• Contenzioso Tributario

    Testo Unico Giustizia Tributaria: cosa contiene

    Il Governo ha approvato in data 30 ottobre tre Testi Unici in via definitiva:

    • Testo Unico Giustizia Tributaria,
    • Testo Unico Tributi Erariali Minori,
    • Testo Unico Sanzioni.

    In attesa del testo approvato ieri che potrebbe aver subito cambiamenti rispetto alla prima approvazione, ripiloghiamo i principali contenuti e le finalità del provvedimento, evidenziando che anche questo testo unico, dovrebbe entrare in vigore dal 2026.

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    Testo Unico Giustizia Tributaria: come è composto

    In particolare viene specificato che il Decreto legislativo relativo al testo unico della giustizia tributaria in esame preliminare ha carattere compilativo ed è stato elaborato coerentemente all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. 

    Il testo in bozza di preconsiglio dei ministri si compone di 131 articoli divisi in due Parti riguardanti:

    1. l’ordinamento della giurisdizione tributaria 
    2. le disposizioni sul processo tributario. 

    La Parte I, Titolo I, ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992; con riguardo alla funzione giurisdizionale tributaria, è stato definito che la stessa è esercitata dai magistrati tributari assunti con concorso pubblico e dai giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 

    La Parte II è suddivisa in n. 3 Titoli. I Titoli I e II ripropongono i pari Titoli del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il Titolo III contiene le disposizioni finali, ovvero quelle abrogate in quanto riprese nel corpus della proposta di testo unico. 

    L'art 131 che chiude il testo ancora in bozza prevede che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

    Testo Unico Giustizia Tributaria: la giurisdizione tributaria

    Ai sensi dell'art 1 del Testo Unico in bozza viene previsto che la giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 4 e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.

    Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. 

    I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. 

    I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. 

    In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. 

    A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 5 a 8.

    L’organico dei magistrati tributari è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado. 

    I criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

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    Impugnazione dell’estratto di ruolo ancora più difficile

    L’articolo 12 comma 4-bis del DPR 602/1973, come modificato dall’articolo 3-bis del DL 146/2021, prevede dei ben definiti limiti alla possibilità di impugnare l’estratto di ruolo da parte del contribuente.

    L’estratto di ruolo non costituisce documento formale, ma è uno strumento attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’iscrizione di carichi a suo nome: quelli considerati non legittimi potrebbero essere impugnati davanti al giudice, portando appunto l’estratto di ruolo a dimostrazione dell’iscrizione del ruolo contestato.

    Tale situazione fino a qualche anno fa era piuttosto comune, ma con la nuova versione del comma 4-bis dell’articolo 12 del DPR 602/1973 l’estratto di ruolo diviene impugnabile solo nei casi in cui il contribuente che agisce in giudizio possa dimostrare che dall’iscrizione a ruolo di un debito illegittimo a suo carico possa derivargli pregiudizio:

    • per la partecipazione a una procedura d’appalto;
    • per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici;
    • per la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione.

    Quindi il legislatore identifica tre specifiche situazioni in cui il contribuente può impugnare un debito iscritto a ruolo portando dinanzi al giudice il solo estratto di ruolo, sempre che da queste situazioni gli possa derivare un pregiudizio.

    Tale norma, limitando i casi di contestazione, costituisce chiaramente una contrazione del diritto di difesa del contribuente, contrazione dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con le sentenze 190/2023 e 81/2024.

    L’ordinanza 17606/2024 della Corte di Cassazione

    Recentemente è stata pubblicata l’ordinanza numero 17606 del 26 giugno 2024 con la quale la Corte di Cassazione delinea una ulteriore contrazione del diritto di difesa del contribuente, rispetto all’interpretazione fin qui assunta della norma.

    L’interpretazione finora effettuata, infatti, considerava un ruolo contestabile, attraverso l’estratto di ruolo, in tutti i casi in cui al contribuente potesse derivare un pregiudizio per una procedura d’appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nel confronti della pubblica amministrazione, come già detto.

    Tuttavia il pregiudizio si riteneva dovesse essere solo potenziale: in questo modo il contribuente che avesse avuto un interesse da difendere, in una delle situazioni prima indicate, avrebbe potuto contestare l’estratto di ruolo per tempo, evitando che tale pregiudizio divenisse concreto.

    Con l’ordinanza 17606/2024, invece, la Corte di Cassazione dichiara il seguente principio di diritto: “ai fini dell’ammissibilità della diretta impugnazione dell’estratto ruolo ai sensi dell’articolo 3-bis del DL 146/2021 il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev’essere valutata al momento della pronuncia”.

    In questo modo, ai fini dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, il pregiudizio per il contribuente non può essere più potenziale, ma attuale ed effettivo, da valutare al momento del giudizio, e quindi già avvenuto.

    Con questa interpretazione il contribuente quindi non potrà più agire anticipatamente per evitare di avere un pregiudizio dall’iscrizione a ruolo di un debito illegittimo, contestando l’estratto di ruolo, ma dovrà attendere di aver subìto il pregiudizio, senza avere strumenti per evitarlo.

    Questa interpretazione costituisce a tutti gli effetti una ulteriore contrazione di un già molto limitato diritto alla difesa del contribuente, che ormai difficilmente potrà difendersi dall’iscrizione d’ufficio di un debito a ruolo, anche quando non dovuto.

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    Adesione ai verbali di constatazione, pronti i codici tributo per il versamento con F24

    L’Agenzia delle entrate pubblica la risoluzione n.44 del 2 agosto 2024 con l’Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    L’articolo 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto l’inserimento dell’articolo 5-quater nel d.lgs. 19.06.1997, n. 218.

    Tale articolo prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione di cui all’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati dal 30 aprile 2024. 

    La definizione agevolata consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni 

    • ad un sesto
    • ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge
    • nonché della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

    Adesione ai verbali di constatazione: codici tributo atto di definizione accertamento parziale

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • 9976” denominato “IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9977” denominato “IRES e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9978” denominato “IVA e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9979” denominato “RITENUTE e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9982” denominato “ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    •  “9983” denominato “IMPOSTE INDIRETTE E ALTRI TRIBUTI MINORI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;  
    • 9984” denominato “ALTRI TRIBUTI ERARIALI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9985” denominato “RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA E AGEVOLATIVI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9986” denominato “SANZIONE RELATIVA AI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9987” denominato “ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9988” denominato “IRAP e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9989” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9990” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997
    • 9991” denominato “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9992” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:  

    • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati negli atti di definizione;
    • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:
      • per i codici tributo 9987, 9988, 9989 e 9990, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
      • per i codici tributo 9991 e 9992, il codice catastale del Comune destinatario reperibile nella tabella ““Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Adesione ai verbali di constatazione: codici tributo contributi previdenziali

    Per il pagamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5- quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si istituiscono le seguenti causali:

    • APM1” denominato “Contributi artigiani – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    •  “CPM1” denominato “Contributi commercianti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • LPM1” denominato “Contributi gestione separata liberi professionisti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”.

    In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

    • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva;
    • nel campo ““matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
    • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

    Allegati:
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    Le circolari dell’Agenzia delle Entrate non vincolano né i contribuenti né i giudici

    A volte può essere necessario specificare l’ovvio, se anche una ovvietà viene messa in discussione.

    È questa la situazione in cui si è trovata la Corte di Cassazione in occasione dell’ordinanza numero 1335 del 12 gennaio 2024.

    La situazione non risulterà nuova ad alcuni contribuenti e professionisti tributari italiani: l’Agenzia delle Entrate avviava un contenzioso basato sulla violazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e di due circolari del medesimo ente; dopo aver perso il contenzioso davanti ai giudici ordinari, la stessa Agenzia proponeva ricorso alla Corte di Cassazione.

    La situazione non è nuova: non è neanche una rarità per il contribuente trovarsi al centro di un contestazione basata sulla violazione di interpretazioni di prassi.

    Anche grazie al fatto che il contribuente è generalmente poco incline a rischiare di restare incastrato in un contenzioso costoso e dai tempi incerti, non è raro che questo tipo di contestazioni portino ad un risultato positivo per l’ente emanatore. Ciò però non rende i provvedimenti ministeriali in alcun modo equivalenti alla legge né vincolanti per i contribuenti. Ad affermarlo è appunto la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 1335 del 12 gennaio 2024.

    Ordinanza Corte di Cassazione numero 1335/2024

    La Corte in generale afferma infatti che “la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge”; la motivazione è che questi atti “non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano”.

    Proprio per queste caratteristiche “che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali”, è da escludere che questi “possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa”.

    Poi, entrando più nello specifico, precisa che “a questa regola non si sottraggono le circolari dell'Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici”.

    Il punto precisato dalla Corte di Cassazione è appunto ovvio ed evidente: in un sistema giuridico civil law, come quello italiano, il fondamento del diritto sono le leggi, alla giurisprudenza spetta il compito di interpretare le norme, e in nessun modo la prassi si dovrebbe sostituire al legislatore.

    Purtroppo però, va segnalato come, in Italia, questo talvolta accade. A titolo di esempio, chi scrive ricorda facilmente il sistema di sfavore fiscale riservato alle società di capitali a ristretta partecipazione societaria, che appunto non trova fondamento nella legge.

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    Impugnative ordinanze cautelari I grado: istruzioni MEF per deposito online

    Il MEF con un avviso del 1 febbraio informa di nuove funzionalità online del Processo Telematico.

    In dettaglionel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

    L’adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell’art. 47, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall’art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del D. Lgs. n. 220/2023.

    Processo telematico: il MEF annuncia nuove funzionalità online

    In particolare, è previsto che:

    • l'ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, 
    • mentre l'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

    Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.
    Attenzione al fatto che, tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT.

    Per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, dalla voce INVIO NIR – RICORSO -ALTRI ATTI, è possibile selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente e quindi la tipologia di deposito:

    • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO, per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
    • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGIALE DI PRIMO GRADO, per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

    Il sistema, tramite una sequenza di schede, richiederà l’inserimento dei dati necessari per il deposito, tra i quali, quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell’ordinanza cautelare da impugnare.

    Analogamente al deposito degli atti principali, anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale, mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.
    Al termine della procedura di deposito e dei previsti controlli di validità sui file trasmessi, il sistema assegnerà un numero di registro generale, che per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000.

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    Abrogazione Reclamo mediazione: il MEF chiarisce per quali ricorsi

    Il MEF con un comunicato stampa del 22 gennaio specifica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per:

    • i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, 
    • notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. 

    Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti di cui all’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

    Ricordiamo che il Decreto legislativo n 220/2023 sulla riforma del Contenzioso Tributario ha previsto, con l'art 2, comma 3, lettera a), l'abrogazione dell'art 17-bis del DLgs. 546/92 dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto.

    Appariva difficile individuare con precisione da quando l’art. 17-bis richiamato potesse produrre i suoi effetti pertanto il MEF ha ritenuto di pubblicare chiarimenti.

    Ricordando prima che l'articolo abrogato in oggetto prevedeva sinteticamente che:

    • il contribuente notifica il ricorso nei sessanta giorni a pena di decadenza;
    • veniva avviato il riesame dell'atto, con eventuale mediazione se proposta, valutando la possibilità di accogliere le doglianze del contribuente;
    • raggiunto un accordo eventuale, nei 90 giorni dalla notifica del ricorso andava pagata la prima rata;
    • se il riesame aveva esito negativo, il deposito del ricorso doveva avvenire sempre entro trenta giorni (ex art 22 del D.Lgs 546/992), che decorrono non dalla notifica del ricorso ma dopo i novanta giorni da tale notifica;
    • in proposito il MEF ha chiarito che per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2023 avrà in ogni caso luogo la procedura di reclamo, e le parti potranno stipulare una eventuale mediazione, con possibile un accoglimento totale/parziale del reclamo (cosa che eviterebbe il deposito del ricorso).

    Diversamente, come visto, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio, l’art. 17-bis del DLgs. 546/92 viene abrogato il reclamo e il deposito dovrà avvenire nei 30 giorni successivi alla notifica, a pena di inammissibilità.