• Comunicazione spese sanitarie

    Sistema tessera sanitaria: cadenza annuale dal 2025

    Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno tra le novità, prevede la modifica alla cadenza con cui verranno inviati i dati al sistema TS Tessera Sanitaria.

    Dopo il parere delle Commissioni di Camera e Senato sono diverse le considerazioni che hanno portato a modifiche del testo originario.

    Vediamo in particoalre, tra le misure di semplificazione in materia di adempimenti, l'art 5 con il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

    In proposito leggi anche: Invio dati spese sanitarie al Sistema TS del 2° semestre 2023 entro il 31 gennaio

    Sistema tessera sanitaria: cambia il calendario dal 2025

    La norma innova l’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ha attuato i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 16 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 Riforma Fiscale, disponendo che, a partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale, entro il termine da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    La disposizione non ha impatti sulla dichiarazione dei redditi precompilata in quanto, una volta che tutti i dati relativi all’anno precedente sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, quest’ultimo provvede, tramite sistemi informatici, a rendere disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, la quale viene messa a disposizione dei cittadini a partire dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Occore evidenziare che la Relazione illustrativa al Decreto Correttivo definitivo evidenzia che non si è ritenuto di accogliere l’osservazione di cui alla lettera a) della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati in quanto, per ragioni di maggiore flessibilità, sarebbe preferibile mantenere l’attuale previsione che rimanda a un decreto, in luogo di una scadenza a data fissa stabilita con norma primaria. 

  • Comunicazione spese sanitarie

    Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile invio comunicazione compensi riscossi

    Entro martedì 30 aprile 2025, le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2024 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

    Ricordiamo che dal 1° marzo 2007, con la legge Finanziaria 2007, è stato introdotto l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

    In particolare, è stato previsto che la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

    • incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo (riscossione c.d. accentrata); 
    • registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura. 
    • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito).

    A seguito dell'introduzione di tale obbligo, ogni anno, le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare. 

    Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione

    La comunicazione deve essere presentata dalle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s’intendono:

    • le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, 
    • nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

    Modalità di invio del modello SSP

    L’invio della comunicazione relativa al 2024 deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2025 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP (composto dal Frontespizio e dal quadro A) disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate:

    • direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
    • tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.

    La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

    È considerato tempestivo il modello inviato nei termini, ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

    Ricordiamo che è sempre possibile correggere/modificare la comunicazione già inviata attraverso l’invio di un nuovo modello entro i termini ordinari di presentazione (entro il 30.04.2025) in sostituzione di quello precedente.

    In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

    In caso di violazione dell’obbligo di incasso “accentrato” dei compensi e di annotazione degli stessi è applicabile una sanzione da € 1.000 a € 8.000 ex art.9, D.Lgs. n.471/97.

  • Comunicazione spese sanitarie

    Invio dati sistema TS: le violazioni, le sanzioni e il ravvedimento operoso

    Con una faq pubblicata sul sito della propria rivista online FiscoOggi in data 2 settembre 2022 le Entrate sinteticamente confermano le regole relative all’obbligo di comunicazione dei dati al “Sistema tessera sanitaria”, da parte dei soggetti specificamente individuati dalla norma e relative sanzioni in caso di inadempimento.

    L'Agenzia con la faq ha ricordato che:

    • per le violazioni dell'adempimento trova applicazione la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (con un massimo di 50.000 euro)
    • la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa
    • se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

    In merito al significato del termine “comunicazione” contenuto nella norma, l’Agenzia è dell’avviso che esso vada riferito a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, non rilevando il numero dei soggetti cui i documenti si riferiscono o il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file). 

    In sostanza, “la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.

    Comunicazioni al portale “Tessera sanitaria” e ravvedimento

    Ricordiamo che con Risoluzione n 22 del 23 maggio 2022 le Entrate aveva risposto a richieste di chiarimenti dei contribuenti su come vada applicato l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e, a tal fine, quale sia la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che «si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione».

    L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 dispone che «Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, 

    • le aziende sanitarie locali, 
    • le aziende ospedaliere, 
    • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
    • i policlinici universitari,
    •  le farmacie, pubbliche e private, 
    • i presidi di specialistica ambulatoriale, 
    • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, 
    • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, 

    inviano al Sistema tessera sanitaria, (…), i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. (…)»

    I soggetti specificamente individuati dalla norma hanno, dunque, l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    L'agenzia specifica che, in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, si è dell'avviso che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. 

    In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

    La sanzione resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

    Per  un riepilogo delle scadenze di invio al sistema TS ti consigliamo di leggere:

    Allegati: