• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributi Scuole per riviste e giornali: domande dal 10 dicembre

    Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 ed il 28 febbraio 2026, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere
    un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

    In particolare con avviso del 9 settembre il Dipartimento per l'Editoria informa della possibilità di presentare le domande dal 10 dicembre prossimo, In attesa delle istruzioni tecniche, riepiloghiamo la misura agevolativa.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli

    Con il Bando si pubblicano le regole generali per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall articolo 1 comma 320 della legge n 213/2023 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2025/2026 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

    Ricordiamo che la misura, istituita nell’anno 2020 è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.

    Come evidenzia l'avviso del Dipartimento per l'editoria, le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire:

    • dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 28 febbraio 2026.

    Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.

    Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse

    Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.

    Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:

    • a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
    • b) l’acquisto di libri;
    • c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
    • d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria  dell’istituzione scolastica;
    • e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici 2025: regole per richiederlo e tempi per spenderlo

    Nella sezione preposta al bonus elettrodomestici del MIMT oltre alle regole generali e alla normativa è stata pubblicata anche una sezione in risposta a i dubbi frequenti.

    Le risposte sono aritcolate in tre utili sezioni:

    • A Informazioni generali sul bonus,
    • B Adesione dei produttori
    • C Adesione dei venditori, 

    per assistenza diretta a chi avesse dubbi sul bonus.

    In proposito ricordiamo anche che il MIMIT ha pubblicato il DD 22 ottobre con tutte le regole operative per il bonus elettrodomestici, manca solo la data che resterebbe confermata dalle anticipazioni per i primi di novembre.

    Ricordiamo che con il precedente Decreto MIMIT del 3 settembre erano state pubblicate le regole generali del bonus disciplianto regolato dalla Legge di bilancio 2025 e poi modificato dal Dl Bollette.

    Attenzione al fatto che, per usufruire della agevolazione vi è l’obbligo dello smaltimento dell’elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato. 

    Per le regole per i rivenditori leggi: Bonus elettrodomestici: dal 27 ottobre accordo per adesione dei rivenditori   

    Bonus elettrodomestici 2025: cosa riguarda

    L’articolo 1, nei commi da 107 a 111 prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
    Si vuole incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa con l'obiettivo di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

    Il Decreto interpministeriale ha fornito l’elenco definitivo degli elettrodomestici ammessi all’agevolazione.

    Si tratta delle seguenti sette tipologie che dovranno rispettare determinati requisiti energetici:

    • lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;
    • forni di classe energetica A o superiore;
    • cappe da cucina di classe B o superiore;
    • lavastoviglie di classe C o superiore;
    • asciugabiancheria di classe C o superiore;
    • frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;
    • piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.

    Esclusi quindi gli elettrodomestici più piccoli, come phon, ferri da stiro, e condizionatori.

    Il Decreto ha chiarito inoltre le regole per i rivenditori, che dopo aver accettato il voucher e applicato la riduzione del prezzo, potranno ottenere il rimborso decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’acquirente.

    Il rimborso sarà riconosciuto da Invitalia, previo inserimento della documentazione richiesta da parte del venditore, docementi che dovranno essere conservati, anche per provare il corretto smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

    Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta

    Si stabilisce che il bonus è riconosciuto all'utente finale in forma  di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico.  

    Per tutta  la  durata  dell'iniziativa, il  riconoscimento  dei benefici previsti avviene  nei  limiti  delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni

    Il  contributo è riconosciuto rispettando l'ordine  temporale  di  presentazione  delle  istanze  e   il   suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie.
    Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso  all'utente finale  maggiorenne  ed  e'  spendibile  presso  il   venditore  per l'acquisto di un solo  elettrodomestico  per  nucleo  familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale.
    Il contributo è  riconosciuto  in misura  non  superiore  al  30  per  cento  del  costo  di   acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore  a  100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a  200  euro  per  ciascun elettrodomestico se l'utente  finale  ha  un valore  dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario  inferiore  a  25.000  euro annui

    Il contributo non puo' essere cumulato con altre agevolazioni, nonche' con  altri  benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.
    Attraverso la piattaforma  informatica  sono  acquisiti  i  dati degli utenti finali che manifestano l'interesse  a  partecipare  alla presente iniziativa  e,  per  essi,  e'  accertato  il  possesso  dei requisiti

    All'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra  indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il  diritto  al riconoscimento  del  contributo  e ne  indica  l'importo   massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una  validita'  limitata nel tempo dal momento dell'emissione,  associato  al codice  fiscale dell'utente finale richiedente. 

    La quantificazione dell'importo  del  contributo  definitivamente  spettante  all'utente finale  e'  effettuata  dalla  piattaforma  informatica  al   momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di  vendita  dell'elettrodomestico  scelto  dall'utente  finale.  

    Il venditore  riduce   di   pari   importo   il   prezzo   di   acquisto dell'elettrodomestico  ed  emette   fattura   di   vendita   riferita esclusivamente all'elettrodomestico oggetto della vendita,  la  quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l'obbligo di smaltimento  dell'elettrodomestico in sostituzione.
    Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore  entro il limite temporale di validita', l'utente finale puo'  rinnovare  la richiesta del contributo secondo le modalita'  indicate  nei  decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
    A  seguito  dell'accettazione  del voucher e  a  fronte  della riduzione del prezzo una volta decorso il  termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente  finale, il venditore matura il diritto a  ricevere  un  importo  alla  stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia  a  valere  sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da  parte  del venditore  nella   piattaforma   informatica   della   documentazione necessaria a comprovare  il  diritto  in  questione,  anche  ai  fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6. 

    A  tali fini, il  venditore  conserva  tutta  la  documentazione  relativa  a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del voucher,  inclusa la documentazione riguardante  la  gestione  di  un  eventuale  reso, nonche' la documentazione  attestante  l'avvio  dell'elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.

    Bonus elettrodomestici: breve guida alla domanda

    Con il DD 22 ottobre del MIMIT si prevede che a partire dalla data che sarà indicata con successivo decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari ad euro 48.100.000,00, gli Utenti finali accedono alla Piattaforma informatica tramite:

    • interfaccia web dedicata, previa identificazione tramite SPID/CIE di livello almeno significativo, 
    • o tramite il Punto di Accesso telematico (app IO),

    e presentano l’istanza per richiedere il Voucher che consente l’acquisto di un Elettrodomestico per Famiglia Anagrafica 

    L'identità dell’Utente finale, in relazione ai dati del nome, del cognome, della data di nascita e del codice fiscale, è accertata con la CIE o con SPID.

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti l’Utente finale, utilizzando il modello disponibile sulla Piattaforma informatica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:

    • a. che intende utilizzare il contributo elettrodomestici per l’acquisto di un Elettrodomestico destinato a sostituire un altro bene della stessa tipologia e di classe energetica inferiore (di seguito “Elettrodomestico obsoleto”);
    • b. che si impegna a consegnare l’Elettrodomestico obsoleto al Venditore per lo smaltimento dello stesso;
    • c. se è in possesso di un ISEE in corso di validità per il 2025, inferiore alla soglia di euro 25.000.

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti la Piattaforma informatica, per il tramite della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale:

    • a. verifica automaticamente, attraverso la data di nascita dell’Utente finale, che l’età del richiedente sia maggiore di 18 anni;
    • b. interroga il servizio messo a disposizione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale per verificare, nei casi di cui al precedente comma 3, lett. c), l’esistenza dell’ISEE riferito al Nucleo familiare di valore inferiore ad euro 25.000, nei soli casi in cui l’Utente finale abbia dichiarato di avere un ISEE al di sotto della suddetta soglia;
    • c. interroga la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
    • d. verifica l’eventuale presenza di altra istanza, antecedente, presentata da un componente della Famiglia Anagrafica dell’Utente finale.

     All’esito dei controlli, il contributo elettrodomestici viene attribuito all’Utente finale tramite la Piattaforma informatica, che genera il Voucher associato alla richiesta di contributo, inviando all’Utente finale apposita comunicazione a mezzo e-mail o tramite l’app IO, a seconda del canale da questi utilizzato per l’effettuazione della richiesta di accesso al contributo. 

    La comunicazione informa l’Utente finale dell’avvenuta attribuzione del contributo elettrodomestici, con contestuale invito ad utilizzare il Voucher entro le ore 23.59 del 15esimo giorno dalla sua emissione.

    Con le stesse modalità è comunicata l’eventuale mancata concessione del contributo elettrodomestici, con indicazione delle motivazioni ad essa

    sottese.

    I Voucher sono resi disponibili secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze registrate dalla Piattaforma informatica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili indicate al precedente comma 1.

    In caso di esaurimento delle risorse disponibili, PagoPA S.p.A., attraverso la Piattaforma Informatica, sospende la generazione dei Voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy. In tal caso, la

    presentazione di nuove istanze è sospesa, in attesa della verifica di eventuali economie derivanti dalla procedura descritta.

    Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del decreto interministeriale ciascun Voucher è emesso esclusivamente in favore dell’Utente finale richiedente ed ha la validità di quindici giorni solari dalla sua emissione, con scadenza alle ore 23:59 del quindicesimo giornon dall’emissione. Decorso tale termine, il Voucher è automaticamente annullato e le somme prenotate sono rimesse nella disponibilità dell’iniziativa. In ogni caso, l’assegnazione dei Voucher associati alle risorse finanziarie rinvenienti da economie è effettuata secondo l’ordine cronologico di registrazione delle istanze da parte della Piattaforma informatica, ferma la necessaria sussistenza in capo agli Utenti finali richiedenti di tutti i requisiti normativamente previsti.

    L’Utente finale che non abbia utilizzato il Voucher entro il termine di cui al precedente comma 7, oppure un componente della sua Famiglia Anagrafica, nel rispetto dei requisiti previsti, potrà richiedere l'emissione di un nuovo Voucher mediante presentazione di una nuova istanza secondo la procedura definita dal presente articolo. In tal caso l’istanza sarà trattata secondo l’ordine cronologico di ricezione.

    Attenzione al fatto che la data di partenza ha avuto dei ritardi ma si parla dell'avvio delle domande da novembre.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit librerie 2025: domande entro il 31.10

    Entro il 31 ottobre è possibile inviare le domande per il tax credit librerie sulla piattaforma del Direzione generale Biblioteche e diritti d'autore.

    Ricordiamo che la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 commi 319-321 ha riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, un credito di imposta.

    Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Decreto interministeriale recante: “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all’art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”ne ha disciplinato le regole attuative, vediamo come fare per le domande.

    Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).

    Vediamo come presentare domanda.

    Tax credit librerie 2025: domande entro il 31 ottobre

    A partire dalle ore 12 di lunedì 15 settembre 2025 sarà possibile presentare esclusivamente online le domande per il riconoscimento del credito d’imposta relativo al Tax Credit Librerie, riferito ai dati economici dell’anno 2024. 

    La scadenza per l’invio delle istanze è fissata alle ore 12 del 31 ottobre 2025.

    L’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande sarà possibile al seguente indirizzo: https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.

    La dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2025 ammonta a 8.250.000 euro, in linea con quanto previsto per l’anno precedente. Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).

    Si segnala, inoltre, che tutti gli utenti – compresi coloro che avevano già effettuato l’accesso o presentato istanza negli anni passati – dovranno procedere a una nuova registrazione a partire dal 15 settembre 2025.

    Per facilitare la compilazione è disponibile una guida consultabile sul portale. 

    Attenzione al fatto che eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail: [email protected].

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici: via da oggi per i rivenditori

    Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto 22 ottobre 2025 che rende operativo il contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, noto come bonus elettrodomestici.

    La misura ha l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e la transizione energetica e si si rivolge ai cittadini, persone fisiche, che sostituiscono elettrodomestici obsoleti.

    Per accedere al contributo è necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un'ottica di riciclo dei materiali.

    Bonus elettrodomestici: calendario differenziato per utenti finali e rivenditori

    Il bonus elettrodomestici copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:

    • 100 euro per famiglia anagrafica;
    • 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

    Le risorse a disposizione sono pari a oltre 48 milioni di euro.

    La misura sarà articolata con un calendario differenziato in due in due fasi:

    • la prima riguarderà i produttori e i venditori, che potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire da
      • 23 ottobre per i produttori
      • 27 ottobre per i venditori.
    • la seconda sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l'app IO o il sito web dedicato. I tempi di apertura di questa seconda fase saranno comunicati prossimamente.

    Bonus elettrodomestici: la piattaforma per i rivenditori attiva da 27 ottobre

    Come previsto dalle Linee guida pubblicate dal Mimit l'Adesione dei Venditori e l'accesso alla Piattaforma informatica attraverso una apposita Area Riservata di PagoPA S.p.A.
    Il processo prevede i seguenti passaggi per il Venditore:

    • accesso, anche tramite un proprio dipendente, ad Area Riservata tramite SPID/CIE;
    • presentazione della richiesta di adesione alla Piattaforma informatica – Bonus Elettrodomestici.

    L’Area Riservata procede ad interrogare, mediante la piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale, i servizi di Infocamere per recuperare le informazioni relative al Venditore, attraverso il codice fiscale o il codice REA della società; in particolare, mediante consultazione della visura camerale, vengono automaticamente controllati il/i codice/i ATECO del Venditore, affinché gli stessi risultino compatibili con quelli previsti dalla normativa di riferimento e lo stato di attività del Venditore stesso.

    Il Venditore indica, inoltre, i dati del rappresentante legale che sottoscrive il contratto di adesione e degli utenti, c.d. “Amministratori” (fino ad un massimo di 3) che potranno accedere alla Piattaforma informatica.

    L'area Riservata trasmette all’indirizzo PEC del Venditore il contratto di adesione, che risulta già valorizzato con le informazioni trasmesse dal Venditore stesso, e che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Venditore indicato in fase di adesione.

    Il Venditore, utilizzando il link contenuto in PEC, carica in piattaforma il contratto così sottoscritto digitalmente.

    I soggetti nominati “Amministratori” possono quindi accedere alla Piattaforma informatica.

    Il contratto di adesione e la visura camerale sono resi disponibili ad Invitalia S.p.A., su richiesta di quest’ultima, per le attività di controllo normativamente previste.

    Attenzione al fatto che le Linee Guida specificano anche che il venditore, tramite le funzionalità presenti in Piattaforma informatica, censisce il/i punto/i

    vendita, anche online, presso il/i quale/i è possibile utilizzare i Voucher.

    A tal fine, il Venditore compila manualmente un modulo contenente i dati necessari per:

    • i punti vendita fisici:
      • insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
      • indirizzo;
      • città;
      • provincia;
      • regione;
      • codice di avviamento postale (CAP);
      • contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo;
      • contatti del punto vendita, ovvero scheda Google Business Profile, indirizzo e-mail, numero di telefono e URL dell’eventuale sito web.
    • per i punti vendita online:
      • insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
      • sito web;
      • contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo.

    I punti vendita saranno configurati nel sistema al fine di generare la lista dei punti vendita facenti parte all’iniziativa che verrà pubblicata e aggiornata sui canali di cui all’art. 11 del Decreto direttoriale.

    La Piattaforma informatica genera delle credenziali, userID e password, per ciascun referente del punto vendita. Alla e-mail aziendale del referente del punto vendita sono comunicate le menzionate credenziali e un link che consente di accedere alla Piattaforma informatica.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus casa 2026: proroga delle aliquote attuali

    Approvata la bozza di DDL di Bilancio 2026 dal Consiglio dei Ministri del 17 ottobre scorso. Tra le norme figura quella della proroga annunciate per i bonus edilizi, vediamo tutti i dettagli.

    Bonus casa 2026: il Governo conferma le anticipazioni

    La bozza dell'art 9 del DLL della manovra finanziaria, introduce la tanto annunciata proroga per i bonus edilizi.

    Il Ministro Giprgetti, durante il Cdm del 14 ottobre, aveva illustrato le misure della prossima manovra finanziaria con alcune conferme. Tra queste la proroga dei bonus edilizi alle attuali condizioni.

    Ricordiamo anche che, già il Vice Ministro Leo e la vice MInistro Gava lo avevano annunciato con il supporto di ANCE Associazione dei costruttori edili

    Il lavoro sul DDL di Bilancio conferma anche nel 2026 l’assetto attuale, dei bonus edilizi che prevede due requisiti: 

    • possesso dell’abitazione principale, e quindi residenza, nell’immobile ristrutturato
    • proprietà o altro diritto reale sullo stesso immobile. 

    In questo caso il bonus casa sarà del 50 per cento. 

    Per chi, invece, ristruttura la seconda casa lo sconto sarà al 36 per cento. 

    Senza la proroga che, ora confermata anche se si attende la norma, dal 2026 sarebbe scattato il taglio delle due aliquote, rispettivamente al 36 e al 30 per cento.

    Inoltre, ricordiamo che dal 2026, subiranno una battuta di arresto anche:

    • il bonus mobili, attualmente al 50%
    • il bonus barriere architettoniche al 75%
    • il superbonus al 65%. 

    Riportiamo la norma dettagliatamente:

    Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 
      • 1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese
      • sostenute nell’anno 2027»;
      • 2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l’anno 2027»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 2) al comma 1-septies.1:
        • 2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
        delle spese sostenute per l’anno 2027»;
      • 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle
        seguenti: «2024, 2025 e 2026»

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025

    Le spese per l'acquisto di pannelli solari sono tra quelle detraibili da indicare nel Modello 730/2025. In particolare esse compaiono nel Quadro E Oneri e spese da indicare nei righi da E61 a E62.

    Vediamo le istruzioni per l'anno di imposta 2024 che ci si appresta a dichiarare con il Modello 730/2025.

    Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025

    Per interventi di installazione di pannelli solari (di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006) la detrazione nel Modello 730 spetta:

    • nel limite di euro 60.000 ad immobile 
    • ed è calcolata nella misura del 65% delle spese. 

    Viene precisato che gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università. 

    Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici.

    Tra le condizioni per avere l'agevolazione:

    • i collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark;
    • l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
    • inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera. 

    Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007

    In alternativa alle garanzie sopra previste e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. 

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.

    Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione. 

    Per quanto riguarda la certificazione di qualità di tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007), è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975). 

    Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 07.02.2011 n.12/E). 

    Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008 n. 299/E). 

    Invece, con riferimento agli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema. 

    Per i collettori solari a concentrazione ovvero per quelli dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, quest’ultima è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA.

    Detrazione nel 730/2025 per pannelli solari: elenco spese agevolabili

    L'Agenzia precisa che le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate: 

    • per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni; 
    • per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto 2020. e comprendono quelle sostenute per: 
      • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; 
      • le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. 

    Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle: 

    • relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio; 
    • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

    Spese per pannelli solari: indicazione nel 730/2025

    Le spese per l'acquisto di pannelli solari come anticipato vanno indicate nei righi da E61 a E62.

    In particolare, nella Sezione IV – (righi da E61 a E62) si indicano le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico.

    Per l'installazione di pannelli solari, ossia gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico, occorre indicare il codice "3" nella colonna 1 "Tipo di intervento".

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributo riversamento crediti R&S: slitta anche il decreto attuativo?

    Il MIMIT avrebbe dovuto emanare entro 2 marzo, il decreto attuativo del contributo in conto capitale riconosciuto ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019. 

    E' quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 entrata i vigore il 1° gennaio.

    Con il Decreto 25/2025 pubblicato in GU del 14 marzo si sono riaperti i termini per il riversamento dei crediti, si presume pertanto che il decreto del contributo di cui si tratta slitterà di conseguenza.

    Riepiloghiamo intanto cosa ha introtto la legge di bilancio.

    Riversamento credito R&S: cosa ha previsto la Legge di bilancio 2025

    Ai sensi del comma 458, ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 146/2021, (Leggi anche Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugnoè riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui al successivo comma 460.

    Il riversamento è stato riaperto quindi si attendono notizie anche di questo contributo introdotto dal 1° gennaio e di cui si attendeva entro il 2 marzo il decreto attuativo.

    Il presupposto per l’ottenimento del contributo in conto capitale è:

    • l’aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del DL n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo; 
    • l’aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021.

    Tale norma prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del DL n. 245/2013, senza averne titolo, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi al ricorrere di determinate condizioni ed entro specifici termini.

    Ai sensi del comma 459, le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso, riconosciuto a chi ha aderito al riversamento spontaneo conclusosi in ottobre (e ora riaperto), sono stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e quindi entro il 2 marzo.

    Il comma 460 istituisce a tal fine nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di:

    • 60 milioni di euro per l’anno 2025, 
    • 50 milioni di euro per l’anno 2026, 
    • 80 milioni di euro per l’anno 2027 
    • 60 milioni di euro per l’anno 2028.

    Si attendono conferme per la misura.