovisivo datata 10 novembre si informa dell'avvio delle domande per il Tax credit Produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip

    In particolare, partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022 e fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2022 sarà possibile fare richiesta per il bonus in oggetto.

    Come sinteticamente speficiato dalla stessa Direzione Cinema, da quest’anno sono ammissibili al credito d’imposta le sole società di capitali si evidenzia che:

    • in caso di presentazione della sola richiesta definitiva di credito d’imposta, all’esito positivo dell’istruttoria sarà riconosciuto e comunicato all’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo in compensazione il 100% dell’importo approvato,
    • in caso di richiesta preventiva e relativa approvazione, sarà riconosciuto subito il 40% dell’importo e il restante 60% a seguito di approvazione della richiesta definitiva.

    Viene inoltre sottolineato che, a partire da questa sessione, saranno accettate domande anche in misura superiore agli importi totali stanziati per l’anno in corso e gli eventuali scostamenti di spesa saranno compensati dal MEF con variazioni del Fondo da applicare alle annualità future.

    Tax credit Produzione opere cinematografiche: a chi spetta e come richiederlo

    Sono pubblicati:

    • il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 11  ottobre 2022, n. 368, recante “Modifiche al decreto interministeriale 4 febbraio 2021 recante ‘Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220’”, registrato presso la Corte dei conti in data 7 novembre 2022 al n. 2813, 
    • il decreto direttoriale n. 3608 del 9/11/2022 che contiene la data di apertura della sessione e ulteriori disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste di credito d’imposta per l’anno 2022in relazione alle seguenti linee di intervento:
      • TAX CREDIT SVILUPPO OPERE AUDIOVISIVE (TCSF2)
      • TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (TCPF2)
      • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV (TCAVTV2)
      • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE WEB (TCAVW2)
      • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE (TCORF2)
      • TAX CREDIT PRODUZIONE DI VIDEOCLIP (TCVC2)
      • TAX CREDIT PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA – RICHIESTA DEFINITIVA (TCPF3)
      • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV – RICHIESTA DEFINITIVA (TCAVTV3)
      • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE WEB – RICHIESTA DEFINITIVA (TCAVW3)
      • TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE – RICHIESTA DEFINITIVA (TCORF3)
      • TAX CREDIT PRODUZIONE DI VIDEOCLIP – RICHIESTA DEFINITIVA (TCVC3)

    Si evidenzia che, le domande per i tax credit cinema potranno essere inviate:

    1. In relazione a opere già totalmente completate, presentando esclusivamente la domanda direttamente a consuntivo, detta “Richiesta definitiva”;
    2. in relazione a opere realizzate in parte o per opere il cui avvio di almeno quattro settimane di riprese (ovvero di lavorazione per le opere di animazione) o, in alternativa, del 50 per cento delle giornate di ripresa (ovvero di lavorazione per le opere di animazione), avvenga entro i successivi 60 giorni, presentando la domanda preventiva e, successivamente, la domanda consuntiva.

    Per la definizione delle ulteriori modalità operative e dei requisiti per l’accesso al credito si rimanda ai decreti qui allegati. 

    Si segnala comunque che:

    • sono ammissibili solo le società di capitali;
    • per le opere tv e web di finzione e di documentario, il credito è calcolato sull’85% del costo eleggibile;
    • le richieste esclusivamente definitive (vedi sopra, punto a.), devono essere presentate dopo aver richiesto la nazionalità definitiva ed entro 180 giornidalla:
      • data di prima diffusione in pubblico per le opere di ricerca e formazione e i videoclip;
      • data di deposito della copia campione per le opere tv e web;
      • data di conferma della classificazione per le opere cinematografiche;
    • sono ammissibili anche le spese sostenute per l’adozione di protocolli volti a ridurre l’impatto ambientale delle produzioni audiovisive; tali spese devono essere inserite nelle apposite nuove voci all’interno del piano dei costi presente nell’anagrafica dell’opera.

    Tax credit Produzione opere cinematografiche: istruzioni tecniche

    Prima della presentazione della domanda consuntiva, o della domanda definitiva (per opere già concluse e per la domanda unica di tax credit per lo sviluppo) il revisore dei conti incaricato della redazione della certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi ammissibili sostenuti dovrà registrarsi presso l’apposita sezione della piattaforma DGCOL secondo le indicazioni contenute nell'avviso del 24/10/2022.

