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Canone RAI 2026: tutte le regole per l’esenzione
Gli over 75 anni con reddito inferiore a 8.000 euro possono chiedere l'esenzione del pagamento del canone RAI 2026.
Vediamo tutte le regole per presentare la richiesta
Canone RAI 2026: chi può chiedere l’esenzione
L’esenzione dal versamento del canone viene riconosciuta a specifiche categorie di soggetti, purché presentino una dichiarazione sostitutiva che affermi la presenza di determinate condizioni.
Tra gli aventi diritto alla esenzione vi è chi non possiede un televisore. Tali soggetti hanno tempo fino al prossimo 2 febbraio per presentare la dichiarazione e ottenere l’esonero per tutto il 2026.
Dal 3 febbraio al 30 giugno si apre invece una seconda finestra per ottenere l’esonero per il secondo semestre dell’anno.
Esistono però altri soggetti che possono evitare l’addebito del canone e si tratta di:
- cittadini che abbiano compiuto i 75 anni di età a basso reddito,
- diplomatici e militari stranieri.
L’esonero degli over 75 a basso reddito è concesso alle seguenti condizioni:
- devono avere un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro
- non devono avere conviventi titolari di un reddito proprio, salvo la presenza di collaboratori domestici, colf e badanti,
- l’apparecchio televisivo deve essere ubicato nel luogo di residenza
Per essere esonerati dal pagamento del canone tv, gli ultrasettantacinquenni possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti sopra elencati.
Attenzione al fatto che l’agevolazione spetta:
- per l’intero anno, se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso
- solo per il secondo semestre, se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno
Se le condizioni di esenzione attestate nella prima dichiarazione sostitutiva restano invariate è possibile fruire dell’esonero anche nelle annualità successive e non occorre presentare una nuova dichiarazione.
Canone RAI 2026: come chiedere l’esenzione
L'esenzione dal pagamento del canone RAI vale per tutto l'anno in cui si fa richiesta e va rinnovata l'anno successivo a meno di certe condizioni.
La domanda deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate.
I cittadini che non possiedono un apparecchio televisivo dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.
Coloro che hanno già compiuto 75 anni e con reddito inferiore agli 8mila euro dovranno inoltrare un'altra dichiarazione con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento.
Attenzione, se la richiesta è stata già presentata gli scorsi anni e le condizioni permangono, si potrà beneficiare dell'esenzione automaticamente, senza procedere con la domanda.
Anche diplomatici e militari stranieri dovranno inoltrare l'apposita dichiarazione sostitutiva per non pagare la tassa.
Al fine di presentare la domanda è possibile scaricare il fac simile dal sito delle Entrate, clicca qui per accedere alla modulistica che corrisponde al proprio caso e le relative modalità di presentazione della domanda.
Canone RAI: come richiedere il rimborso se si ha diritto
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esonero, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando il modello – pdf che può essere trasmesso anche on line indicando la causale 1.
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected];
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
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B&B e Canone RAI: quale si paga?
Il canone RAI si distingue in canone ordinario per i privati e canone speciale per le attività di impresa.
Nella sezione FAQ del sito della RAI vengono pubblicati dei chiarimenti in merito al canone per le attività di bed&breakfast.
In sintesi, la RAI, dalle FAQ, afferma che le locazioni turistiche, quali, ad esempio, case e appartamenti per vacanze, B&B, agriturismi, e altri a prescindere dalla forma imprenditoriale. devono essere equiparate alle strutture ricettive.
B&B e canone RAI: quale va pagato?
Con una FAQ la RAI replica al seguente quesito: "è tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell'utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone TV speciale per l'unico apparecchio TV presente nell'alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti)?"
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare comporta l'obbligo di stipulare un canone speciale.Pertanto, in tutti quei casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.
Canone RAI: quale importo per il B&B?
La RAI con un'altra FAQ replica affermativamente al seguente quesito: E' tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell'utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast?
Aggiungendo inoltre che, come previsto dall’art. 27 del R.D.L. 21 febbraio 1938, convertito nella legge 4 giugno 1938 n. 880, e dall’art. 2 del D.L 21 dicembre 1944 n. 458, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale.
Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, non è dovuto il canone ordinario, ma quello speciale.
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Canone RAI: entro il 31.01 dichiarazione di non detenzione apparecchio
I cittadini che non detengono un apparecchio, possono presentare entro il 31 gennaio una dichiarazione di non detenzione ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone RAI 2024.
Dichiarazione non detenzione apparecchio tv per esenzione canone
Nel dettaglio, coloro che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che:
- in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica,
- oppure, che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.
Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Dichiarazione non detenzione apparecchio tv: quando e come presentarla
Attenzione al fatto che, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone Tv, occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:
- tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).
Allegati: -
Canone RAI: in quanti anni si prescrive?
Con l'Ordinanza n 33213 del novembre 2023 la Cassazione fissa un principio sulla prescrizione del canone rai in dieci anni
e non in cinque, poiché, in assenza di una disciplina derogatoria, occorre applicare il termine decennale dell'art 2946 del codice civile previsto per le imposte sui redditi e l’IVA.
Viene sancito il seguente principio: “l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”.
Vediamo i fatti di causa.
Canone RAI: in quanti anni si prescrive?
Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti erariali e tributi locali, contestando l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'appello del Concessionario della riscossione è stato rigettato.
Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che «i titoli esecutivi divenuti irretrattabili per carenza di impugnazione … sono atti amministrativi non idonei di per sé – e in assenza di titolo giudiziale o di altro titolo idoneo per legge – a determinare l'effetto processuale di convertire il termine di prescrizione ordinario in quello decennale».
La Concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, denunciando:- 1) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 49 del DPR n. 602 del 1973, degli artt. 17, 19, 20 del DLgs. n. 112 del 1999 nonché dell'art. 2646 ss. c.c., per essere stata applicato il termine di prescrizione quinquennale anche relativamente ai crediti erariali (più precisamente a crediti per IRPEF, IRAP e IVA, canone audio, a cui, in assenza di una norma derogatoria, si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione);
- 2) la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 49 del DPR n. 602 del 1973, degli artt. 17, 19, 20 del DLgs. n. 112 del 1999 nonché dell'art. 2646 ss. c.c., anche relativamente agli altri crediti rispetto ai quali l'adozione della cartella di pagamento determina un effetto novativo soggettivo e l'applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., per cui andrebbe sollecitato un revirement dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite;
- 3) l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., in ordine alla specifica eccezione di applicazione del termine di prescrizione decennale relativamente al potere di riscossione esattoriale.
La Corte di Cassazione ha precisato varie volte che, in tema di IRPEF, IRAP, IVA ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del DPR n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Tale principio va esteso anche al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al RD n. 246 del 1938 in assenza di una specifica disposizione relativamente al termine di prescrizione, idonea a derogare la previsione generale di cui all'art. 2946 c.c.
Viene inoltre ribadito il principio generale, affermato da Cass., Sez. U., 25 ottobre 2016, n. 23397 e correttamente applicato nella sentenza impugnata relativamente ai crediti per TARSU, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., per cui, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
In conclusione, il primo ed il secondo motivo del ricorso devono essere accolti per quanto di ragione, con assorbimento della terza censura, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.