• Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Assegnazione agevolata ai soci 2026: tutte le regole

    Entro il 30 settembre le imprese possono optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

    La legge di bilancio 2026 con l'articolo 1 commi da 35 a 41 Legge n. 199/2025) ha riproposto il regime fiscale agevolato per l’assegnazione dei beni ai soci, inizialmente introdotto dall’articolo 29 della legge n. 449/1997 e successivamente riproposto da diverse leggi di bilancio. La misura, già sperimentata negli anni precedenti, è stata nuovamente prorogata e sottopone a una tassazione agevolata le operazioni di distribuzione di beni non strumentali ai soci, con scadenza al 30 settembre 2026. Vediamo tutte le regole di quest'anno.

    Attenzione al fatto che la scadenza del 30 settembre 2026 rappresenta il termine ultimo per l’assegnazione o la cessione dei beni; il mancato rispetto di tale data preclude l’accesso al regime agevolato.

    Assegnazione agevolata ai soci 2026: i beneficiari

    La norma di riferimento prevede che il beneficio è riservato alle società costituite nelle seguenti forme giuridiche: 

    • società in nome collettivo, 
    • società in accomandita semplice, 
    • società a responsabilità limitata, 
    • società per azioni e in accomandita per azioni. 

    La norma estende la stessa disciplina anche alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che decidono di trasformarsi in società semplici entro il termine del 30 settembre 2026.

    Condizione per usufruire del regime agevolato riguarda l’iscrizione nel libro dei soci: 

    • tutti i soci devono risultare iscritti alla data del 30 settembre 2025 oppure dovranno essere iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a condizione che il loro trasferimento sia certificato da un titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

    Assegnazione agevolata ai soci 2026: per quali bene e l’imposta sostitutiva

    Il regime agevolato si applica a due categorie di beni:

    • i beni immobili non strumentali, ossia quelli diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale, 
    • i beni mobili iscritti in pubblici registri (come gli autoveicoli) che non trovano utilizzo come beni strumentali nell’attività d’impresa.

    L'agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva all'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato o, in caso di trasformazione, quello del bene posseduto all’atto della trasformazione, e il suo costo fiscalmente riconosciuto. 

    Tale aliquota è notevolmente ridotta rispetto al carico tributario ordinario, poiché l’imposta sostituisce interamente le imposte sui redditi e l’Irap.

    Tuttavia, per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti quello in cui avviene l’assegnazione, l’aliquota sale al 10,5 per cento. 

    Ai sensi dell'art 30 della Legge n 724/90 si considerano non operative le società di capitali e di persone che abbiano conseguito ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti, determinati applicando appositi coefficienti di legge ad alcune voci dello stato patrimoniale. 

    Il test di operatività si effettua mettendo a confronto la media dei proventi effettivi, conseguiti nell’esercizio di riferimento e nei due precedenti, con l’importo risultante dall’applicazione di determinate percentuali al valore fiscalmente rilevante dei beni posseduti nell’attivo patrimoniale.

    Per gli immobili, la società può richiedere che il valore normale sia calcolato secondo il metodo catastale determinato applicando i moltiplicatori previsti dalla normativa sull’imposta di registro al valore catastale dell’immobile. 

    Tale meccanismo consente spesso di contenere la base imponibile, con evidenti vantaggi fiscali.

    Oltre alla imposta sostitutiva l'assegnazione agevolata ai soci gode di sconti sui tributi accessori:

    • l’aliquota dell’imposta proporzionale di registro è ridotta della metà, 
    • le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anziché secondo le ordinarie aliquote percentuali

                        

    Assegnazione agevolata ai soci 2026: veramento delle imposte

    La società che si avvale della disciplina agevolata della assegnazione agevolata, deve corrispondere l’imposta sostitutiva secondo il seguente calendario:

    • il 60% entro il 30 settembre 2026 
    • il restante 40% entro il 30 novembre 2026.

    La rateizzazione offre una notevole flessibilità di cassa, particolarmente utile per le operazioni di maggiore importo.

    La norma prevede importanti chiarimenti in materia di tassazione dei soci assegnatari:

    • per i soci assegnatari non trovano applicazione le regole che presuppongono una distribuzione prioritaria degli utili d’esercizio e delle riserve (articolo 47, commi 1 e 5-8 del Tuir);              
    • il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere incrementato della differenza assoggettata all’imposta sostitutiva, aumentando così la base di calcolo per eventuali future cessioni.

  • Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Assegnazione agevolata soci: i beni fuori campo IVA

    Con l’ordinanza n. 2786, depositata l’8 febbraio 2026, la Corte di Cassazione interviene sul trattamento IVA dell’assegnazione agevolata di immobili ai soci, chiarendo in modo puntuale quando, pur in presenza di un’operazione fuori campo IVA, sorge l’obbligo di rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972.

    La pronuncia riguarda le assegnazioni agevolate previste dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) in caso di scioglimento delle società non operative, ma i principi affermati assumono rilievo sistematico e risultano applicabili anche alle successive riproposizioni della misura (da ultimo, art. 1, comma 35 ss., L. 199/2025).

    Assegnazione agevolata soci: i beni fuori campo IVA

    Nel caso esaminato, l’immobile era stato acquistato da un privato, senza esercizio del diritto alla detrazione IVA. 

    In sede di scioglimento agevolato, l’assegnazione ai soci è stata effettuata in applicazione dell’art. 1, comma 116, L. 296/2006, secondo cui tali operazioni “non sono considerate cessioni” ai fini IVA.

    La Corte, tuttavia, amplia il ragionamento in chiave sistematica. 

    Richiamando l’art. 2, comma 2, n. 5) del DPR 633/72, conferma che sono soggette a IVA le destinazioni di beni a finalità estranee all’impresa (c.d. autoconsumo esterno), con esclusione dei beni per i quali non è stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto.

    Pur essendo l’assegnazione ai soci formalmente disciplinata dal successivo n. 6) dell’art. 2, la Cassazione ne ribadisce l’assimilazione alla fattispecie dell’autoconsumo “esterno” prevista dal n. 5), proprio perché solo quest’ultima contiene l’espressa esclusione per i beni acquistati senza detrazione.

    Si consolida così l’interpretazione estensiva già fornita dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 40/2002 e circ. n. 26/2016):

    • l’assegnazione di un bene non è imponibile IVA se il bene non ha beneficiato del diritto alla detrazione, ad esempio perché acquistato da un privato, prima del 1972 o, nella disciplina vigente, perché oggettivamente escluso dal diritto alla detrazione (si pensi ai fabbricati abitativi).

    Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguarda però il trattamento delle spese sostenute successivamente sull’immobile, in particolare lavori di trasformazione o ampliamento per i quali sia stata detratta l’IVA.

    La Corte chiarisce che:

    • l’assegnazione del bene rimane fuori campo IVA, se l’immobile era stato acquistato senza detrazione;
    • tuttavia, l’imposta detratta sui lavori edilizi deve essere rettificataai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72, qualora:
      • le spese siano incrementative del valore del bene, e
      • la loro utilità non sia esaurita al momento dell’assegnazione.

    La rettifica deve essere operata nel periodo di osservazione fiscale (per gli immobili, dieci anni), tenendo conto della quota residua di detrazione riferibile alla parte di utilità ancora esistente.

    Il principio è coerente con la funzione dell’art. 19-bis2: evitare che un’imposta detratta in un contesto di utilizzo “imprenditoriale” rimanga definitivamente acquisita quando il bene viene destinato a finalità estranee all’impresa.

    Un’ulteriore precisazione della Cassazione riguarda la natura degli interventi.

    La rettifica presuppone che si tratti di lavori finalizzati a migliorare le condizioni di utilizzazione dell’immobile (interventi incrementativi). 

    Diverso è il caso in cui:

    • l’ampliamento integri la realizzazione di una nuova unità immobiliare, oppure
    • la consistenza degli interventi sia tale da poter costituire una autonoma unità immobiliare, con proprie caratteristiche distintive ed economiche.

    In tale ipotesi, la parte realizzata successivamente assume autonomia funzionale ed economica e deve essere assoggettata autonomamente a IVA in occasione dell’assegnazione.

  • Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Assegnazione agevolata beni immobili acquistati in esenzione Iva: chiarimenti

    Se all'atto di acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione  IVA, la successiva assegnazione al socio esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L’assegnazione sarà in questo caso fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo.

    Se invece l'assegnazione di beni ha per oggetto immobili per i quali all'atto dell'acquisto l'Iva è stata detratta, vi sarà imponibilità Iva.

    Il valore del bene per la determinazione della base imponibile sarà il prezzo di acquisto o il costo sostenuto, applicando il criterio del valore normale solo come eccezionale e residuale.

    Ma vediamo di seguito il contenuto integrale della risposta del Sottosegretario per l'economia e finanze Sandra Savino, all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Saverio Congedo, risposta data nel corso della seduta del 5 luglio 2023 n. 5-01057.

    L’interrogazione in ordine ad alcune questioni Iva in tema di assegnazione agevolata dei beni

    Nel corso della seduta delle Giunte delle Commissioni Parlamentari – VI Commissione Finanze del 5 luglio 2023 è stato emanato un comunicato con la risposta del Sottosegretario  per l'economia e finanze, Sandra Savino all’interrogazione dell’onorevole Saverio Congedo su  alcune problematiche sollevate  in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.

     Oggetto dell’interrogazione il regime di tassazione agevolato volto a favorire l'assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, che è stato riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, dai commi da 100 a 105 della legge di bilancio 2023, con la previsione di un versamento di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.
     Gli interroganti evidenziano che, con le circolari n. 26/E/2016 e 37/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, anche ai fini del trattamento IVA, dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci, ma, nonostante i chiarimenti, permangono alcune perplessità in relazione alle assegnazioni per gli immobili acquistati in «esenzione» da IVA.
    Si chiede pertanto di sapere se le disposizioni in parola consentano l'equiparazione alla disciplina applicabile all'acquisto da soggetti privati e, in caso di assegnazioni o cessioni fra soggetti con rapporti di controllo o collegamento e applicazione del pro rata di detraibilità, se la base imponibile sia da determinarsi sul valore normale oppure sia applicabile la previsione agevolativa.

    La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato in esenzione Iva

    La risposta del Sottosegretario,  sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, chiarisce quanto segue:

    Come chiarito al paragrafo 7 della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, «sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
    Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto».
    Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall'IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall'IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
    A tal proposito, si fa altresì presente che, con diversi documenti di prassi (cfr. circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 e n. 191/E del 23 luglio 2009), l'Amministrazione finanziaria ha enunciato il principio secondo cui la disposizione recata dall'articolo 2, secondo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «non si applica se l'assegnazione al socio ha ad oggetto beni per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto e ciò anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero, per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta», con riferimento ai quali – al ricorrere delle condizioni – la società dovrà effettuare la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2.
     In sostanza, l'assegnazione di beni al socio realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (di cui al numero 5) del secondo comma del citato articolo 2) che deve essere ricondotta all'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), il quale – secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C-323/99 – va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non va assoggettato ad IVA quando non abbia consentito la detrazione dell'imposta. Se dunque la società ha acquistato l'immobile in regime di esenzione IVA, nessun diritto alla detrazione è stato dalla stessa esercitato e, pertanto, non sussistono i presupposti per assoggettare a IVA l'assegnazione del medesimo immobile al socio. Tale assegnazione è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.

    La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato con detrazione dell’Iva

    Invece, nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto del bene, la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale, in via di rivalsa, ai fini della determinazione della base imponibile dell'assegnazione del bene al socio, così come indicato nel paragrafo 7.1 della citata circolare n. 26/E del 2016, «(…) occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell'ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria».

      Nel paragrafo 8 della successiva circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato precisato che il riferimento al valore normale è residuale ed eccezionale, nel senso che va considerato solo quando non è possibile determinare il prezzo di acquisto o di costo. In particolare:

       1. il criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale vigente prima delle modifiche recate dalla legge comunitaria per il 2009, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprende il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione;

       2. il «prezzo di acquisto», secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-16/14, rappresenta la regola generale per i prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o in destinazioni ad un'attività economica esente da IVA. Per «prezzo di acquisto», si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi;

       3. in assenza di un prezzo di acquisto cui fare riferimento, come potrebbe accadere nell'ipotesi di un fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto che intende estrometterlo dal regime IVA, la base imponibile è costituita dal costo o dal prezzo di costo di beni simili;

       4. in via di estremo subordine e con esclusivo riferimento a situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è possibile determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari, per condizioni, dimensioni e altre caratteristiche (a condizione che esistano beni simili sul mercato), il tutto con riferimento al momento della destinazione dell'immobile, evitando l'esame in dettaglio di «quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo» (cfr. punto 40 della sentenza C-16/14);

       5. in ipotesi diverse, il ricorso al valore di mercato per la determinazione della base imponibile non è ammesso perché comporterebbe una espressa violazione del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ispirato al principio secondo cui «non è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che consideri il valore normale quale base imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi» (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12).