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La semplificazione dei bilanci di liquidazione
Dal punto di vista normativo l’obbligo di redazione dei bilanci di liquidazione discende dall’articolo 2490 del Codice civile.
Le modalità di redazione di questi bilanci, invece, dal punto di vista civilistico, sono regolamentati dal principio contabile numero 5, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità.
L’OIC recentemente ha apportato modifiche significative al principio contabile numero 5, in un’ottica di maggiore prudenza e maggiore semplicità.
Il nuovo principio contabile è stato pubblicato in una versione attualmente in bozza e si aspetta la pubblicazione della versione definitiva.
Il motivo per cui queste modifiche sono state necessarie è il fatto che la precedente versione del principio contabile spesso non trovava piena applicazione nella prassi contabile, a causa di una non trascurabile complessità e delle difficoltà ad applicare delle stime ai beni aziendali da liquidare basate sul valore di realizzo prospettico, un valore molto spesso difficile da determinare.
Le novità in tema di bilancio di liquidazione
Il nuovo bilancio di liquidazione, come disegnato dalla nuova versione del principio contabile OIC 5, prevede un significato cambiamento nell’impostazione di base: il nuovo bilancio di liquidazione assume l’obiettivo di fornire una rendicontazione dell’andamento della procedura di liquidazione, e non più una stima prospettica dei beni aziendali.
Tale nuovo obiettivo fa sì che il criterio di valutazione al valore di realizzo prospettico, di incerta determinazione, precedentemente adoperato, lascia il passo a criteri di valutazione più semplici, più prudenti, oltre che più facilmente determinabili e applicabili:
- le poste dell’attivo, come immobilizzazioni (materiali e immateriali), rimanenze, partecipazioni, titoli, eccetera, sono valutate al minore tra il costo e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall’andamento del mercato;
- i crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo;
- le poste del passivo, indipendentemente dalla natura commerciale o finanziaria del debito, sono stimate al valore di presumibile estinzione;
- ai fondi rischi e oneri sono adesso iscrivibili solo passività caratterizzate dai requisiti della certezza e dell’attendibilità, in quanto accantonamenti per oneri relativi a un’obbligazione non evitabile dalla società.
Proprio in relazione ai fondi per rischi e oneri, va segnalato che, con il nuovo principio contabile OIC 5, va in soffitta il Fondo per costi ed oneri di liquidazione, il quale indicava l’ammontare complessivo dei costi che la società riteneva di dover sostenere durante il periodo di liquidazione, al netto dei proventi che stimava di conseguire.
Tale fondo assumeva significato nel momento in cui il bilancio di liquidazione doveva costituire una rappresentazione prospettica del risultato della liquidazione, mentre perde di significato nel momento in cui lo stesso bilancio assume il più semplice ed efficace compito di rendicontare il processo liquidatorio, fino a quel momento effettuato.
Anche per questo quindi, il nuovo bilancio di liquidazione, oltre ad essere più semplice e facilmente redigibile, è anche più prudente e attendibile.
A tale fine il principio contabile OIC 5 prevede specifici schemi per il bilancio di per i periodi della liquidazione, dove la classificazione delle voci avviene per natura, senza distinzione tra ciò che era immobilizzato e ciò che era circolante, dato che, nel contesto di un processo di dismissione dei beni aziendali, questa distinzione perde di significato.
Tra le voci di bilancio, al Conto economico, si segnalano delle specifiche voci destinate a raccogliere i componenti di reddito, positivi e negativi, derivanti dalla dismissione delle attività:
- A6: Proventi della procedura liquidatoria;
- B15: Oneri della procedura liquidatoria.
Queste voci, rappresentative del risultato fino a quel momento raggiunto, sostituiscono il Fondo per costi ed oneri di liquidazione, rappresentativo del risultato che si stimava si sarebbe raggiunto, in coerenza con la nuova impostazione del bilancio di liquidazione.
Va precisato che le microimprese potranno continuare a utilizzare gli ordinari schemi di bilancio anche in sede di liquidazione, in alternativa a quelli specifici proposti dall’OIC per la procedura.
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Bilanci 2024: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Come ogni anno Assirevi, Associazione privata riconosciuta senza scopo di lucro riconosciuta che riunisce 16 società di revisione italiane, ha pubblicato le liste di controllo per la revisione dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati. Scopo dei documenti ASSIREVI è fornire supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.
Il professionisti impegnati in questi compiti, potranno naturalmente adattare alla relatà aziendale i documenti di Assirevi valutando di approfondire in base a:
- dimensioni aziendali,
- natura dell’attività dell’impresa,
- valutazione dei rischi di revisione,
- nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.
Bilanci 2024: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Assirevi ha pubblicato le liste di controllo (in formato word editabile) per i bilanci d’esercizio e consolidati 2024 delle società Oic adopter.
I documenti insieme alle checklist con le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti in base ai principi contabili Ias/Ifrs, sono disponibili sul sito.
Le liste destinate alle imprese che redigono bilanci di esercizio e consolidati in base alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali sono aggiornate per recepire l’introduzione del nuovo Oic 34 “Ricavi”.
In proposito leggi anche: OIC 34 Ricavi: società che agisce per conto proprio o per conto di terzi
I documenti per il bilancio d’esercizio contengono una sezione generale dedicata alla sua composizione, al rendiconto finanziario, alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e al deposito del bilancio.
Successivamente vi sono le singole voci di Stato patrimoniale, sulla base dell’ordine riportato negli schemi previsti dal codice civile.
Specifiche schede si riferiscono ai seguenti aspetti:
- operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retrolocazione finanziaria;
- operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;
- cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- strumenti finanziari derivati
- patrimoni destinati a uno specifico affare;
- fusione e scissione;
- patrimoni destinati a uno specifico affare;
- quote di emissione gas a effetto serra.
I documenti per il bilancio consolidato, si sono dettagli per predisporre:
- criteri generali di redazione;
- criteri di dettaglio per la redazione;
- metodo di consolidamento integrale;
- metodo di consolidamento proporzionale;
- traduzione dei bilanci non espressi in euro.
La lista di controllo destinata alle imprese Ias adopter recepisce nuovi obblighi informativi previsti novità normative 2024 quali tra gli altri:
- la passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione,
- la classificazione delle passività come correnti e non correnti con riferimento a debiti e altre passività a data di estinzione incerta
- la classificazione, come correnti e non correnti, delle passività derivanti da un finanziamento con clausole.
Si ricorda che le checklist sono uno strumento per i revisori ma anche per i soggetti direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.
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Quali sono i nuovi limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata?
Il nuovo art. 2435-bis del Codice civile (così come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125) dispone i nuovi limiti entro i quali le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata.
In particolare, relativamente agli esercizi finanziari aventi inizio il 01.01.2024 o in data successiva, le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in luogo di € 4.400.000) dato dalla somma degli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D dell'attivo dello Stato patrimoniale;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (in luogo di € 8.800.000) dato dall'mporto della voce A.1 del Conto economico;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità, dato dalla media giornaliera dei dipendenti occupati, computando i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.
Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata:
- nel primo esercizio di attività, semprechè non siano superati 2 dei parametri sopra indicati,
- e successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei parametri sopra indicati.
le imprese che hanno l’esercizio che coincide con l’anno solare
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Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile
Pubblicata in GU n 168/2024 la Legge n 104 del 4 luglio 2024 con disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.
Tra le novità quelle relative al deposito dei bilanci degli ETS, in base alle quali il 2024 è l’ultimo anno che ha visto impegnati gli enti iscritti nel Registro unico nazionale a depositare il bilancio d’esercizio entro il 30 giugno.
Con le novità introdotte si prevede un termine di deposito "mobile".
Su altre novità leggi: Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni
Bilanci ETS con termine di deposito mobile: il via dal 3.08.2024
Il testo approvato prevede che intervenendo sul comma 3 dell’articolo 48 del Codice del terzo del terzo settore, si modificano i termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS.
Nella formulazione previgente, i rendiconti e i bilanci degli enti del terzo settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente dovevano essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
Con la modifica, si prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del terzo settore potrà avvenire, presso il RUNTS, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il deposito dovrà avvenire entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili, presso il Registro Imprese.
Riportiamo anche l'art 48 con contenuto e aggiornamento.
Nel Registro unico del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancella zione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.
Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.
Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l’articolo 2630 del codice civile.
All’atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 31, comma 1, l’ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.
Pertanto a seguito della nuova formulazione dell’articolo 48, comma 3 del Codice il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, con applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024. (Circolare n 6/2024 del Ministero del Lavoro)
Per altre novità in tema ETS leggi Modifiche al Terzo settore – le Novità in una Nota interpretativa dal Ministero del Lavoro.
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Deposito Bilanci 2023: elenco dei codici bloccanti
Unioncamere ha pubblicato la Guida per il Deposito dei Bilanci 2023 campagna 2024.
Il corposo documento, come ogni anno, per tutti i soggetti obbligati, riporta le istruzioni per l'adempimento (ai sensi dell'art degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) del deposito del bilancio entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Il documento in appendice riporta anche una tabella di riepilogo con tutti gli errori bloccanti rispetto all'invio dei files utili all'adempimento, vediamoli.
Deposito Bilanci 2023: codici di errore bloccanti
Ecco una tabella dei codici di errore bloccanti descritti nella guida per il 2024:
Codice
Descrizione dell'Errore
XX
Errore nell'estrazione del file firmato
X0
Il formato del file non è XBRL o è mal firmato
XU
L'istanza non è un file XBRL/XML valido (well formed)
X1
L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella
ufficiale (itcc-ci-2018-11-04) obbligatoria per i bilanci il cui
inizio esercizio è uguale o successivo al 01-01-2016. La
tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella
ufficiale (itcc-ci-2015-12-14) obbligatoria per i bilanci il cui
inizio esercizio è antecedente al 01-01-2016.
La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
L'istanza presenta una tassonomia XBRL non più
supportata.
La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
XV
Errore in fase di validazione dell'istanza rispetto allo schema di tassonomia di riferimento
X3
Dati mancanti sul Codice Fiscale
XF
Il Codice Fiscale dichiarato nell'istanza non ha superato il controllo formale
XC
L'istanza non contiene il Conto Economico, prospetto obbligatorio
X6
Non è presente alcun campo di tipo numerico per l'annualità di esercizio più recente
X7
Non esiste almeno un campo numerico con valore diverso da zero per l'annualità di esercizio più recente
X8
L'Utile (perdita) Residua del Patrimonio Netto non coincide con l'Utile (perdita) dell'esercizio del Conto Economico per l'annualità di esercizio più recente
X9
l Totale Attivo dello Stato Patrimoniale non coincide con il Totale Passivo dello Stato Patrimoniale per l'annualità di esercizio più recente, oppure sono entrambi assenti
XL
Il codice fiscale presente nell'istanza non corrisponde ai dati della pratica
XE
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci consolidati
XG
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci ordinari
XO
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci abbreviati o ordinari
XH
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci micro-imprese
XB
La data di chiusura esercizio <dce> è maggiore della data odierna <data odierna>
XZ
La differenza tra data di inizio e fine esercizio è superiore a 425 giorni (due annualità) o 731 giorni (una sola annualità)
XN
Le annualità di bilancio non risultano contigue. Possibile causa: data di inizio esercizio più recente e fine esercizio precedente non sono contigue
XR
Nel bilancio ordinario / consolidato manca il Rendiconto Finanziario, prospetto obbligatorio (D.Lgs. 139/2015)
XI
Possibile incompletezza del bilancio: mancanza dell'introduzione della nota integrativa
Questi codici rappresentano errori che bloccano il processo di deposito telematico dei bilanci finché non vengono risolti, garantendo la correttezza e la completezza delle informazioni presentate.
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Bilanci di Liquidazione: in consultazione il principio OIC 5
L'Organismo italiano di contabilità, OIC con avviso del 9 aprile informa gli interessati della pubblica consultazione avviata fino al 31 luglio per la l'OIC 5 sui Bilanci di liquidazione.
Bilanci di Liquidazione: in consultazione il principio OIC 5
La nota pubblicata sul sito istituzionale dell'OIC specifica che la necessità di aggiornamento del principio OIC 5 sulla liquidazione dei bilanci nasce dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
Nell’attuale OIC 5 la finalità del bilancio di liquidazione è fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, ossia se ci sono sufficienti flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura liquidatoria.Da qui, l’utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, oltre all’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
Viene precisato che nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori.In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori; mentre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione sono risultate di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
Ciò premesso, in ragione delle criticità emerse, sono state ridefinite le finalità del bilancio di liquidazione.Nella bozza del principio contabile, il bilancio di liquidazione rappresenta uno strumento informativo di rendicontazione dell’andamento del procedimento liquidatorio.
Coerentemente con il disposto dell’art. 2490 del codice civile, se non diversamente indicato nel principio, restano applicabili le norme ordinarie di redazione del bilancio, così come definite dagli art 2423 e seguenti del codice civile e dagli altri principi contabili nazionali, tenuto conto dei necessari adattamenti viste le diverse finalità della liquidazione. Tali adattamenti riguardano anche gli schemi di bilancio.
Nella fase di revisione del principio contabile è emerso infatti che per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell’attività.Concludendo, l'OIC specifica che si è scelto di riformulare gli schemi di bilancio in un’ottica di maggiore compatibilità con le finalità liquidatorie.
A tal fine è possibile inviare commenti entro il 31 luglio 2024
- all’indirizzo e-mail: [email protected]
- o via fax al numero 06.69766830.
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Principi contabili OIC: approvati emendamenti
L'OIC Organismo italiano di contabilità ha approvato gli emendamenti ai principi contabili nazionali posti in consultazione fino all’8 novembre 2023.
Si segnalano due tipi di modifiche:
- alcune sono di carattere editoriale e non sostanziale,
- due sono di carattere sostanziale.
Vediamo i dettagli come specificati dallo stesso Organismo coni l comunicato stampa del giorno 18 marzo.
Approvati emendamenti ai principi OIC 12, 15, 16, 19, 25, 31
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ad esito della fase di consultazione avviata nel settembre scorso, ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali derivanti dalle richieste di chiarimento ricevute dagli stakeholder dell’OIC nell’ultimo anno.
I principali cambiamenti, in gran parte confermati nel corso della consultazione, sono intervenuti:
- sull’OIC16 e OIC31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Il modello contabile unico da applicare in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce;
- sull’OIC25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell’OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile. A seguito del processo di consultazione è stato precisato che la società deve indicare in nota integrativa quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall’applicazione del Secondo Pilastro OCSE insiste su redditi propri e quanta parte sui redditi di altre società appartenenti al medesimo gruppo;
- sull’OIC12, OIC15, OIC19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.
Gli emendamenti all’OIC 25 si applicano immediatamente dopo la loro pubblicazione, mentre gli emendamenti agli altri principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.
Inoltre, l'OIC ha pubblicat il Documento Interpretativo 11 – “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” aggiornato per i bilanci 2023.
L’aggiornamento del documento si è reso necessario a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha esteso a tutto il 2023 l’applicazione della norma salva titoli e a seguito della conversione in legge del decreto-legge 131/2023 che non introduce novità sotto il profilo tecnico-contabile per le società OIC, ma interviene sulle modalità con cui il Ministero può prorogare la norma attraverso i decreti ministeriali.