• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici 2025: tutte le regole

    Il nuovo bonus elettrodomestici non è ancora operativo, si attendono le regole attuativa per poterlo richiedere.

    Ricordiamo che il bonus come regolato dalla Legge di bilancio 2025 è stato poi modificato dal Dl Bollette.

    In particolare,  viene correto il percorso di attuazione della misura, con l’eliminazione del requisito di “elettrodomestico di classe di efficienza energetica uguale o maggiore alla classe B”  demandando ad un decreto interministeriale il compito di stabilire l’individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica oltre che i criteri, le modalità ed i termini, per l’assegnazione del contributo.

    Attenzione al fatto che, è disposto l’obbligo dello smaltimento dell’elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato. 

    Infine, è stabilito che si dovrà utilizzare un’apposita piattaforma informatica gestita da PagoPa.

    Riepiloghiamo tutte le regole.

    Bonus elettrodomestici 2025: cosa riguarda

    L’articolo 1, nei commi da 107 a 111 prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
    Si vuole incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa con l'obiettivo di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

    Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta

    Si stabilisce che questo contributo copra fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. 

    Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. 

    In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
    Si specifica che per finanziare il contributo, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 (tetto massimo di spesa per la misura de qua) presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

    Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo

    Con il Decreto Bollette si prevede quanto segue: 3-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 107, le parole da: “non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione europea con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito” sono sostituite dalle seguenti: “, individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione europea con corrispondente smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell’elettrodomestico di nuovo acquisto”;
    b) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all’articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al comma 109” »

    Si attendono quindi le regole operative dal soggetto gestore.

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    Contributo riversamento crediti R&S: slitta anche il decreto attuativo?

    Il MIMIT avrebbe dovuto emanare entro 2 marzo, il decreto attuativo del contributo in conto capitale riconosciuto ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019. 

    E' quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 entrata i vigore il 1° gennaio.

    Con il Decreto 25/2025 pubblicato in GU del 14 marzo si sono riaperti i termini per il riversamento dei crediti, si presume pertanto che il decreto del contributo di cui si tratta slitterà di conseguenza.

    Riepiloghiamo intanto cosa ha introtto la legge di bilancio.

    Riversamento credito R&S: cosa ha previsto la Legge di bilancio 2025

    Ai sensi del comma 458, ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 146/2021, (Leggi anche Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugnoè riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui al successivo comma 460.

    Il riversamento è stato riaperto quindi si attendono notizie anche di questo contributo introdotto dal 1° gennaio e di cui si attendeva entro il 2 marzo il decreto attuativo.

    Il presupposto per l’ottenimento del contributo in conto capitale è:

    • l’aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del DL n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo; 
    • l’aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021.

    Tale norma prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del DL n. 245/2013, senza averne titolo, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi al ricorrere di determinate condizioni ed entro specifici termini.

    Ai sensi del comma 459, le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso, riconosciuto a chi ha aderito al riversamento spontaneo conclusosi in ottobre (e ora riaperto), sono stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e quindi entro il 2 marzo.

    Il comma 460 istituisce a tal fine nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di:

    • 60 milioni di euro per l’anno 2025, 
    • 50 milioni di euro per l’anno 2026, 
    • 80 milioni di euro per l’anno 2027 
    • 60 milioni di euro per l’anno 2028.

    Si attendono conferme per la misura.

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    Contributi Scuole per riviste e giornali: domande entro il 10 marzo

    Con Avviso del 10 dicembre il Dipartimento per l'Editoria informava dell'avvio delle domande per richiedere i contributi rivolti alle Scuole il cui invio deve concludersi entro il 10 marzo prossimo.

    Vediamo termini e modalità della domanda di contributo 2025.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: via alle domande 2025

    In particolare, dalle ore 16.00 del 10 dicembre 2024 alle ore 23.59 del 10 marzo 2025 le istituzioni scolastiche statali e paritarie, di ogni ordine e grado, possono presentare domanda, per l’anno scolastico 2024-2025, per un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

    Attenzione al fatto che è requisito di ammissibilità della spesa la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

    La domanda può essere presentata accedendo alla piattaforma SIDI secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione, l’Orientamento scolastico e il contrasto alla dispersione scolastica alle Istituzioni scolastiche con nota 2664 dell’11 settembre 2024.

    Con decreto del Capo del Dipartimento in data 3 settembre 2024 (Bando per l’anno scolastico 2024/2025) sono stabiliti i requisiti di ammissione, i termini, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei contributi.

    Sono ammesse ai contributi le spese sostenute e fatturate nel periodo 2 settembre 2024 al 10 febbraio 2025; pertanto nella domanda possono essere esposte tutte le spese sostenute e fatturate entro il medesimo periodo.

    Attenzione al fatto che per richieste di chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected]

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    Allegati:
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    Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: le regole attuali

    La legge di Bilancio 2025  in merito alle ristrutturazioni edilizie ha stabilito che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30%. 

    Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

    Per le spese sostenute per gli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. 

    Attenzione al fatto che da questo trattamento sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossi.

    Riepiloghiamo il funzionamento di questa agevolazione.

    Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: che cos’è

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 TUIR.

    Essa consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

    Tuttavia, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.

    L'attuale legge di bilancio ha rimodulato l'aliquota e il tetto massimo per il 2025 prevedendo come sopra anticipato che:

    • la detrazione spetta al 50% con un tetto massimo 96.000 euro per le prime case
    • la detrazione spetta al 36% con un tetto massimo di 96.000 euro per le altre abitazioni.

    La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. La detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

    Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, comprensivo di Iva.

    Attenzione al fatto che dal 17 febbraio 2023 con l'entrata in vigore del decreto legge 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.

    Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: per quali immobili

    I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) del art  3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per:

    • manutenzione straordinaria,
    • restauro e risanamento conservativo,
    • ristrutturazione edilizia.

    Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

    Invece, relativamente ai lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, l’agevolazione spetta, oltre che nei casi precedenti, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, indicati alla lettera a) del citato articolo 3, Dpr 380/2001.

    Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: a chi spettano

    Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

    Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:

    • il proprietario o il nudo proprietario
    • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
    • l’inquilino o il comodatario
    • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
    • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
    • i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
    • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
    • il convivente di fatto
    • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
    • il promissario acquirente.

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    Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande

    La Direzione Cinema e Audiovisivo informa della pubblicazione del decreto direttoriale del 28 ottobre 2024, n. 3494, recante Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2024”.

    In particolare, si comunica la data di apertura della sessione e ulteriori disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, relative all’annualità 2024. 

    Qui la pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL.

    Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande

    La direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha specificato che dalle ore 17 del 28 ottobre è possibile presentare le domande per l’idoneità al credito d’imposta e per ottenere il beneficio fiscale relativo al 2024 per le seguenti produzioni:

    • opere cinematografiche,
    • opere televisive e opere web,
    • documentari,
    • opere di animazione,
    • cortometraggi,
    • videoclip.

    Il credito d’imposta per le imprese di produzione previsto dall’articolo 15 della legge n. 220/2016, è stato previsto dal Decreto n 225/2024 del Ministro della Cultura di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.

    Viene previsto che le istanze per tutte le produzioni possono essere presentate tramite:

    • richiesta definitiva in relazione a opere già totalmente completate secondo quanto previsto dagli articoli 15,19,22,26,29 e 31 dal decreto tax credit produzione
    • richiesta preventiva non prima dei 60 giorni antecedenti al conseguimento dei requisiti previsti dagli articoli 14,18,22,25 e 29 del decreto tax credit produzione

    Le richieste definitive devono essere presentate successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva ed entro 180 giorni dalla data di consegna alla direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) della copia campione dell’opera per le opere televisive e web; data di conferma della classificazione di cui al Dl n. 203/2017 per le opere cinematografiche; data di prima diffusione dell’opera per i videoclip.

    Inoltre, con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi elegibili sostenuti.

    Le domande sono istruite in base alla data di avvio delle riprese (nel caso delle opere di animazioni dal momento di avvio delle lavorazioni).

    Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con la seguente modalità:

    • per il 70% all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva;
    • al 100% dell’importo approvato per le sole richieste definitive.

    Per le richieste di assistenza collegate all’utilizzo della piattaforma sono a disposizione varie risorse di seguito elencate: 

    • consultare la guida online “hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande,
    • consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma Dgcol
    • attivare un ticketdi assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area riservata (Dgcol) da inviare a:
      • il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico
      • il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

    Allegati:
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    Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24

    L’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 ha introdotto un contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1. 

    In tal caso, le imprese costruttrici degli impianti rimborsano all’installatore l’importo del contributo, corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
    Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024 sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, di cui al DPCM del 20 maggio 2024.

    A tal proposito viene pubblicata la Risoluzione n 52 del 25 ottobre con il codice tributo necessario ad usufruire del credito in oggetto.

    Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24

    In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “7071” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio
      2024”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

    Leggi qui tutte le regole del contributo di cui si tratta: Ecobonus Retrofit: chiarimenti MIMT su collaudi e prenotazioni bonus

    Codice tributo “6903” ridenominato per nuovi incentivi

    Inoltre sempre con la Risoluzione n 52/2024 viene ridenominato il codice tributo “6903”

    A tal proposito ricordiamo che l’articolo 2, comma 1, lettera e), del DPCM 20 maggio 2024 ha disciplinato incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica anche ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad euro 4.
    Con la predetta nota n. 12823 del 18 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di ricomprendere i citati incentivi, ha chiesto anche la ridenominazione del codice tributo “6903”, istituito e ridenominato con le risoluzioni n. 82/E, n. 61/E e n. 30/E, rispettivamente, del 23 settembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 23 giugno 2022, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, N1 e N2 a basse emissioni inquinanti.
    Pertanto, con la presente risoluzione il codice tributo “6903” è ridenominato come segue:

    • “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024”.

    Allegati:
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    Credito di imposta restauro immobili storici: fino a 100mila euro

    La Legge di bilancio 2025 inizia il suo iter di approvazione con l'invio da parte del Governo del testo, reso ieri disponibile alla stampa, del DDL di bilancio approvato lo scorso 15 ottobre.

    Vediamo cosa contiene relativamente alle norme per incentivare il settore della Cultura relativamente a:

    • scavi archeologici,
    • manutenzione, conservazione e restauro immobili storici.
    • valorizzazione luoghi di cultura

    Legge di bilancio 2025: le misure per la Cultura

    Si incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

    Si rinnova l’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relativo al credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, riconosciuto in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100 mila euro.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 

    Si rifinanzia il fondo di cui al suddetto articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, per un importo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 

    Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l’utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, viene innalzato a 200 mila euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l’effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.

    Si prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall’anno 2025. L’analisi e la valutazione positiva sull’andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura ha reso necessario un incremento della dotazione. 

    A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017, sono incrementate di 2 milioni di euro annui dall’anno 2025.