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Assegnazione agevolata ai soci: entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre le imprese possono optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.
Ricordiamo che è stata la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio a prevedere una norma ad hoc che ha riaperto questa possibilità per le società di capitali e di persone di assegnare o cedere ai soci beni immobili e mobili registrati, non strumentali per destinazione, in regime fiscale
agevolato.L’intervento introduce una nuova finestra fino al 30 settembre 2025 e ridefinisce le condizioni di accesso e le modalità di calcolo e
versamento dell’imposta sostitutiva.Scopo della misura:
- rafforzare la patrimonializzazione dei soci
- incentivare l’uscita dal perimetro societario di beni non strategici.
Invece del regime ordinario, per applicare la misura è necessario versare un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per società non operative) e al 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.
Assegnazione agevolata ai soci: misura riproposta per il 2025
In dettaglio, con i commi da 31 a 36 dell'unico art 1 della legge, si ripropone il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall’articolo 1, commi da 100 a 105 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, il comma 31 definisce l’ambito di applicazione del regime nei termini che seguono:a) Ambito soggettivo
- società costituite nella forma giuridica di:
- (i) società in nome collettivo;
- (ii) società in accomandita semplice;
- (iii) società a responsabilità limitata;
- (iv) società per azioni
- e (v) società in accomandita per azioni;
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.
b) Ambito oggettivo
- Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2025, della seguente tipologia di beni:
- beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività d’impresa. Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025.
c) Qualità di socio È necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.
Il comma 32 definisce le modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici entro il 30 settembre 2025.
Nello specifico, l’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto
Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5 per cento.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1990 si considerano non operative le società (di capitali, di persone e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti) che hanno conseguito ricavi effettivi (ammontare complessivo dei ricavi ed incremento delle rimanenze risultanti dal Conto Economico) inferiori ai ricavi presunti (determinati applicando dei coefficienti di legge ad alcune voci dello Stato Patrimoniale).
Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si applica l’imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.
Il successivo comma 33, con riferimento ai beni immobili, riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori – di cui al decreto del Ministero delle finanze del 14 dicembre 1991- determinati con i criteri previsti dal comma 4, primo periodo dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
In caso di cessione, si precisa che qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Il comma 34 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate debba essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR.
n ogni caso, si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, debba ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
Il comma 35 stabilisce che per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3 per cento all’1,5 per cento), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).
Infine, il comma 36 reca delle indicazioni sul versamento dell’imposta sostitutiva prevedendo che l’imposta sostitutiva debba essere versata in due rate:- la prima (pari al 60 per cento dell’imposta dovuta) entro il 30 settembre 2025
- e la seconda (pari al restante 40 per cento) entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (con modello F24).
Si chiarisce, inoltre, che si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso
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Assegnazione agevolata beni immobili acquistati in esenzione Iva: chiarimenti
Se all'atto di acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione IVA, la successiva assegnazione al socio esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L’assegnazione sarà in questo caso fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo.
Se invece l'assegnazione di beni ha per oggetto immobili per i quali all'atto dell'acquisto l'Iva è stata detratta, vi sarà imponibilità Iva.
Il valore del bene per la determinazione della base imponibile sarà il prezzo di acquisto o il costo sostenuto, applicando il criterio del valore normale solo come eccezionale e residuale.
Ma vediamo di seguito il contenuto integrale della risposta del Sottosegretario per l'economia e finanze Sandra Savino, all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Saverio Congedo, risposta data nel corso della seduta del 5 luglio 2023 n. 5-01057.
L’interrogazione in ordine ad alcune questioni Iva in tema di assegnazione agevolata dei beni
Nel corso della seduta delle Giunte delle Commissioni Parlamentari – VI Commissione Finanze del 5 luglio 2023 è stato emanato un comunicato con la risposta del Sottosegretario per l'economia e finanze, Sandra Savino all’interrogazione dell’onorevole Saverio Congedo su alcune problematiche sollevate in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.
Oggetto dell’interrogazione il regime di tassazione agevolato volto a favorire l'assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, che è stato riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, dai commi da 100 a 105 della legge di bilancio 2023, con la previsione di un versamento di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.
Gli interroganti evidenziano che, con le circolari n. 26/E/2016 e 37/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, anche ai fini del trattamento IVA, dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci, ma, nonostante i chiarimenti, permangono alcune perplessità in relazione alle assegnazioni per gli immobili acquistati in «esenzione» da IVA.
Si chiede pertanto di sapere se le disposizioni in parola consentano l'equiparazione alla disciplina applicabile all'acquisto da soggetti privati e, in caso di assegnazioni o cessioni fra soggetti con rapporti di controllo o collegamento e applicazione del pro rata di detraibilità, se la base imponibile sia da determinarsi sul valore normale oppure sia applicabile la previsione agevolativa.La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato in esenzione Iva
La risposta del Sottosegretario, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, chiarisce quanto segue:
Come chiarito al paragrafo 7 della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, «sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto».
Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall'IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall'IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
A tal proposito, si fa altresì presente che, con diversi documenti di prassi (cfr. circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 e n. 191/E del 23 luglio 2009), l'Amministrazione finanziaria ha enunciato il principio secondo cui la disposizione recata dall'articolo 2, secondo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «non si applica se l'assegnazione al socio ha ad oggetto beni per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto e ciò anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero, per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta», con riferimento ai quali – al ricorrere delle condizioni – la società dovrà effettuare la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2.
In sostanza, l'assegnazione di beni al socio realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (di cui al numero 5) del secondo comma del citato articolo 2) che deve essere ricondotta all'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), il quale – secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C-323/99 – va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non va assoggettato ad IVA quando non abbia consentito la detrazione dell'imposta. Se dunque la società ha acquistato l'immobile in regime di esenzione IVA, nessun diritto alla detrazione è stato dalla stessa esercitato e, pertanto, non sussistono i presupposti per assoggettare a IVA l'assegnazione del medesimo immobile al socio. Tale assegnazione è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato con detrazione dell’Iva
Invece, nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto del bene, la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale, in via di rivalsa, ai fini della determinazione della base imponibile dell'assegnazione del bene al socio, così come indicato nel paragrafo 7.1 della citata circolare n. 26/E del 2016, «(…) occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell'ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria».
Nel paragrafo 8 della successiva circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato precisato che il riferimento al valore normale è residuale ed eccezionale, nel senso che va considerato solo quando non è possibile determinare il prezzo di acquisto o di costo. In particolare:
1. il criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale vigente prima delle modifiche recate dalla legge comunitaria per il 2009, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprende il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione;
2. il «prezzo di acquisto», secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-16/14, rappresenta la regola generale per i prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o in destinazioni ad un'attività economica esente da IVA. Per «prezzo di acquisto», si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi;
3. in assenza di un prezzo di acquisto cui fare riferimento, come potrebbe accadere nell'ipotesi di un fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto che intende estrometterlo dal regime IVA, la base imponibile è costituita dal costo o dal prezzo di costo di beni simili;
4. in via di estremo subordine e con esclusivo riferimento a situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è possibile determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari, per condizioni, dimensioni e altre caratteristiche (a condizione che esistano beni simili sul mercato), il tutto con riferimento al momento della destinazione dell'immobile, evitando l'esame in dettaglio di «quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo» (cfr. punto 40 della sentenza C-16/14);
5. in ipotesi diverse, il ricorso al valore di mercato per la determinazione della base imponibile non è ammesso perché comporterebbe una espressa violazione del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ispirato al principio secondo cui «non è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che consideri il valore normale quale base imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi» (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12).