-
Decreto tutela consumatori: trasparenza e sanzioni per pratiche scorrette
Pubblicato in GU n 66 del 18 marzo il Decreto Legislativo n 26 di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus” sulle nuove disposizioni normative per:
- rafforzare la tutela dei consumatori nel caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere,
- con una revisione dell'impianto sanzionatorio al fine di garantire la massima armonizzazione a livello europeo nella tutela dei consumatori, adeguando altresì le previsioni normative alle evoluzioni soprattutto dei modelli di business e delle transazioni on-line.
Lo stesso Ministro Urso ha annunciando il Decreto, del quale si attente la bozza, dichiarando che:
“L’attuazione di questa direttiva europea garantisce una maggiore tutela per i consumatori e una omogenità sanzionatoria all’interno della Ue. Inoltre grazie al suo recepimento abbiamo potuto chiudere una procedura di infrazione”
Decreto tutela consumatori: recepimento Direttiva UE 2019/2161
Come sintetizzato dal comunicato MIMT del 24 febbraio le principali novità introdotte riguardano:
- la trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti
- le pratiche commerciali scorrette con l’introduzione di una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. dual quality);
- il regime sanzionatorio sarà modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta; la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello; l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.
Sono introdotte sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie.
Inoltre i consumatori lesi potranno altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e sono infine introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.
-
E-commerce tramite piattaforme: obbligo di invio dati alle Entrate
Il DDL di bilancio 2023 in bozza, con l'art 37 sinteticamente prevede obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.
Al fine di apprestare misure di contrasto alle frodi IVA, si impongono obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line ai consumatori finali di determinati beni successivamente individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che siano presenti nel territorio dello Stato.
Come specificato dalle note di lettura al DDL, la disposizione intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line nei confronti di consumatori finali di determinati beni presenti nel territorio dello Stato, quali:
- telefoni cellulari,
- console da gioco,
- tablet PC, laptop
- o altri beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
A tal fine si prevedono obblighi comunicativi relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma che facilita la vendita.
Sostanzialmente si dovrebbe prevedere a carico dei gestori suddetti uno specifico adempimento che somiglia a quanto già previsto per le annualità 2019 e 2020 e sino alle operazioni realizzate al 30 giugno 2021, dagli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che con piattaforme elettroniche, hanno reso possibile la vendita a distanza di beni importati o presenti nella unione europea
Questo obbligo però, si ricorda, è venuto meno a partire dal 1° luglio 2021 con il recepimento del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi (Direttiva (UE) 2017/2455).
Si attende la versione definitiva dell'articolo per delineare il nuovo adempimento previsto per l'e-commerce.