    Successivamente, in fase di compilazione della domanda consuntiva, il produttore dovrà selezionare il revisore precedentemente registratosi il quale, prima dell’approvazione della domanda, dovrà confermare la scelta fatta dal produttore tramite la propria area riservata della piattaforma DGCOL.

    Attenzione al fatto che, per le domande di credito d’imposta di cui agli articoli 15 e 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, presentate nel corso del 2022, non trova più applicazione quanto originariamente disciplinato dall’articolo 21 della legge n. 220 del 2016 che prevedeva che i crediti d’imposta fossero riconosciuti nei limiti massimi complessivi indicati nel decreto di riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo; ai sensi dell’articolo 1, commi 583 e 584 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventuali scostamenti di spesa saranno compensati dal MEF con variazioni del Fondo da applicare su future annualità.

    Si ricorda che nella pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL, sono pubblicati:

    • il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive di tax credit 2022;
    • il vademecum per la registrazione del revisore alla piattaforma DGCOL.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo industria conciaria: domande dall’8.11

    Dalle ore 10.00 del giorno 8 novembre è possibile precompilare le domande per il “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”.

    Ricordiamo che, il Decreto Direttoriale 6 settembre 2022 MISE reca le modalità e termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per il sostegno dell’industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.

    Il decreto dà attuazione al Decreto interministeriale 30 dicembre 2021 del MISE rubricato "Disciplina delle modalità di funzionamento  del  fondo  a  sostegno dell'industria conciaria  e  la  tutela  delle  filiere  nel  settore conciario" è stato pubblicato in GU n 72 del 26 marzo 2022.

    Si tratta di una misura introdotta dal Decreto Sostegni bis che con l'art. 8 dai commi 2-bis a 2-septies che istituisce un Fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2021, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e di sviluppo nel settore conciario

    Le domande a partire dall'8 novembre 2022 secondo un iter prestabilito.

    Fondo industria conciaria: i beneficiari

    Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell'industria conciaria.

    In particolare, le agevolazioni sono concedibili per la realizzazione di progetti aventi le caratteristiche previste dall’articolo 7 del decreto ubicati negli ambiti territoriali di riferimento dei distretti conciari riportati nell’allegato n. 1 al decreto. 

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese beneficiarie, aventi le caratteristiche richieste devono svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l’attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di “preparazione e concia del cuoio e pelle” di cui al codice ATECO 15.11.00. 

    Inoltre, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese alla data di presentazione della domanda, devono:
    a)  essere  regolarmente  costituite,  iscritte  e  «attive»  nel Registro delle imprese;

    b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e,  comunque,  operare  nell'ambito  territoriale  e  funzionale  del distretto conciario di appartenenza, secondo  quanto  previsto  nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
    c) non avere beneficiato del contributo di cui all'art. 1,  commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

    d) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

    e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre  2019,  come  da definizione stabilita dall'art.  2,  punto  18,  del  regolamento  di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese  e piccole imprese, purché risulti  rispettato  quanto  previsto  dalla lettera d) e a condizione che  le  imprese  interessate  non  abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

    f)  non  rientrare  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla Commissione europea;

    g) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

    h) essere in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in  materia obblighi contributivi. 

    Fondo industria conciaria: presenta la domanda dal 15 novembre

    Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì secondo il seguente iter:

    a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre 2022.  In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività: a.1) accesso alla piattaforma informatica secondo quanto previsto al comma 5, lettera b); a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale; a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa; 

    b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022. In tale fase, sono previste le seguenti attività: b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a); b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4); b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda. 

