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Bollo assicurazione vita: istruzioni per il versamento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 7 del 4 giugno con chiarimenti sulle misure in materia di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita.
Si ricorda che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 con i commi 87 e 88, introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita prevedendo il versamento annuale.
Il 6 giugno viene anche pubblicata la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni per il relativo versamento del bollo secondo le novità introdotte.
Leggi anche Bollo Assicurazione ramo Vita: pagamento in anticipo
Vediamo tutti i chiarimenti delle Entrate e come pagare.
Bollo comunicazione assicurazione vita: l’Ade pubblica i chiarimenti
La nuova norma stabilisce che, a decorrere dal 2025, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter3, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 44 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
Al fine di inquadrare sinteticamente la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2024 alle comunicazioni relative ai prodotti assicurativi di cui ai rami vita III e V, si ricorda che, in forza dell’articolo 3, comma 7, del d.m. 24 maggio 2012, l’imposta di bollo per ciascun anno era «dovuta all’atto del rimborso o riscatto».
La novità ha previsto che, per le comunicazioni relative alle polizze di assicurazione e alle operazioni di cui ai rami vita III e V, il versamento dell’imposta di bollo debba essere effettuato dalle imprese di assicurazioni annualmente e ciò riguarda sia i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 sia quelli in essere a tale data.
La modalità di versamento è quella ordinariamente prevista dall’articolo 4 del D.M. 24 maggio 2012, ossia, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis7 del DPR n. 642 del 1972, in modalità virtuale, mediante il modello F24.
Ai fini della determinazione dell’acconto di cui al citato articolo 15-bis, previsto nella misura del «100 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell’articolo 15», il cui versamento avviene entro il 16 aprile di ciascun anno, assume rilievo l’imposta di bollo dovuta annualmente secondo le modalità sopra indicate.
Restano ferme le modalità di utilizzo dell’acconto precisate con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015.
L'agenzia evidenzia che si deve ritenere ammissibile, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta, l’utilizzo in compensazione (c.d. compensazione orizzontale) di crediti relativi ad altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2418. 6
In forza del medesimo comma 87, inoltre, «resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza».Rateazione versamento imposta di bollo accantonata fino al 2024
La Circoalre n 7/2025 specifica che l’articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2025 chiarisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, relativamente agli anni precedenti, fino al 2024, per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025.
In particolare, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, è versata in base alle seguenti quote e scadenze:
- il 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- il 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- il 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- il 10 per cento entro il 30 giugno 2028.
Anche in questo caso, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione, secondo il piano di rateazione sopra illustrato, è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Per quanto riguarda i contratti che giungono a scadenza o vengono riscattati (parzialmente o integralmente) medio tempore, ossia entro il 30 giugno 2028, deve ritenersi che, con riferimento all’imposta calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, rimangono ferme le quote e le scadenze temporali sopra indicate, mentre con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025, il versamento avviene con le modalità previste dal precedente comma 87.
Si precisa che, anche in tali casi, l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale è computato dall’impresa di assicurazione in diminuzione della prestazione erogata al cliente alla scadenza o al riscatto della polizza, ancorché non ancora versato all’erario.
Bollo assicurazioni vita: codici tributo per versare con F24
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo dovuta, in modalità virtuale, dalle compagnie di assicurazione sulle comunicazioni periodiche ai propri clienti le entrate hanno istituito il codice tributo 2510.
Con l'entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio 2025, il regime fiscale relativo alle comunicazioni riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita è stato aggiornato e sono state introdotte nuove modalità di versamento dell'imposta di bollo.
Vengono istituiti anche i codici tributo necessari per adempiere al pagamento delle assicurazioni in corso al 1° gennaio 2025.
Leggi la Risoluzione n 39/2025 con tutte le istruzioni
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Bollo auto accertato: pagamento con F24, tutte le regole
Con Decreto MEF del 13 febbraio pubblicato in GU n 46/2025 si prevede l'estensione delle modalità di versamento unitario per il pagamento della tassa automobilistica erariale dovuta a seguito di atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, per il pagamento della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, si applicano le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, prevista all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il Provvedimento n 153492 del 27 marzo si da attuazione a quanto previsto dallo stesso decreto prevedendo che in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.Pertanto, con il presente provvedimento l’utilizzo del modello F24, nel caso di specie il modello F24 ELIDE, viene esteso anche alle somme dovute in relazione alla tassa automobilistica erariale a seguito dell’atto di accertamento emesso
dall’Agenzia delle entrate.
Per gli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate di cui al presente provvedimento, i pagamenti sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento e con i codici indicati negli atti stessiRelativamente a tale novità va precisato che la novità riguarda i proprietari di veicoli con residenza anagrafica nelle Regioni:
- Friuli
- Sardegna
che diversamente dagli altri, hanno la gestione della tassa automobilistica noto come bollo auto (di cui all'art 5 del DL 953/82) da parte delle Entrate e non dalle Regioni.
Bollo auto accertato: pagamento con F24, tutte le regole
Con la Risoluzione n 21 del 28 marzo 2025 le Entrate Istituscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), della tassa automobilistica erariale, nonché dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell’atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate.
Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito delle attività di accertamento della tassa automobilistica erariale, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “A503” denominato “Tassa automobilistica erariale – Atto di accertamento”;
- “A504” denominato “Tassa automobilistica erariale – Sanzione – Atto di accertamento”;
- “A505” denominato “Tassa automobilistica erariale – Interessi – Atto di accertamento”
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Imposta di bollo fatture elettroniche e bollo virtuale: che differenza c’è?
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul pagamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche aggiornata al 2024.
Vediamo che differenza c'è tra il bollo virtuale e l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche che potrebbe ingenerare confusione nei contribuenti.
Imposta di bollo fatture elettroniche: differenza col bollo virtuale?
Secondo quanto specificato nella Guida 2024 sull'imposta di bollo delle fatture elettroniche, la modalità prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “bollo virtuale” (cioè con la modalità di pagamento indicata nell’articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali).
Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all’Agenzia delle entrate, nell’indicazione dell’assolvimento del bollo in modalità virtuale
- sui documenti cartacei,
- nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell’importo dovuto per l’imposta di bollo
- e nel versamento tramite modello F24
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Bollo con l’F24: le novità dal 2025
Il testo del Dlgs n 139 del 18 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 3 ottobre.
Tra le misure del decreto l'art 4 reca “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.” e contiene una novità che partirà dall'anno prossimo, vediamo tutti i dettagli.
Bollo con l’F24: le novità dal 2025
In particolare, in merito all'imposta di bollo il Dlgs n 139/2024 prevede che il pagamento dell’imposta di bollo, a partire dal 1° gennaio 2025, si potrà versare con modello F24.
Questa possibilità è contenuta nell’articolo 4 che prevede che, la disposizione si applica agli atti da registrare in termine fisso e stabilisce che: “l’imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
La decorrenza dal 2025 è prevista dall’articolo 9 dello stesso decreto che stabilisce che le nuove disposizioni decorrano dal prossimo anno per:
- gli atti pubblici formati
- gli atti giudiziari pubblicati o emanati;
- le scritture private autenticate o presentate per la registrazione;
- le successioni aperte;
- agli atti a titolo gratuito.
Occorre evidenziare che oltre al bollo tramite F24 si aggiunge alla possibilità per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di pagare l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico.
Si tratta in particolare, della “marca da bollo digitale”, reperibile in tabaccheria, che certifica il versamento dell’imposta di bollo.
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Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: entro il 18 marzo
Entro il 18 marzo, visto che il 16 cade di sabato, le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili 2024.
L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.
Per alcune categorie di soggetti (si tratta, come accennato delle S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., comprese quelle consortili anche se in liquidazione) resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa.
Infatti, questi soggetti sono obbligati a versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a:- 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro,
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Inoltre, il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: per quali libri
E' bene sottolineare che la vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile).
In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:- libro dei soci
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.
Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati.
Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: come si paga
I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:
- il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva
- il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24 esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo "7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: le sanzioni
Le Entrate specificano che l'omesso versamento è punito con la sanzione amministrativa pari ad un importo che va dal 100 al 200% della tassa medesima e non inferiore a 103 euro.
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Bollo Assicurazione ramo Vita: pagamento in anticipo
La Legge di Bilancio 2025 in vigore il 1° gennaio 2025 introduce misure in materia di applicazione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita.
In particolare, si interviene sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, disponendo che il corrispondente ammontare
sia versato annualmente e prevedendo, per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale già maturata.Vediamo i dettagli della norma.
Anticipo bollo Assicurazioni vita: novità 2025
L'art 1 con i commi 87 e 88 rubricato Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita del testo approvato alla Camera prevede che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (2 per mille) di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
Si ricorda che in base al richiamato articolo 13, sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di
deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo.
Si rileva che la legislazione vigente prevede l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari. Tali comunicazioni sono assoggettate a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di deposito, ferma restando l’applicazione dell’imposta in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche e a soggetti diversi, pari, rispettivamente, a 34,20 euro e a 100 euro.
Per quanto riguarda i prodotti finanziari, è prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo, calcolato sul valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del periodo rendicontato. L’imposta è dovuta, in ogni caso, nella misura minima di 34,20 euro annui.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta e del relativo versamento, la comunicazione relativa a prodotti finanziari si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta all’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.
L’articolo 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, prevede che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III (assicurazioni, di cui ai rami sulla durata della vita e di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento) e V (operazioni di capitalizzazione), di cui all’articolo 2, comma 1,decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l’imposta di bollo, sebbene determinata dall’ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, deve essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto.
Per tali prodotti, quindi, l’imposta viene calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall’ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente.
La disposizione in esame prevede il versamento dell’imposta ogni anno anche per le polizze di assicurazione di cui ai rami III e V.
Resta comunque fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Si specificano le modalità di versamento dell’imposta, stabilendo che per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui al sopra citato articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al:
- 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- 10 per cento della restante quota entro il 30 giugno 2028.
Anche in questo caso, si ribadisce che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
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Elenco avvocati Ente autonomo regionale: niente bollo sulla domanda
Con Risposta a interpello n 448 del 18 ottobre le Entrate chariscono un caso particolare di imposta di bollo.
Nel dettaglio l'istante con determinazione ha approvato il «Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e la revisione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio dell'[Istante]» (
La costituzione dell'elenco è realizzata mediante l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei professionisti interessati, a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di avvocati.
Al riguardo viene evidenziato che nel Regolamento, l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati destinato al conferimento incarichi di patrocinato, assistenza o consulenza legale, pubblicato l'11 novembre 2022, all'articolo 5 dispone che «la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo».
Premesso quanto sopra, l'Istante «chiede se la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco […] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non sia dovuta».
Le entrate con riferimento al caso rappresentato, osservano che la legge regionale istituisce l'Agenzia istante «quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
All'[Istante] è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale.
L'[Istante] svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.
L'[Istante], nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti».
In base all'articolo 2 dello statuto, l'Agenzia ha come fini istituzionali quelli «disciplinati dalla L.R. XXX, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale».
Dalla descritta disciplina emerge che l'Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione.
Nell'ambito delle proprie attività istituzionale, l'Istante, con determinazione ha adottato il Regolamento che «disciplina la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale a favore dell'[Istante]» (cfr. articolo 1).
Detto Regolamento all'articolo 2 stabilisce che: «Non disponendo l'[Istante] di una avvocatura interna, è necessario procedere alla individuazione di professionisti legali esterni» (cfr. comma 1); «Al fine di conferire gli incarichi […] viene costituito un elenco suddiviso per sezioni […] di professionisti iscritti all'albo degli avvocati» (cfr. comma 2); «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati presentata secondo le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente regolamento» (cfr. comma 3).
Il successivo articolo 3 dispone che «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda del singolo professionista […] redatta su apposito schema ai sensi del d.P.R. n. 445/2000» (cfr. comma 1) e il successivo articolo 4 che «I professionisti che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare» la documentazione richiesta tra cui rientra anche il «modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, completo di marca da bollo annullata,redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000».
L'agenzia ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 dispone che «Sono soggetti all'imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».
Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto d.P.R., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.
Al riguardo, nell'ipotesi oggetto del quesito, l'Agenzia, in quanto operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non è dovuta l'imposta di bollo.