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Straordinari personale sanitario: la nuova flat tax
Il DL n 73/2024 noto come Dl Liste d'Attesa all'art 7 ha previsto una imposta sostitutiva per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
Il DL n 73 è stato convertito in Legge n 107 pubblicata in GU n 178 del 31 luglio 2024.
Vediamo in cosa consiste questa flat tax straordinari personale sanitario e come pagarla.
Flat tax straordinari personale sanitario: come si paga
Il DL n. 73/2023 convertito in Legge n 107/2024 all'art 7 reca una una tassa al 15% per gli straordinari del personale sanitario.
A tal proposito le entrate hanno pubblicato la Risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024 con le relative istruzioni.
Viene appunto precisato che l’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate.
Il comma 5 dell’articolo 7 del citato Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, stabilisce che “Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”.
La flat tax sui compensi corrisposti per le prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti sanitari nell’ambito dell’attività intramuraria e dal personale sanitario del comparto mira ad incentivare medici e infermieri a svolgere lavoro straordinario ed è applicata dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024.
Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”; Divisione Servizi
- “1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA)
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Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione entro il 21 marzo
Il 18 marzo è scaduto il termine per l'invio della Certificazione Unica 2024 in quanto il 16 marzo, termine ordinario cadeva di sabato.
Però, visti i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge (chiarimento nella Circolare MEF n 195/99), entro il 21 marzo è ancora possibile adempiere nei termini, vediamo maggiori dettagli.
Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione
Nella CU 2024, il frontespizio si compone dei seguenti riquadri:
- tipo di comunicazione,
- dati relativi al sostituto,
- dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione,
- firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.
Nel riquadro tipo di comunicazione, vi sono le caselle utili all'annullamento e alla sostituzione della CU 2024
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione
già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella
“Sostituzione” posta nel frontespizio.
Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario
predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire.
Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da
sostituire o annullare.
Specchietto di riepilogo
Adempimento
Scadenza
Invio CU all’Agenzia Entrate
18.03.2024 (il 16 è sabato)
Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini
21.03.2024 (5 giorni di tolleranza senza sanzioni rispetto al termine)
Consegna CU sintetica ai contribuenti
18.03.2024 o entro 12 giorni dalla richiesta (per le cessazioni in corso d’anno)
Invio “CU autonomi”
31.10.2024
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Certificazione Unica: anche per ASD SSD entro il 31 ottobre
L'Agenzia delle entrata aveva risposto con la risoluzione 13 2024 al dubbio sul termine ultimo per l'invio del modello CU 2024 per i redditi da lavoro autonomo sollevato da molte parti, per la novità sulla disponibilità della dichiarazione precompilata, non solo per i dipendenti ma anche per le persone fisiche con tipologie di reddito diverse, compresi i forfettari, introdotta dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 1/2024, noto come "Decreto Semplificazione degli adempimenti tributari".
Si ricorda infatti che l'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322/98 prevede un diverso termine per le certificazioni che includono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata (come previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175) che possono essere trasmesse elettronicamente entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Modello 770, come di consueto fissata al 31 ottobre.
Tra gli addetti ai lavori, sostituti di imposta e loro intermediari era sorto quindi il dubbio sul fatto di non poter usufruir, della scadenza estesa fino al 31 ottobre 2024 per l'invio del modulo CU 2024 per i contribuenti per i quali, da quest'anno, è stata resa disponibile la precompilata. Qui il modello e le istruzioni CU 2024
AGGIORNAMENTO 17 MARZO E' giunta anche in extremis la risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da US Acli; il Capo Legislativo del Ministro per lo Sport conferma che le Certificazioni Uniche dei redditi esenti, o di quelli non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, in cui sono ricompresi redditi da lavoro sportivo corrisposti ai propri collaboratori nell’anno 2023 fino alla soglia massima di € 15mila, rientrano tra quelle che possono essere inviate entro il 31/10/2024.
