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Bilanci 2024: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Come ogni anno Assirevi, Associazione privata riconosciuta senza scopo di lucro riconosciuta che riunisce 16 società di revisione italiane, ha pubblicato le liste di controllo per la revisione dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati. Scopo dei documenti ASSIREVI è fornire supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.
Il professionisti impegnati in questi compiti, potranno naturalmente adattare alla relatà aziendale i documenti di Assirevi valutando di approfondire in base a:
- dimensioni aziendali,
- natura dell’attività dell’impresa,
- valutazione dei rischi di revisione,
- nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.
Bilanci 2024: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Assirevi ha pubblicato le liste di controllo (in formato word editabile) per i bilanci d’esercizio e consolidati 2024 delle società Oic adopter.
I documenti insieme alle checklist con le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti in base ai principi contabili Ias/Ifrs, sono disponibili sul sito.
Le liste destinate alle imprese che redigono bilanci di esercizio e consolidati in base alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali sono aggiornate per recepire l’introduzione del nuovo Oic 34 “Ricavi”.
In proposito leggi anche: OIC 34 Ricavi: società che agisce per conto proprio o per conto di terzi
I documenti per il bilancio d’esercizio contengono una sezione generale dedicata alla sua composizione, al rendiconto finanziario, alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e al deposito del bilancio.
Successivamente vi sono le singole voci di Stato patrimoniale, sulla base dell’ordine riportato negli schemi previsti dal codice civile.
Specifiche schede si riferiscono ai seguenti aspetti:
- operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retrolocazione finanziaria;
- operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;
- cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- strumenti finanziari derivati
- patrimoni destinati a uno specifico affare;
- fusione e scissione;
- patrimoni destinati a uno specifico affare;
- quote di emissione gas a effetto serra.
I documenti per il bilancio consolidato, si sono dettagli per predisporre:
- criteri generali di redazione;
- criteri di dettaglio per la redazione;
- metodo di consolidamento integrale;
- metodo di consolidamento proporzionale;
- traduzione dei bilanci non espressi in euro.
La lista di controllo destinata alle imprese Ias adopter recepisce nuovi obblighi informativi previsti novità normative 2024 quali tra gli altri:
- la passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione,
- la classificazione delle passività come correnti e non correnti con riferimento a debiti e altre passività a data di estinzione incerta
- la classificazione, come correnti e non correnti, delle passività derivanti da un finanziamento con clausole.
Si ricorda che le checklist sono uno strumento per i revisori ma anche per i soggetti direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.
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Impugnativa Bilancio: la Cassazione chiarisce i termini
Con Sentenza n 10521/2024 la Cassazione in sintesi ha specificato che l'approvazione del bilancio successivo non incide su di una impugnazione precedente.
Vediamo la decisione delle Suprema Corte.
Impugnativa Bilancio: la Cassazione chiarisce i termini
Si rispondeva sulla nullità della delibera di approvazione del bilancio principalmente accogliendo alcuni dei motivi del ricorso che contestavano le decisioni della Corte d'Appello.
In particolare, la suprema corte ha accettato gli argomenti relativi ai limiti temporali per la contestazione della delibera di bilancio, osservando che non era corretto precludere l'introduzione di nuovi vizi specifici dopo l'approvazione del bilancio successivo, se l'azione di impugnativa era stata già introdotta prima di tale approvazione.
La Cassazione ha chiarito che secondo l'articolo 2434-bis del codice civile, sebbene ci sia un termine decadenziale che impedisce di impugnare le delibere di approvazione del bilancio dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ciò non preclude la possibilità di aggiungere nuove motivazioni alla contestazione originaria se quest'ultima è stata avviata in tempo.
Con tale argomentazione la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'Appello su questi motivi e ha rinviato il caso per un nuovo esame alla stessa Corte d'Appello.
In sostanza, la Cassazione ha confermato la possibilità per i ricorrenti di espandere le loro argomentazioni riguardo agli specifici vizi del bilancio contestato, anche se non originariamente presentati nell'atto di citazione iniziale, purché la contestazione generale del bilancio fosse già stata avviata prima dell'approvazione del bilancio successivo.
Questo ha permesso ai ricorrenti di continuare a perseguire la loro causa sulla nullità della delibera di approvazione del bilancio, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d'Appello.
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Deposito Bilanci 2023: elenco dei codici bloccanti
Unioncamere ha pubblicato la Guida per il Deposito dei Bilanci 2023 campagna 2024.
Il corposo documento, come ogni anno, per tutti i soggetti obbligati, riporta le istruzioni per l'adempimento (ai sensi dell'art degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.) del deposito del bilancio entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Il documento in appendice riporta anche una tabella di riepilogo con tutti gli errori bloccanti rispetto all'invio dei files utili all'adempimento, vediamoli.
Deposito Bilanci 2023: codici di errore bloccanti
Ecco una tabella dei codici di errore bloccanti descritti nella guida per il 2024:
Codice
Descrizione dell'Errore
XX
Errore nell'estrazione del file firmato
X0
Il formato del file non è XBRL o è mal firmato
XU
L'istanza non è un file XBRL/XML valido (well formed)
X1
L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella
ufficiale (itcc-ci-2018-11-04) obbligatoria per i bilanci il cui
inizio esercizio è uguale o successivo al 01-01-2016. La
tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
L’istanza presenta una tassonomia XBRL diversa da quella
ufficiale (itcc-ci-2015-12-14) obbligatoria per i bilanci il cui
inizio esercizio è antecedente al 01-01-2016.
La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
L'istanza presenta una tassonomia XBRL non più
supportata.
La tassonomia dichiarata è <tassonomia utente>.
XV
Errore in fase di validazione dell'istanza rispetto allo schema di tassonomia di riferimento
X3
Dati mancanti sul Codice Fiscale
XF
Il Codice Fiscale dichiarato nell'istanza non ha superato il controllo formale
XC
L'istanza non contiene il Conto Economico, prospetto obbligatorio
X6
Non è presente alcun campo di tipo numerico per l'annualità di esercizio più recente
X7
Non esiste almeno un campo numerico con valore diverso da zero per l'annualità di esercizio più recente
X8
L'Utile (perdita) Residua del Patrimonio Netto non coincide con l'Utile (perdita) dell'esercizio del Conto Economico per l'annualità di esercizio più recente
X9
l Totale Attivo dello Stato Patrimoniale non coincide con il Totale Passivo dello Stato Patrimoniale per l'annualità di esercizio più recente, oppure sono entrambi assenti
XL
Il codice fiscale presente nell'istanza non corrisponde ai dati della pratica
XE
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci consolidati
XG
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci ordinari
XO
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci abbreviati o ordinari
XH
Il bilancio depositato nella pratica non rispetta lo schema per i bilanci micro-imprese
XB
La data di chiusura esercizio <dce> è maggiore della data odierna <data odierna>
XZ
La differenza tra data di inizio e fine esercizio è superiore a 425 giorni (due annualità) o 731 giorni (una sola annualità)
XN
Le annualità di bilancio non risultano contigue. Possibile causa: data di inizio esercizio più recente e fine esercizio precedente non sono contigue
XR
Nel bilancio ordinario / consolidato manca il Rendiconto Finanziario, prospetto obbligatorio (D.Lgs. 139/2015)
XI
Possibile incompletezza del bilancio: mancanza dell'introduzione della nota integrativa
Questi codici rappresentano errori che bloccano il processo di deposito telematico dei bilanci finché non vengono risolti, garantendo la correttezza e la completezza delle informazioni presentate.
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Omesso deposito del Bilancio 2023: quali conseguenze?
Il 12 aprile Unioncamere ha pubblicato la Guida 2024 per il deposito dei Bilanci 2023.
Tra le altre istruzioni viene ricordato che, ai sensi degli art. 2435-bis – art. 2435-ter c.c. il termine di presentazione è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione dello stesso.
Per chi non dovesse provvedere, sono previste specifiche sanzioni, vediamole.
Omesso deposito del bilancio: le sanzioni
L’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
- "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”
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Bilanci di Liquidazione: in consultazione il principio OIC 5
L'Organismo italiano di contabilità, OIC con avviso del 9 aprile informa gli interessati della pubblica consultazione avviata fino al 31 luglio per la l'OIC 5 sui Bilanci di liquidazione.
Bilanci di Liquidazione: in consultazione il principio OIC 5
La nota pubblicata sul sito istituzionale dell'OIC specifica che la necessità di aggiornamento del principio OIC 5 sulla liquidazione dei bilanci nasce dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
Nell’attuale OIC 5 la finalità del bilancio di liquidazione è fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, ossia se ci sono sufficienti flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura liquidatoria.Da qui, l’utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, oltre all’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
Viene precisato che nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori.In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori; mentre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione sono risultate di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
Ciò premesso, in ragione delle criticità emerse, sono state ridefinite le finalità del bilancio di liquidazione.Nella bozza del principio contabile, il bilancio di liquidazione rappresenta uno strumento informativo di rendicontazione dell’andamento del procedimento liquidatorio.
Coerentemente con il disposto dell’art. 2490 del codice civile, se non diversamente indicato nel principio, restano applicabili le norme ordinarie di redazione del bilancio, così come definite dagli art 2423 e seguenti del codice civile e dagli altri principi contabili nazionali, tenuto conto dei necessari adattamenti viste le diverse finalità della liquidazione. Tali adattamenti riguardano anche gli schemi di bilancio.
Nella fase di revisione del principio contabile è emerso infatti che per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell’attività.Concludendo, l'OIC specifica che si è scelto di riformulare gli schemi di bilancio in un’ottica di maggiore compatibilità con le finalità liquidatorie.
A tal fine è possibile inviare commenti entro il 31 luglio 2024
- all’indirizzo e-mail: [email protected]
- o via fax al numero 06.69766830.
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Assemblee societarie a distanza: proroga fino al 31 dicembre 2024
Una norma che ha caratterizzato il periodo della pandemia da Covid-19 è stata quella contenuta nell’articolo 106 del DL 18/2020, che, in risposta ai problemi di assembramento, ha permesso a società ed enti non commerciali di espletare le assemblee societarie da remoto, utilizzando modalità telematiche, anche quando lo statuto sociale non contempla tale possibilità.
Va ricordato che tale modalità di convocazione delle assemblee non è preclusa dal legislatore, ma richiede che il soggetto giuridico ne preveda la possibilità sullo statuto sociale.
La disciplina in deroga legittima tale modalità di svolgimento delle riunioni sociali, anche nel caso in cui lo statuto non ne prevede l’eventualità.
Terminato il periodo della pandemia, la legislazione in deroga è stata di anno in anno rinnovata, l’ultima volta ad opera della Legge numero 18 del 23 febbraio 2024, l’annuale Decreto Milleproroghe, che per l’appunto proroga la possibilità di esercitare le assemblee da remoto, anche in assenza di previsione statutaria, fino al 30 aprile 2024 (per un approfondimento è possibile leggere l’articolo Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024).
Tuttavia, il disposto normativo inserito in sede di conversione sul Decreto Milleproroghe, sembra essere una norma transitoria, il cui effetto terminerà nel momento in cui sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Disegno di Legge Capitali (Atto camera 1515).
La nuova norma
L’articolo 11 comma 2 del DdL Capitali prevede che “il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, numero 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024”.
Quindi la medesima disciplina in deroga rappresentata dall’articolo 106 del DL 18/2020 continuerà ad avere forza fino al 31 dicembre 2024.
Finora non sono state chiare le motivazioni che hanno spinto il legislatore a derogare le disposizioni statutarie con norme transitorie il cui obiettivo originario risulta da tempo superato, essendo terminate le problematiche concernenti l’assembramento che hanno caratterizzato il periodo della pandemia.
Una possibile motivazione può essere rintracciata nella parte della normativa in deroga che interessa le società quotate. Queste società, durante il periodo pandemico, grazie alle norme in deroga, hanno potuto imporre ai soci la partecipazione alle assemblee sociali per il mezzo di un rappresentante designato dalla società, impedendo così ai singoli soci di partecipare personalmente, fisicamente o telematicamente, alle assemblee.
Il DdL Capitali, tra le altre cose, non a caso proprio con il comma 1 del medesimo articolo 11, consente alle società quotate di rendere stabile tale modalità di svolgimento delle assemblee che impedisce la partecipazione diretta ai soci, e di precludere a questi la possibilità di presentare proposte di deliberazioni in assemblea o anche solo di fare domande, con una possibile contrazione del livello di democraticità delle riunioni; per cui la proroga reiterata della normativa emergenziale in deroga potrebbe costituire una sorta di ponte transitorio tra il periodo pandemico e il momento dell’approvazione delle nuove norme.
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Opzione riallineamento fiscale: cosa fare in caso di errore
L'agenzia delle entrate con l'interpello n 42 del 9 febbraio fornisce chiarimenti su errata opzione della scelta in dichiarazione per il riallineamento fiscale.
In dettaglio, chiarisce che non è utilizzabile l'istituto del ravvedimento operoso e specifica i casi in cui è utilizzabile la remissione in bonis, vediamo il perché e i dettagli del caso di specie.
Opzione riallineamento fiscale: cosa fare in caso di errore
L'istante pone un quesito in merito alla possibilità di modificare, mediante dichiarazione integrativa, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019, per rettificare il contenuto dei campi ove è stata esercitata ''erroneamente'' una opzione (quella per riallineamento dei valori ex articolo 176, comma 2ter, del Tuir), in luogo di quella effettivamente scelta (opzione per il riallineamento di cui dall'articolo 1, commi da 696 a 704, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
In particolare, il contribuente «nel corso del 2017, ha effettuato un'operazione straordinaria di fusione dalla quale sono emerse delle differenze tra il valore civilistico e il valore fiscale relativamente ad un terreno sul quale insiste un fabbricato industriale.
