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Bollo assicurazione vita: istruzioni per il versamento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 7 del 4 giugno con chiarimenti sulle misure in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita.
Si ricorda che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 con i commi 87 e 88, introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita prevedendo il versamento annuale.
Il 6 giugno viene anche pubblicata la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni per il relativo versamento del bollo secondo le novità introdotte.
Leggi anche Bollo Assicurazione ramo Vita: pagamento in anticipo
Vediamo tutti i chiarimenti delle Entrate e come pagare.
Bollo comunicazione assicurazione vita: l’Ade pubblica i chiarimenti
La nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter3, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 44 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
Al fine di inquadrare sinteticamente la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2024 alle comunicazioni relative ai prodotti assicurativi di cui ai rami vita III e V, si ricorda che, in forza dell’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, l’imposta di bollo per ciascun anno era «dovuta all’atto del rimborso o riscatto».
La novità ha previsto che, per le comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V, il versamento dell’imposta di bollo debba essere effettuato dalle imprese di assicurazioni annualmente e ciò riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data.
La modalità di versamento è quella ordinariamente prevista dall’articolo 4 del D.M. 24 maggio 2012, ossia, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis7 del DPR n. 642 del 1972, in modalità virtuale, mediante il modello F24.
Ai fini della determinazione dell’acconto di cui al citato articolo 15-bis, previsto nella misura del «100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15», il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente secondo le modalità sopra indicate.
Restano ferme le modalità di utilizzo dell’acconto precisate con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015.
L'agenzia evidenzia che si deve ritenere ammissibile, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2418. 6
In forza del medesimo comma 87, inoltre, «resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza».Rateazione versamento imposta di bollo accantonata fino al 2024
La Circoalre n 7/2025 specifica che l’articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2025 chiarisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, relativamente agli anni precedenti, fino al 2024, per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025.
In particolare, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, è versata in base alle seguenti quote e scadenze:
- il 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- il 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- il 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- il 10 per cento entro il 30 giugno 2028.
Anche in questo caso, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Per quanto riguarda i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal precedente comma 87.
Si precisa che, anche in tali casi, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale è computato dall’impresa di assicurazione in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza o al riscatto della polizza, ancorché non ancora versato all’erario.
Bollo assicurazioni vita: codici tributo per versare con F24
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo dovuta, in modalità virtuale, dalle compagnie di assicurazione sulle comunicazioni periodiche ai propri clienti le entrate hanno istituito il codice tributo 2510.
Con l'entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio 2025, il regime fiscale relativo alle comunicazioni riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita è stato aggiornato e sono state introdotte nuove modalità di versamento dell'imposta di bollo.
Vengono istituiti anche i codici tributo necessari per adempiere al pagamento delle assicurazioni in corso al 1° gennaio 2025.
Leggi la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni
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Bollo auto accertato: pagamento con F24, tutte le regole
Con Decreto MEF del 13 febbraio pubblicato in GU n 46/2025 si prevede l'estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, per il pagamento della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, si applicano le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, prevista all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il Provvedimento n 153492 del 27 marzo si da attuazione a quanto previsto dallo stesso decreto prevedendo che in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.Pertanto, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24, nel caso di specie il modello F24 ELIDE, viene esteso anche alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale a seguito dell’atto di accertamento emesso
dall’Agenzia delle entrate.
Per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate di cui al presente provvedimento, i pagamenti sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento e con i codici indicati negli atti stessiRelativamente a tale novità va precisato che la novità riguarda i proprietari di veicoli con residenza anagrafica nelle Regioni:
- Friuli
- Sardegna
che diversamente dagli altri, hanno la gestione della tassa automobilistica noto come bollo auto (di cui all'art 5 del DL 953/82) da parte delle Entrate e non dalle Regioni.
Bollo auto accertato: pagamento con F24, tutte le regole
Con la Risoluzione n 21 del 28 marzo 2025 le Entrate Istituscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate.
Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di accertamento della tassa automobilistica erariale, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “A503” denominato “Tassa automobilistica erariale – Atto di accertamento”;
- “A504” denominato “Tassa automobilistica erariale – Sanzione – Atto di accertamento”;
- “A505” denominato “Tassa automobilistica erariale – Interessi – Atto di accertamento”
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Contratti di Lavoro sempre esenti da imposta di bollo
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risposta n. 40/2025, che affronta un tema di rilevante interesse per gli enti pubblici e i professionisti legali: l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti i contratti di lavoro e d'impiego.
L'agenzia chiarisce in particolare una questione riguardante i Comuni e gli enti locali che si avvalgono di servizi legali esterni.
L'interpello presentato da un Comune italiano ha sollevato il dubbio sull'applicabilità dell'imposta di bollo ai disciplinari sottoscritti con professionisti esterni per la difesa in giudizio. La risposta dell'Agenzia delle Entrate, oltre a rispondere sul caso specifico, fornisce un'interpretazione dettagliata della normativa vigente,
Esenzione dal bollo per i contratti di lavoro : La normativa di riferimento
L’imposta di bollo è regolata dal D.P.R. 642/1972, il quale stabilisce che determinati atti e documenti sono soggetti a tale imposta. Tuttavia, lo stesso decreto prevede una serie di esenzioni per specifiche categorie di contratti e documenti, tra cui quelli di lavoro e d’impiego.
L’articolo 1 del D.P.R. 642/1972 sancisce che "sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa", mentre l’Allegato B elenca i documenti esenti. Tra questi, l’articolo 25 della Tabella prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per "i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti".
Per comprendere se l’esenzione si applichi al disciplinare sottoscritto dal Comune, occorreva dunque stabilire se esso possa essere qualificato come contratto di lavoro o rientrasse in una categoria contrattuale differente.
Contratti di lavoro: tipologie secondo il Consiglio di Stato
L’Agenzia delle Entrate, nell’analizzare il caso, ha fatto riferimento alla natura giuridica del contratto stipulato tra il Comune e il professionista esterno. Per questo ha richiamato un parere del Consiglio di Stato (3 agosto 2018, n. 2017), il quale ha precisato che gli incarichi professionali possono essere ricondotti a due tipologie contrattuali principali:
- Contratto d’opera intellettuale: si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza una struttura imprenditoriale. Questo tipo di contratto si basa sull’elemento dell’intuitus personae, ossia sulle specifiche competenze e capacità personali del professionista incaricato.
- Appalto di servizi: presuppone un’organizzazione di mezzi e risorse per l’esecuzione della prestazione, con un’eventuale struttura imprenditoriale alle spalle del professionista incaricato.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il contratto tra il Comune e l’avvocato esterno rientri nella categoria del contratto d’opera intellettuale, in quanto il legale svolge l’incarico sulla base di competenze personali e senza un’organizzazione imprenditoriale strutturata.
In virtù di questa qualificazione, il contratto rientra nella categoria dei "contratti di lavoro e d’impiego" ai sensi dell’articolo 25 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. 642/1972. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il disciplinare sottoscritto dal Comune è esente dall’imposta di bollo.
Ulteriori Considerazioni sulla Qualificazione del Contratto
Un altro elemento rilevante sollevato dall’Agenzia è che, anche nel caso in cui il contratto fosse stato qualificato come appalto di servizi, l’esenzione dall’imposta di bollo non sarebbe comunque venuta meno.
Infatti, la normativa in materia di contratti pubblici prevede specifiche disposizioni per l’affidamento di servizi legali, escludendoli dall’applicazione di determinate norme sugli appalti. Di conseguenza, il regime fiscale resterebbe invariato e l’imposta di bollo non sarebbe comunque dovuta.
L’Agenzia ha inoltre richiamato la risoluzione n. 157/E del 21 luglio 2003, la quale ha chiarito che anche i contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi professionali sono esenti dall’imposta di bollo. Questo ulteriore richiamo conferma che l’interpretazione dell’articolo 25 della Tabella, Allegato B, è ampia e include una varietà di contratti professionali.
Il caso analizzato conferma che l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 25 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. 642/1972 si applica ai disciplinari di incarico stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i professionisti esterni, quando questi ultimi operano in regime di contratto d’opera intellettuale.
Tale interpretazione trova supporto nella normativa vigente e nei precedenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
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Imposta di bollo fatture elettroniche e bollo virtuale: che differenza c’è?
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche aggiornata al 2024.
Vediamo che differenza c'è tra il bollo virtuale e l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche che potrebbe ingenerare confusione nei contribuenti.
Imposta di bollo fatture elettroniche: differenza col bollo virtuale?
Secondo quanto specificato nella Guida 2024 sull'imposta di bollo delle fatture elettroniche, la modalità prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “bollo virtuale” (cioè con la modalità di pagamento indicata nell’articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali).
Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all’Agenzia delle entrate, nell’indicazione dell’assolvimento del bollo in modalità virtuale
- sui documenti cartacei,
- nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell’importo dovuto per l’imposta di bollo
- e nel versamento tramite modello F24
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Bollo con l’F24: le novità dal 2025
Il testo del Dlgs n 139 del 18 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 3 ottobre.
Tra le misure del decreto l'art 4 reca “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.” e contiene una novità che partirà dall'anno prossimo, vediamo tutti i dettagli.
Bollo con l’F24: le novità dal 2025
In particolare, in merito all'imposta di bollo il Dlgs n 139/2024 prevede che il pagamento dell’imposta di bollo, a partire dal 1° gennaio 2025, si potrà versare con modello F24.
Questa possibilità è contenuta nell’articolo 4 che prevede che, la disposizione si applica agli atti da registrare in termine fisso e stabilisce che: “l’imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
La decorrenza dal 2025 è prevista dall’articolo 9 dello stesso decreto che stabilisce che le nuove disposizioni decorrano dal prossimo anno per:
- gli atti pubblici formati
- gli atti giudiziari pubblicati o emanati;
- le scritture private autenticate o presentate per la registrazione;
- le successioni aperte;
- agli atti a titolo gratuito.
Occorre evidenziare che oltre al bollo tramite F24 si aggiunge alla possibilità per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di pagare l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico.
Si tratta in particolare, della “marca da bollo digitale”, reperibile in tabaccheria, che certifica il versamento dell’imposta di bollo.
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Imposta di bollo fatture: come si paga?
Con l'interpello n 129 del 5 giugno le Entrate hanno specificato il perimetro della esenzione dalla imposta di bollo per le quietanze di pagamento delle fatture (Leggi anche: Imposta di bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l'esenzione)
Inoltre, hanno chiarito le modalità di assolvimento della imposta, vediamole.
Con particolare riferimento alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, si fa presente che, come chiarito con risposta ad interpello pubblicata 15 settembre 2020, n. 351, l'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che «L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
- a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».
La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Nell'ipotesi in cui l'utente intenda assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, l'interessato deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, che rilascia l'apposito contrassegno.
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Imposta di bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l’esenzione
Con Risposta a interpello n 129 del 5 giugno le Entrate trattano chiarimenti sull'imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette al bollo.
L'agenzia chiarisce quando si paga il bollo anche sulla quietanza della fattura.
L'Ente istante nell'espletamento della propria attività amministrativa «intrattiene rapporti regolati da fatture esenti IVA e, di conseguenza assoggettate ad imposta di bollo, nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali con natura di Amministrazioni dello Stato» e in tale ultimo caso, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Ciò posto, l'Ente chiede se alle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all'imposta di bollo, si applichi la nota 2 dell'articolo 13, comma 1 della Tariffa, allegato A del d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede una esenzione.
Vediamo il chiarimento delle Entrate.
Bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l’esenzione
Le Entrate hanno replicato ricordando che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dispone che «Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa».
A tale proposito, l'articolo 13, comma 1 della Tariffa allegata al citato d.P.R., dispone che l'imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le «Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria»
La nota 2 del medesimo articolo 13, comma 1 prevede, inoltre, che «L'imposta non è dovuta:
- a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
- b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti».
Pertanto, quindi, l'applicazione della citata lett. b) richiede necessariamente che la quietanza sia fisicamente apposta sul documento già assoggettato ad imposta di bollo ovvero esente.
In tal senso, con la risposta pubblicata il 5 febbraio 2020, n. 21, infatti, è stato chiarito che le quietanze «in linea generale […] devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00» e, inoltre, è stato precisato che non è dovuta l'imposta di bollo per le quietanze relative a fatture ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti Iva ovvero già assoggettate all'imposta di bollo.
L'articolo 8 del richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 prevede che «Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario».
L'articolo 1199 del codice civile dispone che «Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza».
Nel caso in esame, la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l'imposta di bollo e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.
Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che, nel caso di specie, sulle quietanze oggetto del quesito l'imposta di bollo, dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, nei termini sopra indicati.