• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo perduto rilancio turismo montano: c’è tempo fino al 30.09 per le domande

    Il Ministero del Turismo informa che è disponibile l’Avviso pubblico riguardante la “manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021”.

    Scarica qui anche le faq con chiarimenti per presentare la domanda

    Fondo perduto rilancio turismo montano: i beneficiari e le regole

    Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la Montagna possono essere presentate da:

    • soggetti privati (profit o non profit) in forma singola o aggregata, con preferenza e premialità per la forma aggregata, 
    • per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione dell’offerta turistica integrata delle aree montane
    • con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto 
    • e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità̀ turistica del settore.

    Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 26.700.000,00. 

    Saranno finanziati progetti per un importo massimo del contributo concedibile (comprensivo di IVA) pari a euro 2.000.000,00 ciascuno.

    Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 100% del totale dei costi ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario, per le spese eleggibili a valere sul FSC 2014/2020.

    La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni richiesti, deve essere presentata entro le ore 13.00 del giorno 30 settembre 2022utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID, che il Ministero del Turismo metterà a disposizione a partire dal mese di agosto.

    Si specifica che a partire dalle ore 10:00 del giorno 05 agosto 2022, tramite il seguente link, è attiva la piattaforma informatica destinata alla presentazione delle domande di finanziamento per le proposte.

    Fondo perduto rilancio turismo montano: numeri utili

    Viena specificato che eventuali richieste di assistenza potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo:

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bollette del gas 2022: a chi spetta la riduzione IVA al 5%

    Il Decreto Aiuti bis (DL n 115) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto n 185 ha previsto ulteriori misure straordinarie volte a sostenere famiglie e imprese impregnata a fronteggiare il caro energia.

    In particolare, il decreto interviene, tra l'altro,

    1. rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas (Leggi anche Bonus sociali bollette: regole e novità per tutto il 2022)
    2. sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas,
    3. azzerando gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 
    4. riducendo l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. 
    5. prorogando crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022
    6. disponendo la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022

    Ricordiamo che già altri provvedimenti governativi erano intervenuti in tal senso nel corso del 2022.

    L'ultimo in ordine di tempo è il DL n 80 del 30 giugno che ha previsto la riduzione degli oneri e dell'IVA per le bollette del terzo trimestre 2022 (per approfondire leggi Caro energia: i dettagli nel Decreto 30 giugno 2022)

    Anche il 2021 era stato segnato da tali interventi e in proposito si ricorda la Circolare n 17/E del 3 dicembre con la quale le Entrate fornivano chiarimenti sul decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. “decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171. 

    Il decreto, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevedeva, in sintesi: 

    • l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);
    • la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1); 
    • la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2); 
    • la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).

    Con la circolare n 17/2021 si fornivano chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale (chiarimenti che dovrebbero valere, per quanto di interesse, anche per le agevolazioni del 2022)

    La circolare chiariva che l'agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi. 

    Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.

    La disciplina ordinariamente vigente, trova applicazione in relazione al gas metano somministrato:

    • fino al 30 settembre 2021 
    • e, successivamente, per il gas erogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

    Per la sintesi delle novità introdotte dal DL Aiuti bis leggi anche Decreto Aiuti bis 2022: guida alle novità

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito di imposta imprese videogiochi: ecco il codice tributo per l’utilizzo

    Con Risoluzione n 26 dell'8 giugno 2022 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

    Per videogioco si intende nell’ “opera audiovisiva che simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell’interazione ludica con uno o più giocatori; può essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online.

    Ricordiamo che l’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive e in tale contesto si inserisce il credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi oggetto della risoluzione. 

    In sostanza, per i videogiochi si tratta di un credito d'imposta in misura pari al 25% del costo eleggibile di produzione di videogiochi riconosciuti di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascuna impresa di produzione, ovvero per ciascun gruppo di imprese produttori di videogiochi.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “6977” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”. 

    Si sottolinea che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. 

    Si precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato decreto del 12 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa Direzione.

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    Investimenti nelle ZES: imposte ridotte al 50%

    Le nuove iniziative economiche intraprese nelle zone ZES, zone economiche speciali, vengono premiate con una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.

    L'agevolazionre decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei perdiodi d'imposta successivi.

    Le imprese potranno beneficiare dell'abbattimento della imposta a certe condizioni ossia:

    1. il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno 10 anni
    2. la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni. 
    3. le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

    Le zone economiche speciali ZES sono individuate a norma del Decreto Legge n 91/2017 che ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istitutuzione di zone economiche speciali in certe aree del paese ovvero nelle zone definite:

    • meno sviluppate
    • in transizione

    Per quanto rigurda il territorio italiano sono considerate meno sviluppate quelle regioni con PIL procapite inferiore al 75% della media europea e sono le seguenti:

    • Sicilia
    • Calabria
    • Basilicata
    • Puglia
    • Campania

    Per quanto riguarda invece le zone in transizione sono quelle con PIL procapite tra il 75% e il 90% della media europea e sono le seguenti:

    • Sardegna
    • Abruzzo 
    • Molise

    La zona ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). 

    Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base al su citato decreto legge n. 91 del 2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

    Importante specificare che:

    • le modalità per l'istituzione di una ZES,
    • la durata, 
    • i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, 
    • i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, 
    • il coordinamento degli obiettivi di sviluppo,

    sono stati disciplinati con il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018. 

    Con il Decreto Legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.

    Le zone ZES attualmente istituite sono:

    1. la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018),
    2. la ZES Campania (DPCM 21/5/2018),
    3. la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019)
    4. la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).

    Questo il link utile per la consultazione del sito del ministero 

    ZONE ZES

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    Credito d’imposta ricerca e sviluppo innovazione e design

    Ecco il testo del decreto del MISE del 26 maggio 2020 pubblicato GU Serie Generale n.182 del 21.07.2020, contenente le disposizioni applicative del nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design (di cui all'art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) attuativo del Piano Transizione 4.0, in particolare:

    • la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2), 
    • delle attività di innovazione tecnologica (art. 3) 
    • e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (art. 4); 
    • l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5); 
    • la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (art. 6).

    La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. 

    La misura del credito d'imposta

    Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:

    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

    Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

    Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:

    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

    Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

    Allegati: