• Comunicazione spese sanitarie

    Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile invio comunicazione compensi riscossi

    Entro martedì 30 aprile 2025, le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2024 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

    Ricordiamo che dal 1° marzo 2007, con la legge Finanziaria 2007, è stato introdotto l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

    In particolare, è stato previsto che la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

    • incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo (riscossione c.d. accentrata); 
    • registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura. 
    • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito).

    A seguito dell'introduzione di tale obbligo, ogni anno, le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare. 

    Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione

    La comunicazione deve essere presentata dalle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s’intendono:

    • le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, 
    • nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

    Modalità di invio del modello SSP

    L’invio della comunicazione relativa al 2024 deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2025 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP (composto dal Frontespizio e dal quadro A) disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate:

    • direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
    • tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.

    La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

    È considerato tempestivo il modello inviato nei termini, ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

    Ricordiamo che è sempre possibile correggere/modificare la comunicazione già inviata attraverso l’invio di un nuovo modello entro i termini ordinari di presentazione (entro il 30.04.2025) in sostituzione di quello precedente.

    In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

    In caso di violazione dell’obbligo di incasso “accentrato” dei compensi e di annotazione degli stessi è applicabile una sanzione da € 1.000 a € 8.000 ex art.9, D.Lgs. n.471/97.

  • Comunicazione spese sanitarie

    Riduzione liste d’attesa per prestazioni sanitarie: il testo della legge pubblicato in GU

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.07.2024 n. 178 la Legge del 29 luglio 2024 n. 107 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la trasparenza nel settore sanitario italiano.

    Scarica il testo del decreto legge del 07.06.2024 n. 73 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Per rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari, sarà rimosso il limite di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Questo permetterà di assumere più medici e infermieri, migliorando così l'offerta assistenziale.

    Tra i vari articoli del disegno di legge, l'articolo 3 introduce una serie di misure specifiche per l'adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, vediamo i  punti principali.

    Centro Unico di Prenotazione (CUP)

    Gli erogatori sanitari, sia pubblici che privati accreditati, saranno obbligati a utilizzare il Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale. Questo sistema centralizzato e informatizzato gestisce l'intera offerta dei servizi sanitari, includendo quelli del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in regime convenzionato e intramoenia.

    Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie

    Il Senato ha introdotto specifiche modalità di accesso alle prestazioni per diverse categorie di pazienti:

    • Cronicità e Fragilità: La presa in carico delle malattie croniche, degenerative e rare sarà gestita direttamente, senza bisogno di intermediazione da parte del paziente.
    • Sintomi Acuti: Le prenotazioni per prestazioni necessarie a sintomi o eventi acuti potranno essere effettuate direttamente al CUP.
    • Malattia Mentale e Dipendenze: L'accesso a prestazioni per malattie mentali e dipendenze patologiche sarà diretto.
    • Screening: L'accesso a programmi di screening per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o cronico-degenerative sarà su chiamata.

    Trasparenza delle Agende

    Gli erogatori sanitari saranno tenuti a garantire la piena trasparenza delle agende, mostrando le prenotazioni effettuate e i posti disponibili per ogni prestazione. Questo requisito sarà un elemento contrattuale qualificante.

    Sistema di disdetta

    Il CUP attiverà un sistema di disdetta per ricordare ai pazienti la data della prestazione sanitaria, richiedendo conferma o cancellazione delle prenotazioni almeno due giorni lavorativi prima. Questo sistema permetterà di ottimizzare le agende di prenotazione seguendo linee di indirizzo nazionali.

    Sanzioni per assenti senza giustificazione

    Sono previste sanzioni anche per i pazienti che non si presentano agli appuntamenti senza giustificata disdetta, obbligandoli al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione.

    Allegati:
  • Comunicazione spese sanitarie

    Invio dati spese sanitarie al Sistema TS del 2° semestre 2023 entro il 31 gennaio

    Anche per il 2023, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2023 al Sistema TS, rimane semestrale:

    • spese sostenute nel primo semestre 2023, invio entro il 30 settembre 2023 (cadendo di sabato, il termine slitta al 2 ottobre)
    • spese sostenute nel secondo semestre 2023, invio entro il 31 gennaio 2024.

    Segnaliamo che con una modifica apportata dall'art. 12 del Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, di attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, è stato disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2024 dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    Viene di fatto eliminato l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

    Calendario trasmissione spese sanitarie del 2022 e 2023

    Con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2022, viene così definito il nuovo calendario di invio.

    SPESE SANITARIE
    TERMINE DI TRASMISSIONE
    Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022
    entro 30 settembre 2022
    Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022
    entro 31 gennaio 2023
    Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023
    entro il 2 ottobre 2023
    (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato)
    Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023
    entro 31 gennaio 2024
    Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024
    (modifica apportata dal Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari)

    Trasmissione dei dati con cadenza semestrale,
    entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

    (in precedenza era stabilito l'invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale)

    Per i veterinari la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.

    Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato A del Decreto del 19 ottobre 2020.

    Nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS

    Ricordiamo che con il Decreto 16 luglio 2021 il MEF ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati inerenti spese sanitarie e spese veterinarie, a partire dal 2021. Si tratta in particolare dei soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9 agosto 2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dai profili delle professioni sanitarie di: 

    • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • tecnico audiometrista;
    • tecnico audioprotesista;
    • tecnico ortopedico;
    • dietista;
    • tecnico di neurofisiopatologia;
    • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • igienista dentale;
    • fisioterapista;
    • logopedista;
    • podologo;
    • ortottista e assistente di oftalmologia;
    • terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
    • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • terapista occupazionale;
    • educatore professionale;
    • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • massofisioterapista.

    A partire dalle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni effettuate nel 2023, anche gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici dovranno provvedere all'invio dei dati al Sistema TS  (obbligo ufficializzato con il recente decreto del MEF del 22.05.2023 pubblicato in G.U. 03.06.2023, n. 128). In merito ricordiamo che con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2023 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comunicate al Sistema TS, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, dagli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo.

    L'obbligo di trasmissione dei dati per questi soggetti, riguarda le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2023, e dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2024.

    A partire dalle spese sostenute dal 2024, l'invio dovrà essere effettuato secondo i termini ordinari, con cadenza mensile entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, 

    Elenco completo dei soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS

    Oltre a quelli appena inseriti dal Decreto 16 luglio 2021, riepiloghiamo l'elenco dei soggetti tenuti all'obbligo di invio.

    I soggetti obbligati all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:

    • iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
    • farmacie (pubbliche e private)
    • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
    • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l'obbligo per dette strutture decorre dal 2016.

    A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:

    • gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
    • gli psicologi
    • gli infermieri;
    • le ostetriche/i;
    • i tecnici sanitari di radiologia medica;
    • gli ottici;
    • e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

    Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:

    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
    • gli iscritti all'albo dei biologi.

    In data 09.12.2022 è stato pubblicato in GU n. 287 il Decreto MEF del 28 novembre 2022 dove si prevede che gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, in particolare iscritti all'anagrafe tributaria con codice attività Ateco 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", primario o secondario, sono tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 1° gennaio 2022 e, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2023, per approfondire leggi anche "Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici"

    Ricordiamo che, con Provvedimento del 15.02.2023 n. 43425, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 22 febbraio 2023 il termine ultimo per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2022, anche per gli ottici.

    Appare utile segnalare che il nuovo Decreto Milleproroghe 2023, ha previsto la proroga al 2024 dell'esonero dall'obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

    Opposizione utilizzo dati spese sanitarie

    Ricordiamo che è sempre possibile, per il contribuente, comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

    Relativamente alla dichiarazione precompilata 2024 l'opposizione, da parte dei contribuenti, all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie e relativi rimborsi del 2023 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2024, può essere effettuata seguendo 2 modalità:

    • dal 9 febbraio 2024 all’8 marzo 2024, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
    • dal 1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza, utilizzando l'apposito modello anche in versione editabile. In questo caso la comunicazione può essere effettuata
      • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected]
      • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)

    In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

    Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

    Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

    E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

    Allegati:
  • Comunicazione spese sanitarie

    Invio dati sistema TS: le violazioni, le sanzioni e il ravvedimento operoso

    Con una faq pubblicata sul sito della propria rivista online FiscoOggi in data 2 settembre 2022 le Entrate sinteticamente confermano le regole relative all’obbligo di comunicazione dei dati al “Sistema tessera sanitaria”, da parte dei soggetti specificamente individuati dalla norma e relative sanzioni in caso di inadempimento.

    L'Agenzia con la faq ha ricordato che:

    • per le violazioni dell'adempimento trova applicazione la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione (con un massimo di 50.000 euro)
    • la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa
    • se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

    In merito al significato del termine “comunicazione” contenuto nella norma, l’Agenzia è dell’avviso che esso vada riferito a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, non rilevando il numero dei soggetti cui i documenti si riferiscono o il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file). 

    In sostanza, “la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”.

    Comunicazioni al portale “Tessera sanitaria” e ravvedimento

    Ricordiamo che con Risoluzione n 22 del 23 maggio 2022 le Entrate aveva risposto a richieste di chiarimenti dei contribuenti su come vada applicato l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e, a tal fine, quale sia la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che «si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione».

    L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 dispone che «Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, 

    • le aziende sanitarie locali, 
    • le aziende ospedaliere, 
    • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
    • i policlinici universitari,
    •  le farmacie, pubbliche e private, 
    • i presidi di specialistica ambulatoriale, 
    • le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, 
    • gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, 

    inviano al Sistema tessera sanitaria, (…), i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. (…)»

    I soggetti specificamente individuati dalla norma hanno, dunque, l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    L'agenzia specifica che, in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, si è dell'avviso che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. 

    In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

    La sanzione resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

    Per  un riepilogo delle scadenze di invio al sistema TS ti consigliamo di leggere:

    Allegati: