• Base imponibile

    Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 123184 del 22 aprile 2026 con cui sono stati approvati il modello e le istruzioni per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza Irap relativa ai dividendi infra-Ue o See (Spazio economico europeo), che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta (articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/1997), in misura eccedente il cinque per cento.

    Rimborso IRAP dividendi infra UE: Modello 2026 e codice tributo per compensare gli interessi

    La Legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 48 e 49, legge n. 199/2025), ha adeguato la disciplina italiana all’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 1° agosto 2025, in materia di trattamento fiscale dei dividendi infragruppo percepiti all’interno della Ue o dello Spazio economico europeo.

    In particolare, sono stati modificati gli articoli 6 e 7 del decreto Irap per rendere il regime conforme alla direttiva 2011/96/Ue sulle società madri e figlie, con riferimento ai dividendi percepiti da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

    A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in tali territori, che garantiscano un effettivo scambio di informazioni con l’Italia e che soddisfino le condizioni previste dal Tuir, sono esclusi per il 95% sia dal margine di intermediazione sia dalla base imponibile Irap del percettore

    La quota imponibile residua resta pertanto limitata al 5% del loro ammontare.

    Attenzione al fatto che, per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della modifica, è riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap versata in eccesso sugli stessi dividendi rispetto al nuovo regime.

    A tal fine occorre presentare il modello approvato (articolo 38 del Dpr n. 602/1973).

    Lo stesso provvedimento, al punto 4 stabilisce, inoltre, che sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati, ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, sulla citata quota IRAP, a decorrere dalla data di versamento del
    saldo e fino alla data di presentazione dell’istanza.

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, della quota IRAP in argomento, con la Risoluzione n 20 del 15 maggio, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “3886” denominato “Quota dell’IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,m ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è riportato l’anno indicato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito compensato, nel formato “AAAA”.

    L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare complessivo chiesto in compensazione sulla base dei dati risultanti dalle istanze inviate all’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, n. 123184, pena lo scarto del modello F24.

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 49, della legge n. 199 del 2025, il codice tributo “3886” può essere utilizzato in compensazione esclusivamente per il versamento del codice tributo “2718”, pena lo scarto del modello F24.

    Modello per il rimborso IRAP dividendi infra UE: istruzioni

    Come specificato nelle istruzioni il Modello per il rimborso IRAP sui dividendi di cui si discute, firmato digitalmente o sottoscritto in forma cartacea con firma autografa, può essere presentato dal contribuente o da un delegato all’articolazione territoriale competente tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. 

    Attenzione al fatto che in caso di firma autografa, è necessario allegare la copia del documento di identità del firmatario ed eventualmente del delegato. 

    La presentazione deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973,  e pertanto entro 48 mesi dalla data del versamento del saldo Irap. 

    Il provvedimento di cui si tratta chiarisce che:

    • il termine ordinario resta applicabile se la sua scadenza cade oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento; 
    • qualora, invece, il termine dei 48 mesi, ancora pendente al 1° gennaio 2026, scada entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione, l’istanza può essere presentata entro tale ultimo termine.

    I contribuenti che abbiano già presentato un’istanza di rimborso Irap alla data del 1° gennaio 2026 e per i quali il termine di legge risulti scaduto, possano optare per l’utilizzo della quota Irap in compensazione presentando lo stesso modello: questa scelta comporta però la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto per la parte destinata alla compensazione.

    Per tutti gli altri approfondimenti si rimanda al Provvedimento n 123184/2026 oltre alle istruzioni del modello approvato.

    Allegati:
  • Base imponibile

    Dichiarazione Irap 2025: la correttiva e l’integrativa

    Le Entrate hanno pubblicato le regole per la dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024: scarica qui il Modello e le istruzioni.

    La Dichiarazione va presentata telematicamente direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato entro il 31 ottobre.

    Qualora si provveda prima di tale data e successivamente si voglia provvedere a correggere la dichiarazione si può fare seguendo delle precise istruzioni.

    Dichiarazione Irap 2025: la correttiva nei termini

    Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, egli deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

    Invece, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
    Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

    Attenzione al fatto che per quanto riguarda la dichiarazione integrativa, sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

    La dichiarazione integrativa può essere necessaria in vari casi, uno tra questi è il caso di errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)
    Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

    Dichiarazione Irap 2025: la casella eventi eccezionali per gli aiuti

    Nel tipo di dichiarazione infine può essere barrata la casella eventi eccezionali che riguarda chi, essendone legittimato, ha fruito per il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione di agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
    La casella va compilata anche nel caso in cui dette agevolazioni siano fruite successivamente al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (ad esempio, sospensione del versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione).

  • Base imponibile

    Sconto IRAP 2019 non spettante: i codici tributo per il recupero delle somme

    Con Risoluzione n 52 del 18 settembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui all’articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ossia lo sconto IRAP, non spettante.

    Leggi anche: IRAP: entro oggi 30 giugno pagamenti di saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020.

    Ricordiamo che con l’articolo 24 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si era previsto,  per i soggetti e alle condizioni ivi indicate, l’esonero del versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta, nonché l’esonero del versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, unitamente ai relativi interessi e alla sanzione prevista per le ipotesi di omesso versamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

    • “5063” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”
    • “5064” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”; 
    • "5065” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”; 
    • “5066” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”.
    Allegati:
  • Base imponibile

    IRAP: entro oggi 30 giugno pagamenti di saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020

    Scade oggi 30 giugno la possibilità di sanare i pagamenti IRAP (saldo 2019 e acconto 2020) secondo la proroga disposta dal Decreto Milleproroghe.

    Ricordiamo che le Entrate con la Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 avevano, tra gli altri, fornito chiarimenti in merito.

    IRAP: entro domani possibile sanare i pagamenti 2019 e 2020

    Il Decreto Milleproroghe con l’articolo 20-bis, è intervenuto sul comma 5 dell’articolo 42-bis del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto Agosto”), ed ha posticipato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi:

    • il saldo IRAP 2019 
    • e il primo acconto IRAP 2020, 

    non versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche (c.d. Temporary Framework). 

    Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 sono state stabilite le modalità di attuazione ai fini della verifica, successivamente all’erogazione dell’aiuto, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.

    Occorre ricordare che il legislatore, con l’articolo 24 del decreto Rilancio, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva previsto che, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 sopra citata, 

    • i soggetti con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Rilancio, 
    • nonché i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, 

    non fossero tenuti al versamento: 

    • del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
    • della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento, per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente16), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (il 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). 

    Il decreto Agosto, al comma 5 dell’articolo 42-bis, ha riconosciuto la possibilità di procedere, entro il 30 novembre 2020, al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto Rilancio. . 

    Tale termine è stato in più riprese prorogato, sino all’intervento da ultimo operato dal decreto Milleproroghe 2022, che ha previsto una nuova scadenza, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2022. 

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