Per effetto della citata operazione di fusione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 è stato compilato il quadro RV per evidenziare il disallineamento dei valori pari ad euro […]. […]
La società istante ha inteso usufruire della normativa ritenuta di favore [prevista dal citato articolo 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160 del 2019, per riallineare fiscalmente e a pagamento i differenziali di valore contabile/fiscale riferibili ai beni d'impresa, ndr.]. […] (…)».
Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi 2020 (anno d'imposta 2019), regolarmente presentata dalla Società istante, il citato riallineamento è stato erroneamente esposto nella sez. VIA del quadro RQ anziché nella sezione XXIIIB dello stesso quadro RQ.
In conseguenza dell'errore commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi inviata telematicamente, l'imposta sostitutiva è stata erroneamente versata utilizzando il codice tributo 1126 (di cui al riallineamento ex art. 176 del TUIR) invece che con il codice da riallineamento ex art. commi 696 e seguenti della Legge n. 160/2019 (codice tributo 1811) che, peraltro, avrebbe comportato un versamento inferiore.
Premesso che, «nel corso del prossimo futuro, concluderà una serie di atti di vendita aventi ad oggetto gli immobili oggetto di riallineamento l'istante intende pertanto conoscere se:
- può rimediare presentando una dichiarazione integrativa con i dati esatti ricorrendo al ravvedimento operoso e chiedendo la rettifica del codice tributo indicato nel modello F24 mediante pratica Civis;
- in caso di risposta negativa, l’istante ritiene di poter sanare l’errore recuperando la somma tramite credito d'imposta, in linea, a suo parere, con l'articolo 3, commi 2 e 3, del Dm n. 86/2002 in tema di rivalutazioni e riallineamento di valori.
Opzione riallineamento fiscale: cosa fare in caso di errore
Le Entrate specificano che ambedue i quesiti prospettati:
- l'uno in merito alla possibilità di modificare, mediante ravvedimento operoso, la dichiarazione in parola esercitando una opzione differente rispetto a quella già espressa,
- e l'altro di recuperare l'imposta sostitutiva versata tramite il riconoscimento di un credito d'imposta
trovano risposta sfavorevole per le ragioni di seguito esposte.
Con l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, è possibile definire una irregolarità fiscale (i.e. errori, omissioni, versamenti tardivi o carenti), provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa e, contestualmente, al pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Detto istituto non può, invece, essere utilizzato per modificare scelte o correggere errori o omissioni compiuti in applicazione di regimi opzionali.
Al più, lo strumento specificamente introdotto dal legislatore in particolare, con l'articolo 2, comma 1 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) volto a evitare che, in determinate circostanze, al contribuente, in possesso di requisiti sostanziali normativamente richiesti, sia preclusa la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali è, invero, l'istituto della remissione in bonis.
In base al richiamato articolo 2, «sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza», il contribuente può fruire di benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali laddove:
- «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n.241, esclusa la compensazione ivi prevista».
Con la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, è stato chiarito che «il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto ''entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile'', da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso» requisito che, nel caso di specie, non sussiste per decorso del termine.
Sempre con la circolare n. 38/E del 2012 è stato chiarito, inoltre, che la previsione normativa in oggetto "esclude che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione ovvero dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità. L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente".
A parere delle Entrate, nel caso descritto, non si ravvisa alcuna distonia che avrebbe potuto dar luogo all'applicazione della disciplina della remissione in bonis, in ogni caso scaduta visto che il ''comportamento'' tenuto dall'istante versamento dell'imposta sostitutiva eseguito ben prima (24 luglio 2020) della presentazione della dichiarazione annuale (28 ottobre 2020) a suo dire errata è coerente con il regime opzionale indicato nella citata dichiarazione e non con quello che si chiede di modificare.
Ne deriva che la richiesta di modificare l'opzione a posteriori appare un mero ripensamento, una scelta basata su ragioni di opportunità, a nulla rilevando il richiamo al riallineamento fiscale di cui all'articolo 1 commi 696 e seguenti della legge n. 160 del 2019 presente nell'informativa del bilancio d'esercizio relativo al 2019, che rappresenta una manifestazione d'intento cui non ha fatto seguito un comportamento concludente e fiscalmente rilevante.
Alla luce delle considerazioni suesposte, all'istante è preclusa la possibilità di emendare l'opzione espressa nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2019.
Al fine di recuperare la maggiore imposta sostitutiva versata l'istante potrà esclusivamente presentare istanza di rimborso ex articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro i termini dal medesimo previsti (48 mesi dal versamento), illustrando all'ufficio competente i motivi per i quali il versamento va considerato indebito.
Non è, invece, ammissibile il riconoscimento di un credito d'imposta in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del DM n. 86 del 19 aprile 2002,
Allegati: