• Comunicazione spese sanitarie

    Spese mediche 2025 al sistema TS: comunicazione entro il 2.02

    Fissata la scadenza per comunicare i dati sanitari al sistema TS.

    In particolare viene pubblicato in GU n 261 del 10 novembre il Decreto MEF 26 ottobre con le regole.

    Le Entrate hanno pubblicato il calendario definitivo, clicca qui per consultarlo.

    Ricordiamo che Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno, tra le novità, ha previsto la modifica alla cadenza con cui verranno inviati i dati al sistema TS Tessera Sanitaria.

    Tra le misure di semplificazione in materia di adempimenti, vi è l'art 5 del decreto legislativo 81/2025 con il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie con cadenza annuale. Con una FAQ del 24 settembre l'Ade confermava che il termine precedente è cancellato in ragione della nuova norma.

    Secondo il vecchio sistema, la scadenza per la comunicazione dei dati era il 30 settembre, per inviare i dati da gennaio a giugno 2025.

    Il 2025 è il primo anno di partenza della novità con il sistema annuale di comunicazione, vediamo la regola fissata dal MEF per adempiere per tempo.

    Sistema tessera sanitaria: cambia il calendario dal 2025

    L’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ha attuato i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 16 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 Riforma Fiscale, disponendo che, a partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale, entro il termine da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, quindi la data, termine dell'invio dei dati 2025 è ancora da destinarsi.

    La disposizione non ha impatti sulla dichiarazione dei redditi precompilata in quanto, una volta che tutti i dati relativi all’anno precedente sono stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, quest’ultimo provvede, tramite sistemi informatici, a rendere disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, che sono utilizzati ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, la quale viene messa a disposizione dei cittadini a partire dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Occore evidenziare che la Relazione illustrativa al Decreto Correttivo definitivo evidenzia che non si è ritenuto di accogliere l’osservazione di cui alla lettera a) della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati in quanto, per ragioni di maggiore flessibilità, sarebbe preferibile mantenere l’attuale previsione che rimanda a un decreto, in luogo di una scadenza a data fissa stabilita con norma primaria. 

    Con una faq del 24 settembre l'Agenzia delle Entrate in proposito precisava che: "A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024. La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria"

    Il MEF al fine di dare attuazione alla novità, ha pubblicato il Decreto 29 ottobre, con cui si stabilisce che:

    «4-bis. A partire dall'anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via  centralizzata dall'Agenzia  delle  entrate per  il controllo  formale  ai  sensi dell'art. 36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto  dai  punti  2.1.5  e 5.1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.  281068  del  3 luglio 2025, rende disponibili ai dipendenti della  medesima  Agenzia delle entrate, incardinati nell'ufficio  territorialmente  competente all'attivita' di controllo, le funzionalita' per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie  e  sanitarie  relative  al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono  esclusi  dalla  consultazione  i dati per i quali e' stata manifestata l'opposizione di cui all'art. 3 del presente decreto.»;

     b) all'art. 7, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all'art. 2 la trasmissione dei  relativi  datiè  effettuata entro il 31 gennaio dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento delle medesime spese.».
    Infine l'Allegato B del suddetto decreto del Ministero dell'economia  e delle finanze 19 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato al presente decreto. 

    Per quanto riguarda quindi la prossima scadenza, cadendo il giorno 31 gennaio di sabato, per il 2025 la comunicazione dei dati annuali dovrà avvenire entro il 2 febbraio 2026.

    Leggi anche Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria: calendario completo scadenze per le spese 2026 per approfondimere tutte le regole di invio

  • Comunicazione spese sanitarie

    Riduzione liste d’attesa per prestazioni sanitarie: il testo della legge pubblicato in GU

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.07.2024 n. 178 la Legge del 29 luglio 2024 n. 107 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la trasparenza nel settore sanitario italiano.

    Scarica il testo del decreto legge del 07.06.2024 n. 73 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Per rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari, sarà rimosso il limite di spesa per l'assunzione di personale sanitario. Questo permetterà di assumere più medici e infermieri, migliorando così l'offerta assistenziale.

    Tra i vari articoli del disegno di legge, l'articolo 3 introduce una serie di misure specifiche per l'adeguamento del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, vediamo i  punti principali.

    Centro Unico di Prenotazione (CUP)

    Gli erogatori sanitari, sia pubblici che privati accreditati, saranno obbligati a utilizzare il Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale. Questo sistema centralizzato e informatizzato gestisce l'intera offerta dei servizi sanitari, includendo quelli del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in regime convenzionato e intramoenia.

    Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie

    Il Senato ha introdotto specifiche modalità di accesso alle prestazioni per diverse categorie di pazienti:

    • Cronicità e Fragilità: La presa in carico delle malattie croniche, degenerative e rare sarà gestita direttamente, senza bisogno di intermediazione da parte del paziente.
    • Sintomi Acuti: Le prenotazioni per prestazioni necessarie a sintomi o eventi acuti potranno essere effettuate direttamente al CUP.
    • Malattia Mentale e Dipendenze: L'accesso a prestazioni per malattie mentali e dipendenze patologiche sarà diretto.
    • Screening: L'accesso a programmi di screening per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o cronico-degenerative sarà su chiamata.

    Trasparenza delle Agende

    Gli erogatori sanitari saranno tenuti a garantire la piena trasparenza delle agende, mostrando le prenotazioni effettuate e i posti disponibili per ogni prestazione. Questo requisito sarà un elemento contrattuale qualificante.

    Sistema di disdetta

    Il CUP attiverà un sistema di disdetta per ricordare ai pazienti la data della prestazione sanitaria, richiedendo conferma o cancellazione delle prenotazioni almeno due giorni lavorativi prima. Questo sistema permetterà di ottimizzare le agende di prenotazione seguendo linee di indirizzo nazionali.

    Sanzioni per assenti senza giustificazione

    Sono previste sanzioni anche per i pazienti che non si presentano agli appuntamenti senza giustificata disdetta, obbligandoli al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione.

    Allegati:
  • Comunicazione spese sanitarie

    Invio dati spese sanitarie al Sistema TS del 2° semestre 2023 entro il 31 gennaio

    Anche per il 2023, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2023 al Sistema TS, rimane semestrale:

    • spese sostenute nel primo semestre 2023, invio entro il 30 settembre 2023 (cadendo di sabato, il termine slitta al 2 ottobre)
    • spese sostenute nel secondo semestre 2023, invio entro il 31 gennaio 2024.

    Segnaliamo che con una modifica apportata dall'art. 12 del Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, di attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, è stato disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2024 dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    Viene di fatto eliminato l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

    Calendario trasmissione spese sanitarie del 2022 e 2023

    Con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2022, viene così definito il nuovo calendario di invio.

    SPESE SANITARIE
    TERMINE DI TRASMISSIONE
    Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022
    entro 30 settembre 2022
    Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022
    entro 31 gennaio 2023
    Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023
    entro il 2 ottobre 2023
    (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato)
    Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023
    entro 31 gennaio 2024
    Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024
    (modifica apportata dal Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari)

    Trasmissione dei dati con cadenza semestrale,
    entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

    (in precedenza era stabilito l'invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale)

    Per i veterinari la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.

    Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato A del Decreto del 19 ottobre 2020.

    Nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS

    Ricordiamo che con il Decreto 16 luglio 2021 il MEF ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati inerenti spese sanitarie e spese veterinarie, a partire dal 2021. Si tratta in particolare dei soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9 agosto 2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dai profili delle professioni sanitarie di: 

    • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • tecnico audiometrista;
    • tecnico audioprotesista;
    • tecnico ortopedico;
    • dietista;
    • tecnico di neurofisiopatologia;
    • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • igienista dentale;
    • fisioterapista;
    • logopedista;
    • podologo;
    • ortottista e assistente di oftalmologia;
    • terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
    • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • terapista occupazionale;
    • educatore professionale;
    • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • massofisioterapista.

    A partire dalle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni effettuate nel 2023, anche gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici dovranno provvedere all'invio dei dati al Sistema TS  (obbligo ufficializzato con il recente decreto del MEF del 22.05.2023 pubblicato in G.U. 03.06.2023, n. 128). In merito ricordiamo che con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2023 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comunicate al Sistema TS, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, dagli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo.

    L'obbligo di trasmissione dei dati per questi soggetti, riguarda le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2023, e dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2024.

    A partire dalle spese sostenute dal 2024, l'invio dovrà essere effettuato secondo i termini ordinari, con cadenza mensile entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, 

    Elenco completo dei soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS

    Oltre a quelli appena inseriti dal Decreto 16 luglio 2021, riepiloghiamo l'elenco dei soggetti tenuti all'obbligo di invio.

    I soggetti obbligati all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:

    • iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
    • farmacie (pubbliche e private)
    • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
    • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l'obbligo per dette strutture decorre dal 2016.

    A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:

    • gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
    • gli psicologi
    • gli infermieri;
    • le ostetriche/i;
    • i tecnici sanitari di radiologia medica;
    • gli ottici;
    • e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

    Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:

    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
    • gli iscritti all'albo dei biologi.

    In data 09.12.2022 è stato pubblicato in GU n. 287 il Decreto MEF del 28 novembre 2022 dove si prevede che gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, in particolare iscritti all'anagrafe tributaria con codice attività Ateco 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", primario o secondario, sono tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 1° gennaio 2022 e, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2023, per approfondire leggi anche "Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici"

    Ricordiamo che, con Provvedimento del 15.02.2023 n. 43425, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 22 febbraio 2023 il termine ultimo per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2022, anche per gli ottici.

    Appare utile segnalare che il nuovo Decreto Milleproroghe 2023, ha previsto la proroga al 2024 dell'esonero dall'obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

    Opposizione utilizzo dati spese sanitarie

    Ricordiamo che è sempre possibile, per il contribuente, comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

    Relativamente alla dichiarazione precompilata 2024 l'opposizione, da parte dei contribuenti, all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie e relativi rimborsi del 2023 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2024, può essere effettuata seguendo 2 modalità:

    • dal 9 febbraio 2024 all’8 marzo 2024, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
    • dal 1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza, utilizzando l'apposito modello anche in versione editabile. In questo caso la comunicazione può essere effettuata
      • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected]
      • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)

    In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

    Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

    Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

    E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

    Allegati:
  • Comunicazione spese sanitarie

    Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici

    Con Provvedimento n 465446 del 16 dicembre 2022 le Entrate pubblicano le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022. 

    In particolare, si regolamentano le novità previste per gli ottici ossia vengono recepite le nuove indicazioni del decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria.

    Praticamente è stato ritoccato il testo dell’articolo 1, comma 1 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta nell’elenco della lettera g) “ a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f)ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
    Con il provvedimento ADE del 16 dicembre si stabiliscono le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilata, e si confermano le misure previste dai precedenti provvedimenti per quanto riguarda:

    • le modalità di accesso ai dati aggregati,
    • la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente,
    • l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia, 
    • la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi 
    • la conservazione dei documenti ai fini dei controlli (provvedimenti del 6 maggio 2019, del 23 dicembre 2019 e del 30 settembre 2021).

    Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020.

    Nel dettaglio, per l’utilizzo dei dati delle seguenti spese sanitarie:

    a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 

    b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; 

    c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; 

    d) servizi sanitari erogati dalle farmacie; 

    e) farmaci per uso veterinario; 

    f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort; 

    g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022; 

    h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;

    i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019; j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021; 

    k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera); 

    l) altre spese sanitarie.

    comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, lettera g) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

    • n. 115304 del 6 maggio 2019,
    • n. 1432437 del 23 dicembre 2019, 
    • n. 329676 del 16 ottobre 2020 
    • e n. 249936 del 30 settembre 2021. 

    Leggi anche Invio dati spese sanitarie 1° semestre 2022 al Sistema TS entro il 30 settembre

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