• Banche e Assicurazioni

    Desktop telematico: che cos’è e come gestirlo

    L'agenzia delle Entrate mette a disposizione tra i servizi del proprio sito istituzionale, il Desktop Telematico.

    Il software “Desktop Telematico” è un «contenitore» il cui scopo è quello di accogliere al suo interno le varie applicazioni “stand alone” utilizzate nell’ambito dei servizi telematici per la predisposizione e la gestione dei file telematici.
    Come evidenziato dalle istruzioni messe a disposizione dall'ADE, per scaricare il software è necessario collegarsi al sito dei “Servizi Telematici” ed
    accedere alla sezione “Software” dell’area autenticata.
    Attenzione al fatto che sarà cura dell’utente verificare che la connessione ad Internet sia sempre attiva durante le fasi di installazione del software “Desktop Telematico” e/o dei relativi aggiornamenti successivi.
    Una volta effettuata l’installazione di una o più applicazioni di interesse all’interno del “Desktop Telematico”, le attivazioni successive dell’applicazione provvederanno a verificare, relativamente alle applicazioni in esso installate, la presenza di eventuali aggiornamenti.

    In caso di presenza di variazioni software, pertanto, verrà effettuato il «download» degli eventuali aggiornamenti e l’installazione degli stessi solo in presenza di una connessione funzionante.

    Desktop telematico: come installarlo

    In dettaglio i passi da seguire per l'installazione del servizio Desktop Telematico sono i seguenti:

    • scaricare il software relativo all’applicazione “Desktop Telematico” in base al sistema operativo presente sulla postazione di lavoro da utilizzare;
    • effettuare l’installazione dell’applicazione “Desktop Telematico”;
    • installare le ulteriori applicazioni di interesse;
    • configurare l’applicazione “Desktop Telematico.

    Attenzione al fatto che, una volta effettuata l'installazione iniziale dell'applicazione e di tutte le componenti software in essa integrate, le attivazioni successive dell'applicazione provvederanno a verificare, relativamente alle applicazioni installate, la presenza di eventuali aggiornamenti.
    La funzione di auto-aggiornamento prevede che sia stata precedentemente attivata la connessione ad internet.

    In caso di presenza di variazioni software verrà effettuato il "download" degli eventuali aggiornamenti e l'installazione degli stessi.

    Al termine sarà effettuato il riavvio dell'applicazione. Per ulteriori dettagli relativi alle funzionalità delle applicazioni in esso installate si rimanda alle funzioni di consultazione presenti all'interno del menù "Help" del Desktop Telematico.
    La prima installazione comporta la necessità di scaricare dal sito web dei Servizi Telematici l'eseguibile dell'applicazione e di salvarlo sulla postazione di lavoro dedicata.
    L'eseguibile viene reso disponibile per i seguenti ambienti operativi compatibili con la Java Virtual Machine versione 1.7 e superiori:

    • windows
    • macintosh
    • linux

    A seguito dell'installazione viene creata un'icona per l’avvio dell'applicazione

    Desktop telematico: multi utenza

    La gestione "Multi-utenza" del Deskpot telematico consente di creare aree di lavoro distinte per ciascun utente. 

    Ogni applicazione installata all'interno del "Desktop Telematico" può usufruire di tale opzione.
    L'accesso ad un'area di lavoro specifica viene gestito mediante l'inserimento di un "identificativo utente" e di una "password" liberamente scelti dall'utente in fase di primo accesso.

    L'applicazione consente all'utente di effettuare in maniera opportuna la configurazione della propria area di lavoro offrendo la possibilità di definire attraverso le funzioni "Impostazioni" e "Preferenze" del menù "File" alcune variabili specifiche dell'applicazione.

  • Banche e Assicurazioni

    Società benefit: la pagina dedicata del MIMIT

    Il MIMIT con un avviso del 10 settembre informa del fatto che è online, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la nuova sezione "Società Benefit"dedicata alle aziende che hanno scelto questo modello innovativo di fare impresa, capace di coniugare finalità economiche con responsabilità, sostenibilità e trasparenza.

    Il MIMIT, in collaborazione con Invitalia, è promotore della prima "Benefit Competition" nazionale, iniziativa pionieristica nel panorama italiano che ha l'obiettivo di valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali di Società Benefit. 

    La competizione partirà da Milano il 21 novembre e si articolerà in sei tappe territoriali lungo tutto il Paese.

