• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta 5.0: trovate risorse e accordo

    Il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo, pubblicato in GU n. 72/2026, tra le altre norme, tutte molte attese contiene una novità. In particolare il decreto introduce una agevoilazione per le imprese e con l'articolo n 8 rubricato Misure fiscali in favore delle imprese andando a riprendere il credito transizione 5.0 che non ha trovato accoglimento il 27 novembre scorso data ultima di presentazione delle istanze.

    Vediamo la norma del DL e l'accordo raggiunto in ministero nella giornata del 1 aprile con il tavolo tecnico con Confindustria.

    Credito 5.0 per le imprese: le condizioni nel Decreto Fiscale

    L'articolo 8 specifica che ai sensi dell'articolo 1,  comma  770,  secondo periodo,  della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10,  primo  periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE  la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente  ai  requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle  imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, spetta, nell'anno 2026, un  contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di  537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le  predette comunicazioni  con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
    Attenzione al fatto che entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile  dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente  in  compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla  comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.

    Ricordiamo che con il DM 6 novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.

    Le imprese potevano comunque presentare dal 7 novembre 2025 comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, con rilascio di una ricevuta; tali comunicazioni erano comunque considerate efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

    In caso di nuova disponibilità finanziaria era previsto che il GSE avrebbe informato le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

    L’art. 8 prevede ora il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024 e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024.

    In data 1° aprile, sulla transizione 5.0 riupescata con il Decreto Fiscale, si è svolta una riunione presso il MIMIT tra Urso e Confindustria.

    Il presidente di Confindustria al termine delle contrattazioni ha espresso grande soddisfaziobe per i risultati raggiunti e per lo sforzo del Ministro Urso per far quadrare i conti. Gli esodati di Transizione 5.0 avranno 1,3 miliardi, con l’aggiunta di altri 200 milioni.

    Lo stesso ministro Urso dopo l'accordo ha dichiarato quanto segue: "Abbiamo fatto il massimo sforzo possibile, lavorato in piena sintonia tra ministeri, tutti gli impegni saranno mantenuti" spiegando che ci sono a disposizione oltre 4 miliardi per coprire tutte le richieste in modo significativo, fondi che con l’iperammortamento arrivano a 10 miliardi.

    Secondo Urso: "le risorse arrivano dalle previsioni che avevamo fatto. Abbiamo risolto il problema, un risultato ottimo"

    Al tavolo tecnico è emerso anche che il nuovo piano Transizione 5.0 con l’iperammortamento entrerà subito in vigore, dopo aver rimosso il vicolo made in Europe e l'iperammortamento sarà operativo entro i primi dieci giorni di maggio.

    Si resta in attesa del Decreto attuativo rimasto ancora in bozza, leggi anche Iperammortamento 2026: come funziona, per conoscere tutte le regole della misura.

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    Fondo promozione lettura: domande dal 1° aprile

    La Direzione Generale Biblioteche ha pubblicato un avviso relativo al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario

    In particolare, l’istanza di accesso può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all’applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente, tramite la sezione sottostante ‘SPORTELLO DOMANDE’ – ‘Registrazione utente’.
    Si invita inoltre a consultare le Linee Guida e la sezione dedicata alle FAQ prima di procedere alla registrazione e all’invio delle istanze.

    Tutte le regole per le domande in partenza il 1° aprile

    Fondo promozione lettura 2026: a chi spettano i contributi

    Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.
    Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche pubbliche e/o private, legalmente costituita, che garantisce la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati, attuando forme di collaborazione stabile e coordinata tra le biblioteche aderenti. Il Sistema promuove e sviluppa forme di cooperazione a livello territoriale (comunale e intercomunale, provinciale, regionale). Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione della
    domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo funzionamento degli stessi anche tramite la consultazione dei relativi siti web. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila del Sistema bibliotecario. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.
    Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al Fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.
    Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari né alle singole biblioteche.
    I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf.
    Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore), a disposizione di studenti, insegnanti e personale scolastico, a supporto dell'apprendimento, della ricerca e degli obiettivi educativi dell’istituto.
    Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche dislocate in diversi plessi, può presentare domanda per una sola biblioteca.
    Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate. Il finanziamento è destinato a progetti che incrementino le attività, i servizi e la fruizione, da parte della
    comunità scolastica, di biblioteche di istituto già attive ed operative, anche ampliando l’accesso a materiali didattici e di ricerca e/o espressamente indirizzati a studenti diversamente abili.
    Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati. Il finanziamento non è destinato alla costituzione di nuove biblioteche scolastiche

    In attuazione del decreto interministeriale del 23 marzo 2018, rep. n. 162, recante “Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”, le domande per l’accesso al Fondo dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità previste al successivo art. 2, a partire dalle ore 12.00 del 1 aprile 2026 alle ore 12.00 del 30 aprile 2026.

    La domanda per l’accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente tramite lo sportello informatico accessibile all’indirizzo web: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Sistemi-bibliotecari-provinciali-e-comunali-Biblioteche-scolastiche/
    La domanda deve essere compilata ed inviata dal legale rappresentante, per i sistemi bibliotecari, e dal dirigente scolastico, per le biblioteche scolastiche, previa registrazione allo sportello informatico. 

    La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata, secondo le indicazioni presenti nella Linee Guida.
    L’utenza di accesso al sistema è personale e nominativa.

    Pertanto, l’utente che sia legale rappresentante/dirigente scolastico presso più strutture dovrà indicare, in fase di registrazione, un unico indirizzo di posta elettronica e dovrà scegliere una sola password di accesso. Username (codice fiscale) e password verranno quindi utilizzati dall’utente per accedere alla compilazione, consultazione e invio delle domande relative a tutte le strutture di cui è rappresentante legale.
    La registrazione è valida per una sola edizione del contributo, ed è pertanto obbligatoria anche per gli utenti che abbiano già presentato domanda negli anni precedenti.

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    Bonus ristrutturazioni 2026: si perde per vendita, usufrutto, successione?

    Il trasferimento delle quote residue della detrazione per interventi di recupero edilizio rappresenta uno dei profili più delicati nella gestione fiscale dei bonus casa.

    La guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – febbraio 2026” fornisce un quadro sistematico delle regole applicabili nei casi di trasferimento dell’immobile prima che sia concluso il periodo di fruizione dell’agevolazione.

    La questione assume particolare rilevanza pratica: una clausola inserita o omessa nell’atto di trasferimento può incidere sulla titolarità di rate di detrazione anche per diversi anni successivi.

    Le regole sul trasferimento della detrazione assumono rilievo concreto in sede di:

    • redazione degli atti di compravendita;
    • gestione delle successioni;
    • predisposizione della dichiarazione dei redditi;
    • verifica dei requisiti soggettivi in presenza di contratti di locazione o comodato.

    Una corretta pianificazione dell’atto di trasferimento e una puntuale verifica della detenzione al 31 dicembre consentono di evitare la perdita del beneficio o future contestazioni in sede di controllo.

    Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, il trasferimento delle quote residue non rappresenta un effetto automatico in ogni situazione, ma dipende dalla combinazione tra titolo di possesso, modalità di trasferimento e concreta disponibilità dell’immobile.

    Un aspetto che, soprattutto in presenza di rate pluriennali ancora rilevanti, merita un’attenta valutazione preventiva.

    Di seguito l’analisi dei casi principali.

    Bonus ristrutturazioni: in generale rileva il possesso al 31 dicembre

    Come regola generale, per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un determinato anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

    Quando interviene un trasferimento dell’immobile prima dell’esaurimento del periodo di detrazione (normalmente 10 anni), le quote non ancora utilizzate si trasferiscono, nei casi più frequenti, al nuovo titolare.

    Tuttavia, le modalità di trasferimento variano in funzione:

    • della tipologia di atto (vendita, donazione, permuta);
    • della natura del diritto trasferito (proprietà piena, quota, usufrutto);
    • del titolo in base al quale spettava originariamente la detrazione (proprietà o detenzione).

    Bonus ristrutturazioni: trasferimento automatico nella vendita, salvo accordo

    Nel caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti interventi agevolati, se il trasferimento avviene prima del termine del periodo di fruizione, il diritto alle quote residue:

    • si trasferisce automaticamente all’acquirente (persona fisica),
    • salvo diverso accordo delle parti.

    Il venditore può dunque scegliere di:

    • continuare a beneficiare delle rate residue;
    • trasferire il diritto all’acquirente.

    In assenza di una specifica previsione nell’atto di compravendita, il beneficio si considera trasferito all’acquirente.

    Qualora nell’atto non sia stata inserita alcuna clausola, la volontà delle parti di mantenere la detrazione in capo al venditore può risultare anche da una scrittura privata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, purché sottoscritta da entrambe le parti e attestante che l’accordo esisteva sin dalla data del rogito.

    Nonostante il riferimento normativo alla “vendita”, la disciplina si applica in tutti i casi di trasferimento tra vivi, inclusi:

    • donazioni;
    • atti a titolo gratuito;
    • permute (in forza dell’art. 1555 c.c., che estende alla permuta, in quanto compatibili, le norme sulla vendita).

    Pertanto, ogni cessione integrale dell’immobile comporta, in linea generale, il trasferimento delle quote residue, salvo diverso accordo.

    La cessione di una quota dell’immobile non determina il trasferimento proporzionale della detrazione.

    Il diritto si trasferisce solo in caso di cessione dell’intero immobile.

    Fa eccezione l’ipotesi in cui, per effetto dell’acquisto della quota, l’acquirente divenga proprietario esclusivo dell’immobile: in tale situazione la residua detrazione si trasferisce.

    Bonus ristrutturazioni: costituzione dell’usufrutto

    In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso sia gratuito, le quote di detrazione non ancora fruite:

    • non si trasferiscono all’usufruttuario;
    • restano in capo al nudo proprietario.

    Nel caso di vendita dell’immobile con contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le rate residue si trasferiscono al nudo proprietario, in quanto titolare della proprietà dell’immobile.

    Bonus ristrutturazioni: quando spetta al detentore

    Diversa è la disciplina quando la detrazione spetta non al proprietario, ma al detentore dell’immobile (ad esempio inquilino o comodatario).

    In tali ipotesi:

    • le quote residue non si trasferiscono in caso di cambio di proprietà;
    • il soggetto che ha sostenuto la spesa conserva il diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa.

    Analoga regola si applica al familiare convivente del proprietario che abbia sostenuto le spese: egli mantiene il diritto alla detrazione anche qualora l’unità immobiliare venga ceduta.

    Bonus ristrutturazioni: la successione ereditaria

    In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita, in tutto o in parte, si trasferisce esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta” dell’immobile.

    La detrazione compete, dunque, a chi può disporre concretamente dell’immobile, indipendentemente dal fatto che lo adibisca o meno ad abitazione principale.

    In base al criterio del possesso al 31 dicembre, la quota relativa all’anno del decesso si trasferisce all’erede che possiede i requisiti richiesti, anche se il decesso avviene nello stesso anno in cui è stata sostenuta la spesa.

    Se più eredi detengono congiuntamente l’immobile, la detrazione si ripartisce tra loro in parti uguali.

    Se al momento dell’apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (ad esempio perché locato o concesso in comodato a terzi), la quota dell’anno del decesso non è detraibile.

    Qualora negli anni successivi uno o più eredi acquisiscano la detenzione diretta (ad esempio per cessazione del contratto), potranno usufruire delle rate residue.

    È tuttavia necessario che la detenzione sussista per l’intero periodo d’imposta di riferimento: se l’erede acquisisce la detenzione in corso d’anno, il diritto alla detrazione decorrerà dai periodi d’imposta successivi nei quali la detenzione sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre (cfr. Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 7/2025).

    Se l’erede che detiene materialmente e direttamente l’immobile procede alla vendita o donazione dello stesso, le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente o donatario.

    La regola vale anche se la vendita avviene nello stesso anno di accettazione dell’eredità.

    La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario, poiché l’usufrutto si estingue con la morte del titolare.

    Tuttavia, se l’erede dell’usufruttuario è anche nudo proprietario e consolida la piena proprietà dell’immobile, può fruire delle rate residue, purché sussista la detenzione materiale e diretta del bene.

    Analogo principio si applica nel caso di decesso del familiare convivente che aveva sostenuto le spese su immobile di proprietà di altro familiare divenuto erede: per continuare a detrarre le rate residue è necessaria la detenzione materiale e diretta.

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    Bonus sponsorizzazioni: domanda dal 17 febbraio

    Con un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport, si da il via dal 17 febbraio e fino alle 23.59 del 18 aprile 2026 al bonus sponsorizzazioni.

    In particolate, i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali possono inviare le domande per accedere al credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, relativo agli investimenti effettuati nell’arco di tempo dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, tramite l’apposita piattaforma online.

    Bonus sponsorizzazioni sportive: che cos’è

    Come evidenzia lo stesso Dipartimento dello sport il beneficio fiscale interessa i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (subentrato al precedente Registro Coni).

    Al fine di ottenere l'agevolazione, il soggetto sportivo destinatario della sponsorizzazione deve avere i seguenti requisiti:

    • operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici o Paralimpici
    • svolgere attività sportiva giovanile
    • aver conseguito ricavi 2023 prodotti in Italia, come previsto dall'articolo 85 comma 1, lett. a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) almeno pari a 150 mila euro ma non superiori a 15 milioni di euro.

    L’investimento pubblicitario ricevuto, inoltre, non deve essere stato inferiore a 10 mila euro, al netto dell’Iva.
    Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è concesso nei limiti delle risorse disponibili tramite la presentazione della domanda attraverso la piattaforma dedicata.

    Bonus sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda dal 17 febbraio

    Accedendo alla piattaforma preposta è necessario:

    • compilare la domande,
    • allegare tutte la documentazione
    • monitorare lo stato della domanda                 

    Le domande possono essere inoltrate a partire dal giorno 17 febbraio e fino al mezzanotte del giorno 18 aprile

    L’utente, una volta trasmessa la domanda, può accedere alla sezione “Dati della domanda” per verificarne l’avanzamento e visualizzare nel campo “Note” le richieste di chiarimento/integrazione del funzionario incaricato della lavorazione.

    Inoltre, nella sezione delle faq n costante aggiornamento, è possibile consultare le domande e le risposte sui dubbi più comuni in merito al beneficio fiscale in questione.              

         

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    Bonus casa 2026: le agevolazioni per ristrutturare

    La legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio, tra le norme ne contiene una con la  proroga per il 2026 delle aliquote per i bonus casa, vediamo il dettaglio.

    In data 13 febbraio a tale proposito le Entrate hanno pubblicato la nuova guida sulle ristrutturazioni edilizie 2026.

    Viene riepilogato tutto il quadro normativo per:

    • la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio;
    • l’Iva ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
    • la detrazione aggiuntiva del 75% per eliminare le barriere architettoniche;
    • le agevolazioni per l’acquisto e la costruzione di box e posti auto;
    • la detrazione per acquisto o assegnazione immobili già ristrutturati;
    • la detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa.

    Bonus casa 2026: confermate le detrazioni

    La legge di bilancio 2026 conferma i bonus edilizi con le medesime aliquote del 2025. 

    L'abbassamento che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio viene rimandato al 2027 e restano in vigore le aliquote del 2025. 

    In particolare, sarà possibile avere un bonus unico al 50% per le prime case e al 36% per le altre. 

    Per accedere allo sconto più alto, bisognerà essere proprietari o titolari di un diritto reale di altro tipo sull’immobile ristrutturato e avere in quell’immobile l’abitazione principale.

    Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
    L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
    In particolare, la detrazione può essere richiesta da:

    • proprietari o nudi proprietari,
    • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
    • detentori (locatari o comodatari) dell’immobile, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, a condizione che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio
    • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
    • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce
    • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

    Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, sono attualmente previsti percentuali di detrazione e limiti
    massimi di spesa di seguito specificati.

    Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024: detrazione del 50%, con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro, a prescindere dall’utilizzo dell’immobile (posseduto o detenuto sulla base di un titolo idoneo) sul quale sono stati effettuati gli interventi.
    Spese sostenute negli anni 2025 – 2026:

    • detrazione del 50% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
    • detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.

    Spese sostenute nel 2027:

    • detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
    • detrazione del 30% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.

    Spese sostenute dal 2028 al 2033:  detrazione del 30%, con limite massino di spesa agevolabile di 48.000 euro, per tutte le abitazioni possedute o detenute sulla base di un titolo idoneo.

    Spese sostenute dal 2034: detrazione del 36%, con limite massino di spesa agevolabile di 48.000 euro, a prescindere dall’utilizzo dell’abitazione su cui sono effettuati gli interventi.

    È sempre pari al 50% la detrazione delle spese relative a interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (comma 3-bis dell’articolo 16-bis del Tuir).

    Dal 2025, invece, non è più ammessa la detrazione per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili).

    Bonus barriere architettoniche 2026: spese sostenute entro il 31.12. 2025

    Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025, l’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto un’apposita detrazione del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
    Tali interventi possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.
    L’agevolazione si è aggiunta alla detrazione Irpef già prevista dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e) per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
    La detrazione d’imposta del 75% spetta per le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto:

    • in cinque quote annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023
    • in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024).

    La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
    • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
    • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    Per esempio, se l’edificio è composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro (320.000+60.000), calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 2 (60.000 euro).

    Inoltre, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

    Pertanto, quando l’intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile) ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

    Considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi in edifici “già esistenti”, l’agevolazione non può essere richiesta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

    I beneficiari della detrazione sono:

    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni.
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
    • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile (di qualsiasi categoria catastale) in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

    In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce agli eredi.

    La detrazione non si trasferisce neanche quando l’immobile oggetto di intervento viene ceduto: sarà il contribuente che ha sostenuto la spesa a continuare a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate.

    Prevista inizialmente per molteplici categorie di interventi (per esempio, per la sostituzione di finiture, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici, il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici), dal 30 dicembre 2023 la detrazione può essere richiesta esclusivamente con riferimento agli interventi aventi ad oggetto:

    • scale
    • rampe
    • ascensori
    • servoscala
    • piattaforme elevatriche

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributi Scuole per riviste e giornali: domande dal 10 dicembre

    Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 ed il 28 febbraio 2026, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere
    un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

    In particolare con avviso del 9 settembre il Dipartimento per l'Editoria informa della possibilità di presentare le domande dal 10 dicembre prossimo, In attesa delle istruzioni tecniche, riepiloghiamo la misura agevolativa.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli

    Con il Bando si pubblicano le regole generali per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall articolo 1 comma 320 della legge n 213/2023 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2025/2026 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

    Ricordiamo che la misura, istituita nell’anno 2020 è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.

    Come evidenzia l'avviso del Dipartimento per l'editoria, le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire:

    • dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 28 febbraio 2026.

    Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.

    Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse

    Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.

    Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:

    • a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
    • b) l’acquisto di libri;
    • c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
    • d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria  dell’istituzione scolastica;
    • e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici 2025: dal 3 dicembre scorrimento della lista d’attesa

    Il MIMIT ho pubblicato un avviso del 3 dicembre con cui aggiorna lo stato dell'arte del bonus elettrodomestici.

    In sintesi è partito lo scorrimento della lista d'attesa.

    Viene specificato che passati 15 giorni dall'emissione dei primi voucher, è ora in corso lo scorrimento delle liste in relazione ai voucher non utilizzati.

    In questi giorni quindi molti utenti in lista d'attesa riceveranno una comunicazione, all'esito dei positivi controlli, con la quale verranno assegnati loro i voucher residui da spendere per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

    La comunicazione avverrà, a seconda dei canali utilizzati per la presentazione della domanda, tramite messaggio sull'app IO oppure tramite e-mail.

    È comunque possibile in ogni momento controllare lo stato della propria domanda tramite l'app IO o il sito dedicato (bonuselettrodomestici.it).

    Le richieste al momento superano le risorse disponibili.

    Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.

    Ricordiamo che le domande per il bonus sono state disciplinate dal DD 12 novembre del MIMIT. mentre con il DD 22 ottobre sno state dettate tutte le regole operative per il bonus

    Il precedente Decreto MIMIT del 3 settembre aveva fissato le regole generali.

    Bonus elettrodomestici 2025: cosa riguarda

    L’articolo 1, nei commi da 107 a 111 prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
    Si vuole incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa con l'obiettivo di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

    Il Decreto interpministeriale ha fornito l’elenco definitivo degli elettrodomestici ammessi all’agevolazione.

    Si tratta delle seguenti sette tipologie che dovranno rispettare determinati requisiti energetici:

    • lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;
    • forni di classe energetica A o superiore;
    • cappe da cucina di classe B o superiore;
    • lavastoviglie di classe C o superiore;
    • asciugabiancheria di classe C o superiore;
    • frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;
    • piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.

    Esclusi quindi gli elettrodomestici più piccoli, come phon, ferri da stiro, e condizionatori.

    Il Decreto ha chiarito inoltre le regole per i rivenditori, che dopo aver accettato il voucher e applicato la riduzione del prezzo, potranno ottenere il rimborso decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’acquirente.

    Il rimborso sarà riconosciuto da Invitalia, previo inserimento della documentazione richiesta da parte del venditore, docementi che dovranno essere conservati, anche per provare il corretto smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

    Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta

    Si stabilisce che il bonus è riconosciuto all'utente finale in forma  di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico.  

    Per tutta  la  durata  dell'iniziativa, il  riconoscimento  dei benefici previsti avviene  nei  limiti  delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni

    Il  contributo è riconosciuto rispettando l'ordine  temporale  di  presentazione  delle  istanze  e   il   suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie.
    Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso  all'utente finale  maggiorenne  ed  e'  spendibile  presso  il   venditore  per l'acquisto di un solo  elettrodomestico  per  nucleo  familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale.
    Il contributo è  riconosciuto  in misura  non  superiore  al  30  per  cento  del  costo  di   acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore  a  100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a  200  euro  per  ciascun elettrodomestico se l'utente  finale  ha  un valore  dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario  inferiore  a  25.000  euro annui

    Il contributo non puo' essere cumulato con altre agevolazioni, nonche' con  altri  benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.
    Attraverso la piattaforma  informatica  sono  acquisiti  i  dati degli utenti finali che manifestano l'interesse  a  partecipare  alla presente iniziativa  e,  per  essi,  e'  accertato  il  possesso  dei requisiti

    All'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra  indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il  diritto  al riconoscimento  del  contributo  e ne  indica  l'importo   massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una  validita'  limitata nel tempo dal momento dell'emissione,  associato  al codice  fiscale dell'utente finale richiedente. 

    La quantificazione dell'importo  del  contributo  definitivamente  spettante  all'utente finale  e'  effettuata  dalla  piattaforma  informatica  al   momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di  vendita  dell'elettrodomestico  scelto  dall'utente  finale.  

    Il venditore  riduce   di   pari   importo   il   prezzo   di   acquisto dell'elettrodomestico  ed  emette   fattura   di   vendita   riferita esclusivamente all'elettrodomestico oggetto della vendita,  la  quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l'obbligo di smaltimento  dell'elettrodomestico in sostituzione.
    Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore  entro il limite temporale di validita', l'utente finale puo'  rinnovare  la richiesta del contributo secondo le modalita'  indicate  nei  decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
    A  seguito  dell'accettazione  del voucher e  a  fronte  della riduzione del prezzo una volta decorso il  termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente  finale, il venditore matura il diritto a  ricevere  un  importo  alla  stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia  a  valere  sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da  parte  del venditore  nella   piattaforma   informatica   della   documentazione necessaria a comprovare  il  diritto  in  questione,  anche  ai  fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6. 

    A  tali fini, il  venditore  conserva  tutta  la  documentazione  relativa  a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del voucher,  inclusa la documentazione riguardante  la  gestione  di  un  eventuale  reso, nonche' la documentazione  attestante  l'avvio  dell'elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.

    Bonus elettrodomestici: breve guida alla domanda

    Con il DD 22 ottobre del MIMIT si prevede che a partire dalla data che sarà indicata con successivo decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari ad euro 48.100.000,00, gli Utenti finali accedono alla Piattaforma informatica tramite:

    • interfaccia web dedicata, previa identificazione tramite SPID/CIE di livello almeno significativo, 
    • o tramite il Punto di Accesso telematico (app IO),

    e presentano l’istanza per richiedere il Voucher che consente l’acquisto di un Elettrodomestico per Famiglia Anagrafica 

    L'identità dell’Utente finale, in relazione ai dati del nome, del cognome, della data di nascita e del codice fiscale, è accertata con la CIE o con SPID.

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti l’Utente finale, utilizzando il modello disponibile sulla Piattaforma informatica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:

    • a. che intende utilizzare il contributo elettrodomestici per l’acquisto di un Elettrodomestico destinato a sostituire un altro bene della stessa tipologia e di classe energetica inferiore (di seguito “Elettrodomestico obsoleto”);
    • b. che si impegna a consegnare l’Elettrodomestico obsoleto al Venditore per lo smaltimento dello stesso;
    • c. se è in possesso di un ISEE in corso di validità per il 2025, inferiore alla soglia di euro 25.000.

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti la Piattaforma informatica, per il tramite della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale:

    • a. verifica automaticamente, attraverso la data di nascita dell’Utente finale, che l’età del richiedente sia maggiore di 18 anni;
    • b. interroga il servizio messo a disposizione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale per verificare, nei casi di cui al precedente comma 3, lett. c), l’esistenza dell’ISEE riferito al Nucleo familiare di valore inferiore ad euro 25.000, nei soli casi in cui l’Utente finale abbia dichiarato di avere un ISEE al di sotto della suddetta soglia;
    • c. interroga la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
    • d. verifica l’eventuale presenza di altra istanza, antecedente, presentata da un componente della Famiglia Anagrafica dell’Utente finale.

     All’esito dei controlli, il contributo elettrodomestici viene attribuito all’Utente finale tramite la Piattaforma informatica, che genera il Voucher associato alla richiesta di contributo, inviando all’Utente finale apposita comunicazione a mezzo e-mail o tramite l’app IO, a seconda del canale da questi utilizzato per l’effettuazione della richiesta di accesso al contributo. 

    La comunicazione informa l’Utente finale dell’avvenuta attribuzione del contributo elettrodomestici, con contestuale invito ad utilizzare il Voucher entro le ore 23.59 del 15esimo giorno dalla sua emissione.

    Con le stesse modalità è comunicata l’eventuale mancata concessione del contributo elettrodomestici, con indicazione delle motivazioni ad essa

    sottese.

    I Voucher sono resi disponibili secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze registrate dalla Piattaforma informatica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili indicate al precedente comma 1.

    In caso di esaurimento delle risorse disponibili, PagoPA S.p.A., attraverso la Piattaforma Informatica, sospende la generazione dei Voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy. In tal caso, la

    presentazione di nuove istanze è sospesa, in attesa della verifica di eventuali economie derivanti dalla procedura descritta.

    Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del decreto interministeriale ciascun Voucher è emesso esclusivamente in favore dell’Utente finale richiedente ed ha la validità di quindici giorni solari dalla sua emissione, con scadenza alle ore 23:59 del quindicesimo giornon dall’emissione. Decorso tale termine, il Voucher è automaticamente annullato e le somme prenotate sono rimesse nella disponibilità dell’iniziativa. In ogni caso, l’assegnazione dei Voucher associati alle risorse finanziarie rinvenienti da economie è effettuata secondo l’ordine cronologico di registrazione delle istanze da parte della Piattaforma informatica, ferma la necessaria sussistenza in capo agli Utenti finali richiedenti di tutti i requisiti normativamente previsti.

    L’Utente finale che non abbia utilizzato il Voucher entro il termine di cui al precedente comma 7, oppure un componente della sua Famiglia Anagrafica, nel rispetto dei requisiti previsti, potrà richiedere l'emissione di un nuovo Voucher mediante presentazione di una nuova istanza secondo la procedura definita dal presente articolo. In tal caso l’istanza sarà trattata secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

    Attenzione al fatto che dal 3 dicembre è aperto lo scorrimento delle listre d'attesa e si può ancora presentare domanda.

    Leggi anche Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher per avere informazioni sugli step che si verificano dalla domanda alla sua approvazione con relativa emissione del voucher spendibile

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