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

    Fondo industria conciaria: progetti ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado  di  accrescere  la  competitività delle  imprese proponenti  e  con  ricadute  positive  sul  distretto  conciario  di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi  di  investimento dotati di elevato contenuto  di  innovazione  e  sostenibilità  che possono anche  includere  lo  svolgimento  di  attività di  ricerca industriale o sviluppo  sperimentale,  purché  queste  ultime  siano strettamente connesse e funzionali  alle  finalità  del  progetto  e comunque non preponderanti nell'ambito del complessivo  programma  di spesa, secondo quanto specificato dall'art. 8, comma  2.  I  predetti progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:
    a)  introduzione,  nell'attività dell'impresa  proponente,  di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:

    a.1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o  servizi  o  loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;

    a.2) introduzione di contenuti e processi digitali;
    b)  minimizzazione,  secondo  principi  di  ecosostenibilità  ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell'utilizzo di acqua, di energia  e di  prodotti  chimici,   per   il   trattamento   dei   reflui,   per l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, per  il  recupero  dei rifiuti;

    c) creazione o consolidamento  di  strumenti  di  condivisione  e integrazione di attività conoscenze  e  competenze  relative  alla filiera del settore conciario,  attraverso  la  creazione  di  idonee piattaforme e strutture di condivisione o  animazione,  in  grado  di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle  imprese  del settore conciario.

    Fondo industria conciaria: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente relative ai seguenti investimenti:

    a) acquisto di  macchinari,  impianti  e  attrezzature  nuovi  di fabbrica, comprese le relative spese di installazione

    b) programmi informatici e licenze software;

    c) formazione del personale  inerente  agli  aspetti  su  cui  è incentrato il  progetto  a  fronte del quale è richiesta l'agevolazione. 

    La formazione deve essere acquisita da terzi che  non hanno  relazioni  con  l'acquirente  e  alle  normali  condizioni  di mercato,  in misura  non  superiore  al  10%   (dieci   per   cento) dell'importo del progetto;
    d) acquisto di beni immobili e realizzazione di opere  murarie  e assimilabili, limitatamente ai progetti di cui all'art. 7,  comma  1, lettera c), nel  limite  del  30%  (trenta  per  cento)  delle  spese ammissibili complessive

    Le agevolazioni sono  concesse  sulla base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello e i termini e le  modalità di presentazione  delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle  imprese  del  Ministero.

    Con  il  medesimo   provvedimento,  sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere  presentate  le domande di agevolazione ed è precisata  l'ulteriore  documentazione utile  allo  svolgimento  dell'attività  istruttoria  da  parte  del soggetto gestore, nonché sono forniti gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 

    Allegati:
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    Fondo nuove competenze: le regole del decreto ministeriale

    E' stato pubblicato il 3 novembre 2022  sul sito del Ministero del lavoro il decreto interministeriale del 22 settembre concernente il rifinanziamento del Fondo nuove competenze con un miliardo  .

    Il 23 settembre scorso è stato pubblicato  il decreto ANPAL  275-2022 per l'utilizzo delle nuove risorse anche per le domande 2021 rimaste in stand by

    Il  decreto ANPAL  adeguandosi alla bozza del decreto ministeriale, modifica la  definizione del costo retributivo e contributivo  anche in riferimento alle domande già presentate sui fondi 2021.   

    Nello specifico, il decreto  ANPAL  prevede che la  retribuzione oraria venga  calcolata  sulla base della  retribuzione teorica comunicata dal datore di lavoro all'Inps nel mese della domanda .Tale importo viene  moltiplicato  per 12 mesi e quindi  suddivisa per 1.720,  misura standard  di ore lavorative annue

    Gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali  vengono considerati al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo. 

    Questo comporta l'obbligo per i datori di lavoro che avevano fatto domanda sulla base del bando di novembre 2021 di completare l'istanza con una dichiarazione sul  fatto che il costo del lavoro non comprende altre agevolazioni pubbliche. L'attestazione va compilata e caricata sulla piattaforma ANPAL FNC.  Qui il nuovo modello di polizza fidejussoria 

    AGGIORNAMENTO 21 OTTOBRE 2022

    Anpal ha reso disponibili alcune faq di chiarimento sulle modalità di calcolo dei costi del lavoro ai fini del saldo del finanziamento FNC (PRIMA EDIZIONE)   Qui il Pdf 

    Fondo nuove competenze: cos'è,  le ultime novità

    Il Fondo nuove competenze è un fondo  di finanziamento a fondo perduto  istituito  dl 34 2021  che permette di  innovare la produzione nelle aziende danneggiate dal COVID,  adeguando le competenze dei lavoratori,  e ottenendo il finanziamento della retribuzione del personale in formazione e dei  relativi contributi previdenziali  Per ottenere il finanziamento dei progetti  formativi è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi.

    .L’art. 24 del DL 17/2022 ha esteso le possibilità di utilizzo  del  Fondo Nuove competenze   nel 2022  non solo alle aziende danneggiate  dalle conseguenze della pandemia COVID  19 e quelle interessate alla transizione ecologica e digitale (DL 146 2021) ma anche i datori di lavoro che 

    •  abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,
    •  siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478  della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).

    in relazione ai quali  sia necessario un adeguamento  delle competenze del personale.

    L'operatività del Fondo  attendeva il nuovo decreto interministeriale attuativo per l'utilizzo di nuove risorse in arrivo dall'Unione europea legate al Fondo React EU.

    L'emanazione del decreto è stata ritardata dalla crisi di Governo. Il 14 settembre è stata comunicata la firma del  Ministro del lavoro  e di quello  dell'Economia  che è poi passato alla registrazione presso la Corte dei Conti. Putroppo il ritardo crea problemi nella definizione degli accordo sindacali preventivi, obbligatori per accedere ai conTributi 

    Fondo nuove competenze 2022: ecco il decreto interministeriale

    Sul decreto ministeriale in arrivo,  il comunicato stampa di settembre 2022 ha anticipato che 

    •   la misura di finanziamento  della contribuzione previdenziale relativa alle ore di formazione dei lavoratori resterà fissata al 100% mentre la retribuzione delle ore di formazione godra di un finanziamento del 60%  È prevista però una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario: in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell'orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, la  retribuzione finanziata dal fondo sarà pari al 100%.
    • sono previsi maggiori controlli sulla qualità degli interventi formativi 
    • le attività potranno essere finanziate attraverso i Fondi paritetici interprofessionali che costituiranno canale di accesso privilegiato Per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale. Non potrà essere soggetto erogatore della formazione la medesima impresa che ha presentato istanza di accesso al Fondo
    • godranno di particolare attenzione i progetti formativi nei  settori interessati dalla transizione ecologica e digitale: in particolare il   quadro di riferimento per le competenze digitali sarà il DGCOMP, mentre per le competenze utili alla transizione ecologica si fa riferimento alla classificazione ESCO

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondi fino a 25mila euro per le PMI: domande da oggi 7 novembre

    Con un comunicato del 25 ottobre Invitalia informa della riapertura della agevolazione Cultura crea plus.

    Promosso dal Ministero della cultura (Mic) e  gestito da Invitalia, si tratta dell’incentivo per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19 che operano nel settore culturale, creativo e turistico. 

    La misura utilizza i fondi del PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 (Asse Prioritario II). 

    La dotazione finanziaria è di 10 milioni di euro.

    Cultura crea plus: che cosa è

    L’incentivo consiste in un contributo a fondo perduto a copertura delle spese di capitale circolante nella misura massima di 25.000 euro, necessario per il riavvio e il sostegno alle imprese.

    Cultura Crea Plus si rivolge 

    In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda:

    • per le imprese costituite da meno di 36 mesi, la sede deve essere situata in una delle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia
    • per le imprese costituite da oltre 36 mesi e per i soggetti del terzo settore, la sede deve essere situata in uno dei Comuni ricadenti nelle “aree di attrazione” così come identificate dall’Allegato 4 alla Direttiva operativa n. 238 del 29 marzo 2021.

    Cultura crea plus: presenta la domanda

     La domanda può essere inviata online, dalle ore 10.00 del 7 novembre 2022, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. La valutazione avviene entro 60 giorni, secondo l’ordine cronologico di arrivo.

    Per richiedere le agevolazioni è necessario accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda e caricare la documentazione da allegare.

    Per concludere la presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

    Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella Direttiva operativa n. 886 del 27 settembre 2022.

    Scarica i moduli per presentare la domanda

    Consulta e scarica qui le domande e risposte su Cultura Crea Plus

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuovo Fondo perduto piscine: i pagamenti dall’8 novembre

    Con avviso datato 4 novembre, il Dipartimento per lo sport informa del fatto che, a seguito del completamento del supplemento istruttorio di cui al precedente avviso del 28 ottobre, viene pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo in favore dei gestori di impianti natatori.

    Si informa che le cifre erogate sono state proporzionalmente ridotte del 6,5% in applicazione dell’articolo 4, comma 4 del DPCM 10 giugno 2022.
    Attenzione al fatto che i beneficiari riceveranno i contributi sui conti correnti indicati in sede di presentazione della domanda a partire da martedì 8 novembre

    Ricordiamo che con avviso riportato sul proprio sito in data 6 luglio il dipartimento dello sport informa che, completate le procedure di registrazione, si pubblicava il DPCM 10 giugno 2022, relativo alle modalità ed ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori. 

    Dalla data di pubblicazione 6 luglio decorrevano i termini di 30 giorni per la presentazione delle istanze.

    Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti (Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate) complete di tutta la documentazione a supporto, di cui all’articolo 4 del suddetto DPCM.

    A loro volta, gli organismi affilianti dovevano presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto.  

    Il format da utilizzare era il seguente: SCARICA QUI IL FORMAT

    Le ASD e SSD già beneficiarie dei contributi di cui al DPCM 28 gennaio 2022, hanno inviato una nuova domanda solo in caso di variazione dei dati comunicati in precedenza, anche avendo riguardo ai nuovi criteri previsti dal DPCM 10 giugno 2022; in caso di mancato invio di nuova domanda, percepiranno il contributo sulla base dei dati già in possesso del Dipartimento per lo sport. (Leggi anche Fondo perduto piscine chiuse: dal 17 febbraio 30 gg di tempo per presentare le istanze).

    Riepiloghiamo le regole della agevolazione

    Fondo perduto piscine: a chi spetta

    I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 02 marzo 2022:

    • risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche,
    • e che siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva
    • e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l’attività natatoria

    Tra i requisiti oggettivi per l'accesso al contributo vie è da segnalare inoltre i beneficiari devono soddisfare anche il seguente presupposto:

    a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 30 aprile 2022. 

    Fondo perduto piscine: l'erogazione

    Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come segue:

    a) euro venticinquemila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all’articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 150 e 249 metri quadri; 

    b) euro quarantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all’articolo 3, lettere a) e b), di superficie compresa tra 250 e 399 metri quadri; 

    c) euro sessantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) coperta e convertibile di cui all’articolo 3, lettere a) e b), di superficie superiore a 399 metri quadri; 

    d) euro sessantamila per impianto natatorio dotato di piscina (vasca) scoperta di cui all’articolo 3, lettere a) e b); 

    e) è assegnato un ulteriore contributo agli aventi diritto di cui all’art. 3 comma 1, pari al 50% di quanto previsto alle precedenti lettere b) e c), ai soggetti detentori di più di un impianto natatorio, dotati di vasca coperta non inferiore a 250 metri quadrati e ubicati in più sedi o località diverse; 

    f) alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l’utilizzo delle piscine, viene riconosciuto un ulteriore contributo pari a quello previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d).

    Per essere ammessi all’assegnazione del contributo di cui alla presente lettera, gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Italiani Giovanili o Assoluti svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e la data di emanazione del presente decreto. 

    A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. 

    L’idoneità dell’Associazione o Società Sportiva al requisito di cui alla presente lettera deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.

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    Fondo perduto imprese danneggiate dalla crisi Ucraina: dal 10 novembre al via le domande

    Pubblicato in GU del 31.10.2022 n. 255 il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 09.09.2022 con le modalità attuative per la presentazione della domanda di accesso al contributo a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina.

    Ricordiamo che, per far fronte alle ripercussioni economiche negative che molte imprese nazionali stanno subendo, derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, e che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti:

    • dalla contrazione della domanda, 
    • dall'interruzione di contratti e progetti esistenti,
    • e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento, 

    il decreto Aiuti convertito nella Legge n. 91 del 15.07.2022, ha istituito per l'anno 2022, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l'erogazione di contributi a fondo perduto a beneficio delle suddette imprese.

    Vediamo cosa prevede la misura agevolativa in questione.

    Contributo imprese danneggiate dalla crisi Ucraina: i beneficiari

    Destinatarie del fondo, sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

    • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con:
      • l’Ucraina
      • la Federazione russa 
      • e la Repubblica di Bielorussia,
        pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
    • hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
    • hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Tuir:
      • i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
      • i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

    Contributo imprese danneggiate dalla crisi Ucraina: come presentare la domanda

    La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022, solo attraverso la piattaforma on line di Invitalia.

    L’accesso alla procedura informatica avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

    Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza medesima.

    L’ordine temporale di presentazione delle domane non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’ iter di trattamento delle stesse.

    Contributo imprese danneggiate dalla crisi Ucraina: misura dell'agevolazione

    Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

    • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
    • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

    Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

    I contributi non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro per singolo beneficiario, e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina». 

    È comunque escluso il cumulo con i benefici a favore di imprese esportatrici, di cui all’articolo 29 del presente decreto. 

    Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, nonchè il termine di presentazione delle domande.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo perduto PMI culturali: domande da oggi 3.11

    Con Avviso del 19 ottobre 2022 il Ministero della Cultura pubblica le regole per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di:

    • micro e piccole imprese,
    • enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit,

    operanti nei settori culturali e creativi per favorire l'innovazione e la transizione digitale.

    In particolare, come specificato anche dal comunicato stampa di Invitalia soggetto gestore della misura, dal 3 novembre parte il nuovo incentivo per favorire la Transizione digitale organismi culturali e creativi” con a disposizione una dotazione finanziaria di 155 milioni di euro prevista dal PNRR.

    Si tratta di una agevolazione inclusa nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, Sub-Investimento 3.3.2 “Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale”.

    Fondo perduto PMI settore cultura: le domande dal 3 novembre 

    Viene specificato che, le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributi a fondo perduto e nella misura massima dell’80% del progetto di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00),

    Possono presentare domanda, a partire a partire dalle ore 12.00 del giorno 3 novembre 2022 e sino alle ore 18.00 del giorno 1 febbraio 2023:

    • le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile,
    • le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, che operano nei settori di cui all’art. 1.1 e negli ambiti di intervento di cui al successivo art. 6.7, e che risultino costituiti al 31/12/2020. 

    I requisiti richiesti per i soggetti realizzatori, alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti: 

    a. essere iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;

    b. risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;

    c. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 

    d. trovarsi in una situazione di regolarità contributiva; 

    e. avere titolo a ricevere aiuti de minimis secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (di seguito “Regolamento de minimis”); 

    f. avere restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 23/05/2007. 

    In aggiunta ai suddetti requisiti, 

    • le associazioni non riconosciute, costituite attraverso atto scritto registrato all’Agenzia delle Entrate, devono essere in possesso di un codice fiscale attribuito entro il 31/12/2020;
    • le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit nonché gli Enti del Terzo settore proponenti, devono essere iscritti o in corso di iscrizione al Registro nazionale unico del Terzo Settore, o, nelle more dell’implementazione, ai registri equivalenti. 

    I soggetti realizzatori potranno partecipare con progetti a rete, ai sensi dell’art. 12 del presente Avviso.

    Fondo perduto PMI settore cultura: gli interventi agevolabili e i settori interessati

    Gli interventi sono finalizzati a: 

    a. la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online capaci di interagire molteplici linguaggi espressivi e di adottare narrazioni innovative;

    b. la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati per lo streaming, dal vivo e non); 

    c. la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto economico, culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà intellettuale; 

    d. la digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione, condivisione attraverso la coproduzione, cooperazione trasfrontaliera e circolazione internazionale, soprattutto nell’Unione Europea; 

    e. l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based

    L'agevolazione è riservata alle PMI operanti nei seguenti settori:  

    • musica;
    • audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
    • moda; 
    • architettura e design; 
    • arti visive (inclusa fotografia); 
    • spettacolo dal vivo e festival; 
    • patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei); 
    • artigianato artistico; editoria, libri e letteratura; 
    • area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).

    Per presentare la domanda dal 3 novembre consulta qui il sito di Invitalia.