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Riduzione liste d’attesa per prestazioni sanitarie: il testo della legge pubblicato in GU
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.07.2024 n. 178 la Legge del 29 luglio 2024 n. 107 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la trasparenza nel settore sanitario italiano.
Per rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari, sarà rimosso il limite di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Questo permetterà di assumere più medici e infermieri, migliorando così l'offerta assistenziale.
Tra i vari articoli del disegno di legge, l'articolo 3 introduce una serie di misure specifiche per l'adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, vediamo i punti principali.
Centro Unico di Prenotazione (CUP)
Gli erogatori sanitari, sia pubblici che privati accreditati, saranno obbligati a utilizzare il Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale. Questo sistema centralizzato e informatizzato gestisce l'intera offerta dei servizi sanitari, includendo quelli del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in regime convenzionato e intramoenia.
Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie
Il Senato ha introdotto specifiche modalità di accesso alle prestazioni per diverse categorie di pazienti:
- Cronicità e Fragilità: La presa in carico delle malattie croniche, degenerative e rare sarà gestita direttamente, senza bisogno di intermediazione da parte del paziente.
- Sintomi Acuti: Le prenotazioni per prestazioni necessarie a sintomi o eventi acuti potranno essere effettuate direttamente al CUP.
- Malattia Mentale e Dipendenze: L'accesso a prestazioni per malattie mentali e dipendenze patologiche sarà diretto.
- Screening: L'accesso a programmi di screening per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o cronico-degenerative sarà su chiamata.
Trasparenza delle Agende
Gli erogatori sanitari saranno tenuti a garantire la piena trasparenza delle agende, mostrando le prenotazioni effettuate e i posti disponibili per ogni prestazione. Questo requisito sarà un elemento contrattuale qualificante.
Sistema di disdetta
Il CUP attiverà un sistema di disdetta per ricordare ai pazienti la data della prestazione sanitaria, richiedendo conferma o cancellazione delle prenotazioni almeno due giorni lavorativi prima. Questo sistema permetterà di ottimizzare le agende di prenotazione seguendo linee di indirizzo nazionali.
Sanzioni per assenti senza giustificazione
Sono previste sanzioni anche per i pazienti che non si presentano agli appuntamenti senza giustificata disdetta, obbligandoli al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione.
Allegati: -
Invio dati sistema TS: termine prorogato al 22 febbraio
Con un comunicato stampa del 15 febbraio, le Entrate informano della pubblicazione del Provvedimento n 43425 del 15 febbraio contenente la proroga del termine di invio dei dati al sistema tessera sanitaria (TS)
Per un riepilogo delle regole leggi: Invio dati spese sanitarie al Sistema TS: semestrale anche per il 2023
Viene specificato che gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie possono inviare le informazioni relative al secondo semestre del 2022 entro il 22 febbraio 2023.
Stesso termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi all’anno 2022 da parte degli ottici.
In particolare il provvedimento specifica che:
- in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel 2022, i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere f) e g), dello stesso decreto trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Viene precisato che, lo spostamento in avanti della scadenza per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (originariamente fissata al 31 gennaio 2023), stabilito dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, va incontro alle difficoltà rappresentate da alcune associazioni di categoria ed è finalizzato ad acquisire informazioni il più possibile complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata 2023.
Il comunicato inoltre precisa che, per il rispetto del sistema di tutela della privacy, viene inoltre prorogato il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2022 per l’elaborazione del 730 precompilato 2023.
Per esercitare questa facoltà, sarà possibile trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate:
fino al 22 febbraio 2023
oppure accedere, dal 3 marzo al 30 marzo 2023, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria.
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Invio dati sistema TS: le violazioni, le sanzioni e il ravvedimento operoso
Con una faq pubblicata sul sito della propria rivista online FiscoOggi in data 2 settembre 2022 le Entrate sinteticamente confermano le regole relative all’obbligo di comunicazione dei dati al “Sistema tessera sanitaria”, da parte dei soggetti specificamente individuati dalla norma e relative sanzioni in caso di inadempimento.
L'Agenzia con la faq ha ricordato che:
- per le violazioni dell'adempimento trova applicazione la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (con un massimo di 50.000 euro)
- la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa
- se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
In merito al significato del termine “comunicazione” contenuto nella norma, l’Agenzia è dell’avviso che esso vada riferito a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, non rilevando il numero dei soggetti cui i documenti si riferiscono o il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file).
In sostanza, “la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.
Comunicazioni al portale “Tessera sanitaria” e ravvedimento
Ricordiamo che con Risoluzione n 22 del 23 maggio 2022 le Entrate aveva risposto a richieste di chiarimenti dei contribuenti su come vada applicato l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e, a tal fine, quale sia la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che «si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione».
L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 dispone che «Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi,
- le aziende sanitarie locali,
- le aziende ospedaliere,
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- i policlinici universitari,
- le farmacie, pubbliche e private,
- i presidi di specialistica ambulatoriale,
- le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
- gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
inviano al Sistema tessera sanitaria, (…), i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. (…)».
I soggetti specificamente individuati dalla norma hanno, dunque, l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L'agenzia specifica che, in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, si è dell'avviso che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.
In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.
La sanzione resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Per un riepilogo delle scadenze di invio al sistema TS ti consigliamo di leggere:
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