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Fattura semplificata forfettari: senza tetto max dal 1° gennaio
Dal 1 gennaio, a seguito del recepimento delle norme UE sull'IVA, è stato eliminato il tetto massimo di 400 euro per l'emissione delle fatture semplificate dei forfettari.
Si evidenzia che il recepimento delle norme UE sul tema, iniziato in data 7 agosto, si è concluso con l'approvazione definitiva del Dlgs n 180 pubblicato in GU n 281 del 30.11.224 di recepiemento della direttiva.
Vediamo i dettagli
Fattura semplificata forfettari: dal 2025 anche per importi < di 400 euro
In ambito di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, come modificata dalla direttiva 2020/285, viene inserita una norma per l’estensione delle modalità semplificate di fatturazione per i forfettari.
In dettaglio, le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 sulla fattura semplificata si applicheranno senza limiti di importo, ma per i soli contribuenti forfettari.
L'art 21 bis prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, limite aumentato a 400 euro dal 2019, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Secondo la novità quindi, dal 1° gennaio 2025 i titolari di partita IVA nei confronti dei quali si applica la flat tax potranno emettere fattura in modalità semplificata anche se per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.
Brevemente si ricorda che la fattura semplificata è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2013 e l’importo massimo è stato poi innalzato nel 2019, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio.
Fino al 2024 la fattura semplificata poteva essere utilizzata per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA, da parte di tutti i soggetti passivi d’imposta.
Le novità, è bene sottolinearlo, si applicheranno esclusivamente ai contribuenti forfettari, per il resto delle P. IVA, resterà la soglia dei 400 euro.
La norma del Dlgs n 180/2024 modificando l'art 1 della Legge n 190/2014 al comma 59 prevede che dopo il primo periodo si inserisca il seguente L'emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in modalità semplificata ai sensi dell art 21 bis del DPR n 633/72 anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis..
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Regime Forfettario 2026: quale sarà la soglia per gli altri redditi
Per l'anno 2025, il limite di cui all'art 1 comma 57 lettera d-ter legge n 190/2014 è elevato a 35.000 euro.
La Legge di Bilancio 2025 con il comma 12 dell'articolo 1 ha previsto "Per l'anno 2025, il limite di cui all'art 1 comma 57 lettera d-ter della Legge n 190/2014 è elevato a 35.000 euro"
Questo vorrebbe dire che dall'anno 2026, salvo ulteriori modifiche, la soglia tornerà a 30.000 euro.
Vediamo i dettagli.
Regime Forfettari: cambia la causa di esclusione relativa agli altri redditi
La novità contenuta nella legge di bilancio, per come è scritta la norma sarebbe destinata a tornare a regime dal 2026.
L'innanlzamento a 35.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude il regime agevolato dovrebbe essere stato un beneficio per in solo anno in corso.
Dal 1° gennaio 2025 è quindi cambiato la regole di preclusione del regime forfettario determinando che i soggetti che nell’anno precedente, quindi 2024, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi ad esso assimilato (articoli 49 e 50 del Tuir) in misura superiore a 35mila euro ne sono stati esclusi.
Come chiarito anche dalle Entrate escono dal regime o non possono accedervi: "coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35mila eruo dalla legge di bilancio 2025) tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro)."
Chi già stava applicando il forfettario nel 2024, ha potuto superare il limite dei 30.000 euro senza uscire forzatamente nel 2025 dal regime agevolato, a patto che sia rimasto entro i 35.000 euro (ossia entro la nuova soglia).
Dal 1° gennaio 2026 dovrebbe essere ripristinato il tetto previsto in precedenza ossia quello dei 30.000, in relazione al limite dei redditi percepiti che consentono di aprire partita IVA e applicare la flat tax.
Al momento, non si discute di confermare la norma, quindi salvo novità in legge di bilancio, i forfettari 2026 torneranno al vecchio regime.
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Regime Forfettario: non spetta l’aliquota al 5% se si proviene dall’ordinario
Con la Risposta a interpello n 226/2024 le Entrate chiariscono dubbi sul passaggio di regime per i forfettari, in particolare, le Entrate chiariscono che non spetta l’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che transita dal regime ordinario a quello forfettario, anche qualora questo accada nei primi cinque anni di attività.
Vediamo il caso di specie.
Regime Forfettario: non spetta l’aliquota al 5% se si proviene dall’ordinario
La contribuente istante ha avviato nel mese di maggio dell’anno x una attività di lavoro autonomo e fino a luglio dello stesso anno ha prestato attività come dipendente.
Nell’anno precedente l’avvio dell’attività di lavoro autonomo ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e perciò non ha potuto applicare il regime forfettario nell’anno x ma ha applicato (per obbligo) il regime ordinario.
Avendo maturato i requisiti per l’accesso al regime forfettario, ha iniziava ad applicare quest’ultimo a decorrere dall’anno x+1.
Con l'istanza si chiede conferma circa la possibilità di adottare l’aliquota ridotta del 5% prevista dal comma 65 della legge 190/2014 a partire dal secondo anno di attività e per i successivi quattro.
Le entrate ricordano che il comma 65 dell'art 1 della Legge n 190/2014 richiede il rispetto di tre requisiti per l’applicazione dell’aliquota del 5% invece di quella ordinaria del 15%, vale a dire:
- che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, una attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di quella precedentemente svolta in qualità di dipendente o di autonomo;
- che, nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente non superi la soglia di 85.000 prevista per l’accesso al regime forfettario.
L'ade evidenzia che al caso di specie non spetta l'aliquota del 5%, volta a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario, e che, quindi, coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario e solo successivamente ’entrano’ nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.
Ciò anche laddove al momento di inizio dell’attività il regime forfettario non venga applicato per la presenza di cause ostative.
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Forfettari e quadro RS: come indicare i costi
Ieri si è tenuta un'altra edizione di Telefisco 2024 il convegno de IlSole24ore durante il quale l'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti ai dubbi più frequenti dei contribuenti.
Sul tema della dichiarazione 2024 ed in particolare, relativamente al quadro RS che sono tenuti a compilare i Forfettari è stato fornito un chiarimento relativo alle modalità di indicazione dei costi, vediamo i dettagli.
Forfettari e quadro RS: i costi al lordo dell’IVA
Ricordiamo che attraverso il Quadro LM del Modello redditi PF, il contribuente che opta per la determinazione non analitica del reddito, determina il proprio reddito imponibile derivante da lavoro autonomo o dall’esercizio d’impresa commerciale.
Tuttavia, la dichiarazione dei redditi del contribuente forfetario non si esaurisce con la compilazione del solo quadro LM, in quanto, a seconda dei casi, ci sono altre sezioni del modello Redditi PF che dovranno essere compilate, e tra queste appunto il quadro RS.
In particolare, la compilazione di una sezione del quadro RS del modello Redditi PF 2024, specificatamente dedicata ai contribuenti in regime forfetario, denominata “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi” è obbligatoria.
Attraverso questa sezione, il contribuente forfetario trasmette alcune informazioni inerenti la propria attività, che non influiscono sul reddito imponibile, ma che richiedono attenzione nella redazione.
E' proprio su questa sezione che si è concentrato un quesito a cui l'agenzia delle entrare ha replicato durante l'edizione di Telefisco 2024 tenutasi in data 19 settembre.
I contribuenti forfettari sono obbligati all’indicazione di alcune informazioni nel prospetto del quadro RS del modello Redditi PF, che variano a seconda dell’attività svolta.
In particolare:
- gli esercenti attività di impresa devono compilare i righi da RS375 a RS378 relativamente a:
- numero di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- costo per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, le spese per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa e i costi per servizi correlati alla produzione dei ricavi;
- costi per il godimento di beni di terzi;
- spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per il carburante per autotrazione.
- gli esercenti attività di lavoro autonomo devono, invece, indicare, nel rigo RS381:
- le spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, per i consumi di energia elettrica nonché quelle sostenute per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Ricordando che i forfettari sono esonerati dagli obblighi Iva e pertanto ad essi è preclusa anche la detrazione della stessa Iva assolta sugli acquisti.
Ciò premesso, l’Agenzia ha precisato che quando le istruzioni dei modelli richiedono l’indicazione del costo relativo a beni e servizi, questo deve essere indicato tenendo conto non solo della quota afferente ai beni e ai servizi, ma anche dell’Iva addebitata sulle fatture di acquisto.
Attenzione al fatto che eventuali costi non documentati da fattura non vanno indicati.
- gli esercenti attività di impresa devono compilare i righi da RS375 a RS378 relativamente a:
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Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE per i forfettari
La Circolare n 18/2024 ADE sul concordato preventivo biennale, reca, oltre ad un sintetico riepilogo delle norme sul CPB, risposte a dubbi su vari aspetti della misura agevolativa.
Ricordiamo prime che entro il 31 ottobre è consentito l’accesso al CPB ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto CPB.
Prima dei dettagli dei chiarimenti forniti nella circolare per i contribuenti forfettari, vediamo una sintesi delle peculiarità del concordato preventivo per tali soggetti:
- la proposta si riferisce solo all’anno in corso e non anche al 2025,
- assenti l’aspetto IVA e la necessità di normalizzare il reddito effettivo per confrontarlo con quello proposto,
- sono esclusi i soggetti che aderiscono per il primo periodo concordatario al regime forfettario, no ai “nuovi” forfettari 2024,
- esclusi anche i contribuenti forfettari che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento della proposta (attualmente si tratta del 2023),
- l’articolo 2 del decreto 15 luglio 2024 prevede la proposta solo per i forfettari che nel 2023 non hanno superato gli 85.000 € di ricavi/compensi (da definire la posizione di chi ha superato i 100.000 €).
CPB forfettari: può aderire chi ha superato 85mila euro di soglia nel 2023?
L’articolo 2 del decreto ministeriale CPB forfetari prevede che sia formulata una proposta di CPB solo ai soggetti forfettari che nel periodo di imposta 2023 non hanno superato la soglia di 85.000 euro di ricavi/compensi.
Si domandava se chi ha superato tale soglia nel periodo 2023 può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025
Le Entrate hanno replicato negativamente, specificando che l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
Pertanto, in riferimento al quesito posto, il contribuente che nel periodo di imposta 2023 ha superato la soglia prevista per l’applicazione del regime forfetario non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025 non avendo applicato gli ISA nel p.i. 2023.
CPB: superamento della soglia dei ricavi, chiarimenti
L’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto CPB, prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente supera il limite dei ricavi di 100mila euro (di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) maggiorato del 50 per cento (150.000 euro).
Si domandava se, nel caso in cui nel corso del periodo di imposta 2024 il contribuente percepisca ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, potrà optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all’articolo 31 bis del decreto CPB.
Le Entrate hanno chiarito che, nel caso rappresentato la risposta è positiva poiché la previsione di cui alla lettera b-bis all’articolo 32, comma 1 del decreto CPB, ove si verifichino le condizioni dalla stessa previste, consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni correlate all’istituto del CPB compresa quella di cui all’articolo 31 bis del decreto CPB.
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Concordato preventivo biennale forfettari: software e regole nel decreto MEF
Pubblicato in GU n 167 del 18 luglio il Decreto MEF del 15 luglio e ricordiamolo è disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale dei forfettari.
Di fatto è stato aggiornato il software di compilazione del modello redditi PF 2024
Come specificato dalla stessa Ade l'aggiornamento del software è:
- finalizzato a permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
- per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione
- aggiornato per l’anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei righi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice “2” nel campo percentuale di col. 6
- aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei righi RL28 e RL29 e del quadro RE
Il decreto MEF del 15 luglio riporta molte similitudini con il decreto del 14 giugno pubblicato per i soggetti ISA. (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA)
Attenzione al fatto che per i contribuenti in regime forfetario l’applicazione del Concordato preventivo è limitato a un solo anno, quindi la proposta che si accetta vincola esclusivamente per l’anno di imposta 2024.
Il decreto del 15 luglio fissa la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti la proposta di concordata.
Si tratta di criteri che tengono conto dei redditi individuali, dei redditi settoriali per i contribuenti Isa, degli andamenti economici e dei mercati e degli specifici limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali.
Il decreto precisa che i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari ad elaborare la proposta.
Per sapere come aderire leggi anche: CPB forfettari: come aderire entro il 15.10
Concordato preventivo biennale forfettari: come aderire
Ricordiamo che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024.
A questo istituto possono accedere, tra gli altri, anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline.
Tramite tale applicativo il contribuente può:- inserire i dati necessari,
- calcolare la proposta di Concordato preventivo
- e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta.
Concordato preventivo biennale forfettari: requisiti di adesione
Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).
Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
Concordato preventivo biennale forfettari: benefici e obblighi
L’adesione al Concordato preventivo vincola il contribuente sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024.
Nel periodo d’imposta oggetto di Concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per il regime forfetario.
I soggetti che aderiscono alla proposta di Concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano le specifiche cause di decadenza.
L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.
CPB forfettari: cessazione e decadenza
Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni che modificano in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- cessazione dell’attività
- modifica dell’attività (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari)
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.
Inoltre, sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.
A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.
Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.
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Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti su norma ostativa
Con la risposta a interpello n 50 del 22 febbraio le Entrate replicano ad una ex lavoratrice dipendente residente all'estero che intende rientrare in Italia dal 1 gennaio cessando il contratto di lavoro e aprendo PIVA italiana in regime forfettario per fatturare all'ex datore di lavoro estero, avendo percepito nell'anno precedente redditi maggiori di 30mila euro.
Il dubbio riguarda l'applicabilità di specifiche cause di esclusione previste dalla legge sul regime forfettario e l'agenzia replica che, nel caso di specie, nulla osta alla agevolazione del regime in oggetto, vediamo il perchè.
Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti ADE sulla norma ostativa
L'Istante chiede se nel suo caso trovino applicazione le cause di esclusione dal Regime dei Forfetari previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, di cui alle seguenti lettere:
- d bis), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti delle ''persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro'';
- e dter), ossia, la previsione dell'esclusione dal Regime dei Forfetari nei confronti dei ''soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato''.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base delle condizioni rappresentate ossia che:Allegati:- l'istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024,
- concluda il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023,
potrà applicare il Regime dei Forfetari a partire dal 2024.
Questo perché, date le circostanze descritte, non si ritiene che siano integrate le cause ostative previste dalle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014.
In particolare, per quanto riguarda la lettera d-bis), che esclude dal Regime dei Forfetari chi esercita attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due periodi d'imposta precedenti o nei confronti di soggetti a essi riconducibili, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente all'estero durante il periodo di sorveglianza escluderebbe la sussistenza di una trasformazione artificiosa non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero.
Per la lettera d-ter), che riguarda l'esclusione per chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a €30.000, si evidenzia che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, sotto le condizioni espresse dall'istante, è possibile l'applicazione del Regime dei Forfetari per l'anno d'imposta 2024, fermo restando la verifica e la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'accesso a tale regime.