I dettagli in questo approfondimento di FISCOSPORT: Redditi lavoro sportivo fino a 15mila euro CU entro il 31 ottobre
CU redditi autonomi e provvigioni entro il 31 ottobre : i chiarimenti
L'Agenzia , come detto, risponde affermativamente alla possibilità di fruire ancora per quest'anno del termine del 31 ottobre per le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024”) > (come i redditi di lavoro autonomo “professionale).
La motivazione è che nel 2024 le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale.
L'agenzia aggiunge che ne sarà data comunicazione nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.
Comunque l'amministrazione invita i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti).. agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.
Dal 2025, per i redditi 2024 invece le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata per cui l'invio dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Nella risoluzione si precisa anche che resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).
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Certificazione Unica 2024: invio in scadenza il 18 marzo con eccezioni
Entro il 18 marzo, il giorno 16 marzo (termine ordinario) quest'anno cade di sabato, va inviata la Certificazione Unica 2024 per i compensi erogati nel 2023.
A tal fine, con il Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, le Entrate hanno approvato i relativi: modello e istruzioni utili per i sostituti d'imposta.
Attenzione, recentemente sono stati sollevati dubbi sulla scadenza per le CU degli autonomi e le Entrate hanno chiarito il termine con la risoluzione n 13 del 4 marzo specificando che possono attendere il 31 ottobre le Certificazioni Uniche con esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili tramite precompilata.
Per i dettagli leggi: CU 2024 autonomi: ok dell'Agenzia all'invio entro il 31 ottobre.
Vediamo le modalità di invio e le sanzioni per omessa presentazione del CU 2024.
Certificazione Unica 2024: modalità di invio alle Entrate e consegna al percettore
Il flusso contenente le CU 2024 deve essere presentato alle Entrate esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
- direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline,
- tramite un intermediario abilitato.
E' bene specificare che non è ammessa la possibilità di presentazione alle entrate in forma cartacea.
Per quanto riguarda invece la relativa consegna della CU ai percettori dei redditi, che va effettuata entro lo stesso termine del 18 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile trasmettere la CU 2024 mediante posta elettronica a patto che il destinatario:
- abbia la possibilità di poter "materializzare" la CU per i successivi adempimenti;
- e quindi sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
Qualora il percettore non sia in possesso dei suddetti requisiti il sostituto deve provvedere sempre entro la stessa data, il 18 marzo 2024, alla consegna in forma cartacea,
Tra i canali alternativi per la consegna della CU al percettore dei redditi, si può scegliere un canale alternativo di trasmissione quale: raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta.
Certificazione Unica 2024: le sanzioni in caso di omissione nell’invio
Entro il lunedì 18 marzo, il sostituto d'imposta deve effettuare l’invio telematico delle certificazione unica 2024 all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).
Qualora il sostituto non provvedesse, oppure in caso di errore nella presentazione la sanzione è pari a:
- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro,
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
Nelle specifico la norma di riferimento, l'art 4 comma 6 quinquies del DPR n 322/98 recita che "Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art 12 del dlgs n 472/97 con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
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Certificazione Unica 2024: aggiornamenti delle istruzioni al 22.02
L'Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio e nel dettaglio il giorno 7 febbraio e il giorno 22 febbraio ha pubblicato degli aggiornamenti della Certificazione Unica 2024 che va presentata entro il giorno 16 marzo che quest'anno, cadendo di sabato slitta al 18 marzo.
Prima di leggere i motivi dell'aggiornamento ricordiamo che con Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, sono stati approvati il modello e le istruzioni da utilizzare per la CU 2024.
Certificazione unica 2024: aggiornamenti delle istruzioni
Le Entrate informano del fatto che le istruzioni sono aggiornate come segue:
- alla pagina 25, alla diciassettesima riga, dopo la parola “giorni.” inserire il seguente periodo “Nel caso in cui siano certificati redditi derivanti da lavoro sportivo, riportare nel punto 6 il numero dei giorni anche nella ipotesi in cui tali redditi siano di importo inferiore a 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784 e 785.”;
- alla pagina 51, alla nona riga, dopo le parole “15.000 euro.” inserire il seguente periodo “Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.” 7 febbraio 2024 Istruzioni;
- alla pagina 18, alla ventottesima riga, modificare “del codice” con “dei codici”;
- alla pagina 18, alla ventottesima riga, dopo “N” inserire “o N1”;
- alla pagina 11, alla trentaquattresima riga il periodo “1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190” è sostituito con il seguente “3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”;
- alla pagina 51, alla quinta riga, dopo la parola “ordinaria” inserire il seguente periodo “da riportare nei punti 1e/o 2”;
- alla pagina 47, alla trentasettesima riga, dopo le parole “651.” Inserire il seguente periodo “Il presente punto va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel punto 651 il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione”;
- alla pagina 47, alla cinquantaquattresima riga dopo la parola “vengano” eliminare il seguente periodo “per l’intero ammontare”.
Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo (18 poiché il 16 marzo è sabato), le certificazioni relative:
- ai redditi di lavoro dipendente,
- ai redditi di lavoro autonomo
- e ai redditi diversi,
da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo (18 marzo poiché il 16 è sabat0)
Viene sottolineato che, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2024 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2024.
Attenzione al fatto che è data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto
Certificazione unica 2024: cosa attesta
La Certificazione Unica “CU 2024” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2024 (termine slitta al 18 perché 16 marzo è sabato) unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) attesta:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Allegati: -
Certificazione Unica 2024: il prospetto familiari a carico
Entro il 18 marzo 2024, il termine ordinario 16 marzo è sabato, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, per il periodo di imposta 2023.
Ricordiamo che, a causa delle novità introdotte dal 1 marzo 2022 relativamente all'assegno unico universale, ci sono stati dei cambiamenti per la compilazione della Certificazione Unica 2024.
Nel dettaglio, ricordiamo che il DLgs. 230/2021 dal 1 marzo 2022:
- ha introdotto l’assegno unico e universale,
- e modificato la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR.
In particolare:
- sono terminate le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità;
- ed è stata abrogata la detrazione per famiglie numerose di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR.
Vediamo la compilazione della sezione dei dati dei familiari a carico nella CU 2024.
Certificazione Unica 2024: le detrazioni per i figli
Nella Certificazione Unica è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico
del sostituito.
Attenzione al fatto che, l’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
In particolare nei righi da 1 a 9 dovrà essere indicato:
- il grado di parentela (barrando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio con disabilita`),
- il codice fiscale,
- il numero dei mesi a carico,
- percentuale di detrazione spettante,
- l’ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento;
- numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età uguale o superiori a 21 anni (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del Tuir).
Ricordiamo che in seguito all’introduzione dell’assegno unico universale per i figli, nel prospetto «Dati relativi al coniuge e dei familiari a carico», della CU/2024 rispetto alla CU/2023 ci sono dei cambiamenti.
Certificazione Unica 2024
In dettaglio, nella CU 2024 non c'é più la colonna 9 che serviva ad indicare il periodo transitorio.
Certificazione Unica 2023
L'anno scorso infatti andava indicato:
- nella colonna 9, il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli, compresi tra gennaio e febbraio 2022, in base alla previgente formulazione dell’articolo 12 del Tuir,
- nella colonna 10, il numero di mesi, a partire da marzo 2022, per i quali spetta la detrazione per figli di età uguale o superiore a 21 anni, secondo le nuove disposizioni fiscali.
Certificazione Unica 2024: il prospetto detrazioni e crediti
Confrontiamo il prospetto Detrazioni e crediti nella cu 2024 con la cu 2023.
Certificazione Unica 2024
Al punto 361 è indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, della certificazione.
L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a
carico” ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente.
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che:
- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.
Al punto 362 va indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di
cui all’art. 12 comma 1 del TUIR. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l’intero periodo di imposta (qualora ne ricorrano i presupposti).
Certificazione unica 2023
Attenzione al fatto che, nella cu 2024 non ci sono più i campi che c'erano nella cu 2023:
- 363 “Detrazioni per famiglie numerose”, dove andava indicato l’importo delle detrazioni di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all’art. 12, nonché di quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, e di quelle previste da altre disposizioni normative (tale detrazione è riconosciuta per i soli mesi di gennaio e febbraio);
- 364 “Credito riconosciuto per famiglie numerose”, dove va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta ex art. 12 comma 3 del TUIR relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis che non ha trovato capienza;
- 365 “Credito non riconosciuto per famiglie numerose”, dove va indicato l’importo del credito di cui all’art. 12 comma 3 del TUIR, relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, che non è stato riconosciuto
Certificazione Unica 2024: annullamento o sostituzione entro il 18 marzo
Concludendo, può essere utile segnalare che, nel caso in cui, il sostituto d’imposta, prima del 18 marzo, volesse:
- annullare una Certificazione Unica già presentata, può predisporne una nuova, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrare la casella «Annullamento» posta nel frontespizio.
- sostituire una certificazione già presentata, sarà necessario compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella «Sostituzione» nel frontespizio.
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Certificazione Unica 2023: come indicare le agevolazioni agli impatriati
La Certificazione Unica da inviare entro il prossimo 16 marzo 2023 deve indicare anche i dati relativi all' eventuale utilizzo nel 2022 per il lavoratore interessato, del
- regime agevolato per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010 cd rientro dei cervelli e del
- regime agevolato "impatriati" di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
Vediamo i codici e i dati da riportare in dettaglio, come illustrati nelle istruzioni dell'Agenzia.
Lavoratori dipendenti
REGIME AGEVOLATO ART 44 DL 78 2010 "RIENTRO DEI CERVELLI" ( le istruzioni richiamano l'art 17 DL 185-2008)
riguarda i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano stati non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore dell’art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Va indicato solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.
Nella parte dedicata ai Redditi di lavoro dipendente, sezione “Altri dati" vanno riportati
- nel punto 462 il codice “2”,
- nel punto 463 gli importi esclusi dall'imponibile (cioè 90% del reddito corrisposto al lavoratore).
Nel caso in cui non sia stato effettuato l'abbattimento dell'imponibile va indicato nelle annotazioni il codice BC per consentire la fruizione della dichiarazione dei redditi.
REGIME AGEVOLATO ART 16 D.Lgs 147 2015 "IMPATRIATI"
riguarda redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato
Le istruzioni distinguono le annualità e i diversi casi previsti dall'evoluzione normativa
1 – per i lavoratori rientrati in Italia dal 2017 e fino al 29 aprile 2019 si indica :
- nel punto 462 il codice “4”
- nel punto 463 il 50% dell’ammontare corrisposto
2 – per i lavoratori soggetti alle modifiche apportate dall’art. 5 del DL 34/2019, rientrati in Italia dal 30 aprile 2019
- nel punto 462 il codice “6”,
- punto 463 : il 70% dell’ammontare corrisposto;
3 – per i soggetti che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno (art. 16 comma 5-bis del DLgs. 147/2015) vanno indicati:
- nel punto 462 il codice “8”,
- nel punto 463 il 90% dell’ammontare corrisposto;
4 – per gli sportivi professionisti (art. 16 comma 5-quater del DLgs. 147/2015), vanno indicati :
- nel punto 462 il codice “9”
- nel punto 463 il 50% dell’ammontare corrisposto.
Anche in questo caso se il datore di lavoro non ha applicato l'agevolazione dovrà indicare nelle annotazioni i codici (nell'ordine) “BD”, “CQ”, “CR” e “CS” per consentire la fruizione in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda i casi collegati alla proroga del regime dei c.d. vecchi impatriati per i quali il DL 34/2019 ha ampliato le aliquote di non imponibilità si devono indicare:
- nel punto 462 i codici “13” in presenza di figli minorenni e “14” nel caso di acquisto di immobile residenziale in un Comune del mEZZOGIORNO italia
- nel punto 463 la somma esclusa dal reddito imponibile;
in caso di mancata applicazione i codici da riportare nelle annotazioni sono “CT” e “CU”.
Lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi nella parte del modello “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, sezione “Dati fiscali” vanno indicati:
- nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto”, le somme complessivamente corrisposte al lavoratore al netto eventualmente dell'IVA
- nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”, SOLO l'importo non imponibile
- nel punto 6 uno dei Codici sopra indicati come per lavoratori dipendenti.