• Bilancio

    Bilancio delle Microimprese: come è composto

    L'impresa deve redigere periodicamente il bilancio di esercizio al fine di accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso. 

    Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile, comma 1, è composto:

    • dallo stato patrimoniale,
    • dal conto economico,
    • dal rendiconto finanziario,
    • dalla nota integrativa.

    Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell’art 2435-bis del codice civile.

    Le micro-imprese, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, ai sensi dell’art 2435- ter del codice civile.

    Le micro imprese, ossia le imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

    • totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 €,
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €,
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità,

    redigono il bilancio di esercizio con modalità semplificate, vediamole.

    Bilancio Microimprese: gli adempimenti

    L’art. 2435-ter del codice civile rubricato “Bilancio delle micro imprese”definisce la classe delle micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.

    In particolare, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione di: Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sulla gestione.

    Più in dettaglio le micro imprese sono esonerate dalla redazione:

    • del Rendiconto Finanziario,
    • della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c.numeri 9) e 16):
      • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale;
      • l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci;
    • dalla Relazione sulla gestione quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le seguenti informazioni richieste dall'art. 2428 c.c.n 3) e 4):
      • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società,
      • il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio.

    Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata. 

    Tuttavia, le microimprese possono comunque decidere di presentare il bilancio in forma ordinaria rinunciando alla agevolazione.

    Bilancio delle Microimprese: le nuove soglie dimensionali 2024

    Con la Direttiva Delegata n.2775/2023 in modifica alla Direttiva 2013/34/UE, viene previsto in capo agli Stati Membri l’obbligo di mettere in vigore le nuove disposizioni legislative relative alla modifica delle soglie dimensionali applicabili ai bilanci delle società.
    In particolare, con decorrenza dal 1 gennaio 2024 vengono modificate le soglie dimensionali applicabili ai bilanci delle società in considerazione soprattutto dell’elevata inflazione registrata negli anni 2021 e 2022.

    A tal proprosito Eurostat ha evidenziato che nell’arco di dieci anni dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2023 l'inflazione si è attestata cumulativamente al 24,3% nella zona euro e al 27,2% nell’intera Unione.

    Pertanto, la Commissione Europea ha ritenuto necessario adeguare le soglie di cui all’articolo 3 paragrafi da 1 a 7 della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione, aumentandole del 25% e arrotondandole per approssimazione.

    In seguito a quanto specificato, occorre considerare soglie nuove e più alte relativamente allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico contenute nei commi da 1 a 7 dell’art.3 della direttiva bilanci e per quanto riguarda le Micro-imprese:

    • il valore riportato nella lettera a) passa da 350.000 euro a 450.000 euro;
    • il valore riportato nella lettera b) passa da 700.000 euro a 900.000 euro.

  • Bilancio

    Soglie dimensionali bilanci imprese 2024: nuove regole UE

    Pubblicata in Gazzetta dell'Unione Europea del 21 dicembre la Direttiva Delegata n. 2775/2023 che modifica la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

    Si prevede che, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove norme entro e non oltre il 24 dicembre 2024.

    Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e applicano tali disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva

    In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva. 

    Ciò premesso vediamo le nuove soglie.

    Soglie dimensionali imprese 2024: come cambiano con le regole UE

    Come specificato nei "considerato" della Direttiva:

    • vista l’elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, sono stati rivisti i criteri dimensionali monetari atti a determinare la categoria dimensionale di un’impresa per tenere conto delle conseguenze dell’inflazione;
    • e secondo dati Eurostat, nell’arco dei circa dieci anni dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2023, l’inflazione cumulata si è attestata al 24,3 % nella zona euro e al 27,2 % nell’intera Unione;

    la Commissione ritiene pertanto necessario adeguare le soglie di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione, aumentandole del 25 % e arrotondandole per approssimazione. 

    Vediamo gli interventi che incidono sui limiti delle lettere a) e b), rispettivamente riferiti al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, contenute nei commi da 1 a 7 dell’art. 3 della direttiva bilanci. 

    Con riferimento alle microimprese, ossia il comma 1, il valore riportato:

    • nella lettera a) passa da 350.000 euro a 450.000 euro 
    • quello della lettera b) passa da 700.000 euro a 900.000 euro.

    Con riferimento alle piccole imprese e dei piccoli gruppi, si tratta rispettivamente dei commi 2 e 5, il valore riportato:

    • nelle lettere a) passa da 4.000.000 di euro a 5.000.000 di euro 
    • quello delle lettere b) passa da 8.000.000 di euro a 10.000.000 di euro.

    Con riferimento alle medie imprese, grandi imprese, gruppi di dimensioni medie e grandi gruppi, si tratta rispettivamente dei commi 3, 4, 6 e 7, il valore riportato:

    • nelle lettere a) passa da 20.000.000 di euro a 25.000.000 di euro 
    • quello delle lettere b) passa da 40.000.000 di euro a 50.000.000 di euro.

    Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo della Direttiva n 2023/2775.

  • Bilancio

    Proposta distribuzione utili: conseguenze sul bilancio in caso di modifica

    Con il caso n 5 pubblicato il 7 settembre da Assonime intitolato "La modifica della proposta di destinazione degli utili e i suoi effetti sul bilancio di esercizio"  si chiarisce che la delibera di distribuzione dell’utile adottata dall’assemblea, pur essendo conseguenziale alla delibera di approvazione del bilancio che accerta la consistenza dell’utile stesso, ha natura autonoma e nettamente distinta da quella di approvazione del bilancio.  

    Nel caso n 5 Assonime evidenzia che, gli amministratori devono indicare, nella nota integrativa del bilancio d’esercizio, la proposta di destinazione degli utili dell’esercizio.

    Tuttavia, la competenza sulla decisione in ordine alla destinazione dell’utile spetta all’assemblea ordinaria che, sul punto, adotta un’autonoma deliberazione, successiva a quella di approvazione del bilancio, che può modificare la proposta presentata dagli amministratori. 

    Nella prassi è stata sollevata la questione se la modifica alla proposta degli amministratori in merito alla destinazione degli utili, deliberata dall’assemblea, comporti la necessità di approvare nuovamente il bilancio d’esercizio.

    Ricordiamo che l’art. 2433 del Codice civile prevede che spetta all’assemblea ordinaria che approva il bilancio adottare una delibera di distribuzione utili. 

    La delibera di distribuzione dell’utile adottata dall’assemblea, pur essendo conseguenziale alla delibera di approvazione del bilancio che accerta la consistenza dell’utile stesso, ha natura autonoma e nettamente distinta da quella di approvazione del bilancio. 

    La proposta degli amministratori sulla destinazione degli utili contenuta nella nota integrativa ha la funzione di aprire la sequenza procedimentale volta alla destinazione dell’utile, definendo l’oggetto della delibera assembleare.

    Nel caso in cui l’assemblea modifichi la proposta del consiglio di amministrazione, la nota integrativa non deve essere modificata poiché l’informazione in essa contenuta è diretta a rendere conoscibile la proposta iniziale del consiglio, quale si è cristallizzata al momento della presentazione del progetto di bilancio, e non la decisione finale assunta dall’assemblea, che deve essere desunta dal punto specifico dell’ordine del giorno del verbale di assemblea che adotta la delibera.

  • Bilancio

    Versamenti in conto futuro aumento di capitale: dottrina e recente giurisprudenza

    Gli apporti dei soci in azienda, successivi alla costituzione e al versamento del capitale sociale iniziale, possono essere a titolo di finanziamento o a fondo perduto.

    I versamenti a titolo di finanziamento possono essere fruttiferi o infruttiferi, ma in ogni caso danno diritto alla restituzione delle somme versate, essendo a tutti gli effetti un debito della società, seppur verso i soci.

    I versamenti a fondo perduto, diversamente, non danno diritto alla restituzione delle somme versate; e di solito sono costituiti da:

    • versamenti in conto capitale;
    • versamenti a copertura delle perdite.

    I versamenti in conto capitale sono apporti dei soci effettuati con l’obiettivo di patrimonializzare la società; quando avvengono in una situazione di crisi, sono spesso richiesti nel contesto di un progetto di ristrutturazione del debito.

    Ciò che caratterizza entrambe queste forme di conferimento atipico, è il fatto che l’impresa acquisisce le risorse a titolo definitivo, iscrivendo al patrimonio netto delle riserve disponibili.

    Una particolare forma di conferimento atipico è il versamento in conto futuro aumento di capitale: che si realizza ogni qual volta i versamenti vengono effettuati per un aumento di capitale programmato ma non ancora deliberato

    La particolare connotazione della fattispecie fa sì che questa presenti delle caratteristiche peculiari non sempre di inequivoca qualificazione.

    L’Organismo italiano di contabilità, sul suo documento OIC 28 dedicato al “Patrimonio netto”, considera questi versamenti effettuati a titolo definitivo, da iscriversi in apposita riserva del patrimonio netto; e, del resto, da un punto di vista fiscale, questi conferimenti vengono accettati ai fini ACE.

    Ma altra parte della dottrina, come i Notai del Triveneto (sulle massime H.I.2 e I.K.2), in mancanza della definitività che deriva dalla delibera di aumento di capitale, esclude l’ipotesi di iscrizione al patrimonio netto, considerando questi versamenti effettuati a titolo di finanziamento.

    In questo contesto fungono da utili bussole due recenti ordinanze della Corte di Cassazione, la numero 24093/2023 e la numero 34503/2021, che appunto affrontano la questione.

    Secondo la Corte “una funzione oggettiva di credito è da escludere dinanzi a versamenti in conto di un futuro aumento di capitale, visto che essi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre, ove l'aumento non intervenga, vanno sì restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento, sebbene semplicemente perché la fattispecie in effetti programmata – l'aumento di capitale – non si è perfezionata”, e “l'iscrizione in bilancio avviene in tali casi come riserva, e non come finanziamento soci e come debito della società verso i medesimi”.

    Quindi i versamenti a titolo di futuro aumento di capitale vanno considerati come dei conferimenti effettuati a fondo perduto con uno specifico vincolo di destinazione, che dovranno essere restituiti nel momento in cui non si concretizza la destinazione per cui erano stati versati

    In conseguenza di ciò questi versamenti sono privi della natura del mutuo, in quanto il rimborso non è un diritto, ma una conseguenza del venire meno della finalità per cui erano stati effettuati.

    Per cui questi versamenti potranno essere considerati a titolo definitivo e iscritti al patrimonio netto come riserve personalizzate dei soci che ne hanno effettuato il versamento.

    Tuttavia, affinché sia legittimamente possibile ricondurre a questa situazione i versamenti effettuati dei soci, è necessario che la subordinazione del versamento all’aumento di capitale (per quanto futuro) sia inequivocabile, specifica e dettagliata non essendo sufficiente, la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili, ma dovendosi dare conto anche delle finalità pratiche e degli interessi sottesi, e quindi si deve tenere conto delle clausole statutarie, delle scritture contabili e dei bilanci, del comportamento delle parti e di ogni altro elemento concreto possa avere rilievo”; in modo particolare vanno valorizzati quegli indici di dettaglio utili a qualificare le veridicità dell’operazione come l’indicazione “del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o, a titolo di ulteriore esempio, anche nella nota integrativa al bilancio”, o simili.

  • Bilancio

    Distruzione documenti contabili per forza maggiore: cosa fare ai fini fiscali

    La DRE Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna ha diffuso una nota datata fine giugno con indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nella fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico di alluvione o, in generale, per causa di forza maggior:

    Si forniscono, in particolare, le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili 

    Il decreto legge n. 61 del 1 giugno 2023, in corso di conversione, emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in regione nello scorso mese di maggio, ha individuato i comuni colpiti dalle inondazioni.

    In particoalre sono stati inseriti alcuni comuni delle province di Bologna, Ferrara e Rimini e tutti i comuni delle province di Forlì Cesena e Ravenna. 

    In tali territori sono stati registrati gravi danni con ricadute che hanno interessato i magazzini merci e i documenti contabili conservati presso le strutture colpite. 

    Con la nota in oggetto si forniscono le indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nelle fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico o, in generale, per causa di forza maggiore, ossia  si forniscono le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili. 

    Per la distruzione fortuita di beni strumentali e merci, l’ art. 2, comma 3, del D.P.R. 441/97, dispone che: “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”. 

    Chiarimenti sono stati forniti con circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 (punto 18) e con la circolare n. 31/E del 2 ottobre 2006 (punto 4) alle quali si rinvia per i dettagli. 

    In particolare è stato chiarito che la perdita involontaria di beni, dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente, può essere provata anche attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione quale ad es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti. 

    La circolare 31/E citata, inoltre, richiamando la precedente circolare 6/2002, chiarisce che tale dichiarazione non deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, ma esibita, in caso di richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’autocertificazione deve contenere il valore delle merci perdute indicato in contabilità e avere data certa e ad essa va allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

    Per quanto riguarda la perdita involontaria dei documenti contabili a causa dei predetti eventi alluvionali, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’evento calamitoso .

    Distruzione documenti contabili per alluvione: cosa fare ai fini fiscali

    La nota chiarisce che il contribuente dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo: 

    • al recupero degli stessi da eventuali server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali; 
    • al recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche; è opportuno che una copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza venga trasmessa per conoscenza alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del soggetto. 
    • alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria; 
    • a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.) nel caso la distruzione riguardi anche tali elementi probatori. 

    La perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente non esonera quest’ultimo, infatti, dall'onere della prova, ma gli consente di superare le ordinarie limitazioni (detenzione delle fatture, annotazione nei registri, dichiarazione annuale) per ricostruire le scritture contabili andate distrutte. Tale onere è confermato dall’art. 39, secondo comma, lettera c) del d.p.R. 29 settembre 1973, n.600, ai sensi del quale l’accertamento induttivo è sempre possibile “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.

  • Bilancio

    Perdite su crediti: il punto sulla normativa civile e fiscale

    In tema di determinazione del reddito d’impresa, un punto particolarmente sensibile è rappresentato dal coordinamento tra la disciplina civile e quella fiscale in relazione ai crediti e alle perdite su crediti.

    Il trattamento civilistico

    L’articolo 2426 del Codice civile, al numero 8 del comma 1, dispone che i crediti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “presumibile valore di realizzo”.

    Il quadro normativo civilistico si completa con le disposizioni contenute nel Principio contabile OIC 15 dedicato appunto ai “Crediti”.

    Alla chiusura di ogni esercizio, il valore contabile dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, in base alle perdite potenziali da inesigibilità.

    La svalutazione rappresenta una posta di stima che deve gravare sull’esercizio nella quale l’inesigibilità può essere ragionevolmente prevista, anche se non ancora definita.

    Nel momento in cui l’inesigibilità del credito diviene definitiva, la posta di stima diviene effettiva e il credito inesigibile deve essere cancellato dal bilancio, secondo le previsioni del principio contabile OIC 15.

    Al verificarsi delle ipotesi di inesigibilità definitiva del credito, questo sarà cancellato dal bilancio utilizzando il fondo svalutazione crediti a storno del suo valore, e rilevando una perdita su crediti per l’eccedenza che non trova capienza nel fondo.

    Il trattamento fiscale

    La normativa fiscale si distingue sensibilmente da quella civilistica, non tanto nelle definizioni o nelle rilevazioni, quanto nelle condizioni che permettono il riconoscimento fiscale, e quindi la deduzione, delle perdite su crediti.

    Il perno della normativa fiscale sul tema è costituito dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.

    La norma individua due classi di situazioni in relazioni alle quali una perdita su crediti, previamente rilevata in bilancio, può godere del riconoscimento fiscale:

    • qualora questa risulti da elementi certi e precisi;
    • in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

    Prima di entrare nel merito analitico delle singole situazioni, sarà necessario precisare che la normativa fiscale diverge da quella civilistica anche per talune questioni relative al fondo di svalutazione crediti.

    Fiscalmente è ammessa in deduzione una percentuale forfetaria annua del 0,50% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, fino a quando il fondo non raggiungerà il limite di consistenza del 5% del valore nominale degli stessi.

    Le perdite rilevate dovranno essere prima imputate al fondo di svalutazione fiscalmente riconosciuto, e poi dedotte come perdite su crediti nei limiti della parte della perdita che non trova copertura nel fondo stanziato.

    Gli elementi certi e precisi

    La deducibilità delle perdite su crediti, per il caso in cui il debitore sia in bonis, è subordinata all’esistenza di elementi certi e precisi che attestino la definitività della loro inesigibilità.

    Il fulcro della questione è rappresentato dall’inesigibilità del credito e dalla definitività della situazione: un credito definitivamente inesigibile, come regola generale, presenta gli elementi certi e precisi che permettono la rilevazione fiscale della perdita.

    La valutazione dell’esistenza degli elementi certi e precisi è da effettuarsi caso per caso, in quanto subordinata a specifiche situazioni che possono, tuttavia, essere classificate in due grandi categorie:

    • quelle derivanti da una valutazione di inesigibilità definitiva;
    • quelle conseguenti ad un atto realizzativo o estintivo.

    Le situazioni in cui gli elementi certi e precisi derivino da una valutazione dell’inesigibilità, dato il contrasto logico tra l’incertezza di una stima e la certezza della definitività, dovranno essere supportate da idonea documentazione, come ad esempio:

    • un decreto che attesti lo stato di fuga o di latitanza del debitore;
    • l’esito negativo di azioni esecutive per il recupero del credito.

    Le situazioni in cui la perdita su crediti viene rilevata in conseguenza di un atto realizzativo o estintivo racchiude quell’insieme eterogeneo di fattispecie in conseguenza delle quali il debito smette di esistere, parzialmente o totalmente, motivo per cui la porzione di credito non riscossa potrà essere legittimamente rilevata come perdita e dedotta; a titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria di situazioni:

    • la cessione definitiva del credito;
    • la transazione con il debitore;
    • il decesso del debitore.

    Il legislatore, nella parte finale del citato comma 5 dell’articolo 101 del TUIR. individua altresì due specifiche situazioni in coincidenza delle quali un debito potrà essere dedotto automaticamente, in quanto sussistono di diritto gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma:

    • quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
    • in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

    Nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, oppure nel caso in cui lo stesso abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato di risanamento, il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede che le perdite su crediti siano sempre deducibili, a prescindere dall’esistenza degli elementi certi e precisi.

    La perdita, in questo caso, non dovrà necessariamente investire l’intero importo del credito, ma dovrà essere oggetto di valutazione in base al presumibile valore di realizzo, da valutare in base alle specifiche condizioni e configurazioni della procedura concorsuale.

    I crediti di modesto importo

    In considerazione delle difficoltà nelle quali, in talune situazioni, il creditore può trovarsi per dimostrare l’effettiva esistenza degli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa fiscale ai fini della deducibilità di una perdita su crediti, il medesimo comma 5 dell’articolo 101 del TUIR individua una specifica situazione, grazie alla quale è possibile effettuare legittimamente la deduzione senza dover dimostrare l’inesigibilità definitiva del credito: infatti, in caso di crediti di modesto importo, il legislatore prevede una presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi, a date condizioni, senza quindi necessità di fornire documentazione a supporto.

    Per poter godere della deducibilità automatica, è richiesto che il credito sia scaduto da oltre sei mesi e che questo sia di modesto importo.

    La definizione di modesto importo è definita con precisione dal legislatore, e si configura in:

    • euro 5.000 per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
    • euro 2.500 per le imprese di minore dimensione.

    Questione di non secondaria importanza è costituita dal corretto momento di rilevazione di questa tipologia di perdite su crediti, in quanto un errore in tal senso potrebbe comprometterne la deducibilità: in conseguenza del disallineamento tra norme civili e fiscali, il momento in cui una tali perdite debbano essere rilevate in bilancio, non per forza coinciderà con il momento in cui le stesse saranno fiscalmente deducibile.

    La questione è stata a lungo di battuta, non a caso il legislatore nel 2015 ha promulgato il comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, in base al quale “per i crediti di modesta entità […] la deduzione della perdita su crediti è ammessa […] nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui […]sussistono gli elementi certi e precisi”, a cui ha fatto seguito una norma di interpretazione autentica, emanata con il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 147/2015, che interpreta il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, e più recentemente un chiarimento di prassi (la Risposta a interpello numero 342/2021) secondo il quale “compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale […] con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio

    I crediti prescritti

    Una situazione particolare è quella della perdita scaturente dalla prescrizione di un credito: queste poste negative di bilancio sono deducibili in base al comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, ciò che è in discussione è con quali limiti e in quali condizioni.

    Nel 2021 l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione, emanando un principio di diritto (per un approfondimento si veda l’articolo: La deducibilità delle perdite su crediti prescritti con il quale si ammette la deduzione delle poste in esame, anche in questo caso con il limite derivante dal rispetto dei principi di corretta imputazione temporale.

    Ricordando infatti che una perdita scaturente dalla prescrizione di un credito è deducibile sia per esplicita previsione normativa sia perchè la sua cancellazione dal bilancio è prevista dai principi contabili, secondo la posizione della prassi, in caso di prescrizione di un credito, la perdita derivante sarà sicuramente deducibile ma con il limite temporale costituito dall’esercizio in cui deve essere effettuata la cancellazione dal bilancio in base ai principi contabili, cioè l’anno fiscale in cui è avvenuta la prescrizione.