    Startup, imprese già costituite come Società Benefit e realtà interessate ad adottare questa forma giuridica possono candidarsi, compilando l'apposita domanda presente sulla pagina istituzionale

    Le imprese selezionate tra quelle candidate, avranno l’opportunità di presentare le proprie progettualità durante l’evento milanese ad una giuria qualificata, composta da esperti del settore e rappresentanti istituzionali.   

    Il MIMIT ha avviato, in collaborazione con Unioncamere e il sistema camerale, un articolato programma formativo per accompagnare imprese e professionisti nel percorso di costituzione e gestione di una Società Benefit. 

    Società benefit: tutte le caratteristiche

    Le Società Benefit sono società che, nell'esercizio della loro attività economica, ampliano i propri orizzonti oltre il tradizionale scopo di lucro, abbracciando una visione più ampia e responsabile dell'impresa.

    Esse perseguono una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i soggetti con cui entrano in relazione:

    • persone 
    • comunità locali, 
    • territori 
    • ambiente,
    • beni culturali e sociali 
    • enti e associazioni, 
    • altri portatori di interesse.

    Introdotte nel panorama giuridico italiano con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le Società Benefit incarnano l'evoluzione sostenibile dell'impresa del nostro Paese. 

    Questo modello innovativo, riconosciuto e incentivato dallo Stato, dimostra come sia possibile unire profitto e impatto sociale in una strategia imprenditoriale vincente e lungimirante.

    Ciò che distingue una Società Benefit da una tradizionale società commerciale sono tre elementi fondamentali che ne caratterizzano l'identità e il funzionamento:

    • il doppio scopo societario. Mentre una società tradizionale persegue esclusivamente finalità di profitto, una Società Benefit integra questo obiettivo con una o più finalità di beneficio comune, chiaramente specificate nel proprio statuto. Ogni decisione aziendale deve necessariamente bilanciare gli obiettivi economici con quelli di impatto sociale e ambientale, creando un modello di governance che considera tutti gli stakeholder;
    • governance responsabile. Le Società Benefit sono tenute a nominare uno o più amministratori specificamente responsabili dell'impatto sociale dell'azienda. Queste figure professionali hanno il compito di implementare procedure che garantiscano il bilanciamento degli interessi dei diversi portatori di interesse e di assicurare trasparenza in tutte le decisioni che riguardano il perseguimento del beneficio comune;
    • misurazione e comunicazione dell'impatto. Ogni Società Benefit deve redigere annualmente un report di impatto sociale obbligatorio, utilizzando standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale. Questi documenti vengono poi pubblicati per garantire massima trasparenza verso tutti gli stakeholder, permettendo una valutazione oggettiva dei risultati raggiunti sia in termini economici che di beneficio comune.

    Società Benefit: i vantaggi

    La scelta di trasformarsi in Società Benefit comporta numerosi vantaggi tangibili che spaziano dalla sfera competitiva agli aspetti reputazionali.

    Tra questo vi è l'attrazione dei talenti: le nuove generazioni di lavoratori mostrano una crescente preferenza per aziende che abbiano un chiaro scopo sociale oltre al profitto. 

    Questo fenomeno si traduce in una maggiore capacità di attrarre e trattenere i migliori professionisti sul mercato. 

    Altro vantaggio è maggiore efficacia nella fidelizzazione dei clienti.

    I consumatori contemporanei orientano sempre più le loro scelte d'acquisto verso brand che dimostrano un autentico impegno nella responsabilità sociale.

    Le Società Benefit accedono inoltre a nuovi mercati in forte espansione, particolarmente nel settore dell'economia sostenibile, e sviluppano una maggiore resilienza aziendale grazie a un modello di business più solido e orientato al lungo termine. 

    Questa visione strategica permette di affrontare meglio le sfide del mercato e di costruire relazioni più durature con tutti gli stakeholder.

    In fine tra i vantaggi vi è la vera e propria certificazione di una società benefit.

    Essa acquisce lo status di responsabilità sociale d'impresa avendo maggiore credibilità presso gli investitori ESG (Environmental, Social, Governance), segmento in costante crescita nel panorama finanziario internazionale.

    Il riconoscimento istituzionale da parte dello Stato italiano e l'appartenenza a un movimento imprenditoriale innovativo e in continua espansione completano il quadro dei vantaggi reputazionali.

    Società Benefit: le fasi del processo di trasformazione

    La trasformazione in Società Benefit richiede un approccio metodico e consapevole che si articola in diverse fasi, ciascuna fondamentale per il successo del processo:

    1. il primo passo consiste in una valutazione preliminare approfondita della propria realtà aziendale. Occorre effettuare un'analisi della mission aziendale e dei valori che la guidano, l'identificazione delle specifiche finalità di beneficio comune che si intendono perseguire e una valutazione realistica dell'impatto economico che la trasformazione comporterà. Questa fase è cruciale perché permette di verificare l'autenticità della motivazione e la sostenibilità del progetto. La modifica dello statuto societario rappresenta il cuore tecnico-giuridico della trasformazione. È necessario inserire nell'oggetto sociale le specifiche finalità di beneficio comune che l'azienda si impegna a perseguire, definire chiaramente le modalità di governance responsabile che saranno adottate e indicare gli standard internazionali che verranno utilizzati per misurare l'impatto sociale e ambientale generato. 
    2. la seconda fase contiene la procedura notarile che formalizza legalmente la trasformazione attraverso una delibera dell'assemblea dei soci, la redazione dell'atto notarile di modifica dello statuto e l'iscrizione al Registro delle Imprese con la specifica dicitura "Società Benefit". Questo passaggio sancisce ufficialmente la nuova identità societaria. Infine, gli adempimenti operativi rendono concreto il nuovo modello di business attraverso la nomina del responsabile dell'impatto, l'implementazione dei processi di misurazione dell'impatto sociale e ambientale e la redazione del primo report annuale. Questi strumenti operativi sono essenziali per trasformare gli impegni statutari in azioni concrete e misurabili.

  • Banche e Assicurazioni

    Indennizzo assicurativo e risarcimento danni: quando si cumulano?

    Con  l’ordinanza n. 3429 del 10 febbraio 2025 la Cassazione ,fornisce  indicazioni chiare sul principio di compensatio lucri cum damno , ovvero della compatibilità tra  risarcimento danni e indennizzo assicurativo, nell’ambito delle polizze contro gli infortuni. 

    In estrema sintesi si afferma che la prova del danno e delle sue conseguenze è  centrale per l'assicurato, mentre l’assicuratore deve dimostrare l’eventuale ristoro già ricevuto. L’indennizzo, pur previsto contrattualmente, non può sommarsi al risarcimento se copre il medesimo danno, pena la trasformazione della polizza in uno strumento di guadagno anziché di protezione.

    Vediamo in dettaglio il caso in oggetto.

    Il caso, e la decisione della Cassazione: principi di prova e ruolo della CTU

    Una donna aveva stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura una polizza contro gli infortuni. In seguito a un incidente stradale occorso nel 2014, riportò gravi lesioni personali e chiese all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto. La compagnia rifiutò, sostenendo che la donna avrebbe prima dovuto dimostrare quanto già ricevuto a titolo di risarcimento dal responsabile del sinistro, in base al principio della “compensatio lucri cum damno”, secondo cui non si può ottenere un doppio ristoro per lo stesso danno.

    La questione approdò in tribunale. Il giudice ordinò alla donna il deposito della documentazione relativa alla liquidazione ottenuta dall’assicurazione RCA del responsabile, ma la richiesta rimase inevasa. Il Tribunale  quindi rigettò la domanda, così come la Corte d’Appello di Milano nel 2021, ritenendo che l'indennizzo e il risarcimento assolvano a una funzione identica e non possano cumularsi, e che mancasse la prova dell’effettivo danno alla salute.

    La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’assicurata, cassando la sentenza d'appello.

    Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello ha erroneamente negato l’accertamento del danno senza disporre una consulenza tecnica d’ufficio, nonostante la documentazione medica allegata fosse sufficiente a giustificarla. Inoltre, la compagnia aveva di fatto ammesso l’esistenza del danno, eccependo sin dall’inizio la necessità di decurtare quanto eventualmente già percepito dalla donna a titolo di risarcimento.

    La Cassazione ha quindi chiarito che:

    • è onere dell’assicurato provare l’infortunio e le sue conseguenze;
    • è onere dell’assicuratore dimostrare che l’assicurato ha già ricevuto un risarcimento dal terzo responsabile;
    • quando esiste documentazione clinica, il giudice non può rifiutare la CTU per “assenza di prove”.

    Inoltre, ha ricordato che il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) comporta che il giudice debba considerare ammesso un fatto se la controparte lo ha di fatto riconosciuto con difese incompatibili con la sua negazione.

    Il cumulo tra indennizzo e risarcimento: quando non è possibile

    Nel merito, la Cassazione ha confermato quindi  che non è ammesso il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno per il medesimo evento, se entrambi mirano a ristorare lo stesso pregiudizio.

     Il contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali è, secondo la Corte, un contratto di natura indennitaria, regolato – tra gli altri – dagli articoli 1904, 1908, 1909 e 1910 del Codice Civile. 

    Questo implica che:

    • il pagamento dell’indennizzo è giustificato solo se il danno è effettivamente esistente e non è già stato integralmente ristorato da altri soggetti;
    • anche se le parti stabiliscono liberamente l’entità dell’indennizzo, ciò non snatura la causa del contratto, che non è arricchire l’assicurato ma ristorare un danno;
    • la rinuncia alla surrogazione da parte dell’assicuratore non implica che l’assicurato possa trattenere sia il risarcimento che l’indennizzo.

    La Corte ha infine ribadito che in presenza di un sinistro già risarcito dal terzo responsabile, l’obbligo indennitario dell’assicuratore si estingue, in tutto o in parte, nella misura del risarcimento percepito, in virtù della logica indennitaria del contratto stesso.

  • Banche e Assicurazioni

    Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?

    Il MIMIT ha pubblicato in data 2 aprile un pacchetto di FAQ in replica ai dubbi sulla polizza catastrofali per le imprese.

    In particolare, dopo la proroga differita per PMI, medie e grandi imprese si replica ad alcuni quesiti più ricorrenti posti dagli operatori interessati da questo nuovo adempimento.

    Prima di approfondire alcuni chiarimenti ricordiamo che l'obbligo di polizza è scattato dal 1° aprile per le grandi imprese ed è slittato per le medie e le piccole realtà imprenditoriali.

    Per i dettagli della proroga leggi: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

    Beni gravati da abuso edilizio: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    Il MIMIT ha specificato che in questo caso la polizza catastrofale non occorre.

    L'articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

    Beni in costruzione: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    Il MIMIT ha chiarito che i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

    Studio legale: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

    Va evidenziato che se un immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

    Veicoli iscritti al PRA: occorre stipulare la polizza catastrofale?

    Il MIMIT ha evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. 

    Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

  • Banche e Assicurazioni

    Comunicazione liquidazione sinistri: con SID entro il 30 giugno

    Con Provvedimento n 450686 del 17 dicembre le Entrate definiscono le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni
    altro operatore del settore delle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

    Comunicazione liquidazione sinistri: soggetti obbligati

    Con il Provvedimento in oggetto si stabilisce che le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano all’Anagrafe Tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni, compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.
    Tra i soggetti obbligati sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi.
    Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione

    Comunicazione liquidazione sinistri: i dati da comunicare

    Costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria le informazioni relative:

    • all’ammontare delle somme liquidate, 
    • l’identificativo del sinistro,
    • il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata, come specificate nell’Allegato 2.

    Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati e sono effettutate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche di cui agli Allegati 1 e 2.

    Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

    La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

    La ricevuta, redatta in conformità alle specifiche tecniche descritte nell’Allegato 3, riporta le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.
    Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati inviano i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti entro il termine di cui al punto 3.1, Non sono considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data di cui al punto 3.1.

  • Banche e Assicurazioni

    Imposta straordinaria banche: come si calcola

    Le Entrate pubblicano la Circolare n 4 del 23 febbraio con chiarimenti sull’imposta straordinaria a carico delle banche, introdotta dall’articolo 26 del decreto legge n. 104/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023.

    La Circolare tratta nello specifico di:

    1. Ambito soggettivo,
    2. Base imponibile,
    3. Quantificazione e versamento dell’imposta straordinaria,
    4. Costituzione della riserva non distribuibile di cui al comma 5-bis,
    5. Imposizione in caso di distribuzione della riserva,
    6. Casi particolari: banche in fase di start up.

    Leggi ancheTassa extra profitti banche: codice tributo per pagare.

    Imposta straordinaria banche: che cos’è

    Si ricorda che l'imposta di cui si tratta è stata introdotta “a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie”.

    Si prevede che le maggiori entrate derivanti da tale imposta affluiscano a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere indirizzate al finanziamento:

    1. del fondo di garanzia per la prima casa, 
    2. del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese,
    3. e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.   

    Si istituisce, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito per l’anno 2023, un’imposta straordinaria a carico delle banche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “T.U.B.”). 

    Tale imposta, ai sensi del comma 2, è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 

    Si fissa un tetto massimo all’ammontare dell’imposta straordinaria pari allo 0,26 per cento dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del 3 regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation, di seguito “CRR”), con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 

    Inoltre, in sede di conversione del decreto Asset, è stato introdotta una norma che consente alle banche, in luogo del versamento dell’imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta a una riserva non distribuibile a tal fine individuata.

    Infine si stabilisce il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali.

    Con la circolare in oggetto sentita la Banca d’Italia, si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione in relazione: 

    • all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
    • alla determinazione della base imponibile;   
    • alla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;  
    • alle modalità e ai termini per il versamento dell’imposta; 
    • alle regole per la costituzione della riserva non distribuibile; alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.

    Imposta straordinaria banche: chiarimenti ADE

    L’imposta straordinaria «è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022». 

    La Circolare evidenzia che in considerazione del riferimento normativo al «conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia», si ritiene che il margine d’interesse debba essere quello risultante dalla voce 30 del conto economico, redatto, secondo i corretti principi contabili, in conformità alle indicazioni della autorità di vigilanza contenute nella circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005. 

    Come previsto dalla sopra citata circolare della Banca d’Italia n. 262 del 2005, il margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico si ottiene dalla somma algebrica della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”.  

    La base imponibile, pertanto, risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentata del 10 per cento. 

    Su tale risultato si applica l’aliquota in misura pari al 40 per cento.   

    Alla luce di quanto sopra esposto, qualora l’incremento del margine d’interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sia inferiore al 10 per cento di quest’ultimo, non emerge alcuna base imponibile assoggettabile all’imposta straordinaria.  

    Si consideri, a titolo esemplificativo, una banca con esercizio coincidente con l’anno solare, che presenta:

    • nel conto economico 2021, un margine d’interesse pari a euro 5.500.000;
    • nel conto economico 2023, un margine d’interesse pari a euro 6.000.000.   

    In applicazione della norma in commento: 

    • il margine d’interesse 2021 aumentato del 10 per cento è pari a euro 6.050.000; poiché la differenza fra il margine d’interesse 2023 e l’importo di cui al punto precedente è negativa (euro 6.000.000 – euro 6.050.000), l’imposta non risulta dovuta.

    Allegati:
  • Banche e Assicurazioni

    Regole antifrode per pagamenti transfrontalieri: FAQ dell’ADE del 19.02

    L'agenzia delle entrate ha aggiornato ulteriormente in data 19 febbraio la sezione delle FAQ utili ai Psp prestatori di servizi di pagamento che devono adempiere dal 1 gennaio all'bbligo di comunicazione dati relativi ai pagamenti transfrontalieri.
    Ricordiamo che si tratta dell'attuazione delle norme della Direttiva (Ue) 2020/284, per arginare i tentativi di frode, che prevede nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai beneficiari delle transazioni nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.
    L’Agenzia delle entrate raccoglie e trasmettere le informazioni alla banca dati europea cesop ossia il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.

    Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024

    Con il Provvedimento ADE n 406675 del 20 novembre 2023 sono state pubblicate le regole sulla Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero (ex art. 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972).

    Con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:

    • istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, 
    • banche e intermediari finanziari,

    al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA. 

    Comunicazione dati pagamenti transfrontalieri: regole antifrode

    Nel dettaglio è stato previsto che i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali. 

    Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, CESOP, che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

    I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). 

    I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Pagamenti transfrontalieri: i dati da comunicare per l'antifrode

    Il provvedimento ADE del 20.11 specifica che, sono oggetto di comunicazione all’Agenzia le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del Regolamento (UE) n. 904/2010.

    Le informazioni oggetto di comunicazione sono le seguenti: 

    • il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; 
    • il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; 
    • il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili; 
    • l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
    • se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione; 
    • se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
    • i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972; 
    • i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri. 

    Comunicazione pagamenti transfrontalieri: modalità e termini di invio

    L’obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario, secondo le modalità di calcolo previste dall’art. 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

    Attenzione al fatto che la comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1 gennaio 2024. 

    Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.

    Tra i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate il 19 febbraio, ve n'è uno che replica al seguente quesito:

    • "Nel caso di scarti da parte dell'ADE o del CESOP entro quanto tempo il prestatore di servizi di pagamento deve procedere all'invio del file sostitutivo/correttivo?"

    Il soggetto obbligato deve procedere all’invio della comunicazione correttiva il prima possibile.

    Fermi restando i termini indicati in normativa per l’adempimento dell’obbligo, la comunicazione correttiva sarà accettata dal sistema anche successivamente alla scadenza. Consulta qui tutte le risposte dell'Agenzia.

    Comunicazione pagamenti transfrontalieri: soggetti obbligati

    Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.

    Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante.

    In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile.

    Nel caso in cui vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario, sia nei rapporti con il pagatore che nei rapporti con il beneficiario o di entrambi, l’obbligo di comunicazione di è posto a carico di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti, salvo che siano soggetti a una specifica esclusione. 

    Allegati: