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Estromissione agevolata immobili: entro 31 maggio
La Legge n 30 dicembre 2024 n. 207, o Legge di Bilancio 2025 ha riproposto anche l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, richiamando la disciplina di cui all’art. 1 comma 121 della L. 208/2015, con nuovi termini, vediamo le regole da rispettare entro la scadenza del 31 maggio prossimo per aderire a questa agevolazione.
Estromissione agevolata immobili: c’è tempo fino al 31 maggio
In particolare, scade il 31 maggio il termine per effettuare l’estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale.
A tal fine l’imprenditore deve annotare nel libro giornale, oppure nel registro dei beni ammortizzabili, per i soggetti in contabilità semplificata, che l’immobile è uscito dal patrimonio dell’impresa ed è entrato a far parte del suo patrimonio privato.
Vale in sostanza il comportamento concludente dell'imprenditore, fermo restando il perfezionamento con indicazione in dichiarazione dei redditi. Non è necessario, un atto notarile, dal momento che non muta l’intestazione dell’immobile.
L’opzione per beneficiare dell’agevolazione deve essere esercitata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025, e gli effetti retroagiscono al 1° gennaio 2025.
Da tale momento l’immobile estromesso si considera posseduto nella sfera privata dell’imprenditore per l’intera annualità 2025, con conseguente obbligo di dichiararne il relativo reddito nel quadro RB del modello Redditi ovvero nel quadro B del modello 730.
Il perfezionamento dell’opzione è subordinato all’indicazione in dichiarazione dei redditi, e in particolare, nel Quadro RQ del modello Redditi, dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva, a prescindere dal pagamento della stessa, che, se non versata, viene iscritta a ruolo.Gli immobili che possono beneficiare di questa misura sono quelli strumentali, per natura e per destinazione.
Ricordiamo che invece nel caso delle società che assegnano ai soci rientrano nell’agevolazione tutti gli immobili, anche quelli merce, ad eccezione degli strumentali per destinazione.
Gli immobili che possono essere estromessi dal regime di impresa sono:
- gli immobili nei quali l’attività stessa dell’impresa è esercitata
- gli immobili acquistati per esercitare l’attività e non più utilizzati per un trasferimento o per la cessazione, nonché, al limite, quelli acquistati solo per investimento
I termini da tenere come riferimento per la misura agevolativa sono:
- il 31 ottobre 2024, data alla quale i beni immobili da estromettere devono fare parte del patrimonio dell’impresa e quindi devono essere stati annotati nell’inventario;
- il 1° gennaio 2025 data a partire dalla quale l’estromissione può essere effettuata, la qualificazione come bene d’impresa implica, naturalmente, anche che l’imprenditore individuale sia ancora tale fino a tale data.
La disciplina dell’estromissione agevolata comporta gli stessi benefici dell’assegnazione agevolata e sinteticamente:
- imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulla plusvalenza da assegnazione;
- per i beni immobili, possibile sostituzione del valore catastale al valore normale ex art. 9 comma 3 del TUIR ai fini della quantificazione della plusvalenza da estromissione;
- dimezzamento dell’aliquota dell’imposta proporzionale di registro;
- applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato:
- per il 60% entro il 30 novembre 2025
- e per la restante parte entro il 30 giugno 2026.
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Assegnazione agevolata ai soci: misura riproposta per il 2025
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio contiene una norma che disciplina l'assegnazione agevolata ai soci, vediamola.
Assegnazione agevolata ai soci: misura riproposta per il 2025
In dettaglio, con i commi da 31 a 36 dell'unico art 1 della legge, si ripropone il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall’articolo 1, commi da 100 a 105 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, il comma 31 definisce l’ambito di applicazione del regime nei termini che seguono:a) Ambito soggettivo
- società costituite nella forma giuridica di:
- (i) società in nome collettivo;
- (ii) società in accomandita semplice;
- (iii) società a responsabilità limitata;
- (iv) società per azioni
- e (v) società in accomandita per azioni;
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.
b) Ambito oggettivo
- Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2025, della seguente tipologia di beni:
- beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio dell’attività d’impresa. Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025.
c) Qualità di socio È necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.
Il comma 32 definisce le modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici entro il 30 settembre 2025.
Nello specifico, l’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto
Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5 per cento.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1990 si considerano non operative le società (di capitali, di persone e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti) che hanno conseguito ricavi effettivi (ammontare complessivo dei ricavi ed incremento delle rimanenze risultanti dal Conto Economico) inferiori ai ricavi presunti (determinati applicando dei coefficienti di legge ad alcune voci dello Stato Patrimoniale).
Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si applica l’imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.
Il successivo comma 33, con riferimento ai beni immobili, riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori – di cui al decreto del Ministero delle finanze del 14 dicembre 1991- determinati con i criteri previsti dal comma 4, primo periodo dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
In caso di cessione, si precisa che qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Il comma 34 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate debba essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR.
n ogni caso, si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, debba ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
Il comma 35 stabilisce che per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3 per cento all’1,5 per cento), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).
Infine, il comma 36 reca delle indicazioni sul versamento dell’imposta sostitutiva prevedendo che l’imposta sostitutiva debba essere versata in due rate:- la prima (pari al 60 per cento dell’imposta dovuta) entro il 30 settembre 2025
- e la seconda (pari al restante 40 per cento) entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 (con modello F24).
Si chiarisce, inoltre, che si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso
- società costituite nella forma giuridica di:
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Assegnazioni agevolate: proroga e pagamento al 30.11
Pubblicato in GU n 228 del 29 settembre il Decreto Proroghe contente, tra le altre, la proroga per le assegnazioni agevolate.
In dettaglio il decreto proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.
Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
Assegnazioni agevolate: ufficiale la proroga, facciamo un riepilogo
In data 25 settembre, il vice ministro Maurizio Leo aveva ufficializzato la decisione dell’Esecutivo di prorogare le assegnazioni agevolate nel corso di un incontro promosso a Olbia dall’Adc, l’Associazione dei dottori commercialisti.
Già il 13 settembre, la Sottosegretaria del MEF Albano apriva il possibile accoglimento della proroga da parte del Governo della richiesta dei Commercialisti sulla scadenza del 30 settembre per l'assegnazione agevolata.
Con una risposta a interrogazione parlamentare in Commissione Finanze della Camera la Albano sottolineava che “Presso gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, sono in corso gli opportuni approfondimenti volti a valutare l’eventuale predisposizione di una proposta normativa finalizzata a prorogare i termini per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali”.
Ricordiamo che la richiesta era stata formulata il 31 agosto e con relativa informativa n 110, il CNDCEC informava della richiesta di un maggior termine per le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, proponendo come termine ultimo la data del 30 novembre 2023.
Il Presidente De Nuccio con una missiva indirizzata al Viceministro Leo, manifestava l'esigenza di concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, (ex art 1 commi 100-105, della Legge 197 del 29.12.2022 ossia Legge di bilancio 2023).
Essendo molti commercialisti, parte attiva nel valutare con i loro assistiti la fattibilità e la convenienza della norma, essi hanno segnalato che, per la concomitanza con i numerosi ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi e per la frequente complessità intrinseca alle operazioni, il termine attualmente previsto per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione e per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute, ossia il 30.09.2023, rischia di precludere, per numerosi contribuenti, la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative.
La richiesta del CNDCEC ha avuto lo scopo di valutare la concessione di un maggior termine che potrebbe essere quello del 30.11.2023, data entro la quale perfezionare gli atti e, al fine di non incidere sui flussi di cassa attesi in termini di finanza pubblica, versare l'intero importo delle imposte sostitutive dovute.
In merito alla misura agevolativa leggi: Legge Bilancio 2023: torna l’assegnazione agevolata degli immobili ai soci con le novità 2023.
Accolta la proroga con pagamento unico al 30 novembre 2023.
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Assegnazione agevolata beni ai soci: codici tributo ri-denominati
Con Risoluzione n 30 del 22 giugno le entrate provvedono a ridenominare i seguenti codici tributo : “1836” e “1837”.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 all’articolo 1, commi da 100 a 105, ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato:
- per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa,
- nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
In particolare, il comma 101 del citato articolo 1 della legge, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Il comma 105 dell’articolo 1 della legge, dispone, inoltre, che “Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13 settembre 2016:
- “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA
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