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Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?
Il Consiglio UE ha adottato un pacchetto legislativo per chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di trasmettere informazioni:
- sui pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri,
- sul beneficiario di tali pagamenti transfrontalieri.
Ricordiamo che con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:
- istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento,
- banche e intermediari finanziari.
La trasmissione dei dati è iniziata il 1° gennaio 2024.
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 19 febbraio, nuove FAQ nella sezione dedicata del proprio sito: Clicca qui per accedere.
Pagamenti transfrontalieri: chi invia i dati al CESOP?
In tale ambito, i prestatori di servizi di pagamento, come a titolo di esempio su indicati, che offrono servizi di pagamento nell'UE dovranno monitorare i beneficiari dei pagamenti transfrontalieri e trasmettere alle amministrazioni degli Stati membri le informazioni su coloro che ricevono più di 25 pagamenti transfrontalieri al trimestre.
Leggi anche Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024
Queste informazioni saranno raccolte in banca dati europea, il Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) e sottoposte a controlli incrociati con altre banche dati europee.
Tutte le informazioni contenute nel CESOP saranno quindi messe a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri attraverso una rete denominata Eurofisc.
Pagamenti transfrontalieri: che scopo ha il CESOP?
Lo scopo di queste misure è quello di fornire alle autorità fiscali degli Stati membri gli strumenti adeguati per individuare eventuali frodi IVA nel commercio elettronico effettuate da venditori stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo.
La misura rispetta le norme in materia di protezione dei dati.
Si evidenzia che vengono trasmesse solo le informazioni relative ai pagamenti che possono essere collegati a un'attività economica. Le informazioni sui consumatori e sulla causale del pagamento non fanno parte della trasmissione.
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Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
Il 25 ottobre le Associazioni dei commercialisti ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto con il quale si suggerisce un compenso idoneo per la comunicazione dati del Titolare effettivo al Registro delle Imprese.
Nel dettaglio, per l'adempimento da espletare entro il giorno 11 dicembre 2023, il professionista che se ne occupa, dovrebbe a loro parere percepire un compenso da 100 a 500 euro.
Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
Il comunicato stampa congiunto, rivolto ai professionisti, suggerisce "un’onorario idoneo" per la comunicazione dati sul Titolare effettivo.
Viene inoltre ricordato che, con il Decreto MIMIT la comunicazione del Titolare Effettivo trova la sua scadenza entro l’11 dicembre 2023.
Entro tale data infatti, andranno comunicati i dati relativi ai titolari effettivi di imprese, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.
Inoltre, si evidenzia che:
- il modulo dei dati può essere sottoscritto digitalmente solo dall’amministratore, senza possibilità di attribuire “deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato…”.
- il Manuale di Unioncamere ha precisato che in caso di titolare effettivo controinteressato sia necessario individuare una PEC ad esso riferibile perché la Camera di Commercio gli comunichi eventuali richieste di accesso al dato.
E Infine, considerato che assistere i clienti nella compilazione telematica e nell’invio della pratica vuol dire dedicare ore di consulenza a questo adempimento, che deve necessariamente trovare un compenso adeguato, il comunicato precisa che: "consci della necessità di individuare un compenso specifico, le Associazioni firmatarie ritengono che lo stesso si possa attestare da un minimo di € 100 a un massimo di € 500, in relazione alla complessità della pratica".
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Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
Con un comunicato del 23 ottobre Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia, afferma che al Registro Titolari effettivi vanno inviate le comunicazioni dati solo per i trust espressi.
Ricordiamo che in data 9 ottobre veniva pubblicato il Decreto Attuativo MIMIT per il Registro dei titolari effettivi, data dalla quale iniziavano a decorrere i termini per l'invio dati delle comunicazioni dei soggetti tenuti.
Leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre
Titolari effettivi: il si Assofiduciaria per trust espressi
In occasione dell'incontro organizzato da Assofiduciaria su "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie", accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.
In particolare, Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando:
- "Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico' mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.".
Il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha soggiunto che: "Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il ‘classico' mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato – con o senza rappresentanza, che sia – neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere.".
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Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato
Pubblicato il decreto 29 settembre 2023 del MIMIT attuativo del Registro dei Titolari Effettivi.
Nel dettaglio, viene pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro e dal 9 ottobre decorrono i 60 giorni per le comunicazioni dati al Registro delle imprese.
Entro il giorno 11 dicembre occorre inviare i dati sul titolare effettivo al registro delle Imprese secondo le modalità stabiliti dalla normativa di riferimento. In proposito leggi: Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre.
Ricordiamo che, sul titolare effettivo il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n 1/2023 con lo scopo di aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella sua individuazione e nel complesso sistema antiriciclaggio.
Titolare effettivo: chi è
Come ricorda lo stesso Studio dei Notai, per titolare effettivo, in base all’attuale normativa domestica antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettere pp) Decreto AR) si intende “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo é istaurato, la prestazione professionale é resa o l'operazione é eseguita”.
L'approfondimento fornito dai Notai ha voluto, per quanto possibile, produrre "una sintesi della complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al c.d. titolare effettivo", al fine di avere:
- prima una visione generale del tema,
- poi una visione sempre più specifica delle diverse ipotesi di individuazione del titolare effettivo,
- fino alla esemplificazione con casistica finale.
Lo studio ha approfondito i criteri per l’acquisizione delle informazioni necessarie all’individuazione del titolare effettivo attraverso:
- le dichiarazioni che cliente ed esecutore sono tenuti a rendere
- nonché attraverso l’esame dei pubblici registri e delle fonti aperte;
Inoltre è stato analizzato il concetto di titolare effettivo di persona fisica e, infine, si è affrontata la ricerca del titolare effettivo negli enti.
A questo fine sono stati descritti ed esaminati i criteri, previsti dal nostro legislatore e da quello europeo, della proprietà e del controllo e, infine, il criterio residuale, relativo ai poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell’ente. (In proposito leggi anche Antiriciclaggio 2022 e Registro dei titolari effettivi)
Il documento ha rivolto particolare attenzione alle persone giuridiche private, alle società di persone e all’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi di basso rischio riciclaggio, con un approfondimento specifico in relazione al titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione.
Rimandando alla lettura del corposo documento di 69 pagine, è bene specificare che i Notai nella conclusioni della dettagliata analisi della normativa sul Titolare Effettivo specificano che è troppo veloce l’evoluzione, sia in sede nazionale che sovranazionale, di una normativa complessa ed articolata su tanti piani e talvolta priva di un indirizzo sufficientemente determinato, quale è quella in materia di antiriciclaggio ed in particolare quella relativa al titolare effettivo, perché si possa giungere a conclusioni definitive su ogni tematica affrontata.
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Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF
Viene pubblicato in GU n 121 del 25 maggio il Provvedimento del 12 maggio della Banca D'Italia con gli indicatori di anomali della UIF Unità di informazione finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2024
Il provvedimento è rivolto:
- agli intermediari bancari e finanziari,
- agli altri operatori finanziari,
- ai professionisti,
- agli operatori non finanziari,
- ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio,
- nonché agli operatori di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto compro oro (in breve «destinatari»).
Al fine di agevolare i destinatari nell'individuazione delle operazioni sospette, si forniscono in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia.
Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.
I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze
- oggettive quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione
- soggettive quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.
I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta.
Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti nell'ambito della medesima attività
I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.
Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.
I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtu' dell'attività svolta.
Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007.
Ricordiamo che con Informativa del 16 maggio il CNDCEC già informava del fatto che la UIF Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha emanato nuovi indicatori di anomali per l'antiriciclaggio.
La nota dei Commercialisti sottolineava come il Provvedimento sia frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il CNDCEC impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento, tra le quali, specifica la nota:
- non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata;
- evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta;
- non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta;
- espungere dagli articoli del Provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
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Comunicazione operazioni in contanti Turismo: invio entro l’11.04
Nello scadenzario del mese di aprile vanno ricordate le date per l'invio del Modello Polivalente da parte dei soggetti obbligati a comunicare le operazioni in contanti effettuate con i turisti stranieri.
In particolare, per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al comparto turistico, il limite all’uso del contante è stato elevato a 15.000 euro (articolo 3, comma 2-bis, Dl n. 16/2012), previa comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni eseguite.
Modello Polivalente Turismo: che cosa è
Nel dettaglio, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono inviare entro:
- il giorno 11 aprile, se soggetti mensili IVA,
- il giorno 20 aprile se soggetti trimestrali IVA
il quadro TU del Modello Polivalente: Scarica qui Modello e istruzioni.
Si specifica che, la comunicazione deve contenere i dati analitici delle operazioni in contanti da 2.000 a 15.000 euro, relative al turismo, effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.
Nel modello polivalente vanno indicati:- nome, cognome, data e luogo di nascita, Stato estero e indirizzo del cessionario o committente,
- data di emissione, numero e data di registrazione della fattura,
- l’imponibile e l’Iva applicata.
Ricordiamo che, oltre all'invio della comunicazione per fruire del tetto sui contanti più elevato, i soggetti su indicati dovranno acquisire per ciascuna cessione:
- una fotocopia del passaporto del cliente,
- un’apposita autocertificazione dello stesso attestante che non è un cittadino italiano e che è residente all’estero.
Inoltre, gli stessi esercenti sono tenuti a versare il contante nel primo giorno feriale successivo all’operazione in un proprio conto corrente, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, Dl n. 16/2012.
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Antiriciclaggio: si del Garante al database centralizzato
Con Nota del 1 settembre 2022 il Garante per la protezione dei dati personali informa del parere favorevole all’istituzione di una banca dati informatica centralizzata con finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Antiriciclaggio: in arrivo il database centralizzato
Come ricordato nella nota, il database sarà alimentato dagli atti, utili ai fini delle valutazioni del rischio di riciclaggio, inviati dai professionisti:
- commercialisti,
- avvocati,
- notai,
- consulenti del lavoro
nell’esercizio della propria attività.
Secondo la Relazione tecnica che accompagna lo schema di articolato che modifica il dlgs 231/2007, sottoposto dal Ministero dell’economia e delle finanze al Garante privacy, la banca dati costituirebbe un patrimonio informativo di rilievo per le attività di analisi e indagini delle autorità competenti quali: Mef, UIF, polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia.
Nel caso di operazioni potenzialmente rischiose, il sistema genererebbe inoltre un avviso in grado di garantire maggiore uniformità, da parte dei professionisti, nelle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Come specificato, per la generazione dell’avviso, che prevede la possibilità di utilizzare sistemi automatizzati, il Garante ha chiesto al Ministero di demandare a una norma almeno di natura regolamentare:
- la descrizione delle modalità di elaborazione dell’alert
- e la previsione delle relative garanzie per gli interessati.
L’avviso, specifica il Garante, potrebbe infatti sottendere un trattamento di dati personali, potenzialmente anche appartenenti a categorie particolari o inerenti condanne penali o reati, a contenuto altamente profilativo.